Libro Quarto
Delle obbligazioni
Titolo III
Dei singoli contratti
Capo XX
DELL'ASSICURAZIONE
Sezione II
DELL'ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
Art. 1904.
Interesse all'assicurazione.
Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel
momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un
interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.
Art. 1905.
Limiti del risarcimento.
L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti
stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in
conseguenza del sinistro.
L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è
espressamente obbligato.
Art. 1906.
Danni cagionati da vizio della cosa.
Salvo patto contrario, l'assicuratore non risponde dei danni prodotti
da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato
denunziato.
Se il vizio ha aggravato il danno, l'assicuratore, salvo patto
contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo
carico, qualora il vizio non fosse esistito.
Art. 1907.
Assicurazione parziale.
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa
assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei
danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia
diversamente convenuto.
Art. 1908.
Valore della cosa assicurata.
Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose
perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo
del sinistro.
Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia
stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima
accettata per iscritto dalle parti.
Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate
contenuta nella polizza o in altri documenti.
Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in
relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della
maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
Art. 1909.
Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose.
L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa
assicurata non è valida se vi è stato dolo da
parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede,
ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.
Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto
ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata
e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale
riduzione del premio.
Art. 1910.
Assicurazione presso diversi assicuratori.
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più
assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare
avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori
non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli
assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome
degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun
assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo
contratto, purché le somme complessivamente riscosse non
superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri
per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità
dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è
insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1911.
Coassicurazione.
Qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi
alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per
quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al
pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione
della rispettiva quota, anche se unico è il contratto
sottoscritto da tutti gli assicuratori.
Art. 1912.
Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari.
Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i
danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o
da tumulti popolari.
Art. 1913.
Avviso all'assicuratore in caso di sinistro.
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o
all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da
quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne
ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se
l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto
interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di
constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame
l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro
ore.
Art. 1914.
Obbligo di salvataggio.
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o
diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico
dell'assicuratore in proporzione del valore assicurato rispetto a
quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro
ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e
anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che
l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle
cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o
diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi
sono stati adoperati inconsideratamente.
L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate
e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto
dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del
valore assicurato.
Art. 1915.
Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio.
L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del
salvataggio perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo,
l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione
del pregiudizio sofferto.
Art. 1916.
Diritto di surrogazione
dell'assicuratore.
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è
surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti
dell'assicurato verso i terzi responsabili.
(1)
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno
è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da
altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui
conviventi o da domestici
(2).
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie
accidentali.
Art. 1917.
Assicurazione della responsabilità civile.
Nell'assicurazione della responsabilità civile
l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di
quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo
dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della
responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni
derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione
all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato
l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento
diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro
l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto
della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al
danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese
giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione
del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in
causa l'assicuratore.
Art. 1918.
Alienazione delle cose assicurate.
L'alienazione delle cose assicurate non è causa di
scioglimento del contratto di assicurazione.
L'assicurato, che non comunica all'assicuratore l'avvenuta alienazione
e all'acquirente l'esistenza del contratto di assicurazione, rimane
obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data
dell'alienazione.
I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente, se
questi, avuta notizia dell'esistenza del contratto di assicurazione,
entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo
all'alienazione, non dichiara all'assicuratore, mediante raccomandata,
che non intende subentrare nel contratto. Spettano in tal caso
all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso.
L'assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia
dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto, con
preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche
mediante raccomandata.
Se è stata emessa una polizza all'ordine o al portatore,
nessuna notizia dell'alienazione deve essere data all'assicuratore, e
così quest'ultimo come l'acquirente non possono recedere dal
contratto.
(1) Disposizione dichiarata
costituzionalmente illegittima nella parte in cui consente
all’assicuratore di surrogarsi nei confronti del
terzo responsabile, anche per le somme da questi dovute
all’assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico
(Corte costituzionale 18 luglio 1991, n. 356).