Libro Quarto
Delle obbligazioni
Titolo III
Dei singoli contratti
Capo XX
DELL'ASSICURAZIONE
Sezione III
DELL'ASSICURAZIONE SULLA VITA
Art. 1919.
Assicurazione sulla vita propria o di un terzo.
L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.
L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è
valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il
consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere
provato per iscritto.
Art. 1920.
Assicurazione a favore di un terzo.
È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto
di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata
all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il
beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a
designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento
a favore di una determinata persona.
Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi
dell'assicurazione.
Art. 1921.
Revoca del beneficio.
La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con
le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La
revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del
contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario
ha dichiarato di voler profittare del beneficio.
Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa
non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di
voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la
dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto
all'assicuratore.
Art. 1922.
Decadenza dal beneficio.
La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto
qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato.
Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a
titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi
previsti dall'articolo 800.
Art. 1923.
Diritti dei creditori e degli eredi.
Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono
essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla
revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle
relative alla collazione all'imputazione e alla riduzione delle
donazioni.
Art. 1924.
Mancato pagamento dei premi.
Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno,
l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel
termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La
disposizione si applica anche se il premio è ripartito in
più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi
dell'articolo 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle
singole rate.
Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza
previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni
dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto, e i premi
pagati restano acquisiti all'assicuratore, salvo che sussistano le
condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della
somma assicurata.
Art. 1925.
Riscatto e riduzione della polizza.
Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di
riduzione della somma assicurata, in modo tale che l'assicurato sia in
grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di
riscatto o di riduzione dell'assicurazione.
Art. 1926.
Cambiamento di professione dell'assicurato.
I cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato non
fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora non aggravino il
rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al
tempo del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito
l'assicurazione.
Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di
cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe
consentito l'assicurazione per un premio più elevato, il
pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione del
minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato
stabilito.
Se l'assicurato, dà notizia dei suddetti cambiamenti
all'assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se
intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma
assicurata o elevare il premio.
Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei
due sensi su indicati, l'assicurato, entro quindici giorni successivi,
deve dichiarare se intende accettare la proposta.
Se l'assicurato dichiara di non accettare, il contratto è
risoluto, salvo il diritto dell'assicuratore al premio relativo al
periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato al
riscatto. Il silenzio dell'assicurato vale come adesione alla proposta
dell'assicuratore.
Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi anche
mediante raccomandata.
Art. 1927.
Suicidio dell'assicurato.
In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi
due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è
tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.
L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata
sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono
decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata.