Enzo Fogliani
La
decadenza dall’azione nel trasporto aereo:
l’illusione dell’uniformità.
La recente modifica della parte aeronautica del codice della
navigazione
(1) ha profondamente
innovato il regime di responsabilità del vettore,
uniformando la normativa nazionale a quella internazionale portata
dalla convenzione di Montreal del 1999
(2).
Anche in tema di estinzione dei diritti nascenti dal contratto di
trasporto il nostro legislatore si è mosso in questa
direzione, con un intervento che ha dichiarato
l’applicabilità della decadenza biennale di
Montreal anche ai trasporti nazionali e ha precisato che i diritti
nascenti dal contratto di trasporto non sono assoggettati alle norme
che regolano prescrizione
(3).
Lo scopo del legislatore era dichiaratamente quello di evitare che il
regime vigente in Italia potesse essere – anche
nell’applicazione della normativa internazionale –
significativamente diverso da quello che si registra
all’estero per la normativa uniforme.
Precedentemente alla riforma, infatti, al trasporto aereo si applicava
il regime di prescrizione previsto per i trasporti marittimi
(4); il che, nei trasporti
internazionali, essendo la prescrizione del diritto interna di
lunghezza minore rispetto al termine di decadenza biennale previsto
dalla normativa internazionale
(5),
faceva sì che il diritto al risarcimento potesse in taluni
casi prescriversi prima che l’avente diritto decadesse
dall’azione per esercitarlo
(6).
Può dunque dirsi che, con la riforma, il nostro legislatore
abbia raggiunto lo scopo di rendere l’applicazione che si fa
in Italia della normativa decadenziale effettivamente uniforme rispetto
al termine biennale della convenzione di Montreal? Per quanto attiene
il concorso fra prescrizione e decadenza, la risposta è
positiva, in quanto essa è stata radicalmente eliminata.
Per quanto riguarda la durata del termine di decadenza, la risposta
appare negativa, in quanto il nostro legislatore sembra non aver tenuto
presente, nella sua riforma, le norme di carattere processuale che di
fatto dilatano il temine biennale di decadenza dall’azione
fin quasi a raddoppiarlo e di fatto, anziché eliminare
questo inconveniente che prima si manifestava solo nel trasporto
internazionale, lo ha esteso anche a quello nazionale.
Vediamo come. Anzitutto, al termine biennale di decadenza è
applicabile la sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre di ogni
anno
(7). La corte costituzionale
ha infatti avuto modo più volte di ribadire come l'art. 1
della l. 7 ottobre 1969, n. 742, fosse costituzionalmente illegittimo
per contrasto con l'art. 24 cost. "
nella
parte in cui non prevedeva anche la sospensione dei termini per agire
in giudizio quando essi fossero stabiliti, a pena di decadenza, da
norme di carattere sostanziale"
(8).
Avendo il termine di decadenza della convenzione di Montreal le
caratteristiche individuate come sopra dalla corte costituzionale, non
pare dubbio che anche ad esso debba applicarsi la sospensione feriale.
Quindi, per il solo effetto dell’applicazione della
sospensione feriale (che in un termine biennale si verifica
necessariamente due volte) la decadenza va a scadere di fatto
92 giorni dopo la scadenza del biennio.
Ma potrebbe non essere neppure questo il momento in cui il vettore
aereo in Italia può dirsi al sicuro da un’azione.
L’avente diritto, infatti, potrebbe evitare la decadenza
semplicemente notificando un atto di citazione entro il termine di
decadenza così prolungato, senza poi costituirsi in
giudizio. E’ sommamente improbabile che il vettore, ricevuto
un atto di citazione e verificato che esso non è stato
iscritto a ruolo nei termini, si costituisca lui stesso in giudizio per
dare impulso al processo
(9).
In questa ipotesi sarà quindi applicabile l’art.
307 c.p.c., secondo il quale, se dopo la notifica della citazione
nessuna delle parti si è costituita, il processo si estingue
se nessuna delle parti lo riassume nel termine perentorio di un anno,
decorrente dalla scadenza del termine per la costituzione del
convenuto.
Anche questo termine perentorio di un anno, però, di fatto
è ben più lungo. Ipotizzando che si tratti di una
causa innanzi al tribunale, bisogna anzitutto calcolare i termini a
comparire per il convenuto, che nella migliore delle ipotesi sono
minori di 90 giorni
(10).
E’ superfluo ricordare che anche questo termine è
soggetto alla sospensione feriale. Dato che il termine per la
costituzione del convenuto scade 20 giorni prima dell’udienza
di prima comparizione
(11), che
in genere si compensano con il periodo di quanto si aumenta il termine
a comparire per consentire la sicura notifica della citazione, possiamo
dire che l’anno per la riassunzione comincia a decorrere
almeno tre mesi dopo la citazione che ha impedito la decadenza. E siamo
quindi già ad almeno 2 anni e mezzo dal momento in cui
è iniziato a decorrere il termine di decadenza. Dobbiamo ora
aggiungere l’anno del termine perentorio per la riassunzione;
nel quale però per forza di cose cade di nuovo una
sospensione feriale di 46 giorni.
Il risultato è che il termine per la riassunzione va a
cadere oltre 13 mesi e mezzo dopo la notifica della citazione; e se
quest’ultima è stata effettuata alla scadenza dei
2 anni e 92 giorni dall’arrivo a destinazione del volo, il
termine per la riassunzione giunge non meno di tre anni e sette mesi e
mezzo dopo il momento in cui il termine “biennale”
(a questo punto le virgolette sono d’obbligo) ha cominciato a
decorrere.
Ma non finisce qui. L’attore può riassumere la
causa entro il suddetto termine. Ammettendo che anche in questo caso
non la iscriva a ruolo ed il vettore non si costituisca, prima che il
processo si estingua devono passare altri tre mesi: anche in questo
caso, infatti, bisogna attendere che scada il termine per la
costituzione del convenuto
(12),
ossia - nella migliore delle ipotesi - i soliti quasi tre mesi.
Dall’inizio della decorrenza del termine biennale sono
trascorsi non meno di tre anni, dieci mesi ed una quindicina di giorni
(che arrivano a 4 anni se si verifica un’altra sospensione
feriale)
E, si badi bene, parliamo di termini minimi. Se il convenuto
è all’estero, i termini minimi di comparizione
passano da 90 a 150 giorni; e comunque nulla vieta all’attore
di citare con largo anticipo rispetto all’udienza di prima
comparizione, allungando così i termini al convenuto e
superando così la soglia dei quattro anni.
A questo punto, finalmente, se il giudizio non è stato
riassunto, il vettore sarà sicuro che i diritti nascenti dal
contratto di trasporto nei suoi confronti non sono più
azionabili
(13). Secondo il
tradizionale orientamento, confermato anche di recente dalla corte di
cassazione
(14) e condiviso dalla
migliore dottrina
(15),
l’estinzione del processo fa venire meno anche
l’effetto interruttivo della decadenza, in virtù
del disposto dell’art. 310, II comma, c.p.c., secondo il
quale “l’estinzione rende inefficaci gli atti
compiuti”
(16).
Sarebbe bastato che il legislatore specificasse che la
decadenza era impedita dall’introduzione di una citazione
tempestivamente iscritta a ruolo per eliminare il problema. Se poi
avesse anche specificato che al termine non si applica la sospensione
feriale, avrebbe reso effettivamente biennale la decadenza.
Quindi, anche se la riforma, avendo eliminato il concorso fra
prescrizione breve interna e decadenza
(17),
costituisce anche in tema di termine estintivo un indubbio passo in
avanti nell’avvicinamento sostanziale alla normativa
internazionale, nonostante i buoni propositi
l’uniformità in tema di decadenza nel trasporto
aereo è ancora un’illusione, in quanto in Italia,
di fatto il termine “biennale” di decadenza
continua a poter essere agevolmente dilatato sin quasi al raddoppio.
Enzo
Fogliani.
NOTE:
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1
D.lg.s 9 maggio 2005,
n. 96 e
d.
lgs. 15 marzo 2006, n. 151
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2 Cfr.
per il trasporto
passeggeri, l’
art. 941, I comma, cod. nav. nel
testo modificato prima dall’art. 17, n. 1 del d. lgs. 9
maggio 2005, n. 96, poi dall’art. 14, n. 5; per il trasporto
merci, l’
art. 951, I comma, cod. nav. nel testo portato
dall’art. 14, n. 13 del d. lgs. 15 marzo 2006, n. 151. Per
effetto di tali norme, il trasporto aereo è regolato dalle
norme internazionali in vigore nella Repubblica.
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3 Nel
trasporto di
passeggeri e bagagli, art. 14, n. 11 del D. lgs 15 marzo
2006, n. 151, che ha introdotto il nuovo
art. 949ter cod.
nav.; nel
trasporto di cose, art. 14, n. 16 del D. lgs 15 marzo 2006,
n. 151, che ha introdotto il nuovo testo dell’
art. 954
cod.
nav.
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4 Per
il trasporto di
persone, di bagagli non registrati e di cose in Europa e nei paesi
bagnati dal mediterraneo, sei mesi (
art. 418, I comma, cod. nav.,
richiamato dal vecchio testo dell’art. 949 cod. nav., e
art.
438, I comma, cod. nav., richiamato dal vecchio testo
dell’art. 955 cod. nav.); per il trasporto di bagagli
registrati, e di persone, bagagli non registrati e cose fuori
dall’Europa o dei paesi bagnati dal mediterraneo, un anno
(
art. 418, II e III comma, cod. nav., richiamati dal vecchio testo
dell’art. 949 cod. nav.;
art. 438, II comma, cod.
nav., richiamato dal vecchio testo dell’art. 955
cod. nav.).
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5
Art.
29 della
Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929;
art. 35 della
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999.
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6 Sul
punto, si veda
app.
Roma 25 settembre 2003, n. 4006, in Dir. trasp. 2004,
pag. 888, con nota di
C. DE MARZI, Concorrenza
di prescrizione del diritto e decadenza dall’azione nel
trasporto aereo internazionale.
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7 Art.
1 della l. 7
ottobre 1969, n. 742.
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8
Così c.
cost. 2 febbraio 1990 n. 49, in
Foro
it. 1990, I, col. 2383, in tema di termine di impugnativa
delle assemblee condominiali
ex
art. 1337 c.c.; conforme alle precedenti c. cost. 13 luglio 1987 n.
255, in
Foro it.
1987, I, col. 2277, in tema di termine di opposizione
all'indennità di espropriazione
ex art. 19, I comma
l. 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche, e c. cost. 13
febbraio 1985 n. 40, in
Giust.
civ. 1985, I, pag. 965, in relazione al termine di
opposizione ex art. 51, I e II comma, l. 25 giugno 1865 n.
2359. La corte di cassazione, che del resto aveva sollevato
le due questioni di costituzionalità più
risalenti, ha poi seguito tale impostazione; si vedano, cass. 19 giugno
1990 n. 6164 e cass. 20 giugno 1990 n. 6217, quest'ultima in
Giust. civ. 1990,
I, pag. 2885. Pur in mancanza di specifiche pronunzie sul punto,
è da ritenere quindi che l'art. 1 della l. 7
ottobre 1969 n. 742 sia applicabile anche ai termini interruttibili
solo mediante azione giudiziaria previsti dalle convenzioni
internazionali.
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9 Nella
migliore delle
ipotesi, il vettore potrebbe ottenere una sentenza di accertamento
negativo, ma non certo una condanna alle spese processuali
dell’avversario non costituito.
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10 Art.
163bis, I comma
c.p.c., come modificato dall’art. 2 della l. 28 dicembre
2005, n. 263. Se il convenuto risiede all’estero,
il termine minimo a comparire aumenta a 150 giorni.
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11 Art.
166 c.p.c., nel
testo introdotto – per la parte che qui interessa –
dall’art. 10 della l. 26 novembre 1990, n. 353.
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12 Art.
307, II comma
c.p.c., nel testo introdotto dall’art. 31 della l. 14 luglio
1950.
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13 Si
preferisce ritenere
che la decadenza sancita dall’
art 35 della convenzione di
Montreal colpisca l’azione piuttosto che il diritto, in
virtù del fatto che la norma appare l’esatta
riproduzione dell’
art. 29 della convenzione di Varsavia del
1929, il cui testo francese parlava esplicitamente di decadenza
dall’azione. Ad ogni modo, per quel che qui rileva il
considerare la decadenza come estintiva del diritto piuttosto che
dell’azione non muta la sostanza conclusioni cui si giunge.
Per un approfondito esame della natura del termine estintivo biennale
della convenzione di Montreal, si rinvia a E. FOGLIANI,
La decadenza
dall’azione, in
La nuova disciplina del
trasporto aereo, Commento della convenzione di Montreal del 28 maggio
1999, a cura di L. TULLIO, Jovene, Napoli 2006, pag. 337.
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14 Cfr.
Cass. 18 gennaio
2007, n. 1090, in
Vita
not., 2007, pag. 185 , secondo cui “
La domanda giudiziale
è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto,
non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà
sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale
diretto ad ottenere l’effettivo intervento del giudice,
sicché l’esercizio dell’azione
giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza qualora il
giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale;
infatti, l’inefficacia degli atti compiuti nel giudizio
estinto, prevista dall’art. 310, 2º comma, c.p.c.,
non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti
processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali fatte salve
le specifiche deroghe normative”. La massima
è conforme al tradizionale orientamento già
espresso da cass. 8 giugno 2000, n. 7801, da cass. 14 aprile 1994, n.
3505, in
Giust. civ.,
1994, I, pag. 147, da cass. 13 giugno 1991, n. 6717, da
cass. 18 giugno
1987, n. 5357, in Dir.
trasp., II, 1988, pag. 231, con nota di
E. FOGLIANI, Sul termine per l'azione contro
il vettore secondo la Convenzione di Bruxelles del 1924,
da cass. 3 luglio 1980, n. 4214, in
Foro it., 1981, I,
col. 128, da cass. 5 dicembre 1970, n. 2561, in
Giust. civ. 1971, I
, pag. 14, da cass. 9 novembre 1970, n. 2296, in
Foro it. 1970, I,
col. 2648. Solo apparentemente contraria a tale orientamento
è la massima di cass. 5 febbraio 1979, n. 770 ed alcune
successive in tema di esercizio del diritto di riscatto nei contratti
agrari, in quanto relative a fattispecie in cui la decadenza poteva
essere evitata anche con dichiarazione stragiudiziale e pertanto la
nullità della citazione in quanto tale non inficiava la
dichiarazione di volontà di esercitare il diritto in essa
contenuta.
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15 Si
veda per tutti G.
PANZA,
Decadenza nel
diritto civile, in
Dig.,
della disc. priv., sez. civ., vol. V, Utet, Torino 1989,
pag. 132, 135.
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16 Si
noti che qualora si
ritenesse che la decadenza sia impedita anche da una citazione di un
processo poi estinto, i problemi dati dalla nuova
formulazione della norma non si fermerebbero qui. Infatti, per evitare
la concorrenza di prescrizione del diritto e decadenza
dall’azione che si verificava nel regime precedente, il
legislatore ha ritenuto specificare che i diritti derivanti dal
contratto di trasporto non sono assoggettati alle norme sulla
prescrizione. Il che, con l’interpretazione che qui si
avversa, creerebbe a favore del danneggiato un diritto che - una volta
interrotta la decadenza - sarebbe eterno. Infatti, optando per un
effetto istantaneo ed irrevocabile dell’impedimento alla
decadenza, perdurante anche se il processo instaurato con la prima
citazione interruttiva della decadenza si è estinto, la
persistenza del diritto non impedirebbe che l’azione sia
riproposta senza alcun altro limite temporale, atteso che
“l’estinzione del processo non estingue
l’azione” (art. 310, I comma, c.p.c.). In
altre parole il legislatore, anziché porre un limite
temporale invalicabile e tombale alle possibilità di azione
contro il vettore, avrebbe creato una sorta di prescrizione biennale (o
meglio biennale più tre mesi) interuttibile solo mediante
atti di citazione; nel cui regime, il più oneroso metodo di
interruzione sarebbe premiato con l’eterna successiva vita
del diritto azionato.
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17 Il
concorso
è stato eliminato precisando che i diritti derivanti dal
contratto di trasporto non sono assoggettati alle norme sulla
prescrizione; precisazione necessaria, in quanto il concorso fra
prescrizione breve del diritto e decadenza dell’azione si
sarebbe riproposto se il legislatore si fosse limitato al richiamo alla
normativa internazionali, oggi presente nei nuovi testi degli artt.
941
e
951
cod. nav..
[*] N.B: i contenuti del
presente
scritto sono aggiornati al
29
maggio 2008. Non si garantisce che alla data odierna la
normativa in vigore sia la stessa citata nello scritto. Alla data del
29 maggio 2008, tutti gli indirizzi web e i link indicati puntavano a
pagine effettivamente in linea al momento in cui la relazione
è stata redatta; tuttavia è possibile che alla
data odierna alcuni tali indirizzi non siano più esistenti,
alcuni link non siano più funzionali, oppure che
le pagine raggiungibili da detti link siano significativamente diverse
da quelle che erano in linea a tali indirizzo al momento in cui questo
scritto fu redatto.