Enzo Fogliani

La decadenza dall’azione nel trasporto aereo: l’illusione dell’uniformità.

(Intervento al convegno “Nuovi profili di responsabilità e di assicurazione nel diritto aeronautico” – Roma, 29 maggio 2008 [*]


La recente modifica della parte aeronautica del codice della navigazione (1) ha profondamente innovato il regime di responsabilità del vettore, uniformando la normativa nazionale a quella internazionale portata dalla convenzione di Montreal del 1999 (2).

Anche in tema di estinzione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto il nostro legislatore si è mosso in questa direzione, con un intervento che ha dichiarato l’applicabilità della decadenza biennale di Montreal anche ai trasporti nazionali e ha precisato che i diritti nascenti dal contratto di trasporto non sono assoggettati alle norme che regolano prescrizione (3).

Lo scopo del legislatore era dichiaratamente quello di evitare che il regime vigente in Italia potesse essere – anche nell’applicazione della normativa internazionale – significativamente diverso da quello che si registra all’estero per la normativa uniforme.

Precedentemente alla riforma, infatti, al trasporto aereo si applicava il regime di prescrizione previsto per i trasporti marittimi (4); il che, nei trasporti internazionali, essendo la prescrizione del diritto interna di lunghezza minore rispetto al termine di decadenza biennale previsto dalla normativa internazionale (5), faceva sì che il diritto al risarcimento potesse in taluni casi prescriversi prima che l’avente diritto decadesse dall’azione per esercitarlo (6).

Può dunque dirsi che, con la riforma, il nostro legislatore abbia raggiunto lo scopo di rendere l’applicazione che si fa in Italia della normativa decadenziale effettivamente uniforme rispetto al termine biennale della convenzione di Montreal? Per quanto attiene il concorso fra prescrizione e decadenza, la risposta è positiva, in quanto essa è stata radicalmente eliminata.

Per quanto riguarda la durata del termine di decadenza, la risposta appare negativa, in quanto il nostro legislatore sembra non aver tenuto presente, nella sua riforma, le norme di carattere processuale che di fatto dilatano il temine biennale di decadenza dall’azione fin quasi a raddoppiarlo e di fatto, anziché eliminare questo inconveniente che prima si manifestava solo nel trasporto internazionale, lo ha esteso anche a quello nazionale.

Vediamo come. Anzitutto, al termine biennale di decadenza è applicabile la sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno (7). La corte costituzionale ha infatti avuto modo più volte di ribadire come l'art. 1 della l. 7 ottobre 1969, n. 742, fosse costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 24 cost. "nella parte in cui non prevedeva anche la sospensione dei termini per agire in giudizio quando essi fossero stabiliti, a pena di decadenza, da norme di carattere sostanziale" (8).  Avendo il termine di decadenza della convenzione di Montreal le caratteristiche individuate come sopra dalla corte costituzionale, non pare dubbio che anche ad esso debba applicarsi la sospensione feriale.

Quindi, per il solo effetto dell’applicazione della sospensione feriale (che in un termine biennale si verifica necessariamente due volte) la decadenza va a scadere di fatto 92  giorni dopo la scadenza del biennio.

Ma potrebbe non essere neppure questo il momento in cui il vettore aereo in Italia può dirsi al sicuro da un’azione. L’avente diritto, infatti, potrebbe evitare la decadenza semplicemente notificando un atto di citazione entro il termine di decadenza così prolungato, senza poi costituirsi in giudizio. E’ sommamente improbabile che il vettore, ricevuto un atto di citazione e verificato che esso non è stato iscritto a ruolo nei termini, si costituisca lui stesso in giudizio per dare impulso al processo (9).  In questa ipotesi sarà quindi applicabile l’art. 307 c.p.c., secondo il quale, se dopo la notifica della citazione nessuna delle parti si è costituita, il processo si estingue se nessuna delle parti lo riassume nel termine perentorio di un anno, decorrente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto.

Anche questo termine perentorio di un anno, però, di fatto è ben più lungo. Ipotizzando che si tratti di una causa innanzi al tribunale, bisogna anzitutto calcolare i termini a comparire per il convenuto, che nella migliore delle ipotesi sono minori di 90 giorni (10). E’ superfluo ricordare che anche questo termine è soggetto alla sospensione feriale.  Dato che il termine per la costituzione del convenuto scade 20 giorni prima dell’udienza di prima comparizione (11), che in genere si compensano con il periodo di quanto si aumenta il termine a comparire per consentire la sicura notifica della citazione, possiamo dire che l’anno per la riassunzione comincia a decorrere almeno tre mesi dopo la citazione che ha impedito la decadenza. E siamo quindi già ad almeno 2 anni e mezzo dal momento in cui è iniziato a decorrere il termine di decadenza. Dobbiamo ora aggiungere l’anno del termine perentorio per la riassunzione; nel quale però per forza di cose cade di nuovo una sospensione feriale di 46 giorni.

Il risultato è che il termine per la riassunzione va a cadere oltre 13 mesi e mezzo dopo la notifica della citazione; e se quest’ultima è stata effettuata alla scadenza dei 2 anni e 92 giorni dall’arrivo a destinazione del volo, il termine per la riassunzione giunge non meno di tre anni e sette mesi e mezzo dopo il momento in cui il termine “biennale” (a questo punto le virgolette sono d’obbligo) ha cominciato a decorrere.

Ma non finisce qui. L’attore può riassumere la causa entro il suddetto termine. Ammettendo che anche in questo caso non la iscriva a ruolo ed il vettore non si costituisca, prima che il processo si estingua devono passare altri tre mesi: anche in questo caso, infatti, bisogna attendere che scada il termine per la costituzione del convenuto (12), ossia - nella migliore delle ipotesi - i soliti quasi tre mesi. Dall’inizio della decorrenza del termine biennale sono trascorsi non meno di tre anni, dieci mesi ed una quindicina di giorni (che arrivano a 4 anni se si verifica un’altra sospensione feriale)

E, si badi bene, parliamo di termini minimi. Se il convenuto è all’estero, i termini minimi di comparizione passano da 90 a 150 giorni; e comunque nulla vieta all’attore di citare con largo anticipo rispetto all’udienza di prima comparizione, allungando così i termini al convenuto e superando così la soglia dei quattro anni.

A questo punto, finalmente, se il giudizio non è stato riassunto, il vettore sarà sicuro che i diritti nascenti dal contratto di trasporto nei suoi confronti non sono più azionabili (13). Secondo il tradizionale orientamento, confermato anche di recente dalla corte di cassazione (14) e condiviso dalla migliore dottrina (15), l’estinzione del processo fa venire meno anche l’effetto interruttivo della decadenza, in virtù del disposto dell’art. 310, II comma, c.p.c., secondo il quale “l’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti” (16).

Sarebbe bastato  che il legislatore specificasse che la decadenza era impedita dall’introduzione di una citazione tempestivamente iscritta a ruolo per eliminare il problema. Se poi avesse anche specificato che al termine non si applica la sospensione feriale, avrebbe reso effettivamente biennale la decadenza.

Quindi, anche se la riforma,  avendo eliminato il concorso fra prescrizione breve interna e decadenza (17), costituisce anche in tema di termine estintivo un indubbio passo in avanti nell’avvicinamento sostanziale alla normativa internazionale, nonostante i buoni propositi l’uniformità in tema di decadenza nel trasporto aereo è ancora un’illusione, in quanto in Italia, di fatto il termine “biennale” di decadenza continua a poter essere agevolmente dilatato sin quasi al raddoppio.


Enzo Fogliani.

NOTE:

torna al testoD.lg.s 9 maggio 2005, n. 96 e d. lgs. 15 marzo 2006, n. 151

torna al testo2  Cfr. per il trasporto passeggeri, l’art. 941, I comma, cod. nav. nel  testo modificato prima dall’art. 17, n. 1 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96, poi dall’art. 14, n. 5; per il trasporto merci, l’art. 951, I comma, cod. nav. nel testo portato dall’art. 14, n. 13 del d. lgs. 15 marzo 2006, n. 151. Per effetto di tali norme, il trasporto aereo è regolato dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica. 

torna al testo3  Nel trasporto di passeggeri e bagagli, art. 14, n. 11  del D. lgs 15 marzo 2006, n. 151, che ha introdotto il nuovo art. 949ter cod. nav.; nel trasporto di cose, art. 14, n. 16  del D. lgs 15 marzo 2006, n. 151, che ha introdotto il nuovo testo dell’art. 954 cod. nav.

torna al testo4  Per il trasporto di persone, di bagagli non registrati e di cose in Europa e nei paesi bagnati dal mediterraneo, sei mesi (art. 418, I comma, cod. nav., richiamato dal vecchio testo dell’art. 949 cod. nav., e art. 438, I comma, cod. nav., richiamato dal vecchio testo dell’art. 955 cod. nav.); per il trasporto di bagagli registrati, e di persone, bagagli non registrati e cose fuori dall’Europa o dei paesi bagnati dal mediterraneo, un anno (art. 418, II e III comma, cod. nav., richiamati dal vecchio testo dell’art. 949 cod. nav.; art. 438, II comma, cod. nav.,  richiamato dal vecchio testo dell’art. 955 cod. nav.).
 
torna al testoArt. 29 della Convenzione di Varsavia del  12 ottobre 1929; art. 35 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999.

torna al testo6  Sul punto, si veda app. Roma 25 settembre 2003, n. 4006, in Dir. trasp. 2004, pag. 888, con nota di C. DE MARZI, Concorrenza di prescrizione del diritto e decadenza dall’azione nel trasporto aereo internazionale.
 
torna al testo7  Art. 1 della l. 7 ottobre 1969, n. 742.

torna al testo8  Così c. cost. 2 febbraio 1990 n. 49, in Foro it. 1990, I, col. 2383, in tema di termine di impugnativa delle assemblee condominiali ex art. 1337 c.c.; conforme alle precedenti c. cost. 13 luglio 1987 n. 255, in Foro it. 1987, I, col. 2277, in tema di termine di opposizione all'indennità di espropriazione ex art. 19, I comma l. 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modifiche, e c. cost. 13 febbraio 1985 n. 40, in Giust. civ. 1985, I, pag. 965, in relazione al termine di opposizione ex art. 51, I e II comma, l. 25 giugno 1865 n. 2359.  La corte di cassazione, che del resto aveva sollevato le due questioni di costituzionalità più risalenti, ha poi seguito tale impostazione; si vedano, cass. 19 giugno 1990 n. 6164 e cass. 20 giugno 1990 n. 6217, quest'ultima in Giust. civ. 1990, I, pag. 2885. Pur in mancanza di specifiche pronunzie sul punto, è da ritenere quindi che l'art. 1  della l. 7 ottobre 1969 n. 742 sia applicabile anche ai termini interruttibili solo mediante azione giudiziaria previsti dalle convenzioni internazionali.

torna al testo9  Nella migliore delle ipotesi, il vettore potrebbe ottenere una sentenza di accertamento negativo, ma non certo una condanna alle spese processuali dell’avversario non costituito.

torna al testo10  Art. 163bis, I comma c.p.c., come modificato dall’art. 2 della l. 28 dicembre 2005, n. 263. Se il convenuto risiede all’estero,  il termine minimo a comparire aumenta a 150 giorni.

torna al testo11  Art. 166 c.p.c., nel testo introdotto – per la parte che qui interessa – dall’art. 10 della l. 26 novembre 1990, n. 353.

torna al testo12  Art. 307, II comma c.p.c., nel testo introdotto dall’art. 31 della l. 14 luglio 1950.

torna al testo13  Si preferisce ritenere che la decadenza sancita dall’art 35 della convenzione di Montreal colpisca l’azione piuttosto che il diritto, in virtù del fatto che la norma appare l’esatta riproduzione dell’art. 29 della convenzione di Varsavia del 1929, il cui testo francese parlava esplicitamente di decadenza dall’azione. Ad ogni modo, per quel che qui rileva il considerare la decadenza come estintiva del diritto piuttosto che dell’azione non muta la sostanza conclusioni cui si giunge. Per un approfondito esame della natura del termine estintivo biennale della convenzione di Montreal, si rinvia a E. FOGLIANI, La decadenza dall’azione, in La nuova disciplina del trasporto aereo, Commento della convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, a cura di L. TULLIO, Jovene, Napoli 2006, pag. 337.

torna al testo14  Cfr. Cass. 18 gennaio 2007, n. 1090, in Vita not., 2007, pag. 185 , secondo cui “La domanda giudiziale è un evento idoneo ad impedire la decadenza di un diritto, non in quanto costituisca la manifestazione di una volontà sostanziale, ma perché instaura un rapporto processuale diretto ad ottenere l’effettivo intervento del giudice, sicché l’esercizio dell’azione giudiziaria non vale a sottrarre il diritto alla decadenza qualora il giudizio si estingua, facendo venire meno il rapporto processuale; infatti, l’inefficacia degli atti compiuti nel giudizio estinto, prevista dall’art. 310, 2º comma, c.p.c., non può essere arbitrariamente limitata ai soli aspetti processuali, dovendo estendersi anche a quelli sostanziali fatte salve le specifiche deroghe normative”. La massima è conforme al tradizionale orientamento già espresso da cass. 8 giugno 2000, n. 7801, da cass. 14 aprile 1994, n. 3505, in Giust. civ., 1994, I, pag. 147, da cass. 13 giugno 1991, n. 6717, da cass. 18 giugno 1987, n. 5357, in Dir. trasp., II, 1988, pag. 231, con nota di E. FOGLIANI, Sul termine per l'azione contro il vettore secondo la Convenzione di Bruxelles del 1924, da cass. 3 luglio 1980, n. 4214, in Foro it., 1981, I, col. 128, da cass. 5 dicembre 1970, n. 2561, in Giust. civ. 1971, I , pag. 14, da cass. 9 novembre 1970, n. 2296, in Foro it. 1970, I, col. 2648. Solo apparentemente contraria a tale orientamento è la massima di cass. 5 febbraio 1979, n. 770 ed alcune successive in tema di esercizio del diritto di riscatto nei contratti agrari, in quanto relative a fattispecie in cui la decadenza poteva essere evitata anche con dichiarazione stragiudiziale e pertanto la nullità della citazione in quanto tale non inficiava la dichiarazione di volontà di esercitare il diritto in essa contenuta.

torna al testo15  Si veda per tutti G. PANZA, Decadenza nel diritto civile, in Dig., della disc. priv., sez. civ., vol. V, Utet, Torino 1989, pag. 132,  135.

torna al testo16  Si noti che qualora si ritenesse che la decadenza sia impedita anche da una citazione di un processo poi estinto,  i problemi dati dalla nuova formulazione della norma non si fermerebbero qui. Infatti, per evitare la concorrenza di prescrizione del diritto e decadenza dall’azione che si verificava nel regime precedente, il legislatore ha ritenuto specificare che i diritti derivanti dal contratto di trasporto non sono assoggettati alle norme sulla prescrizione. Il che, con l’interpretazione che qui si avversa, creerebbe a favore del danneggiato un diritto che - una volta interrotta la decadenza - sarebbe eterno. Infatti, optando per un effetto istantaneo ed irrevocabile dell’impedimento alla decadenza, perdurante anche se il processo instaurato con la prima citazione interruttiva della decadenza si è estinto, la persistenza del diritto non impedirebbe che l’azione sia riproposta senza alcun altro limite temporale, atteso che “l’estinzione del processo non estingue l’azione” (art. 310, I comma, c.p.c.).  In altre parole il legislatore, anziché porre un limite temporale invalicabile e tombale alle possibilità di azione contro il vettore, avrebbe creato una sorta di prescrizione biennale (o meglio biennale più tre mesi) interuttibile solo mediante atti di citazione; nel cui regime, il più oneroso metodo di interruzione sarebbe premiato con l’eterna successiva vita del diritto azionato.

torna al testo17  Il concorso è stato eliminato precisando che i diritti derivanti dal contratto di trasporto non sono assoggettati alle norme sulla prescrizione; precisazione necessaria, in quanto il concorso fra prescrizione breve del diritto e decadenza dell’azione si sarebbe riproposto se il legislatore si fosse limitato al richiamo alla normativa internazionali, oggi presente nei nuovi testi degli artt. 941 e 951 cod. nav..


[*] N.B: i contenuti del presente scritto sono aggiornati al 29 maggio 2008. Non si garantisce che alla data odierna la normativa in vigore sia la stessa citata nello scritto. Alla data del 29 maggio 2008, tutti gli indirizzi web e i link indicati puntavano a pagine effettivamente  in linea al momento in cui la relazione è stata redatta; tuttavia è possibile che alla data odierna alcuni tali indirizzi non siano più esistenti, alcuni link  non siano più funzionali, oppure che le pagine raggiungibili da detti link siano significativamente diverse da quelle che erano in linea a tali indirizzo al momento in cui questo scritto fu redatto.

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