www.fog.it - Diritto dei trasporti e della navigazione
legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata alla legge 29 novembre 2007, n. 222.
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte III
Disposizioni Penali e
Disciplinari
Libro I
Disposizioni
penali
Titolo III
Delle contravvenzioni in
particolare
Capo I
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sui beni pubblici
destinati alla navigazione
Art. 1161 - Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di
limiti alla proprietà privata (1)
Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o
aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne
impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate,
ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la
proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo
od
agli aeroporti, è punito con l’arresto fino a sei
mesi o
con l’ammenda fino a euro 516,00 (2),
sempre che il fatto non
costituisca un più grave reato (3).
Se l’occupazione di cui al primo comma è
effettuata con un
veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 103,00 (4)
a euro 619,00 (5);
in tal caso
si può procedere alla immediata rimozione forzata del
veicolo in
deroga alla procedura di cui all’articolo 54.
Art. 1162 - Estrazione abusiva di arena o altri materiali (6)
Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali
nell’ambito del demanio marittimo o del mare territoriale
ovvero
delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione
prescritta nell’articolo
51, è punito con la
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549,00 (7)
a
euro 9.296,00 (8).
Art. 1163 - Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti (9)
Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati
nel primo comma
dell’articolo 52 e nel primo comma
dell’articolo 59, senza la prescritta concessione,
ovvero non
osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito
con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.559,00 (7) a
euro 9,296,00 (8).
Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un
deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza
l’autorizzazione prescritta nel secondo comma
dell’articolo
52 e nel terzo
comma dell’articolo 59, è punito
con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 (10)
a
euro
15.493,00 (11).
Art. 1164 - Inosservanza di norme sui beni pubblici (12)
ChiunquE Non osserva una disposiZiOne di legge o regolamento, ovvero un
provvedimento legalmente dato dall’autorità
competente
relativamente all’uso del demanio marittimo o aeronautico
ovvero
delle zone portuali della navigazione interna è punito, se
il FattO non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del
paGamento di una somma da euro 1032, 00 (13) a
euro 3.098,00 (14).
Salvo che iL fatto costItuiscA reato o violazioNe della normatIva sulle
aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza
dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio
marittimo
per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo
di
lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento
di
una somma da 100 euro a 1.000 euro. (15)
Capo II
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'ordinamento e
sulla polizia dei porti e degli aeroporti.
Art. 1165 - Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose
depositate
È punito con la sanzione amministrativa (16) fino
a euro 516,00 (2):
- 1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi
indicati negli
articoli 50 e 57,
senza il permesso
dell’autorità
competente e il pagamento del relativo canone;
- 2) chiunque non esegue l’ordine di rimozione
delle cose
depositate.
Art. 1166 - Getto di materiali e interrimento dei fondali
Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71,
76 è
punito con la sanzione amministrativa (16)
fino a euro 103,00 (4)
.
Art. 1167 - Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva
apertura di cave
È punito con la sanzione amministrativa (16)
da
euro 20,00 (17)
a
euro 206,00 (18):
- 1) chiunque non esegue le disposizioni
dell’autorità
competente sulla costruzione e sulla manutenzione, lungo le sponde dei
canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, delle opere
previste nell’articolo
77;
- 2) chiunque senza la prescritta autorizzazione esegue
un’apertura
di cava di pietre o altro lavoro di escavazione lungo le sponde dei
canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto.
Art. 1168 - Pesca abusiva
Chiunque, senza l’autorizzazione
dell’autorità
competente, esercita la pesca nei porti e nelle altre
località
di sosta o di transito della nave è punito con la sanzione
amministrativa (16)
fino a euro 51,00 (19).
Art. 1169 - Uso d’armi e accensioni di fuochi (20)
Chiunque non osserva le disposizioni dell’articolo 80
è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1.032,00 (13) a
euro 6.197,00 (21) .
Art. 1170 - Inosservanza dell’obbligo di assumere un pilota (22)
Il comandante della nave, che non assume il pilota nei luoghi dove il
pilotaggio è obbligatorio, è punito con la
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 (13) a
euro
6.197,00 (21) .
Art. 1171 - Abusivo esercizio d’impresa portuale, di
rimorchio o di pilotaggio (23)
È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 2.582,00 (10) a
euro
15.493,00 (11):
- (1)
chiunque esercita un'impresa di operazioni portuali, senza la
concessione prescritta dall'art. 110;) (24)
- 2) chiunque esercita il servizio di rimorchio, senza la
concessione
prescritta nell’articolo 101 o con mezzi tecnici non
rispondenti
alle caratteristiche determinate dall’autorità
competente;
- 3) chiunque, fuori dei casi di urgente
necessità, esercita
il pilotaggio senza patente o autorizzazione.
(Art.
1172 - Inosservanza delle norme sull’impiego delle
maestranze) (25)
Art. 1173 - Inosservanza di tariffe
Chiunque richiede e riscuote mercedi superiori a quelle fissate nelle
tariffe approvate dall’autorità competente
è punito
con la sanzione amministrativa (16)
fino a
euro 206,00 (18).
Art. 1174 - Inosservanza di norme di polizia (26)
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero
un provvedimento legalmente dato dall’autorità
competente
in materia di polizia dei porti o degli aeroporti, è punito,
se
il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.032,00 (13)
a
euro 6.197,00 (21).
Se l’inosservanza riguarda un provvedimento
dell’autorità in materia di circolazione
nell’ambito
del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,00 a (27)
a
euro 309,00 (28).
(29)
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero
un provvedimento legalmente dato dall’Autorità
competente
in materia di sicurezza marittima, quale definita
dall’articolo
2, n. 5), del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, è punito se il fatto non
costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00 (30).
Art. 1175 - Sanzioni amministrative accessorie (31)
La violazione degli articoli 1170,
1173 e 1174
importa
l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dai titoli o dalla professione
Capo III
Delle contravvenzioni
concernenti le
disposizioni sull'assunzione della gente di mare, del personale
navigante della navigazione interna e del personale di volo.
(Art.
1176 - Inosservanza del divieto di mediazione) (32)
(Art.
1177 - Aggravanti) (32)
Art. 1178 - Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul
ruolo di equipaggio (33)
L’armatore o il comandante della nave o del galleggiante
marittimi, che ammette a far parte dell’equipaggio una
persona
non appartenente alla gente di mare, ovvero arruola una persona senza
regolare contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca
o sbarca un componente dell’equipaggio senza far eseguire la
relativa annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza,
è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 154,00 (34) a euro 1.559,00 (7).
Alla stessa sanzione soggiace l’armatore o il comandante
della
nave o del galleggiante addetti alla navigazione interna,
l’esercente o il comandante dell’aeromobile il
quale, fuori
dei casi previsti dalla legge, ammette a far parte
dell’equipaggio una persona non iscritta rispettivamente nel
personale navigante o nel personale di volo ovvero senza
l’osservanza delle norme relative alle visite mediche di
detto
personale di volo .
Art. 1179 - Assunzione irregolare di minori (35)
L’armatore o il comandante della nave o del galleggiante, che
ammette a far parte dell’equipaggio una persona minore degli
anni
quattordici ovvero adibisce ai servizi di macchina una persona minore
degli anni diciotto, è punito con la sanzione amministrativa
del
pagamento di una somma da euro 1.032,00 (13)
a euro
6.197,00 (21).
Alla stessa sanzione soggiace l’esercente o il comandante
dell’aeromobile, che ammette a far parte
dell’equipaggio
una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi
tecnici di bordo una persona minore degli anni diciotto .
Art. 1180 - Assunzione abusiva di stranieri (36)
L’armatore, l’esercente o il comandante, che, fuori
dei
casi consentiti negli articoli 294,
319, 886, 898,
ammette uno
straniero a fare parte dell’equipaggio della nave o
dell’aeromobile, è punito con la sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da euro 258,00 (37) a
euro 1.559,00 (7).
La stessa sanzione si applica all’armatore,
all’esercente o
al comandante che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel
termine previsto dalle disposizioni predette .
(Art.
1181 - Sbarco all’estero di componente
dell’equipaggio soggetto ad obblighi di leva) (38)
Capo IV
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla costruzione e
sulla proprietà della nave o dell'aeromobile
Art. 1182 - Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di
nave o aeromobile, ovvero al varo della nave
È punito con la sanzione amministrativa (16)
da euro 51,00 (19)
a euro 516,00
(2), qualora il fatto non costituisca un più grave
reato:
- 1) chiunque fa eseguire la costruzione o la riparazione di
una nave o
di un aeromobile o di un motore per aeromobile da persona sfornita
della prescritta patente, autorizzazione o abilitazione;
- 2) chiunque, senza la prescritta patente, autorizzazione o
abilitazione, inizia la costruzione o la riparazione prevista nel n. 1;
- 3) chiunque imprende la costruzione di una nave o di un
galleggiante,
senza la dichiarazione prescritta nell’articolo 233,
o la
costruzione di un aeromobile, senza la dichiarazione e la denuncia
prescritte negli articoli 848, 849;
- 4) chiunque esegue il varo di una nave senza la
comunicazione prevista
nell’articolo 243;
- 5) il costruttore della nave o dell’aeromobile
che non
osserva
l’ordine di sospensione della costruzione dato ai sensi degli
articoli 236, 851.
Art. 1183 - Inosservanze relative alla demolizione di nave o di
aeromobile
Il proprietario della nave o del galleggiante, che senza giustificato
motivo non esegue nel termine stabilito nell’articolo
161
l’ordine dell’autorità marittima o di
quella
preposta all’esercizio della navigazione interna di riparare,
di
destinare ad altro uso o di demolire la nave o il galleggiante,
è punito con la sanzione amministrativa (16)
da euro 30,00
(39)
a euro 516,00
(2).
Chiunque demolisce una nave o un galleggiante nazionali ovvero
demolisce o smantella un aeromobile nazionale, senza
l’autorizzazione prescritta negli articoli 160 o 759,
è
punito con la sanzione amministrativa da euro 51,00 a 516,00 (40).
Art. 1184 - Inosservanze relative all’iscrizione di nave in
registro straniero e alla perdita dei requisiti di
nazionalità
dell’aeromobile (41)
Chiunque alieni la nave o l’aeromobile o iscriva la nave in
un
registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli
articoli 156 e 760
o senza attendere
la conclusione dei relativi
procedimenti amministrativi è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro
15.493,00 (11)
a euro 30.987,00 (42).
Non è ammesso il pagamento in misura
ridotta
ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689 .
Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le
denunce prescritte dagli articoli
157 e 758
.
(Art.
1185 - Inosservanze relative alla iscrizione
dell’aeromobile) (43)
Capo V
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla polizia della
navigazione
Art. 1186 - Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli
aeromobili
Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre
leggi e dei regolamenti o le disposizioni
dell’autorità
concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o
degli aeromobili, è punito con la sanzione amministrativa (16) da euro
103,00
(4)
a euro 516,00
(2).
Art. 1187 - Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna
Chiunque, senza la concessione prescritta nell’articolo
225,
esercita un pubblico servizio di linea o di rimorchio ovvero di traino
con mezzi meccanici in navigazione interna è punito con la
sanzione amministrativa (16) da euro
103,00 (4)
a euro 516,00
(2).
Chiunque senza l’autorizzazione prescritta
nell’articolo
226 esercita un servizio di trasporto, di rimorchio o di
traino in
navigazione interna, non compreso tra quelli di cui al comma
precedente, è punito con la sanzione amministrativa (16) da
euro
20,00 (17)
a
euro 206,00 (18).
Art. 1188 - Abusivo esercizio di navigazione aerea (44)
Chiunque esercita la navigazione aerea in violazione delle disposizioni
che prescrivono il certificato di operatore aereo, la licenza di
esercizio o la designazione di vettore, è punito con
l’arresto fino a sei mesi ovvero con l’ammenda fino
a euro 1032,00.
Art. 1189 - Inosservanza di norme sui servizi della navigazione interna
Chiunque nell’esercizio di uno dei servizi di trasporto, di
rimorchio o di traino in navigazione interna, previsti
nell’art.
226, non osserva le modalità stabilite
dall’autorità competente, ovvero richiede e
riscuote
prezzi superiori o inferiori alle tariffe massime o minime fissate
dall’autorità medesima è punito con la
sanzione
amministrativa
(16) fino a
euro 206,00 (18).
Art. 1190 - Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio (45)
Chiunque ammette all’istruzione di pilotaggio aereo un
allievo,
che non ha conseguito il prescritto certificato di idoneità
psicofisica, ovvero un allievo di minore età, senza il
consenso
di chi esercita la potestà o la tutela, è punito
con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1549,00 (7) a
euro 9.296,00 (8).
Art. 1191 - Abusiva realizzazione o ampliamento di aeroporti (46)
Chiunque realizza o amplia aeroporti o altri impianti aeronautici senza
l’autorizzazione prescritta nell’articolo 694
ovvero
non
sottopone i progetti di cui all’articolo 702 alla
prevista
approvazione, è punito con la sanzione amministrativa da
516,00 euro a 2.065,00 euro.
Art. 1192 - Inosservanza di norme sull’uso della bandiera e
del nome
È punito con la la
sanzione
amministrativa
(16) fino a
euro 206,00 (18):
- 1) il comandante che non inalbera sulla nave la bandiera
quando sia
prescritto;
- 2) l’armatore o il comandante che non osserva le
disposizioni
sull’uso del nome o del numero di individuazione della nave o
del
galleggiante;
- 3) l’esercente o il comandante se
l’aeromobile
circola
sprovvisto dei contrassegni di individuazione prescritti o porta
abusivamente i contrassegni riservati agli aeromobili di Stato.
Art. 1193 - Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo (47)
Il comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a bordo i
documenti prescritti, è punito con la sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1549,00 (7)
a
euro 9.296,00 (8).
La sanzione di cui al primo comma è ridotta a 100 euro nel
caso
in cui il comandante di una nave da pesca esibisca
all’autorità che ha contestato
l’infrazione i
documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto
ore dall’accertamento della violazione di cui al primo comma.
(48)
Alla stessa sanzione soggiace il comandante di nave o di aeromobile,
che tiene irregolarmente i documenti di bordo, ovvero non vi esegue le
annotazioni prescritte.
Art. 1194 - Mancata rinnovazione di documenti di bordo
L’armatore della nave o l’esercente
dell’aeromobile,
che non rinnova tempestivamente i documenti di bordo, è
punito
con la sanzione amministrativa (16)
fino a euro 516,00
(2).
Art. 1195 - Inosservanza di formalità alla partenza o
all’arrivo in porto o in aeroporto
Il comandante di nave o di aeromobile nazionali o stranieri, che alla
partenza o all’arrivo in porto o in aeroporto non adempie le
formalità prescritte da questo codice e dal regolamento,
è punito, qualora il fatto non costituisca un più
grave
reato, con la sanzione amministrativa (16)
fino a euro 516,00
(2).
Art. 1196 - Inosservanza delle norme sull’abbandono della
nave e sull’obbligo di consultazione dell’equipaggio (49)
Il comandante, che in caso di abbandono della nave o
dell’aeromobile in pericolo non osserva le norme stabilite
dal
presente codice, è punito, se il fatto non costituisce
reato,
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 1032,00 (13) a
euro 6.197,00 (21).
La stessa sanzione si applica al comandante, che omette di sentire il
parere dei componenti dell’equipaggio, nei casi in cui tale
parere è richiesto .
Art. 1197 - Rifiuto di cooperare al ricupero
Il componente dell’equipaggio, che in caso di naufragio della
nave o del galleggiante, (ovvero
di perdita dell'aeromobile) (50)
essendone
richiesto dal comandante o
dall’autorità competente, rifiuta di prestare la
propria
opera per il ricupero dei relitti, è punito, qualora il
fatto
non costituisca un più grave reato, con la sanzione
amministrativa (16)
fino a
euro 206,00 (18).
Art. 1198 - Omissione di dichiarazioni in caso di urto (51)
Il comandante della nave, del galleggiante o dell’aeromobile,
che
in caso di urto non osserva le disposizioni del secondo
comma
dell’articolo 485, è punito con la
sanzione
amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1032, 00 (13) a
euro
6.197,00 (21).
Art. 1199 - Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi (52)
Il comandante, che imbarca sulla nave o sull’aeromobile
nazionali
o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose,
senza l’autorizzazione prescritta negli articoli 193,
816
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 5.164,00 (53)a euro
30.987,00 (42).
Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un aeromobile
nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici, sostanze
esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose per la
nave, per l’aeromobile, per il carico o per le persone,
è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di un somma da euro
2.582,00 (10)
a euro
15.493,00 (11).
Se il fatto è commesso
da
un componente dell’equipaggio si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164,00 (53)
a euro 30.987,00 (42).
Nei casi previsti dai commi precedenti non è ammesso il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della
legge
24 novembre 1981, n. 689 .
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto
è previsto come reato da altre disposizioni di legge .
Art. 1200 - Abusivo trasporto o
impiego di apparecchi fotografici o
radiotrasmittenti (55)
Chiunque
(non
osserva
le norme stabilite per il trasporto e per l'uso a bordo
degli aeromobili di apparecchi fotografici o cinematografici da presa
ovvero) (54)
trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l'autorizzazione
prescritta, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032,00
(13)
a
euro 6.197,00
(21).
(Alla
stessa pena soggiace chiunque esercita il servizio di
radiocomunicazioni a bordo di aeromobili, senza la concessione
prescritta nell'articolo 814.) (56)
Se il fatto di cui al primo comma è commesso da un
componente
dell'equipaggio, la pena è aumentata fino a un
terzo.
Art. 1201 - Inosservanze relative alla partenza e all’approdo
di aeromobile (57)
È punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1032,00 (13) a
euro 6.197,00 (21) il comandante di un
aeromobile nazionale o straniero, che :
- (1)
Non
esegue l'ordine di approdo previsto nell'art. 803 o, avendo sorvolato
una zona vietata, omette di approdare sollecitamente nel più
vicino aeroporto;)
- 2) parte o approda in località diversa da quelle
previste
nell’articolo 799; (59)
- 3) parte, se l’aeromobile è diretto
all’estero, da un aeroporto non doganale;
- 4) approda, se l’aeromobile proviene
dall’estero,
in una
località diversa da un aeroporto doganale o sanitario.
Art. 1201-bis - Inosservanza dell’ordine di approdo (60)
Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il
territorio dello Stato, non ottempera all’ordine di approdo
previsto nell’articolo
803, o, avendo sorvolato una zona vietata,
omette di approdare nel più vicino aeroporto è
punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1032,00 (13) a
euro 6.197,00 (21).
Si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 5.164,00 (53)
a euro 30.987,00 (42)
quando si tratti di aeromobile adibito al trasporto di persone. (61)
Con le stesse sanzioni è punito, a richiesta del Ministro di
grazia e giustizia, il comandante di un aeromobile nazionale il quale,
sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera
all’ordine di approdo impartito dalle competenti
autorità
dello Stato il cui territorio è sorvolato .
Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli aeromobili
nazionali gli aeromobili immatricolati all’estero, quando
sono
utilizzati da persona che abbia la residenza permanente ovvero la sede
principale degli affari nel territorio dello Stato.
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma non è
ammesso il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della
legge
24 novembre 1981, n. 689. (62)
(Art.
1202 - Inosservanze relative ad approdo fuori di un aeroporto)
(63)
Art. 1203 - Atterramento in aeroporto privato
Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che, fuori del
caso di necessità, approda in un aeroporto privato, senza il
consenso di chi lo esercita, è punito con
la sanzione amministrativa (16)
fino a
euro 206,00 (18).
Art. 1204 - Sorvolo di aeromobili stranieri (64)
Il comandante di un aeromobile straniero, che, al di fuori dei casi
previsti nell’articolo
794, sorvola il territorio del la Repubblica,
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da da euro 2.582,00 (10) a
euro
15.493,00 (11).
Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi
dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Art. 1205 - Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla
custodia di beni di persone morte (65)
Il comandante della nave o dell’aeromobile, che non osserva
le
disposizioni degli articoli
195; da 204 a 208;
818, 834, 835,
è
punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato,
con
la sanzione amministrativa (16) da euro
51,00 (19) a
euro 516,00
(2).
Art. 1206 - Impedimento alla presentazione di reclami
Il comandante della nave o dell’aeromobile, che, senza
giustificato motivo, impedisce a un componente
dell’equipaggio o
ad un passeggero di recarsi a terra per presentare reclami
all’autorità, è punito, qualora il
fatto non
costituisca un più grave reato, con la sanzione
amministrativa
(16)
da euro 10,00 (66) a
euro 516,00
(2).
Art. 1207 - Scarico di merci prima della verifica della relazione (67)
Il comandante, che, fuori dei casi di urgenza, scarica le merci prima
che sia stata verificata la relazione di eventi straordinari,
è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.549,00 (7) a a euro 6.197,00 (21).
Art. 1208 - Richiesta di protezione ad autorità straniera (68)
Il componente dell’equipaggio di una nave o di un aeromobile,
che
in paese estero, potendo ricorrere alle autorità consolari,
invoca la protezione delle autorità straniere, è
punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
258,00 (37)
a euro 1.549,00 (7).
Se il fatto è commesso dal comandante, si applica la
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,00 (10)
a
euro
15.493,00 (11).
Art. 1209 - Rifiuto di trasportare condannati, imputati e corpi di
reato (69)
Il comandante di nave o aeromobile, diretto a un porto della
Repubblica, che,
a richiesta dell’autorità consolare, si rifiuta
senza
giustificato motivo di trasportare, nei limiti prescritti dalla legge,
condannati, imputati, corpi di reato o altri oggetti, atti e documenti
riguardanti procedimenti penali, è punito se il fatto non
costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.549,00 (7) a
euro 9.296,00 (8).
Art. 1210 - Inosservanza del divieto di asilo
Il comandante della nave nazionale che in paese estero concede asilo a
bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla
competente autorità per aver commesso un reato comune,
è
punito con la sanzione amministrativa (16)
fino a euro 516,00
(2).
Art. 1211 - Rifiuto di obbedienza a nave da guerra di potenza amica (70)
Il comandante della nave, che non osserva le prescrizioni
dell’articolo 201,
è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1.549,00 (7)
a
euro 9.296,00 (8).
(Art.
1212 - Inosservanza di disposizioni sulla navigazione da diporto) (71)
Art. 1213 - Inosservanza di norme di polizia di bordo (72)
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero
un provvedimento legalmente dato dall’autorità
competente
in materia di polizia di bordo è punito, se il fatto non
costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1032, 00 (13) a
euro 6.197,00 (21).
Art. 1214 - Sanzioni amministrative accessorie (73)
La violazione degli articoli 1193,
1198, 1199,
1207 e 1209
comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione dai titoli o dalla professione.
Capo VI
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla sicurezza della
navigazione.
Art. 1215 - Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di
navigabilità
L’armatore marittimo o l’esercente, che fa partire
una nave
o un aeromobile nazionali o stranieri che non si trovano in stato di
navigabilità, o a cui manca taluno degli arredi, apparecchi,
strumenti o taluna delle dotazioni prescritte, è punito con
l’arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda (16)
da euro 516,00 (2) a
euro 1032,00 (74).
L’armatore della navigazione interna che fa partire una nave
nazionale o straniera che non si trovi in stato di
navigabilità
è punito con la sanzione amministrativa (16) da euro
103,00
(4) a euro
516,00 (2).
L’armatore o il comandante che impiega un galleggiante
marittimo
o della navigazione interna nelle condizioni indicate nei commi
precedenti soggiace alla pena stabilita rispettivamente nel primo e nel
secondo comma.
Il comandante della nave o dell’aeromobile nazionali o
stranieri,
che, fuori dei casi di necessità sopravvenute in corso di
navigazione, naviga con una nave o con un aeromobile nelle condizioni
indicate nel primo comma, è punito con l’arresto
fino a
sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 51,00 (19) a euro
516,00
(2).
Art. 1216 - Navigazione senza abilitazione
L’armatore, che impiega una nave o un galleggiante non
abilitati
alla navigazione ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti
comprovanti l’esistenza dei requisiti di
navigabilità,
è punito con l’arresto fino a un anno ovvero con
l’ammenda fino a euro 1032,00 (74).
Alla stessa pena soggiace l’esercente, che impiega un
aeromobile
non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di
navigabilità
(o di
collaudo) (75) che
non sia in vigore.
La stessa disposizione si applica al comandante della nave o
dell’aeromobile, ma la pena è diminuita in misura
non
eccedente un terzo.
Art. 1217 - Caricazione oltre la marca di bordo libero (76)
Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo
carico è punito con la sanzione amministrativa (16) non
inferiore
a
euro 7,00 (77)
per tonnellata in sovraccarico.
Fuori dei casi di concorso, l’armatore, il quale omette di
esercitare il dovuto controllo per impedire l’infrazione
della
presente norma, è punito, a titolo di colpa, con la sanzione
amministrativa (16)
non inferiore a euro 77,00 (78) .
Le norme dei commi precedenti si applicano anche all’armatore
o
al comandante di nave straniera la quale ai sensi dell’articolo
185
sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del
presente Codice.
Art. 1218 - Inosservanza di norme sulle segnalazioni
Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o
dell’aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le
norme
sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea,
è punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con
la
sanzione amministrativa da euro 51,00 (19) a
euro 1032,00 (74).
Se il fatto è commesso dal comandante della nave adibita
alla
navigazione interna la pena è della sanzione amministrativa
(16) da euro
10,00 (66)
a
euro 206,00 (18).
Art. 1218-bis - Omissione di esercitazione (79)
Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati,
le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione,
è punito con l’arresto fino a 3 mesi ovvero con
l’ammenda fino a euro 24,00 (80).
In caso di recidiva la condanna importa la sospensione dei titoli
ovvero dalla professione da uno a sei mesi.
Art. 1219 - Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della
nave o dell’aeromobile
Chiunque, senza l’autorizzazione prescritta, apporta
modificazioni alla struttura dello scafo, all’apparato motore
o a
qualsiasi installazione di bordo, è punito con la sanzione
amministrativa (16) da euro
51,00 (19)
a euro 516,00
(2).
Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia,
introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne
alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di
navigabilità (o di collaudo)
(81).
Art. 1220 - Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti
dell’abilitazione
Chi assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile oltre i
limiti della sua abilitazione al comando è punito con la
sanzione amministrativa (16) da euro
206,00 (18)
a euro 516,00
(2).
Se la navigazione marittima ha luogo oltre gli stretti o il volo fuori
del territorio nazionale, la pena è aumentata fino a un
terzo.
Art. 1221 - Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima
dell’equipaggio
L’armatore o il comandante della nave, che non osserva le
norme
del regolamento e le disposizioni dell’autorità
competente
sulla composizione e forza minima dell’equipaggio,
è
punito con la sanzione amministrativa (16) da
euro 30,00
(39)
a 600.000 (82).
Alla stessa pena soggiace l’esercente o il comandante di
aeromobile che non osserva le norme sulla composizione
dell’equipaggio.
Art. 1222 - Mancata direzione personale della nave
Il comandante della nave, che non dirige personalmente la manovra nei
casi in cui ne ha l’obbligo, è punito con
l’arresto
fino a un anno ovvero con l’ammenda fino a euro 516,00 (2).
Art. 1223 - Assegnazione indebita di funzioni
L’armatore, l’esercente o il comandante della nave,
del
galleggiante o dell’aeromobile, che, senza giustificato
motivo,
assegna a bordo determinate funzioni a persone che non hanno i
requisiti prescritti per esercitarle, è punito, qualora il
fatto
non costituisca un più grave reato, con la sanzione
amministrativa (16) da euro
51,00 (19) a
euro 516,00 (2).
Art. 1224 - Imbarco eccessivo di passeggeri
Il vettore o il comandante della nave marittima o
dell’aeromobile, che non osserva le disposizioni sul numero
massimo dei passeggeri, è punito con la sanzione
amministrativa (16) di euro
51,00 (19),
per ogni passeggero imbarcato in eccedenza, se si
tratta di viaggio entro il Mediterraneo, di euro 103,00 (4),
se si tratta
di viaggio fuori del Mediterraneo.
Se il fatto è commesso dal vettore o dal comandante di nave
adibita alla navigazione interna la pena è della sanzione
amministrativa fino a euro 206,00 (18),
qualunque sia il numero dei
passeggeri imbarcati in eccedenza.
Art. 1225 - Omissione di provvedimenti profilattici
Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari per
tutelare la salute dell’equipaggio e dei passeggeri negli
approdi
dichiarati infetti, è punito con l’arresto fino a
un anno
ovvero con l’ammenda da euro 51,00 (19)
a euro 516,00 (2).
Alla stessa pena soggiace il comandante dell’aeromobile, che
non
osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea.
Art. 1226 - Imbarco di passeggeri infermi
Il vettore o il comandante, che, senza l’autorizzazione
dell’autorità competente o senza
l’osservanza delle
cautele da questa prescritte, imbarca sulla nave un passeggero
manifestamente affetto da malattia grave o comunque pericolosa per la
sicurezza della navigazione o per l’incolumità
delle
persone a bordo, ovvero una persona della quale per ragioni sanitarie
sia stato vietato l’imbarco dalla competente
autorità,
è punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con
l’ammenda da euro 51,00 (19)
a euro 206,00 (18).
Alla stessa pena soggiace il vettore o il comandante
dell’aeromobile che non osserva le disposizioni dei
regolamenti
speciali sull’imbarco dei passeggeri infermi.
Art. 1227 - Omessa denuncia di rinvenimento di relitti
Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile
abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata
denuncia all’autorità indicata negli articoli 510,
993,
è punito con la sanzione amministrativa (16) fino
a
euro 103,00 (4).
Art. 1228 - Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo
È punito con l’arresto fino a sei mesi ovvero con
l’ammenda fino a euro 516,00 (2):
- 1) il comandante di un aeromobile, che sorvola centri
abitati,
assembramenti di persone o aeroporti, senza osservare le prescrizioni
del regolamento o gli ordini dell’autorità
competente;
- 2) chiunque, fuori dei casi previsti nell’articolo
819, getta
dall’aeromobile in volo oggetti o materie che non siano
zavorra
regolamentare.
Art. 1229 - Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e
abbattimento di ostacoli (83)
Chiunque non osserva gli ordini previsti negli articoli 712
e
714 è
punito con l. 6 giugno
2008, n.101, che ha convertito, con modifiche, il decreto-legge 8
aprile 2008, n. 59,
recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e
l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle
Comunità europee la sanzione amministrativa fino a
duecentosei
euro.
(Art.
1230 - Discesa o lancio col paracadute) (84)
Art. 1231 - Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero
un provvedimento legalmente dato dall’autorità
competente
in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il
fatto
non costituisce un più grave reato, con l’arresto
fino a
tre mesi ovvero con l’ammenda fino a euro 206,00 (18).
Art. 1232 - Pene accessorie e misure di sicurezza
La condanna per le contravvenzioni previste negli articoli
da 1215 a 1218;
1222, 1228
importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione.
Nel caso di condanna per la contravvenzione prevista dal secondo
comma dell'articolo 1216,
può essere ordinata la confisca dell'aeromobile.
Capo VII
Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulle assicurazioni
aeronautiche.
Art. 1233 - Omessa assicurazione di dipendenti
L’esercente dell’aeromobile, che omette di
contrarre a
favore dei propri dipendenti l’assicurazione prevista
nell’articolo 935
o che non mantiene in vigore il relativo
contratto, è punito, qualora il fatto non costituisca un
più grave reato, con la sanzione amministrativa (16) fino
a
euro 1032,00 (74).
Art. 1234 - Omessa assicurazione obbligatoria (85)
Al vettore o all’esercente che fa circolare
l’aeromobile in
violazione dell’articolo
798 è irrogata la
sanzione
amministrativa da euro 50.000,00 a euro 100.000,00.
(1) Articolo sostituito dall'art. 3 della l. 28 dicembre 1993,
n. 561
(2) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire
1.000.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata
dall'art. 113, punto 1
della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 200.000
risultante
dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio
1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 5.000.
(3) Comma modificato dall' art.
19,
punto 2 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
(4) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire
200.000, risultante dalla moltiplicazione per 5 operata
dall'art.
113, punto 1
della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 40.000 risultante
dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio
1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 1.000.
(5) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire 1.200.000 risultante
dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1
della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 20.000 risultante
dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio
1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 6.000.;
(6) Articolo modificato dall'art. 10, punto 1 del d. lgs. 30 dicembre
1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a
due
mesi o ammenda fino a lire 1.000 con la sanzione amministrativa
indicata .
(7) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire 3.000.000.
(8) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire 18.000.000.
(9) Testo dell'articolo risultante dalle modifiche apportate prima
dall'art. 10 punto 2 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (che
ha
sostituito gli originari
arresto fino a due mesi o ammenda fino a lire 2.000 del primo comma, e
arresto fino a sei mesi o ammenda fino a lire 5.000 del secondo comma
con le sanzione
amministrative indicate), poi dall'art.
19, punto 2 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96, ed infine dall'art.
19, punto 4 del d. lgs 15 marzo
2006, n. 151.
(10) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire 5.000.000.
(11) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire 30.000.000.
(12) Articolo modificato dall'art. 10, punto 3 del d. lgs. 30 dicembre
1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a
due mesi o
ammenda fino a lire 2.000 del I comma con la sanzione amministrativa
indicata .
(13) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire 2.000.000.
(14) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire 6.000.000.
(15) Comma aggiunto dall'art. 5 punto 2 della l. 8 luglio 2003, n.
172.
(16) La sanzione amministrativa ha sostituito l'originaria
ammenda ex
l. 24 novembre 1981, n. 689.
(17) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto di cui
all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la precedente
somma di lire 40.000, risultante dalla moltiplicazione per 5
operata dall'art.
113, punto 1
della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 8.000 risultante
dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio
1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 200.
(18) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di cui
all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ,la precedente
somma di lire 400.000,
risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1
della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 20.000 risultante
dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio
1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 2.000.
(19) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire 100.000,
risultante dalla moltiplicazione per 5 operata dall'art. 113, punto 1
della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 80.000 risultante
dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio
1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 500.
(20) Articolo modificato dall'art. 11, punto 1 del d. lgs. 30
dicembre
1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a
due mesi o
ammenda da lire 200 a lire 2.000 con la sanzione
amministrativa indicata.
(21) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire 12.000.000.
(22) Articolo modificato dall'art. 11, punto 2 del d. lgs. 30
dicembre
1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a
tre mesi o
ammenda da lire 500 a lire 5.000 con la sanzione
amministrativa indicata.
(23) Articolo modificato dall'art. 11, punto 3 del d. lgs. 30 dicembre
1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a
un anno o
ammenda fino a lire 10.000 con la sanzione amministrativa
indicata
(24) Parte eliminata dall'art. 27, punto 8 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84.
(25) Articolo abrogato dall'art. 27, punto 8 della legge 28 gennaio
1994, n. 84.
(26) Articolo modificato dall'art. 11, punto 5 del d. lgs. 30 dicembre
1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a
tre mesi o
ammenda fino a lire 2.000 del I comma con la sanzione amministrativa
indicata .
(27) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire 100.000.
(28) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire 600.000.
(29) Comma aggiunto dall'art. 3, punto 2 della l. 28 dicembre
1993, n. 507.
(30) Comma aggiunto dall'art.
14, del d. lgs. 6 novembre 2007, n.203.
(31) Articolo sostituito dall'art. 11, punto 5 del d. lgs. 30
dicembre
1999, n. 507.
(32) Articolo abrogato dall' art.
19, punto 6 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.
(33) Articolo modificato dall'art. 12, punto 1 del d. lgs. 30
dicembre
1999, n. 507, che ha sostituito la originaria ammenda fino a lire 1.000
del I comma con la sanzione amministrativa indicata.
(34) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire 300.000.
(35) Articolo modificato dall'art. 12, punto 2 del d. lgs. 30
dicembre
1999, n. 507, che ha sostituito la originaria ammenda da lire 500 a
lire 5.000 con la sanzione amministrativa indicata.
(36) Articolo modificato dall'art. 12, punto 3 del d. lgs. 30
dicembre
1999, n. 507, che ha sostituito la originaria ammenda da lire 300 a
lire 1.000 con la sanzione amministrativa indicata.
(37) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire 500.000.
(38) Articolo abrogato dall'art.
19 punto 5 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
(39) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire 60.000, risultante dalla
moltiplicazione
per 5 operata
dall'art. 113, punto 1
della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 12.000
risultante
dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio
1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 300.
(40) Comma sostituito dall'art.
19 punto 6 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
(41) Testo dell'articolo risultante dalle modifiche apportate prima
dall'art. 7, punto 1-octies del d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, poi
dall'art. 13 del d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (che ha
sostituito gli originari
arresto fino a sei mesi o ammenda fino a lire 10.000 del primo comma
con le sanzione
amministrative indicate), ed infine dall'art. 19,
punto 7 del d. lgs. 9
maggio 2005, n. 96.
(42) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire 60.000.000.
(43) Articolo abrogato dall'art.
19 punto 8 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
(44) Articolo sostituito dall'art.
19 punto 9 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
(45) Articolo sostituito dall'art. 14, punto 1 del d.
lgs. 30 dicembre
1999, n. 507.
(46) Articolo sostituito dall'art.
19 punto 10 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
(47) Articolo modificato dall'art. 14, punto 2 del d. lgs. 30
dicembre
1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a sei mesi o
l'ammenda sino a lire 2.000 con la sanzione amministrativa indicata.
(48) Comma inserito dall'art. 43-ter
della l. 29 novembre 2007, n. 222.
(49) Articolo modificato dall'art. 14, punto 3 del d. lgs. 30
dicembre
1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a tre mesi o
l'ammenda sino a lire 5.000 con la sanzione amministrativa indicata.
(50) Parte eliminata dall' art.
19, punto 7 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.
(51) Articolo modificato dall'art. 14, punto 4 del d. lgs. 30
dicembre
1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a tre mesi o
l'ammenda sino a lire 2.000 con la sanzione amministrativa indicata.
(52) Articolo modificato dall'art. 14, punto 5 del d. lgs. 30
dicembre
1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresti
o ammende
previste nel primo e secondo comma con le sanzioni
amministrative
indicate, ed ha inserito il terzo comma.
(53) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire 10.000.000.
(54) Parte eliminata dall'art. 5
del d.p.r. 29 settembre 2000, n. 367.
(55) Articolo modificato dall'art. 14, punto 6 del d. lgs. 30
dicembre
1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a tre
mesi o ammenda
da lire 300 a lire 5.000 previsti nel primo comma
aumentabili fino a un terzo nella fattispecie di cui
all'ultimo comma, con le sanzioni amministrative
indicate .
(56) Comma abrogato dall'art.
19 punto 11 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
(57) Articolo modificato dall'art. 14, punto 7 del d. lgs. 30
dicembre
1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a tre
mesi o ammenda
da lire 500 a lire 5.000 con le sanzioni amministrative
indicate.
(58) Parte abrogata dall'art. 3 della l. 29 gennaio
1986, n. 32.
(59) Numero modificato dall' art.
19, punto 8 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.
(60) Articolo inserito dall'art. 4 della l. 29 gennaio 1986, n.
32.
(61) Articolo modificato dall'art. 14, punto 8 del d. lgs. 30
dicembre
1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a un anno e
arresto da sei mesi a due anni con le sanzioni amministrative
indicate.
(62) Comma inserito dall'art. 14, punto 8 del d. lgs. 30
dicembre
1999, n. 507.
(63) Articolo abrogato dall'art.
19 punto 12 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
(64) Articolo come risultante dalla modifiche apportate prima
dall'art. 14, punto 9 del d. lgs. 30
dicembre
1999, n. 507, poi dall'art. 19
punto 12 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
(65) Articolo come risultante dalla modifiche apportate prima
dall'art. 19 punto 14 del d.
lgs. 9 maggio 2005, n. 96, poi dall' art. 19, punto
9 del d. lgs 15 marzo
2006, n. 151.
(66) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire 20.000, risultante dalla
moltiplicazione
per 5 operata
dall'art. 113, punto 1
della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 4.000
risultante
dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio
1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 100.
(67) Articolo modificato dall'art. 14, punto 10 del d. lgs. 30
dicembre
1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a sei mesi e
ammenda fino a lire 5.000 con la sanzione amministrativa
indicata.
(68) Articolo modificato dall'art. 14, punto 11 del d. lgs. 30
dicembre
1999, n. 507, che ha sostituito gli originari ammenda fino a lire 1.000
del primo comma ed arresto fino ad un anno o ammenda fino a lire
2.000 con le sanzioni amministrative
indicate.
(69) Articolo modificato
dall'art. 14, punto 12 del d. lgs. 30
dicembre
1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a
sei
mesi o ammenda fino a lire 5.000 con le sanzioni
amministrative
indicate ed aggiunto le parole "se il fatto non costituisdce reato".
(70) Articolo modificato
dall'art. 14, punto 13 del d. lgs. 30
dicembre
1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a
sei mesi
o ammenda fino a lire 5.000 con le sanzioni amministrative
indicate.
(71) Articolo abrogato dall'art.
66 del d. lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto).
(72) Articolo modificato
dall'art. 14, punto 14 del d. lgs. 30
dicembre
1999, n. 507, che ha sostituito gli originari arresto fino a
tre mesi
o ammenda fino a lire 2.000 con le sanzioni amministrative
indicate.
(73) Articolo come risultante dalla modifiche apportate
prima dall'art. 14, punto 15 del d. lgs. 30
dicembre
1999, n. 507, poi
dall' art. 19, punto 10 del d.
lgs 15 marzo 2006, n. 151.
(74) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire 2.000.000, risultante dalla
moltiplicazione per 5 operata
dall'art. 113, punto 1
della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 400.000
risultante
dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio
1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 10.000.
(75) Parole eliminate dall' art.
19, punto 11 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.
(76) Articolo sostituito dall'art. 29 della legge 5 giugno 1962, n.
616.
(77) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire 15.000.
(78) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire 150.000, risultante dalla moltiplicazione per
tre, operata dall'art. 113, punto 3 della l. 24 novembre 1981, n. 689,
della originaria somma di lire 5.000.
(79) Articolo inserito dall'art. 31 della legge 5 giugno 1962, n. 616.
(80) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire 48.000, risultante dalla moltiplicazione per
tre, operata dall'art. 113, punto 3 della l. 24 novembre 1981, n. 689,
della originaria somma di lire 16.000.
(81) Parole eliminate dall' art.
19, punto 12 del d. lgs 15 marzo 2006, n. 151.
(82) Viene indicata in euro, con l'approssimazione per difetto
di
cui all'art. 51, punto 3 del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la
precedente somma di lire 600.000, risultante dalla
moltiplicazione per 5 operata
dall'art. 113, punto 1
della l. 24 novembre 1981, n. 689 sulla somma di lire 120.000
risultante
dalla moltiplicazione per 40 operata dall'art. 3 della l. 12 luglio
1961, n. 603 sulla originaria somma di lire 3.000.
(83) Articolo come risultante dalla modifiche apportate prima
dall'art. 19 punto 15 del d.
lgs. 9 maggio 2005, n. 96, poi dall' art. 19, punto
13 del d. lgs 15
marzo 2006, n. 151.
(84) Articolo abrogato dall'art.
19 punto 16 del d. lgs. 9 maggio 2005, n. 96.
(85) Articolo sostituito prima all'art. 19 punto 17
del d. lgs. 9
maggio 2005, n. 96,
poi dall'art. 5 del d.lgs. 6
novembre 2007, n. 197, che ha così
elevato la precedente sazione amministrativa di euro 1.032,00.
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