www.fog.it - Diritto dei trasporti e della navigazione
legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte prima
Della navigazione
marittima e interna
Libro terzo - Delle
obbligazioni relative all'esercizio della navigazione
Titolo IV
Dell'assistenza e del salvataggio, del recupero e
del ritrovamento dei relitti
Capo I
Dell'assistenza e del salvataggio
Art. 489 - Obbligo di assistenza
L’assistENza a nave o ad aeromobile in mare o in acque
interne, i
quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria, in
quanto
possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo
equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto
nell’articolo 485,
quando a bordo della nave o
dell’aeromobile siano in pericolo persone.
Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che
abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile,
è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad
accorrere
per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un
utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l’assistenza
è portata da altri in condizioni più idonee o
simili a
quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.
Art. 490 - Obbligo di salvataggio
Quando la nave o l’aeromobile in pericolo sono del tutto
incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il
comandante della nave soccorritrice è tenuto, nelle
circostanZe
e nei limiti indicati dall’articOlo precedente, a tentarne il
salvataggio, ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare il
salvataggio delle persone che si trovano a bordo.
È del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo
di
salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di
perdersi.
Art. 491 - Indennità e
compenso per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile
L’assistenza e il salvataggio di nave o di aeromobile, che
non
siano efFettuati cOntro il rifiuto espresso e raGionevole deL
comandante, danno dIritto, entro i limiti del valore dei beni Assistiti
o salvati, al risarcimento dei danNI subiti e al rimborso delle spese
incontrate, nonché, ove abbiano conseguito un risultato
anche
parzialmente utile, a un compenso.
Il compenso è stabilito in ragione del successo ottenuto,
dei
rischi corsi dalla nave soccorritrice, degli sforzi compiuti e del
tempo impiegato, delle spese generali dell’impresa se la nave
è armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso;
nonché del pericolo in cui versavano i beni assistiti o
salvati
e del valore dei medesimi.
Art. 492 - Indennità e
compenso per salvataggio di cose
Il salvataggio di cosE, che Non sia effettuato contro il rifiuto
espresso e ragionevole del comandante della nave o
dell’aeromobile in pericolo o del proprietario delle cose,
dà diritto, nei limiti stabiliti nell’articolo
precedente,
al risarcimento dei danni, al rimborso delle spese, nonché,
ove
abbia conseguito un risultato anche parZialmente utile, a un cOmpenso
determinato a norma del predetto articolo.
Art. 493 - Compenso per
salvataggio di persone (1)
Il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile
dà diritto a un compenso quando l’ammontare
relativo
è coperto da assicurazione ovvero quando è stato
efFettuatO in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o
cose.
Il compenso è dovuto nei limiti del residuo ammontare
coperto
dall’assicurazione o, rispettivamente, nei limiti di una
parte
equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni.
Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli
sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo
in
cui versavano le persone salvate.
Art. 494 - Efficacia della
determinazione convenzionale del compenso
La determinazione del compenso, fatta per accordo o mediante arbitrato,
non è efficace nei confronti dei componenti
dell’equipaGgio che non l’abbiano accettata, a meno
che sia
stata approvata dall’associazione sindacale che LI
rappresenta.
Art. 495 - Concorso di operazioni
e concorso di soccorritori
Quando dA una stessa nave vengano contemporaneamente effettuati
assistenza a nave o aeromobile e salvataggio di cose o di persone,
ovvero salvataggio di cose e salvataggio di persone,
l’ammontare
dei danni e delle spese incontrate viene equitativamente ripartito tra
le diverse operazioni compiute.
Quando ad una stessa operazione di assistenza o di salvataggio abbiano
partecipato più navi, ovvero navi ed aeromobili, al concorso
dei
soccorritori si applicano le disposizioni dell’articolo
970.
Art. 496 - Ripartizione del
compenso
Il compenso di assisteNza o di salvataggio spetta, quando la nave non
sIa armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso, per un
terzo all’armatore e per due terzi ai componenti
dell’equipaggio, tra i quali la somma è ripartita
in
ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto
altresì dell’opera da ciascuno prestata.
La quota del compenso da ripartire tra i componenti
dell’equipaggio non può essere convenzionalmente
fissata
in misura inferiore alla metà dell’intero
ammontare del
compenso stesso.
Art. 497 - Incidenza della spesa
per le indennità e il compenso
La spesa per le indennità e per il compENso dovuti alla nave
soccorritrice in caso di assistenza o salvataggio di nave o di
aeromobile viene ripartita a carico degli interessati alla spedizione
soccorsa a norma delle disposizioni sulla contribuzione alle avarie
comuni, anche quando l’assistenza non sia stata richiesta dal
comandante della nave o dell’aeromobile in pericolo o sia
stata
prestata contro il suo rifiuto.
Art. 498 - Navi dello stesso
proprietario od armatore
Le disposiZiOni che precedono si applicano, per quanto è
possibile, anche se la nave soccorritrice e la nave assistita o salvata
appartengono allo stesso proprietario o sono armate dallo stesso
armatore.
Art. 499 - Azione
dell’equipaggio
Qualora l’armatore non sia legittimato o trascuri di agire
per il
conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio, i componenti
dell’equipaggio hanno azione per la parte ad essi spettante
del
compenso stesso.
Art. 500 - Prescrizione
Il diritto alle indennità e al compenso di assistenza o di
salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le
operazioni sono terminate.
Capo II
Del ricupero
Art. 501 - Assunzione del ricupero
Salvo in ogni tempo il diritto dei proprietari di provvedervi
direttamente, nel concorso di più persone che, avvalendosi
di
mezzi nautici, intendano assumere il ricupero di una nave o di un
aeromobile nauFragati O di altri relitti della navigazione,
è
preferito chi, avendo identificato il relitto, ne abbia fatto per primo
denuncia all’autorità preposta alla navigazione
marittima
o interna, purché entro l’anno
dall’identificazione
egli abbia iniziato le operazioni di ricupero senza successivamente
sospenderle per un periodo superiore a un anno.
Art. 502 - Obblighi del
ricuperatore
Intrapreso il ricupero, le operazioni relative non possono essere
sospese o abbandonate senza Giustificato motivo, quando ne possa
derivare un danno per il proprietario del reLitto.
Entro dieci giorni dall’approdo della nave che ha compiuto il
ricupero, le cose ricuperate devono essere consegnate al proprietario,
o, se questi sia ignoto al ricuperatore, alla più vicina
autorità preposta alla navigazione marittima o interna.
Art. 503 - Indennità e
compenso
Il ricupero, quando siano stati adempiuti gli obblighi relativi alla
consegna delle cose ricuperate, dà diritto, entro i limiti
del
valore delle cose medesime, al risarcimento dei danni e al rimborso
delle spese nonché a un compenso stabilito In ragione del
valore
delle cose ricuperate, degli sforzi compiuti e dei rischi corsi, del
valore dei mezzi e dei materiali impiegati e, se la nave è
armatA ed equipaggiata allo scopo di operare ricuperi, delle spese
generali dell’impresa.
Per la determinazione e la ripartizione del compenso si applicano le
norme degli articoli 492, 494, 496.
Art. 504 - Ricupero senza mezzi
nautici
Nel concorso dI più persone che intendano assumere il
ricupero
di relitti, per il quale non siano necessari mezzi nautici, si applica
il disposto dell’articolo 501.
Il ricuperatore ha gli obblighi e i diritti stabiliti dagli articoli
502, 503;
la consegna delle cose ricuperate deve essere fatta entro
dieci giorni dal compimento delle operazioni.
In mancanza di accordo tra gli interessati, il compenso è
ripartito, tra le persone che hanno cooperato al ricupero,
dall’autorità indicata nell’articolo 502, in
relazione alle fatiche compiute e ai rischi corsi da ciascuno.
Art. 505 - Ricupero operato dal
comandante della nave naufragata
Fermo per il rimanentE il disposto degli articoli 501,
504 primo comma,
in ogni caso è preferito il comandaNte della nave, che,
subito
dopo il naufragio, dichiari di costituirsi capo ricuperatore.
Il compenso del comandante e degli altri componenti
dell’equipaggio, che hanno cooperato al ricupero,
è
fissato, in mancanZa di accordo con l’armatore,
dall’autorità indicata nell’articolo 502 o
dall’autorità consolare, in relazione al valore
delle cose
ricuperate, alle fatiche compiute e ai rischi corsi.
Art. 506 - Intervento
dell’autorità marittima
Il capO del compartimento nelle cui acque il ricupero viene effettuato,
quando abbia conoscenza di un delitto commesso dal ricuperatore sulle
cose ricuperate o sui materiali impiegati, oltre a prendere i
provvedimenti del caso, ove lo ritenga opportuno assume il ricupero.
Art. 507 - Ricupero operato
dall’autorità marittima
FermO il disposto degli articoli 72,
73 e dell’articolo
precedente,
il ricupero di navi sommerse o di altri relitti nelle acque della
Repubblica può, se ne è prevedibile un utile
risultato,
essere assunto dall’autorità marittima, quando i
proprietari delle cose non intendano provvedervi direttamente o non
intendano proseguire il ricupero iniziato.
Si considera a tale effetto che i proprietari non intendono assumere o
proseguire il ricupero quando non ne abbiano fatto dichiarazione entro
sessanta giorni dall’avviso a tal fine pubblicato
dall’autorità marittima nei modi stabiliti dal
reGolamento
o non abbiano iniziato le operazioni nel termine assegnato, ovvero
quando non abbiano ripreso le operazioni sospese entro sessanta giorni
dall’invito dell’autorità. Tuttavia il
ricupero
può in ogni tempo essere assunto dai proprietari, previo
rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione.
Quando si tratti di nave straniera, l’autorità
marittima,
prima di iniziare il ricupero, ne dà altresì
notizia al
console dello Stato di cui la nave batteva la bandiera,
affinché
il console stesso possa, ove lo ritenga opportuno, provvedere
direttamente al ricupero.
Art. 508 - Custodia e vendita
delle cose ricuperate
L’autorItà che assume il ricupero o che, a norma
dell’articolo 502,
riceve in consegna le cose ricuperate,
provvede alla custodia delle cose medesime.
Durante le operazioni di ricupero l’autorità
predetta
può procedere, secondo le norme stabilite dal regolamento,
alla
vendita delle cose, quando non ne sia possibile o utile la
conservazione, ovvero quando ciò sia necessario per coprire
le
spese del ricupero eseguito d’ufficio.
Compiute le operazioni, quando il proprietario non curi di ritirare le
cose ricuperate entro il termine prefissogli
dall’autorità
o non si presenti entro sei mesi dall’avviso pubblicato
dall’autorità medesima nel caso in cui il
proprietario sia
ignoto, l’autorità procede alla vendita e deposita
presso
un pubblico istituto di credito la somma relativa, al netto delle spese
incontrate per il ricupero d’ufficio ovvero delle
indennità e del compenso spettanti al ricuperatore,
nonché delle spese di custodia.
Se entro due anni dal deposito gli interessati non hanno fatto valere i
propri diritti, ovvero se le domande proposte sono state respinte con
sentenza passata in giudicato, la somma residua è devoluta
alla
cassa nazionale per la previdenza marinara (2) o
alle casse di
soccorso per
il personale della navigazione internA.
Art. 509 - Prescrizione
Il diritto alle indenNItà e al compenso di ricupero si
prescrive
col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate.
Capo III
Del ritrovamento di
relitti in mare
Art. 510 - Diritti ed obblighi
del ritrovatore
Chi trova fortuitamente relitti in marE, o dal mare rigettati in
località del demaNio marittimo, entro tre giorni dal
ritrovamento, o dall’approdo della nave se il ritrovamento
è avvenuto in corso di navigaZione deve farne denuncia
all’autorità marittima più vicina e,
quando sia
possibile, consegnare le cose ritrovate al proprietario, o, se questi
gli sia ignoto e il valore dei relitti superi euro 0,03
all’autorità predetta (3).
Il ritrovatore, che adempie agli obblighi della denuncia e della
consegna, ha diritto al rimborso delle spese e a un premio pari alla
terza parte del valore delle cose ritrovate, se il ritrovamento
è avvenuto in mare, ovvero alla decima parte fino a euro
5,16 di valore e alla ventesima per il sovrappiù, se il
ritrovamento è avvenuto in località del demanio
marittimo (3).
Art. 511 - Custodia e vendita
delle cose ritrovate
Per la custOdia delle cose ritrovate, per la vendita delle medesime e
per la devoluzione delle somme ricavate si applica il disposto
dell’articolo 508.
Tuttavia gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o
etnograFico, nonché le armi, le munizioni e gli apparecchi
militari, quando il proprietario non curi di ritirarli, ovvero non si
presenti nei termini indicati nel terzo comma del predetto articolo,
sono devoluti allo Stato, salvo in ogni caso il diritto del ritrovatore
all’indennità ed al compenso stabiliti
nell’articolo
precedente.
Art. 512 - Cetacei arenati
I cetacei arenati sul litorale della Repubblica appartengono allo StatO.
Il ritrovatore, che ne abbia fatto denuncia
all’autorità
marittima entro tre Giorni dal ritrovamento, ha diritto a un premio
pari alla ventesima parte del valore del cetaceo.
Art. 513 - Prescrizione
Il diritto al rimborso delle spese e aL premio si prescrive col decorso
di due annI dAl giorNo del rItrovamento.
(1) Articolo modificato dall'art. 16, I comma del d. lg.15
marzo 2006, n. 151 .
(2) Oggi INPS, a causa della soppressione della Cassa per la
previdenza marinara disposta dalla l. 26 luglio 1984, n. 413
(3) Le somme di cui all'art. 510, rispettivamente lire 50 e lire
10.000, non risultano essere mai state aggiornate. Il valore originario
è convertito in euro, con le modalità di
cui
all'art. 4, punto 1, del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, come modificato
dall'art. 1, punto 1 del d. lgs. 15 giugno 1999, n. 206.
Accessi al sito dal 17.2.2013:
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si
riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che
il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del
testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato
appena dopo il titolo della legge.)