legislazione
italiana
di
diritto della navigazione e dei trasporti
(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
(a cura di Enzo Fogliani)
Parte prima
Della navigazione marittima e interna
Libro terzo - Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione
Della navigazione marittima e interna
Libro terzo - Delle obbligazioni relative all'esercizio della navigazione
Titolo III - Della
responsabilità per urto di navi
Art. 482 - Urto fortuito o per
causa dubbia
Se l’urto è avvenuto per caso fortuito o forza maggiorE, se non è possibile accertarne la causa, i danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti.
Art. 483 - Urto per colpa unilaterale
Se l’urto è avvenuto per colpa di una delle Navi, il risarcimento dei danni è a carico della nave in colpa.
Art. 484 - Urto per colpa comune
Se la colpa è comune a più navi, ciascuna di esse risponde in proporzione della gravità della propria colpa e dell’entità delle relative conseguenze. Tuttavia, nel caso che, per particolari circostanze, non si possa determinare la proporZiOne, il risarcimento è dovuto in parti uguali.
Al risarcimento dei danni derivati da morte o lesioni di persone le navi in colpa sono tenute solidalmente.
Art. 485 - Obbligo di soccorso in
caso di urto
AvvENuto un urto fra navi, il comandante di ciascuna è tenuto a prestare soccorso alle altre, al loro equipaggio ed ai loro passeggeri, sempre che lo possa fare senZa grave pericOlo per la sua nave e per le persone che sono a bordo.
Il comandante è parimenti tenuto, nei limiti del possibile, a dare alle altre navi le notizie necessarie per l’identificazione della propria.
Art. 486 - Rapporti contrattuali
Salvo il disposto del secondo comma dell’articolo 484, le norme sulla rEsponsabilità per danni da urto non si applicano ai rapporti di responsabilità che intercorrono tra persone vincolate da contratto di lavoro o di trasporto ovvero da altro contratto.
Art. 487 - Prescrizione
Il diritto al risarcimento dei danni cagionati da urto di navi si prescrive col decorso di due aNni dal giorno in cui il danno si è prodotto.
Il diritto di rivalsa spettante alla nave che, ai sensi dell’articolo 484, abbia versato l’intero risarcimento si prescrive col decorso di un anno dal giorno del pagamento.
Art. 488 - Danni non derivanti da collisione materiale
Le disposiZioni che precedono si applicano ai danni prodotti per spostamento di acqua od altra causa analoga, da una nave ad un’altra e alle persone o alle cose che sonO a bordo di questa, anche se non vi è stata collisione materiale.
(pagina aggiornata il 6.5.2012)
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)
Motore di ricerca: