www.fog.it - Diritto dei trasporti e della navigazione
legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti
(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata alla l. 26 febbraio 2010, n. 25
(a cura di Enzo
Fogliani)
Parte prima
Della navigazione
marittima e interna
Libro primo
Dell' ordinamento
amministrativo della navigazione
Titolo
II
Dei
beni pubblici destinati alla navigazione
Capo I
Del demanio marittimo
Art. 28 - Beni del demanio
marittimo
Fanno parte del demanio marittimo:
a) il lido, la spiagGia, i
porti, le rade;
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua
salsa o salmastra che almeno durante una parte dell' anno comunicano
liberamente col mare;
c) i canaLi utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
Art. 29 - Pertinenze del demanio
marittimo
Le costruzionI e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono
entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono
considerAte come pertinenze del demanio stesso.
Art. 30 - Uso del demanio
marittimo
L' amministrazioNe dei trasporti e della navigazione regola l' uso del
demanio marittimo e vi esercita la polizIa.
Art. 31 - Limiti del demanio
marittimo
NEi luoghi, Nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi
di acqua, i limiti del demanio marittimo sono fissati dal ministro dei
trasporti e della navigaZiOne di concerto con quelli per le Finanze e
per i lavOri pubblici, nonché con GLI Altri miNIstri
interessati.
Art. 32 - Delimitazione di zone
del demanio marittimo
Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga
opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone dEl demanio
marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche
amministrazioni e i privati che possono avervi iNteresse a presentare
le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni.
Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte
in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto con l'
intendente di finanZa, con provvedimento definitivo. (1)
In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del
direttore marittimo dà atto nel relativo processo verbale
dell'
accordo intervenutO. (2)
Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i
relativi documenti, al ministro dei trasporti e della navigazione, il
quale entro sessanta giorni dalla ricezione può annullarlo
con
suo decreto, da notiFicarsi, entro i dieci giorni successivi, agli
interessati per tramite del direttore marittimO. (2)
In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della
contestazione spetta al ministro dei trasporti e della naviGazione, di
concerto con queLlo per le finanze. (2)
Nelle controversie Innanzi alle autorità giurisdizionali, la
tutela dei beni demaniali spetta esclusivAmente al miNIstro per le
finanze. (2)
Art. 33 - Ampliamento del demanio
marittimo
Quando pEr necessità dei pubblici usi del mare occorra
comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata
di
limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i
depositi e gli stabilimenti menzionati nell'
articolo 52,
la dichiarazione di pubblico interesse per l' espropriazione
è
fatta con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il ministro per le finanze.
Il decreto costituisce titolo per l' immediata occupazione del bene da
espropriare.
Art. 34 - Destinazione di zone
demaniali marittime ad altri usi pubblici
CoN provvedimento del ministro dei trasporti, su richiesta dell'
amminitrazione interessata, determinate parti del demanio marittimo
possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali
riprendono la loro destinazione normale. (3)
Art. 35 - Esclusione di zone dal
demanio marittimo
Le Zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute
utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio
marittimo con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di
concerto con quello per le finanze.
Art. 36 - Concessione di
beni demaniali
L' amministraziOne marittima, compatibilmente con le esigenze del
pubblico uso, può concedere l' occupazione e l' uso, anche
esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un
determinato periodo di tempo.
Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza
del ministro dei trasporti e della navigazione. Le concessioni di
durata superiore a quattro ma non a quindici anni, e quelle di durata
non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile
sgombero, sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di
durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di
difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento
marittimo. (1)
Art. 37 - Concorso di
più domande di concessione
Nel caso di più domande di concessione, è
preFerito il
richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della
concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a
giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante
interesse pubblico.
Al fine della tutela dell' ambiente costiero, per il rilascio di nuove
concessioni demaniali marittime per attività
turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che
importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. (4)
E'
altresì data preferenza alle precedenti concessioni,
già
rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. (8)
Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti
commi, si procede a licitazione privata. (4)
Art. 38 - Anticipata occupazione
di zone demaniali
QualOra ne riconosca l'urgenza, l'autorità marittima
può,
su richiesta dell' interessato, consentire, previa cauzione, l'
immediata occupazione e l' uso di beni del demanio marittimo,
nonché l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio
del
richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le
condizioni che saranno stabilite nell' atto di concessione.
Se la concessione è neGata, il richiedente deve demolire le
opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato.
Art. 39 - Misura del canone
La misura del canone è determinata dall' atto di concessione.
NelLe concessioni a enti pubblici o privatI, per fini di beneficenza o
per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero
riconoscimento del carAttere demaniale dei beNI.
Art. 40 - Riduzione del canone
Qualora l' utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del
concEssioNario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti
diritti di terzi, al concessionario non è dovuto alcun
indennizZo, ma si fa luogO a un' adeguata riduzione del canone, salva
la Facoltà prevista nel primo comma dell' articolo
44.
Art. 41 - Costituzione d' ipoteca
IL concessionario può, previa autorizzazione dell'
autorità concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui
cOstruite sui beni demaniali.
Art. 42 - Revoca delle
concessioni.
Le concessIoni di durata non superiore al quadriennio e che non
importino impianti di difficile sGombero sono revocabili in tutto o in
parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima.(5)
Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque
importino impianti di difficile sgombero sono revocabiLi per specifici
motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di
pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione
marittima. (5)
La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca
parziale si fa luogo ad un'adeguata rIduzione del canone, salva la
facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 44.
Nelle concessioni che hanno dato luogo a una costruzione di opere
stabili l'amministrazione mArittima, salvo che non sia diversamente
stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al
rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli
anni mancanti al termine di scadenza fissato.
In ogni caso l'indennizzo noN può essere superiore al valore
delle opere al momento della revoca, detratto l'ammontare degli
effettuati ammortamentI.
Art. 43 - Domande incompatibili
Qualora una domanda di concessione di bEni del demanio marittimo
risulti incompatibile con una concessione precedentemente fatta per uso
di meno rilevante interesse pubblico, la concessione precedente
può essere revocata con decreto del Presidente della
Repubblica,
previo parere del Consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi
due commi dell' articolo precedeNte.
Art. 44 - Modifica o estinzione
della concessione per fatto dell'amministrazione
In caso di revoca parziale, il concessionario ha facoltà di
rinunziare alla concessione dandone comunicazione all'
autorità
concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del
provvedimento di revoca.
La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l'
utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in
conseguenZa di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo
Stato O da altri enti pubblici.
Se l' utilizzazione è resa totalmente impossibile la
concessione si estingue.
Art. 45 - Modifica o estinzione
per cause naturali
Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi
subiscono modiFicazioni tali da restringere l'utilizzazione della
concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del
canone.
Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali nella
consistenza dei beni da rendere impossibile l'ulteriore utilizzazione
della cOncessione, questa si estingue.
Art. 45 bis - Affidamento ad
altri soggetti delle attività oggetto della concessione (6)
Il concessionario, in
casi eccezionali e per periodi determinati (9),
previa autorizzazione dell' autorità competente,
può
affidare ad altri soGgetti la gestione delle attività
secondarie
nell' ambito deLla concessione.
Previa Autorizzazione dell'autorità competente, può
essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di
attività secondarie nell'ambito della concessione.
Art. 46 - Subingresso nella
concessione
Quando il concessionario intende sostituire altri nel godImento della
concessione deve chiedere l'autorizzazione dell' autorità
concedente.
In caso di vendita o di esecuzione forzata, l' acquirente o l'
aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni
demaniali non può subentrare nella concessione senza l'
autorizzazione dell' autorità concedente.
In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento
della concessione, ma devono chiederne la confema entro sei mesi, sotto
pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all' idoneità
tecnica od economica degli eredi, l' amministrazioNe non ritiene
opportuno confermare la concessIone, si applicano le norme relative
alla revoca.
Art. 47 - Decadenza dalla
concessione
L' amministrazione può dichiarare la decadenza del
concessionario:
a) pEr mancata esecuzione
delle opere
prescritte nell' atto di concessione, o per mancato inizio della
gestione, nei termini assegnati;
b) per Non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto
nell' atto di concessione, o per cattivo uso;
c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale
è stata fatta la concessione;
d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a
questo effetto dall' atto di concessione;
e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o
imposti da norme di leggi o di regolamenti.
Nel caso di cui alle lettere a) e b) l' amministrazione può
accordare una proroga al concessionario.
Prima di dichiarare la decadenza, l' amministrazione fissa un termine
entro il quale l' interessato può presentare le sue
deduzioni.
Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite
né per spese sostenute.
Art. 48 - Autorità
competente a dichiarare la revoca e la decadenza
La revoca e la decadenZa della concessione sono dichiarate, con le
formalità stabilite dal regolamento, dall'autorità che
ha fatto la concessiOne.
Art. 49 - Devoluzione delle opere
non amovibili
Salvo che sia diversamente stabilito nell' atto di concessione, quando
venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla
zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o
rimborso, salva la Facoltà dell' autorità
concedente di
ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel
pristino stato.
In quest' ultimo caso, l' amministrazione, ove il concessionario non
esegua l' ordine di demolizione, può prOvvedervi a termini
dell'
articolo 54.
Art. 50 - Disciplina dell'uso di
beni demaniali
Salve le disposizioni relative a speciali Gestioni di apparecchi
meccanici di carico e scarico e di magazzini di proprietà
dello
Stato, nelle località dove sia riconosciuto opportuno, il
capo
di compartimento regola la destinazione e l' uso di aree e di
pertinenze demaniali per il carico, Lo scarico e la temporanea sosta di
merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario
alle ordinarie operazioni portuali e ne determina i canoni relativi.
Le autorizzazioni sono rilasciate dal comandante del porto che ne fissa
la durata.
Art. 51 - Estrazione e raccolta
di arena e altri materiali
Nell' ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, l'
estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaIa o altri materiali
è sottopostA alla concessione del capo del compartimento.
Art. 52 - Impianto ed esercizio
di depositi e stabilimenti
Le concessioNi per l' impianto e l' esercizio di depositi e
stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto in parte entro i
confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano
comunque collegati al mare, a corsi d' acqua o canali marittimi, sono
fatte a norma delle disposizioni del presente titolo.
Per l' impianto e l' esercizio di stabilimenti o di depositi costieri
di sostanze infiammabili o esplosive è richiesta inoltre l'
autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione.
L' impianto e l' esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono
sottposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'
autorità
marittima. L' impianto e l' esercizio dei deposIti e stabilimenti di
cui al secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni
in materia.
Art. 53 - Registro dei diritti
gravanti sul demanio marittimo
PrEsso ogni ufficio di compartimento è tenuto, nelle forme
stabile dal regolamento, un registro dei diritti sulle zone di demanio
marittimo comprese Nell' ambito della circoscrizione.
Art. 54 - Occupazioni e
innovazioni abusive
Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi
siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento
ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il
termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuZiOne dell'
ordine, provvede di uFficio a spese dell' interessatO.
Art. 55 - Nuove opere in
prossimità del demanio marittimo
L' esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio
marittimo o dal ciGLio dei terreni elevati sul mare è
sottoposta
all' autorizzazione del capo del compartimento.
Per ragioni speciali, in determinate località la estensione
della zona entro la quale l' esecuzione di nuove opere è
sottoposta alla predetta autorizzazione può essere
determinata
in misura superiore ai trenta metri, con decreto del Presidente della
Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato.
L' autorizzazione
si intende negata se entro novanta giorni l' amministrazione non ha
accolta la domanda dell' interessato. (7)
L' autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui
terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di
ampliamento già approvati dall' autorità
marittima.
Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata
dai primi due commi del presente articolo, l' autorità
marittima
provvede ai sensi dell' articolo precedente.
Capo II
Delle zone portuali della
navigazione interna
Art. 56 - Competenza
dell'amministrazione della navigazione interna
Nelle zone dei porti e approdi muniti di opere stabili, adibitI Al
pubblico servizio della navigazione interna su laghi, fiumi e canali,
l' amministrazione della navigazione interna esercita la polizia e
regola l' uso delle opere, degli impianti e delle altre pertinenze ivi
esistenti.
I limiti delle predette zone portuali sono fissati con decreto del
ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i ministri
per le finanze e per i lavori pubblici e, quando si tratti di opere
costruite dalle amministrazioni comunali e provinciali, col miNIstro
per l' interno.
Art. 57 - Norme applicabili
Alle zone portuale della navigazione interna si applicano le
disposizioni stabilite per il demanio marittimo dagli articoli
33 a 35; 50, 51, 54.
Per la dichiarazionE di pubblico interesse prevista dall' articolo 33 e
per l' esclusione di zone demaniali a norma dell' articolo
35 si ha riguardo alle Necessità del pubblico
servizio del porto o dell' approdo.
Art. 58 - Concessioni
Sono parimenti applicabili alle zone portuali della
navigaZione
interna le disposizioni stabilite per le concessioni di beni del
demanio marittimo dagli articoli 36 a 49;
53, limitatamente alle concessioni
attinenti al servizio della navigazione.
Per le concessioni e per l' utilizzazione in genere di beni compresi
nelle zone portuali da parte di altre amministrazioni dello Stato per
fini non attinenti al servizio della navigazione, è
richiesto il
cOnsenso dell' amministrazione della navigazione interna.
Art. 59 - Impianto ed esercizio
di depositi e stabilimenti
Le concessioni per l' impianto e per l' esercizio di depositi e
stabilimenti, situati anche soltanto in parte entro i confini delle
zone portuali ovvero collegati alle vie navigabili di cui all' articolo
56, sono Fatte dall'
amministrazione della navigazione interna con le norme di cui all'
articolo precedente.
L' impianto e l' esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sOno
sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall'
autorità
preposta all' esercizio della navigazione interna.
L' impianto e l' esercizio di stabilimenti o di depositi di sostanze
infiammabili o esplosive sono sottoposti alle speciali disposizioni ad
essi relativi, oltre che a quelle dei due commi precedenti. Per tale
impianto ed esercizio è richiesta l' autorizzazione del
ministro
dei trasporti e della naviGazione.
Art. 60 - Autorità
competenti
I poteri conferiti dalle disposizioni del capo precedente al direttore
marittimo e al capo del compartimento per il demanio marittimo
spettano, per La navigazione interna, rispettivamente al direttore
dell' Ispettorato compartimentale e al capo dell' ispettorato di porto.
Art. 61 - Esecuzione e
manutenzione di opere portuali
L' esecuzione e la manutenzione delle opere portuali e delle Altre
opere idrauliche sulle sponde dei laghi, fiumi e canali e sulle zone
retrostanti, nonchè la vigilanza sulle opere stesse sono di
competenza del miNistero dei lavori pubblicI.
(1) Comma così modificato dall'art. 1 del d.p.r. 13
luglio 1954, n. 747.
(2) Comma aggiunto dall'art. 1 del d.p.r. 13 luglio 1954, n. 747.
(3) Articolo così modificato dall'art. 1, XL comma della l.
15 dicembre 2004, n. 308.
(4) Comma così modificato dall'art. 2, I comma del d.l. 5
ottobre 1993, n. 400.
(5) Comma così modificato dall'art. 3, I comma del d.p.r. 13
luglio 1954, n. 747.
(6) Articolo inserito dall'art. 2, II comma del d.l. 5 ottobre 1993,
n. 400 e successivamente modificato dall'art. 10, II comma della l. 16
marzo 2001, n. 88.
(7) Comma da ritenersi abrogato dall'art. 20, I comma della l. 20
agosto 1990, n. 241 e regolativo regolamento di attuazione che ha
introdotto il silenzio-assenso.
(8) Periodo abrogato dall'art.
1, comma 18, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194
convertito con l. 26
febbraio 2010, n. 25. .
(9) Parole in grigio corsivo eliminate dall'art. 10, II comma della l. 16 marzo 2001,
n. 88.
Accessi al sito dal 17.2.2013:
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si
riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che
il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del
testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato
appena dopo il titolo della legge.)