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legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti


Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 197

"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007 - Suppl. Ordinario n.228


 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 798 del Codice della navigazione, il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, di seguito denominato: «regolamento».


Art. 2  - Organismo responsabile dell'applicazione delle sanzioni

1. L'ENAC e' l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento ed irroga le sanzioni previste negli articoli 3, 4 e 5, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 3 - Sanzioni per documentazione irregolare

1. Al vettore o all'esercente comunitario che, pur avendo contratto l'assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a trentamila euro.

2. Al vettore o all'esercente non comunitario che, pur avendo contratto l'assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, e' vietato il decollo dal suolo italiano fino alla regolarizzazione della documentazione assicurativa. E' applicata, altresì, una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a trentamila euro.


Art. 4 - Sanzioni per mancato rispetto dei requisiti minimi assicurativi

1.Fuori dai casi prEvisti dall'articolo 5 del presente decreto:
  • a) al vettore o eserceNte che non rispetta i requisiti minimi assicurativi, di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento, e' applicata la sanZiOne amministrativa pecuniaria da trentamila euro a sessantamila euro;
  • b) nel caso di vettore o esercente non comunitario, e' applicata, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del divieto di operare sul territorio italiano fino alla regolarizzazione del contratto di assicurazione con i requisiti minimi prescritti agli articoli 6 e 7 del regolamento.

Art. 5 - Omessa assicurazione obbligatoria

1. L'articolo 1234 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 1234 - Omessa assicurazione obbligatoria
 Al vettore o all'esercente che fa circolare l'aeromobile in violazione dell'articolo 798 e' irrogata la sanzione amministrativa da cinquantamila euro a centomila euro.».


Art. 6 - Infrazioni reiterate

1. In caso di reiterazione delle violazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, da parte dello stesso vettore od esercente di aeromobile, nel corso di un periodo di cinque anni dalla data in cui e' stata commessa la prima infrazione, le sanzioni pecuniarie sono aumentate fino al triplo.


Art. 7 - Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli importi delle sanzioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.


Art. 8 - Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. L'ENAC svolge i compiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5,, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(testo a cura di Enzo Fogliani

 (pagina aggiornata il 25.1.2009)
(n.b:  salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)  


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