Giurisprudenza

 
SEZ. 3       SENT.  13341  DEL 29/11/1999
PRES. Longo G.E.           REL. Favara U.
PM. Giacalone G  (Conf.)
RIC. Rocco Giuseppe S.p.A.
RES. Diar Maritime S.r.l.

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - CLAUSOLE -  "DICE  ESSERE",  "IGNORO  PESO",    "PESO SCONOSCIUTO" - Clausola "Ignoro peso" - Apponibilita' da parte del vettore sulla polizza di carico - Condizioni.

 COD.NAV. ART. 462

     In  tema  di  trasporto  marittimo internazionale, nonostante il silenzio delle  norme  di diritto uniforme, deve ritenersi consentito al vettore omettere  di indicare nella polizza di carico numero, quantita' e peso della merce.  Tale facolta' tuttavia puo' essere legittimamente esercitata dal vettore soltanto  quando  gli sia impossibile, secondo un criterio di ragionevolezza, verificare  la  effettiva  corrispondenza  del carico alle indicazioni fornitegli dal caricatore.


TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - CLAUSOLE -   "DICE  ESSERE",  "IGNORO  PESO",  "PESO SCONOSCIUTO" - Clausola "Ignoro peso" - Natura ed effetti - Esonero da responsabilita' del vettore - Esclusione.

 COD.NAV. ART. 462

     La clausola "ignoro peso", apposta dal vettore marittimo sulla polizza di carico,  non  costituisce una clausola di esonero da responsabilita', ex art. 1229  cod. civ.. Tuttavia, in presenza di tale clausola, e' onere del caricatore  (o  del giratario della polizza di carico) dimostrare il verificarsi di eventuali ammanchi.