PRES. Longo G.E. REL. Favara U.
PM. Giacalone G (Conf.)
RIC. Rocco Giuseppe S.p.A.
RES. Diar Maritime S.r.l.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - CLAUSOLE - "DICE ESSERE", "IGNORO PESO", "PESO SCONOSCIUTO" - Clausola "Ignoro peso" - Apponibilita' da parte del vettore sulla polizza di carico - Condizioni.
COD.NAV. ART. 462
In tema di trasporto marittimo internazionale, nonostante il silenzio delle norme di diritto uniforme, deve ritenersi consentito al vettore omettere di indicare nella polizza di carico numero, quantita' e peso della merce. Tale facolta' tuttavia puo' essere legittimamente esercitata dal vettore soltanto quando gli sia impossibile, secondo un criterio di ragionevolezza, verificare la effettiva corrispondenza del carico alle indicazioni fornitegli dal caricatore.
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - CLAUSOLE - "DICE ESSERE", "IGNORO PESO", "PESO SCONOSCIUTO" - Clausola "Ignoro peso" - Natura ed effetti - Esonero da responsabilita' del vettore - Esclusione.
COD.NAV. ART. 462
La clausola "ignoro peso", apposta dal
vettore marittimo sulla polizza di carico, non costituisce
una clausola di esonero da responsabilita', ex art. 1229 cod. civ..
Tuttavia, in presenza di tale clausola, e' onere del caricatore (o
del giratario della polizza di carico) dimostrare il verificarsi di eventuali
ammanchi.