I contratti
 6  2000   

Enzo Fogliani
Carichi alla rinfusa e riserve prestampate in polizza di carico.

    La sentenza che si annota, pur richiamandosi esplicitamente a precedenti ritenuti conformi sul tema ed enunciando alcuni principi astrattamente condivisibili, desta più di una perplessità per la concreta applicazione che di essi è stata fatta nel caso di specie e per le conseguenze che si dedurrebbero nella prassi commerciale da una siffatta applicazione. Essa, infatti, non solo appare legittimare l'apposizione di riserve generiche prestampate sulla polizza di carico, ma in concreto individua anche intere categorie di trasporti nei quali, ritenendosi in re ipsa non possibile un controllo da parte del vettore, l'apposizione delle riserve diviene a priori legittima, indipendentemente dalla effettiva possibilità del controllo da parte del vettore delle relative indicazioni..

Il caso.

    La vicenda trae origine da un trasporto di merce alla rinfusa (grano tenero) dalla Francia all'Italia, per il quale erano state emesse due polizze di carico contenenti, prestampate sui relativi moduli di provenienza vettoriale, le riserve generiche "peso, misura, qualità e valore della merce sconosciuti".  Alla riconsegna era stato lamentato dai ricevitori la mancanza di 259,760 t. e l'avaria di altre 15 t. di merce su 17.200 t. che risultavano caricate (1)

    Il ricevitore aveva quindi citato in giudizio il vettore per ottenere il risarcimento del relativo danno. Sia il tribunale (2) che la corte d'appello di Napoli (3) avevano rigettato la domanda; e la corte di cassazione, con la sentenza che si annota, ha confermato tale decisione.

Le questioni.

    Come noto e come riconosciuto dalla sentenza in esame, le riserve non sono previste dalla Convenzione di Bruxelles del 1924, sulla polizza di carico, bensì dal nostro codice della navigazione, che ha ritenuto dover prendere atto di (ed esplicitamente regolamentare) un fenomeno ormai da tempo largamente diffuso nella prassi del trasporto internazionale (4).

    Mentre infatti la Convenzione di Bruxelles si limita a consentire al vettore di non indicare il peso della merce in polizza allorché abbia serie ragioni per dubitarne la veridicità (5), il nostro codice della navigazione permette esplicitamente che il vettore inserisca le proprie riserve qualora non possa eseguire in tutto o in parte la normale verifica sulle indicazioni fornite dal caricatore (6).

    La prima questione affrontata dalla sentenza in esame è se anche nel regime della Convenzione di Bruxelles sia consentito al vettore apporre riserve, con conseguente applicazione di una disciplina analoga a quella prevista dal codice della navigazione, o se esse siano a priori precluse, essendo concesso al vettore soltanto la non menzione in polizza dei dati che non ha potuto controllare.

    Sul punto, la risposta della cassazione è stata ancora una volta positiva (7), sulla scia di un orientamento giurisprudenziale sia di merito che di legittimità assolutamente costante (8), nato peraltro sulla base di motivazioni non del tutto soddisfacenti (9).

    Dato quindi per pacifico che anche ai trasporti internazionali governati dalle regole dell'Aja-Visby siano applicabili i principi elaborati circa la disciplina dettata dal codice della navigazione, la sentenza in esame nell'enunciare la propria massima si conforma a quanto comunemente ritenuto da dottrina e giurisprudenza, ossia che "la facoltà di inserire riserve generiche può essere legittimamente esercitata dal vettore soltanto  quando  gli sia impossibile, secondo un criterio di ragionevolezza, verificare  la  effettiva  corrispondenza  del carico alle indicazioni fornitegli dal caricatore" (10).

    Dalla lettera dell'art. 462 cod. nav. e dall'art. III punto 3 delle regole dell'Aja-Visby appare infatti abbastanza chiaro che l'apposizione delle riserve si presenta come evento ritenuto eccezionale rispetto a quello - normale - del controllo delle indicazioni del vettore e della inserzione delle relative indicazioni nella polizza di carico; se non altro perché tali indicazioni sono espressamente previste rispettivamente dall'art. 460, lett. "d" del codice della navigazione e dall'art. III, punto 3 lett. "b" delle regole dell'Aja-Visby.

    Correttamente, quindi, la norma relativa alle riserve è stata interpretata dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente nel senso di considerare validamente apposte le riserve per le quali sia dimostrata la ragionevole impossibilità per il vettore di controllare le indicazioni fornite dal caricatore (11). E non potrebbe essere altrimenti, in quanto il dare ingresso ad una ammissibilità indiscriminata delle riserve (specie quelle prestampate sui moduli delle polizze di carico) significherebbe minare considerevolmente il valore di titolo di credito della polizza stessa che, non più polizza "netta", avrebbe ben maggiori difficoltà di circolazione (12).

    Come dicevamo, la massima della cassazione relativa alla necessità che alla riserva corrisponda una ragionevole impossibilità di controllo da parte del vettore appare in linea con quanto sopra e con i precedenti (13). Ciò che invece lascia piuttosto perplessi è il fatto che, in concreto, nel caso di specie l'applicazione che di tali principi è stata fatta conduce a legittimare a priori qualsiasi clausola di riserva prestampata sulle polizze di carico, istituzionalizzando in questo modo lo spostamento dell'onere probatorio dal vettore al ricevitore e rinverdendo un orientamento giurisprudenziale che sembrava ormai giustamente abbandonato (14).

    Nel caso di specie, poi, la riserva prestampata sulla polizza non si riferiva soltanto al peso, ma praticamente a quasi tutte le indicazioni da inserirsi in polizza a cura del caricatore, in quanto  verteva su "peso, misura, contenuto qualità e valore" della merce (15). La prima perplessità nasce dal fatto di considerare valide le riserve prestampate sul modulo della polizza di carico, sul presupposto della possibilità di una successiva cancellazione delle stesse (16); e ciò sia sulla base della disciplina del codice della navigazione, sia di quella delle regole dell'Aja-Visby.

    L'art. 462 cod. nav. prevede infatti che il vettore abbia la facoltà di inserire riserve quando non possa eseguire in tutto o in parte una normale verifica delle indicazioni fornite dal caricatore. Nella consecutio logica della norma, quindi, l'impossibilità di controllo è precedente all'inserzione delle riserve in polizza. Dato che le riserve sono prestampate sul modulo, ossia apposte addirittura prima che sia individuabile il trasporto e la merce cui si riferiscono, dovrebbero ritenersi comunque non valide, in quanto apposte senza che sia verificata la condizione che le rende legittime (17) .

    La stessa sentenza cade in contraddizione allorché in via astratta ha dichiarato di ritenere valide le riserve "allorquando siano ispirate al criterio di ragionevolezza", mentre nel caso specifico ha ritenuto valida una riserva apposta a stampa prima del carico e a prescindere da ogni valutazione sul caso di specie. Ciò non appare condivisibile, neppure volendosi riferire alla Convenzione di Bruxelles. Le regole dell'Aja-Visby, allorchè stabiliscono che "(...) no carrier, master or agent of the carrier shall be bound to state or show in the bill of lading any marks, number, quantity or weight which he has reasonable ground for suspecting not  accurately to represent the goods actually received, or which he has had no reasonable means of checking" (18), concedono al vettore la facoltà di apporre riserve in polizza solo al verificarsi di condizioni riferibili allo stato effettivo delle merci caricate in ogni singolo trasporto (19). Una riserva a stampa appare quindi a priori illegittima, in quanto riferibile ad una serie indeterminata di trasporti, senza riguardo alle specifiche caratteristiche di ciascuno di essi, e per di più formulata  (in quanto prestampata) addirittura prima che il contratto di trasporto sia stato concluso ed il suo oggetto individuato (20). Quanto sopra è confermato dal testo della Convenzione di Amburgo del 1978  la quale, pretendendo che le riserve in polizza siano motivate circa la impossibilità del controllo, a priori esclude la legittimità di riserve prestampate (21).

    Ancor più perplessi lascia la motivazione con cui è stato confermato il dictum della corte d'appello circa la ragionevolezza dell'impossibilità di controllo che avrebbe legittimato l'apposizione delle riserve. Secondo la cassazione, la legittimità di tali riserve a stampa deriverebbe dal fatto che "si trattava  di merce (grano) caricata alla rinfusa, onde appariva impossibile controllare al momento del carico i dati forniti dal caricatore". Da tale affermazione sembra dedursi che la impossibilità del controllo del peso non risultava dalla oggettiva situazione della nave o del porto, ma dal fatto che si trattava di merce alla rinfusa. Il che non appare assolutamente condivisibile, se non altro perché significherebbe affermare che i carichi alla rinfusa, per il solo fatto di essere caricati in tal modo, rendono a priori lecita l'inserzione di riserve. Ossia, in altre parole che per i carichi alla rinfusa a) l'onere della prova di quanto caricato a bordo sarebbe comunque a carico del ricevitore; b) le polizze di carico incontrerebbero in concreto estrema difficoltà nel circolare come titoli di credito, non essendoci la certezza di quanto su di esse indicato.

    La giurisprudenza, peraltro, non è nuova ad affermazioni di questo genere (22), che fra l'altro denotano come minimo scarsa attenzione agli aspetti tecnici del trasporto (23). Di fatto, tali statuizioni  sembrano porre una presunzione juris et de jure sulla ragionevolezza dell'apposizione delle riserve; cosa che rende ancor più difficile la posizione dell'avente diritto al carico, in quanto priva il ricevitore anche della possibilità di provare l'irragionevolezza delle riserve (24).

Le conseguenze

    I risvolti pratici che una generalizzata adozione dell'orientamento espresso dalla sentenza in esame comporterebbe non sono da poco. L'asserita validità di clausole già stampate sul modulo che privino di valore probatorio  le indicazioni della polizza di carico equivale ad affermare una generalizzata inversione dell'onere probatorio nel regime di responsabilità del vettore marittimo a sfavore dell'avente diritto al carico.

    Come ulteriore conseguenza, un tale orientamento comporta una maggiore difficoltà nei traffici internazionali, in quanto, come noto, una polizza di carico "sporca" difficilmente viene accettata come titolo di credito.

    Oltre a ciò, l'affermata esistenza della ragionevolezza in re ipsa della impossibilità di controllo nel trasporto di carichi alla rinfusa crea di fatto una categoria di aventi diritto al carico in posizione deteriore rispetto agli altri. Mentre infatti, per gli altri tipi di trasporto, il ricevitore può a sua scelta o (a) provare che le riserve sono state irragionevolmente apposte (con ciò facendo riacquistare alle relative indicazione in polizza valore probatorio), oppure (b) provare che la merce effettivamente imbarcata corrisponde a quanto indicato sul documento di trasporto, nel trasporto di merce alla rinfusa la prima possibilità gli sarebbe a priori preclusa.

Il tutto con una sempre maggiore divaricazione della posizione italiana rispetto agli orientamenti espressi dalla giurisprudenza degli altri paesi marittimi ed al chiaro disposto delle regole di Amburgo, che alla lunga in sede internazionale potrebbe non giovare ai nostri operatori.
 

Enzo Fogliani
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Note:

(1)  La sentenza della corte di cassazione che si annota riporta come 259,76 Kg l'ammanco denunciato dal ricorrente. In realtà, ciò appare frutto di un errore, in quanto, se si trattasse di Kg anziché di tonnellate (come invece indicato nelle sentenze di merito) si tratterebbe di un ammanco pari ad appena lo 0,00015%, corrispondente ad un valore economico tanto trascurabile da rendere antieconomica l'instaurazione di un giudizio contro il vettore.

(2)   Tribunale di Napoli 13 ottobre 1993, in Dir. Mar. 1994, 525

(3)   Corte d'appello di Napoli 21 giugno 1996, in Dir. Mar. 1997, 1050, con nota di ABBATE, Note in tema di riserve sulle merci caricate (alla rinfusa) inserite in polizza di carico: ancora il caso Lydi.

(4)  Sullo sviluppo della prassi di apporre riserve in polizza si vedano LEFEBVRE D'OVIDIO, Dice essere, ignoro peso et similia, in Riv. Dir. Nav.  1940, I, 93; RUSSO, Clausola di riserva sulla natura, qualità e quantità della merce, in  Riv. Dir. Nav. 1950, II, 223.

(5)  Art. III, punto 3, II comma della Convenzione di Bruxelles del 1924. Il testo consolidato delle regole dell'Aja-Visby può essere reperito su Internet all'indirizzo: https://www.fog.it/legislaz/visby-1968.htm

(6)  Art. 462 cod. nav.

(7) E' interessante notare come dai lavori preparatori delle regole dell'Aja  non emerga con precisione né la volontà di legittimare le  riserve in polizza, né quella di escluderne a priori l'apponibilità. Si veda al riguardo "The travaux prèparatoires of the Hague Rules and of the Hague-Visby Rules", CMI 1997, 212 e segg..

(8) Cass. 19 gennaio 1957, n. 117, in Dir. Mar. 1957, 363; App. Genova 10 luglio 1970, in Dir. Mar. 1970, 391; Trib. Napoli 13 ottobre 1993, cit., App. Napoli 21 giugno 1996, cit; cass. 3 ottobre 1997, n. 9670, in Dir. Mar. 1998, 1100, con nota di DUCA, brevi osservazioni in tema di valore probatorio delle certificazioni contenute nelle bollette doganali.

(9) Le motivazioni secondo cui le riserve in polizza sarebbero legittime anche nei trasporti regolati dalle regole dell'Aja-Visby non hanno tanto base giuridica, quanto storica. La stessa sentenza che si annota specifica infatti che la facoltà del vettore di omettere l'indicazione in polizza dei dati forniti dal caricatore che non ha potuto controllare "è stata attuata per prassi del traffico marittimo (.) consentendo al vettore la inserzione di clausole di riserva, quale è quella ignoro peso". Peraltro, non si può mancare di osservare che, essendo i formulari delle polizze di carico in genere predisposti dal vettore, il fatto che essi usino clausole contrattuali di riserve generiche  imponendole agli utenti (usualmente parte contrattualmente più debole del rapporto) non può certo essere di per se stessa motivo di legittimazione di tale comportamento. Più esattamente la giurisprudenza anglosassone ed americana in particolare (per il cui dettaglio si rinvia a RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, parte seconda, Milano 1990, 1000 e ss., nota 98) è molto più stretta nel considerare le riserve in polizza, specie se prestampate o dattiloscritte.

(10)  Principi del tutto pacifici sia in dottrina che in giurisprudenza. Fra le più recenti pronunce si segnalano, oltre ai primi due gradi di merito del procedimento in esame già citati, Trib. Ravenna 15 marzo 1995, in Dir. Trasp. 1997, 889, con nota di SIA, Sul valore probatorio delle risultanze della polizza di carico, ivi 891; ord. trib. Ravenna 8 maggio 1992, in Dir. Mar. 1993, 443, con nota di MORELLI, Sulle clausole a stampa "ignoro peso" e simili in polizza di carico nel sistema delle regole dell'Aja; trib. Genova 19 marzo 1991, in Dir. Mar. 1993, 1060, con nota di GAVOTTI PELLERANO, Ancora sulle riserve relative al carico. Per un completo elenco delle pronunce e delle posizioni della dottrina in tal senso sino al 1985, si rinvia a Dir. Mar. 1986, 902, note 1 e 2 in calce alle massime di App. Trieste 3 aprile 1985, ivi. Interessante notare come cass. 3 ottobre 1997, n. 9670 (in Dir. Mar. 1998, 1100, con nota di DUCA, Brevi osservazioni in tema di valore probatorio delle certificazioni contenute nelle bollette doganali) interpreti la ragionevolezza in modo estremamente benevolo nei confronti del vettore, intendendola testualmente "nel senso che il vettore deve essersi trovato nella plausibile difficoltà di controllare l'esattezza delle indicazioni fornite dal caricatore"; il che svincola il parametro di riferimento dal caso concreto per ancorarlo ad un giudizio teorico di "plausibilità" del tutto astratto. L'adozione del concetto della plausibilità non è comunque nuovo, essendo già stato espresso da trib. Napoli 26 aprile 1982, in Dir. Mar. 1983, 295.

(11) Circa la suddivisione dell'onere probatorio in tema di ragionevolezza delle riserve generiche, la dottrina non è concorde. Una parte, basandosi sul dato normativo costituito dall'art. III (3) e (4) delle regole dell'Aja e dai relativi lavori preparatori, nonché sui principi generali in tema di onere della prova, ritiene che sia il vettore a dover provare la ragionevolezza delle riserve apposte sulla polizza per potersene avvalere (così BERLINGIERI, Osservazioni sulla polizza di carico come titolo letterale ed autonomo e sulla clausola "dice essere" e simili, in Dir. Mar. 1950, 62; BERLINGIERI, Effetto giuridico dell'accettazione di polizza contenente la clausola "dice essere", in Dir. Mar. 1959, 555; PAVONE LA ROSA, Studi sulla polizza di carico, Milano 1958, 212; CARBONE, Le regole di responsabilità del vettore marittimo, Milano 1984, 117; MURTAS, Efficacia probatoria e costitutività della polizza di carico, Torino 1996, 93 ss.); l'altra ritiene invece spetti al caricatore provare che il vettore poteva in concreto verificare i dati della polizza di carico (RUSSO, Polizza di carico e clausole di riserva sulla natura, qualità e quantità delle merci, in Riv. Dir. Nav.  1950, II, 224; MORDIGLIA, Appunti sui limiti di validità delle riserve in polizza ed onere della prova, in Dir. Mar. 1955, 630; MANCA, Studi di diritto della navigazione, II, Milano 1961, 392; TULLIO, Sulla disciplina probatoria in ordine alle indicazioni contenute nella polizza di carico, in Riv. Dir. Nav. 1970, II, 65; MARESCA, Perdita ed avaria delle merci nel trasporto marittimo, in Studi mar. 7/1980, 12. Anche la giurisprudenza non è univoca. Per la prima tesi, favorevole al ricevitore, si registrano alcune sentenze di merito (trib. Genova 11 febbraio 1975, in Dir. Mar. 1975, 82; app. Napoli 26 aprile 1982, in Dir. Mar. 1983, 295; app. Venezia 7 luglio 1994, in Dir. Mar. 1995, 185); mentre la giurisprudenza di legittimità segue il secondo orientamento e, in presenza di riserve, addossa al ricevitore l'onere di provarne la non ragionevolezza (cass. 30 marzo  1955 n. 934, in Riv. Dir. Nav. 1955, II, 139; cass. 9 dicembre 1971, n. 3562; cass. 3 novembre 1983 n. 6470, in Trasporti 34/1984, 108, con nota di FOGLIANI; fra i giudici di merito: trib. Genova 8 settembre 1956, in Dir. Mar. 1957, 249; app. Genova 10 maggio 1958, in Dir. Mar. 1958, 216, trib. Genova, 22 gennaio 1988, in Dir. Mar. 1989, 484). Per un aggiornato quadro riassuntivo delle contrapposte posizioni si rinvia a SIA, Sul valore probatorio delle risultanze della polizza di carico, in Dir. Trasp. 1997, 891 ss.)

(12)  Sul valore probatorio delle indicazioni di polizza coperte da riserva generica nell'ordinamento statunitense e nel common law britannico si rinvia, anche per richiami giurisprudenziali, a RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, parte seconda, Milano 1990, 777.

(13) Parimenti pacifica l'affermazione secondo cui l'inserzione delle riserve non produce un esonero di responsabilità a favore del vettore, ma semplicemente una inversione dell'onere della prova in quanto priva la polizza di carico di efficacia probatoria circa i dati coperti da riserva. In dottrina, LEFEBVRE D'OVIDIO - PESCATORE - TULLIO, Manuale di diritto della navigazione, IX ed., Milano 2000, 620; RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, parte seconda, Milano 1990, 1002: in giurisprudenza, fra le tante, si segnalano da ultimo cass. 3 ottobre 1997, n. 9670, in Dir. Mar. 1998, 1100; trib. Crotone 10 febbraio 1994, in Dir. Mar. 1996, 474, con nota di FRONDONI, Brevi osservazioni in tema di riserve sul carico; cass. 26 gennaio 1988, n. 663, in Dir. Mar. 1989, 166; Trib. Genova 18 aprile 1986, in Dir. Mar. 1986, 682

(14) Per maggiori dettagli sull'evoluzione giurisprudenziale in tal senso si rinvia a CARBONE, Le regole di responsabilità del vettore marittimo, Milano 1984, 111.

(15) Art. 460, punto "d" cod. nav.; art. III, punto 3, "b" delle regole dell'Aja-Visby.

(16) L'idea della possibilità di cancellazione della riserve prestampate (affacciatasi, oltre che nei precedenti gradi di merito del giudizio, anche da trib. Venezia 19 settembre 1988, in Dir. Mar. 1989, 843) è stata giustamente criticata da MORELLI, Sulle clausole a stampa "ignoro peso" e simili in polizza di carico nel sistema delle regole dell'Aja, in Dir. Mar. 1993, 443, 446.

(17) Sono per la nullità della clausole di riserva apposte a stampa trib. Genova 28 ottobre 1954, in Dir. Mar. 1956, 626; cass. 19 gennaio 1957 n. 117, in Dir. Mar. 1957, 363; app. Genova 10 luglio 1970, in Dir. Mar. 1970, 390;  app. Genova 15 settembre 1975, in Dir. Mar. 1975, 640; trib. Genova 11 dicembre 1989, in Dir. Mar. 1991, 1056; ord. Trib. Ravenna  8 maggio 1992, in Dir. Mar. 1993, 443, con nota di MORELLI, Sulle clausole a stampa "ignoro peso" e simili in polizza di carico nel sistema delle regole dell'Aja, ivi 446; trib. Venezia 13 agosto 1996, in Dir. Mar. 1997, 1097. A favore si registrano invece, oltre alle sentenze di primo e secondo grado del procedimento che ha dato origine alla sentenza in esame,  trib. Venezia 19 settembre 1988, in Dir. Mar. 1989, 843; ord. trib. Venezia 18 aprile 1992, in Dir. Mar. 1993, 441

(18) Art.  III, punto 3, II comma delle regole dell'Aja-Visby

(19) Di converso, è stato ritenuto che sussista a carico del vettore un potere-dovere di controllare le dichiarazioni fornite dal caricatore (così app. Genova 20 giugno 1987, in Dir. Mar. 1988, 780; trib. Ravenna 15 marzo 1995, in Dir. Trasp. 1997, 889, con nota contraria sul punto di SIA, Sul valore probatorio delle risultanze della polizza di carico, ivi 891, 894.).

(20) Così in motivazione trib. Genova 11 dicembre 1989, in Dir. Mar. 1991, 1056. Per maggiori dettagli sul punto si vedano MORELLI, Sulle clausole a stampa "ignoro peso" e simili in polizza di carico nel sistema delle regole dell'Aja, in Dir. Mar. 1993, 443; ABBATE, Note in tema di riserve sulle merci caricate (alla rinfusa) inserite in polizza di carico: ancora il caso Lydi, in Dir. Mar. 1997, 1050.

(21) Art. 16, punto 1: "If the bill of lading contains particulars concerning the general nature, leading marks, number of     packages or pieces, weight or quantity of the goods which the carrier or other person issuing the bill of lading on his behalf knows or has reasonable grounds to suspect do not accurately represent the goods actually taken over or, where a "shipped" bill of lading is issued, loaded, or if he had no reasonable   means of checking such particulars, the carrier or such other person must insert in the bill of lading a reservation specifying these inaccuracies, grounds of suspicion or the absence of reasonable means of checking". Il testo delle regole di Amburgo può essere reperito su Internet all'indirizzo https://www.fog.it/legislaz/amburgo-1978.htm.

(22) Ritengono sussistere in re ipsa il requisito della ragionevolezza delle riserve  nei trasporti alla rinfusa, oltre a trib. Napoli Napoli 13 ottobre 1993, in Dir. Mar. 1994, 525 e app. Napoli 21 giugno 1996, in Dir. Mar. 1997, 1050, con nota di ABBATE, Note in tema di riserve sulle merci caricate (alla rinfusa) inserite in polizza di carico: ancora il caso Lydi, cass. 3 novembre 1983 n. 6470, in Trasporti 34/1984, 108, con nota di FOGLIANI; ord. trib. Venezia 18 aprile 1992, in Dir. Mar. 1993, 441. Optano invece correttamente per la soluzione opposta, ritenendo comunque effettuabili misurazioni attendibili sui carichi alla rinfusa: trib. Ravenna 15 marzo 1995, in Dir. Trasp. 1997, 889, con nota di SIA, Sul valore probatorio delle risultanze della polizza di carico, ivi 891; per incidens, ord. Trib. Ravenna 8 maggio 1992, in Dir. Mar. 1993, 443, 447, con nota adesiva di MORELLI, Sulle clausole a stampa "ignoro peso" e simili in polizza di carico nel sistema delle regole dell'Aja, ivi 446; trib. Venezia 13 agosto 1996, in Dir. Mar. 1997, 1097; app. Venezia 7 luglio 1994, in Dir. Mar. 1995, 185.

(23) E' noto che in mancanza di altri mezzi il peso di un carico alla rinfusa può essere accertato,  con accettabile precisione (+ o - 2% circa) mediante la misurazione del pescaggio della nave (draft survey) o la misurazione dello spazio occupato dalle merce nelle stive Sulle tecniche di misurazione dei carichi alla rinfusa (ed in particolare petroliferi) si veda CELLE, L'ammanco nei prodotti petroliferi: la "allowance" del 0,50% e la "cargo retention clause", in Dir. Mar. 1988, 387; WOUTERS, Fretie de ruote and carriage of oil products, in Eur. Tranp. Law, 1988, 253; ORIONE, Ammanco di prodotti liquidi: modalità di accertamento, in Dir. Mar. 1991, 1092; LONGANESI CATTANI, Recenti sviluppi nella giurisprudenza italiana in tema di ammanchi nel trasporto marittimo di carichi liquidi, in Dir. Mar. 1995, 189.

(24) Una simile impostazione ovviamente elimina alla radice il problema dell'incombenza del relativo onere probatorio.
 

Enzo Fogliani