Il prezzo dei farmaci e il Decreto-Legge di Storace.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30-5-05 il Decreto-legge n.87 del 27-5-2005
, voluto dal Ministro della Salute, Storace, che modifica il servizio farmaceutico relativamente all'erogazione dei medicinali non rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale, convertito nella Legge 149/05.
Le medicine sono una merce come tutte le altre ?
Lettera aperta  dell'autore ai cittadini e ai politici
Considerazioni sulla responsabilità del farmacista ed altro ancora (continua la lettera aperta). 
Le medicine non sono una merce come tutte le altre!

L'obiettivo primario della salute del cittadino non deve essere subordinato alla attenzione commerciale del prezzo. La concorrenza tra farmacie deve essere basata sulla qualità del servizio e l'attenzione per la salute, non sullo sconto.
L'unicità del prezzo dei medicinali su tutto il territorio nazionale garantisce e tutela la salute di tutti i cittadini, mentre un prezzo differenziato discrimina la salute, i cittadini e le malattie.
Il cittadino è discriminato a secondo di dove vive e di quanto e come si può muovere. E se la malattia peggiora nel frattempo che ci si reca nella farmacia "più conveniente"? Tutti infatti capiscono che una farmacia di un centro urbano con un vasto giro di clientela e di acquisti potrebbe praticare sconti, sui medicinali senza obbligo di prescrizione, ben diversamente da una farmacia di un piccolo paese di montagna.
Vengono discriminate anche le malattie, perché lo sconto potrà essere praticato su certi medicinali (che si acquistano in quantità maggiore perché curano le malattie più frequenti) e non su altri.

I farmacisti sono contrari al provvedimento del governo, perché mina alle fondamenta uno degli elementi su cui poggia l'ottimale funzionamento del servizio farmaceutico a tutela della salute del cittadino
 (pianta organica, cioè omogenea distribuzione sul territorio delle farmacie; turni e orari di servizio; prezzi unici dei medicinali).

farfog
Documentazione: Il testo del Decreto-Legge
          Commenti dell'autore
          Ulteriori commenti dell'autore (responsabilità di medico e farmacista)
          Qualche commento tecnico

          Comunicato stampa della Federazione Ordini Farmacisti Italiani
          Comunicato stampa dei farmacisti rurali
          Comunicato stampa dei farmacisti titolari


FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI
Comunicato stampa

Critiche della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani
al decreto del Ministero della Salute sui prezzi dei farmaci di fascia C

 “Porte aperte al consumismo farmaceutico”
Giacomo Leopardi, presidente Fofi, esprime forti dubbi sul provvedimento: “Si destabilizza il servizio, si discriminano i cittadini, soprattutto i più deboli, ma soprattutto, con l’introduzione della facoltà di sconto in farmacia, si genera la convinzione che il farmaco sia un prodotto come tutti gli altri, autorizzando approcci consumistici. E tutto questo mentre si potrebbe ottenere lo stesso risultato,
con maggiore efficacia, con un semplice abbassamento dei prezzi.”

“Dubito davvero che un provvedimento di legge che finisca per ingenerare nell’opinione pubblica il convincimento che le medicine siano prodotti di consumo come tutti gli altri possa essere un buon affare per il Paese e per gli italiani. Gli sconti in farmacia aprono proprio questa deriva, in fondo alla quale c’è, inevitabilmente, quello che nessuno dice di volere: il consumismo farmaceutico”.
Così Giacomo Leopardi, presidente della Fofi, commenta l’annunciato decreto del Ministro della Salute sui prezzi dei farmaci di fascia C, che tra le altre misure introduce la facoltà, per le farmacie, di applicare uno sconto fino al 20 per cento sul prezzo al pubblico dei medicinali che i cittadini devono pagare per intero. Il provvedimento, com’è noto, intenderebbe concorrere a ridurre il carico di spesa farmaceutica delle famiglie italiane.
“Raffreddare la spesa per  farmaci  sostenuta in via diretta dai cittadini non è solo lodevole ma opportuno” precisa Leopardi. “Il fatto è che lo sconto facoltativo sui farmaci di fascia C, oltre a minare una delle poche certezze di natura equitativa che ancora restano ai cittadini, quella relativa all’unicità e fissità del prezzo dei farmaci su tutto il territorio nazionale, non offre certezze né garanzie sul versante della sua effettiva applicazione.”
Ma il punto ancora più critico, secondo il presidente della Fofi, è che l’assoggettamento del farmaco a dinamiche di sconto ridurrebbe in modo definitivo e pericoloso le distanze che fortunatamente – grazie anche al prezzo fisso e uguale su tutto il territorio nazionale – ancora separano il farmaco dagli altri prodotti.
“Un’eventuale “scontabilità” del prezzo delle medicine” sostiene Leopardi “equivarrebbe a una sostanziale omologazione dei farmaci a qualsiasi altro genere di largo consumo, con le  intuitive conseguenze di natura sanitaria ed economica che potrebbero derivarne. È infatti inevitabile che una diversa considerazione delle specialità medicinali da parte dei cittadini li possa indurre a un approccio di tipo consumistico. Resto convinto che la specificità del farmaco, il suo migliore e più appropriato impiego e, alla fine, la stessa economia delle famiglie si difendano anche con il prezzo fisso.”
Leopardi esprime anche preoccupazioni sugli effetti che la misura potrebbe produrre, alterando le relazioni di fiducia tra farmacisti e assistiti, attesa la compresenza di differenti tipologie di esercizi (dalle farmacie dei grandi centri urbani alle farmacie rurali uniche dei paesi più piccoli e sperduti). “È facile prevedere che le farmacie che operano nelle comunità più disagiate, con fatturati per conseguenza ridotti e margini operativi economici fondati su equilibri spesso difficili” osserva al riguardo il massimo rappresentante dei farmacisti italiani  “si vengano a trovare nelle condizioni di non poter applicare gli sconti, dando così la stura a ingestibili contenziosi con gli assistiti e minando quel  sentimento di fiducia che è invece fondamentale per una relazione di cura finalizzata all’appropriatezza della terapia.”
A giudizio di Leopardi, peraltro, sono anche evidenti le discriminazioni che simili e prevedibili eventualità finirebbero per produrre tra gli stessi cittadini sul territorio nazionale, tra quanti sono in condizione di recarsi senza troppa fatica in una farmacia in grado di applicare lo sconto e quanti, al contrario, non possono farlo se non a prezzo di peregrinazioni più o meno lunghe e disagevoli verso le farmacie di altre località. “A subire le maggiori penalizzazioni sarebbero proprio le categorie più deboli, a partire dagli anziani e, più in generale, dalle persone a ridotta mobilità.”
Ma il presidente della federazione ordinistica ha anche altre preoccupazioni, di natura deontologica. “Lo scontismo potrebbe indurre qualche farmacista a concentrarsi più sul versante commerciale dell’attività che non sulle sue valenze professionali” osserva Leopardi. “E onestamente, non credo che l’esasperazione delle pratiche concorrenziali sia una buona consigliera, quando si opera a tutela e garanzia della salute pubblica”.
L’obiettivo di ridurre la pressione della spesa sui cittadini, a giudizio della Fofi,  può essere raggiunto per altre vie e con maggiori certezze di risultato. “Un abbattimento generalizzato del prezzo dei farmaci di fascia C: si tratterebbe di una soluzione  che avrebbe il merito di non generare inaccettabili sperequazioni tra i cittadini e che vedrebbe fin d’ora la professione farmaceutica pienamente disponibile a fare la sua parte, con lo spirito di leale e fattiva collaborazione con il Ministero e il Ssn che da sempre contraddistingue il suo operato”.
La Federazione degli Ordini dei Farmacisti ha richiesto un incontro urgente al ministro della Salute per rappresentare le proprie riserve sul provvedimento, nella speranza (secondo quanto si legge nella nota indirizzata a Storace) “di poter concorrere, con animo e atteggiamento improntati alla massima collaborazione, a  un utile supplemento di riflessione prima del varo di misure che ricadano sul servizio farmaceutico.”

Roma, 18 maggio 2005


SUNIFAR FEDERFARMA (Farmacisti rurali) COMUNICATO STAMPA
18 MAGGIO 2005

SCONTO SUI FARMACI C. I FARMACISTI RURALI: NOI NON LO POTREMO FARE

Non funzionerà e sara’ un boomerang per i cittadini la proposta del ministro Storace per tentare di ridurre i prezzi dei medicinali di fascia C.
 “Noi farmacisti rurali abbiamo situazioni economiche difficili e non saremo certo in grado di concedere sconti” afferma il presidente delle 6.000 farmacie rurali Giancarlo Visini. Il ministro della Salute, infatti, sta proponendo un provvedimento che danneggia le farmacie, quelle rurali in particolare, dimenticando che esse non possono sopportare altri pesi.  Se la proposta del ministro sara’ accolta, le farmacie rurali si impoveriranno ulteriormente e proprio i cittadini dei piccoli comuni, delle zone rurali e disagiate, saranno i piu’ penalizzati perche’ rischieranno di essere privati di un servizio farmaceutico qualificato
Sappiamo perfettamente che i prezzi dei farmaci C sono alti, sono anni che chiediamo di risolvere il problema. Ma la soluzione non e’ certo la proposta di Storace.
“Proponiamo pertanto una soluzione che, pur se  onerosa per le farmacie, e’ piu’ equa per i cittadini e non affossa le farmacie rurali: la riduzione del 10% del prezzo dei farmaci C, in maniera fissa, e uguale in tutta la penisola.”
“Con i cittadini vogliamo continuare a parlare di farmaci, di indicazioni e controindicazioni, non mercanteggiare sul prezzo. Nei piccoli comuni siamo l’unica struttura sanitaria sempre aperta sul territorio. Non vogliamo perdere il rapporto di fiducia con i cittadini che negli anni abbiamo sviluppato con la nostra professionalita’”


FEDERFARMA - FEDERAZIONE DEI TITOLARI DI FARMACIA
18 MAGGIO 2005

I FARMACISTI DENUNCIANO: SI PREPARA UN IMBROGLIO A SCAPITO DEI CITTADINI

Il nuovo Ministro della Salute vuole aiutare le famiglie a spendere meno quando acquistano farmaci non “passati” dal Servizio Sanitario Nazionale. I farmacisti italiani sono totalmente d’accordo con questo obiettivo: essi hanno incontrato il 90% della popolazione dai 15 anni in su nell’ultimo biennio e vedono almeno due volte al mese 12.6 milioni di italiani, verificando le difficoltà economiche di tanta gente.
Ma Storace, forse mal consigliato, sta progettando una soluzione che si trasformerà in un boomerang. Infatti, propone di liberalizzare il prezzo dei farmaci non a carico del SSN, permettendo ai farmacisti di praticare uno sconto sino al 20% sul prezzo stabilito dall’industria. E ciò sia sui farmaci da banco (tipo Aspirina), sia su quelli che richiedono ricetta ma sono a totale carico del cittadino (come il Tavor), sia sui pochi farmaci che non richiedono ricetta medica ma che non possono fare pubblicità (tipo Tachipirina).
Il risparmio promesso dal Ministero è di oltre 800 milioni di euro. E qui sta l’imbroglio: si tratta di un risparmio puramente teorico, per due motivi. In futuro i produttori potranno liberamente aumentare i prezzi senza limiti, come prevede la legge. E non esiste alcuna garanzia che venga praticato uno sconto di per sé non obbligatorio (il 40% delle farmacie, quelle rurali e montane, già duramente penalizzate, non sarà in grado di farlo).
C’è di più: con questa misura si rischia di scatenare una vera e propria babele dei prezzi, applicando al settore del farmaco una logica – quella della concorrenza – che è valida in molti settori, ma non in quello della salute. Inoltre, saranno più penalizzati i cittadini più deboli e quelli in ansia disposti a pagare di più pur di avere un farmaco di notte, nei festivi, in una località isolata.
Infine, la dinamica degli sconti scatenerebbe la corsa deteriore al consumismo farmaceutico, che tutti sostengono di non voler incentivare. E i farmacisti sarebbero costretti a dedicare tempo al litigio sui prezzi con il cliente invece che a fornirgli quel consiglio professionale che è il cuore del loro lavoro.
I farmacisti propongono un’altra soluzione onerosa per loro, ma fornente più garanzie al Paese: ridurre del 10% il prezzo di tutti i farmaci senza ricetta in misura fissa e valida in tutto il Paese, avvicinando i prezzi italiani a quelli medi europei.
Per i farmaci che richiedono ricetta medica ma sono esclusi dal SSN basta estendere – come Federfarma ha già chiesto in passato – la norma che obbliga il farmacista a proporre sempre al cliente un farmaco generico o di altra marca ma di prezzo più basso, purché con formulazione e dosaggio identici.
I farmacisti italiani suggeriscono di evitare soluzioni demagogiche ed elettoralistiche: è possibile garantire alle famiglie un risparmio sicuro di quasi 600 milioni di euro (oltre 1.100 miliardi di lire), mantenendo la certezza e l’universalità del prezzo in tutto lo Stivale.
I farmacisti propongono altresì la rapida costituzione presso l’Agenzia del Farmaco di un Osservatorio sui prezzi dei prodotti non a carico del Servizio Sanitario Nazionale: un’iniziativa mai realizzata e che potrebbe consentire già nel marzo/aprile 2006 di verificare i risultati.
Ma sia chiaro: se si darà vita al Far West dei prezzi a danno degli italiani, i farmacisti informeranno del bidone i milioni di cittadini con cui parlano in farmacia, anche con un’adeguata campagna pubblicitaria sui mass media.
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Qualche commento tecnico al Decreto Legge 87/05, nella parte che interessa i farmacisti [in verde tra parentesi quadre]
Articolo 1.
1. Il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la prescrizione di un farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 [tutti i farmaci non rimborsati dal SSN], e' obbligato sulla base della sua specifica competenza professionale ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di rilascio e dosaggio unitario uguali [per valutare la convenienza del prezzo è possibile confrontare confezioni, ancorchè aventi la stessa dose unitaria, diverse per contenuto totale di medicinale (ad es. una confezione da 20 cp può essere confrontata con una da 30cp, e notoriamente le confezioni grandi sono, in rapporto alla quantità, sempre più convenienti di quelle piccole). Trattandosi però di medicinali sottoposti all'obbligo di ricetta, appare perlomeno dubbia la possibilità che il farmacista possa dispensare una confezione con un numero di dosi diverse da quelle del medicinale prescritto]. Qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilita' del farmaco prescritto [come per i medicinali del sistema del rimborso di riferimento], il farmacista, su richiesta del cliente, e' tenuto a fornire un medicinale avente prezzo piu' basso di quello del medicinale prescritto [la sostituzione è obbligatoria solo in caso di richiesta del cliente, e può essere effettuata con qualsiasi medicinale che abbia un prezzo pro-dose inferiore a quello prescritto, non necessariamente il più basso]. Ai fini del confronto il prezzo e' calcolato per unita' posologica o quantita' unitaria di principio attivo.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Agenzia italiana del farmaco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compila e diffonde ai medici di medicina generale, ai pediatri convenzionati, agli specialisti e agli ospedalieri, nonche' alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere l'elenco dei farmaci nei confronti dei quali trova applicazione il comma 1. Una o piu' copie dell'elenco devono essere poste in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna farmacia [l'elenco è stato pubblicato come un numero del BIF, ed inviato in modo prioritario in due copie per farmacia].
3. Il prezzo dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Tale prezzo puo' essere modificato, in aumento, soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari e, per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e per i farmaci di automedicazione, costituisce il prezzo massimo di vendita al pubblico [per i medicinali soggetti a prescrizione medico il prezzo continua ad essere unico]. Variazioni di prezzo in diminuzione sono possibili in qualsiasi momento.
4. Le farmacie pubbliche e private possono vendere i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e i farmaci di automedicazione, operando uno sconto fino al 20 per cento sul prezzo massimo stabilito dall'azienda titolare [lo sconto non può essere praticato su medicinali soggetti a prescrizione medica]. Lo sconto puo' variare da medicinale a medicinale e deve essere applicato, senza discriminazioni, a tutti i clienti della farmacia[nulla si dice riguardo alla durata temporale dello sconto (quindi lo sconto potrebbe essere praticato ad esempio solo in certi orari o solo in certe date). In assenza di una dichiarazione o indicazione scritta dei prodotti oggetto di sconti e delle percentuali di sconto praticate, pare difficile poter verificare se questa norma venga applicata].
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulle confezioni dei medicinali di cui al comma 4 deve essere riportata, anche con apposizione di etichetta adesiva sulle confezioni gia' in commercio, la dicitura: "Prezzo massimo di vendita euro...."[la Federfarma ha già dato una interpretazione al riguardo specificando che questa etichetta adesiva deve essere applicata dalla ditta produttrice e non dal farmacista].
6. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490 [questo comma era l'ultimo in ordine cronologico che enunciava l'unicità dei prezzi dei medicinali di classe C], si applica ai farmaci appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione di quelli richiamati al comma 4.
6-bis. Il farmacista che non ottempera agli obblighi previsti dal presente articolo e' soggetto alla sanzione pecuniaria indicata nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni. In caso di reiterazione delle violazioni puo' essere disposta la chiusura temporanea della farmacia per un periodo comunque non inferiore a giorni quindici.

Articolo 1-bis.
1. I medicinali con obbligo di prescrizione medica di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni [sono i medicinali del sistema del rimborso di riferimento nell'ambito del SSN], e di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge ad esclusione di quelli che hanno goduto di coperture brevettale, sono definiti "medicinali equivalenti".
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