Gazzetta Ufficiale del 25 Ottobre 2004
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 maggio 2004
Applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente la definizione dei modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica.
Il testo del DM 18-5-05
Disciplinare tecnico della ricetta SSN e SASN
Aree della ricetta
Compilazione della ricetta
Codici Regioni
Codifica ASL per sigla automobilistica della provincia.
        Il testo riassuntivo illustrato dell'autore
        Trasmissione informatica dei dati delle ricette SSN

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTERO DELLA SALUTE

Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, e, in particolare, il comma 2, il quale dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del Sistema sanitario nazionale abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato;
Visti i commi 3 e 7 del predetto art. 50, i quali dispongono in ordine alla struttura del modello di ricetta, alla compilazione della medesima nonche' alla rilevazione dei dati ivi contenuti all'atto dell'utilizzazione della stessa;
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, recante norme in materia di assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recanti norme in materia di assistenza sanitaria ai cittadini stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale e, in particolare, il comma 3 che disciplina le modalita' di prescrizione delle prestazioni sanitarie nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno;
Ritenuto di prevedere l'utilizzazione del medesimo modello di ricettario medico standardizzato anche per la prescrizione di prestazioni sanitarie:
agli assicurati, cittadini italiani o stranieri, di istituzioni estere residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, il cui onere e' a carico di istituzioni estere in base alle norme comunitarie o altri accordi bilaterali di sicurezza sociale;
al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile il cui onere e' a carico del Ministero della salute;
Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 25 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1983, n. 22, che istituisce il libretto modulario per l'erogazione dell'assistenza sanitaria agli assicurati di istituzioni estere;

Decreta:

Art. 1.
Caratteristiche e impiego del ricettario per l'erogazione di prestazioni sanitarie

1. La prescrizione delle prestazioni sanitarie con onere a carico del Servizio sanitario nazionale presso strutture a gestione diretta o accreditate e' effettuata esclusivamente mediante l'impiego di ricettari le cui caratteristiche sono fissate dall'allegato disciplinare, che forma parte integrante del presente decreto, nel quale vengono anche riportate le regole relative al trattamento della ricetta in sede di erogazione della prestazione.
2. I ricettari di cui al comma 1 sono altresi' utilizzati per le seguenti prescrizioni:
a) prescrizioni delle prestazioni sanitarie agli assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, il cui onere e' a carico di istituzioni estere in base alle norme comunitarie o altri accordi bilaterali di sicurezza sociale;
b) prescrizioni delle prestazioni sanitarie, con onere a carico del Ministero della salute, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.
3. Le regioni, in presenza di peculiari esigenze individuate in ambito locale, ivi comprese quelle attinenti la stampa delle diciture in forma bilingue, possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze variazioni ed integrazioni al modello di cui al comma 1, purche' non venga alterato il contenuto informativo della ricetta.

Art. 2.
Consegna dei ricettari per l'erogazione delle prestazioni sanitarie

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, cura la distribuzione dei ricettari di cui all'art. 1, comma 1, nonche' la distribuzione dei ricettari di cui al medesimo art. 1, comma 2, lettera b), mediante la consegna ai Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (S.A.S.N.) di Napoli e Genova, che provvedono alla consegna individuale a tutti i medici abilitati ad effettuare le relative prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia.

Art. 3.
Compilazione dell'area della ricetta relativa al codice fiscale

1. In attesa della piena operativita' delle procedure informatizzate di stampa del codice fiscale a barre da parte dei medici prescrittori, nell'apposito spazio della ricetta, e' consentito ai predetti medici di riportare «in chiaro» il codice fiscale dell'assistito.

Art. 4.
Norma transitoria e finale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le prescrizioni di prestazioni sanitarie con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, del Ministero della salute e delle istituzioni estere in base alle norme comunitarie o accordi internazionali, presso strutture a gestione diretta o accreditate, sono effettuate esclusivamente mediante l'impiego di ricettari conformi ai modelli di ricetta di cui all'art. 1 del presente decreto. 2. Fino alla data di cui al comma 1 le prescrizioni possono essere effettuate mediante l'impiego dei ricettari attualmente in uso.
3. Il libretto modulario, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 25 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 1983, n. 22, e' abolito e sostituito, in tutte le sue funzioni, dal nuovo ricettario fornito direttamente ai medici prescrittori del Servizio sanitario nazionale. Tale abolizione, ferma restando la data di entrata in vigore del ricettario di cui al comma 1, ha effetto a condizione che, entro tale data, sia stato emanato il decreto del Ministero della salute, di concerto con i Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, di aggiornamento delle procedure di cui al citato decreto ministeriale 25 novembre 1982. Ove alla data predetta il decreto ministeriale di aggiornamento non sia stato emanato, l'abolizione del libretto modulario decorrera' dalla data successivamente prevista dal decreto ministeriale di aggiornamento delle procedure.
Roma, 18 maggio 2004
 

p. Il Ministero dell'economia e delle finanze
Il Ragioniere generale dello Stato
Grilli

p. Il Ministero della salute
Il Capo del Dipartimento della qualità
Dari

Allegato:
farfog - scansionato
Disciplinare tecnico della ricetta SSN e SASN

1. GLOSSARIO
Per una più puntuale interpretazione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare, si riporta di seguito il significato da attribuire a talune espressioni più ricorrenti.
L'espressione "ricettario” indica il blocco, cucito con due punti metallici, costituito da una copertina, cento moduli numerati progressivamente e da una sottocopertina.
L'espressione "copertina" indica il frontespizio del ricettario in cartoncino, formato da due parti separabili mediante una perforazione lineare. La parte removibile (detta "cedola") attesta la consegna del ricettaio al medico prescrittore.
L'espressione "sottocopertìna" indica la parte inferiore del ricettario, in cartoncino, sulla quale sono fissati, con punti metallici sia la copertina che i moduli.
L'espressione "modulo" indica lo stampato nella sua interezza (ricella più matrice).
L'espressione "ricetta" indica la parte del modulo da utilizzare per la prescrizione, la richiesta o la proposta di una prestazione e che, previo distacco dalla matrice, viene rilasciata dal medico all'assistito.
L'espressione "matrice" indica quella parte del modulo che dopo il distacco mediante una perforazione lineare della ricetta rimane al medico come riscontro della prescrizione. L'espressione "elemento" indica un campo del modulo che identifica:
- componenti prestampati,
- caselle predisposte a contenere caratteri alfanumerici.
- caselle predisposte ad essere contrassegnate con una biffatura,
- zone a scrittura o riempimento libero.
 L'espressione “area" indica uno o più elementi logicamente aggregati.
L'espressione "tagliando adesivo" definisce il supporto adesivo predisposto per oscurare la generalità dell'assistito.
L'acronimo "SSN” sta per "Servizio sanitario nazionale".
L'acronimo “SASN” sta per “Servizio assistenza sanitaria naviganti".
L’acronimo “STP” sta per “stranieri temporaneamente presenti in Italia” di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
L'espressione “ASL di appartenenza" indica la ASL di residenza dell'assistito.
L'espressione "ASL di competenza" indica la ASL che eroga i servizi sanitari e può coincidere o meno (pro tempore) con quella di appartenenza dell'assistito.

2.     CARATTERISTICHE DEL RICETTARIO
Nel presente capitolo sono indicate le caratteristiche del ricettario di cui all'art. 1 del presente decreto, definite in funzione dell'obiettivo di consentire l'acquisizione dei dati mediante l'impiego di apparecchiature a lettura ottica automatica, di unificare vari modelli di ricetta in uso, nonché di predisporre la ricetta in conformità a quanto previsto dall'art. 50 del decreto legge 30-9-03, n. 296, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
In particolare il ricettario è destinato alla prescrizióne per l'erogazione di prestazioni sanitarie:
- con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale presso strutture a gestione diretta o accreditate (art. 1, comma 1 del presente decreto),
- agli assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, il cui onere è a carico di istituzioni estere in base alle norme comunitarie o altri accordi bilaterali di sicurezza sociale (art. 1, comma 2 del presente decreto),
- con onere a carico del Ministero della salute, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 1, comma 3 del presente decreto).

2.1    STRUTTURA E FORMATO DEL MODULO
I contenuti grafici del modulo devono risultare conformi al facsimile riportato in allegato 2.
Ciascun modulo è costituito da due parti, matrice e ricetta, tra loro separabili mediante due perforazioni lineari.
Il modulo assume il seguente formato: mm 250 per mm 152,4 (6") con cucitura a sinistra. In particolare il modulo è costituito da:
- matrice: mm 53 per mm 152,4 (6"):
- ricetta: mm 197 per mm 152,4(6").

2.2     CARATTERISTICHE DELLA MATRICE
La matrice del modulo contiene a stampa:
A.  nel caso della ricetta SSN, valida anche per gli assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno in Italia e gli STP (allegati 2 bis e 2 ter):

B. nel caso della ricetta SASN (allegati 9 bis e 9 ter): ed è conforme al facsimile riportato in Allegato 9,

2.3 CARATTERISTICHE DELLA RICETTA
2.3.1   RECTO DELLA RICETTA
Il recto della ricetta deve risultare conforme al facsimile riportato in Allegato 2. 2.3,1.1  Aree della ricetta e relative specifiche
Di seguito sono illustrale le aree della ricetta ed i relativi elementi, con riferimento alla posizione individuata e al relativo contenuto informativo (Allegati 2 bis, 2 ter, 9 bis e 9 ter). Per ogni area, inoltre, viene richiamato il paragrafo del presente disciplinare tecnico riguardante le istruzioni per la relativa compilazione.
Area intestazione. Tale area della ricetta contiene i seguenti elementi:
-  denominazione dell'ente di competenza ("Servizio Sanitario Nazionale - Regione ... “: o "Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti") (elemento 1)
- codice Identificativo della ricetta (cfr. paragrafo 2.3 1.2) rappresentato sia in formato numerico con caratteri OCR-A che a barre (cfr. paragrafo 2.3.1.3), in modo tale da poter essere letto con dispositivi a lettura ottica (elementi 2 e 2a).
Area tagliando Tale area della ricetta, atta ad essere coperta dal tagliando adesivo previsto dall'articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali relativamente a prescrizioni farmaceutiche, contiene:
- due righe per l'indicazione obbligatoria dei dati anagrafici dell’assistito (cognome-nome o iniziali ove prescritto dalla legge sulla prima riga, indirizzo ove prescritto dalla legge sulla seconda riga) (cfr. paragrafo 3.1.1) (elemento 3).
Area codice dell'assistito. Tale area della ricetta (a riempimento obbligatorio) contiene i seguenti elementi:
16 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate in alternativa alla indicazione di:
codice fiscale dell'assistito;
codice STP per gli stranieri temporaneamente presenti sul Territorio.
In attesa della piena operatività delle procedure informatizzate di stampa del codice a barre relativo al codice fiscale dell'assistito da parte dei medici prescrittori, prevista dall'articolo 3 del decreto di cui il presente disciplinare tecnico costituisce allegato, è consentito ai predetti medici di riportare in "chiaro" il codice fiscale dell'assistito (cfr. paragrafo 3.1.4.1) (elemento 4);
 campo per la stampa, da parte del prescrittore informatizzato, del codice fiscale dell'assistito con la tecnica di rappresentazione a barre in modo tale da poter essere letto con dispositivi a lettura ottica (cfr paragrafo 3.1.4.1) (elemento 5);
Area sigla provincia e codice ASL competente. Tale area della ricetta contiene:
- un elemento (elemento 6) formato da 5 caselle contigue (il cui riempimento è obbligatorio solo nei casi disposti al successivo paragrafo 3.1.4.2), predisposte per la lettura ottica, di cui:
*   le prime 2 caselle destinate alla indicazione della sigla della provincia della ASL di competenza dell'assistito;
*   le successive 3 caselle (ombreggiate) destinate alla indicazione del codice della ASL di appartenenza dell’assistito, secondo la codifica “codice azienda” riportata nell'allegato 7 fornita dal Ministero della salute;
- un elemento (elemento 30} formato da 8 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, a disposizione delle Regioni (paragrafo 3.1.4.2).
Tale area non deve essere compilala nel caso di:
-  assistiti "STP".
- personale navigante iscritto al SASN;
- assicurati da istituzioni estere.
Area tipologia della prescrizione. Tale area della ricetta contiene i seguenti elementi (cfr. paragrafo 3.1.4.4):
- 1 casella contrassegnata dalla lettera "S" e denominata "SUGG" predisposta per la lettura ottica di biffatura, destinata alla indicazione di prescrizione suggerita (elemento 8)
- 1 casella contrassegnata dalla lettera "H" e denominata "RICOV” predisposta per la lettura ottica di bittatura, destinata alla indicazione di proposta di ricovero (elemento 9),
- 1 casella senza contrassegno e denominata "ALTRO" predisposta per la lettura ottica di biffatura, destinata alla indicazione di prescrizioni di tipo diverso, introdotte da provvedimenti regionali specifici (elemento 10);
Area tipo ricetta. Tale area della ricetta contiene 2 caselle destinate alla indicazione della tipologia della ricetta secondo la codifica riportata nel paragrafo 3.1.4.7 (elemento 7); nel caso di ricetta SASN la prima casella del campo è prestampata con l'indicazione della lettera “N";
Area priorità della prestazione. Tale area della ricetta contiene l'indicazione della priorità di richiesta della prestazione da parte del medico prescrittore ed è caratterizzata da quattro caselle di biffatura (elemento 26) (cfr paragrafo 3.1.4.8):
- 1 casella contrassegnata dalla lettera “U” per urgente, da eseguire:
* nel più breve tempo possibile,
- 1 casella contrassegnata dalla lettera "B" per breve, da eseguire:
* entro 10 giorni
- 1 casella contrassegnata dalla lettera "D" per differita, da eseguire'
* entro 30 giorni per le vìsite,
* entro 60 giorni per gli accertamenti specialistici;
- 1 casella contrassegnata dalla lettera "P" per programmata, da eseguire.
* entro 180 giorni.
L'avvio, nelle singole regioni, della compilazione di questa area è subordinato alla definizione di modalità stabilite attraverso accordi locali tra le regioni e le associazioni rappresentative dei riediu di farniglia, anche nell’ambito della contrattazione decentrata.
Area note CUF. Tale area della ricetta contiene due gruppi di tre caselle, destinate alla eventuale indicazione obbligatoria delle note CUF relative ai farmaci prescritti (ìnserimento con allineamento a sinistra), il medico deve barrare comunque le caselle non utilizzate (cfn paragrafo 3.1.4 lettera h) (elemento 11)
Area esenzione. Tale area della ricetta contiene l’informazione sul l'eventuale esenzione da parte dell’assistito alla compartecipazione alla spesa sanitaria relativamente alla prestazione in oggetto (cfr, paragrafo 3.1.4.3). In particolare contiene gli elementi seguenti:
- 1 casella contrassegnata dalla lettera "N" e predisposta per la lettura ottica di biffatura, destinata alla indicazione dell'assenza del diritto dell'assistio all'esenzione dalla partecipazione alla spesa (la biffatura è obbligatoria in mancanza degli estremi di sussistenza al diritto di esenzione alla compartecipazione) (elemento 12).
- 6 caselle contigue, (elemento 13) predisposte per la lettura ottica, destinate all'indicazione del codice di identificazione della tipologia di esenzione per invalidità, per patologia cronica o malattia rara, ovvero per altra causa (gravidanza, screening oncologico, infortunio sul lavoro, attività di donazione, ecc.) come da nuova codifica in fase di emissione da parte del Ministero della Salute. In particolare:
* le prime 3 caselle sono destinate all'indicazione del codice nazionale della tipologia di esenzione;
* le seconde 3 caselle (ombrellate) sono destinale all'indicazione di eventuali codici regionali della tipologia di esenzione.
Inoltre, per gli assistiti SASN, del diritto ad eseguire gratuitamente le prestazioni medico legali di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1984.
- 1 casella contrassegnata dalla lettera "R" e predisposta per la lettura ottica di biffatura, destinata alla indicazione del diritto dell'assistito all'esenzione dalla partecipazione alla spesa in relazione alla propria posizione reddituale (elemento 14);
-  uno spazio destinato ad ospitare la firma dell'assistito che autocertifica la sussistenza del diritto all'esenzione per motivi di reddito (l'apposizione della firma è obbligatoria qualora risulti biffata la casella contrassegnata dalla lettera "R") (elemento 15)
Area prescrizione. Tale area della ricetta contiene gli elementi segmenti:
- 8 spazi identificati da apposite righe tratteggiate per la descrizione della prescrizione (elemento 16)
- 1 spazio con una sola riga, posta al di sotto delle precedenti, da utilizzare per la descrizione della diagnosi o quesito diagnòstico, laddove previsto (elemento 16a);
- 3 caselle contigue (a riempimento obbligatorio) con allineamento a sinistra
predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione del numero totale delle confezioni di farmaci, dei presidi o delle prestazioni specialistiche prescritti (cfr. paragrafo 3.1.4.5)(elemento 17),
Area data. Tale area della ricetta comprende 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione della data di compilazione della prescrizione nel formato gg/mm/aa (area a riempimento obbligatorio) (cfr. paragrafo 3.1.4.6) (elemento 18);
Area firma del medico. Tale area della ricetta è riservala alla apposizione del timbro e della firma autografa del medico (area a riempimento obbligatorio) (cfr. paragrafo 3) (elemento 19);
Area delle prestazioni erogate. Tale area della ricetta contiene i seguenti elementi (cfr. paragrafi 3.1.4.9 e 3.1.4.10):
- 6 riquadri destinati all'applicazione delle fustelle autoadesive o dei bollini cartografici recanti il codice della confezione delle specialità medicinali, presidi o dei codici delle prestazioni specialistiche e del loro numero; all'interno di ciascun riquadro sono presenti due gruppi di 5 caselle contigue e, vicino ad essi, due gruppi di 2 caselle contigue destinate, in atrernativa alla applicazione di fustelle o bollini, alla indicazione manoscritta o informatizzata rispettivamente del codice identifìcativo del tipo di prestazione specialistica effettuata (Nomenclatore Tariffario Nazionale o Regionale) e del numero di prestazioni effettuate per ciascun tipo. II riempimento delle caselle dovrà rispettare l'allineamento a sinistra (elemento 20);
Area richiesta rimborso prestazioni. Tale area della ricetta contiene i seguenti elementi (cfr. paragrafi 3.1.4.11, 3.1.4.12 e 3.1.4.13);
- uno spazio destinato all'apposizione del timbro della struttura erogante e contenente 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione della data di spedizione nel formato gg/mm/aa (elemento  21);
-  uno spazio per l'indicazione, da parte della farmacia o della struttura che eroga le prestazioni, del numero progressivo (cfr paragrafo 3.1.2) della ricetta (cfr paragrafo 3.1.4.11) (elemento 22);
-  una zona contenente 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione dell'importo di partecipazione alla spesa corrisposta dall'assistito (allineamento obbligatorio, a destra per le 4 cifre intere ed a sinistra per le 2 cifre decimali) (cfr. paragrafo 3.1.4.12) [elemento 23);
- una zona contenente 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla- indicazione dell'importo di prodotti galenici o integrativi erogati per i quali non è previsto l'applicazione di fustelle, del diritto di chiamata previsto per le farmacie dalla Tariffa Nazionale e delle presstazioni di assistenza specialistica (allineamento obbligatorio, a destra per le 4 cifre intere ed a sinistra per le 2 cifre decimali) (cfr. paragrafo 3.1.4.13) (elemento 24).
Area indicazione stampa con mezzi informatici. Tale area della ricetta contiene un elemento che deve essere biffato in modo automatico in caso di stampa attraverso il sistema informatico del medico prescrittore (cfr. paragrafo 3.1.4.14) (elemento 25).
Area marker. Trattasi di simboli con funzioni di marcatori apposti su tre angoli (sinistra-alto, sinistra-basso e destra-basso) stampati in colore nero contestualmente alla fincatura della ricetta con lo scopo di consentire un corretto posizionamento dell'immagine in fase di scansione della ricetta- da parte dei sistemi di rilevamento ottico (elemento 28).

2.3.1.2 Codice identificativo della ricetta
Ogni ricetta è individuata univocamente da un codice che esprime:
- ricette SSN: il numero progressivo regionale (ai sentii del comma 3 dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n- 296, convertito, con modificazioni, dalla legge 34 novembre 2003, n. 326);
- ricette SASN: il numero progressivo relativo alla sede del SASN che distribuisce le ricette.
Tale codice, rappresentato sia in formato a barre che numerico, è costituito da due elementi.
I1 primo (elemento 2) costituito da 5 caratteri, suddivisi rispettivamente in:
- codice ente di competenza (Regione o provincia autonoma o sede SASN; 3
cifre) (allegato 6);
-   ultime due cifre dell'anno di produzione del ricettario (2 cifre);
Il secondo (elemento 2°) costituito da 10 caratteri, suddivisi rispettivamente in:
-  numerazione progressiva della ricetta nell’ambito del medesimo ente competente (9 cifre);
- carattere di controllo di parità del progressivo (1 cifra.).

2.3.1.3 Specifiche per la stampa
…omissis…

2.3.2    VERSO DELLA RICETTA
I contenuti grafici del verso del modulo SSN devono risultare conformi al facsimile riportato nell’Allegato 3 bis e 3 ter (cfr. paragrafo 3.2).
Sul verso della ricetta SSN è previsto:
uno spazio disponibile per le avvertenze (elemento 1)
*  area per assistenza a soggetti assicurati da istituzioni estere: per l'indicazione delle informazioni relative ad assicurati, cittadini italiani e stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, forniti di Tessera- europea di assicurazione malattia o documento equivalente, nella quale sono compresi i seguenti elementi da compilare da parte del medico prescrittore:

-  un elemento (elemento 7) formato da 28 caselle contìgue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere l'istituzione competente per l’assistito (descrizione e codice). Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia o documento equivalente del l'assicurato estero;
-  un elemento (elemento 8) formato da 2 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere la sigla dello stato estero dell'assistito.
Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia o documento equivalente del l'assicurato estero;
- un elemento (elemento 9) formato da 20 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere il numero di identificazione personale dell'assistito. Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia o documento equivalente del l'assicurato estero.
- un elemento (elemento 10) formato da 20 20 caselle contigue, , predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere il numero di identificazione Tessera europea di assicurazione malattia dell’assistito. Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia o documento equivalente del l'assicurato estero. Se il documento equivalente non riporta il numero di identificazione della Tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco;
- uno spazio (elemento 11) destinato a contenere la firma dell’assistito:
*      uno spazio per la firma del medico che esegue prestazioni specialistiche (elemento 2);
*      uno spazio per la firma dell’assistito che attesta la fruizione della prestazione specialistica o della distribuzione di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 16 novembre 2001, n 405 (elemento 3);
*      spazio per autorizzazioni (con timbro) rilasciate dalla ASL o per annotazioni da parte del farmacista (elemento 4);
*      spazio  per la firma del farmacista che esegue la sostituzione del farmaco (elemento 6);
*      spazio per avvertenze per l'assistito (elemento 5).
I contenuti grafici del vèrso del modello SASN devono risultare conformi al facsimile riportato nell’Allegato 10 bis e 10 ter.

Sul verso della ricetta SASN è previsto:
*      uno spazio disponibile per le avvertenze (elemento 1);
area per l’indicazione delle informazioni relative ai cittadini stranieri naviganti forniti di Tessera europea di assicurazione malattia o documento equivalente, nella quale sono compresi i seguenti elementi da compilare da parte del medico prescrittore:
- un elemento (elemento 5) formato da 28 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere l'istituzione competente per l’assistito (descrizione e codice) Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia o documento equivalente dell’assicurato estero.
- un elemento (elemento 6) formato da 2 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere la sigla dello stato estero dell'assistito. Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia o documento equivalente dell'assicurato estero.
- un elemento (elemento 7) formato da 20 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere il numero di identificazione personale dell'assistito. Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia. o documento equivalente dell'assicurato estero.
- un elemento (elemento 8) formato da 20 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere il numero di identificazione Tessera europea di malattia del l'assistito. Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia o documento equivalente dell'assicurato estero. Se il documento equivalente non riporta il numero di identificazione della Tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco.
-  uno spazio (elemento 9) destinato a contenere la firma dell'assistito
*       spazio per annotazioni da parte del farmacista. (elemento 2)
*       spazio per la firma del farmacista che esegue la sostituzione del farmaco (elemento 3)
*        spazio per avvertenze per l'assistito (elemento 4).

2.3.3   CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEL MODULO
II modulo è stampato in carta filigranata prodotta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in esclusiva per il Servizio Sanitario Nazionale.
In filigrana è riportato il simbolo del CADUCEO. Il disegno della filigrana è riportato nell'allegato 5.
La carta, idonea alla lettura ottica, presenta le seguenti caratteristiche:
peso: gr 85-90 il m(Elevato al Quadrato);
spessore: mm 0,089-0,092;
impasto: 100% cellulosa bianchita fondo neutro;
opacità: (86-88)%; lunghezza di rottura: m 4,500 (media).

2.4 STRUTTURA DEL RICETTARIO ...omissis...

2.5 COPERTINA DEL RICETTARIO  ...omissis...

2.5     STRUTTURA DEL TAGLIANDO ADESIVO
Il tagliando adesivo (conforme al facsimile riportato negli Allegati 2, 2bis e 2ter, 9, 9bis e 9ter), previsto dall’articolo 87 comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, è predisposto per essere applicato sulla "area tagliando" delle prescrizioni Farmaceutiche (cfr. paragrafo 2.3.1.1), in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di neccessità connesse al controllo della correttezza della. Prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili (cfr. paragrafo 3.1).

2.6    MODELLO AGGIUNTIVO ALLA RICETTA
In caso di prescrizioni di prodotti integrativi, presidi o farmaci in numero superiore a 6 fustelle è stato predisposto un modello standardizzato aggiuntivo alla ricetta, che può essere fotocopiato dalla struttura erogante ed allegato alla ricetta originale firmata dal medico e contenente la prescrizione complessiva (Allegati 4 bis e 4 ter per SSN e allegati 11 bis e 11 ter per SASN).
Tale modello è composto da:

area marker: contiene simboli con funzioni di marcatori apposti su tre angoli (sinistra-alto; ainistra-basso e destra-basso) allo scopo di consentire un corretto posizionamento dell'immagine in fase di scansione della ricetta, da parte dei sistemi di rilevamento ottico (elemento 1);
area Ente di competenza: uno spazio contenente la stampa in chiaro dell'Ente di pertinenza ("SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE …." ovvero "Servizio Assistenza. Sanitaria Naviganti") (elemento 2);
area codice ricetta: uno spazio, delimitato da un rettangolo,. da riempire a cura della struttura erogante con i dati identificativi della ricetta rilevati dalla ricetta originale:
*  una prima serie di cinque caratteri per la trascrizione manuale o informatizzata del codice regione e dell’anno di produzione (elemento 3);
*  una seconda serie di dieci caratteri per la trascrizione manuale o informatizzata del numero progressivo della ricetta (elemento 3a);
arca codice assistito: uno spazio, delimitato da un rettangolo che contiene il codice dell'assistito, apponibile dalla .struttura erogante sia a mano (codice) sia in stampa informatizzata (codice alfanumerico e/c a barre per il codice fiscale rilevato dalla ricetta originale (elemento 4);
area delle prestazioni erogate: spazi per l'apposizione di 6 fustelle, posti nelle stesse posizioni della ricetta SSN o SASN (elemento 5);
area timbro e data di spedizione: spazio per il timbro e la data di spedizione della ricetta, da apporre a cura della struttura erogante (elemento 6);
area progressivo della ricetta: spazio per l'apposizione da parte della struttura erogante del progressivo della ricetta originale e di cui il modello ne è un’aggiunta (elemento 7).
3.     ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE E L’IMPIEGO DEL MODULO
(Vedi anche il testo riassuntivo illustrato dell'autore).
La compilazione delle aree della ricetta per le quali non è prevista la rilevazione dei dati mediante lettura ottica non richiede particolari modalità. E’ fortemente raccomandato mantenere la scrittura e e l'apposizione di timbri nei limiti degli spazi previsti allo scopo di evitare l'invasione delle zone predisposte per la lettura ottica. Il raggiungimento di tali obiettivi è facilitato ed auspicato dall'impiego di sistemi informatizzati.
Si ritiene necessario sottolineare che il codice identificativo della ricetta costituisce l’elemento attraverso il quale è possibile, mediante opportune procedure gestionali individuare automaticamente per ciascuna ricetta: il soggetto titolare del ricettario.

3.1     RICETTA
3.1.1    GENERALITA’ DELL'ASSISTITO
L'indicazione in chiaro del cognome e del nome dell'assistito, ovvero le iniziali nonché del domicilio dello stesso nei casi previsti dalla legge, costituisce un adempimento necessario per la validità dell’atto prescrittivo, anche in presenza dell’indicazione del codice fiscale.

3.1.2   NUMERO PROGRESSIVO DELLA RICETTA APPOSTO DALLA FARMACIA
L'indicazione del numero progressivo della ricetta è obbligatorio e va apposto dalla struttura erogante secondo le vigenti disposizioni utilizzando lo spazio a ciò destinato. Possono essere utilizzati appositi timbri o sistemi automatizzati.

3.1.3   SPAZIO PER AUTORIZZAZIONI, ANNOTAZIONI DEL FASMACISTA E FIRMA
Il rilascio di autorizzazione e l’apposizione di annotazioni da parte del farmacista devono essere effettuate nell’apposito spazio collocato sul verso della ricetta.
La firma dell’assistito deve essere apposta quando usufruisce di una prestazione specialistica.

3.1.4   AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLE ZONE DESTINATE ALLA LETTURA OTTICA
La compilazione delle zone destinate alla lettura ottica richiede la più scrupolosa osservanza delle istruzioni e delle avvertenze di seguito riportate. Si raccomanda, comunque, la massima cura da parte dei soggetti abilitai al rilascio della ricetta nella conservazione  e nell'uso del ricettario, allo scopo di evitare lacerazioni, abrasioni o macchie che possano risultare di pregiudizio alle operazioni di lettura ottica. Analoghi accorgimenti dovranno essere osservati dagli utilizzatori successivi (farmacie, strutture specialistiche SSN ed accreditate, altre strutture e uffici della ASL, ecc.).
Per tutti i casi in cui è ammesso l'uso di timbri, devono essere impiegati inchiostri neri non oleosi.
La trascrizione manuale di caratteri numerici o alfabetici nelle caselle a ciò destinate deve essere effettuata da parte del soggetto abilitato, con le seguenti modalità:
a) scrivere con la massima chiarezza e semplicità evitando ornati e grafismi di difficile interpretazione per le apparecchiature di lettura ottica;
b) riportare un solo carattere in ciascuna casella;
e) occupare nella trascrizione solo lo spazio bianco interno della casella, evitando di invadere il bordo coloralo delimitante la casella stessa;
d) non legare i caratteri tra loro;
e) usare esclusivamente penne stilografiche o a sfera ad inchiostro nero;
f) evitare assolutamente cancellature o correzioni dei caratteri già scritti;
g) evitarie puntini, lineette, virgole o barrature tra i caratteri;
h) non barrare o annullare le caselle non utilizzate ad esclusione degli elementi indicanti le note CUF che devono necessariamente essere barrate dal medico nel caso in cui lo stesso medico non le abbia utilizzate.
La compilazione delle caselle destinate alla Lettura ottica di biffatura è effettuata apponendo un segno evidente (ad esempio una X) all'interno del cerchio contenuto nella casella o annerendo il cerchio, avendo cura di non fuoriuscire dalla casella stessa.
E’ fortemente consigliato l'impiego di procedure informatizzate e di relative stampanti laser o a getto d’inchiostro.
Ad integrazione dei su indicati accorgimenti di carattere generale, per la compilazione delle singole zone valgono le istruzioni di seguito riportate.

3.1.4.1 Codice dell'assistito
Nella compilazione della ricetta da parte del medico deve essere .sempre indicato il codice dell'assistito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.
L’indicazione del codice deve essere effettuata. nella zona a ciò destinata, mediante la trascrizione manuale od automatica del codice fiscale dell'assistito riportato sulla tessera Sanitaria rilasciata dal Ministero dell'e-conomia e delle finanze. I medici dotati di elaboratori elettronici possono stampare, in fase di compilazione, il codice fiscale dell’assistito anche in formato a barre nello spazio appositamente riservato. In alternativa, analoghi risultati di semplificazione potranno essere conseguiti mediante l'utilizzo di etichette autoadesive recanti i dati del codice fiscale dell'assistito stampate dai prescrittori o dagli erogatori mediante sistemi informatizzati diversi od alternativi.
Nel caso di "STP'"; il campo deve essere compilato riportando il codice STP assegnato dalla ASL di competenza territoriale.
Nel caso di assistito SASN il campo deve essere compilato con il codice fiscale dell'assistito.
Nel caso di soggetto assicurato da istituzioni estere l'elemento non deve essere compilato, e i dati assicurativi dell’assistito devono essere riportati sul verso della ricetta (cfr. paragrafo 3.2).

3.1.4.2 Sigla provincia e codice ASL di competenza dell’assistito
L'area riguarda l'identificazione della ASL di competenza degli assistiti del Serviazio sanitario nazionale: la compilazione deve essere effettuata soltanto qualora la ASL di competenza dell’assistito — desumibile dal documento di iscrizione al SSN – non coincida con quella del medico che rilascia la ricetta, secondo le seguenti modalità:
- se la ASL di competenza dell'assistito rientra nell’ambito della stessa regione in cui opera il soggetto prescrittore, occorre riportare nelle apposite caselle il codice di detta ASL attenendosi al sistema di codifica riportato nell’allegato 7.
In deroga alla regola ora enunciata, i soggetti prescrittori operanti nelle ASL subcomunali sono esonerati dall'adempimento in questione limitatamente al caso in cui la ASL di competenza dell'assistito, pur non coincidendo con quella del soggetto prescrittore, sia ricompresa. nel territorio del comune metropolitano;
- se la ASL di competenza dell’assistito rientra nell’ambito territoriale di una regione diversa da quella in cui opera il soggetto prescrittore, occorre riportare nelle apposite caselle le lettere corrispondenti alla sigla automobilistica della provincia nel cui territorio è situata la ASL di competenza dell’assistito e il codice di detta ASL. Le sigle automobilistiche delle province e dei codici ASL sono riportati nell’allegato 7;
- in caso di coincidenza della ASL di competenza dell’assistito con quella in cui opera il soggetto prescrittore, non si deve procedere alla compilazione dell'area.

Tale area non deve essere compilala nel caso di:
- assistiti “STP";
- personale navigante iscritto al SASN;
- assicurati da istituzioni estere.
II successivo gruppo di 8 caselle è a disposizione delle regioni per eventuali ulteriori codifiche.

3.1.4.3 Esenzione
Qualora l’assistito SSN abbia diritto all’esenzione per invalidità, patologia cronica, malattia rara o per altra causa (gravidanza, screening tumori, infortunio sul lavoro, ecc.), il medico riporterà il codice corrispondente alla tipologia di esenzione ricunosciuta (per il Lazio, vedi).
Per l’assistito SASN, qualora abbia diritto ad eseguire gratuitamente le prestazioni medico legali di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1984, sarà cura del medico prcscrittore riportare  il codice relativo.

Qualora l'assistito non abbia diritto (a) nessuna delle esenzioni sopra descritte, il medico deve annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera "N". L'indicazione dell’esenzione in relazione alla posizione reddituale dell’assistito è effettuata presso la struttura sanitaria che eroga il servizio, mediante la marcatura dclla casella contrassegnata dalla lettera “R”, qualora l’assistito autocertifichi tale posizione reddituale con l'apposizione della propria firma autografa ncllo spazio contiguo.

3.1.4.4 Tipologia di prescrizione
Le tipologie di indicazionc della prescrizione sono:

- suggerita, se la prcscrizione contenuta nella ricetta deriva da uno specifico suggerimento specialistico o da indicazioni rilasciate da una struttura di ricovero. Qualora ricorrano le anzidette circostanze il prescrittore procede alla biffatura della apposita casella contrassegnata dalla lettera “S";
- ricovero ospedaliero, se la ricetta contiene la proposta di ricovero presso una struttura ospedaliera. Qualora ricorrano le anzidette  circostanze il prescrittore procede alla biffatura dell’apposita casella contrassegnata dalla lettera "H";
- altro, da utilizzare per altre prestazioni di pertinenza ragionale o di ASL.
3.1.4.5 Prescrizioni farmaceutiche e specialistiche: numero  totale
Per le prescrizioni farmaceutiche e specialistiche il medico deve indicare  nell'apposita area e con allineamento a sinistra il numero complessivo dei pezzi o delle prestazioni prescritte.

3.1.4.6 Data di compilazione della ricetta
La indicazione della data di compilazione della ricetta deve essere effettuata trascrivendo nella apposita area i caratteri numerici identificanti il giorno (due caselle), il mese (due caselle) e l'anno (due caselle). Per la indicazione dei giorni da 1 a 9 la indicazione deve essere effettuata premettendo il valore "0" (esempio: il giorno 2 sarà indicato con il valore "02"). Per la indicazione dei mesi da gennaio a settembre il numero corrispondente deve essere preceduto dal valore "0" (esempio: il nese di marzo sarà indicato con il valore "03”). Per la indicazione dell'anno devono essere riporlati solo gli ultimi due caratteri (esempio: l'anno 2004 sarà indicato con il valore "04").
E’ ammesso l’uso di timbri datari con caratteri OCR purché la stampigliatura  risulti conforme alle anzidette disposizioni, sia collocata in corrispondenza delle  apposite caselle e risulti di colore non cieco alla lettura ottica (inchiostro nero non oleoso).

3.1.4.7 Tipo ricetta
Il campo tipo ricetta ha utilizzi molteplici e rappresenta un campo che permette l'unificazione dei vari tipi di ricetta. In particolare:
•      assistiti SSN residenti: il campo non va compilato, ma può essere adattato a scopi specifici a livello regionale (p. es. la sigla AD può essere utilizzata per farmaci e/o prestazioni erogati -a particolari condizioni- a specifiche categorie di assistiti come i pazienti domiciliarinon deambulanti, oppure la sigla DP nel caso della distribuzione per conto, etc.);
•      assistiti SASN italiani: il prescrittore procede all’inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, dei codici NA per visita ambulatoriale, ND per visita domiciliare;
•      assistiti SASN stranieri: il prescrittore procede all'inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, del codice NE per definire l’effettuazione della prescrizione a soggetto assistito da istituzioni estere europee; il prescrittore inserirà nel campo il codice NX qualora la prescrizione si riferisca a soggetto assistito da istituzioni estere extraeuropee;
•      STP: il prescrittore procede all'inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, del codice ST;
•      Soggetti assicurati da istituzioni estere: il prescrittore procede all’inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, del codice UE per istituzioni estere o EE nel caso di istituzioni extraeuropee.

3.1.4.8 Priorità della prescrizione
L’avvio, nelle singole regioni, della compilazione di questa area è subordinato alla definizione di modalità stabilite attraverso accordi locali tra le regioni e le associazioni rappresentative dei medici di famiglia, anche nell'ambito della contrattazione decentrata. La segnalazione della priorità della prescrizione avviene biffando una sola delle quattro caselle, con la seguente modalità:
•     "U" per urgente, da eseguire nel più breve tempo possìbile;
•     "B" per breve- da eseguire entro 10 giorni;
•     "D" per differita, da eseguire:
        • entro 30 giorni per le visite,
        • entro 60 giorni per gli accertamenti specialistici;
•     "P” per programmata, da eseguire entro 180 giorni.

3.1.4.9 Area bollini delle specialità medicinali
L'applicazione dei bollini autoadesivi delle confezioni delle specialità medicinali e delle etichette cartografiche dei prodotti galenici o integrativi dispensati deve essere effettuata dall’operatore avendo cura di rispettare i margini dei riquadri a ciò destinati ed evitando la sovrapposizione e il capovolgimento dei bollini o fustelle stessa, che ostacolerebbe la lettura ottica dei codici. Non è consentito l'uso di punti metallici, mentre è consentito l'uso di nastri adesivi trisparenti tali da non pregiudicare la lettura da parte di sistemi ottici.

3.1.4.10 Area per assistenza specialistica
Le zone destinate alla rilevazione dei dati analitici concernenti l'area delle prestazioni specialistiche permettono di indicare il codice e il numero delle prestazioni effettuate per singole tipologie di prestazioni. L'importo complessivo in euro corrispondente alla quota di compartecipazione a carico dell'assistito delle prestazioni erogate deve essere riportato nella zona di cui al successivo punto 3.1.4.12.
In alternativa le strutture eroganti possono usufruire di etichette autoadesive autonomamente prodotte con sistemi informatici od altri sistemi di stampa con finalità identiche a quanto previsto al punto 3.1.4.9, oppure acquisire direttamente tali dati in via informatica per poi renderli disponibili per la trasmissione telematica, in conformità con quanto disposto dal comma 5 dell'art. 50, senza che la struttura specialistica debba compilare questa area della ricetta.
Con successivi provvedimenti saranno dettate disposizioni tese ad uniformare i sistemi di codificazione dei ddati in questione (Nomenclatori Regionalizzati o di ASL) ai fini del loro trasferimento al sistema informativo di governo.
Allo stato, pertanto, l’obbligo all’inserimento dei dati nell’area sopra descritta da parte della struttura erogante è rimessa alle autonome determinazioni della regione.

per singole tipologie di prestazioni. L'importo complessivo in euro corrispondente alla quota di compartecipazione a carico dell'assistito delle prestazioni erogate deve essere riportato nella zona di cui al successivo punto 3.1.4.12.
In alternativa le strutture eroganti possono usufruire di etichette autoadesive autonomamente prodotte con sistemi informatici od altri sistemi di stampa con finalità identiche a quanto previsto al punto 3.1.4.9, oppure acquisire direttamente tali dati in via informatica per poi renderli disponibili per la trasmissione telematica, in conformità con quanto disposto dal comma 5 dell'art. 50, senza che la struttura specialistica debba compilare questa area della ricetta.
Con successivi provvedimenti saranno dettate disposizioni tese ad uniformare i sistemi di codificazione dei ddati in questione (Nomenclatori Regionalizzati o di ASL) ai fini del loro trasferimento al sistema informativo di governo.
Allo stato, pertanto, l’obbligo all’inserimento dei dati nell’area sopra descritta da parte della struttura erogante è rimessa alle autonome determinazioni della regione.

3.1.4.11 Data di effettuazione della prestazione e timbro della struttura erogante
Tale area va compilata in caso di prestazioni di assistenza farmaceutica (in tal caso la data di erogazione coincide con quella di spedizione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979), di assistenza specialistica nonché di assistenza integrativa.
Per le modalità di trascrizione dei dati si richiamano le istruzioni di cui al precedente punto 3.1.4.6 anche per quanto attiene all'impiego di speciali timbri datari.
Il timbro della struttura (farmacie, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate) che ha erogato le prestazioni indicate nella ricetta, deve essere apposto nello spazio a ciò destinato, avendo cura di evitare che il timbro stesso invada le caselle a lettura ottica riservate alla indicazione della data di effettuazione della prestazione. È ammesso l'uso di speciali timbri datari, ad inchiostro nero non oleoso, per la contestuale indicazione della struttura erogante e della data di spedizione della prestazione.
In alternativa le strutture specialistiche eroganti possono produrre direttamente le informazioni (la data di erogazione delle prestazioni e i dati della struttura erogante contenuti nel timbro) in via infomatica, per poi renderli disponibili per la trasmissione telematica, in conformità con quanto disposto dal comma 5 dell'art. 50, senza dover compilare obbligatoriamente quest’area della ricetta.

3.1.4.12 Importo ticket
L'importo ticket indica:

•      per l'assistenza farmaceutica, l'importo relativo alla quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico dell'assistito (somma di eventua1i licket e/o quote e/o differenze con il prezzo di riferimento), secondo le norme in vigore nelle regioni in cui viene erogata la prestazione sanitaria;
•      per l’assistenza specialistica, l'importo relativo alla quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico dell'assistito (ticket). Le strutture specialistiche eroganti possono acquisire direttamente l’importo del ticket in via informatica per poi renderlo disponibile per la trasmissione telematica, in conformità con quanto disposto dal comma 3 dell’art. 50, senza dover compilare obbligatoriamente questa area della ricetta;
•      per l’assistenza integrativa, l'importo relativo alla quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico dell’assistito (somma di eventuali ticket e/o quote) secondo le norme in vigore nelle regioni in cui viene erogata la prestazione sanitaria.
Per l’indicazione dell’importo in questione dovranno essere trascritte nell'apposita zona le cifre rappresentanti l’importo della somma riscossa dal soggetto che ha erogato la prestazione, con allineamento a destra per la parte intera, lasciando in bianco le caselle non utilizzate, e con aggiunta dello zero a sinistra, in caso di valori centesimali inferiori a 10.

3.1.4.13 Importo galenici, diritto di chiamata ed altro
L'elemento è predisposto all’indicazione dell'importo dovuto all'erogatore per:
•      erogazione di prodotti galenici o integrativi,
•      diritto di chiamata spettante alla farmacia in servizio notturno per la spedizione: di ricette con carattere di urgenza e
•      prestazioni di assistenza specialistica.
Per l'indicazione dell’importo in questione dovranno essere trascritte nell'apposita zona le cifre rappresentanti l'importo della somma in oggetto, con allineamento a destra per le cifre intere ed a sinistra per le cifre decimali, lasciando in bianco le caselle, non utilizzate; in alternativa le strutture- specialistiche eroganti possono acquisire direttamene l'importo complessiva  in via informatica per poi renderlo disponibile per la trasmissione telematica, in conformità con quanto disposto dal comma 5 de11'art. 50, senza che la struttura specialistica debba compilare questa area della ricetta.

3.1.4.14 Stampa informatizzata
Al fine di identificare, tramite lettura ottica, il numero delle ricette ed i mcdici che utilizzano sistemi informatizzati per la stampa completa delle ricette, è necessario che gli stessi appongano una biffa-tura sull’elemento identificativo in allegato 2 (elemento 25).

3.2      VERSO DELLA RICETTA

Il verso della ricetta sarà utilizzato per la concessione delle eventuali autorizzazioni alle prestazioni (timbro della struttura pubblica che autorizza) e deve essere firmato dal medico che le esegue e dall'assistito che ne usufruisce; inoltre l'assistito deve apporre la propria firma anche nel caso della distribuzione di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 16 novcmbrc 2001, n. 405.
Lo spazio “autorizzazioni” viene utilizzato anche per annotazioni da parte del farmacista.
Nel caso di prescrizione  a favore di soggctti assicurati da istituzioni estere, forniti di tessera europea di assicurazione malattia o documento equivalente, deve essere compilala con le informazioni desumibili dai documenti sopra citati, secondo le seguenti modalità:

- istituzione competente: il campo va compilato, con allineamento a sinistra, riportando la descrizione ed il codice dell’istituzione competente;
- stato estero: il campo va riempito riportando la sigla dello stato estero;
- numero di identificazione personale dell'assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il numero di identificazione personale dell’assistito;
- numero di identificazione della tessera dell’assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il numero di identificazione della tessera dell’assistito; se il documento equivalente non riporta il numero identificativo della Tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco;
- l'assistito deve inoltre apporre la propria firma nello spazio previsto.
Nel caso di prescrizione effettuata da medici delle strutture SASN o loro fiduciari a personale navigante straniero assistito dal SASN, si adottano le stesse modalità sopra descritte.

3.3 MATRICE: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L'IMPIEGO

Matrice ricette SSN:
È facoltà del medico prescrittore inserire i dati anagrafici, il codice fiscale e l’indirizzo dell’assistito nonché la diagnosi riferita alla ricetta rilasciata. La matrice rimane in carico al medico prescrittore.

Matrice ricette SASN:
È obbligatorio inserire da parte del medico prescrittore, oltre ai dati anagrafici già inseriti nella ricetta, anche le informazioni relative alla condizione di imbarco dell’assistito, quali:

4. TAGLIANDO ADESIVO

Esclusivamente nel caso di prescrizioni farmaceutiche, la ricetta è comprensiva del tagliando adesivo.

5. MODULO AGGIUNTIVO DELLA RICETTA

Nell'eventualità che il numero di prestazioni erogate ecceda nella ricetta originaria il numero massimo di posizioni per l'applicazione dei fustelli autoadesivi o bollini cartografici, sarà possibile utilizzare il facsimile di cui all'Allegato 4 per SSN e all'allegato 11 per SASN.
Tale modello potrà essere riprodotto semplicemente in copia fotostatica dalla struttura erogante e sarà cura della farmacia o della struttura specialistica riportare alcuni elementi della ricetta di base. In particolare:

6. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA PRESCRIZIONE PER CATEGORIE PARTICOLARI DI ASSISTITI

6.1 Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti (SASN)

6.1.1 RICETTA
Gli assistiti del SASN, marittimi e aereonaviganti, assicurati a tempo indeterminato (permanenti) e temporanei, che si rivolgono ai propri medici convenzionati, ricevono una prescrizione farmaceutica/specialistica compilata sul modulo di ricetta personalizzato per le sedi SASN cui fanno riferimento.
Il modulo prevede l’intestazione “SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA NAVIGANTI” ed un codice identificativo specifico per le ricette SASN.
La ricetta contiene inoltre la prima casella dell’elemento “tipo ricetta” già stampata con la lettera “N”.
Il medico prescrittore dovrà pertanto compilare il modulo ricettario con le stesse modalità già descritte per il SSN, avendo cura di riportare il codice fiscale dell’assistito e di completare la codifica del campo “TIPO RICETTA” con i codici “NA“ o “ND” per qualificarne la prestazione.
Nel caso di prescrizione a favore di soggetti assicurati da istituzioni estere (personale navigante straniero assistito dal SASN), il campo “TIPO RICETTA” deve essere compilato col codice NE ai soggetti assistiti da istituzioni estere europee e deve essere compilato col codice NX nel caso di soggetti assistiti da istituzioni estere extraeuropee.

L’assistito SASN mostrerà la propria posizione di assistito mediante il tesserino SASN (permanente) o attraverso la propria posizione di imbarcato.
La ricetta che contenga una prestazione farmaceutica o specialistica è spendibile su tutto il territorio nazionale.
Si precisa che l’elemento “SIGLA PROVINCIA/CODICE ASL” e l’elemento a disposizione delle regioni non devono essere compilati. Tale prescrizione segue lo stesso trattamento di erogazione delle prestazioni delle ricette SSN.

Gli assistiti SASN che si rivolgono, in caso di necessità, a medici prescrittori del SSN ricevono una prescrizione su modulo ricettario SSN. Sarà cura del medico riportare:

- per l’assistito SASN Italiano: il codice fiscale dell’assistito e di indicare la codifica “NA“ o “ND” nel campo “TIPO RICETTA”.
- per l’assistito SASN comunitario indicare la codifica “NE” nel campo “TIPO RICETTA “;
- per l’assistito SASN extraeuropeo: indicare la codifica “NX” nel campo “TIPO RICETTA “;
In tutti i casi l’assistito SASN mostrerà la propria posizione mediante il tesserino SASN (permanente) o attraverso la lettera di imbarco o del comandante (temporaneo).

6.1.2 VERSO DELLA RICETTA

Nel caso di prescrizione effettuata da medici delle strutture SASN o loro fiduciari o da medici prescrittori SSN a personale navigante straniero assistito dal SASN, il verso della ricetta prevede spazi per i codici presenti sulla tessera europea di assicurazione malattia o documento equivalente e per le annotazioni e firma del farmacista.
In particolare l’area per la prescrizione deve essere compilata con le informazioni presenti nei documenti sopra citati, secondo le seguenti modalità:

- stato estero: il campo va riempito riportando la sigla dello stato estero;
- istituzione competente: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando la descrizione ed il codice dell’istituzione competente;
- numero di identificazione personale dell’assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il codice di identificazione personale dell’assistito;
- numero di identificazione della tessera dell’assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il codice di identificazione della tessera dell’assistito; se il documento equivalente non riporta il numero identificativo della Tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco;
- l’assistito deve inoltre apporre la propria firma nello spazio previsto.
6.1.3 MATRICE
Sarà cura del medico prescrittore SASN riportare obbligatoriamente sulla matrice del modulo ricettario le indicazioni relative alla condizione di imbarco dell’assistito, quali: 6.2 STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI IN ITALIA (STP)

6.2.1 RICETTA

Gli assistiti stranieri temporaneamente presenti e non assistiti dal SSN (STP) sono dotati di una tessera STP rilasciata dalle strutture Sanitarie pubbliche, e con questo tesserino si possono rivolgere alle strutture sanitarie pubbliche.
Il medico prescrittore dovrà compilare la ricetta secondo le modalità già descritte nel paragrafo 3, e dovrà trascrivere il codice STP nel campo “Codice fiscale” e la sigla ST nel campo “tipo ricetta”. Il campo “Sigla provincia/Codice ASL competente” non dovrà essere compilato.

6.2.2 MATRICE

È facoltà del medico prescrittore inserire i dati anagrafici, il codice fiscale e l’indirizzo dell’assistito nonché la diagnosi riferita alla ricetta rilasciata. La matrice rimane in carico al medico prescrittore.

7. SOGGETTI ASSICURATI DA ISTITUZIONI ESTERE

7.1 Ricetta

Gli assicurati esteri in temporaneo soggiorno o residenti, si possono rivolgere ai medici del servizio sanitario nazionale esibendo la tessera europea di assicurazione malattia o documento equivalente rilasciato dalle strutture Sanitarie del Paese di origine.
Il medico prescrittore dovrà compilare la ricetta secondo le modalità già descritte (cfr par 3.1.4.1) e dovrà trascrivere la sigla EU (nel caso di assistiti dei Paesi della comunità europea) o EE (nel caso di assistiti dei Paesi con Accordi bilaterali) nel campo “tipo ricetta”.
Inoltre, nel verso della ricetta, nell’area “soggetti assicurati da istituzioni estere”, dovranno essere riportati, secondo le modalità già descritte (cfr par 3.2), la sigla dello stato estero, la descrizione ed il codice dell’istituzione competente, il numero di identificazione personale ed il numero di identificazione della tessera europea di assicurazione malattia, e dovrà essere apposta la firma dell’assistito nello spazio apposito. Se il documento equivalente non riporta il numero identificativo della Tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco.
Il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale che eroghi prestazioni sanitarie a assicurati esteri in temporaneo soggiorno o residenti, ai fini della corresponsione del compenso da parte della ASL per la prestazione erogata, dovrà compilare una nuova ricetta secondo le modalità già descritte, riportando nelle apposite righe dell’area prescrizione la prestazione erogata (es. visita medica ambulatoriale, domiciliare, etc.) ed avendo cura di raccogliere la firma dell’assistito sul verso della ricetta. La ricetta sarà successivamente trasmessa alla ASL per il rimborso.

7.2 MATRICE

È facoltà del medico prescrittore inserire i dati anagrafici, il codice e l’indirizzo dell’assistito nonché la diagnosi riferita alla ricetta rilasciata. La matrice rimane in carico al medico prescrittore.

8. ALLEGATI
8.1 Allegato 1 - Copertina del ricettario SSN (...omissis...)
8.4 Allegato 2 - Modulo SSN e tagliando adesivo (...omissis...)
8.7 Allegato 3 - Verso della ricetta SSN (...omissis...)
8.10 Allegato 4 - Ricetta aggiuntiva SSN
        Tale modello potrà essere riprodotto semplicemente in copia fotosctatica dalla struttura erogante e riporterà alcuni elementi della ricetta di base. (...omissis...)
8.13 Allegato 5 - Filigrana del modulo (...omissis...)

8.14 Allegato 6 - CODICI REGIONI, PROVINCE AUTONOME E SEDI SASN

Ente Compente Codice
Regione Piemonte 010
Regione Autonoma Val D''Aosta 020
Regione Lombardia 030
Provincia autonoma di Bolzano 041
Provincia autonoma di Trento 042
Regione Veneto 050
Regione Friuli Venezia Giulia 060
Regione Liguria 070
Regione Emilia Romagna 080
Regione Toscana 090
Regione Umbria 100
Regione Marche 110
Regione Lazio 120
Regione Abruzzo 130
Regione Molise 140
Regione Campania 150
Regione Puglia 160
Regione Basilicata 170
Regione Calabria 180
Regione Sicilia 190
Regione Sardegna 200
SASN sede di Genova 001
SASN sede di Napoli 002
8.15 Allegato 7
CODIFICA PROGRESSIVA DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI (ASL) PER SIGLA AUTOMOBILISTICA DELLA PROVINCIA
Indice per Regione
Piemonte
Val D'Aosta
Lombardia
Trentino Alto Adige
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria 
Sicilia
Sardegna

DENOMINAZIONE REGIONE-PROV. -CODICE AZIENDA-DENOMINAZIONE AZIENDA-VIA CITTA'


PIEMONTE TO 101 TORINO I VIA SAN SECONDO 29 TORINO
PIEMONTE TO 102 TORINO II VIA TOFANE 71 TORINO
PIEMONTE TO 103 TORINO III C.SO SVIZZERA 164 TORINO
PIEMONTE TO 104 TORINO IV STRADA DELL' ARRIVORE 25/A TORINO
PIEMONTE TO 105 COLLEGNO VIA MARTIRI XXX APRILE, 30 COLLEGNO
PIEMONTE TO 106 CIRIE' BATTITORE 7/9 CIRIE'
PIEMONTE TO 107 CHIVASSO PO N. 11 11 CHIVASSO
PIEMONTE TO 108 CHIERI SAN DOMENICO, 21 CHIERI
PIEMONTE TO 109 IVREA VIA ALDISIO N. 2 IVREA
PIEMONTE TO 110 PINEROLO STRADALE FENESTRELLE 72 PINEROLO
PIEMONTE VC 111 VERCELLI CORSO MARIO ABBIATE 21 VERCELLI
PIEMONTE BI 112 BIELLA MARCONI, 23 BIELLA
PIEMONTE NO 113 NOVARA DEI MILLE 2 NOVARA
PIEMONTE VB 114 OMEGNA VIA MAZZINI, 117 OMEGNA
PIEMONTE CN 115 CUNEO CARLO BOGGIO 12 CUNEO
PIEMONTE CN 116 MONDOVI' VIA SAN PIO V, 6/8 MONDOVI'
PIEMONTE CN 117 SAVIGLIANO VIA OSPEDALI N. 14 SAVIGLIANO
PIEMONTE CN 118 ALBA ROMITA 6 ALBA
PIEMONTE AT 119 ASTI VIA CONTEVERDE 125 ASTI
PIEMONTE AL 120 ALESSANDRIA GALILEI GALILEI N. 1 TORTONA
PIEMONTE AL 121 CASALE MONFERRATO VIALE GIOLITTI 2 CASALE MONFERRATO
PIEMONTE AL 122 NOVI LIGURE EDILIO RAGGIO, 12 NOVI LIGURE
VALLE D'AOSTA AO 101 AOSTA GUIDO REY N. 1 AOSTA
LOMBARDIA BG 301 ASL Prov. BERGAMO VIA GALLICCIOLLI 4 BERGAMO
LOMBARDIA BS 302 ASL Prov. BRESCIA VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI N.15 BRESCIA
LOMBARDIA CO 303 ASL Prov. COMO VIA PESSINA 6 COMO
LOMBARDIA CR 304 ASL Prov. CREMONA VIALE PO 12 CREMONA
LOMBARDIA LC 305 ASL Prov. LECCO CORSO CALRLO ALBERTO 120 LECCO
LOMBARDIA LO 306 ASL Prov. LODI PIAZZA OSPITALE, 10 LODI
LOMBARDIA MN 307 ASL Prov. MANTOVA VIA TRENTO N.6 MANTOVA
LOMBARDIA MI 308 ASL città di  MILANO CORSO ITALIA, 19 MILANO
LOMBARDIA MI 309 ASL Prov. MILANO 1 VIA AL DONATORE DI SANGUE, 50 MAGENTA
LOMBARDIA MI 310 ASL Prov. MILANO 2 VIA 8 GIUGNO 69 MELEGNANO
LOMBARDIA MI 311 ASL Prov. MILANO 3 VIALE ELVEZIA 2 MONZA
LOMBARDIA PV 312 ASL Prov. PAVIA VIALE INDIPENDENZA N.3 PAVIA
LOMBARDIA SO 313 ASL Prov. SONDRIO VIA NAZARIO SAURO, 38 SONDRIO
LOMBARDIA VA 314 ASL Prov. VARESE VIA OTTORINO ROSSI, 9 VARESE
LOMBARDIA BS 315 ASL di VALLECAMONI CA-SEBINO VIA NISSOLINA, N. 2 BRENO
PROV. AUTON. BOLZANO BZ 101 Azienda Sanitaria di BOLZANO L.BOEHLER, 5 BOLZANO
PROV. AUTON. BOLZANO BZ 102 Azienda Sanitaria di MERANO K. WOLF, 46 MERANO
PROV. AUTON. BOLZANO BZ 103 Azienda Sanitaria di BRESSANONE DANTE 51 BRESSANONE
PROV. AUTON. BOLZANO BZ 104 Azienda Sanitaria di BRUNICO OSPEDALE N. 11 BRUNICO
PROV. AUTON. TRENTO TN 101 TRENTO VIA DE GASPERI N. 79 TRENTO
VENETO BL 101 BELLUNO VIA FELTRE,57 BELLUNO
VENETO BL 102 FELTRE BAGNOLS SUR CEZE, 3 FELTRE
VENETO VI 103 BASSANO DEL GRAPPA CARDUCCI 2 BASSANO DEL GRAPPA
VENETO VI 104 THIENE RASA, 9 THIENE
VENETO VI 105 ARZIGNANO VIA TRENTO, 4 ARZIGNANO
VENETO VI 106 VICENZA RODOLFI, 37 VICENZA
VENETO TV 107 PIEVE DI SOLIGO VIA LUBIN, 22 PIEVE DI SOLIGO
VENETO TV 108 ASOLO VIA FORESTUZZO N. 41 ASOLO
VENETO TV 109 TREVISO BORGO CAVALLI 42 TREVISO
VENETO VE 110 S. DONA' DEL PIAVE PIAZZA DE GASPERI, 5 SAN DONA' DI PIAVE
VENETO VE 112 VENEZIANA P.LE SAN LORENZO GIUSTINIANI 11/D VENEZIA
VENETO VE 113 MIRANO VIA L. MARIUTTO N. 76 MIRANO
VENETO VE 114 CHIOGGIA PEGASO N.17 CHIOGGIA
VENETO PD 115 CITTADELLA VIA CASA DI RICOVERO 40 CITTADELLA
VENETO PD 116 PADOVA VIA E.DEGLI SCROVEGNI, 14 PADOVA
VENETO PD 117 ESTE VIA SALUTE 14/B ESTE
VENETO RO 118 ROVIGO VIALE TRE MARTIRI, 89 ROVIGO
VENETO RO 119 ADRIA PIAZZA DEGLI ETRUSCHI N. 9 ADRIA
VENETO VR 120 VERONA VIA VALVERDE, 42 VERONA
VENETO VR 121 LEGNAGO VIA C. GIANELLA, 1 - LEGNAGO (VR) LEGNAGO
VENETO VR 122 BUSSOLENGO VILLA SPINOLA BUSSOLENGO
FRIULI VENEZIA GIULIA TS 101 TRIESTINA DEL FARNETO 3 TRIESTE
FRIULI VENEZIA GIULIA GO 102 ISONTINA VIALE FATEBENEFRATELLI, 34 GORIZIA
FRIULI VENEZIA GIULIA UD 103 ALTO FRIULI P.TTA PORTUZZA,2 GEMONA DEL FRIULI
FRIULI VENEZIA GIULIA UD 104 MEDIO FRIULI POZZUOLO 330 UDINE
FRIULI VENEZIA GIULIA UD 105 BASSA FRIULANA NATISONE PALMANOVA
FRIULI VENEZIA GIULIA PN 106 FRIULI OCCIDENTALE VECCHIA CERAMICA, 1 PORDENONE
LIGURIA IM 101 IMPERIESE AURELIA 97 SAN REMO
LIGURIA SV 102 SAVONESE MANZONI, 14 SAVONA
LIGURIA GE 103 GENOVESE G. MAGGIO 6 GENOVA
LIGURIA GE 104 CHIAVARESE VIA G.B. GHIO,9 CHIAVARI
LIGURIA SP 105 SPEZZINO XXIV MAGGIO N. 139 LA SPEZIA
EMILIA ROMAGNA PC 101 PIACENZA CORSO VITTORIO EMANUELE II N.169 PIACENZA
EMILIA ROMAGNA PR 102 PARMA STRADA DEL QUARTIERE 2/A PARMA
EMILIA ROMAGNA RE 103 REGGIO EMILIA VIA AMENDOLA N. 2 REGGIO NELL'EMILIA
EMILIA ROMAGNA MO 104 MODENA SAN GIOVANNI DEL CANTONE 23 MODENA
EMILIA ROMAGNA BO 105 BOLOGNA VIA CASTIGLIONE 29 BOLOGNA
EMILIA ROMAGNA BO 106 IMOLA AMENDOLA, 2 IMOLA
EMILIA ROMAGNA FE 109 FERRARA CASSOLI, 30 FERRARA
EMILIA ROMAGNA RA 110 RAVENNA DE GASPERI 8 RAVENNA RAVENNA
EMILIA ROMAGNA FC 111 FORLI' CORSO DELLA REPUBBLICA 171/D FORLI'
EMILIA ROMAGNA FC 112 CESENA C.SO GARIBALDI, 12 - CESENA (FC) CESENA
EMILIA ROMAGNA RN 113 RIMINI VIA CORIANO 38 RIMINI
TOSCANA MS 101 MASSA CARRARA DON MINZONI 3 CARRARA
TOSCANA LU 102 LUCCA VIA PER S. ALESSIO MONTE S. QUIRICO LUCCA
TOSCANA PT 103 PISTOIA VIALE MATTEOTTI, 19 PISTOIA
TOSCANA PO 104 PRATO VIALE DELLA REPUBBLICA, 240 PRATO
TOSCANA PI 105 PISA L. ZAMENHOF, 1 PISA
TOSCANA LI 106 LIVORNO MONTEROTONDO, 49 LIVORNO
TOSCANA SI 107 SIENA VIA ROMA, 75/77 SIENA
TOSCANA AR 108 AREZZO VIA FONTE VENEZIANA 8 AREZZO
TOSCANA GR 109 GROSSETO VIA CIMABUE, 109 GROSSETO
TOSCANA FI 110 FIRENZE PIAZZA S.MARIA NUOVA 1 FIRENZE
TOSCANA FI 111 EMPOLI VIA MAZZINI 17 EMPOLI
TOSCANA LU 112 VERSILIA AURELIA, 335 CAMAIORE
UMBRIA PG 101 CITTA' DI CASTELLO ENGELS - LOC. CHIOCCOLO CITTA' DI CASTELLO
UMBRIA PG 102 PERUGIA G. GUERRA N.17/21 PERUGIA
UMBRIA PG 103 FOLIGNO PIAZZA GIACOMINI 40 FOLIGNO
UMBRIA TR 105 TERNI VIA BRAMANTE 37 TERNI
MARCHE PU 101 PESARO SABBATINI, 22 PESARO
MARCHE PU 102 URBINO VIA COMANDINO 70 URBINO
MARCHE PU 103 FANO CECCARINI N. 38 FANO
MARCHE AN 104 SENIGALLIA CELLINI, 13 SENIGALLIA
MARCHE AN 105 JESI GALLODORO 68 JESI
MARCHE AN 106 FABRIANO STELLUTI SCALA 26 FABRIANO
MARCHE AN 107 ANCONA CRISTOFORO COLOMBO N. 106 ANCONA
MARCHE MC 108 CIVITANOVA MARCHE PIAZZA GARIBALDI, 8 CIVITANOVA MARCHE
MARCHE MC 109 MACERATA L.GO BELVEDERE SANZIO N. 1 MACERATA
MARCHE MC 110 CAMERINO VIALE EMILIO BETTI N 15/A CAMERINO
MARCHE AP 111 FERMO DANTE ZEPPILLI, 18 FERMO
MARCHE AP 112 S. BENEDETTO DEL TRONTO VIA L. MANARA 7 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
MARCHE AP 113 ASCOLI PICENO VIA DEGLI IRIS SNC ASCOLI PICENO
LAZIO RM 101 RM/A ARIOSTO3/9 ROMA
LAZIO RM 102 RM/B VIA FILIPPO MEDA 35 ROMA
LAZIO RM 103 RM/C DELL'ARTE 68 ROMA
LAZIO RM 104 RM/D CASAL BERNOCCHI SNC ROMA
LAZIO RM 105 RM/E BORGO SANTO SPIRITO 3 ROMA
LAZIO RM 106 RM/F TERME DI TRAIANO 39/A CIVITAVECCHIA
LAZIO RM 107 RM/G TIBURTINA, 22 A TIVOLI
LAZIO RM 108 RM/H BORGO GARIBALDI 12 ALBANO LAZIALE
LAZIO VT 109 VITERBO VIA SAN LORENZO N.101 VITERBO
LAZIO RI 110 RIETI VIALE MATTEUCCI N.9 RIETI
LAZIO LT 111 LATINA V.LE PIER LUIGI NERVI S.N.C. LATINA
LAZIO FR 112 FROSINONE VIA ARMANDO FABI 1 FROSINONE
ABRUZZO AQ 101 AVEZZANO/SULMONA VIA XX SETTEMBRE, 21 AVEZZANO
ABRUZZO CH 102 CHIETI VIA DEI MARTIRI LANCIANESI, 17-19 CHIETI
ABRUZZO CH 103 LANCIANO/VAS TO SILVIO SPAVENTA 37 LANCIANO
ABRUZZO AQ 104 L'AQUILA XX SETTEMBRE, 26 L'AQUILA
ABRUZZO PE 105 PESCARA R.PAOLINI,45 PESCARA
ABRUZZO TE 106 TERAMO CIRCONVALLAZIONE RAGUSA 1 TERAMO
MOLISE IS 101 ALTO MOLISE MARCONI,22 AGNONE
MOLISE IS 102 PENTRIA L.GO CAPPUCCINI ISERNIA
MOLISE CB 103 CENTRO MOLISE UGO PETRELLA N.1 CAMPOBASSO
MOLISE CB 104 BASSO MOLISE DEL MOLINELLO TERMOLI
CAMPANIA AV 101 AVELLINO 1 PIAZZA MAZZINI ARIANO IRPINO
CAMPANIA AV 102 AVELLINO 2 DEGLI IMBIMBO AVELLINO
CAMPANIA BN 103 BENEVENTO 1 PATRIZIA MASCELLARO 1 PAL CAMPANILE BENEVENTO
CAMPANIA CE 104 CASERTA 1 VIALE UNITA' ITALIANA 28 CASERTA
CAMPANIA CE 105 CASERTA 2 LINGUITI 54 AVERSA
CAMPANIA NA 106 NAPOLI 1 CENTRO DIREZ/LE ED.F9 PAL.ESEDRA NAPOLI
CAMPANIA NA 107 NAPOLI 2 CORRADO ALVARO 8 (MONTERUSCELLO) POZZUOLI
CAMPANIA NA 108 NAPOLI 3 PADRE MARIO VERGARA EX INAM FRATTAMAGGIORE
CAMPANIA NA 109 NAPOLI 4 NAZIONALE DELLE PUGLIE EX 219 POMIGLIANO D'ARCO
CAMPANIA NA 110 NAPOLI 5 ALCIDE DE GASPERI N. 167 CASTELLAMMARE DI STABIA
CAMPANIA SA 111 SALERNO 1 VIA FEDERICO RICCO NOCERA INFERIORE
CAMPANIA SA 112 SALERNO 2 VIA NIZZA 146 SALERNO
CAMPANIA SA 113 SALERNO 3 PIAZZA SANTA CATERINA VALLO DELLA LUCANIA
PUGLIA BA 101 BA/1 VIA FORNACI 201 ANDRIA
PUGLIA BA 102 BA/2 VIALE IPPOCRATE, 1 BARLETTA
PUGLIA BA 103 BA/3 PIAZZA DE NAPOLI 5 ALTAMURA
PUGLIA BA 104 BA/4 LUNGOMARE STARITA 6 BARI
PUGLIA BA 105 BA/5 CARAFA NC PUTIGNANO
PUGLIA BR 106 BR/1 VIA NAPOLI, 8 BRINDISI
PUGLIA FG 107 FG/1 CASTIGLIONE, 8 SAN SEVERO
PUGLIA FG 108 FG/2 XX SETTEMBRE EX OSPEDALE T.RUSSO CERIGNOLA
PUGLIA FG 109 FG/3 PIAZZA DELLA LIBERTA' FOGGIA
PUGLIA LE 110 LE/1 VIA MIGLIETTA 5 LECCE
PUGLIA LE 111 LE/2 P. DE LORENTIIS 29 MAGLIE
PUGLIA TA 112 TA/1 VIALE VIRGILIO N.31 TARANTO
BASILICATA PZ 101 VENOSA VIA ROMA 187 VENOSA
BASILICATA PZ 102 POTENZA VIA TORRACA,2 POTENZA
BASILICATA PZ 103 LAGONEGRO PIANO DEI LIPPI LAGONEGRO
BASILICATA MT 104 MATERA MONTESCAGLIOSO MATERA
BASILICATA MT 105 MONTALBANO JONICO VIALE DEI CADUTI, 29 MONTALBANO JONICO
CALABRIA CS 101 PAOLA VIALE DEI GIARDINI PAOLA
CALABRIA CS 102 CASTROVILLARI DEGLI OSPEDALI CASTROVILLARI
CALABRIA CS 103 ROSSANO PROLUNGAMENTO VIALE MICHELANGELO ROSSANO
CALABRIA CS 104 COSENZA LE DEGLI ALIMENA, 8 COSENZA
CALABRIA KR 105 CROTONE VIA CORIGLIANO CROTONE
CALABRIA CZ 106 LAMEZIA TERME A. PERUGINI LAMEZIA TERME
CALABRIA CZ 107 CATANZARO VINICIO CORTESE 25 CATANZARO
CALABRIA VV 108 VIBO VALENTIA DANTE ALIGHIERI VIBO VALENTIA
CALABRIA RC 109 LOCRI VERGA LOCRI
CALABRIA RC 110 PALMI VIA CRISPI 34 PALMI
CALABRIA RC 111 REGGIO CALABRIA S.ANNA II TRONCO, 15 - PAL. TI.BI. REGGIO DI CALABRIA
SICILIA AG 101 AGRIGENTO VIALE DELLA VITTORIA 321 AGRIGENTO
SICILIA CL 102 CALTANISSETTA GIACOMO CUSMANO 1 CALTANISSETTA
SICILIA CT 103 CATANIA S.MARIA LA GRANDE 5 CATANIA
SICILIA EN 104 ENNA VIALE DIAZ, 49 ENNA
SICILIA ME 105 MESSINA VIA LA FARINA 263/N MESSINA
SICILIA PA 106 PALERMO GIACOMO CUSMANO, 24 PALERMO
SICILIA RG 107 RAGUSA PIAZZA IGEA, 1 RAGUSA
SICILIA SR 108 SIRACUSA CORSO GELONE, 17 SIRACUSA
SICILIA TP 109 TRAPANI MAZZINI, 1 TRAPANI
SARDEGNA SS 101 SASSARI MONTE GRAPPA 82 SASSARI
SARDEGNA SS 102 OLBIA VIALE ALDO MORO OLBIA
SARDEGNA NU 103 NUORO DEMURTAS 1 NUORO
SARDEGNA NU 104 LANUSEI VIA PISCINAS, 5 LANUSEI
SARDEGNA OR 105 ORISTANO CARDUCCI, 35 ORISTANO
SARDEGNA CA 106 SANLURI VIA UNGARETTI SNC SANLURI
SARDEGNA CA 107 CARBONIA DALMAZIA N 83 CARBONIA
SARDEGNA CA 108 CAGLIARI VIA LO FRASSO, 11 CAGLIARI

8.16-27  Allegati ricettario SASN (...omissis perchè analoghi a quelli SSN).

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