IL PRECEDENTE DECRETO 24 giugno 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 Luglio 2004, è stato integralmente sostituito dal seguente (variazioni in rosso)
DECRETO 27 luglio 2005
pubblicato sulla GU SO 4-8-05MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle strutture di erogazione di servizi sanitari.Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed in particolare il comma 5, ai sensi del quale si demanda al Ministero dell'economia e delle finanze, di stabilire i parametri tecnici per la realizzazione del software certificato che deve essere installato dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi informatici dalle stesse ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 50; tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati predetti; IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il decreto 24 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2004, e successive modificazioni, attuativo del comma 5 del citato art. 50, ed, in particolare, l'art. 3, il quale prevede che, in funzione degli esiti della sperimentazione di cui ai decreti attuativi del comma 6 del citato art. 50, si procedera', ove necessario, con successivo decreto, alla revisione di quanto stabilito all'art. 1 del medesimo decreto 24 giugno 2004;
Visto l'art. 7-undevicies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il quale, in particolare, ha modificato il comma 7 del citato art. 50, aggiungendovi che il Ministero dell'economia e delle finanze puo' prevedere periodi transitori, durante i quali, in caso di riscontro della mancata corrispondenza del codice fiscale del titolare della tessera sanitaria con quello dell'assistito riportato sulla ricetta, tale difformita' non costituisce impedimento per l'erogazione della prestazione e l'utilizzazione della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia da segnalare tra i dati di cui al comma 8 del medesimo art. 50;
Visto l'art. 3, comma 6-quinquiesdecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale, in particolare, ha modificato il comma 8 del citato art. 50, aggiungendovi che i dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari;
Considerata la necessita' di provvedere alla revisione delle modalita' di trasmissione dei dati di cui al citato decreto 24 giugno 2004 in funzione degli esiti della sperimentazione di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, 30 giugno 2004, 28 ottobre 2004 e 21 aprile 2005, attuativi del comma 6 del citato art. 50 e pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 153 del 2 luglio 2004, n. 259 del 4 novembre 2004 e n. 103 del 5 maggio 2005;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sostituzione del disciplinare tecnico allegato al citato decreto 24 giugno 2004;1. Le informazioni da trasmettere da parte delle strutture di erogazione di servizi sanitari, le modalita' di trasmissione telematica, le frequenze temporali e le modalita' operative di invio e gestione delle stesse, nonche' le specifiche tecniche di fornitura dei dati sono definite nel disciplinare tecnico allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento dirigenziale e che sostituisce il disciplinare tecnico allegato al decreto 24 giugno 2004 indicato nelle premesse. Decreta:
Articolo 1.
Modalita' di trasmissione1. I programmi informatici utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari devono essere adeguati a quanto previsto nel disciplinare tecnico allegato 1, entro la data del programma di applicazione di cui ai decreti attuativi del comma 6 dell'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Articolo 2.
Programmi informatici utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari1. In funzione degli esiti della sperimentazione di cui ai decreti attuativi del comma 6 dell'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si procedera', ove necessario, con successivi decreti, alla revisione di quanto stabilito all'art. 1. Articolo 3.
Revisione delle modalita' di trasmissioneIl presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2005
Il Ragioniere Generale dello Stato: CanzioDISCIPLINARE TECNICO Comma 5, art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
Allegato 1
1. PARAMETRI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEL SOFTWARE E MODALITA DI COLLOQUIO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE RICETTE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE1.1 GENERALITA
Ai fini del presente disciplinare tecnico si intende:
- per "servizio telematico", il sistema informatico che consente al Ministero dell'economia e delle finanze la ricezione dei dati delle ricette e la consegna delle ricevute che attestano l'avvenuta trasmissione degli stessi;
- per "ricetta telematica", la rappresentazione informatica delle ricette a carico dal Servizio Sanitario Nazionale;
- per ' PINCODE", il codice di cifratura personalizzato assegnato dal Ministero dell'economia e delle finanze a ciascun utente abilitato all'utilizzazione del servizio telematico;
- per "file", l'archivio elettronico munito del codice di cifratura, che contiene un gruppo di ricette telematiche;
- per "utenti ", i direttori/titolari autorizzati alla trasmissione telematica dei dati rilevati dalla ricetta;
- per "amministrazioni", le Regioni e le Aziende USL;
- per "strutture sanitarie accreditate" le strutture di erogazione dei servizi sanitari relativamente ad aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale e altri presidi e strutture accreditate, come fornitori di servizio a fronte della utilizzazione della ricetta a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- per "ufficio competente", l'ufficio territoriale di competenza degli utenti del servizio telematico successivamente comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze agli interessati;
- per "MEF', il Ministero dell'economia e delle finanze;
- per "sito Internet", il sistema accessibile dagli utenti dove sono rese disponibili le funzioni per consentire la trasmissione telematica dei file;
- per "enti invianti", le associazioni di categoria ed i soggetti terzi, preventivamente autorizzati dal Ministero dell'Economia, individuati dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari per la sola trasmissione telematica delle ricette.1.2 UTENTI DEL SERVIZIO TELEMATICO
Gli utenti a cui e' rivolto il servizio telematico sono individuati all'interno di ciascuna struttura sanitaria accreditata e devono essere preventivamente autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.1.3 ABILITAZIONE AL SERVIZIO TELEMATICO
Le unita' sanitarie locali ovvero le Regioni o le Province autonome di Trento e Bolzano, sono tenute, ai sensi del comma 9, dell'articolo 50 legge 326/2003, a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei direttori/titolari delle strutture sanitarie accreditate.
In base alle informazioni pervenute il Ministero dell'economia e delle finanze genera un codice identificativo (user-ID), una password di accesso al sistema ed un PINCODE per consentire la corretta identificazione degli utenti abilitati alle operazioni di trasmissione telematica.
Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a recapitare al direttore/titolare della struttura sanitaria accreditata una lettera contenente:
- la prima parte del "PINCODE" generato;
- l'invito a recarsi presso gli uffici competenti, per l'abilitazione al servizio.
A seguito della presentazione dell'interessato, l'ufficio competente provvede alla verifica dell'identita' del richiedente e rilascia l'attestazione di abilitazione al servizio telematico.
L'abilitazione e l'autorizzazione concessa dal Ministero dell'economia e delle fmanze agli utenti preposti al servizio telematico, ha validita' annuale e si intende automaticamente rinnovata, salvo le ipotesi di rinuncia da parte dell'utente o di revoca comunicata dalla struttura di appartenenza.
L'abilitazione al servizio telematico ha effetto a partire dallo stesso giorno lavorativo del rilascio dell'attestazione da parte dell'ufficio competente.
L'Ufficio competente, all'atto dell'abilitazione al servizio, fornisce al soggetto incaricato la seconda parte del "PINCODE", le istruzioni e gli altri strumenti idonei al corretto utilizzo del servizio telematico (manuale operativo, modalità di accesso alla rete, prodotti software, ecc.).
Le strutture sanitarie accreditate possono richiedere ulteriori abilitazioni al servizio telematico, le cui modalita' di richiesta ed inoltro saranno pubblicate dal MEF.1.4 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO.
Gli utenti autorizzati inviano i file delle ricette utilizzando il servizio telematico predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile tramite numero verde o da Internet.
Il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile senza oneri aggiuntivi il software per il controllo, la validazione e l'invio dei file.
Per l'installazione dell'applicazione messa a disposizione dal MEF di cui al presente paragrafo, l'utente deve avere in dotazione una postazione in grado di eseguire componenti software quali:
- Java (TM) 2 Runtime Environment;
- Plug-In di Acrobat Reader per leggere file pdf;
- Browser (Netscape Communicator versione 6.x o Microsoft Internet Explorer versione 5.5 o successivi).
L'utente deve dotarsi, inoltre, di un modem e di una linea di trasmissione dati (commutata o ISDN). Gli utenti che intendono utilizzare, per la connessione al sistema telematico, la tecnologia ADSL dovranno avvalersi di un Internet Service Provider per l'utilizzo del servizio tramite Internet.
Contestualmente, e' attivato un servizio di assistenza senza oneri aggiuntivi, raggiungibile mediante un unico numero telefonico da tutto il territorio nazionale, che verra' comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze unitamente alle istruzioni.
Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente disciplinare e, in generale, le novità piu' rilevanti per gli utenti, sono rese pubbliche dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso i mezzi di comunicazione piu' diffusi, nonche' mediante un servizio di informativa agli utenti, disponibile all'interno del servizio telematico.1.5 TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 50 legge 326/2003, vengono di seguito descritte le modalita' di trattamento dei dati rilevati dalle ricette da parte delle strutture sanitaria accreditate e gli obblighi di riservatezza.
Le strutture sanitarie accreditate sono esentate dall'obbligo di notifica al Garante della privacy del trattamento dei dati sensibili rilevati dalle ricette mediche, punto A comma 2 lettera b) del Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione del 31 marzo 2004 e pubblicato, dal Garante per la protezione dei dati personali, in G.U. 6 aprile 2004 n. 81.
Gli utenti delle strutture sanitarie accreditate possono, pertanto, trattare i dati contenuti nelle ricette per le sole finalita' del servizio di trasmissione telematica. Gli utenti si configurano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del DL 30 giugno 2003, n. 196.
Il trattamento dei dati sensibili, da parte degli utenti, deve essere conforme al DL del 30 giugno 2003, n.196.
Secondo quanto previsto dall'articolo 50 legge 326/2003, le strutture sanitarie accreditate, dovranno memorizzare i dati acquisiti all'atto dell'utilizzazione della ricetta su appositi archivi.
Il codice fiscale, all'atto della sua memorizzazione, dovra' essere crittografato dal software gestionale dell'utente utilizzando la chiave pubblica RSA contenuta nel certificato X.509 reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze, le caratteristiche tecniche di crittografia sono descritte nel successivo capitolo 1.7.
All'atto della corretta ricezione dei dati da parte del MEF l'utente delle farmacie pubbliche e private e' tenuto alla cancellazione, dai propri archivi residenti, dei dati relativi ai codici fiscali oggetto della trasmissione cosi' come previsto dal comma 8, dell'articolo 50 legge 326/2003.
Gli utenti si impegnano a mantenere riservate i propri codici di accesso al servizio telematico.1.6 REVOCA DEL SERVIZIO TELEMATICO
L'abilitazione al servizio puo' essere revocata dal Ministero dell'economia e delle finanze in caso di gravi o ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente provvedimento dirigenziale. L'abilitazione e' revocata al verificarsi delle seguenti circostanze:
- cessazione dell'attivita', sulla base delle comunicazioni previste dal comma 9, dell'articolo 50 legge 326/2003, in tale circostanza il provvedimento di revoca avra' effetto immediato;
- mancato rispetto o grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza stabiliti dal DL 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni o modificazioni, in tale circostanza il provvedimento di revoca viene notificato almeno trenta giorni prima della data di decorrenza. Entro tale data l'utente ha l'obbligo di completare l'invio di tutte le ricette.
I provvedimenti di revoca vengono resi pubblici dal Ministero dell'economia e delle finanze.1.7 PARAMETRI TECNICI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI E PREDISPOSIZONE DEL FILE PER L'INVIO TELEMATICO
Il software gestionale delle strutture sanitarie accreditate all'atto della memorizzazione negli archivi, di cui al punto 1.5, dei dati delle ricette, dovra' conservare il codice fiscale utilizzando tecniche di crittografia con la chiave pubblica RSA contenuta nel certificato X.509 fornito dal MEF ed applicando il padding PKCS#1 v 1.5.
La trasformazione deve essere conforme con quella ottenuta dall'esecuzione del comando del pacchetto open source "openssl", come a titolo di esempio:
- openssl rsautl -encrypt -in CF.txt -out CF.enc -inkey MEF.cer -certin -pkcs
in cui il file CF.txt contiene il codice fiscale in chiaro, il file MEF.cer contiene il certificato X.509 del MEF, il file CF.enc contiene il risultato dell'operazione di crittografia sul codice fiscale.
Il codice fiscale crittografato dovra' essere codificato BASE64 (RFC 1521) per poter essere inserito nel file XML da inviare telematicamente al MEF.
Prima di procedere alla trasmissione l'utente, tramite un proprio software, deve provvedere alla costituzione di un file in formato XML che contiene una o piu' ricette telematiche.
Agli utenti non e' consentito eseguire ulteriori elaborazioni o estrazioni di dati dagli archivi, di cui al punto 1.5, fino alla corretta trasmissione al MEF e successiva cancellazione del codice fiscale dall'archivio stesso.
Inoltre al solo scopo di verifica delle operazioni di crittografia eseguite sul codice fiscale dal software gestionale dell'utente, il MEF rendera' disponibili certificati e chiavi private di prova utilizzando, a titolo di esempio, il seguente comando per riottenere il codice fiscale originario in chiaro:
- openssl rsautl -decrypt -in CF.enc -out CF.txt -inkey MEFtest.key - pkcs
in cui il file CF.enc contiene il codice fiscale crittografato, il file CF.txt contiene il codice fiscale in chiaro elaborato dall'operazione di decifratura, il file MEFtest.key contiene la chiave privata di prova del MEF.1.8 UTILIZZO DEL SERVIZIO TELEMATICO
Il servizio telematico e' disponibile 24 ore su 24 nei soli giorni lavorativi, dal lunedi' al venerdi'.
E' facolta' del Ministero dell'economia e delle finanze definire specifici calendari di trasmissione dei file, da divulgare nelle forme piu' opportune, al fine di migliorare la funzionalita' del servizio.
Il Ministero dell'economia e delle finanze puo', in ogni caso, sospendere il servizio telematico in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso comunicando preventivamente, ove possibile, tale sospensione.1.9 FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO
Le funzioni rese disponibile sul sito Internet consentono di effettuare le seguenti operazioni:
- Autenticazione degli utenti;
- Trasmissione del file delle ricette;
- Predisposizione delle ricevute;
- Consultazione delle ricevute;
- Aggiornamento dei dati.Controllo, validazione e invio dei file
Il file predisposto dalle strutture deve essere trattato da un apposito software messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, che:
- acquisisce il file XML predisposto dalla struttura sanitaria accreditata,
- controlla la rispondenza del file alle specifiche tecniche;
- richiede l'inserimento del "PINCODE" rilasciato all'utente;
- comprime e crittografa il file da trasmettere;
- successivamente viene inviato il file, tramite il servizio telematico reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze, previa indicazione del codice di identificazione e parola chiave di accesso al sistema. L'invio telematico dei dati delle ricette può essere effettuato dal singolo utente o in alternativa anche per il tramite dell'ente inviante.
Il MEF, all'atto del controllo e validazione del file, verifica che i dati del codice fiscale predisposti siano effettivamente crittografati; in caso contrario l'invio telematico sara' bloccato ed il file non potra' essere trasmesso.
Inoltre l'invio telematico sara' bloccato anche in caso di errori o incongruenze riscontrate durante la fase di controllo del file.Ricezione dei file
Il Ministero dell'economia e delle finanze, all'atto della ricezione dei file effettua le operazioni che consistono in:
- "decifratura dei dati";
- "autenticazione del responsabile dell'invio": tramite la verifica del PINCODE associato al responsabile;
- "integrita' dei dati": tramite il ricalcolo dei dati riepilogativi del file contenuti nel record di testata.Consultazioni delle Ricevute
Il Ministero dell'economia e delle finanze attesta l'avvenuta ricezione di ogni file mediante l'invio della ricevuta contestuale (ricevuta di accoglienza) indicante le seguenti informazioni:
- esito della trasmissione;
- data e ora di ricezione del file;
- identificativo univoco di trasmissione attribuito al file dal Ministero dell'economia e delle finanze all'atto di ricezione dello stesso;
- tipologia di file trasmesso;
- dimensioni del file trasmesso.
Il Ministero dell'economia e delle finanze a fronte dalla ricezione di ogni file effettua il controllo formale dei dati e registra su apposita ricevuta (ricevuta controlli formali) l'esito della operazione svolta, indicando l'eventuale presenza di errori; in tal caso l'utente potra' eventualmente provvedere alla rimozione degli errori individuati.
La ricevuta controlli formali contiene le seguenti informazioni:
- data e ora di ricezione del file;
- identificativo univoco di trasmissione attribuito al file dal Ministero dell'economia e delle finanze all'atto di ricezione dello stesso;
- tipologia di file trasmesso;
- numero delle ricette trasmesse;
- dettaglio della singola ricetta;
- tipologia di errori riscontrati nelle ricette (come ad esempio: l'inesistenza del codice fiscale, codice univoco della ricetta, codice fustella o codice prestazione).
In caso di invio di uno o più file da parte dell'ente inviante, il Ministero dell'economia e delle finanze assegna un identificativo univoco di trasmissione all'atto della ricezione degli stessi e attesta l'avvenuta ricezione di ogni file tramite una ricevuta contestuale (ricevuta cumulativa) contenente le ricevute di accoglienza e di controlli formali di ogni file inviato contestualmente.
Le ricevute saranno rese disponibili per via telematica, su appositi file PDF, CSV o XML, alla singola struttura, l'assocazione di categoria e i soggetti terzi, a cui è stato assegnato preventivamente il proprio codice di autenticazione e parola chiave per l'accesso al sitema.
Tramite il codice identificativo e parola chiave ogni singola struttura potrà visionare le proprie ricevute, mentre il soggetto inviante per conto delle stesse potrà visualizzare in un'unica ricevuta le informazioni relative a tutti i dati inviati.
Salvo cause di forza maggiore, le ricevute relative ai controlli formali sono rese disponibili per l'acquisizione per via telematica entro cinque giorni lavorativi dal corretto invio del file e per un periodo non inferiore a novanta (90) giorni lavorativi.
Tali informazioni sono rese disponibili e consultabili tramite apposite funzioni sul sito Internet.
Al termine del trattamento dei file per i controlli formali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla cancellazione dei codici fiscali contenuti nei file delle ricette.Aggiornamento dei file
Gli utenti potranno, successivamente alla correzione degli errori formali segnalati, inviare in una nuova fornitura i dati delle ricette corrette segnalandole con appositi campi definiti negli schemi XML riportati nel capitolo 3.2. SPECIFICHE TECNICHE PER LA PREDISPOSIZIONE E INVIO DEI FILE
2.1 GENERALITA
Il servizio telematico mette a disposizione degli utenti la modalita' di trasmissione dei dati tramite il protocollo HTTPS e sara' cura dell'utente costituire il file conforme alle specifiche dell'Extensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione W3C 10 febbraio 1998).
Il Xsd (Xml Schema Definition) contiene le definizioni della struttura dati del file XML da trasmettere, disponibile presso il sito Internet.
Al fine di una corretta gestione dei documenti, il file XML deve essere scritto utilizzando l'insieme di caratteri UNICODE ISO 10646 e codificato con la codifica UTF-8 o, in alternativa, per i sistemi operativi che non supportano questo standard, con la codifica ISO 8859-1 Latin 1.
Ciascuna fornitura viene identificata da una sigla che caratterizza la natura delle informazioni trasferite.
La struttura gerarchica generale del file XML e' incorporata in un tag <file> che rappresenta la costruzione dell' intero file strutturato da due aree identificabili in testata e dettaglio:
- la testata contiene i dati identificativi del file e dell'utente;
- il dettaglio contiene tutti i dati presenti nella ricetta.
Durante la generazione del file xml, da parte del software gestionale delle strutture sanitarie accreditate, il tag radice generato dal software stesso dovra' essere cosi' formattato:
Tag radice xml Farmaci
- <Ricette xmlns:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema- instance"
xsi: noNamespaceSchemaLocation="XmlRicettaFarmal.0. xsd">
... contenuto del file ...
</Ricette>
Tag radice xml ricette prestazioni specialistiche
- <Ricette xmins:xsi="https://www.w3.org/2001/XMLSchema- instance"
xsi:noNamespace SchemaLocation="XmlPrestazione 1.0.xsd">
... contenuto del file ...
</Ricette>A fronte di eventuali varazioni apportate da nuove normative che comporteranno la definizione di nuovi validatori XSD sara' sufficiente aggiornare la versione all'interno del tag radice evidenziato in grassetto.
Di seguito vengono riportati gli schemi da utilizzare per la predisposizione dei file da inviare tramite il servizio telematico riguardanti:
- le ricette per prestazioni di farmaci;
- le ricette per prestazioni specialistiche.2.2 DATI RELATIVI ALLE RICETTE
I dati relativi alle ricette mediche per la prescrizione di farmaci e di prestazioni specialistiche devono essere inviati ai sensi del comma 8, dell'articolo 50 legge 326/2003.
Tale comma prevede l'invio dei dati delle ricette, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal fine individuati dalle strutture di erogazone dei servizi sanitari.
Il Ministero dell'economia e delle finanze restituisce le ricette per le quali sono presenti errori o incongruenze e rende possibile la successiva correzione.2.3 DESCRIZIONE DEI FILE RELATIVI ALLE RICETTE PER PRESCRIZIONI DI FARMACI
Nelle tabelle seguenti vengono riportati, al fine di favorire una migliore interpretazione dei campi elementari definiti nel file xml da generare, per ciascun tipo di fornitura, le descrizioni e le regole di compilazione di ciascun campo.RECORD DI RICETTE PER PRESCRIZIONI DI FARMACI
la nuova descrizione dei record si presenta semplificata, con eliminazione delle colonne relative alla lunghezza e alla tipologia del campo, ma soprattutto con eliminazione della colonna relativa alla modalità di acquisizione dei dati; per questo motivo si ritiene opportuno, per la conoscenza teorica del farmacista, lasciare in allegato la precedente descrizione dei record presente nel DM 24-6-2004 (le differenze sostanziali con la nuova descrizione sono minime, e comunque non di interesse pratico del farmacista quanto delle softerhouse).DESCRIZIONE DEI FILE RELATIVI ALLE RICETTE FARMACEUTICHE
(file pdf di parte del decreto del 24-6-04)... omissis: schema XSD e descrizioni relative a ricette di prestazioni specialistiche.
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