Decreto Legge 347 del 18 settembre 2001
"Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria"
Il decreto legge è stato convertito in legge con approvazione della camera dei deputati il 15 novembre 2001 del testo licenziato dal Senato.
La legge di conversione (n. 405 del 16 novembre 2001) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre, ed è entrata in vigore il 18 novembre 2001.

    Le novità principali riguardano:

Lo spostamento al 1° dicembre della decorrenza del sistema del rimborso di riferimento basato sul generico a prezzo più basso.


L'esenzione dalla quota di partecipazione (dovuta per i medicinali inseriti nel sistema di rimborso di riferimento a prezzo più alto) per i pensionati di guerra titolari di pensione vitalizia (in vigore come il punto precedente dal 1° dicembre).
La prescrivibilità di sei pezzi per ricetta per i medicinali a base di interferone prescritti a pazienti affetti da epatite cronica (in vigore dal 18 novembre).
Davvero strano il modo di approvare le leggi in Italia! (un commento dell'autore).

Importante è la modifica apportata con Legge 178/02 (DL 138/02) (indicata qui nel seguito in verde) che estende il sistema del rimborso di riferimento a tutti i medicinali (oltre che ai generici anche le specialità) di cui è scaduto il brevetto sul principio attivo.
Con successiva modifica il sistema del rimborso di riferimento potrà essere esteso a tutti i medicinali, compresi quelli ancora coperti da brevetto, in applicazione dell'articolo 48, comma 31 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, recante: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.
 
 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 settembre 2001, n.347


Testo del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2001), coordinato con la legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405, recante: "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria".

Avvertenza:
Il testo coordinato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2001 è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono indicate con caratteri in rosso grassetto.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


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ARTICOLO 5
Tetti di spesa
1. A partire dall'anno 2002 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale non può superare, a livello nazionale e in ogni singola Regione, il 13% della spesa sanitaria complessiva. A tal fine le Regioni adottano, sentite le associazioni di categoria interessate, i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto della disposizione di cui al presente comma.
 

ARTICOLO 6
Livelli di assistenza

1. Nell'ambito della ridefinizione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione unica del farmaco, con proprio provvedimento, individua i farmaci che, in relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i medicinali concedibili di prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee , possono essere totalmente o parzialmente esclusi dalla rimborsabilità. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 novembre, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni .

2. La totale o parziale esclusione dalla rimborsabilità dei farmaci di cui al comma 1 è disposta, anche con provvedimento amministrativo della regione, tenuto conto dell'andamento della propria spesa farmaceutica rispetto al tetto di spesa programmato.

ARTICOLO 7
Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione

1. I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione; ["la presente disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo." parole soppresse dalla Legge 326/03, di conversione del Decreto Legge 269/03, articolo 48, comma 31.]
[Tali medicinali sono definiti come "medicinali equivalenti", Legge 149/05 di conversione del DL 87/05]

(così modificato dal Decreto Legge n. 138/2002, sostituisce il precedente:
"A decorrere dal 1 dicembre 2001 i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonchè forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione").

2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma 1, aventi un prezzo superiore al minimo, può apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista all'atto della presentazione, da parte dell'assistito, della ricetta non può sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo più basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso.

3. Il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2, dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1.
4. Qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di cui al comma 2, con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l'assistito non accetti la sostituziona proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3, la differenza fra il prezzo più basso e il prezzo del farmaco prescritto è a carico del l'assistito con l'eccezione dei pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie.
 

ARTICOLO 8
Particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di:
a) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione ;
b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
c) disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.
 

ARTICOLO 9
Numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la prescrizione dei medicinali destinati al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è limitata al numero massimo di tre pezzi per ricetta. La prescrizione non può comunque superare i sessanta giorni di terapia.

2. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, nonchè il primo e il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

3. Limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, ai medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica e ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi è confermata la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore di cui all'articolo 43, comma 3-bis, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni .

ARTICOLO 9-bis
Medicinali non soggetti a ricetta medica

1. Le confezioni esterne dei medicinali non soggette a ricetta medica immesse sul mercato a partire dal 1 marzo 2002 devono recare un bollino di riconoscimento che ne permetta la chiara individuazione da parte del consumatore; il bollino sarà definito con decreto non regolamentare del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. è ammesso il libero e diretto accesso da parte dei cittadini ai medicinali di automedicazione in farmacia .

ARTICOLO 10
Introduzione sperimentale del prezzo di rimborso dei farmaci

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento del ministro della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvia con le Regioni interessate una sperimentazione della durata di sei mesi per l'introduzione del prezzo di rimborso di particolari categorie di farmaci in relazione alle due seguenti metodiche: a) adozione del prezzo di riferimento dei farmaci per categorie terapeutiche omogenee; b) riduzione del prezzo del farmaco rimborsabile all'aumentare del fatturato relativo al farmaco medesimo.
 

ARTICOLO 11
Percentuale di sconto a carico di farmacie

1. Il terzo e quarto periodo dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti: "Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento .

ARTICOLO 11-bis.
Monitoraggio

1. Il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze verificano periodicamente l'attuazione del presente decreto con particolare riferimento all'andamento della spesa farmaceutica.

ARTICOLO 12
Norma finale

1. I principi desumibili dal presente decreto legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

 ARTICOLO 13
Entrata in vigore

1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 2001

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del Consiglio dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e delle finanze
                              Sirchia, Ministro della salute
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari  regionali
                              Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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