Decreto Legge n.138/2002
"Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate"
pubblicato sulla GU del 8 luglio 2002.
Convertito con modifiche nella Legge 8 agosto 2002, n. 178
pubblicata sulla GU SO del 10 agosto 2002. 

Il decreto è in vigore dal giorno della sua pubblicazione, ma per la farmacia non avrà attuazione immediata.
Il nuovo decreto legge introduce misure che apporteranno cambiamenti radicali nella farmacia: entro il 30 settembre dovrà essere rivisto il prontuario terapeutico sulla base di criteri economici stringenti (vedi DM 27-09-2002), ed il sistema del "rimborso di riferimento" viene esteso a tutti i medicinali il cui principio attivo non è coperto da brevetto.
Le modifiche contenute nella legge di conversione non interessano la farmacia.


... omissis ...

CAPO IV
RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA

Articolo 9
Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario

1) Il comma 4-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, é abrogato.
[il Ministero del Tesoro potrà concedere anticipazioni finanziarie alle Regioni per la spesa sanitaria senza essere vincolato al primo semestre di ciascun anno].

2) Il Ministro della salute, su proposta della Commissione unica del farmaco, provvede annualmente, e per l'anno corrente entro il 30 settembre 2002, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale.

3) La redazione dell'elenco dei farmaci di cui al comma 2 è effettuata sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo di assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica, nonché, in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001.

4) Il comma 8 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, é abrogato.
[non è più sufficiente che un medicinale abbia un prezzo corrispondente al prezzo medio europeo perchè venga ammesso al SSN].

5) Il comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge l8 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è sostituito dal seguente:

"1. I medicinali, aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione; la presente disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo.".
[tutti i medicinali entrano nel sistema di riferimento se il principio attivo non è più tutelato dal brevetto, ed il brevetto che riguarda procedimenti produttivi o forme farmaceutiche non si considera. Il prezzo di riferimento si basa sul prezzo più basso, sia esso di una specialità o di un generico].

... omissis ...

Articolo 16.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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