IL NUOVO PRONTUARIO TERAPEUTICO
MINISTERO DELLA SALUTE
(Suppl. Ordinario n. 201 alla GU del 23-10-02)
DECRETO 27 settembre 2002
con chiarimenti ed individuazione dei medicinali, DM 4-11-2002 e DM 15-11-2002.
"Riclassificazione  dei  medicinali ai sensi dell'art.9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n.178"

(vai al testo del decreto 27-9-02)
[in verde il commento dell'autore]
[in rosso le modifiche apportate con DM 21-11-02]

DM 4-11-2002
chiarimenti sull'applicazione del nuovo prontuario ed individuazione dei medicinali.

DM 15-11-2002 (modifiche al DM del 4-11-2002, GU del 21-11-02 )
DM 21-11-02 (GU del 29-11-02)

Comunicato del Ministero della Salute, GU del 12-12-2002 (sulla nota sui cortisonici).

DM 20-11-2002 (GU SO del 7-1-2003):

                             IL MINISTRO

   VISTO  il  decreto  legislativo  30  giugno 1993, n. 266, recante:"Riordinamento  del Ministero della Sanita', a norma dell'articolo 1, comma  1,  lettera  h),  della  legge  23  ottobre 1992, n. 421", con particolare   riferimento   all'articolo   7,  che  ha  istituito  la Commissione unica del farmaco;
   VISTA  la  legge  24  dicembre  1993, n. 537, recante: "Interventi correttivi   di   finanza   pubblica,"  con  particolare  riferimento all'articolo 8 comma 10;
   VISTO  il  provvedimento  della  Commissione  Unica del Farmaco 30 dicembre  1993,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 127, alla Gazzetta  ufficiale  n. 306 del 31 dicembre 1993, serie generale, con cui  si  e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'articolo  8,  comma  10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;
   VISTO  il  provvedimento  della  Commissione  unica  del farmaco 9 luglio  1996,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta ufficiale  n.  164  del 15 luglio 1996, serie generale, con cui si e' proceduto   alla   riclassificazione   dei   medicinali,   ai   sensi dell'articolo 1, comma 2 e comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.  323, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426;
   VISTO  il  provvedimento  della  Commissione  unica del farmaco 22 dicembre  2000  "Revisione  delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre  1993  di  riclassificazione  dei  medicinali  e  successive modificazioni",  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale  -  serie  generale - n. 7 del 10 gennaio 2001 e successive integrazioni e modificazioni;
   VISTO  il  decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 "Interventi urgenti in  materia  tributaria,  di  privatizzazioni,  di contenimento della spesa  farmaceutica  e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate",  convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con particolare riferimento all'articolo 9 commi 2  e  3,  che da' mandato al Ministro della Salute, su proposta della Commissione  unica  del  farmaco,  di  redigere  l'elenco dei farmaci rimborsabili  dal Servizio sanitario nazionale sulla base dei criteri di  costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei  livelli  di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza  pubblica, nonche', in particolare il rispetto dei livelli di spesa  definiti nell'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di  Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001;
   VISTO  il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.  138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,  n.  178, che abroga il comma 8 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre  1997, n. 449, pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla Gazzetta ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997, recante: "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
   VISTO   il   Comunicato   della  Commissione  unica  del  farmaco, pubblicato  nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta ufficiale, Serie  generale,  n.  155,  del  5  luglio  1999,  che  identifica le <>  ai  sensi  del disposto di cui all'articolo 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
   VISTA la legge 23 dicembre 1998 n. 449, recante "Misure di finanza pubblica  per la stabilizzazione e lo sviluppo," che all'articolo 70, comma  5,  prevede  la  riduzione del 15% del prezzo medio europeo in sede di ammissione in fascia di rimborsabilita';
   VISTA  la legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato", in particolare l'articolo 29;
   VISTA  la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato" in particolare l'articolo 85, comma 1;
   CONSIDERATO  l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento  e  Bolzano  in  data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001;
   VISTO  il  decreto-legge  18  settembre  2001,  n. 347 "Interventi urgenti  in  materia  di  spesa  sanitaria"  convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;
   CONSIDERATO  l'Accordo  del  22 novembre 2001 recante "Accordo tra Governo,  Regioni  e  le  Province  Autonome  di Trento e Bolzano sui livelli  essenziali  di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 1 del decreto   legislativo   30   dicembre   1992,   n.502   e  successive modificazioni.", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana  -  supplemento ordinario n. 14 - della serie generale n. 19 del 23 gennaio 2002;
   CONSIDERATO  il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 contenente la definizione dei livelli essenziali di  assistenza,  pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana   -   serie   generale   -   supplemento   ordinario  n.  33 dell'8/02/2002;
   VISTO  il  provvedimento della Commissione unica del farmaco del 4 dicembre  2001  e  successive  integrazioni  e  modificazioni recante l'individuazione  dei  farmaci  aventi un ruolo non essenziale, per i quali  sono  presenti,  fra  i  medicinali  concedibili  dal Servizio Sanitario    Nazionale,   prodotti   aventi   attivita'   terapeutica sovrapponibile  secondo  il  criterio  delle  categorie  terapeutiche omogenee;
   VISTA  la  proposta  della  Commissione unica del farmaco relativa alla  redazione  dell'elenco dei  farmaci  rimborsabili dal Servizio sanitario  nazionale,  adottata nelle sedute del 9, 10 e 11 settembre 2002  e 24, 25 settembre 2002 per consentire al Ministro della Salute la  compiuta  attuazione  dell'art.9,  comma  2,  del decreto-legge 8 luglio  2002,  n.  138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  8  agosto  2002, n. 178, e approvati i contenuti del documento elaborato  dalla  stessa Commissione "Metodi-criteri per la redazione dell'elenco   dei   farmaci   rimborsabili   dal  Servizio  sanitario nazionale",  costituente l'allegato 1 parte integrante della proposta succitata;
   PRESO  ATTO  del  parere  positivo  espresso,  nella seduta del 24 settembre 2002, dal rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'  (OMS) dott. Valerio REGGI - "responsable for support to drug regolatory  authorities",  sulla metodologia impiegata dalla CUF, con riferimento   al   sistema   di  calcolo  in  DDD,  a  seguito  della individuazione  di  gruppi  di  farmaci sovrapponibili per profilo di efficacia   e  tollerabilita'  nella  pratica  di  medicina  generale (documentazione in allegato 2);
   SENTITA  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

                               DECRETA

                             Articolo 1
   L'elenco   dei  medicinali  rimborsabili  dal  Servizio  sanitario nazionale,  appartenenti  alla  classe  a) di cui all'art. 8 comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, e' costituito da:
       a) i medicinali afferenti alle categorie terapeutiche previste dall'allegato 3, parte integrante del presente decreto, inclusi nella classe  a), di cui all'art.8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 [medicinali che restano in classe A senza modificare il prezzo];
[integrato con l'allegato 3 del DM 21-11-02].
b)  i  medicinali  a  base dei principi attivi dell'allegato 4 [Questo è il nuovo allegato 4 del DM 21-11-02 che sostituisce il precedente allegato 4 del DM 27-9-02. L'ulteriore modifica, apportata con DM 20-11-02, riguarda solo la clonidina in gocce per il glaucoma, per la quale non è più richiesta diminuzione di prezzo.
Da notare l'indicazione delle due penultime colonne a destra: come spiegato al successivo articolo 4 di questo decreto, la colonna "Sconto farmaco" indica la diminuzione di prezzo di quel medicinale; se questa diminuzione dovesse superare il 13%, la parte eccedente deve essere "spalmata" sugli altri prodotti mutuabili della stessa ditta (colonna "Sconto listino"), in modo da garantire al SSN lo stesso risparmio;] aventi  un  prezzo  inferiore  o  uguale  al  prezzo massimo ritenuto compatibile  ai  fini  della  rimborsabilita' sulla base del criterio costo-efficacia    (vedi   valore   indicato   come   "cut-off   SSN" dell'Allegato 4);
       c)  i  medicinali  generici  contenuti  nel sito del Ministero della  Salute indicato dall'allegato 5, parte integrante del presente decreto, i quali restano rimborsabili nel rispetto delle disposizioni recate  dall'art.  7  del  decreto  legge  17 settembre 2001, n. 347, convertito  con  modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e cosi'  come novellato dall'art. 9 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
[E' stato chiarito con successivo DM 4-11-02 che tutti i medicinali, anche se non generici, inseriti nel sistema del prezzo di riferimento, continuano ad essere mutuabili alle stesse condizioni (e a prescindere dal fatto che alcuni PA siano stati indicati anche tra quelli oggetto di valutazione sulla base del criterio costo/efficacia,allegato 4.]

                             Articolo 2
   1.  E' confermata la validita' del provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  22 dicembre 2000 "Revisione delle note riportate nel   provvedimento   30   dicembre  1993  di  riclassificazione  dei medicinali  e  successive modificazioni", e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nel S.O. alla GU 10 gennaio 2001.
   2.  Il  provvedimento  di  cui  al comma 1 e' integrato dalle note riportate dall'allegato 6, parte integrante del presente decreto.
[viene confermata la validità delle note, con le modifiche indicate nell'allegato 6, che rigurdano il commento ai CoxIb della nota 66 e una nuova nota limitativa (senza numerazione) per la prescrizione di cortisonici topici, da effettuarsi a carico del SSN limitatamente a patologie gravi e croniche, solo su diagnosi e piano terapeutico dei centri autorizzati].

                             Articolo 3
   Sono  collocati  nella classe c) di cui all'art. 8, comma 10, della legge   24   dicembre  1993,  n.537,  i  medicinali  delle  categorie terapeutiche  elencate nell'allegato 7, parte integrante del presente decreto [con qualche modifica, sostanzialmente questi medicinali collocati in classe C sono quelli della cosiddetta classe B2 del DM 4-12-01.
L'allegato 7 in questione elenca i principi attivi classificati per ATC che vengono collocati in classe C, ma occorre considerare, come è stato successivamente chiarito con DM 4-11-2002, che dai medicinali corrispondenti ai principi attivi indicati occorre eliminare quelli nel frattempo già inseriti nel sistema del rimborso di riferimento (generici e specialità corrispondenti), che difatti non sono contenuti nell'elenco alfabetico ufficiale che costituisce l'allegato 4 del DM 4-11-2002.].

                             Articolo 4

1. Per i medicinali a base dei principi attivi dell?allegato 4, parte integrante del presente decreto, le Aziende titolari della relativa autorizzazione all?immissione in commercio dovranno comunicare entro il 10 dicembre 2002 [prima erano 15 giorni dalla data di entrata in vigore], al Ministero della Salute ? Dipartimento II ? Direzione Generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza ? Ufficio XIV ? Viale della Civiltà Romana 7 ? 00144 Roma; e-mail: bif@sanita.it, fax 06.59943117 oppure 06.59943970 e al Ministero dell?Economia e delle Finanze, Servizio Centrale di Segreteria CIPE ? Ufficio farmaci ? Via XX settembre 97, ? 00187 Roma e-mail: dps.cipe.farmaci@tesoro.it, fax 06.47613725, l?eventuale nuovo prezzo con un ribasso percentuale non inferiore a quello indicato nella relativa colonna dell?allegato 4 denominata ?Sconto farmaco?.

   2.  Per i medicinali di cui al comma 1 che hanno un prezzo superiore di oltre il 13% rispetto al prezzo massimo compatibile a quello di rimborso, le Aziende titolari della autorizzazione all?immissione in commercio possono operare una riduzione complessiva del 20% di cui: 13% da praticare direttamente sul prezzo del medicinale che supera il ?cut-off SSN? ed il restante 7% da praticare sui prezzi di altri medicinali del proprio listino collocati nella classe a) di cui all?art.8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed ancora coperti da brevetto, fino ad un livello tale che, sulla base dei consumi accertati per il 2001, comporti comunque un risparmio per il Servizio sanitario nazionale pari a quello indicato nella relativa colonna dell?allegato 4 denominata ?Risparmio SSN?. Nel caso in cui il valore complessivo delle riduzioni indicate nella colonna ?Risparmio SSN? superi, nell?anno 2001, per i farmaci nella classe a), il 10% del fatturato ex-factory dell?Azienda singola o del Gruppo, qualora esistente, il risparmio derivante dalla riduzione dei prezzi non dovrà superare il 10% del fatturato. La comunicazione della riduzione del prezzo degli altri medicinali del listino, praticata dalle Aziende titolari delle autorizzazioni all?immissione in commercio, deve avvenire nel rispetto dei tempi di cui al comma 1.

   3.  Con successivo provvedimento del Ministro della Salute da adottarsi entro il 7 gennaio 2003 [prima 30 novembre 2002], i medicinali di cui al comma 1 saranno collocati in classe a) o c) di cui all?art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a seconda che il prezzo sia uguale o minore, o invece maggiore di quello massimo ritenuto accettabile ai fini della rimborsabilità.

                             Articolo 5
E'  abrogato  il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del  4  dicembre  2001,  e  successive  integrazioni e modificazioni, recante  l'individuazione dei farmaci aventi un ruolo non essenziale, per  i quali sono presenti, fra i medicinali concedibili dal Servizio sanitario    nazionale,   prodotti   aventi   attivita'   terapeutica sovrapponibile  secondo  il  criterio  delle  categorie  terapeutiche omogenee,   pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica Italiana - serie generale - del 8 febbraio 2002 n. 33;
[questo decreto, che non è stato riportato su questo sito, era lo strumento fornito dalla Cuf alle regioni, per poter applicare ticket differenziati, o esclusioni dalla rimborsabilità, sulla base di due liste, cosiddette classi B1 e B2.
La regione Lazio aveva utilizzato queste liste per il provvedimento in vigore dal 1 agosto 2002 (ticket del 30% ed esclusione dal SSN di alcuni farmaci). L'abrogazione di questo provvedimento comporterà presumibilmente uan maggiore uniformità dell'assistenza nelle varie regioni l'adozione di nuove DGR che tengano conto del nuovo prontuario.]

                             Articolo 6
   Il presente provvedimento viene trasmesso alla Corte dei conti per la   registrazione,   ed  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.
[da chiarire i tempi delle varie fasi del nuovo prontuario. I prezzi diminuiti verranno pubblicati entro il 7 gennaio 2002, pertanto si presume che fino ad allora resteranno in vigore quelli attuali ancora a carico del SSN.
L'abrogazione del DM 4-12-01 e le limitazioni della nuova nota sui cortisonici topici invece decorrono subito dal quindicesimo giorno successivo al 23 ottobre (cioè dal 7 novembre).]
[La nuova nota sui cortisonici per uso topico non è più contemplata dall'allegato 6 del DM 21-11-02, in vigore dal 30-11-2002, fino al 12-12-2002, con cui con apposito comunicato pubblicato sulla GU tale nota viene ripristinata.]
Vedi anche qui nel seguito il DM 4-11-2002.

       Roma, 27 settembre 2002

                                        Il Ministro: Girolamo Sirchia
   Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2002
Decreto 4 novembre 2002
DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA 
"Individuazione dei medicinali a base dei principi attivi elencati nel D.M. 27 settembre 2002 "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell?art.9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n.178" 
[vai al testo del decreto]
[chiarimenti sull'applicazione del nuovo prontuario]
IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica," con particolare riferimento all?articolo 8 comma 10;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: "Riordinamento del Ministero della Sanità, a norma dell?articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all?articolo 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;
VISTO il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco 22 dicembre 2000 "Revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale ?serie generale ? n. 7 del 10 gennaio 2001 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTO il decreto-legge 8 luglio 2002, n.138 "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell?economia anche nelle aree svantaggiate", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178, con particolare riferimento all?articolo 9 commi 2 e 3, che dà mandato al Ministro della Salute, su proposta della Commissione Unica del Farmaco, di redigere l?elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonché, in particolare il rispetto dei livelli di spesa definiti nell?accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 27 settembre 2002 "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell?art.9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n.178", pubblicato nel supplemento ordinario n.200 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ? serie generale- n.249 del 23 ottobre 2002;
RITENUTO NECESSARIO individuare i medicinali a base dei principi attivi afferenti alle categorie terapeutiche di cui all?allegato 3 del D.M.27 settembre 2002, e precedentemente collocati nell?allegato I o II del provvedimento CUF 4 dicembre 2001 e successive modifiche e integrazioni;
RITENUTO NECESSARIO individuare i medicinali a base dei principi attivi afferenti alla "nota relativa ai cortisonici per uso topico" di cui all?allegato 6 del D.M. 27 settembre 2002;
RITENUTO NECESSARIO individuare i medicinali a base dei principi attivi afferenti alle categorie terapeutiche  di cui all?allegato 7 del D.M. 27 settembre 2002;
RITENUTO NECESSARIO fornire chiarimenti alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, alle strutture territoriali sanitarie del SSN e alle associazioni di categoria al fine di una corretta applicazione del D.M.27 settembre 2002;

DECRETA 

Art.1

Al fine di una corretta applicazione del D.M. 27 settembre 2002, si forniscono i chiarimenti di cui all?allegato 1 parte integrante del presente decreto;

i medicinali a base dei principi attivi afferenti alle categorie terapeutiche di cui all?allegato 3 del D.M.27 settembre 2002, inclusi nella classe a) dell?art.8, comma 10, legge 24 dicembre 1993 n.537, e precedentemente collocati nell?allegato I o II del provvedimento CUF 4 dicembre 2001 e successive modifiche e integrazioni, sono elencati nell?allegato 2, parte integrante del presente decreto; 

i medicinali a base dei principi attivi afferenti alla "nota relativa ai cortisonici per uso topico" di cui all?allegato 6 del D.M. 27 settembre 2002, inclusi nella classe a) dell?art.8, comma 10, legge 24 dicembre 1993 n.537, sono elencati nell?allegato 3, parte integrante del presente decreto; 

i medicinali a base dei principi attivi afferenti alle categorie terapeutiche di cui all?allegato 7 del D.M. 27 settembre 2002, inclusi nella classe c) dell?art.8, comma 10, legge 24 dicembre 1993 n.537 sono elencati nell?allegato 4, parte integrante del presente decreto. 
 
 

Art.2

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.Nello Martini)

ALLEGATO 1
Chiarimenti al D.M. 27 SETTEMBRE 2002

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Ministro della Salute 27 settembre 2002 concernente la riclassificazione dei medicinali ai sensi dell?art: 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178, sono pervenute alla Direzione Generale della Valutazione dei medicinali e della Farmacovigilanza, da parte delle Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano nonché delle strutture territoriali del Servizio Sanitario Nazionale, richieste di precisazioni, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di immediata e diretta attuazione al momento della entrata in vigore del Decreto suddetto.

A tal riguardo,si ritiene, pertanto, utile fornire di seguito ulteriori chiarimenti circa la manovra complessiva dalla quale scaturirà il nuovo Prontuario Farmaceutico Nazionale, avendo particolare riguardo alle disposizioni che diventano operative dal prossimo 7 novembre 2002 (data di entrata in vigore).

In sostanza il decreto prevede diverse linee di intervento che di seguito si ripercorrono.

MEDICINALI INCLUSI NEL SISTEMA DEL PREZZO DI RIMBORSO DEI FARMACI DI UGUALE COMPOSIZIONE (GENERICI) 
Nell?allegato 5 al decreto 27 settembre 2002 sono ricompresi tutti i medicinali inclusi nel sistema del prezzo di rimborso dei farmaci aventi uguale composizione [cd. rimborso di riferimento,vedi elenco], previsto dall?art. 7, comma 1, del decreto legge 17 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 così come novellato dall?art. 9 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. Tali medicinali rimangono compresi tra quelli rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, appartenenti alla classe a) di cui all?art.8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, pertanto, restano valide ed operanti le determinazioni assunte sulla specifica materia dalle Regioni per quanto attiene i diversi elenchi regionali realizzati sulla base della effettiva disponibilità dei farmaci sul territorio regionale.

FARMACI INCLUSI NELLA CLASSE a) E NON RIENTRANTI NEL PUNTO PRECEDENTE 
Dopo aver considerato i medicinali rimborsati dal S.S.N. inclusi nel sistema del prezzo di rimborso dei farmaci aventi uguale composizione (generici), il nuovo Prontuario ha distinto i restanti medicinali appartenenti alla classe di rimborsabilità a) in due elenchi:

i medicinali, i cui principi attivi afferiscono alle categorie terapeutiche di cui all?allegato 3, sono e rimangono rimborsabili dal SSN; 

i medicinali, i cui principi attivi afferiscono alle categorie terapeutiche di cui all?allegato 4, anch?essi attualmente rimborsabili, che sono oggetto di valutazione sulla base del criterio costo/efficacia (cd.cutoff). 
Per questi ultimi medicinali, sulla base delle proposte che verranno trasmesse dalle aziende titolari dell?AIC, il Ministero della Salute provvederà ad emanare, entro il 30 novembre 2002, un successivo decreto per confermare l?appartenenza dei farmaci di cui all?allegato 4 alla classe a) ovvero per sancire la loro riclassificazione in classe c) di cui all?art.8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il suddetto decreto indicherà sia i medicinali che i relativi prezzi, esonerando le aziende titolari dell?AIC alla pubblicazione dei nuovi prezzi sulla parte seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,.

FARMACI RIENTRANTI NEGLI ALLEGATI I E II DEL PROVVEDIMENTO CUF 4 DICEMBRE 2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 
[vedi anche commento precedente]
Il Decreto 27 settembre 2002 prevede, all?art. 5, l?abrogazione del provvedimento CUF del 4 dicembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni , concernente "l?individuazione dei farmaci aventi un ruolo non essenziale, per i quali sono presenti, fra i medicinali concedibili dal Servizio Sanitario Nazionale, prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile secondo il criterio delle categorie omogenee" e la conseguente riclassificazione dei farmaci rientranti negli Allegati I e II del citato provvedimento CUF parte in classe a) e parte in classe c).

Tale misura ha un diverso impatto in considerazione della possibilità che la singola Regione o Provincia Autonoma abbia o meno adottato su tali medicinali misure specifiche di compartecipazione alla spesa ovvero di delisting.

Nel caso in cui la Regione o Provincia Autonoma non abbia ritenuto di avvalersi di tali misure resta intesa l?ottemperanza immediata all?art.3 del D.M. 27 settembre 2002 ed i farmaci di cui all?allegato 7 saranno automaticamente trasferiti in classe c).

Nella diversa ipotesi in cui una Regione o Provincia Autonoma abbia, con propria delibera, disposto una partecipazione alla spesa da parte dell?assistito in misura maggiore o minore dei medicinali di cui all?Allegato I e II (cd. delisting), l?elenco dei medicinali oggetto del delisting andra? rivisto alla luce del decreto 27 settembre 2002, riammettendo alla classe di rimborsabilità (classe a), a decorrere dal 7 novembre 2002 quei medicinali che non sono compresi nell?allegato 7 al D.M. 27/9/2002.

Nell?ipotesi in cui le Regioni e le Provincie Autonome abbiano previsto ulteriori modalità di partecipazione alla spesa, aggiuntive e diverse (ticket) da quelle stabilite nel provvedimento CUF 4 dicembre 2001, tali compartecipazioni dovranno essere riviste e si determinera? la seguente nuova situazione:

per i medicinali di cui all?allegato 7 del D.M. 27 settembre 2002 il cittadino dovrà corrispondere l?intero prezzo del farmaco; 

per i medicinali afferenti ai principi attivi di cui all?allegato 3 del D.M. 27 settembre 2002, il cittadino è chiamato a corrispondere il c.d.ticket relativo ai farmaci in classe a); 

per i medicinali afferenti ai principi attivi di cui all?allegato 4 del D.M. 27 settembre 2002, per i quali le società titolari dell?AIC accetteranno il livello di "cut-off" e quindi rimarranno inclusi nella classe a), il cittadino sarà chiamato a corrispondere il c.d.ticket relativo ai farmaci in classe a); 

per i medicinali afferenti ai principi attivi di cui all?allegato 4 del D.M. 27 settembre 2002, per i quali le società titolari dell?AIC non accetteranno il livello di "cut-off" e quindi saranno riclassificati in classe c) (con D.M. da emanarsi entro il 30 novembre 2002), il cittadino sarà chiamato a corrispondere l?intero prezzo del farmaco. 

NUOVE NOTE LIMITATIVE
Il decreto di revisione del ProntuarioTerapeutico aggiorna ed integra, con decorrenza 7 novembre 2002, il provvedimento CUF 22 dicembre 2000 "Revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni".
Viene riformulata la nota 66 e per i cortisonici per uso topico i cui principi attivi afferiscono alle categorie terapeutiche di cui all?allegato 6, il medicinale è rimborsato dal SSN, solo a seguito di diagnosi e piano terapeutico di centri individuati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, secondo disposizioni e procedure che verranno stabilite dalle singole Regioni e Province Autonome.

Torna all'inizio
Con il DM 15-11-2002, quei medicinali, a base di PA collocati in classe C, che sembrava restassero in classe A perchè nel frattempo inseriti nel sistema del rimborso di riferimento (es.: Motilium, Peridon, Zaditen, etc), vanno definitivamente in classe C.
Il decreto viene pubblicato sulla GU del 21-11-2002, e pertanto deve ritenersi in vigore con decorrenza dal 22 novembre 2002.
DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA
Decreto 15 novembre 2002
Modificazioni al decreto ministeriale del 4 novembre 2002
relativo a "Individuazione dei medicinali a base dei principi attivi elencati nel D.M. 27 settembre 2002 Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art.9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n.178" 
pubblicato sulla GU del 21-11-2002.

[vai al testo del decreto]

IL DIRETTORE GENERALE

 VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica," con particolare riferimento all'articolo 8 comma 10; 
 VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: "Riordinamento del Ministero della Sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all'articolo 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco; 
 VISTO il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco 22 dicembre 2000 "Revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -serie generale - n. 7 del 10 gennaio 2001 e successive integrazioni e modificazioni; 
 VISTO il decreto-legge 8 luglio 2002, n.138 "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178, con particolare riferimento all'articolo 9 commi 2 e 3, che dà mandato al Ministro della Salute, su proposta della Commissione Unica del Farmaco, di redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonché, in particolare il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001; 
 VISTO il Decreto del Ministro della Salute 27 settembre 2002 "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art.9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n.178", pubblicato nel supplemento ordinario n.200 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale- n.249 del 23 ottobre 2002; 
 VISTO il Decreto ministeriale del 4 novembre 2002 "Individuazione dei medicinali a base dei principi attivi elencati nel D.M. 27 settembre 2002 "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art.9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n.178", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale- n.261 del 7 novembre 2002; 
 RITENUTO NECESSARIO apportare delle modifiche all'allegato 2 del decreto ministeriale del 4 novembre 2002, recante l'elenco dei medicinali a base dei principi attivi afferenti alle categorie terapeutiche di cui all'allegato 3 del D.M.27 settembre 2002, inclusi nella classe a) dell'art.8, comma 10, legge 24 dicembre 1993 n.537, e precedentemente collocati nell'allegato I o II del provvedimento CUF 4 dicembre 2001 e successive modifiche e integrazioni; 
 RITENUTO NECESSARIO apportare delle modifiche all'allegato 4 del decreto ministeriale 4 novembre 2002, recante l'elenco dei medicinali a base dei principi attivi afferenti alle categorie terapeutiche di cui all'allegato 7 del D.M. 27 settembre 2002, inclusi nella classe c) dell'art.8, comma 10, legge 24 dicembre 1993 n.537; 


DECRETA

Art.1 
Al Decreto ministeriale del 4 novembre 2002, "Individuazione dei medicinali a base dei principi attivi elencati nel D.M. 27 settembre 2002 "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art.9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n.178", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale- n.261 del 7 novembre 2002 sono apportate le seguenti modifiche: 

  1. L'allegato 2, recante l'elenco dei medicinali a base dei principi attivi afferenti alle categorie terapeutiche di cui all'allegato 3 del D.M.27 settembre 2002, inclusi nella classe a) dell'art.8, comma 10, legge 24 dicembre 1993 n.537, e precedentemente collocati nell'allegato I o II del provvedimento CUF 4 dicembre 2001 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal rispettivo allegato 2 parte integrante del presente decreto; 
  2. L'allegato 4, recante l'elenco dei medicinali a base dei principi attivi afferenti alle categorie terapeutiche di cui all'allegato 7 del D.M. 27 settembre 2002, inclusi nella classe c) dell'art.8, comma 10, legge 24 dicembre 1993 n.537, è sostituito dal rispettivo allegato 4 parte integrante del presente decreto. 
Art.2
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr.Nello Martini)


Con il DM 21-11-2002 vengono apportate diverse modifiche, di cui si segnalano in sintesi le principali:
Modificate le scadenze relative al nuovo prontuario: le ditte devono comunicare i nuovi prezzi entro il 10 dicembre, ed il Ministero emanerà il successivo conseguente provvedimento entro il 7 gennaio 2002 (con decorrenza dal 16 gennaio 2003).
Il nuovo limite massimo per la diminuzione di prezzo è fissato nella misura del 20%.
L'allegato 4 viene sostituito da un nuovo elenco.
Viene sostituito anche l'allegato 6 (modifica alle note Cuf) che non contempla più la nota relativa ai prodotti cortisonici per uso topico.
Tale nota, eliminata per una "svista", viene rinserita e torna in vigore dal 12 dicembre 2002.


DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA
Decreto 21 novembre 2002
pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana ? Serie Generale, n. 280 del 29 novembre 2002. 
  Modificazioni ed integrazioni al decreto 27 settembre 2002 
«Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell?art. 9, commi 2 e 3 della legge 8 agosto 2002, n. 178»
[vai al testo del decreto]

IL MINISTRO 

  VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: ?Riordinamento del Ministero della Sanità, a norma dell?articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421?, con particolare riferimento all?articolo 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco; 
  VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: ?Interventi correttivi di finanza pubblica,? con particolare riferimento all?articolo 8 comma 10;
  VISTO il provvedimento della Commissione unica del farmaco 22 dicembre 2000 ?Revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni?, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale ? serie generale ? n. 7 del 10 gennaio 2001 e successive integrazioni e modificazioni; 
  VISTO il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 ?Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell?economia anche nelle aree svantaggiate?, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con particolare riferimento all?articolo 9 commi 2 e 3, che dà mandato al Ministro della Salute, su proposta della Commissione unica del farmaco, di redigere l?elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonché, in particolare il rispetto dei livelli di spesa definiti nell?accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001; 
  VISTO il Comunicato della Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 155, del 5 luglio 1999, che identifica le «categorie terapeutiche omogenee» ai sensi del disposto di cui all?articolo 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
  VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante ?Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato? in particolare l?articolo 85, comma 1; 
  CONSIDERATO l'Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001; 
  VISTO il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria? convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405; 
  CONSIDERATO l?Accordo del 22 novembre 2001 recante "Accordo tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni.", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ? supplemento ordinario n. 14 ? della serie generale n. 19 del 23 gennaio 2002; 
  VISTO il D.M. 27 settembre 2002: ?Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell?art. 9, commi 2 e 3 della legge 8 agosto 2002, n. 178 ? contenente la proposta della Commissione unica del farmaco relativa alla redazione dell?elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, adottata nelle sedute del 9, 10 e 11 settembre 2002 e 24, 25 settembre 2002 per consentire al Ministro della Salute la compiuta attuazione della disposizione normativa sopra indicata e recante ?Metodi-criteri per la redazione dell?elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale?, costituente l?allegato 1 parte integrante del Decreto sopra citato; 
  RITENUTO necessario, altresì, integrare l?allegato 1 del predetto D.M. 27 settembre 2002, elaborato dalla CUF in conformità alle osservazioni ritenute più corrispondenti alla Riclassificazione dei medicinali in atto, fornite direttamente dalle aziende titolari delle autorizzazioni all?immissione in commercio delle specialità medicinali, in ossequio all?art.4 del D.M. 27 settembre 2002; 
  VISTO il decreto ministeriale 4 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 261 del 7 novembre 2002; 

DECRETA

Articolo 1
L?articolo 4 del D.M. 27 settembre 2002 è sostituito dal seguente
Art. 4
?Per i medicinali a base dei principi attivi dell?allegato 4, parte integrante del presente decreto, le Aziende titolari della relativa autorizzazione all?immissione in commercio dovranno comunicare entro il 10 dicembre 2002, al Ministero della Salute ? Dipartimento II ? Direzione Generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza ? Ufficio XIV ? Viale della Civiltà Romana 7 ? 00144 Roma; e-mail: bif@sanita.it, fax 06.59943117 oppure 06.59943970 e al Ministero dell?Economia e delle Finanze, Servizio Centrale di Segreteria CIPE ? Ufficio farmaci ? Via XX settembre 97, ? 00187 Roma e-mail: dps.cipe.farmaci@tesoro.it, fax 06.47613725, l?eventuale nuovo prezzo con un ribasso percentuale non inferiore a quello indicato nella relativa colonna dell?allegato 4 denominata ?Sconto farmaco?.

Per i medicinali di cui al comma 1 che hanno un prezzo superiore di oltre il 13% rispetto al prezzo massimo compatibile a quello di rimborso, le Aziende titolari della autorizzazione all?immissione in commercio possono operare una riduzione complessiva del 20% di cui: 13% da praticare direttamente sul prezzo del medicinale che supera il ?cut-off SSN? ed il restante 7% da praticare sui prezzi di altri medicinali del proprio listino collocati nella classe a) di cui all?art.8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed ancora coperti da brevetto, fino ad un livello tale che, sulla base dei consumi accertati per il 2001, comporti comunque un risparmio per il Servizio sanitario nazionale pari a quello indicato nella relativa colonna dell?allegato 4 denominata ?Risparmio SSN?. Nel caso in cui il valore complessivo delle riduzioni indicate nella colonna ?Risparmio SSN? superi, nell?anno 2001, per i farmaci nella classe a), il 10% del fatturato ex-factory dell?Azienda singola o del Gruppo, qualora esistente, il risparmio derivante dalla riduzione dei prezzi non dovrà superare il 10% del fatturato. La comunicazione della riduzione del prezzo degli altri medicinali del listino, praticata dalle Aziende titolari delle autorizzazioni all?immissione in commercio, deve avvenire nel rispetto dei tempi di cui al comma 1. 

Con successivo provvedimento del Ministro della Salute da adottarsi entro il 7 gennaio 2003, i medicinali di cui al comma 1 saranno collocati in classe a) o c) di cui all?art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a seconda che il prezzo sia uguale o minore, o invece maggiore di quello massimo ritenuto accettabile ai fini della rimborsabilità?.

Articolo 2

L?allegato 1 del D.M. 27 settembre 2002 è integrato dal documento ?Integrazioni all?allegato 1 del D.M. 27 settembre 2002, relativo a «criteri adottati per la ristrutturazione del prontuario farmaceutico»? che è parte integrante del presente decreto.

L?allegato 3 del D.M. 27 settembre 2002 è integrato dal documento ?Integrazione dell?allegato 3 recante «elenco delle categorie terapeutiche dei farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale inclusi nella classe a) art.8, comma 10, legge 24 dicembre 1993, n.537» ? che è parte integrante del presente decreto.

L?allegato 4 del D.M. 27 settembre 2002 è sostituito dal rispettivo allegato 4 del presente decreto di cui costituisce parte integrante.

L?allegato 6 del D.M. 27 settembre 2002 è sostituito [vedi comunicato GU 12-12-02] dal rispettivo allegato 6 del presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Articolo 3

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

Roma, 21-11-02
Il Ministro 



Il Mistero della nota scomparsa! 

La nota sui medicinali cortisonici per uso topico era scomparsa dal decreto di revisione del prontuario (DM 27-9-2002, modificato con DM 21-11-2002), per una svista da parte del Ministero.
Le organizzazioni rappresentative di categoria dei farmacisti non hanno fatto sapere niente, e neanche il Ministero, sul proprio sito dove spiega e fornisce anticipazioni sui provvedimenti che intende adottare, ha fatto menzione di questa improvvisa "sparizione".
Intanto, il farmacista in farmacia come si deve comportare? La chiede o non la chiede la nota? 

La nota è rimasta in vigore dal giorno 7 novembre al 30 novembre, poi è misteriosamente scomparsa.

Con un breve comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2002, la nota sui cortisonici topici ritorna in vigore. 



Comunicato  relativo al decreto del Ministro della salute 21 novembre 2002  "Modificazioni  ed  integrazioni  al  decreto 27 settembre 2002 "Riclassificazione  dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178 ". 

    Al   decreto   del   Ministro   della   salute  21 novembre  2002 "Modificazioni   ed   integrazioni   al  decreto  27 settembre  2002, "Riclassificazioni  dei  medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 della  legge  8 agosto  2002,  n.  178  ",  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 280 del 29 novembre  2002, all'art. 3, comma 4, al posto di "L'allegato 6 del decreto  ministeriale 27 settembre 2002, e' sostituito dal rispettivo allegato 6 del presente decreto di cui costituisce parte integrante", leggasi "L'allegato 6 del decreto ministeriale 27 settembre 2002 solo nella  parte  relativa  alla  nota  66  e'  sostituito dal rispettivo allegato 6 del presente decreto di cui costituisce parte integrante". 


MINISTERO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Decreto 20 dicembre 2002
pubblicato sulla G.U. S.O.  del 7 gennaio 2003. 
  Elenco dei medicinali rimborsabili dal servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto del ministro della salute 27 settembre 2002 recante la "riclassificazione dei medicinali ai sensi dell?art.9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178", pubblicato nel supplemento ordinario n. 200 alla gazzetta ufficiale ? serie generale ? n. 249 del 23 ottobre 2002, e successive modificazioni.
[vai al testo del decreto]

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante "Riordinamento del Ministero della Sanità, a norma dell?articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare riferimento all?articolo 7 che ha istituito la Commissione Unica del Farmaco;
VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", con particolare riferimento all?articolo 8, comma 10;
VISTO il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco 22 dicembre 2000 "Revisione delle note riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale ? serie generale ? n. 7 del 10 gennaio 2001 e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell?economia anche nelle aree svantaggiate", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con particolare riferimento all?articolo 9, commi 2 e 3, che dà mandato al Ministro della Salute, su proposta della Commissione Unica del Farmaco, di redigere l?elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale sulla base dei criteri di costo-efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonché, in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell?accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001;
VISTO il Comunicato della Commissione Unica del Farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1999, che identifica le "Categorie terapeutiche omogenee" ai sensi del disposto di cui all?articolo 36, commi 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", in particolare l?articolo 85, comma 1;
CONSIDERATO l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001;
VISTO il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405;
CONSIDERATO l?accordo del 22 novembre 2001 recante "Accordo tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni", pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ? supplemento ordinario n. 14 ? della serie generale n. 19 del 23 gennaio 2002;
VISTO il D.M. 27 settembre 2002 e successive modificazioni concernente la "Riclassificazione dei medicinali" ai sensi dell?art. 9, commi 2 e 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 17 contenente la proposta della Commissione Unica del Farmaco relativa alla redazione dell?elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, adottata nelle sedute del 9, 10 e 11 settembre 2002 e 24, 25 settembre 2002 per consentire al Ministro della Salute la compiuta attuazione della disposizione normativa sopra indicata e recante "Metodi-criteri per la redazione dell?elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale", costituente l?allegato 1 parte integrante del D.M. sopra citato;
VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale della Valutazione dei Medicinali e della Farmacovigilanza in data 4 novembre 2002 "Individuazione dei medicinali a base dei principi attivi elencati nel D.M. 27 settembre 2002 "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell?art.9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n.178"", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002;
VISTO il D.M. 21 novembre 2002 recante "Modificazioni ed integrazioni al decreto 27 settembre 2002 "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell?art. 9, commi 2 e 3 della legge 8 agosto 2002, n. 178"", ed acquisite le comunicazioni di cui al comma 1, art. 4, del predetto decreto;

DECRETA

Articolo 1

1.L?allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, riporta l?elenco dei medicinali commercializzati rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, appartenenti alla classe a) di cui all?art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. I medicinali di cui all?allegato 2 parte integrante del presente decreto, per i quali le aziende titolari dell?A.I.C. hanno comunicato un prezzo maggiore di quello indicato ai fini della rimborsabilità secondo i criteri dell?art. 4 del D.M. 27 settembre 2002 come sostituito dal?art. 1 del D.M. 21 novembre 2002, sono riclassificati nella classe c) di cui all?art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. L?allegato 6 al D.M. 27 settembre 2002 come modificato, solo nella parte relativa alla nota 66, dal D.M. 21 novembre 2002, è sostituito dall?allegato 3 che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. L?allegato 4 al D.M. 21 novembre 2002 è modificato dall?allegato 4 ? "Revisione dei farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale in base al criterio costo-efficacia" ? che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

1. I medicinali a base dei principi attivi elencati nell?allegato 4 di cui al comma 4 del precedente articolo 1, già autorizzati ma non commercializzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale solo se il loro prezzo risulta conforme al criterio costo-efficacia (cut-off ) indicato nel suddetto allegato.
2. Nelle fattispecie di cui al precedente comma, l?azienda titolare dell?A.I.C. deve comunicare la proposta del prezzo al Ministero della Salute, Dipartimento II, Direzione Generale della Valutazione dei Medicinali e della Farmacovigilanza, Ufficio XI, Viale della Civiltà Romana 7, 00144 Roma.
3. Per i medicinali a base dei principi attivi contenuti nell?allegato 3 al D.M. 27 settembre 2002 e successive modificazioni, già autorizzati ma non commercializzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, e non elencati nell?allegato 1 al presente decreto, è confermata la classificazione già attribuita ai fini della rimborsabilità.
4. Nelle fattispecie di cui al precedente comma 3, le aziende titolari delle A.I.C. sono tenute ad osservare le disposizioni vigenti in materia di determinazione dei prezzi e a comunicare le proposte di prezzo al Ministero della Salute, Dipartimento II, Direzione Generale della Valutazione dei Medicinali e della Farmacovigilanza, Ufficio XI, Viale della Civiltà Romana 7, 00144 Roma, oppure al Ministero dell?Economia e delle Finanze, Servizio Centrale di Segreteria CIPE, Ufficio Farmaci, Via XX settembre 97, 00187 Roma.

Articolo 3

Il presente provvedimento, trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entra in vigore il 16 gennaio 2003.

Roma, 20 dicembre 2002

IL MINISTRO
Girolamo Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registo n. 6, foglio n. 390
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