www.fog.it - Diritto dei trasporti e della navigazione



Vai all'indice delle convenzioni internazionali

Convenzioni di diritto della navigazione e dei trasporti


United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea
(New York, 11 December 2008) open for signature at Rotterdam.


Regole di Rotterdam

Convenzione delle Nazioni unite sui contratti per il trasporto internazionale di merci interamente o parzialmente per mare



Indice

CAPITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Interpretazione di questa Convenzione
Articolo 3 - Requisiti di forma
Articolo 4 - Applicabilità di difese e di limiti di responsabilità

CAPITOLO 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 5 - Ambito generale di applicazione
Articolo 6 - Esclusioni specifiche
Articolo 7 - Applicazione a certe parti

CAPITOLO 3. REGISTRAZIONI ELETTRONICHE DI TRASPORTO

Articolo 8 - Uso e effetto delle registrazioni elettroniche di trasporto
Articolo 9 - Procedure per l’uso di registrazioni elettroniche di trasporto
Articolo 10 - Sostituzione di un documento di trasporto negoziabile o di una registrazione elettronica di trasporto negoziabile 

CAPITOLO 4. OBBLIGAZIONI DEL VETTORE

Articolo 11 -  Trasporto e riconsegna delle merci
Articolo 12 - Periodo di responsabilità del vettore
Articolo 13 - Obbligazioni specifiche
Articolo 14 - Obbligazioni specifiche applicabili al viaggio per mare
Articolo 15 - Merci che possono diventare un pericolo
Articolo 16 - Sacrificio delle merci durante il viaggio per mare

CAPITOLO 5. RESPONSABILITA' DEL VETTORE PER PERDITA, DANNO O RITARDO

Articolo 17 - Fondamento della responsabilità
Articolo 18 - Responsabilità del vettore per altre persone
Articolo 19 - Responsabilità delle parti esecutrici marittime
Articolo 20 - Responsabilità solidale
Articolo 21 - Ritardo
Articolo 22 - Calcolo del risarcimento
Articolo 23 - Avviso in caso di perdita, danno o ritardo

CAPITOLO 6. DISPOSIZIONI ULTERIORI RELATIVE A FASI PARTICOLARI DEL TRASPORTO

Articolo 24 - Deviazione
Articolo 25 - Merci sopra coperta delle navi
Articolo 26 - Trasporto anteriore o successivo al trasporto marittimo

CAPITOLO 7. OBBLIGAZIONI DEL CARICATORE NEI CONFRONTI DEL VETTORE

Articolo 27 - Consegna per il trasporto
Articolo 28 - Cooperazione del caricatore e del vettore nella fornitura di informazioni e istruzioni
Articolo 29 - Obbligazione del caricatore di fornire informazioni, istruzioni e documenti
Articolo 30 - Fondamento della responsabilità del caricatore nei confronti del vettore
Articolo 31 - Informazioni per la compilazione dei dati contrattuali
Articolo 32 - Norme speciali per le merci pericolose
Articolo 33 - Assunzione da parte del caricatore documentale dei diritti e delle obbligazioni del caricatore
Articolo 34 - Responsabilità del caricatore per altre persone

CAPITOLO 8. DOCUMENTI DI TRASPORTO E REGISTRAZIONI ELETTRONICHE DI TRASPORTO

Articolo 35 - Emissione del documento di trasporto e della registrazione elettronica di trasporto
Articolo 36 - Dati contrattuali
Articolo 37 - Individuazione del vettore
Articolo 38 - Firma
Articolo 39 - Carenze nei dati contrattuali
Articolo 40 - Riserve sulle informazioni relative alle merci nei dati contrattuali
Articolo 41 - Valore probatorio dei dati contrattuali
Articolo 42 - “Nolo prepagato”

CAPITOLO 9. RICONSEGNA DELLE MERCI

Articolo 43 - Obbligazione di accettare la riconsegna
Articolo 44 - Obbligazione di rilasciare una ricevuta
Articolo 45 - Riconsegna quando non è emesso un documento di trasporto negoziabile o una registrazione elettronica di trasporto negoziabile
Articolo 46 - Riconsegna quando è emesso un documento di trasporto non negoziabile che ne richiede la restituzione
Articolo 47 - Riconsegna quando è emesso un documento di trasporto negoziabile o una registrazione elettronica di trasportonegoziabile
Articolo 48 - Merci non ritirate
Articolo 49 - Ritenzione delle merci

CAPITOLO 10. DIRITTI DELLA PARTE CONTROLLANTE

Articolo 50 - Esercizio ed estensione del diritto di controllo
Articolo 51 - Identità della parte controllante e trasferimento del diritto di controllo
Articolo 52 - Esecuzione delle istruzioni da parte del vettore
Articolo 53 - Dove la riconsegna si considera avvenuta
Articolo 54 - Modifiche del contratto di trasporto
Articolo 55 - Fornitura al vettore di informazioni, istruzioni o documenti addizionali
Articolo 56 - Modifica convenzionale

CAPITOLO 11. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI

Articolo 57 - Quando è emesso un documento di trasporto negoziabile o una registrazione elettronica di trasporto negoziabile
Articolo 58 - Responsabilità del portatore

CAPITOLO 12. LIMITI DI RESPONSABILITA'

Articolo 59 - Limiti di responsabilità
Articolo 60 - Limiti di responsabilità per perdita causata da ritardo
Articolo 61 - Perdita del beneficio della limitazione di responsabilità

CAPITOLO 13. TERMINE PER L'AZIONE

Articolo 62 - Periodo di tempo per l'azione
Articolo 63 - Estensione del termine per l’azione
Articolo 64 - Azione di regresso
Articolo 65 - Azioni contro la persona identificata come vettore

CAPITOLO 14. GIURISDIZIONE

Articolo 66 - Azioni contro il vettore
Articolo 67 - Accordi di scelta del foro
Articolo 68 - Azioni contro la parte esecutrice marittima
Articolo 69 - Assenza di ulteriori criteri di giurisdizione
Articolo 70 - Sequestro e misure provvisorie o cautelari
Articolo 71 - Riunione o trasferimento di azioni
Articolo 72 - Accordo dopo il sorgere di una controversia e giurisdizione quando il convenuto si è costituito in giudizio
Articolo 73 - Riconoscimento e esecuzione
Articolo 74 - Applicazione del capitolo 14

CAPITOLO 15. ARBITRATO

Articolo 75 - Accordo arbitrale
Articolo 76 - Accordo arbitrale in trasporto non di linea
Articolo 77 - Accordo arbitrale dopo che una controversia è insorta
Articolo 78 - Applicazione del capitolo 15

CAPITOLO 16. VALIDITA' DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Articolo 79 - Disposizioni generali
Articolo 80 - Regole speciali per contratti di volume
Articolo 81 - Regole speciali per trasporto di animali vivi e certe altre merci

CAPITOLO 17. MATERIE NON REGOLATE DA QUESTA CONVENZIONE

Articolo 82 - Convenzioni internazionali che disciplinano il trasporto di merci con altre modalità di trasporto
Articolo 83 - Limitazione globale di responsabilità
Articolo 84 - Avaria comune
Articolo 85 - Passeggeri e bagaglio
Articolo 86 - Danno causato da incidente nucleare

CAPITOLO 18. CLAUSOLE FINALI

Articolo 87 - Depositario
Articolo 88 - Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione
Articolo 89 - Denuncia di altre convenzioni
Articolo 90 - Riserve
Articolo 91 - Procedura e effetto delle dichiarazioni
Articolo 92 - Effetto in unità territoriali nazionali
Articolo 93 - Partecipazione di organizzazioni regionali di integrazione economica
Articolo 94 - Entrata in vigore
Articolo 95 - Revisione e modifiche
Articolo 96 - Denuncia di questa Convenzione



GLI STATI PARTI DI QUESTA CONVENZIONE,

HANNO CONVENUTO quanto segue:


CAPITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI

torna all'inizio Articolo 1 - Definizioni

Ai fini di questa Convenzione:

1. “Contratto di trasporto” significa un contratto nel quale il vettore, contro pagamento di un nolo, si obbliga a trasportare merci da un luogo all’altro. Il contratto deve prevedere il trasporto per mare e può prevedere il trasporto mediante altre modalità di trasporto in aggiunta al trasporto per mare.

2. “Contratto di volume” significa un contratto di trasporto che prevede il trasporto di una specifica quantità di merci in una serie di spedizioni durante un periodo di tempo convenuto. La specificazione della quantità può includere un minimo, un massimo o una forcella.

3. “Trasporto di linea” significa un servizio di trasporto che viene offerto al pubblico mediante pubblicità o mezzi similari e comprende il trasporto mediante navi che assicurano un collegamento regolare tra determinati porti secondo un calendario di partenze accessibile al pubblico.

4. “Trasporto non di linea” significa ogni trasporto che non è trasporto di linea.

5. “Vettore” significa una persona che stipula un contratto di trasporto con un caricatore.

6.

7. “Parte Esecutrice marittima” significa una parte esecutrice che esegua o si obblighi a eseguire una qualsiasi obbligazione del vettore durante il periodo compreso tra l’arrivo delle merci al porto di imbarco di una nave e la loro partenza dal porto di sbarco di una nave. Un vettore terrestre è una parte esecutrice marittima solo se esegue o si obbliga a eseguire i suoi servizi esclusivamente entro un’area portuale.

8. “Caricatore” significa una persona che stipula un contratto di trasporto con un vettore.

9. “Caricatore documentale” significa una persona, diversa dal caricatore, che accetta di essere indicata come “caricatore” nel documento di trasporto o nella registrazione elettronica di trasporto.

10. “Portatore” significa:
11. “Destinatario” significa una persona che ha diritto alla riconsegna delle merci in base a un contratto di trasporto o a un documento di trasporto o a una registrazione elettronica di trasporto.

12. “Diritto di controllo” delle merci significa il diritto in base al contratto di trasporto di dare istruzioni al vettore in relazione alle merci in conformità al capitolo 10.

13. “Parte controllante” significa la persona che in base all’art. 51 ha diritto di esercitare il diritto di controllo.

14. “Documento di trasporto” significa un documento emesso dal vettore in base ad un contratto di trasporto che:
15. “Documento di trasporto negoziabile” significa un documento di trasporto che indica, con parole quali “all’ordine” o “ negoziabile” o altra espressione appropriata alla quale è attribuito lo stesso effetto dalla legge applicabile al documento, che le merci sono state spedite all’ordine del caricatore, all’ordine del destinatario, o del portatore, e non contiene l’ esplicita menzione “non negoziabile”.

16. “Documento di trasporto non negoziabile” significa un documento di trasporto che non è un documento di trasporto negoziabile.

17. “Comunicazione elettronica” significa informazione generata, inviata, ricevuta o conservata mediante mezzi elettronici, ottici, digitali o mezzi similari con il risultato di rendere l’informazione comunicata accessibile in modo da poter essere utilizzabile per consultazioni ulteriori.

18. “Registrazione elettronica di trasporto” significa informazione in uno o più messaggi emessi da un vettore mediante comunicazione elettronica in base ad un contratto di trasporto, ivi compresa ogni informazione logicamente associata a una registrazione elettronica di trasporto o altrimenti ad essa collegata contemporaneamente o successivamente alla sua emissione da parte del vettore, così da divenirne parte che:
19. “Registrazione elettronica di trasporto negoziabile” significa una registrazione elettronica di trasporto:
20. “Registrazione elettronica di trasporto non negoziabile” significa una registrazione elettronica di trasporto che non è una registrazione elettronica di trasporto negoziabile.

21. La “emissione” di una registrazione elettronica di trasporto negoziabile significa l’emissione della registrazione secondo procedure che ne garantiscano il controllo esclusivo dalla sua creazione fino a quando cessa di essere valida o di produrre effetto.

22. Il “trasferimento” di una registrazione elettronica di trasporto negoziabile significa il trasferimento del suo controllo esclusivo.

23. “Dati contrattuali” significa ogni informazione relativa al contratto di trasporto o alle merci (inclusi termini, annotazioni, firme e girate) inserita in un documento di trasporto o in una registrazione elettronica di trasporto.

24. “Merci” significa oggetti, merci e cose di qualsiasi genere che un vettore si obbliga di trasportare in base ad un contratto di trasporto e include l’imballaggio e ogni attrezzatura e il contenitore non fornito dal o per conto del vettore.

25. “Nave” significa ogni nave usata per trasportare merci per mare.

26. “Contenitore” significa ogni tipo di contenitore, cisterna o pianale trasportabile, cassa mobile ogni simile unità di carico impiegata per consolidare merci, ed ogni attrezzatura ancillare alla stessa unità di carico.

27. “Veicolo” significa un veicolo stradale o ferroviario per trasporto di merci.

28. “Nolo” significa la remunerazione pagabile al vettore per il trasporto delle merci in base ad un contratto di trasporto.

29. “Domicilio” significa

30. “Tribunale competente” significa un tribunale in uno Stato Contraente che, secondo le regole relative alla distribuzione interna della competenza tra i tribunali di tale Stato, può esercitare la sua giurisdizione sulla controversia.

torna all'inizio
Articolo 2 - Interpretazione di questa Convenzione

Nella interpretazione di questa Convenzione, deve essere tenuto conto del suo carattere internazionale e della esigenza di promuovere uniformità nella sua applicazione e l’osservanza della buona fede nel commercio internazionale.

 torna all'inizio
Articolo 3 - Requisiti di forma

Gli avvisi, le conferme, i consensi, gli accordi, le dichiarazioni e altre comunicazioni a cui è fatto riferimento negli articoli 19, paragrafo 2; 23, paragrafi da 1 a 4; 36, subparagrafi 1 (b), (c) e (d); 40, subparagrafo 4 (b); 44; 48, paragrafo 3; 51, subparagrafo 1 (b); 59, paragrafo 1; 63; 66; 67, paragrafo 2; 75, paragrafo 4; e 80, paragrafi 2 e 5,  devono essere per iscritto. Per tali scopi possono essere utilizzate comunicazioni elettroniche , purché il loro impiego abbia luogo con il consenso della persona dalla quale la comunicazione viene fatta e della persona alla quale essa è fatta.

torna all'inizio
Articolo 4 - Applicabilità di difese e di limiti di responsabilità

1. Qualsiasi disposizione di questa Convenzione che possa fornire una difesa per il vettore o una limitazione della sua responsabilità si applica in ogni azione giudiziale o arbitrale, sia esa contrattuale, aquiliana o altrimenti fondata, promossa in relazione alla perdita, al danno o al ritardo nella riconsegna di merci oggetto di un contratto di trasporto o all’inadempimento di qualsiasi altra obbligazione in base a questa Convenzione contro:
2. Ogni disposizione di questa Convenzione che possa fornire una difesa al caricatore o alla persona indicata come caricatore documentale si applica in ogni azione giudiziale o arbitrale, sia contrattuale, aquiliana o altrimenti fondata, promossa contro il caricatore, il caricatore documentale, o i loro subcontraenti, agenti o impiegati.

torna all'inizio 
CAPITOLO 2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 5 - Ambito generale di applicazione

1. Fermo quanto previsto all'articolo 6, questa Convenzione si applica ai contratti di trasporto nei quali il luogo di ricevimento e il luogo di riconsegna sono in Stati diversi, e il porto di imbarco di un trasporto marittimo e il porto di sbarco dello stesso trasporto marittimo sono in Stati diversi, se, in base al contratto di trasporto, uno qualsiasi
dei luoghi seguenti si trova in uno Stato Contraente:
2. Questa Convenzione si applica senza riguardo alla nazionalità della nave, del vettore, delle parti esecutrici, del caricatore, del destinatario, o di ogni altra parte interessata.

torna all'inizio
Articolo 6 - Esclusioni specifiche

1. Questa Convenzione non si applica ai seguenti contratti nel trasporto di linea:
2. Questa Convenzione non si applica ai contratti di trasporto nel trasporto non di linea tranne quando:

torna all'inizio
Articolo 7 - Applicazione a certe parti

Nonostante  quanto previsto all'articolo 6, questa Convenzione si applica tra vettore e destinatario, parte controllante o portatore che non sia la parte originale del charter party o altro contratto di trasporto escluso dalla applicazione di questa Convenzione. Tuttavia questa Convenzione non si applica tra le parti originali di un contratto di trasporto escluso in base allarticolo 6.

torna all'inizio
CAPITOLO 3. REGISTRAZIONI ELETTRONICHE DI TRASPORTO

Articolo 8 - Uso ed effetto delle registrazioni elettroniche di trasporto

Fatte salve le prescrizioni previste in questa Convenzione:

torna all'inizio
Articolo 9 - Procedure per l’uso di registrazioni elettroniche di trasporto

1. L’uso di una registrazione elettronica di trasporto è soggetto alle procedure che regolano:
2. Nei dati contrattuali deve essere fatto riferimento alle procedure previste nel paragrafo 1 di questo articolo, che devono essere prontamente accertabili.

torna all'inizio
Articolo 10 -Sostituzione di un documento di trasporto negoziabile o di una registrazione elettronica di trasporto negoziabile

1. Se è stato emesso un documento di trasporto negoziabile e il vettore e il portatore convengono di sostituire tale documento con una registrazione elettronica di trasporto negoziabile:
2. Se è stata emessa una registrazione elettronica di trasporto negoziabile e il vettore e il portatore convengono di sostituire tale registrazione elettronica di trasporto con un documento di trasporto negoziabile:
torna all'inizio
CAPITOLO 4. OBBLIGAZIONI DEL VETTORE

Articolo 11 - Trasporto e riconsegna delle merci

Il vettore, in conformità a questa Convenzione e alle disposizioni del contratto di trasporto, è tenuto al trasporto delle merci al luogo di destinazione e alla loro riconsegna al destinatario.

 torna all'inizio
Articolo 12 - Periodo di responsabilità del vettore

1. Il periodo di responsabilità del vettore per le merci in base a questa Convenzione inizia quando il vettore o una parte esecutrice riceve le merci per il trasporto e termina quando le merci sono consegnate.

2.
3. Allo scopo di stabilire il periodo di responsabilità del vettore, le parti possono concordare il tempo e il luogo del ricevimento e della riconsegna delle merci, ma una disposizione nel contratto di trasporto è nulla ove preveda che:
torna all'inizio 
Articolo 13 - Obbligazioni specifiche

1. Durante il periodo della sua responsabilità come individuato nell’articolo 12, e fatto salvo il disposto dell’articolo 26, il vettore deve ricevere, caricare, movimentare, stivare, trasportare e conservare le merci, averne cura, scaricarle e riconsegnarle in maniera appropriata e con cura.

2. Nonostante il paragrafo 1 di questo articolo, e senza pregiudizio delle altre disposizioni del capitolo 4 e dei capitoli da 5 a 7, il vettore e il caricatore possono concordare che l’imbarco, la movimentazione, lo stivaggio e lo sbarco delle merci siano eseguiti dal caricatore, dal caricatore documentale o dal destinatario. Tale accordo deve essere menzionato nei dati contrattuali.

torna all'inizio 
Articolo 14 - Obbligazioni specifiche applicabili al viaggio per mare

Prima, all’inizio e durante il viaggio per mare il vettore deve esercitare la ragionevole diligenza per:

torna all'inizio 
Articolo 15 - Merci che possono diventare un pericolo

Nonostante gli articoli 11 e 13,il vettore o una parte esecutrice possono rifiutarsi di ricevere o di caricare merci, e possono adottare altre misure ragionevoli, ivi compresi il loro sbarco, la loro distruzione, o il renderle inoffensive, se esse costituiscono, o appaia ragionevolmente probabile che costituiscano durante il periodo della responsabilità del vettore, un reale pericolo per le persone, i beni o l’ambiente.

torna all'inizio 
Articolo 16 - Sacrificio delle merci durante il viaggio per mare

Nonostante gli articoli 11, 13, e 14, il vettore o una parte esecutrice possono sacrificare merci in mare quando il sacrificio è ragionevolmente compiuto per la comune salvezza o allo scopo di preservare dal pericolo vite umane o altri beni coinvolti nella comune avventura.


CAPITOLO 5. RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER PERDITA, DANNO O RITARDO

torna all'inizio 
Articolo 17 - Fondamento della responsabilità

1. Il vettore è responsabile per la perdita o il danno delle merci, così come per il ritardo nella loro consegna, se il creditore prova che il danno, la perdita o il ritardo, o l’evento o le circostanze che lo hanno causato o hanno contribuito a causarlo si è verificato durante il periodo della responsabilità del vettore, come definito nel capitolo 4.

2. Il vettore è esonerato in tutto o in parte dalla sua responsabilità in base al paragrafo 1 di questo articolo se prova che la causa o una delle cause del danno, della perdita o del ritardo non è imputabile a sua colpa o a colpa di una qualsiasi delle persone menzionate nell’articolo 18.

3. Il vettore è anche esonerato in tutto o in parte dalla sua responsabilità in base al paragrafo 1 di questo articolo se, alternativamente alla prova della assenza di colpa come previsto nel paragrafo 2 di questo articolo, prova che uno o più degli eventi o delle circostanze che seguono hanno causato o contribuito alla perdita, al danno o al ritardo:
4. Nonostante il paragrafo 3 di questo articolo, il vettore è responsabile per tutta o parte della perdita, del danno o del ritardo:
5. Il vettore è anche responsabile, nonostante il paragrafo 3 di questo articolo, di tutta o parte della perdita, del danno o del ritardo, se:
6. Quando la responsabilità del vettore è parzialmente esclusa in base a questo articolo, il vettore è responsabile soltanto per quella parte della perdita, del danno o del ritardo imputabile all’evento o alla circostanza per cui egli è responsabile in base a questo articolo.

torna all'inizio
Articolo 18 - Responsabilità del vettore per altre persone

Il vettore è responsabile per l’inadempimento delle sue obbligazioni in base a questa Convenzione causato da atti o omissioni:

torna all'inizio
Articolo 19 - Responsabilità delle parti esecutrici marittime 

1. Una parte esecutrice marittima è soggetta alle obbligazioni e alle responsabilità imposte al vettore in base a questa Convenzione e ha diritto alle difese e ai limiti di responsabilità previsti in questa Convenzione se:
2. Se il vettore accetta di assumere obbligazioni diverse da quelle sui di lui imposte da questa Convenzione, o accetta che i limiti della sua responsabilità siano più elevati di quelli previsti in questa Convenzione, una parte esecutrice marittima non è vincolata da tale accordo a meno che non convenga espressamente di accettare tali
obbligazioni o tali maggiori limiti.

3. Una parte esecutrice marittima è responsabile per l’inadempimento delle sue obbligazioni in base a questa Convenzione causato dagli atti o dalle omissioni di qualsiasi persona alla quale essa abbia affidato l’adempimento di qualsiasi obbligazione del vettore in base al contratto di trasporto secondo le condizioni previste nel paragrafo 1 di questo articolo.

4. Nulla in questa Convenzione impone responsabilità al comandante o all’equipaggio della nave o a un impiegato del vettore o di una parte esecutrice marittima 
 
torna all'inizio 
Articolo 20 - Responsabilità solidale

1. Se il vettore e una o più parti esecutrici  marittime sono responsabili per la perdita, il danno o il ritardo delle merci, la loro responsabilità è solidale ma solo fino a concorrenza dei limiti previsti in questa Convenzione.

2. Senza pregiudizio dell’articolo 61, la responsabilità cumulativa di tali persone non eccede i limiti globali della responsabilità previsti da questa Convenzione.

torna all'inizio 
Articolo 21 - Ritardo

Un ritardo nella riconsegna si verifica quando le merci non sono consegnate nel luogo di destinazione previsto nel contratto di trasporto entro il termine convenuto.

 torna all'inizio
Articolo 22. Calcolo del risarcimento

1. Fermo restando il disposto dell’articolo 59, il risarcimento pagabile dal vettore per la perdita o il danno delle merci è calcolato con riferimento al valore di tali merci nel luogo e al tempo della consegna stabiliti dall’articolo 43.

2. Il valore delle merci è fissato in base al corso in borsa o, in mancanza, in base al loro prezzo di mercato o, in mancanza di corso in borsa o di prezzo di mercato, con riferimento al valore normale delle merci della stessa natura e qualità nel luogo di riconsegna.

3. Nel caso di perdita o danno delle merci, il vettore non è tenuto al pagamento di alcun risarcimento oltre a quanto previsto nei paragrafi 1 e 2 di questo articolo, tranne quando il vettore e il caricatore hanno convenuto di calcolare il risarcimento in una maniera diversa nei limiti di cui al capitolo 16.

torna all'inizio 
Articolo 23 - Avviso in caso di perdita, danno o ritardo

1. In mancanza di prova contraria si presume che il vettore abbia riconsegnato le merci secondo la loro descrizione nei dati contrattuali a meno che comunicazione della perdita o del danno delle merci, con indicazione della natura generale di tale perdita o danno, non sia data al vettore o allaparte esecutrice che ha eseguito la riconsegna delle merci, prima o al momento della riconsegna, o, se la perdita o il danno non è apparente, entro sette giorni lavorativi, nel luogo di riconsegna, dalla riconsegna delle merci.

2. La mancanza della comunicazione prevista in questo articolo al vettore o alla parte esecutrice non pregiudica il diritto di richiedere il risarcimento per la perdita o il danno delle merci in base a questa Convenzione, né la distribuzione dell’onere probatorio previsto nell’articolo 17.

3. La comunicazione menzionata in questo articolo non è richiesta in relazione a perdita o danno accertato durante una ispezione congiunta delle merci da parte della persona a cui esse sono state consegnate del vettore o della parte esecutrice marittima di cui viene asserita la responsabilità.

4. Nessun risarcimento è dovuto per il ritardo ove avviso della perdita dovuta al ritardo non sia stato dato al vettore entro ventuno giorni consecutivi dalla consegna delle merci.

5. Quando l’avviso menzionato in questo articolo è dato alla parte esecutrice che ha riconsegnato le merci, esso ha lo stesso effetto come se fosse stato dato al vettore, e l’avviso dato al vettore ha lo stesso effetto di quello dato alla parte esecutrice marittima.

6. Nel caso di perdita o danno effettivo o presunto, le parti della controversia si danno reciprocamente tutte le ragionevoli facilitazioni per l’ispezione e il conteggio delle merci e consentono l’accesso ai documenti relativi al trasporto delle merci. 

torna all'inizio
CAPITOLO 6. DISPOSIZIONI ULTERIORI RELATIVE A FASI PARTICOLARI DEL TRASPORTO

Articolo 24 - Deviazione

Quando in base alla legge applicabile una deviazione costituisce un inadempimento delle obbligazioni del vettore, tale deviazione di per sé stessa non priva il vettore o la parte esecutrice marittima delle difese o della limitazione di questa Convenzione,tranne che nei casi previsti dall' articolo 61.

torna all'inizio 
Articolo 25 - Merci sopra coperta delle navi

1. Le merci possono essere trasportate sopra la coperta di una nave solo se:
2. Le disposizioni di questa Convenzione relative alla responsabilità del vettore si applicano alla perdita, al danno o al ritardo nella riconsegna delle merci trasportate sopra coperta in base al paragrafo 1 di questo articolo, ma il vettore non è responsabile per la perdita o il danno di tali merci o il ritardo nella loro riconsegna, causato dai rischi speciali che il loro trasporto sopra coperta comporta ove le merci siano trasportate in conformità al paragrafo 1 lettere (a) o (c) di questo articolo.

3. Se le merci sono state trasportate sopra coperta in casi diversi da quelli consentiti in base al paragrafo 1 di questo articolo, il vettore è responsabile per la perdita o il danno delle merci o il ritardo nella loro consegna esclusivamente causato dal loro trasporto sopra coperta, e non ha diritto alle difese previste nell’articolo 17.

4. Il vettore non ha diritto di invocare il paragrafo 1 (c) di questo articolo nei confronti di un terzo che ha acquistato un documento di trasporto negoziabile o una registrazione elettronica di trasporto negoziabile in buona fede, a meno che i dati contrattuali precisino che le merci sono trasportate sopra coperta.

5. Se il vettore e il caricatore hanno espressamente convenuto che le merci sarebbero state trasportate sotto coperta, il vettore non ha diritto al beneficio della limitazione della responsabilità per ogni perdita, danno o ritardo nella consegna delle merci nella misura in cui tale perdita, danno o ritardo siano dovuti al loro trasporto sopra coperta.

torna all'inizio 
Articolo 26 - Trasporto anteriore o successivo al trasporto marittimo

Quando la perdita o il danno delle merci, o un evento o una circostanza che causa un ritardo nella loro consegna, si verifica durante il periodo della responsabilità del vettore ma solamente prima del loro imbarco sulla nave o solamente dopo il loro sbarco dalla nave, le disposizioni di questa Convenzione non prevalgono sulle disposizioni di un altro strumento internazionale che, al tempo di tale perdita, danno o evento o circostanza che causa un ritardo:
 torna all'inizio
CAPITOLO 7. OBBLIGAZIONI DEL CARICATORE NEI CONFRONTI DEL VETTORE

Articolo 27 - Consegna delle merci per il trasporto

1. Salvo diverso accordo nel contratto di trasporto, il caricatore deve consegnare le merci pronte per il trasporto. In ogni caso, il caricatore deve consegnare le merci in condizioni tali da sopportare il viaggio previsto, compreso imbarco, movimentazione, stivaggio, rizzaggio, ancoraggio e sbarco, e tali da non causare danni a persone o beni.

2. Il caricatore deve adempiere in modo appropriato e con cura le obbligazioni assunte in base a un accordo stipulato come previsto dall’articolo 13, paragrafo 2.

3. Quando un contenitore è riempito o un veicolo è caricato dal caricatore, il caricatore deve stivare, rizzare e ancorare il contenuto nel o sul contenitore o veicolo in modo appropriato e con cura, e in modo tale da non causare danni a persone o beni.
 
 torna all'inizio
Articolo 28. Cooperazione del caricatore e del vettore nella fornitura di informazioni e istruzioni

Il vettore e il caricatore devono rispondere alle reciproche richieste di fornire informazioni e istruzioni necessarie per la conveniente movimentazione e il conveniente trasporto delle merci, se la parte alla quale viene fatta la richiesta è in possesso di tali informazioni o è ragionevolmente in grado di fornire tali istruzioni e la parte che le richiede non è ragionevolmente in grado di procurarsele

torna all'inizio 
Articolo 29 - Obbligazione del caricatore di fornire informazioni, istruzioni e documenti

1. Il caricatore deve fornire tempestivamente al vettore le informazioni, le istruzioni e i documenti relativi alle merci che non sono altrimenti ragionevolmente nella disponibilità del vettore e che sono ragionevolmente necessari:
2. Nonostante le disposizioni di questo articolo restano fermi gli specifici obblighi in base alla legge, ai regolamenti e altre prescrizioni di autorità pubbliche di fornire certe informazioni e istruzioni e certi documenti con riguardo alle merci in relazione al trasporto previsto.

 torna all'inizio
Articolo 30 - Fondamento della responsabilità del caricatore nei confronti del vettore

1. Il caricatore è responsabile per la perdita o il danno sofferto dal vettore se il vettore prova che la causa della perdita o del danno è stata l’inadempimento delle obbligazioni del caricatore in base a questa Convenzione.

2. Salvo il caso in cui causa della perdita o del danno sia stata l’inadempimento del caricatore alle sue obbligazioni in base agli articoli 31, paragrafo 2, e 32, il caricatore è esonerato in tutto o in parte dalla sua responsabilità se la causa o una delle cause della perdita o del danno non è imputabile a colpa sua o a colpa di una delle persone menzionate nell’articolo 34.

3. Quando il caricatore è esonerato in parte dalla sua responsabilità in base a questo articolo, la sua responsabilità sussiste soltanto per la parte della perdita o del danno che è attribuibile a colpa sua o a colpa di una delle persone menzionate nell’articolo 34.

 torna all'inizio
Articolo 31 - Informazioni per la compilazione dei dati contrattuali

1. Il caricatore deve fornire tempestivamente al vettore le accurate informazioni richieste per la compilazione dei dati contrattuali e per l’emissione dei documenti di trasporto o delle registrazioni elettroniche di trasporto, compresi i dati menzionati nell’articolo 36, paragrafo 1; il nome della parte che deve essere individuata come
caricatore nei dati contrattuali; il nome dell’eventuale destinatario; e il nome della persona all’ordine della quale il documento di trasporto o la registrazione elettronica deve essere eventualmente emesso.

2. Si presume che il caricatore abbia garantito l’esattezza delle informazioni fornite in conformità al paragrafo 1 di questo articolo al momento in cui esse sono ricevute dal vettore. Il caricatore deve risarcire al vettore la perdita o il danno derivante dall’inesattezza di tale informazione.

torna all'inizio 
Articolo 32 - Disposizioni speciali per le merci pericolose

Quando merci che per la loro natura o il loro carattere sono, o appaiono ragionevolmente suscettibili di diventare, pericolose per le persone, i beni o l’ambiente:
 torna all'inizio
Articolo 33 - Assunzione da parte del caricatore documentale dei diritti e delle obbligazioni del caricatore

1. Un caricatore documentale è soggetto alle obbligazioni e responsabilità che gravano sul caricatore in base a questo capitolo e all’articolo 55, e a lui spettano i diritti e le difese previsti in questo capitolo e nel capitolo 13.

2. Il paragrafo 1 di questo articolo non modifica le obbligazioni e responsabilità, e i diritti o le difese del caricatore.

 torna all'inizio
Articolo 34 - Responsabilità del caricatore per altre persone

Il caricatore è responsabile per l’inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico da questa Convenzione causato dagli atti o omissioni di qualsiasi persona, compresi impiegati, agenti e subcontraenti, a cui ha affidato l’esecuzione di una qualsiasi delle sue obbligazioni, ma non è responsabile per atti o omissioni del vettore o di una parte esecutrice che agisce per conto del vettore, a cui il caricatore ha affidato l’esecuzione delle sue obbligazioni.

torna all'inizio 
CAPITOLO 8. DOCUMENTI DI TRASPORTO E REGISTRAZIONI ELETTRONICHE DI TRASPORTO

Articolo 35 -Emissione del documento di trasporto e della registrazione elettronica di trasporto

Salvo che il caricatore e il vettore abbiano convenuto di non usare un documento di trasporto o una registrazione elettronica di trasporto, o rientri negli usi, costumi e pratiche del commercio di non usarlo, il caricatore o, se il caricatore lo consente, il caricatore documentale, ha diritto di ottenere dal vettore, al momento della consegna delle merci al vettore o ad una parte esecutrice, a sua scelta:
torna all'inizio 
Articolo 36 - Dati contrattuali

1 I dati contrattuali che figurano nel documento di trasporto o nella registrazione elettronica di trasporto a cui è fatto riferimento nell’articolo 35 devono comprendere le informazioni seguenti, così come fornite dal caricatore:
2. I dati contrattuali che figurano nel documento di trasporto o nella registrazione elettronica di trasporto a cui è fatto riferimento nell’articolo 35 devono anche comprendere:
3. I dati contrattuali che figurano nel documento di trasporto o nella registrazione elettronica di trasporto a cui è fatto riferimento nell’articolo 35 devono inoltre comprendere:
4. Ai fini di questo articolo, la frase “l’ordine e le condizioni apparenti delle merci” contenuta nella lettera (a) del paragrafo 2 si riferisce all’ordine e alle condizioni delle merci basati su:

 torna all'inizio
Articolo 37 - Individuazione del vettore

1. Se il vettore è individuato con il suo nome nei dati contrattuali, qualsiasi altra informazione nel documento di trasporto o nella registrazione elettronica di trasporto relativa alla identità del vettore è priva di effetto ove sia incompatibile con tale individuazione.

2. Se i dati contrattuali non individuano il vettore come richiesto dall’articolo 36, paragrafo 2, lettera (b), ma indicano che le merci sono state caricate su una nave di cui è fornito il nome, vettore si presume il proprietario della nave indicato nel registro di iscrizione, a meno che questi non provi che la nave al momento del trasporto era locata a scafo nudo e individui il conduttore a scafo nudo indicandone l’indirizzo, nel quale caso si presume che il conduttore a scafo nudo sia il vettore. Il proprietario della nave risultante dal registro di iscrizione può alternativamente vincere tale presunzione individuando il vettore e indicandone l’indirizzo. Il conduttore a scafo nudo può vincere nello stesso modo ogni presunzione di essere il vettore.

3. Nulla in questo articolo impedisce all’avente diritto di provare che vettore è una persona diversa da quella individuata nei dati contrattuali o in base al paragrafo 2 di questo articolo.

torna all'inizio 
Articolo 38 - Firma

1. Il documento di trasporto è firmato dal vettore o da una persona che agisce in suo nome.

2. La registrazione elettronica di trasporto include la firma elettronica del vettore o di una persona che agisce in suo nome. Tale firma elettronica identifica il firmatario in relazione alla registrazione elettronica di trasporto e indica che il vettore autorizza la registrazione elettronica di trasporto

torna all'inizio 
Articolo 39 - Carenze nei dati contrattuali

1. La mancanza o l’inesattezza di uno o più dei dati contrattuali menzionati nell’articolo 36 paragrafi 1, 2 o 3, non influisce di per sé sulla natura giuridica o sulla validità del documento di trasporto o della registrazione elettronica di trasporto.

2. Se i dati contrattuali comprendono la data ma omettono di indicarne il significato, si presume che tale data sia:
3. Se i dati contrattuali non indicano lo stato e le condizioni apparenti delle merci nel momento in cui il vettore o una parte esecutrice le riceve, si presume che essi abbiano indicato che le merci erano in apparenti buon ordine e condizioni nel momento in cui il vettore o una parte esecutrice le ha ricevute.

 torna all'inizio
Articolo 40 - Riserve sulle informazioni relative alle merci nei dati contrattuali

1. Il vettore deve inserire riserve in relazione alle informazioni menzionate nell’articolo 36, paragrafo 1, per indicare che non assume responsabilità per l’esattezza delle informazioni fornite dal caricatore se:
2. Senza pregiudizio del paragrafo 1 del presente articolo, il vettore può formulare riserve con riguardo alle informazioni menzionate nell’articolo 36, paragrafo 1, nelle circostanze e nel modo indicati nei paragrafi 3 e 4 di questo articolo per indicare che non assume responsabilità per l’esattezza delle informazioni fornite dal caricatore.

3. Quando le merci non sono consegnate per il loro trasporto al vettore o a una parte esecutrice in un contenitore o veicolo chiuso o quando esse sono consegnate in un contenitore o veicolo chiuso e il vettore o una parte esecutrice effettivamente le ispeziona, il vettore può formulare riserve in relazione alle informazioni menzionate nell’articolo 36, paragrafo 1, se:
4. Quando le merci sono consegnate al vettore o a una parte esecutrice per il loro trasporto in un contenitore o veicolo chiuso, il vettore può formulare riserve in relazione alle informazioni menzionate:
 torna all'inizio
Articolo 41- Valore probatorio dei dati contrattuali

Salvo che e nella misura in cui i dati contrattuali siano stati oggetto di riserve nelle circostanze e nei modi previsti nell’articolo 40:
torna all'inizio 
Articolo 42 - “Nolo prepagato”

Se i dati contrattuali contengono la dichiarazione “nolo prepagato” o una dichiarazione similare, il vettore non può far valere nei confronti del portatore o del destinatario il fatto che il nolo non è stato pagato. Questo articolo non si applica se il portatore o il destinatario è anche il caricatore.

 torna all'inizio
CAPITOLO 9. RICONSEGNA DELLE MERCI

Articolo 43 - Obbligazione di accettare la riconsegna

Quando le merci sono arrivate a destinazione, il destinatario che ne domanda la riconsegna in base al contratto di trasporto deve accettare la loro consegna nel momento o entro il termine e nel luogo convenuti nel contratto di trasporto o, in difetto di tale accordo, nel momento e nel luogo in cui, avuto riguardo alle clausole del contratto, ai costumi, agli usi e alle pratiche del commercio e alle circostanze del trasporto, sarebbe stato ragionevole attendersi la loro riconsegna.

 torna all'inizio
Articolo 44 - Obbligazione di rilasciare una ricevuta

A richiesta del vettore o della parte esecutrice che riconsegna le merci, il destinatario deve rilasciare ricevuta per le merci consegnate dal vettore o dalla parte esecutrice nel modo che è abituale nel luogo di riconsegna. Il vettore può rifiutare la riconsegna delle merci se il destinatario rifiuta di rilasciarne ricevuta.

torna all'inizio
Articolo 45 - Consegna quando non è emesso un documento di trasporto negoziabile o una registrazione elettronica di trasporto negoziabile 

Quando non è stato emesso un documento di trasporto negoziabile o una registrazione elettronica di trasporto negoziabile:
torna all'inizio 
Articolo 46 - Consegna quando è emesso un documento di trasporto non negoziabile che ne richiede la restituzione

Quando è emesso un documento di trasporto non negoziabile dal quale risulta che esso deve essere restituito a fronte della riconsegna delle merci:
torna all'inizio 
Articolo 47 - Consegna quando è emesso un documento di trasporto negoziabile o una registrazione elettronica di trasporto negoziabile

1. Quando è stato emesso un documento di trasporto negoziabile o una registrazione elettronica di trasporto negoziabile:
2. Senza pregiudizio dell’articolo 48, paragrafo 1, se un documento di trasporto negoziabile o una registrazione elettronica di trasporto negoziabile prevede espressamente che le merci possono essere riconsegnate senza la restituzione del documento di trasporto o della registrazione elettronica di trasporto, si applicano le disposizioni seguenti:
torna all'inizio 
Articolo 48 - Merci non ritirate

1. Ai fini di questo articolo, si presume che la riconsegna delle merci non sia avvenuta solo se, dopo il loro arrivo al luogo di destinazione:
2. Senza pregiudizio di altri diritti che il vettore possa avere nei confronti del caricatore, la parte controllante, o il destinatario, se le merci non sono state ritirate, il vettore può, a rischio e spese della persona che ha diritto alle merci, adottare in relazione alle merci l’azione che le circostanze possano ragionevolmente richiedere, tra cui:
3. Il vettore può esercitare i diritti previsti nel paragrafo 2 di questo articolo solo dopo aver dato ragionevole preavviso della misura che intende adottare in base al paragrafo 2 di questo articolo alla persona eventualmente indicata nei dati contrattuali come la persona cui deve essere dato avviso dell’arrivo delle merci al luogo di
destinazione e ad una delle persone seguenti nell’ordine indicato, se a lui conosciute: il destinatario, la parte controllante o il caricatore.

4. Se le merci sono vendute in conformità alla lettera (c) del paragrafo 2 di questo articolo, il vettore conserva il ricavo dalla vendita a profitto della persona avente diritto alle merci, previa deduzione di tutte le spese incontrate dal vettore e di ogni altro importo dovuto al vettore in relazione al trasporto di tali merci.

5. Il vettore non è responsabile per la perdita o il danno delle merci che si verifica durante il periodo in cui esse rimangono in attesa di consegna a meno che il creditore non provi che tale perdita o danno è dipeso dal fatto che il vettore non ha adottato le misure che sarebbero state ragionevoli nelle circostanze per conservare le merci e che il vettore sapeva o avrebbe dovuto sapere che la mancata adozione da parte sua di tali misure avrebbe causato la perdita o il danno delle merci.

 torna all'inizio
Articolo 49 - Ritenzione delle merci

Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudica il diritto che il vettore o una parte esecutrice possa avere in base al contratto di trasporto o alla legge applicabile di ritenere le merci a garanzia del pagamento delle somme dovute.

torna all'inizio 
CAPITOLO 10. DIRITTI DELLA PARTE CONTROLLANTE

Articolo 50 - Esercizio e portata del diritto di controllo

1. Il diritto di controllo può essere esercitato solo dalla parte controllante ed è limitato al:

 torna all'inizio
Articolo 51 - Identità della parte controllante e trasferimento del diritto di controllo

1. Salvi i casi menzionati nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo:
2. Quando è stato emesso un documento di trasporto non negoziabile dal quale risulta che esso deve essere restituito onde ottenere la riconsegna delle merci:
3. Quando viene emesso un documento di trasporto negoziabile:
4. Quando viene emessa una registrazione elettronica di trasporto negoziabile:
(a) il portatore è la parte controllante;
(b) il portatore può trasferire il diritto di controllo ad un’altra persona mediante il trasferimento della registrazione elettronica di trasporto negoziabile secondo le procedure menzionate nell’articolo 9, paragrafo 1; e
(c) per esercitare il diritto di controllo, il portatore deve dimostrare, secondo le procedure previste nell’articolo 9, paragrafo 1, di essere il portatore.

 torna all'inizio
Articolo 52 - Esecuzione delle istruzioni da parte del vettore

1. Fermo il disposto dei paragrafi 2 e 3 di questo articolo, il vettore deve eseguire le istruzioni menzionate nell’articolo 50 se:
2. In ogni caso, la parte controllante deve rimborsare al vettore tutte le ragionevoli spese addizionali che il vettore può incontrare e gli risarcisce la perdita o il danno che può soffrire in conseguenza della diligente esecuzione di qualsiasi istruzione in base a questo articolo, ivi compreso il risarcimento per perdite o danni di altre merci trasportate che il vettore può essere tenuto a riconoscere.

3. Il vettore ha diritto di ottenere dalla parte controllante una garanzia per l’importo delle spese addizionali, della perdita o del danno che il vettore si attende possa ragionevolmente derivare in dipendenza della esecuzione delle istruzioni secondo questo articolo. Il vettore può rifiutare di eseguire le istruzioni se tale garanzia non viene fornita.

4. La responsabilità del vettore per la perdita o il danno delle merci o per il ritardo nella consegna risultante dalla mancata esecuzione da parte sua delle istruzioni della parte controllante in violazione della obbligazione posta a suo carico dal paragrafo 1 di questo articolo è soggetta agli articoli da 17 a 23 e l’ammontare del risarcimento pagabile dal vettore è soggetto agli articoli da 59 a 61.

torna all'inizio 
Articolo 53 - Dove la riconsegna si considera avvenuta

Le merci riconsegnate secondo le istruzioni date in conformità all’articolo 52, paragrafo 1, sono reputate essere state riconsegnate nel luogo di destinazione, e le disposizioni del capitolo 9 relative a tale riconsegna sono ad esse applicabili. 

torna all'inizio 
Articolo 54 - Modifiche del contratto di trasporto

1. 1. La parte controllante è la sola persona che può convenire con il vettore modifiche del contratto di trasporto diverse da quelle menzionate nell’articolo 50, paragrafo 1 (b) e (c).

2. Le modifiche del contratto di trasporto, ivi comprese quelle menzionate nell’articolo 50, paragrafi 1 (b) e (c), devono essere annotate in un documento di trasporto negoziabile o in un documento di trasporto non negoziabile di cui è richiesta la restituzione, o incorporate in una registrazione elettronica di trasporto negoziabile, o, su richiesta della parte controllante, devono essere menzionate in un documento di trasporto non negoziabile o incorporate in una registrazione elettronica di trasporto non negoziabile. Tali modifiche, se menzionate o incorporate in tale modo, devono essere firmate in conformità all’articolo 38.

 torna all'inizio
Articolo 55 - Fornitura al vettore di informazioni, istruzioni o documenti addizionali

1. La parte controllante, a richiesta del vettore o della parte esecutrice, deve fornire in modo tempestivo informazioni, istruzioni o documenti relativi alle merci non ancora forniti dal caricatore e non altrimenti ragionevolmente disponibili per il vettore, di cui il vettore può avere ragionevolmente bisogno per adempiere alle sue obbligazioni in base al contratto di trasporto.

2. Se il vettore, dopo ragionevoli sforzi, non è in grado di localizzare la parte controllante o la parte controllante non è in grado di fornire al vettore informazioni, istruzioni o documenti adeguati, a ciò deve provvedere il caricatore. Se il vettore, dopo ragionevoli sforzi, non è in grado di localizzare il caricatore, tali informazioni, istruzioni o documenti devono essere forniti dal caricatore documentale.

torna all'inizio 
Articolo 56 - Modifica convenzionale

Le parti di un contratto di trasporto possono modificare l’effetto degli articoli 50, paragrafo 1, lettere (b) e (c), 50, paragrafo 2, e 52. Esse possono anche limitare o escludere la trasferibilità del diritto di controllo menzionato nell’articolo 51, paragrafo 1, lettera (b).

torna all'inizio 
CAPITOLO 11. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI

Articolo 57 - Quando è emesso un documento di trasporto negoziabile o una registrazione elettronica di trasporto negoziabile

1. Quando viene emesso un documento di trasporto negoziabile, il portatore può trasferire i diritti incorporati in tale documento trasferendolo ad altra persona:
2. Quando viene emessa una registrazione elettronica di trasporto negoziabile, il suo portatore può trasferire i diritti in essa incorporati, sia che si tratti di un documento all’ordine o all’ordine di una persona determinata, trasferendo la registrazione elettronica di trasporto secondo le procedure menzionate nell’articolo 9, paragrafo 1.

 torna all'inizio
Articolo 58 - Responsabilità del portatore

1. Fermo restando il disposto dell’articolo 55, un portatore diverso dal caricatore che non esercita alcun diritto in base al contratto di trasporto non assume alcuna responsabilità in base al contratto di trasporto soltanto per essere il portatore.

2. Un portatore diverso dal caricatore che esercita un qualsiasi diritto in base al contratto di trasporto assume tutte le responsabilità che incombono sul caricatore in base al contratto di trasporto nei limiti in cui esse siano incorporate nel o accertabili in base al documento di trasporto negoziabile o alla registrazione elettronica di trasporto negoziabile.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo, un portatore diverso dal caricatore non esercita alcun diritto in base al contratto di trasporto soltanto per il fatto di:

CAPITOLO 12. LIMITI DI RESPONSABILITÀ

torna all'inizio 
Articolo 59 - Limiti di responsabilità

1. Fermo restando il disposto dagli articoli 60 e 61, paragrafo 1, la responsabilità del vettore per l’inadempimento delle sue obbligazioni in base a questa Convenzione è limitata a 875 unità di conto per collo o altra unità di carico, o a 3 unità di conto per chilogrammo di peso lordo delle merci oggetto del reclamo o della lite, con applicazione del limite più elevato, tranne quando il valore delle merci è stato dichiarato dal caricatore e inserito nei dati contrattuali, o quando un importo superiore al limite di responsabilità stabilito in questo articolo è stato convenuto tra vettore e caricatore.

2. Quando le merci sono trasportate in o su un contenitore, pallet, o simile articolo di trasporto, o in o su un  veicolo, i colli o unità di carico enumerati nei dati contrattuali come sistemati su o in tale articolo di trasporto o veicolo sono considerati colli o unità di carico. In difetto di tale enumerazione, le merci sistemate in o su un tale articolo di trasporto sono considerati una unità di carico.

3. L’unità di conto menzionata in questo articolo è il diritto speciale di prelievo come definito dal Fondo Monetario Internazionale. Le somme menzionate in questo articolo sono convertite nella moneta nazionale di uno Stato sulla base del valore di tale moneta alla data della sentenza o del lodo arbitrale o alla data convenuta dalle parti. Il valore in diritti speciali di prelievo di una moneta nazionale di uno Stato Contraente membro del Fondo Monetario Internazionale è calcolato in conformità con il metodo di valutazione applicato dal Fondo Monetario Internazionale in vigore alla data in questione per le sue operazioni e transazioni. Il valore in diritti speciali di prelievo della moneta nazionale di uno Stato Contraente che non sia membro del Fondo Monetario Internazionale è calcolato in un modo determinato da tale Stato.

torna all'inizio 
Articolo 60 - Limiti di responsabilità per perdita causata da ritardo

Fermo restando il disposto dell’articolo 61, paragrafo 2, l’ammontare del risarcimento per perdita o danno alle merci causato da ritardo è calcolato in conformità all’articolo 22 e la responsabilità per danno economico causato da ritardo è limitato a un importo equivalente a due volte e mezzo il nolo pagabile per le merci che hanno subito un ritardo. L’importo totale pagabile in base a questo articolo e all’articolo 59, paragrafo 1, non può superare il limite che sarebbe stabilito in base all’articolo 59, paragrafo 1, per la perdita totale delle merci in questione.

torna all'inizio 
Articolo 61 - Perdita del beneficio della limitazione di responsabilità

1. Né il vettore né qualsiasi persona menzionata nell’articolo 18 ha diritto di beneficiare della limitazione della responsabilità prevista dall’articolo 59, o prevista nel contratto di trasporto, se il creditore prova che la perdita risultante dall’inadempimento delle obbligazioni del vettore in base a questa Convenzione è imputabile a un atto o una omissione personale della persona che invoca il diritto di limitazione compiuto con l’intenzione di causare tale perdita o temerariamente e con la coscienza che tale perdita si sarebbe probabilmente verificata.

2. Né il vettore né qualsiasi persona menzionata nell’articolo 18 ha diritto di beneficiare della limitazione della responsabilità prevista dall’articolo 60, se il creditore prova che il ritardo nella riconsegna è dipeso da un atto o una omissione personale della persona che invoca il diritto di limitazione compiuto con l’intenzione di causare tale perdita o temerariamente e con la coscienza che tale perdita si sarebbe probabilmente verificata.


CAPITOLO 13. TERMINE PER L’AZIONE
torna all'inizio 
Articolo 62 - Periodo di tempo por l'azione

1. Nessuna azione giudiziale o arbitrale relativa a reclami o controversie nascenti dall’inadempimento di una obbligazione prevista da questa Convenzione può essere promossa dopo il decorso di due anni.

2. Il periodo previsto nel paragrafo 1 di questo articolo inizia il giorno in cui il vettore ha riconsegnato le merci o, nel caso in cui le merci non siano state riconsegnate o solo una parte delle merci sia stata riconsegnata, nell’ultimo giorno in cui le merci avrebbero dovuto essere riconsegnate. Il giorno in cui il periodo inizia a decorrere non è computato nel termine.

3. Nonostante il decorso del termine previsto nel paragrafo 1 di questo articolo, una parte può far valere la sua domanda in via di eccezione o opporla in compensazione.

torna all'inizio 
Articolo 63 - Estensione del termine per l’azione

Il termine previsto nell’articolo 62 non è soggetto a sospensione o interruzione, ma la persona contro la quale è proposto il reclamo può in qualsiasi momento durante il decorso del termine estenderlo mediante dichiarazione alla persona che l’ha proposto. Tale termine può essere ulteriormente prorogato con un’altra dichiarazione o altre dichiarazioni.

 torna all'inizio
Articolo 64 - Azione di regresso

Una azione di regresso può essere proposta da una persona tenuta responsabile dopo il decorso del termine previsto nell’articolo 62 se tale azione è promossa entro il più lungo dei termini seguenti:
torna all'inizio
Articolo 65 - Azioni contro la persona individuata quale vettore

Una azione contro il conduttore a scafo nudo o la persona individuata come il vettore in base all’articolo 37, paragrafo 2, può essere promossa dopo il decorso del termine previsto dall’articolo 62 se essa è promossa entro il più lungo dei termini seguenti:

torna all'inizio
CAPITOLO 14. GIURISDIZIONE

Articolo 66 - Azioni contro il vettore

A meno che il contratto di trasporto contenga una clausola di scelta esclusiva del foro che sia conforme all’articolo 67 o 72, l’attore ha diritto di promuovere giudizio contro il vettore in base a questa Convenzione:
torna all'inizio
Articolo 67 - Accordi di scelta del foro

1. La giurisdizione di un tribunale scelto in conformità all’articolo 66, paragrafo (b), è esclusiva per le controversie tra le parti del contratto solo se le parti lo convengono e l’accordo con il quale è stata pattuita la scelta del foro:
2. Una persona che non è parte del contratto di volume è vincolata da un accordo esclusivo di scelta del foro concluso in conformità al paragrafo 1 di questo articolo solo se:
torna all'inizio
Articolo 68 - Azioni contro la parte esecutrice marittima

L’attore ha diritto di promuovere giudizio in base a questa Convenzione contro una parte esecutrice marittima dinanzi a un tribunale nel cui circondario si trova uno dei seguenti luoghi:
torna all'inizio
Articolo 69 - Assenza di ulteriori criteri di giurisdizione

Fermo restando quanto previsto agli articoli 71 e 72, nessuna azione giudiziale in base a questa Convenzione contro il vettore o una parte esecutrice marittima può essere promossa dinanzi a un tribunale non designato in base agli articoli 66 o 68.

torna all'inizio
Articolo 70 - Sequestro e misure provvisorie o cautelari

Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudica la giurisdizione per misure provvisorie o cautelari, compreso il sequestro. Un tribunale di uno Stato in cui una misura provvisoria o cautelare è stata adottata non ha giurisdizione per giudicare il caso nel merito a meno che:
torna all'inizio
Articolo 71 - Riunione o trasferimento di azioni

1. Salvo il caso di un accordo esclusivo di scelta del foro valido in base agli articoli 67 o 72, se una unica azione è promossa nei confronti del vettore e della parte esecutrice marittima che ha la sua origine in un unico  avvenimento, l’azione può essere promossa solo in un tribunale designato in base all’articolo 66 e all’articolo 68. Se non vi è tale tribunale, l’azione deve essere promossa dinanzi a un tribunale designato in base all’articolo 68, lettera (b), se esiste.

2. Salvo quando vi è un accordo esclusivo di scelta del foro valido in base agli articoli 67 o 72, un vettore o una parte esecutrice marittima che promuove una azione per ottenere l’accertamento della inesistenza della sua responsabilità o qualsiasi altra azione che priverebbe una persona del suo diritto di scelta del foro in base all’articolo 66 o 68, deve rinunciare a tale azione, a richiesta del convenuto, una volta che il convenuto abbia scelto un tribunale designato in base all’articolo 66 o 68, secondo il caso, dinanzi al quale l’azione può essere nuovamente promossa.

torna all'inizio
Articolo 72 - Accordo dopo il sorgere di una controversia e giurisdizione quando il convenuto si è costituito in giudizio

1. Dopo che sia sorta una controversia, le parti possono concordare di risolverla dinanzi a qualsiasi tribunale competente.

2. Un tribunale competente dinanzi al quale il convenuto compare senza contestare la giurisdizione secondo la legge del foro, ha giurisdizione.

torna all'inizio
Articolo 73 - Riconoscimento e esecuzione

1. Una decisione resa in uno Stato Contraente da un tribunale avente giurisdizione secondo questa Convenzione è riconosciuta e ad essa è data esecuzione in un altro Stato Contraente secondo la legge di quest’ultimo quando ambedue tali Stati hanno reso la dichiarazione prevista dall’articolo 74.

2. Un tribunale può rifiutare il riconoscimento e l’esecuzione in base alle regole in materia di riconoscimento e esecuzione previste dalla sua legge.

3. Questo capitolo non influisce sulla applicazione delle norme di una organizzazione regionale di integrazione economica che è parte di questa Convenzione, per quanto concerne il riconoscimento o l’esecuzione di sentenze tra i suoi Stati membri, adottate sia prima che dopo questa Convenzione.

torna all'inizio
Articolo 74 - Applicazione del capitolo 14

Le disposizioni di questo capitolo vincolano solo gli Stati Contraenti che in conformità all’articolo 91 dichiarano di sottoporvisi.


CAPITOLO 15. ARBITRATO
torna all'inizio 
Articolo 75 - Accordi arbitrali

1. Fermo quanto previsto in questo capitolo, le parti possono convenire che ogni controversia che possa insorgere in relazione al trasporto di merci in base a questa Convenzione sia deferita a arbitrato.

2. Il procedimento arbitrale deve svolgersi, a scelta della persona che fa valere un diritto nei confronti del vettore:
3. La designazione del luogo dell’arbitrato nell'accordo arbitrale è vincolante per controversie tra le parti della stessa se l'accordo è contenuta in un contratto di volume che indica chiaramente i nomi e gli indirizzi delle parti e:
4. Quando un accordo arbitrale è stato pattuito in conformità al paragrafo 3 di questo articolo, una persona che non è parte del contratto di volume è vincolata dalla designazione del luogo dell’arbitrato in tale convenzione solo se:
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 di questo articolo sono considerate parte di ogni accordo arbitrale, e ogni disposizione dell'accordo è nulla se in conflitto con una di esse.

torna all'inizio
Articolo 76 - Accordo arbitrale in trasporto non di linea

1. Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudica la validità di un accordo arbitrale contenuto in un contratto di trasporto in un trasporto non di linea al quale questa Convenzione o sue disposizioni siano applicabili in forza:
(a) della applicazione dell’articolo 7; o
(b) della volontaria incorporazione di questa Convenzione da parte delle parti ad un contratto di trasporto che altrimenti  non sarebbe soggetto ad essa.

2. Nonostante il paragrafo 1 di questo articolo, un accordo arbitrale in un documento di trasporto o registrazione elettronica di trasporto al quale questa Convenzione si applica in forza della applicazione dell’articolo 7 è soggetta a questo capitolo a meno che tale documento di trasporto o registrazione elettronica di trasporto:
torna all'inizio
Articolo 77 - Accordo arbitrale dopo che una controversia è insorta

Nonostante le disposizioni di questo capitolo e del capitolo 14, dopo che una controversia è insorta le parti possono convenire di sottoporla a arbitrato in un luogo qualsiasi.

torna all'inizio
Articolo 78 - Applicazione del capitolo 15

Le disposizioni di questo capitolo vincolano solo gli Stati Contraenti che in conformità all’articolo 91 dichiarano di sottoporvisi.

torna all'inizio 
CAPITOLO 16. VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Articolo 79 - Disposizioni generali

1. Salvo disposizione contraria di questa Convenzione, qualsiasi clausola di un contratto di trasporto è nulla se e nei limiti in cui essa:

2. Salvo disposizione contraria di questa Convenzione qualsiasi clausola di un contratto di trasporto è nulla se e nei limiti in cui essa:
torna all'inizio
Articolo 80 - Regole speciali per contratti di volume

1. Nonostante l’articolo 79, nei rapporti tra vettore e caricatore un contratto di volume al quale questa Convenzione si applica può prevedere maggiori o minori diritti, obbligazioni e responsabilità di quelli previsti in questa Convenzione.

2. Una deroga in base al paragrafo 1 di questo articolo è vincolante solo quando:
3. Una tariffa pubblica di prezzi e servizi del vettore, un documento di trasporto, una registrazione elettronica di trasporto o un documento similare non è un contratto di volume in base al paragrafo 1 di questo articolo, ma un contratto di volume può incorporare tali documenti per relationem come termini del contratto.

4. Il paragrafo 1 di questo articolo non è applicabile ai diritti e alle obbligazioni previsti negli articoli 14, lettere (a) e (b), 29 e 32 o alle responsabilità nascenti dal loro inadempimento né esso è applicabile a qualsiasi responsabilità che deriva da un atto o omissione menzionati nell’articolo 61.

5. Le condizioni di un contratto di volume che derogano a questa Convenzione, se il contratto di volume soddisfa ai requisiti del paragrafo 2 di questo articolo, si applicano nei rapporti tra il vettore e qualsiasi persona diversa dal caricatore purché:
6. La parte che invoca il beneficio della deroga ha l’onere di provare che le condizioni per la deroga sono state osservate.

torna all'inizio
Articolo 81 - Regole speciali per trasporto di animali vivi e certe altre merci

Nonostante l’articolo 79, e fermo restando l’articolo 80, il contratto di trasporto può escludere o limitare le obbligazioni o le responsabilità del vettore e di una parte esecutrice marittima se:
torna all'inizio 
CAPITOLO 17. MATERIE NON DISCIPLINATE DA QUESTA CONVENZIONE

Articolo 82 - Convenzioni internazionali che disciplinano il trasporto di merci con altre modalità di trasporto

Nessuna disposizione di questa Convenzione impedisce l’applicazione delle seguenti convenzioni internazionali che siano in vigore al momento dell’entrata in vigore di questa Convenzione, compresa ogni loro futura modifica, che regolano la responsabilità del vettore per perdita o danno delle merci:

torna all'inizio
Articolo 83 - Limitazione globale di responsabilità

Nessuna disposizione di questa Convenzione impedisce l’applicazione di qualsiasi convenzione internazionale o legge nazionale che regoli la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi.

torna all'inizio
Articolo 84 - Avaria comune

Nessuna disposizione di questa Convenzione impedisce l’applicazione delle clausole del contratto di trasporto o delle disposizioni delle leggi nazionali relative al regolamento dell’avaria comune.

torna all'inizio
Articolo 85 - Passeggeri e bagaglio

Questa Convenzione non si applica a un contratto di trasporto di passeggeri e loro bagaglio.

torna all'inizio
Articolo 86 - Danno causato da incidente nucleare

Nessuna responsabilità può essere imputata  in base a questa Convenzione per un danno causato da un incidente nucleare se l’esercente della installazione nucleare è responsabile per tale danno:

torna all'inizio
CAPITOLO 18. CLAUSOLE FINALI

Articolo 87 - Depositario

Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Uniti è designato come depositario di questa  Convenzione.

torna all'inizio
Articolo 88 - Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. 1. Questa Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati a Rotterdam (Paesi Bassi) il 23 settembre 2009 e successivamente alla Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

2. Questa Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.

3. Questa Convenzione è aperta alla adesione di tutti gli Stati che non ne sono firmatari a decorrere dalla data alla quale è aperta alla firma.

4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

torna all'inizio
Articolo 89 - Denuncia di altre convenzioni

1.  Uno Stato che ratifichi, accetti o approvi questa Convenzione o vi aderisca e sia parte della Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata a Bruxelles il 15 agosto 1924, del Protocollo portante modifiche alla Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmato a Bruxelles il 23 febbraio 1968, o del Protocollo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1979, portante modifiche alla Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, come modificata dal Protocollo di modifica del 23 febbraio 1968 denuncia allo stesso tempo tale Convenzione e il o i protocolli ad essa relativi dei quali è parte dandone a tale fine comunicazione al Governo belga, e dichiarando che la denuncia avrà effetto alla data alla quale questa Convenzione entrerà in vigore per tale Stato.

2. Ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi questa Convenzione o vi aderisca e sia parte della Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare conclusa a Amburgo il 31marzo 1978 denuncia allo stesso tempo tale Convenzione dandone a tale fine comunicazione al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e dichiarando che la denuncia avrà effetto alla data alla quale questa Convenzione entrerà in vigore per tale Stato.

3. Ai fini di questo articolo, le ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni effettuate in relazione a questa Convenzione dagli Stati parte degli strumenti enumerati nei paragrafi 1 e 2 di questo articolo non avranno effetto che alla data alla quale le denunce eventualmente richieste da parte di tali Stati per tali strumenti avranno effetto.
Il depositario di questa Convenzione si consulterà con il Governo belga, depositario degli strumenti menzionati al paragrafo 1 di questo articolo, per assicurare il coordinamento necessario a tale fine.

torna all'inizio
Articolo 90 - Riserve

A questa Convenzione non è consentita alcuna riserva.

torna all'inizio
Articolo 91 - Procedura e effetto delle dichiarazioni

1. Le dichiarazioni autorizzate dagli articoli 74 e 78 possono essere fatte in qualsiasi momento. Le dichiarazioni iniziali autorizzate dall’articolo 92, paragrafo 1, e dall’articolo 93, paragrafo 2, sono fatte al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Nessun’altra dichiarazione è autorizzata da questa Convenzione.

2. Le dichiarazioni fatte al momento della firma sono soggette a conferma al momento della ratifica, accettazione o approvazione.

3. Le dichiarazioni e le loro conferme sono fatte per iscritto e formalmente notificate al depositario.

4. Le dichiarazioni prendono effetto alla data dell’entrata in vigore di questa Convenzione con riguardo allo Stato in questione. Peraltro, una dichiarazione di cui il depositario riceve comunicazione formale dopo tale data prende effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza del sesto mese successivo alla data del suo ricevimento da parte del depositario.

5. Ogni Stato che faccia una dichiarazione in virtù di questa Convenzione può revocarla in ogni momento mediante comunicazione formale scritta indirizzata al depositario. La revoca di una dichiarazione, o la sua modifica se consentita da questa Convenzione, prende effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza del sesto mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del depositario.

torna all'inizio
Articolo 92 - Effetto in unità territoriali nazionali

1. Se uno Stato Contraente ha due o più unità territoriali in cui sono applicabili diversi regimi giuridici per quanto attiene alle materie trattate in questa Convenzione, esso può al momento della firma, ratifica, accettazione approvazione o adesione, dichiarare che questa Convenzione si applica a tutte le sue unità territoriali ovvero ad una o più di tali unità, e può in qualsiasi momento modificare la sua dichiarazione presentando una nuova dichiarazione.

2. Tali dichiarazioni sono notificate al depositario e devono indicare espressamente le unità territoriali alle quali la Convenzione è estesa.

3. Quando uno Stato Parte ha dichiarato in base a questo articolo che questa Convenzione si estende a una o più ma non a tutte le sue unità territoriali, un luogo situato in una unità territoriale alla quale questa Convenzione non si estende non è considerato essere in uno Stato Contraente ai fini di questa Convenzione.

4. Se uno Stato Contraente non fa alcuna dichiarazione in base al paragrafo 1 di questo articolo, la Convenzione si applica a tutte le unità territoriali di tale Stato.

torna all'inizio
Articolo 93 - Partecipazione di organizzazioni regionali di integrazione economica

1. Una organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati sovrani avente competenza per certe materie regolate da questa Convenzione può similmente firmare, ratificare, accettare, approvare o aderire a questa Convenzione.  L’organizzazione regionale di integrazione economica ha in tale caso i diritti e le obbligazioni di uno Stato Parte, nella misura in cui ha competenza sulle materie regolate da questa Convenzione. Quando in questa Convenzione il numero degli Stati Contraenti è rilevante, l’organizzazione regionale di integrazione economica non conta come Stato Contraente in aggiunta ai suoi Stati membri che sono Stati Contraenti.

2. Al momento della firma, ratifica, accettazione approvazione o adesione l’organizzazione regionale di integrazione economica fa una dichiarazione al depositario indicando le materie regolate da questa Convenzione per le quali i suoi Stati membri le hanno trasferito la loro competenza. Essa informa senza ritardo il depositario di tutte le modifiche intervenute nei riparti della competenza, ivi compresi nuovi trasferimenti di competenza,  precisata nella dichiarazione fatta in conformità a questo paragrafo.

3. Ogni riferimento a “Stato Contraente” o “Stati Contraenti” in questa Convenzione si applica anche a una organizzazione regionale di integrazione economica, quando il contesto la richiede.

torna all'inizio
Articolo 94 - Entrata in vigore
 
1. Questa Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un anno dalla data di deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione approvazione o adesione.

2. Per ogni Stato che diventa Stato Contraente di questa Convenzione dopo la data di deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione approvazione o adesione, questa Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un anno dalla data del deposito dello strumento appropriato da parte di tale Stato.

3. Ogni Stato Contraente applica questa Convenzione ai contratti di trasporto conclusi a partire dalla data di entrata in vigore di questa Convenzione nei suoi confronti.

torna all'inizio
Articolo 95 - Revisione e modifiche

1. A richiesta di almeno un terzo degli Stati Contraenti di questa Convenzione il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite convoca una conferenza degli Stati Contraenti per la sua revisione o per la sua modifica.

2. Ogni strumento di ratifica, accettazione approvazione o adesione depositato dopo l’entrata in vigore di una modifica di questa Convenzione si riterrà applicabile alla Convenzione come modificata.

torna all'inizio
Articolo 96 - Denuncia di questa Convenzione

1. Uno Stato Contraente può denunciare questa Convenzione in ogni momento mediante comunicazione scritta al depositario.

2. Le denuncia prende effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un anno dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del depositario. Se un periodo più lungo è indicato nella comunicazione, la denuncia prenderà effetto alla scadenza del periodo in questione da computare dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del depositario.

FATTO a New York, l’undici dicembre duemilaotto, in un solo originale, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono egualmente autentici.

IN TESTIMONIANZA DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato questa Convenzione.

torna all'inizio
(1) Parola aggiunta dalla Correzione del testo originale della convenzione del 2012, in vigore dal 23 gennaio 2013.

Stato delle ratifiche
 

(traduzione dal testo inglese della convenzione a cura di Enzo Fogliani)


Accessi al sito dal 17.2.2013:

Flag Counter


(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)