GLI STATI PARTI DI QUESTA CONVENZIONE,
- CONFERMANDO la loro convinzione che il commercio internazionale
sulla base dell’eguaglianza e del mutuo beneficio
costituisce un elemento importante per la promozione di amichevoli
relazioni tra gli Stati,
- CONVINTI che la progressiva armonizzazione e unificazione del
diritto del commercio internazionale, nel ridurre o rimuovere
ostacoli legali al flusso del commercio
internazionale, contribuiscano in modo significativo alla
cooperazione economica universale tra tutti gli Stati su una base
della eguaglianza, dell’equità e
dell’interesse comune, e al benessere di tutti i popoli,
- RICONOSCENDO il significativo contributo della Convenzione
internazionale per l’unificazione di alcune regole legali
relative alle polizze di carico, firmata a Bruxelles il 25 agosto
1924, e dei suoi Protocolli, e della Convenzione delle Nazioni
Unite sul trasporto di merci per mare, firmata a Amburgo il 31
marzo 1978, alla armonizzazione del diritto che regola il
trasporto di merci per mare,
- CONSAPEVOLI degli sviluppi tecnologici e commerciali che hanno
avuto luogo successivamente alla adozione di tali convenzioni e
dell’esigenza di consolidarli e modernizzarli,
- NOTANDO che caricatori e vettori non hanno il beneficio di un
regime cogente universale a sostegno della esecuzione dei
contratti di trasporto marittimo che coinvolgono altri modi di
trasporto,
- CONSIDERANDO che l’adozione di regole uniformi che
disciplinano i contratti internazionali di trasporto in tutto o in
parte per mare promuoverà la certezza legale,
migliorerà l’efficienza del trasporto internazionale
di merci e faciliterà nuove opportunità di accesso
per parti e permercati in precedenza remoti, svolgendo in
tale modo un ruolo fondamentale nella promozione del commercio e
dello sviluppo economico, a livello sia nazionale che
internazionale,
HANNO CONVENUTO quanto segue:
CAPITOLO 1. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Definizioni
Ai fini di questa Convenzione:
1. “Contratto di trasporto” significa un contratto nel
quale il vettore, contro pagamento di un nolo, si obbliga a trasportare
merci da un luogo all’altro. Il contratto deve prevedere il
trasporto per mare e può prevedere il trasporto mediante altre
modalità di trasporto in aggiunta al trasporto per mare.
2. “Contratto di volume” significa un contratto di
trasporto che prevede il trasporto di una specifica quantità di
merci in una serie di spedizioni durante un periodo di tempo convenuto.
La specificazione della quantità può includere un minimo,
un massimo o una forcella.
3. “Trasporto di linea” significa un servizio di trasporto
che viene offerto al pubblico mediante pubblicità o mezzi
similari e comprende il trasporto mediante navi che assicurano un
collegamento regolare tra determinati porti secondo un calendario di
partenze accessibile al pubblico.
4. “Trasporto non di linea” significa ogni trasporto che non è trasporto di linea.
5. “Vettore” significa una persona che stipula un contratto di trasporto con un caricatore.
6.
- (a) “Parte Esecutrice” significa una persona diversa
dal vettore che esegue o si obbliga ad eseguire una delle obbligazioni
del vettore in base ad un contratto di trasporto con riguardo al
ricevimento, all’imbarco, alla movimentazione, allo stivaggio, al
trasporto, al mantenimento (1) alla cura, allo sbarco o alla consegna delle merci, in
quanto tale persona agisca, direttamente o indirettamente, su richiesta
del vettore o sotto la supervisione e il controllo del vettore.
- (b) Parte Esecutrice” non comprende persone che
agiscono, direttamente o indirettamente, su istruzioni di un
caricatore, di un caricatore documentale, della parte controllante o
del destinatario, anziché del vettore.
7. “Parte Esecutrice marittima” significa una parte
esecutrice che esegua o si obblighi a eseguire una qualsiasi
obbligazione del vettore durante il periodo compreso tra l’arrivo
delle merci al porto di imbarco di una nave e la loro partenza dal
porto di sbarco di una nave. Un vettore terrestre è una parte
esecutrice marittima solo se esegue o si obbliga a eseguire i suoi
servizi esclusivamente entro un’area portuale.
8. “Caricatore” significa una persona che stipula un contratto di trasporto con un vettore.
9. “Caricatore documentale” significa una persona, diversa
dal caricatore, che accetta di essere indicata come
“caricatore” nel documento di trasporto o nella
registrazione elettronica di trasporto.
10. “Portatore” significa:
- (a) una persona che è in possesso di un documento di trasporto negoziabile; e
- (i) se il documento è un documento all’ordine, vi
è individuata come il caricatore o il destinatario, ovvero
è la persona alla quale il documento è debitamente
girato; o
- (ii) se il documento è un documento all’ordine
girato in bianco o un documento al portatore è il portatore del
documento; o
- (b) la persona alla quale una registrazione elettronica di
trasporto negoziabile è stata emessa o trasferita secondo le
procedure menzionate nell’articolo 9, paragrafo 1.
11. “Destinatario” significa una persona che ha diritto
alla riconsegna delle merci in base a un contratto di trasporto o a un
documento di trasporto o a una registrazione elettronica di trasporto.
12. “Diritto di controllo” delle merci significa il diritto
in base al contratto di trasporto di dare istruzioni al vettore in
relazione alle merci in conformità al capitolo 10.
13. “Parte controllante” significa la persona che in base
all’art. 51 ha diritto di esercitare il diritto di controllo.
14. “Documento di trasporto” significa un documento emesso dal vettore in base ad un contratto di trasporto che:
- (a) attesta il ricevimento da parte del vettore o di una
parte esecutrice delle merci in base a un contratto di trasporto; e
- (b) costituisce prova di o contiene un contratto di trasporto.
15. “Documento di trasporto negoziabile” significa un
documento di trasporto che indica, con parole quali
“all’ordine” o “ negoziabile” o altra
espressione appropriata alla quale è attribuito lo stesso
effetto dalla legge applicabile al documento, che le merci sono state
spedite all’ordine del caricatore, all’ordine del
destinatario, o del portatore, e non contiene l’ esplicita
menzione “non negoziabile”.
16. “Documento di trasporto non negoziabile” significa un
documento di trasporto che non è un documento di trasporto
negoziabile.
17. “Comunicazione elettronica” significa informazione
generata, inviata, ricevuta o conservata mediante mezzi elettronici,
ottici, digitali o mezzi similari con il risultato di rendere
l’informazione comunicata accessibile in modo da poter essere
utilizzabile per consultazioni ulteriori.
18. “Registrazione elettronica di trasporto” significa
informazione in uno o più messaggi emessi da un vettore mediante
comunicazione elettronica in base ad un contratto di trasporto, ivi
compresa ogni informazione logicamente associata a una registrazione
elettronica di trasporto o altrimenti ad essa collegata
contemporaneamente o successivamente alla sua emissione da parte del
vettore, così da divenirne parte che:
- (a) attesta il ricevimento delle merci in base a un contratto di trasporto da parte del vettore o di una parte esecutrice; e
- (b) costituisce prova di o contiene un contratto di trasporto.
19. “Registrazione elettronica di trasporto negoziabile” significa una registrazione elettronica di trasporto:
- (a) che indica, con espressioni quali
“all’ordine” o “negoziabile” o altra
espressione appropriata alla quale è attribuito lo stesso
effetto dalla legge applicabile al documento, che le merci sono state
spedite all’ordine del caricatore o all’ordine del
destinatario, e non contiene l’ esplicita dichiarazione
“non negoziabile”; e
- (b) il cui uso soddisfa le prescrizioni dell’art. 9, paragrafo 1.
20. “Registrazione elettronica di trasporto non
negoziabile” significa una registrazione elettronica di trasporto
che non è una registrazione elettronica di trasporto
negoziabile.
21. La “emissione” di una registrazione elettronica di
trasporto negoziabile significa l’emissione della registrazione
secondo procedure che ne garantiscano il controllo esclusivo dalla sua
creazione fino a quando cessa di essere valida o di produrre effetto.
22. Il “trasferimento” di una registrazione elettronica di
trasporto negoziabile significa il trasferimento del suo controllo
esclusivo.
23. “Dati contrattuali” significa ogni informazione
relativa al contratto di trasporto o alle merci (inclusi termini,
annotazioni, firme e girate) inserita in un documento di trasporto o in
una registrazione elettronica di trasporto.
24. “Merci” significa oggetti, merci e cose di qualsiasi
genere che un vettore si obbliga di trasportare in base ad un contratto
di trasporto e include l’imballaggio e ogni attrezzatura e il
contenitore non fornito dal o per conto del vettore.
25. “Nave” significa ogni nave usata per trasportare merci per mare.
26. “Contenitore” significa ogni tipo di contenitore,
cisterna o pianale trasportabile, cassa mobile ogni simile unità
di carico impiegata per consolidare merci, ed ogni attrezzatura
ancillare alla stessa unità di carico.
27. “Veicolo” significa un veicolo stradale o ferroviario per trasporto di merci.
28. “Nolo” significa la remunerazione pagabile al vettore
per il trasporto delle merci in base ad un contratto di trasporto.
29. “Domicilio” significa
- (a) il luogo dove una società o altra persona giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche ha la sua
- (i) sede legale o luogo di costituzione o ufficio centrale menzionato nella iscrizione o, a seconda del caso,
- (ii) la sua amministrazione centrale o
- (iii) la sede principale dei suoi affari, e
- (b) la residenza abituale di una persona fisica.
30. “Tribunale competente” significa un tribunale in uno
Stato Contraente che, secondo le regole relative alla distribuzione
interna della competenza tra i tribunali di tale Stato, può
esercitare la sua giurisdizione sulla controversia.
Articolo 2 - Interpretazione di questa Convenzione
Nella interpretazione di questa
Convenzione, deve essere tenuto conto del suo carattere internazionale
e della esigenza di promuovere uniformità nella sua applicazione
e l’osservanza della buona fede nel commercio internazionale.
Articolo 3 - Requisiti di forma
Gli avvisi, le conferme, i consensi, gli
accordi, le dichiarazioni e altre comunicazioni a cui è fatto
riferimento negli
articoli 19, paragrafo 2;
23,
paragrafi
da 1 a 4;
36, subparagrafi 1 (b),
(c) e (d);
40, subparagrafo 4
(b);
44;
48,
paragrafo 3;
51, subparagrafo 1
(b);
59, paragrafo 1;
63;
66;
67, paragrafo 2;
75,
paragrafo 4; e
80, paragrafi 2 e 5, devono essere per iscritto. Per tali scopi possono essere
utilizzate comunicazioni elettroniche , purché il loro
impiego abbia luogo con il consenso della persona dalla quale la
comunicazione viene fatta e della persona alla quale essa è
fatta.
Articolo 4 - Applicabilità di difese e di limiti di responsabilità
1. Qualsiasi disposizione di questa Convenzione che possa fornire una
difesa per il vettore o una limitazione della sua responsabilità
si applica in ogni azione giudiziale o arbitrale, sia esa
contrattuale, aquiliana o altrimenti fondata, promossa in
relazione alla perdita, al danno o al ritardo nella riconsegna di merci
oggetto di un contratto di trasporto o all’inadempimento di
qualsiasi altra obbligazione in base a questa Convenzione contro:
- (a) il vettore o ad una parte esecutrice marittima;
- (b) il comandante, l’equipaggio o ogni altra persona che svolge servizi a bordo della nave; o
- (c) gli impiegati del vettore o di una parte esecutrice marittima.
2. Ogni disposizione di questa Convenzione che possa fornire una difesa
al caricatore o alla persona indicata come caricatore documentale si
applica in ogni azione giudiziale o arbitrale, sia contrattuale,
aquiliana o altrimenti fondata, promossa contro il caricatore, il
caricatore documentale, o i loro subcontraenti, agenti o impiegati.
CAPITOLO 2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 5 - Ambito generale di applicazione
1. Fermo quanto previsto all'
articolo 6,
questa Convenzione si applica ai contratti di trasporto nei quali il
luogo di ricevimento e il luogo di riconsegna sono in Stati diversi, e
il porto di imbarco di un trasporto marittimo e il porto di sbarco
dello stesso trasporto marittimo sono in Stati diversi, se, in base al
contratto di trasporto, uno qualsiasi
dei luoghi seguenti si trova in uno Stato Contraente:
- (a) Il luogo di ricevimento;
- (b) Il porto di imbarco;
- (c) Il luogo di consegna;
- (d) Il porto di sbarco.
2. Questa Convenzione si applica senza riguardo alla nazionalità
della nave, del vettore, delle parti esecutrici, del caricatore, del
destinatario, o di ogni altra parte interessata.
Articolo 6 - Esclusioni specifiche
1. Questa Convenzione non si applica ai seguenti contratti nel trasporto di linea:
- (a) charter party; e
- (b) altri contratti di utilizzazione di una nave o di qualsiasi spazio nella stessa.
2. Questa Convenzione non si applica ai contratti di trasporto nel trasporto non di linea tranne quando:
- (a) non vi è tra le parti charter party o altro contratto per l’utilizzazione di una nave o di uno spazio nella stessa; e
- (b) viene emesso un documento di trasporto o una registrazione elettronica di trasporto.
Articolo 7 - Applicazione a certe parti
Nonostante quanto previsto all'
articolo 6, questa Convenzione si applica tra vettore e destinatario, parte controllante o portatore che non sia la parte originale del
charter party
o altro contratto di trasporto escluso dalla applicazione di questa
Convenzione. Tuttavia questa Convenzione non si applica tra le parti
originali di un contratto di trasporto escluso in base all
’articolo 6.
CAPITOLO 3. REGISTRAZIONI ELETTRONICHE DI TRASPORTO
Articolo 8 - Uso ed effetto delle registrazioni elettroniche di trasporto
Fatte salve le prescrizioni previste in questa Convenzione:
- (a) qualsiasi cosa che debba essere indicato in o su un documento
di trasporto in base a questa Convenzione può essere registrato
in una registrazione elettronica di trasporto, purché la sua
emissione e il suo successivo uso abbia luogo con il consenso del
vettore e del caricatore; e
- (b) l’emissione, il controllo esclusivo, o il trasferimento
di una registrazione elettronica di trasporto ha lo stesso effetto
della emissione, del possesso, o trasferimento di un documento di
trasporto.
Articolo 9 - Procedure per l’uso di registrazioni elettroniche di trasporto
1. L’uso di una registrazione elettronica di trasporto è soggetto alle procedure che regolano:
- (a) il metodo di emissione e trasferimento di tale registrazione al previsto portatore;
- (b) una assicurazione che la registrazione elettronica di trasporto conservi la sua integrità;
- (c) il modo in cui il portatore è in grado di dimostrare che egli ne è il portatore; e
- (d) il modo di procurare la conferma che la consegna al portatore è stata eseguita,
o che, in base agli Articoli
10, paragrafo 2, o 47,
subparagrafi 1 (a)(ii) and (c), la registrazione elettronica di trasporto ha cessato di avere effetto o validità.
2. Nei dati contrattuali deve essere fatto riferimento alle procedure
previste nel paragrafo 1 di questo articolo, che devono essere
prontamente accertabili.
Articolo 10 -Sostituzione di un documento di trasporto negoziabile o di una registrazione elettronica di trasporto negoziabile
1. Se è stato emesso un documento
di trasporto negoziabile e il vettore e il portatore convengono di
sostituire tale documento con una registrazione elettronica di
trasporto negoziabile:
- (a) il portatore deve restituire al vettore il documento di
trasporto negoziabile, o tutti i documenti se ne sono è stati
emessi più di uno;
- (b) il vettore deve emettere in favore del portatore una
registrazione elettronica di trasporto negoziabile che contenga una
attestazione che essa sostituisce un documento di trasporto
negoziabile; e
- (c) in seguito a ciò il documento di trasporto negoziabile cessa di avere qualsiasi effetto o validità.
2. Se è stata emessa una registrazione elettronica di trasporto
negoziabile e il vettore e il portatore convengono di sostituire
tale registrazione elettronica di trasporto con un documento di
trasporto negoziabile:
- (a) il vettore deve emettere in favore del portatore, in luogo
della registrazione elettronica di trasporto, un documento di trasporto
negoziabile che contiene una dichiarazione secondo la quale esso
sostituisce una registrazione elettronica di trasporto negoziabile; e
- (b) in seguito a ciò la registrazione elettronica di trasporto cessa di avere alcun effetto o validità.
CAPITOLO 4. OBBLIGAZIONI DEL VETTORE
Articolo 11 - Trasporto e riconsegna delle merci
Il vettore, in conformità a
questa Convenzione e alle disposizioni del contratto di trasporto,
è tenuto al trasporto delle merci al luogo di destinazione e
alla loro riconsegna al destinatario.
Articolo 12 - Periodo di responsabilità del vettore
1. Il periodo di responsabilità
del vettore per le merci in base a questa Convenzione inizia quando il
vettore o una parte esecutrice riceve le merci per il trasporto e
termina quando le merci sono consegnate.
2.
- (a) Se la legge o i regolamenti del luogo di ricevimento
richiedono che le merci siano affidate ad una autorità o ad un
terzo dal quale il vettore può ritirarle, il periodo di
responsabilità del vettore inizia quando il vettore ritira
le merci dall’autorità o dal terzo.
- (b) Se la legge o i regolamenti del luogo di consegna richiedono
che il vettore affidi le merci ad una autorità o ad un terzo dal
quale il destinatario può ritirarle, il periodo di
responsabilità del vettore termina quando il vettore affida le
merci alla autorità o al terzo.
3. Allo scopo di stabilire il periodo di responsabilità del
vettore, le parti possono concordare il tempo e il luogo del
ricevimento e della riconsegna delle merci, ma una disposizione nel
contratto di trasporto è nulla ove preveda che:
- (a) il momento del ricevimento delle merci sia successivo
all’inizio del loro primo imbarco in base al contratto di
trasporto; o
- (b) il momento della riconsegna delle merci sia anteriore al
completamento del loro ultimo sbarco in base al contratto di trasporto.
Articolo 13 - Obbligazioni specifiche
1. Durante il periodo della sua responsabilità come individuato nell’
articolo 12, e fatto salvo il disposto dell’
articolo 26,
il vettore deve ricevere, caricare, movimentare, stivare, trasportare e
conservare le merci, averne cura, scaricarle e riconsegnarle in maniera
appropriata e con cura.
2. Nonostante il paragrafo 1 di questo articolo, e senza pregiudizio delle altre disposizioni del
capitolo 4 e dei
capitoli da 5 a 7,
il vettore e il caricatore possono concordare che l’imbarco, la
movimentazione, lo stivaggio e lo sbarco delle merci siano eseguiti dal
caricatore, dal caricatore documentale o dal destinatario. Tale accordo
deve essere menzionato nei dati contrattuali.
Articolo 14 - Obbligazioni specifiche applicabili al viaggio per mare
Prima, all’inizio e durante il viaggio per mare il vettore deve esercitare la ragionevole diligenza per:
- (a) porre e mantenere la nave in condizioni di navigabilità;
- (b) armare, equipaggiare e fornire la nave in maniera appropriata
e mantenerla armata, equipaggiata e fornita in tale modo per tutto il
viaggio; e
- (c) porre e mantenere le stive e tutte le altre parti della nave
in cui le merci sono trasportate, e tutti i contenitori forniti dal
vettore nei quali o sui quali le merci sono trasportate in condizioni
appropriate e sicure per il ricevimento, il trasporto e la
conservazione delle merci.
Articolo 15 - Merci che possono diventare un pericolo
Nonostante gli
articoli 11 e
13,il
vettore o una parte esecutrice possono rifiutarsi di ricevere o di
caricare merci, e possono adottare altre misure ragionevoli, ivi
compresi il loro sbarco, la loro distruzione, o il renderle
inoffensive, se esse costituiscono, o appaia ragionevolmente probabile
che costituiscano durante il periodo della responsabilità del
vettore, un reale pericolo per le persone, i beni o l’ambiente.
Articolo 16 - Sacrificio delle merci durante il viaggio per mare
Nonostante gli
articoli 11,
13, e
14,
il vettore o una parte esecutrice possono sacrificare merci in mare
quando il sacrificio è ragionevolmente compiuto per la comune
salvezza o allo scopo di preservare dal pericolo vite umane o altri
beni coinvolti nella comune avventura.
CAPITOLO 5. RESPONSABILITÀ DEL VETTORE PER PERDITA, DANNO O RITARDO
Articolo 17 - Fondamento della responsabilità
1. Il vettore è responsabile per
la perdita o il danno delle merci, così come per il ritardo
nella loro consegna, se il creditore prova che il danno, la perdita o
il ritardo, o l’evento o le circostanze che lo hanno causato o
hanno contribuito a causarlo si è verificato durante il periodo
della responsabilità del vettore, come definito nel
capitolo 4.
2. Il vettore è esonerato in tutto o in parte dalla sua
responsabilità in base al paragrafo 1 di questo articolo se
prova che la causa o una delle cause del danno, della perdita o del
ritardo non è imputabile a sua colpa o a colpa di una qualsiasi
delle persone menzionate nell’
articolo 18.
3. Il vettore è anche esonerato in tutto o in parte dalla sua
responsabilità in base al paragrafo 1 di questo articolo se,
alternativamente alla prova della assenza di colpa come previsto nel
paragrafo 2 di questo articolo, prova che uno o più degli eventi
o delle circostanze che seguono hanno causato o contribuito alla
perdita, al danno o al ritardo:
- (a) atto di Dio;
- (b) pericoli, rischi e accidenti del mare o di altre acque navigabili;
- (c) guerra, ostilità, conflitto armato, pirateria, terrorismo, sommosse e tumulti;
- (d) restrizioni per quarantena; interferenza o impedimenti da
parte di Stati, autorità pubbliche, governanti o popolo compresi
detenzione, sequestro o pignoramento non imputabile al vettore o a una
qualsiasi delle persone menzionate nell’articolo 18;
- (e) scioperi, serrate, sospensioni del o ostacoli al lavoro;
- (f) incendio a bordo della nave;
- (g) vizi occulti non accertabili con una ragionevole diligenza;
- (h) atto o omissione del caricatore, del caricatore documentale,
della parte controllante, o di qualsiasi altra persona dei cui atti il
caricatore o il caricatore documentale è responsabile in base
agli articoli 33 o 34;
- (i) imbarco, movimentazione, stivaggio, o sbarco delle merci eseguito in base a un accordo in conformità all’articolo 13, paragrafo 2,
salvo che il vettore o la parte esecutrice compia tale attività
per conto del caricatore, del caricatore documentale o del destinatario;
- (j) perdita in volume o in peso o qualsiasi altra perdita o danno
risultante da vizio occulto, dalla natura o vizio proprio della merce;
- (k) insufficienza o vizio dell’imballaggio non eseguito o delle marche non apposte da o per conto del vettore;
- (l) salvataggio o tentativo di salvataggio di vite umane in mare;
- (m) ragionevoli misure per salvare o cercare di salvare beni in mare;
- (n) ragionevoli misure per evitare o cercare di evitare danni all’ambiente; o
- (o) atti del vettore in base ai poteri conferiti dagli articoli 15 e 16.
4. Nonostante il paragrafo 3 di questo articolo, il vettore è
responsabile per tutta o parte della perdita, del danno o del ritardo:
- (a) se il creditore prova che la colpa del vettore o di una persona menzionata nell’articolo 18 ha causato o contribuito a causare l’evento o la circostanza invocato dal vettore; o
- (b) se il creditore prova che un evento o una circostanza di cui
non è fatta menzione nel paragrafo 3 di questo articolo ha
contribuito alla perdita, al danno o al ritardo, e il vettore non
può provare che tale evento o circostanza non è
attribuibile a colpa sua o di una qualsiasi delle persone menzionate
nell’articolo 18.
5. Il vettore è anche responsabile, nonostante il paragrafo 3 di
questo articolo, di tutta o parte della perdita, del danno o del
ritardo, se:
- (a) il creditore prova che la perdita, il danno o il ritardo
è stato o è stato probabilmente causato da o ad esso ha
contribuito
- (i) l’innavigabilità della nave;
- (ii) l’improprio armamento, equipaggiamento o fornitura della nave; o
- (iii) il fatto che le stive o altre parti della nave in cui le
merci sono trasportate, o i contenitori forniti dal vettore in o su cui
le merci sono trasportate, non erano adatti e sicuri per il loro
ricevimento, trasporto e conservazione; e
- (b) il vettore non è in grado di provare che:
- (i) nessuno degli eventi o circostanze a cui è fatto
riferimento nel paragrafo 5 lettera (a) di questo articolo
ha causato la perdita, il danno o il ritardo; o
- (ii) ha adempiuto alla sua obbligazione di esercitare una ragionevole diligenza in conformità all’articolo 14.
6. Quando la responsabilità del vettore è parzialmente
esclusa in base a questo articolo, il vettore è responsabile
soltanto per quella parte della perdita, del danno o del ritardo
imputabile all’evento o alla circostanza per cui egli è
responsabile in base a questo articolo.
Articolo 18 - Responsabilità del vettore per altre persone
Il vettore è responsabile per l’inadempimento delle sue
obbligazioni in base a questa Convenzione causato da atti o omissioni:
- (a) di una parte esecutrice;
- (b) del comandante o dell’equipaggio della nave;
- (c) degli impiegati del vettore o di una parte esecutrice; o
- (d) qualsiasi altra persona che esegue o si obbliga di eseguire
qualsiasi delle obbligazioni del vettore in base al contratto di
trasporto, in quanto tale persona agisca, direttamente o
indirettamente, su richiesta del vettore o sotto la supervisione o il
controllo del vettore.
Articolo 19 - Responsabilità delle parti esecutrici marittime
1. Una parte esecutrice marittima
è soggetta alle obbligazioni e alle responsabilità
imposte al vettore in base a questa Convenzione e ha diritto alle
difese e ai limiti di responsabilità previsti in questa
Convenzione se:
- (a) la parte esecutrice marittima ha ricevuto le merci per il
trasporto in uno Stato Contraente, o le ha consegnate in uno Stato
Contraente, o ha svolto la sua attività in relazione alle merci
in un porto di uno Stato Contraente; e
- (b) l’evento che ha causato la perdita, il danno o il ritardo si è verificato:
- (i) durante il periodo tra l’arrivo delle merci al porto
di imbarco sulla nave e la loro partenza dal porto di sbarco dalla
nave e (1)
- (ii) mentre la parte esecutrice marittima aveva la custodia delle merci; o
- (iii) in qualsiasi altro momento nella misura in cui essa stava
partecipando alla esecuzione di una qualsiasi delle
attività contemplate nel contratto di trasporto.
2. Se il vettore accetta di assumere obbligazioni diverse da quelle sui
di lui imposte da questa Convenzione, o accetta che i limiti della sua
responsabilità siano più elevati di quelli previsti in
questa Convenzione, una parte esecutrice marittima non è
vincolata da tale accordo a meno che non convenga espressamente di
accettare tali
obbligazioni o tali maggiori limiti.
3. Una parte esecutrice marittima è responsabile per
l’inadempimento delle sue obbligazioni in base a questa
Convenzione causato dagli atti o dalle omissioni di qualsiasi persona
alla quale essa abbia affidato l’adempimento di qualsiasi
obbligazione del vettore in base al contratto di trasporto secondo le
condizioni previste nel paragrafo 1 di questo articolo.
4. Nulla in questa Convenzione impone responsabilità al
comandante o all’equipaggio della nave o a un impiegato del
vettore o di una parte esecutrice marittima
Articolo 20 - Responsabilità solidale
1. Se il vettore e una o più
parti esecutrici marittime sono responsabili per la perdita, il
danno o il ritardo delle merci, la loro responsabilità è
solidale ma solo fino a concorrenza dei limiti previsti in questa
Convenzione.
2. Senza pregiudizio dell’
articolo 61, la
responsabilità cumulativa di tali persone non eccede i limiti
globali della responsabilità previsti da questa Convenzione.
Articolo 21 - Ritardo
Un ritardo nella riconsegna si verifica
quando le merci non sono consegnate nel luogo di destinazione previsto
nel contratto di trasporto entro il termine convenuto.
Articolo 22. Calcolo del risarcimento
1. Fermo restando il disposto dell’
articolo 59,
il risarcimento pagabile dal vettore per la perdita o il danno delle
merci è calcolato con riferimento al valore di tali merci nel
luogo e al tempo della consegna stabiliti dall’
articolo 43.
2. Il valore delle merci è fissato in base al corso in borsa o,
in mancanza, in base al loro prezzo di mercato o, in mancanza di corso
in borsa o di prezzo di mercato, con riferimento al valore normale
delle merci della stessa natura e qualità nel luogo di
riconsegna.
3. Nel caso di perdita o danno delle merci, il vettore non è
tenuto al pagamento di alcun risarcimento oltre a quanto previsto nei
paragrafi 1 e 2 di questo articolo, tranne quando il vettore e il
caricatore hanno convenuto di calcolare il risarcimento in una maniera
diversa nei limiti di cui al
capitolo 16.
Articolo 23 - Avviso in caso di perdita, danno o ritardo
1. In mancanza di prova contraria si
presume che il vettore abbia riconsegnato le merci secondo la loro
descrizione nei dati contrattuali a meno che comunicazione della
perdita o del danno delle merci, con indicazione della natura generale
di tale perdita o danno, non sia data al vettore o allaparte esecutrice
che ha eseguito la riconsegna delle merci, prima o al momento della
riconsegna, o, se la perdita o il danno non è apparente, entro
sette giorni lavorativi, nel luogo di riconsegna, dalla riconsegna
delle merci.
2. La mancanza della comunicazione prevista in questo articolo al
vettore o alla parte esecutrice non pregiudica il diritto di richiedere
il risarcimento per la perdita o il danno delle merci in base a questa
Convenzione, né la distribuzione dell’onere
probatorio previsto nell’
articolo 17.
3. La comunicazione menzionata in questo articolo non è
richiesta in relazione a perdita o danno accertato durante una
ispezione congiunta delle merci da parte della persona a cui esse sono
state consegnate del vettore o della parte esecutrice marittima di
cui viene asserita la responsabilità.
4. Nessun risarcimento è dovuto per il ritardo ove avviso della
perdita dovuta al ritardo non sia stato dato al vettore entro ventuno
giorni consecutivi dalla consegna delle merci.
5. Quando l’avviso menzionato in questo articolo è dato
alla parte esecutrice che ha riconsegnato le merci, esso ha lo stesso
effetto come se fosse stato dato al vettore, e l’avviso dato al
vettore ha lo stesso effetto di quello dato alla parte esecutrice
marittima.
6. Nel caso di perdita o danno effettivo o presunto, le parti della
controversia si danno reciprocamente tutte le ragionevoli facilitazioni
per l’ispezione e il conteggio delle merci e consentono
l’accesso ai documenti relativi al trasporto delle merci.
CAPITOLO 6. DISPOSIZIONI ULTERIORI RELATIVE A FASI PARTICOLARI DEL TRASPORTO
Articolo 24 - Deviazione
Quando in base alla legge applicabile
una deviazione costituisce un inadempimento delle obbligazioni del
vettore, tale deviazione di per sé stessa non priva il vettore o
la parte esecutrice marittima delle difese o della limitazione di
questa Convenzione,tranne che nei casi previsti dall'
articolo 61.
Articolo 25 - Merci sopra coperta delle navi
1. Le merci possono essere trasportate sopra la coperta di una nave solo se:
- (a) tale trasporto è obbligatorio per legge;
- (b) esse sono trasportate in o su contenitori o veicoli che sono
adatti per il trasporto sopra coperta, e la coperta è
specialmente predisposta per il trasporto di tali contenitori o
veicoli; o
- (c) il trasporto sopra coperta è conforme al contratto di
trasporto, agli usi, ai costumi e alle pratiche del commercio in
questione.
2. Le disposizioni di questa Convenzione relative alla
responsabilità del vettore si applicano alla perdita, al danno o
al ritardo nella riconsegna delle merci trasportate sopra coperta in
base al paragrafo 1 di questo articolo, ma il vettore non è
responsabile per la perdita o il danno di tali merci o il ritardo nella
loro riconsegna, causato dai rischi speciali che il loro trasporto
sopra coperta comporta ove le merci siano trasportate in
conformità al paragrafo 1 lettere (a) o (c) di questo articolo.
3. Se le merci sono state trasportate sopra coperta in casi diversi da
quelli consentiti in base al paragrafo 1 di questo articolo, il vettore
è responsabile per la perdita o il danno delle merci o il
ritardo nella loro consegna esclusivamente causato dal loro trasporto
sopra coperta, e non ha diritto alle difese previste nell’
articolo 17.
4. Il vettore non ha diritto di invocare il paragrafo 1 (c) di questo
articolo nei confronti di un terzo che ha acquistato un documento di
trasporto negoziabile o una registrazione elettronica di trasporto
negoziabile in buona fede, a meno che i dati contrattuali precisino che
le merci sono trasportate sopra coperta.
5. Se il vettore e il caricatore hanno espressamente convenuto che le
merci sarebbero state trasportate sotto coperta, il vettore non ha
diritto al beneficio della limitazione della responsabilità per
ogni perdita, danno o ritardo nella consegna delle merci nella misura
in cui tale perdita, danno o ritardo siano dovuti al loro trasporto
sopra coperta.
Articolo 26 - Trasporto anteriore o successivo al trasporto marittimo
Quando la perdita o il danno delle
merci, o un evento o una circostanza che causa un ritardo nella loro
consegna, si verifica durante il periodo della responsabilità
del vettore ma solamente prima del loro imbarco sulla nave o solamente
dopo il loro sbarco dalla nave, le disposizioni di questa Convenzione
non prevalgono sulle disposizioni di un altro strumento internazionale
che, al tempo di tale perdita, danno o evento o circostanza che causa
un ritardo:
- (a) sarebbero state applicabili a tutte o alcune delle
prestazioni del vettore in base alle disposizioni di tale strumento
internazionale se il caricatore avesse stipulato un distinto contratto
direttamente con il caricatore in relazione alla particolare fase del
contratto durante la quale ha avuto luogo la perdita o il danno delle
merci o l’evento o la circostanza che ha causato il ritardo;
- (b) regolano espressamente la responsabilità del vettore,
la sua limitazione, o il termine per l’esercizio
dell’azione; e
- (c) non possono in base a tale strumento essere derogate contrattualmente in alcun caso o a detrimento del caricatore.

CAPITOLO 7. OBBLIGAZIONI DEL CARICATORE NEI CONFRONTI DEL VETTORE
Articolo 27 - Consegna delle merci per il trasporto
1. Salvo diverso accordo nel contratto
di trasporto, il caricatore deve consegnare le merci pronte per il
trasporto. In ogni caso, il caricatore deve consegnare le merci in
condizioni tali da sopportare il viaggio previsto, compreso imbarco,
movimentazione, stivaggio, rizzaggio, ancoraggio e sbarco, e tali da
non causare danni a persone o beni.
2. Il caricatore deve adempiere in modo appropriato e con cura le
obbligazioni assunte in base a un accordo stipulato come previsto
dall’
articolo 13, paragrafo 2.
3. Quando un contenitore è riempito o un veicolo è
caricato dal caricatore, il caricatore deve stivare, rizzare e ancorare
il contenuto nel o sul contenitore o veicolo in modo appropriato e con
cura, e in modo tale da non causare danni a persone o beni.
Articolo 28. Cooperazione del caricatore e del vettore nella fornitura di informazioni e istruzioni
Il vettore e il caricatore devono
rispondere alle reciproche richieste di fornire informazioni e
istruzioni necessarie per la conveniente movimentazione e il
conveniente trasporto delle merci, se la parte alla quale viene fatta
la richiesta è in possesso di tali informazioni o è
ragionevolmente in grado di fornire tali istruzioni e la parte che le
richiede non è ragionevolmente in grado di procurarsele
Articolo 29 - Obbligazione del caricatore di fornire informazioni, istruzioni e documenti
1. Il caricatore deve fornire
tempestivamente al vettore le informazioni, le istruzioni e i documenti
relativi alle merci che non sono altrimenti ragionevolmente nella
disponibilità del vettore e che sono ragionevolmente necessari:
- (a) per l’ appropriata movimentazione e il trasporto delle
merci, comprese le precauzioni da adottarsi dal vettore e da una parte
esecutrice; e
- (b) per consentire al vettore di osservare la legge, i
regolamenti o altre prescrizioni di autorità pubbliche in
relazione al trasporto in questione, purché il vettore indichi
tempestivamente al caricatore le informazioni, le istruzioni e i
documenti che richiede.
2. Nonostante le disposizioni di questo articolo restano fermi gli
specifici obblighi in base alla legge, ai regolamenti e altre
prescrizioni di autorità pubbliche di fornire certe informazioni
e istruzioni e certi documenti con riguardo alle merci in relazione al
trasporto previsto.

Articolo 30 - Fondamento della responsabilità del caricatore nei confronti del vettore
1. Il caricatore è responsabile
per la perdita o il danno sofferto dal vettore se il vettore prova che
la causa della perdita o del danno è stata l’inadempimento
delle obbligazioni del caricatore in base a questa Convenzione.
2. Salvo il caso in cui causa della perdita o del danno sia stata
l’inadempimento del caricatore alle sue obbligazioni in base agli
articoli 31, paragrafo 2, e
32, il
caricatore è esonerato in tutto o in parte dalla sua
responsabilità se la causa o una delle cause della perdita o del
danno non è imputabile a colpa sua o a colpa di una delle
persone menzionate nell’
articolo 34.
3. Quando il caricatore è esonerato in parte dalla sua
responsabilità in base a questo articolo, la sua
responsabilità sussiste soltanto per la parte della perdita o
del danno che è attribuibile a colpa sua o a colpa di una delle
persone menzionate nell’
articolo 34.
Articolo 31 - Informazioni per la compilazione dei dati contrattuali
1. Il caricatore deve fornire
tempestivamente al vettore le accurate informazioni richieste per la
compilazione dei dati contrattuali e per l’emissione dei
documenti di trasporto o delle registrazioni elettroniche di trasporto,
compresi i dati menzionati nell’
articolo 36, paragrafo 1; il nome della parte che deve essere individuata come
caricatore nei dati contrattuali; il nome dell’eventuale
destinatario; e il nome della persona all’ordine della quale il
documento di trasporto o la registrazione elettronica deve essere
eventualmente emesso.
2. Si presume che il caricatore abbia garantito l’esattezza delle
informazioni fornite in conformità al paragrafo 1 di questo
articolo al momento in cui esse sono ricevute dal vettore. Il
caricatore deve risarcire al vettore la perdita o il danno derivante
dall’inesattezza di tale informazione.
Articolo 32 - Disposizioni speciali per le merci pericolose
Quando merci che per la loro natura o il
loro carattere sono, o appaiono ragionevolmente suscettibili di
diventare, pericolose per le persone, i beni o l’ambiente:
- (a) il caricatore deve informare tempestivamente il vettore della
natura o del carattere pericoloso delle merci prima che esse siano
consegnate al vettore o ad una parte esecutrice. Se il caricatore
omette di farlo e il vettore o la parte esecutrice non ha altrimenti
conoscenza della loro natura o del loro carattere pericoloso, il
caricatore è responsabile nei confronti del vettore della
perdita o del danno che deriva da tale omissione;
- (b) il caricatore deve apporre marche o etichette sulle merci
pericolose in conformità alla legge, ai regolamenti o alle altre
prescrizioni di autorità pubbliche applicabili durante ogni fase
del previsto trasporto delle merci. Se il caricatore omette di
farlo, è responsabile nei confronti del vettore della
perdita o del danno che deriva da tale omissione.

Articolo 33 - Assunzione da parte del caricatore documentale dei diritti e delle obbligazioni del caricatore
1. Un caricatore documentale è
soggetto alle obbligazioni e responsabilità che gravano sul
caricatore in base a questo capitolo e all’
articolo 55, e a lui spettano i diritti e le difese previsti in questo capitolo e nel
capitolo 13.
2. Il paragrafo 1 di questo articolo non modifica le obbligazioni e
responsabilità, e i diritti o le difese del caricatore.
Articolo 34 - Responsabilità del caricatore per altre persone
Il caricatore è responsabile per
l’inadempimento delle obbligazioni poste a suo carico da questa
Convenzione causato dagli atti o omissioni di qualsiasi persona,
compresi impiegati, agenti e subcontraenti, a cui ha affidato
l’esecuzione di una qualsiasi delle sue obbligazioni, ma non
è responsabile per atti o omissioni del vettore o di una parte esecutrice che agisce per conto del vettore, a cui il
caricatore ha affidato l’esecuzione delle sue obbligazioni.
CAPITOLO 8. DOCUMENTI DI TRASPORTO E REGISTRAZIONI ELETTRONICHE DI TRASPORTO
Articolo 35 -Emissione del documento di trasporto e della registrazione elettronica di trasporto
Salvo che il caricatore e il vettore
abbiano convenuto di non usare un documento di trasporto o una
registrazione elettronica di trasporto, o rientri negli usi, costumi e
pratiche del commercio di non usarlo, il caricatore o, se il caricatore
lo consente, il caricatore documentale, ha diritto di ottenere dal
vettore, al momento della consegna delle merci al vettore o ad una
parte esecutrice, a sua scelta:
- (a) un documento di trasporto non negoziabile o, fermo il disposto dell’articolo 8 lettera (a), una registrazione elettronica di trasporto non negoziabile; o
- (b) un documento di trasporto negoziabile appropriato o, fermo il disposto dell’articolo 8 lettera (a),
una registrazione elettronica di trasporto negoziabile, salvo che il
caricatore e il vettore abbiano convenuto di non utilizzare un
documento di trasporto negoziabile o una registrazione elettronica di
trasporto negoziabile, o rientri negli usi, costumi e pratiche del
commercio di non usarlo.
Articolo 36 - Dati contrattuali
1 I dati contrattuali che figurano nel
documento di trasporto o nella registrazione elettronica di trasporto a
cui è fatto riferimento nell’
articolo 35 devono comprendere le informazioni seguenti, così come fornite dal caricatore:
- (a) una descrizione delle merci appropriata per il loro trasporto;
- (b) le marche principali necessarie per la loro identificazione;
- (c) il numero dei colli o dei pezzi, o la quantità delle merci; e
- (d) il peso delle merci, se fornito dal caricatore.
2. I dati contrattuali che figurano nel documento di trasporto o nella
registrazione elettronica di trasporto a cui è fatto riferimento
nell’
articolo 35 devono anche comprendere:
- (a) una dichiarazione circa l’ordine e le condizioni
apparenti delle merci nel momento in cui il vettore o la parte
esecutrice le riceve per il trasporto;
- (b) il nome e l’indirizzo del vettore;
- (c) la data in cui il vettore o la parte esecutrice ha ricevuto
le merci, o in cui le merci sono state caricate a bordo della nave, o
in cui il documento di trasporto o la registrazione elettronica di
trasporto è stato emesso; e
- (d) se il documento di trasporto è negoziabile, il numero
degli originali del documento di trasporto negoziabile, quando è
stato emesso in più originali.
3. I dati contrattuali che figurano nel documento di trasporto o nella
registrazione elettronica di trasporto a cui è fatto riferimento
nell’
articolo 35 devono inoltre comprendere:
- (a) il nome e l’indirizzo del destinatario, se indicato dal caricatore;
- (b) il nome della nave, se indicato nel contratto di trasporto;
- (c) il luogo di ricevimento e, se noto al vettore, il luogo di consegna; e
- (d) il porto di imbarco e il porto di sbarco, se indicati nel contratto di trasporto.
4. Ai fini di questo articolo, la frase “l’ordine e le
condizioni apparenti delle merci” contenuta nella lettera (a) del
paragrafo 2 si riferisce all’ordine e alle condizioni delle merci
basati su:
- (a) una ragionevole ispezione esterna delle merci come imballate
al momento in cui il caricatore le consegna al vettore o alla parte
esecutrice; e
- (b) ogni ispezione supplementare che il vettore o la parte
esecutrice effettivamente esegue prima di emettere il documento di
trasporto o la registrazione elettronica di trasporto.

Articolo 37 - Individuazione del vettore
1. Se il vettore è individuato
con il suo nome nei dati contrattuali, qualsiasi altra informazione nel
documento di trasporto o nella registrazione elettronica di trasporto
relativa alla identità del vettore è priva di effetto ove
sia incompatibile con tale individuazione.
2. Se i dati contrattuali non individuano il vettore come richiesto dall’
articolo 36, paragrafo 2, lettera (b),
ma indicano che le merci sono state caricate su una nave di cui
è fornito il nome, vettore si presume il proprietario della nave
indicato nel registro di iscrizione, a meno che questi non provi che la
nave al momento del trasporto era locata a scafo nudo e individui il conduttore a scafo nudo
indicandone l’indirizzo, nel quale caso si presume che il
conduttore a scafo nudo sia il vettore. Il proprietario della nave
risultante dal registro di iscrizione può alternativamente
vincere tale presunzione individuando il vettore e indicandone
l’indirizzo. Il conduttore a scafo nudo può vincere nello stesso modo ogni presunzione di essere il vettore.
3. Nulla in questo articolo impedisce all’avente diritto di
provare che vettore è una persona diversa da quella individuata
nei dati contrattuali o in base al paragrafo 2 di questo articolo.
Articolo 38 - Firma
1. Il documento di trasporto è firmato dal vettore o da una persona che agisce in suo nome.
2. La registrazione elettronica di trasporto include la firma
elettronica del vettore o di una persona che agisce in suo nome. Tale
firma elettronica identifica il firmatario in relazione alla
registrazione elettronica di trasporto e indica che il vettore
autorizza la registrazione elettronica di trasporto
Articolo 39 - Carenze nei dati contrattuali
1. La mancanza o l’inesattezza di uno o più dei dati contrattuali menzionati nell’articolo
36 paragrafi 1, 2 o 3,
non influisce di per sé sulla natura giuridica o sulla
validità del documento di trasporto o della registrazione
elettronica di trasporto.
2. Se i dati contrattuali comprendono la data ma omettono di indicarne il significato, si presume che tale data sia:
- (a) quella in cui tutte le merci menzionate nel documento di
trasporto o nella registrazione elettronica di trasporto sono state
caricate a bordo della nave, se i dati contrattuali indicano che le
merci sono state caricate a bordo di una nave; o
- (b) quella in cui il vettore o una parte esecutrice ha ricevuto
le merci, se i dati contrattuali non indicano che le merci sono state
caricate a bordo di una nave.
3. Se i dati contrattuali non indicano lo stato e le condizioni
apparenti delle merci nel momento in cui il vettore o una parte
esecutrice le riceve, si presume che essi abbiano indicato che le merci
erano in apparenti buon ordine e condizioni nel momento in cui il
vettore o una parte esecutrice le ha ricevute.

Articolo 40 - Riserve sulle informazioni relative alle merci nei dati contrattuali
1. Il vettore deve inserire riserve in relazione alle informazioni menzionate nell’
articolo 36, paragrafo 1, per indicare che non assume responsabilità per l’esattezza delle informazioni fornite dal caricatore se:
- (a) sa effettivamente che una qualsiasi delle dichiarazioni
rilevanti contenute nel documento di trasporto o nella registrazione
elettronica di trasporto è falsa o ingannevole;
- (b) ha ragionevole motivo di credere che una dichiarazione
rilevante contenuta nel documento di trasporto o nella registrazione
elettronica di trasporto sia falsa o ingannevole.
2. Senza pregiudizio del paragrafo 1 del presente articolo, il vettore
può formulare riserve con riguardo alle informazioni menzionate
nell’
articolo 36, paragrafo 1, nelle
circostanze e nel modo indicati nei paragrafi 3 e 4 di questo articolo
per indicare che non assume responsabilità per l’esattezza
delle informazioni fornite dal caricatore.
3. Quando le merci non sono consegnate per il loro trasporto al vettore
o a una parte esecutrice in un contenitore o veicolo chiuso o quando
esse sono consegnate in un contenitore o veicolo chiuso e il vettore o
una parte esecutrice effettivamente le ispeziona, il vettore può
formulare riserve in relazione alle informazioni menzionate nell’
articolo 36, paragrafo 1, se:
- (a) il vettore non aveva alcun mezzo materialmente applicabile e
commercialmente ragionevole per verificare le informazioni fornite dal
caricatore, nel qual caso può indicare quale informazione non
è stato in grado di verificare; o
- (b) il vettore ha ragionevole motivo di credere che le
informazioni fornite dal caricatore siano inesatte, nel quale caso
può inserire una clausola con l’indicazione delle
informazioni che egli ragionevolmente considera esatte.
4. Quando le merci sono consegnate al vettore o a una parte esecutrice
per il loro trasporto in un contenitore o veicolo chiuso, il vettore
può formulare riserve in relazione alle informazioni menzionate:
- (a) nell’articolo 36, paragrafo 1, lettere (a), (b), o (c) se:
- (i) le merci nel contenitore o nel veicolo non sono state
oggetto di una ispezione effettiva da parte del vettore o di una parte
esecutrice; e
- (ii) né il vettore né una parte esecutrice ha
avuto in altro modo effettiva conoscenza del suo contenuto prima di
emettere il documento di trasporto o la registrazione elettronica di
trasporto; e
- (b) nell’articolo 36, paragrafo 1, lettera (d), se:
- (i) né il vettore né una parte esecutrice ha
pesato il container o il veicolo, e il caricatore e il vettore non
avevano concordato prima della caricazione di pesare il contenitore o
il veicolo e di menzionare il peso nei dati contrattuali; o
- (ii) non vi era alcun mezzo materialmente disponibile o
commercialmente ragionevole per verificare il peso del contenitore o
del veicolo.

Articolo 41- Valore probatorio dei dati contrattuali
Salvo che e nella misura in cui i dati
contrattuali siano stati oggetto di riserve nelle circostanze e nei
modi previsti nell’
articolo 40:
- (a) un documento di trasporto o una registrazione elettronica di
trasporto costituisce presunzione, fino a prova contraria, del
ricevimento da parte del vettore delle merci come descritte nei dati
contrattuali;
- (b) la prova contraria da parte del vettore in relazione a
qualsiasi dato contrattuale non è ammissibile quando tali dati
contrattuali risultano in:
- (i) un documento di trasporto negoziabile o in una
registrazione elettronica di trasporto negoziabile che è stato
trasferito ad un terzo che agisce in buona fede; o
- (ii) un documento di trasporto non negoziabile nel quale si
precisa che esso deve essere restituito per ottenere la consegna delle
merci, che è stato trasferito al destinatario che agisce in
buona fede;
- (c) la prova contraria da parte del vettore non è
ammissibile nei confronti di un destinatario che ha agito in buona fede
facendo affidamento su uno dei seguenti dati contrattuali menzionati in
un documento di trasporto non negoziabile o in una registrazione
elettronica di trasporto non negoziabile:
- (i) i dati contrattuali menzionati nell’articolo 36, paragrafo 1, quando essi sono stato forniti dal vettore;
- (ii) il numero, il tipo, e i numeri di identificazione dei
contenitori, ma non i numeri di identificazione dei sigilli dei
contenitori; e
- (iii) i dati contrattuali menzionati nell’articolo 36, paragrafo 2.
Articolo 42 - “Nolo prepagato”
Se i dati contrattuali contengono la
dichiarazione “nolo prepagato” o una dichiarazione
similare, il vettore non può far valere nei confronti del
portatore o del destinatario il fatto che il nolo non è stato
pagato. Questo articolo non si applica se il portatore o il destinatario è anche il caricatore.
CAPITOLO 9. RICONSEGNA DELLE MERCI
Articolo 43 - Obbligazione di accettare la riconsegna
Quando le merci sono arrivate a
destinazione, il destinatario che ne domanda la riconsegna in base al
contratto di trasporto deve accettare la loro consegna nel momento o
entro il termine e nel luogo convenuti nel contratto di trasporto o, in
difetto di tale accordo, nel momento e nel luogo in cui, avuto riguardo
alle clausole del contratto, ai costumi, agli usi e alle pratiche del
commercio e alle circostanze del trasporto, sarebbe stato ragionevole attendersi la loro riconsegna.
Articolo 44 - Obbligazione di rilasciare una ricevuta
A richiesta del vettore o della parte
esecutrice che riconsegna le merci, il destinatario deve rilasciare
ricevuta per le merci consegnate dal vettore o dalla parte
esecutrice nel modo che è abituale nel luogo di riconsegna. Il
vettore può rifiutare la riconsegna delle merci se il destinatario rifiuta di rilasciarne ricevuta.
Articolo
45 - Consegna quando non è emesso un documento di trasporto
negoziabile o una registrazione elettronica di trasporto
negoziabile
Quando non è stato emesso un documento di trasporto negoziabile o una registrazione elettronica di trasporto negoziabile:
- (a) il vettore deve riconsegnare le merci al destinatario al momento e nel luogo menzionati nell’articolo 43.
Il vettore può rifiutare la consegna se la persona che afferma
di essere il destinatario su richiesta del vettore non si identifica in
debito modo come tale;
- (b) se il nome e l’indirizzo del destinatario non sono
menzionati nei dati contrattuali, la parte controllante deve indicarli
al vettore prima o al momento dell’arrivo delle merci nel luogo
di destinazione;
- (c) senza pregiudizio dell’articolo 48, paragrafo 1,
se le merci non possono essere riconsegnate in quanto (i) il
destinatario, dopo aver ricevuto avviso del loro arrivo, non ne
richiede la consegna al vettore, dopo il loro arrivo al luogo di
destinazione, al momento o entro il termine menzionati nell’articolo 43,
(ii) il vettore rifiuta la riconsegna in quanto la persona che afferma
di essere il destinatario non si identifica in debito modo come tale, o
(iii) il vettore, dopo tentativi ragionevoli, non è in grado di
localizzare il destinatario al fine di richiedere istruzioni per la
consegna, il vettore può darne notizia alla parte controllante e
richiedere istruzioni per la riconsegna delle merci. Se, dopo tentativi
ragionevoli, non è in grado di localizzare la parte
controllante, il vettore ne può dare notizia al caricatore e
richiedergli istruzioni per la consegna delle merci. Se, dopo tentativi
ragionevoli, non è in grado di localizzare il caricatore, il
vettore ne può dare notizia al caricatore documentale e
richiedergli istruzioni per la consegna delle merci;
- (d) il vettore il quale consegna le merci su istruzioni della
parte controllante, del caricatore o del caricatore documentale in
conformità alla lettera (c) di questo articolo è liberato
dalle sue obbligazioni relative alla riconsegna delle merci in base al
contratto di trasporto.
Articolo 46 - Consegna quando è emesso un documento di trasporto non negoziabile che ne richiede la restituzione
Quando è emesso un documento di
trasporto non negoziabile dal quale risulta che esso deve essere
restituito a fronte della riconsegna delle merci:
- (a) il vettore deve riconsegnare le merci al destinatario al momento e nel luogo menzionati nell’articolo 43
a condizione che il destinatario su richiesta del vettore si
identifichi in debito modo come tale e restituisca il documento non
negoziabile. Il vettore può rifiutare la riconsegna se la
persona che afferma di essere il destinatario su richiesta del vettore
non si identifica in debito modo come tale, e deve rifiutarla se il
documento di trasporto non negoziabile non viene restituito. Se sono
stati emessi più originali del documento di trasporto non
negoziabile, la restituzione di un originale è sufficiente e gli
altri originali cessano di essere validi o di produrre effetto;
- (b) senza pregiudizio dell’articolo 48, paragrafo 1,
se le merci non possono essere riconsegnate in quanto (i) il
destinatario, dopo aver ricevuto avviso del loro arrivo, non ne
richiede la riconsegna al vettore al momento o entro il termine
menzionati nell’articolo 43 dopo il loro arrivo
al luogo di destinazione, (ii) il vettore rifiuta la riconsegna in
quanto la persona che afferma di essere il destinatario non si
identifica in debito modo come tale o non consegna il documento, o
(iii) il vettore, dopo tentativi ragionevoli, non è in
grado di localizzare il destinatario al fine di richiedere
istruzioni per la riconsegna, il vettore può darne notizia al
caricatore e richiedergli istruzioni per la riconsegna delle merci. Se,
dopo tentativi ragionevoli, non è in grado di
localizzare il caricatore, il vettore può darne notizia al
caricatore documentale e richiedergli istruzioni per la riconsegna
delle merci;
- (c) il vettore il quale riconsegna le merci su istruzioni del
caricatore o del caricatore documentale in conformità alla
lettera (b) di questo articolo è liberato dalle sue obbligazioni
relative alla riconsegna delle merci in base al contratto di
trasporto, indipendentemente dal fatto che il documento di trasporto
non negoziabile gli sia stato o meno restituito.
Articolo 47 - Consegna quando è
emesso un documento di trasporto negoziabile o una registrazione
elettronica di trasporto negoziabile
1. Quando è stato emesso un documento di trasporto negoziabile o una registrazione elettronica di trasporto negoziabile:
- (a) il portatore del documento di trasporto negoziabile o della
registrazione elettronica di trasporto negoziabile ha il diritto di
richiedere la riconsegna delle merci dal vettore dopo il loro arrivo
nel luogo di destinazione, e in tale caso il vettore riconsegna le
merci al portatore nel momento e nel luogo indicati dall’articolo 43:
- (i) contro consegna del documento di trasporto negoziabile e, se il portatore è una delle persone menzionate nell’articolo 1, paragrafo 10, lettera (a)
- (i), a condizione che il portatore si identifichi in modo appropriato; o
- (ii) contro dimostrazione da parte del portatore, secondo le procedure indicate nell’articolo 9, paragrafo 1, che egli è il portatore della registrazione elettronica di trasporto negoziabile;
- (b) il vettore deve rifiutare la consegna se le prescrizioni di
cui alla lettera (a) (i) o (a) (ii) di questo paragrafo non sono state
osservate;
- (c) se sono stati emessi più originali del documento di
trasporto negoziabile, e il numero degli originali è indicato in
tale documento, la restituzione di un originale è sufficiente e
gli altri originali cessano di essere validi o di produrre effetto.
Quando è stata utilizzata una registrazione elettronica di
trasporto negoziabile, tale documento cessa di essere valido o di
produrre effetto con la consegna delle merci al portatore secondo le
procedure previste all’articolo 9, paragrafo 1.
2. Senza pregiudizio dell’
articolo 48, paragrafo 1,
se un documento di trasporto negoziabile o una registrazione
elettronica di trasporto negoziabile prevede espressamente che le merci
possono essere riconsegnate senza la restituzione del documento di
trasporto o della registrazione elettronica di trasporto, si applicano
le disposizioni seguenti:
- (a) se le merci non possono essere riconsegnate in quanto (i) il
portatore, dopo aver ricevuto avviso del loro arrivo, non ne richiede
la riconsegna al vettore al momento o entro il termine menzionati
nell’articolo 43 dopo il loro arrivo al luogo
di destinazione; (ii) il vettore rifiuta la riconsegna in quanto la
persona che afferma di essere un portatore non si identifica in debito
modo come una delle persone menzionate nell’articolo 1, paragrafo 10, lettera (a) (i),
o (iii), e il vettore, dopo tentativi ragionevoli, non è in
grado di localizzare il portatore onde chiedergli istruzioni per la
riconsegna delle merci. Se, dopo tentativi ragionevoli, non è in
grado di localizzare il caricatore, il vettore può darne notizia
al caricatore documentale e richiedere a lui istruzioni per la
riconsegna delle merci;
- (b) il vettore il quale riconsegna le merci su istruzioni del
caricatore o del caricatore documentale in conformità alla
lettera (a) del paragrafo 2 di questo articolo è liberato dalle
sue obbligazioni relative alla consegna delle merci al potatore in base
al contratto di trasporto, indipendentemente dal fatto che il documento
di trasporto non negoziabile gli sia stato o meno restituito, o la
persona che richiede la consegna in base a una registrazione
elettronica di trasporto negoziabile abbia dimostrato di essere il
portatore secondo le procedure previste all’articolo 9, paragrafo 1;
- (c) la persona che da istruzioni secondo la lettera (a) del
paragrafo 2 di questo articolo deve risarcire al vettore il danno da
lui sofferto per il fatto di essere tenuto responsabile nei confronti
portatore in base all’alinea (e) del paragrafo 2 di questo
articolo. Il vettore può rifiutare di eseguire tali istruzioni
se la persona non fornisce l’adeguata garanzia che egli possa
ragionevolmente richiedere;
- (d) una persona che diventa portatore del documento di trasporto
negoziabile o una registrazione elettronica di trasporto negoziabile
dopo che il vettore ha consegnato le merci in conformità alla
lettera (b) del paragrafo 2 di questo articolo, ma in base a una
convenzione contrattuale o di altra natura conclusa prima di tale
consegna, acquista diritti nei confronti del vettore in base al
contratto di trasporto, fatta eccezione del diritto di richiedere la
riconsegna delle merci;
- (e) nonostante le lettere (b) e (d) del paragrafo 2 di questo
articolo, una persona che diventa portatore dopo tale consegna, e che
non aveva e non avrebbe potuto ragionevolmente averne conoscenza quando
è diventato portatore, acquista i diritti incorporati nel
documento di trasporto negoziabile o nella registrazione elettronica di
trasporto negoziabile. Quando i dati contrattuali indicano il previsto
momento di arrivo delle merci, o indicano il modo con cui ottenere
informazioni sul fatto se esse sono state o meno consegnate, si presume
che il portatore nel momento in cui è diventato tale aveva o
avrebbe potuto ragionevolmente avere conoscenza della consegna delle
merci.
Articolo 48 - Merci non ritirate
1. Ai fini di questo articolo, si
presume che la riconsegna delle merci non sia avvenuta solo se, dopo il
loro arrivo al luogo di destinazione:
- (a) il destinatario non accetta la riconsegna delle merci in
conformità a questo capitolo al momento e nel luogo menzionati
nell’articolo 43;
- (b) la parte controllante, il portatore, il caricatore o il
caricatore documentale non può essere localizzato o non
dà al vettore adeguate istruzioni in conformità agli articoli 45, 46 e 47;
- (c) il vettore ha diritto di o è tenuto a rifiutare la riconsegna in conformità agli articoli 44, 45, 46 e 47;
- (d) il vettore non è autorizzato a riconsegnare le merci
al destinatario in base alla legge a ai regolamenti del luogo in cui la
riconsegna è richiesta; o
- (e) le merci non possono essere riconsegnate dal vettore per altro motivo.
2. Senza pregiudizio di altri diritti che il vettore possa avere nei
confronti del caricatore, la parte controllante, o il destinatario, se
le merci non sono state ritirate, il vettore può, a rischio e
spese della persona che ha diritto alle merci, adottare in relazione
alle merci l’azione che le circostanze possano ragionevolmente
richiedere, tra cui:
- (a) depositare le merci in un luogo conveniente;
- (b) scaricarle se sono caricate in contenitori o veicoli, o
adottare altre misure in relazione alle merci, compreso un loro
spostamento; e
- (c) farle vendere o distruggere in conformità alle
pratiche, alla legge o ai regolamenti del luogo in cui esse si trovano.
3. Il vettore può esercitare i diritti previsti nel paragrafo 2
di questo articolo solo dopo aver dato ragionevole preavviso della
misura che intende adottare in base al paragrafo 2 di questo articolo
alla persona eventualmente indicata nei dati contrattuali come la
persona cui deve essere dato avviso dell’arrivo delle merci
al luogo di
destinazione e ad una delle persone seguenti nell’ordine
indicato, se a lui conosciute: il destinatario, la parte controllante o
il caricatore.
4. Se le merci sono vendute in conformità alla lettera (c) del
paragrafo 2 di questo articolo, il vettore conserva il ricavo dalla
vendita a profitto della persona avente diritto alle merci, previa
deduzione di tutte le spese incontrate dal vettore e di ogni altro
importo dovuto al vettore in relazione al trasporto di tali merci.
5. Il vettore non è responsabile per la perdita o il danno delle
merci che si verifica durante il periodo in cui esse rimangono in
attesa di consegna a meno che il creditore non provi che tale perdita o
danno è dipeso dal fatto che il vettore non ha adottato le
misure che sarebbero state ragionevoli nelle circostanze per conservare
le merci e che il vettore sapeva o avrebbe dovuto sapere che la mancata
adozione da parte sua di tali misure avrebbe causato la perdita o il
danno delle merci.

Articolo 49 - Ritenzione delle merci
Nessuna disposizione di questa
Convenzione pregiudica il diritto che il vettore o una parte esecutrice
possa avere in base al contratto di trasporto o alla legge
applicabile di ritenere le merci a garanzia del pagamento delle somme
dovute.
CAPITOLO 10. DIRITTI DELLA PARTE CONTROLLANTE
Articolo 50 - Esercizio e portata del diritto di controllo
1. Il diritto di controllo può essere esercitato solo dalla parte controllante ed è limitato al:
- (a) diritto di dare o modificare istruzioni in relazione alle
merci che non costituiscono una modifica del contratto di trasporto;
- (b) diritto di ottenere la riconsegna delle merci in un porto di
scalo previsto o, in relazione al trasporto terrestre, in un luogo
lungo il percorso; e
- (c) diritto di sostituire il destinatario con qualsiasi altra persona, compresa la parte controllante.
- 2. Il diritto di controllo esiste durante l’intero periodo della responsabilità del vettore, previsto nell’articolo 12 e cessa al termine di tale periodo.
Articolo 51 - Identità della parte controllante e trasferimento del diritto di controllo
1. Salvi i casi menzionati nei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo:
- (a) il caricatore è la parte controllante a meno che, al
momento della conclusione del contratto di trasporto, egli designi il
destinatario, il caricatore documentale o un’altra persona come
parte controllante;
- (b) la parte controllante può trasferire il diritto di
controllo ad un’altra persona. il trasferimento diventa efficace
nei confronti del vettore dal momento della sua comunicazione da parte
della persona che lo esegue e la persona in cui favore esso ha
luogo diventa la parte controllante;
- (c) la parte controllante deve identificarsi in modo appropriato quando esercita il diritto di controllo.
2. Quando è stato emesso un documento di trasporto non
negoziabile dal quale risulta che esso deve essere restituito onde
ottenere la riconsegna delle merci:
- (a) il caricatore è la parte controllante e può
trasferire il diritto di controllo al destinatario indicato nel
documento di trasporto trasferendo il documento a tale persona
senza girata. Se sono stati emessi vari originali, tutti gli originali
devono essere trasferiti onde effettuare il trasferimento del diritto
di controllo; e
- (b) per esercitare il suo diritto di controllo la parte
controllante deve produrre il documento e identificarsi in modo
appropriato. Se è stato emesso più di un originale del
documento, devono essere prodotti tutti gli originali, in difetto di
che il diritto di controllo non può essere esercitato.
3. Quando viene emesso un documento di trasporto negoziabile:
- (a) il portatore o, se sono stati emessi vari originali del
documento di trasporto, il portatore di tutti gli originali è la
parte controllante;
- (b) il portatore può trasferire il diritto di
controllo mediante il trasferimento del documento di trasporto
negoziabile ad un’altra persona in conformità all’articolo 57.
Se sono stati emessi vari originali del documento di trasporto, tutti
gli originali devono essere trasferiti a tale persona onde effettuare
il trasferimento del diritto di controllo; e
- (c) per esercitare il diritto di controllo, il portatore deve
presentare il documento di trasporto negoziabile al vettore e, se
è una delle persone menzionate nell’articolo 1, paragrafo 10, lettera (a) (i),
deve identificarsi in modo appropriato . Se sono stati emessi vari
originali del documento di trasporto, tutti gli originali devono essere
presentati, in difetto di che il diritto di controllo non può
essere esercitato.
4. Quando viene emessa una registrazione elettronica di trasporto negoziabile:
(a) il portatore è la parte controllante;
(b) il portatore può trasferire il diritto di controllo ad
un’altra persona mediante il trasferimento della registrazione
elettronica di trasporto negoziabile secondo le procedure menzionate
nell’
articolo 9, paragrafo 1; e
(c) per esercitare il diritto di controllo, il portatore deve dimostrare, secondo le procedure previste nell’
articolo 9, paragrafo 1, di essere il portatore.

Articolo 52 - Esecuzione delle istruzioni da parte del vettore
1. Fermo il disposto dei paragrafi 2 e 3 di questo articolo, il vettore deve eseguire le istruzioni menzionate nell’
articolo 50 se:
- (a) la persona che da le istruzioni ha diritto di esercitare il diritto di controllo;
- (b) le istruzioni possono ragionevolmente essere eseguite secondo
i loro termini nel momento in cui esse pervengono al vettore; e
- (c) le istruzioni non interferiscono con le normali operazioni del vettore, ivi comprese le pratiche di riconsegna.
2. In ogni caso, la parte controllante deve rimborsare al vettore tutte
le ragionevoli spese addizionali che il vettore può incontrare e
gli risarcisce la perdita o il danno che può soffrire in
conseguenza della diligente esecuzione di qualsiasi istruzione in base
a questo articolo, ivi compreso il risarcimento per perdite o danni di
altre merci trasportate che il vettore può essere tenuto a riconoscere.
3. Il vettore ha diritto di ottenere dalla parte controllante una
garanzia per l’importo delle spese addizionali, della perdita o
del danno che il vettore si attende possa ragionevolmente derivare in
dipendenza della esecuzione delle istruzioni secondo questo articolo.
Il vettore può rifiutare di eseguire le istruzioni se tale
garanzia non viene fornita.
4. La responsabilità del vettore per la perdita o il danno delle
merci o per il ritardo nella consegna risultante dalla mancata
esecuzione da parte sua delle istruzioni della parte controllante in
violazione della obbligazione posta a suo carico dal paragrafo 1 di
questo articolo è soggetta agli
articoli da 17 a
23 e l’ammontare del risarcimento pagabile dal vettore è soggetto agli
articoli da 59 a
61.
Articolo 53 - Dove la riconsegna si considera avvenuta
Le merci riconsegnate secondo le istruzioni date in conformità all’
articolo 52, paragrafo 1, sono reputate essere state riconsegnate nel luogo di destinazione, e le disposizioni del
capitolo 9 relative a tale riconsegna sono ad esse applicabili.
Articolo 54 - Modifiche del contratto di trasporto
1. 1. La parte controllante è la
sola persona che può convenire con il vettore modifiche del
contratto di trasporto diverse da quelle menzionate nell’
articolo 50, paragrafo 1
(b) e (c).
2. Le modifiche del contratto di trasporto, ivi comprese quelle menzionate nell’
articolo 50, paragrafi 1 (b) e (c),
devono essere annotate in un documento di trasporto negoziabile o in un
documento di trasporto non negoziabile di cui è richiesta la
restituzione, o incorporate in una registrazione elettronica di
trasporto negoziabile, o, su richiesta della parte controllante, devono
essere menzionate in un documento di trasporto non negoziabile o
incorporate in una registrazione elettronica di trasporto non
negoziabile. Tali modifiche, se menzionate o incorporate in tale modo,
devono essere firmate in conformità all’
articolo 38.
Articolo 55 - Fornitura al vettore di informazioni, istruzioni o documenti addizionali
1. La parte controllante, a richiesta
del vettore o della parte esecutrice, deve fornire in modo tempestivo
informazioni, istruzioni o documenti relativi alle merci non ancora
forniti dal caricatore e non altrimenti ragionevolmente disponibili per
il vettore, di cui il vettore può avere ragionevolmente bisogno
per adempiere alle sue obbligazioni in base al contratto di trasporto.
2. Se il vettore, dopo ragionevoli sforzi, non è in grado di
localizzare la parte controllante o la parte controllante non è
in grado di fornire al vettore informazioni, istruzioni o documenti
adeguati, a ciò deve provvedere il caricatore. Se il vettore,
dopo ragionevoli sforzi, non è in grado di localizzare il
caricatore, tali informazioni, istruzioni o documenti devono essere
forniti dal caricatore documentale.
Articolo 56 - Modifica convenzionale
CAPITOLO 11. TRASFERIMENTO DEI DIRITTI
Articolo 57 - Quando è emesso
un documento di trasporto negoziabile o una registrazione elettronica
di trasporto negoziabile
1. Quando viene emesso un documento di trasporto negoziabile, il
portatore può trasferire i diritti incorporati in tale documento
trasferendolo ad altra persona:
- (a) debitamente girato a tale persona o in bianco, se si tratta di un documento all’ordine; o
- (b) senza girata, se: (i) se si tratta di un documento al
portatore o di un documento girato in bianco; o (ii) se si tratta di un
documento emesso all’ordine di una persona determinata e il
trasferimento avviene tra il primo portatore e tale persona.
2. Quando viene emessa una registrazione elettronica di trasporto
negoziabile, il suo portatore può trasferire i diritti in essa
incorporati, sia che si tratti di un documento all’ordine o
all’ordine di una persona determinata, trasferendo la
registrazione elettronica di trasporto secondo le procedure menzionate
nell’
articolo 9, paragrafo 1.
Articolo 58 - Responsabilità del portatore
1. Fermo restando il disposto dell’
articolo 55,
un portatore diverso dal caricatore che non esercita alcun diritto in
base al contratto di trasporto non assume alcuna responsabilità
in base al contratto di trasporto soltanto per essere il portatore.
2. Un portatore diverso dal caricatore che esercita un qualsiasi
diritto in base al contratto di trasporto assume tutte le
responsabilità che incombono sul caricatore in base al contratto
di trasporto nei limiti in cui esse siano incorporate nel o accertabili
in base al documento di trasporto negoziabile o alla registrazione
elettronica di trasporto negoziabile.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo, un portatore diverso
dal caricatore non esercita alcun diritto in base al contratto di
trasporto soltanto per il fatto di:
- (a) aver convenuto con il vettore, in base all’articolo 10,
di sostituire un documento di trasporto negoziabile con una
registrazione elettronica di trasporto negoziabile o di sostituire una
registrazione elettronica di trasporto negoziabile con un documento di
trasporto negoziabile; o
- (b) aver trasferito i suoi diritti secondo l’articolo 57.
CAPITOLO 12. LIMITI DI RESPONSABILITÀ
Articolo 59 - Limiti di responsabilità
1. Fermo restando il disposto dagli
articoli 60 e
61, paragrafo 1,
la responsabilità del vettore per l’inadempimento delle
sue obbligazioni in base a questa Convenzione è limitata a 875
unità di conto per collo o altra unità di carico, o a 3
unità di conto per chilogrammo di peso lordo delle merci oggetto
del reclamo o della lite, con applicazione del limite più elevato, tranne quando il valore
delle merci è stato dichiarato dal caricatore e inserito nei
dati contrattuali, o quando un importo superiore al limite di
responsabilità stabilito in questo articolo è stato
convenuto tra vettore e caricatore.
2. Quando le merci sono trasportate in o su un contenitore,
pallet, o
simile articolo di trasporto, o in o su un veicolo, i colli o
unità di carico enumerati nei dati contrattuali come sistemati
su o in tale articolo di trasporto o veicolo sono considerati colli o
unità di carico. In difetto di tale enumerazione, le merci
sistemate in o su un tale articolo di trasporto sono considerati una unità di carico.
3. L’unità di conto menzionata in questo articolo è il
diritto speciale di prelievo come definito dal
Fondo Monetario Internazionale.
Le somme menzionate in questo articolo sono convertite nella moneta
nazionale di uno Stato sulla base del valore di tale moneta alla data
della sentenza o del lodo arbitrale o alla data convenuta dalle parti. Il
valore in diritti speciali di prelievo
di una moneta nazionale di uno Stato Contraente membro del Fondo
Monetario Internazionale è calcolato in conformità con il
metodo di valutazione applicato dal Fondo Monetario Internazionale in
vigore alla data in questione per le sue operazioni e transazioni. Il
valore in diritti speciali di prelievo della moneta nazionale di uno Stato Contraente che non sia
membro del Fondo Monetario Internazionale è calcolato in un modo
determinato da tale Stato.
Articolo 60 - Limiti di responsabilità per perdita causata da ritardo
Fermo restando il disposto dell’
articolo 61, paragrafo 2,
l’ammontare del risarcimento per perdita o danno alle merci
causato da ritardo è calcolato in conformità all
’articolo 22
e la responsabilità per danno economico causato da ritardo
è limitato a un importo equivalente a due volte e mezzo il nolo
pagabile per le merci che hanno subito un ritardo. L’importo
totale pagabile in base a questo articolo e all’
articolo 59, paragrafo 1, non può superare il limite che sarebbe stabilito in base all’
articolo 59, paragrafo 1, per la perdita totale delle merci in questione.
Articolo 61 - Perdita del beneficio della limitazione di responsabilità
1. Né il vettore né qualsiasi persona menzionata nell’
articolo 18 ha diritto di beneficiare della limitazione della responsabilità prevista dall’
articolo 59,
o prevista nel contratto di trasporto, se il creditore prova che la
perdita risultante dall’inadempimento delle obbligazioni del
vettore in base a questa Convenzione è imputabile a un atto o
una omissione personale della persona che invoca il diritto di
limitazione compiuto con l’intenzione di causare tale perdita o
temerariamente e con la coscienza che tale perdita si sarebbe
probabilmente verificata.
2. Né il vettore né qualsiasi persona menzionata nell’
articolo 18 ha diritto di beneficiare della limitazione della responsabilità prevista dall’
articolo 60,
se il creditore prova che il ritardo nella riconsegna è dipeso
da un atto o una omissione personale della persona che invoca il
diritto di limitazione compiuto con l’intenzione di causare tale
perdita o temerariamente e con la coscienza che tale perdita si sarebbe
probabilmente verificata.
CAPITOLO 13. TERMINE PER L’AZIONE
Articolo 62 - Periodo di tempo por l'azione
1. Nessuna azione giudiziale o arbitrale
relativa a reclami o controversie nascenti dall’inadempimento di
una obbligazione prevista da questa Convenzione può essere
promossa dopo il decorso di due anni.
2. Il periodo previsto nel paragrafo 1 di questo articolo inizia il
giorno in cui il vettore ha riconsegnato le merci o, nel caso in cui le
merci non siano state riconsegnate o solo una parte delle merci sia
stata riconsegnata, nell’ultimo giorno in cui le merci avrebbero
dovuto essere riconsegnate. Il giorno in cui il periodo inizia a
decorrere non è computato nel termine.
3. Nonostante il decorso del termine previsto nel paragrafo 1 di questo
articolo, una parte può far valere la sua domanda in via di
eccezione o opporla in compensazione.
Articolo 63 - Estensione del termine per l’azione
Il termine previsto nell’
articolo 62
non è soggetto a sospensione o interruzione, ma la persona
contro la quale è proposto il reclamo può in qualsiasi
momento durante il decorso del termine estenderlo mediante
dichiarazione alla persona che l’ha proposto. Tale termine
può essere ulteriormente prorogato con un’altra
dichiarazione o altre dichiarazioni.
Articolo 64 - Azione di regresso
Una azione di regresso può essere
proposta da una persona tenuta responsabile dopo il decorso del termine
previsto nell’
articolo 62 se tale azione è promossa entro il più lungo dei termini seguenti:
- (a) termine concesso dalla legge applicabile nel foro in cui il giudizio è stato promosso;
- (b) novanta giorni dal giorno in cui la persona che promuove
l’azione di regresso ha soddisfatto il reclamo o ha ricevuto la
notifica della citazione nei suoi confronti, a seconda di quale dei due
eventi si verifica per primo.
Articolo 65 - Azioni contro la persona individuata quale vettore
Una azione contro il conduttore a scafo nudo o la persona individuata come il vettore in base all’
articolo 37, paragrafo 2, può essere promossa dopo il decorso del termine previsto dall’
articolo 62 se essa è promossa entro il più lungo dei termini seguenti:
- (a) termine concesso dalla legge applicabile nel foro in cui il giudizio è stato promosso;
- (b) novanta giorni dal giorno in cui il vettore è stato
individuato, o il proprietario risultante dal registro di iscrizione o
il conduttore a scafo nudo ha vinto la presunzione di essere il
vettore, in conformità all’articolo 37, paragrafo 2.
CAPITOLO 14. GIURISDIZIONE
Articolo 66 - Azioni contro il vettore
A meno che il contratto di trasporto contenga una clausola di scelta esclusiva del foro che sia conforme all’
articolo 67 o
72, l’attore ha diritto di promuovere giudizio contro il vettore in base a questa Convenzione:
- (a) dinanzi a un tribunale competente in cui si trova uno dei luoghi seguenti:
- (i) il domicilio del vettore;
- (ii) il luogo di ricevimento convenuto nel contratto di trasporto;
- (iii) il luogo di consegna convenuto nel contratto di trasporto; o
- (iv) il porto in cui le merci sono state inizialmente imbarcate
su una nave o il porto in cui le merci sono state da ultimo sbarcate da
una nave; o
- (b) dinanzi a un tribunale o a uno dei tribunali competenti
designati in base a accordo tra il caricatore e il vettore per decidere
sulle domande contro il vettore che possono sorgere nell’ambito
di questa Convenzione.
Articolo 67 - Accordi di scelta del foro
1. La giurisdizione di un tribunale scelto in conformità all’
articolo 66, paragrafo (b),
è esclusiva per le controversie tra le parti del contratto solo
se le parti lo convengono e l’accordo con il quale è stata
pattuita la scelta del foro:
- (a) è contenuto in un contratto di volume che indica
chiaramente i nomi e gli indirizzi delle parti e (i) è negoziato
individualmente, ovvero (ii) contiene una dichiarazione evidente che in
esso figura un accordo esclusivo di scelta del foro e indica le
clausole del contratto di volume che contengono tale accordo; e
- (b) designa chiaramente i tribunali di uno Stato Contraente o uno o più specifici tribunali di uno Stato Contraente.
2. Una persona che non è parte del contratto di volume è
vincolata da un accordo esclusivo di scelta del foro concluso in
conformità al paragrafo 1 di questo articolo solo se:
- (a) il tribunale è situato in uno dei luoghi designati nell’articolo 66, paragrafo (a);
- (b) l’accordo è contenuto nel documento di trasporto o nella registrazione elettronica di trasporto;
- (c) tale persona ha ricevuto indicazione tempestiva e adeguata
del tribunale in cui l’azione deve essere promossa e che la
competenza di tale tribunale è esclusiva; e
- (d) la legge del tribunale competente riconosce che tale persona
può essere vincolata dall’accordo esclusivo di scelta del
foro.
Articolo 68 - Azioni contro la parte esecutrice marittima
L’attore ha diritto di promuovere giudizio in base a questa
Convenzione contro una parte esecutrice marittima dinanzi a un
tribunale nel cui circondario si trova uno dei seguenti luoghi:
- (a) il domicilio della parte esecutrice marittima; o
- (b) il porto dove le merci sono state ricevute dalla parte
esecutrice marittima ,il porto dove le merci sono state consegnate dalla
parte esecutrice marittima o il porto dove la parte esecutrice
marittima svolge la sua attività in relazione alle merci.
Articolo 69 - Assenza di ulteriori criteri di giurisdizione
Fermo restando quanto previsto agli
articoli 71 e
72,
nessuna azione giudiziale in base a questa Convenzione contro il
vettore o una parte esecutrice marittima può essere promossa
dinanzi a un tribunale non designato in base agli
articoli 66 o
68.
Articolo 70 - Sequestro e misure provvisorie o cautelari
Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudica la giurisdizione
per misure provvisorie o cautelari, compreso il sequestro. Un tribunale
di uno Stato in cui una misura provvisoria o cautelare è stata
adottata non ha giurisdizione per giudicare il caso nel merito a meno
che:
- (a) le prescrizioni di questo capitolo siano state osservate; o
- (b) una convenzione internazionale applicabile in tale Stato disponga in tale senso.
Articolo 71 - Riunione o trasferimento di azioni
1. Salvo il caso di un accordo esclusivo di scelta del foro valido in base agli
articoli 67 o
72,
se una unica azione è promossa nei confronti del vettore e della
parte esecutrice marittima che ha la sua origine in un unico
avvenimento, l’azione può essere promossa solo in un
tribunale designato in base all’
articolo 66 e all’
articolo 68. Se non vi è tale tribunale, l’azione deve essere promossa dinanzi a un tribunale designato in base all’
articolo 68, lettera (b), se esiste.
2. Salvo quando vi è un accordo esclusivo di scelta del foro valido in base agli
articoli 67 o
72,
un vettore o una parte esecutrice marittima che promuove una azione per
ottenere l’accertamento della inesistenza della sua
responsabilità o qualsiasi altra azione che priverebbe una
persona del suo diritto di scelta del foro in base all’
articolo 66 o
68,
deve rinunciare a tale azione, a richiesta del convenuto, una volta che
il convenuto abbia scelto un tribunale designato in base all’
articolo 66 o
68, secondo il caso, dinanzi al quale l’azione può essere nuovamente promossa.
Articolo 72 - Accordo dopo il sorgere di una controversia e giurisdizione quando il convenuto si è costituito in giudizio
1. Dopo che sia sorta una controversia, le parti possono concordare di risolverla dinanzi a qualsiasi tribunale competente.
2. Un tribunale competente dinanzi al quale il convenuto compare senza
contestare la giurisdizione secondo la legge del foro, ha giurisdizione.
Articolo 73 - Riconoscimento e esecuzione
1. Una decisione resa in uno Stato Contraente da un tribunale avente
giurisdizione secondo questa Convenzione è riconosciuta e ad
essa è data esecuzione in un altro Stato Contraente secondo la
legge di quest’ultimo quando ambedue tali Stati hanno reso la
dichiarazione prevista dall’
articolo 74.
2. Un tribunale può rifiutare il riconoscimento e
l’esecuzione in base alle regole in materia di riconoscimento e
esecuzione previste dalla sua legge.
3. Questo capitolo non influisce sulla applicazione delle norme di una
organizzazione regionale di integrazione economica che è parte
di questa Convenzione, per quanto concerne il riconoscimento o
l’esecuzione di sentenze tra i suoi Stati membri, adottate sia
prima che dopo questa Convenzione.
Articolo 74 - Applicazione del capitolo 14
Le disposizioni di questo capitolo vincolano solo gli Stati Contraenti che in conformità all’
articolo 91 dichiarano di sottoporvisi.
CAPITOLO 15. ARBITRATO
Articolo 75 - Accordi arbitrali
1. Fermo quanto previsto in questo capitolo, le parti possono convenire
che ogni controversia che possa insorgere in relazione al trasporto di
merci in base a questa Convenzione sia deferita a arbitrato.
2. Il procedimento arbitrale deve svolgersi, a scelta della persona che fa valere un diritto nei confronti del vettore:
- (a) in qualsiasi luogo designato a tale fine nell'accordo arbitrale;
- (b) in ogni altro luogo situato in uno Stato in cui si trova uno qualsiasi dei luoghi seguenti:
- (i) il domicilio del vettore;
- (ii) il luogo di ricevimento convenuto nel contratto di trasporto;
- (iii) il luogo di riconsegna convenuto nel contratto di trasporto; o
- (iv) il porto in cui le merci sono state inizialmente imbarcate
su una nave o il porto in cui le merci sono state da ultimo sbarcate da
una nave.
3. La designazione del luogo dell’arbitrato nell'accordo
arbitrale è vincolante per controversie tra le parti della
stessa se l'accordo è contenuta in un contratto di volume che
indica chiaramente i nomi e gli indirizzi delle parti e:
- (a) è stato oggetto di una negoziazione individuale; o
- (b) indica in modo evidente che è stato pattuito un
accordo arbitrale e specifica in quali disposizioni del contratto di
volume è contenuto tale accordo.
4. Quando un accordo arbitrale è stato pattuito in
conformità al paragrafo 3 di questo articolo, una persona che
non è parte del contratto di volume è vincolata dalla
designazione del luogo dell’arbitrato in tale convenzione solo se:
-
(a) il luogo dell’arbitrato designato nella clausola è
situato in uno dei luoghi menzionati nella lettera (b) del paragrafo 2
di questo articolo;
-
(b) l'accordo arbitrale è contenuto nel documento di trasporto o nella registrazione elettronica di trasporto;
-
(c) tale persona ha ricevuto tempestiva e adeguata notizia del luogo dell’arbitrato e
-
(d) la legge applicabile consente che tale persona sia vincolata dall'accordo arbitrale.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 di questo articolo sono
considerate parte di ogni accordo arbitrale, e ogni disposizione
dell'accordo è nulla se in conflitto con una di esse.
Articolo 76 - Accordo arbitrale in trasporto non di linea
1. Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudica la
validità di un accordo arbitrale contenuto in un contratto di
trasporto in un trasporto non di linea al quale questa Convenzione o
sue disposizioni siano applicabili in forza:
(a) della applicazione dell’
articolo 7; o
(b) della volontaria incorporazione di questa Convenzione da parte
delle parti ad un contratto di trasporto che altrimenti non
sarebbe soggetto ad essa.
2. Nonostante il paragrafo 1 di questo articolo, un accordo arbitrale
in un documento di trasporto o registrazione elettronica di trasporto
al quale questa Convenzione si applica in forza della applicazione
dell’
articolo 7 è soggetta a questo capitolo a meno che tale documento di trasporto o registrazione elettronica di trasporto:
- (a) identifichi le parti e la data del charter party o altro contratto escluso dall’ambito di applicazione di questa Convenzione per effetto dell’articolo 6; e
- (b) incorpori mediante un riferimento specifico la clausola del charter party o altro contratto che contiene i termini dell'accordo arbitrale.
Articolo 77 - Accordo arbitrale dopo che una controversia è insorta
Nonostante le disposizioni di
questo capitolo e del
capitolo 14, dopo che una controversia è insorta le parti possono convenire di sottoporla a arbitrato in un luogo qualsiasi.
Le disposizioni di questo capitolo vincolano solo gli Stati Contraenti che in conformità all’
articolo 91 dichiarano di sottoporvisi.
CAPITOLO 16. VALIDITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
Articolo 79 - Disposizioni generali
1. Salvo disposizione contraria di questa Convenzione, qualsiasi
clausola di un contratto di trasporto è nulla se e nei limiti in
cui essa:
- (a) direttamente o indirettamente esclude o limita le
obbligazioni del vettore o di una parte esecutrice marittima in base a
questa Convenzione;
- (b) direttamente o indirettamente esclude o limita la
responsabilità del vettore o di una parte esecutrice marittima
per l’inadempimento di una obbligazione in base a questa
Convenzione; o
- (c) cede il beneficio della assicurazione delle merci in favore del vettore o di una persona menzionata nell’articolo 18.
2. Salvo disposizione contraria di questa Convenzione qualsiasi
clausola di un contratto di trasporto è nulla se e nei limiti in
cui essa:
- (a) direttamente o indirettamente esclude, limita o aumenta le
obbligazioni del caricatore, destinatario, parte controllante,
portatore o caricatore documentale previste in questa Convenzione;
- (b) direttamente o indirettamente esclude, limita o aumenta la
responsabilità del caricatore, destinatario, parte controllante,
portatore o caricatore documentale per l’inadempimento di
qualsiasi delle sue obbligazioni in base a questa Convenzione.
Articolo 80 - Regole speciali per contratti di volume
1. Nonostante l’
articolo 79, nei rapporti tra
vettore e caricatore un contratto di volume al quale questa Convenzione
si applica può prevedere maggiori o minori diritti, obbligazioni
e responsabilità di quelli previsti in questa Convenzione.
2. Una deroga in base al paragrafo 1 di questo articolo è vincolante solo quando:
- (a) il contratto di volume contenga una enunciazione evidente che deroga a questa Convenzione;
- (b) il contratto di volume sia (i) stato oggetto di una
negoziazione individuale o (ii) specifichi in modo evidente le
disposizioni del contratto di volume che contengono la deroga;
- (c) al caricatore sia consentito e di ciò gli sia data
notizia, di concludere un contratto di trasporto in base a termini e
condizioni che rispettano questa Convenzione senza alcuna deroga
consentita da questo articolo; e
- (d) la deroga non sia (i) incorporata mediante riferimento ad
un altro documento né (ii) inclusa in un contratto di adesione
non soggetto a negoziazione.
3. Una tariffa pubblica di prezzi e servizi del vettore, un documento
di trasporto, una registrazione elettronica di trasporto o un documento
similare non è un contratto di volume in base al paragrafo 1 di
questo articolo, ma un contratto di volume può incorporare tali
documenti per relationem come termini del contratto.
4. Il paragrafo 1 di questo articolo non è applicabile ai diritti e alle obbligazioni previsti negli
articoli 14, lettere (a) e (b),
29 e
32
o alle responsabilità nascenti dal loro inadempimento né
esso è applicabile a qualsiasi responsabilità che deriva
da un atto o omissione menzionati nell’
articolo 61.
5. Le condizioni di un contratto di volume che derogano a questa
Convenzione, se il contratto di volume soddisfa ai requisiti del
paragrafo 2 di questo articolo, si applicano nei rapporti tra il
vettore e qualsiasi persona diversa dal caricatore purché:
- (a) tale persona abbia ricevuto informazioni che indicano in
maniera evidente che il contratto di volume deroga a questa Convenzione
e abbia dato il suo consenso espresso a essere vincolata da tali
deroghe; e
- (b) tale consenso non sia soltanto espresso in una tariffa
pubblica di prezzi e servizi del vettore, in un documento di trasporto,
o registrazione elettronica di trasporto.
6. La parte che invoca il beneficio della deroga ha l’onere di
provare che le condizioni per la deroga sono state osservate.
Articolo 81 - Regole speciali per trasporto di animali vivi e certe altre merci
Nonostante l
’articolo 79, e fermo restando l’
articolo 80,
il contratto di trasporto può escludere o limitare le
obbligazioni o le responsabilità del vettore e di una parte
esecutrice marittima se:
- (a) le merci sono animali vivi, ma una tale esclusione o
limitazione non è operante se il creditore prova che la perdita,
il danno o il ritardo nella consegna della merce è dovuto ad un
atto o omissione del vettore o di una persona menzionata nell’articolo 18,
compiuto con l’intento di causare tale perdita o danno delle
merci o tale perdita dovuta a ritardo, o temerariamente e con la
coscienza che tale perdita o danno o tale perdita dovuta a ritardo si
sarebbe probabilmente verificata; o
- (b) il carattere o la condizione delle merci o le circostanze e i
termini e le condizioni in base a cui il trasporto deve essere eseguito
sono tali da giustificare ragionevolmente una convenzione speciale,
purché tale contratto di trasporto non sia relativo a spedizioni
commerciali ordinarie effettuate nel corso operazioni commerciali
ordinarie e che nessun documento di trasporto negoziabile o
registrazione elettronica di trasporto negoziabile sia
stato emesso.
CAPITOLO 17. MATERIE NON DISCIPLINATE DA QUESTA CONVENZIONE
Articolo 82 - Convenzioni internazionali che disciplinano il trasporto di merci con altre modalità di trasporto
Nessuna disposizione di questa Convenzione impedisce
l’applicazione delle seguenti convenzioni internazionali che
siano in vigore al momento dell’entrata in vigore di questa
Convenzione, compresa ogni loro futura modifica, che regolano la
responsabilità del vettore per perdita o danno delle merci:
- (a) qualsiasi convenzione che regoli il trasporto di merci per
via aerea nei limiti in cui, in base alle sue disposizioni, essa si
applichi a una parte qualsiasi del contratto di trasporto;
- (b) qualsiasi convenzione che regoli il trasporto di merci su
strada nei limiti in cui, in base alle sue disposizioni, essa si
applichi al trasporto di merci che restano caricate su un veicolo
stradale trasportato a bordo di una nave;
- (c) qualsiasi convenzione che regoli il trasporto di merci per
ferrovia nei limiti in cui, in base alle sue disposizioni, essa si
applichi a un trasporto di merci per mare, supplementare a un trasporto
per ferrovia; o
- (d) qualsiasi convenzione che regoli il trasporto di merci per
vie d’acqua interne nei limiti in cui, in base alle sue
disposizioni, essa si applichi a un trasporto di merci senza trasbordo
sia per vie d’acqua interne sia per mare.
Articolo 83 - Limitazione globale di responsabilità
Nessuna disposizione di questa Convenzione impedisce
l’applicazione di qualsiasi convenzione internazionale o legge
nazionale che regoli la limitazione della responsabilità dei
proprietari di navi.
Articolo 84 - Avaria comune
Nessuna disposizione di questa Convenzione impedisce
l’applicazione delle clausole del contratto di trasporto o delle
disposizioni delle leggi nazionali relative al regolamento
dell’avaria comune.
Articolo 85 - Passeggeri e bagaglio
Questa Convenzione non si applica a un contratto di trasporto di passeggeri e loro bagaglio.
Articolo 86 - Danno causato da incidente nucleare
Nessuna responsabilità può essere imputata in base
a questa Convenzione per un danno causato da un incidente nucleare se
l’esercente della installazione nucleare è responsabile
per tale danno:
- (a) in base alla Convenzione di Parigi sulla
responsabilità civile in materia di energia nucleare del 29
luglio 1960 come modificata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio
1964 e dai Protocolli del 16 novembre 1982 e del 12 febbraio 1984, alla
Convenzione di Vienna relativa alla responsabilità civile in
materia di danni nucleari del 21 maggio 1963, come modificata dal
Protocollo comune relativo alla applicazione della Convenzione di
Vienna e della Convenzione di Parigi del 21 settembre 1988 e come
modificata dal Protocollo di modifica della Convenzione di Vienna
relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari
del 12 settembre 1997, o della Convenzione sul risarcimento
complementare dei danni nucleari del 12 settembre 1997, ivi comprese
tutte le modifiche di tali convenzioni e ogni convenzione futura
relativa alla responsabilità degli esercenti di installazioni
nucleari per danni causati da un incidente nucleare; o
- (b) in base alla legge nazionale applicabile alla
responsabilità per tali danni, a condizione peraltro che tale
legge sia in ogni rispetto altrettanto favorevole per le persone che
possono soffrire tali danni che la Convenzione di Parigi o la
Convenzione di Vienna nonché la Convenzione per il risarcimento
complementare dei danni nucleari.
CAPITOLO 18. CLAUSOLE FINALI
Articolo 87 - Depositario
Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Uniti
è designato come depositario di questa Convenzione.
Articolo 88 - Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1. 1. Questa Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati
a Rotterdam (Paesi Bassi) il 23 settembre 2009 e
successivamente alla Sede dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite a New York.
2. Questa Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.
3. Questa Convenzione è aperta alla adesione di tutti gli Stati
che non ne sono firmatari a decorrere dalla data alla quale è
aperta alla firma.
4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione
sono depositati presso il Segretario Generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite.
Articolo 89 - Denuncia di altre convenzioni
1. Uno Stato che ratifichi, accetti o approvi questa Convenzione o vi aderisca e sia parte della
Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune regole in
materia di polizza di carico, firmata a Bruxelles il 15 agosto 1924, del
Protocollo
portante modifiche alla Convenzione internazionale per
l’unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico,
firmato a Bruxelles il 23 febbraio 1968, o del
Protocollo, firmato a Bruxelles il 21 dicembre 1979, portante modifiche
alla Convenzione internazionale per l’unificazione di alcune
regole in materia di polizza di carico, come modificata dal Protocollo
di modifica del 23 febbraio 1968 denuncia allo stesso tempo tale
Convenzione e il o i protocolli ad essa relativi dei quali è
parte dandone a tale fine comunicazione al Governo belga, e dichiarando
che la denuncia avrà effetto alla data alla quale questa
Convenzione entrerà in vigore per tale Stato.
2. Ogni Stato che ratifichi, accetti o approvi questa Convenzione o vi aderisca e sia parte della
Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto di merci per mare conclusa a Amburgo il 31marzo 1978
denuncia allo stesso tempo tale Convenzione dandone a tale fine
comunicazione al Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite e dichiarando che la denuncia avrà effetto alla
data alla quale questa Convenzione entrerà in vigore per tale
Stato.
3. Ai fini di questo articolo, le ratifiche, accettazioni, approvazioni
e adesioni effettuate in relazione a questa Convenzione dagli Stati
parte degli strumenti enumerati nei paragrafi 1 e 2 di questo articolo
non avranno effetto che alla data alla quale le denunce eventualmente
richieste da parte di tali Stati per tali strumenti avranno effetto.
Il depositario di questa Convenzione si consulterà con il
Governo belga, depositario degli strumenti menzionati al paragrafo 1 di
questo articolo, per assicurare il coordinamento necessario a tale fine.
Articolo 90 - Riserve
A questa Convenzione non è consentita alcuna riserva.
Articolo 91 - Procedura e effetto delle dichiarazioni
1. Le dichiarazioni autorizzate dagli
articoli 74 e
78 possono essere fatte in qualsiasi momento. Le dichiarazioni iniziali autorizzate dall’
articolo 92, paragrafo 1, e dall’
articolo 93, paragrafo 2,
sono fatte al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione
o adesione. Nessun’altra dichiarazione è autorizzata da
questa Convenzione.
2. Le dichiarazioni fatte al momento della firma sono soggette a
conferma al momento della ratifica, accettazione o approvazione.
3. Le dichiarazioni e le loro conferme sono fatte per iscritto e formalmente notificate al depositario.
4. Le dichiarazioni prendono effetto alla data dell’entrata in
vigore di questa Convenzione con riguardo allo Stato in questione.
Peraltro, una dichiarazione di cui il depositario riceve comunicazione
formale dopo tale data prende effetto il primo giorno del mese
successivo alla scadenza del sesto mese successivo alla data del suo ricevimento da parte del depositario.
5. Ogni Stato che faccia una dichiarazione in virtù di questa
Convenzione può revocarla in ogni momento mediante comunicazione
formale scritta indirizzata al depositario. La revoca di una
dichiarazione, o la sua modifica se consentita da questa Convenzione,
prende effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza del
sesto mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione da
parte del depositario.
Articolo 92 - Effetto in unità territoriali nazionali
1. Se uno Stato Contraente ha due o più unità
territoriali in cui sono applicabili diversi regimi giuridici per
quanto attiene alle materie trattate in questa Convenzione, esso
può al momento della firma, ratifica, accettazione approvazione
o adesione, dichiarare che questa Convenzione si applica a tutte le sue
unità territoriali ovvero ad una o più di tali unità, e può in qualsiasi
momento modificare la sua dichiarazione presentando una nuova
dichiarazione.
2. Tali dichiarazioni sono notificate al depositario e devono indicare
espressamente le unità territoriali alle quali la Convenzione
è estesa.
3. Quando uno Stato Parte ha dichiarato in base a questo articolo che
questa Convenzione si estende a una o più ma non a tutte le sue
unità territoriali, un luogo situato in una unità
territoriale alla quale questa Convenzione non si estende non è
considerato essere in uno Stato Contraente ai fini di questa
Convenzione.
4. Se uno Stato Contraente non fa alcuna dichiarazione in base al
paragrafo 1 di questo articolo, la Convenzione si applica a tutte le
unità territoriali di tale Stato.
Articolo 93 - Partecipazione di organizzazioni regionali di integrazione economica
1. Una organizzazione regionale di integrazione economica costituita da
Stati sovrani avente competenza per certe materie regolate da questa
Convenzione può similmente firmare, ratificare, accettare,
approvare o aderire a questa Convenzione. L’organizzazione
regionale di integrazione economica ha in tale caso i diritti e le
obbligazioni di uno Stato Parte, nella misura in cui ha competenza
sulle materie regolate da questa Convenzione. Quando in questa
Convenzione il numero degli Stati Contraenti è rilevante,
l’organizzazione regionale di integrazione economica non conta
come Stato Contraente in aggiunta ai suoi Stati membri che sono Stati
Contraenti.
2. Al momento della firma, ratifica, accettazione approvazione o
adesione l’organizzazione regionale di integrazione economica fa
una dichiarazione al depositario indicando le materie regolate da
questa Convenzione per le quali i suoi Stati membri le hanno trasferito
la loro competenza. Essa informa senza ritardo il depositario di tutte
le modifiche intervenute nei riparti della competenza, ivi
compresi nuovi trasferimenti di competenza, precisata nella
dichiarazione fatta in conformità a questo paragrafo.
3. Ogni riferimento a “Stato Contraente” o “Stati
Contraenti” in questa Convenzione si applica anche a una
organizzazione regionale di integrazione economica, quando il contesto
la richiede.
Articolo 94 - Entrata in vigore
1. Questa Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla scadenza di un anno dalla data di deposito del
ventesimo strumento di ratifica, accettazione approvazione o adesione.
2. Per ogni Stato che diventa Stato Contraente di questa Convenzione
dopo la data di deposito del ventesimo strumento di ratifica,
accettazione approvazione o adesione, questa Convenzione entra in
vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un anno
dalla data del deposito dello strumento appropriato da parte di tale Stato.
3. Ogni Stato Contraente applica questa Convenzione ai contratti di
trasporto conclusi a partire dalla data di entrata in vigore di questa
Convenzione nei suoi confronti.
Articolo 95 - Revisione e modifiche
1. A richiesta di almeno un terzo degli Stati Contraenti di questa
Convenzione il Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite convoca una conferenza degli Stati Contraenti per la sua
revisione o per la sua modifica.
2. Ogni strumento di ratifica, accettazione approvazione o adesione
depositato dopo l’entrata in vigore di una modifica di questa
Convenzione si riterrà applicabile alla Convenzione come
modificata.
Articolo 96 - Denuncia di questa Convenzione
1. Uno Stato Contraente può denunciare questa Convenzione in ogni momento mediante comunicazione scritta al depositario.
2. Le denuncia prende effetto il primo giorno del mese successivo alla
scadenza di un anno dalla data di ricevimento della comunicazione da
parte del depositario. Se un periodo più lungo è indicato
nella comunicazione, la denuncia prenderà effetto alla scadenza
del periodo in questione da computare dalla data di ricevimento della
comunicazione da parte del depositario.
FATTO a New York, l’undici dicembre duemilaotto, in un solo
originale, i cui testi in arabo, cinese, francese,
inglese, russo e
spagnolo sono egualmente autentici.
IN TESTIMONIANZA DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, a ciò
debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato
questa Convenzione.

(1) Parola aggiunta dalla
Correzione del testo originale della convenzione del 2012, in vigore dal
23 gennaio 2013.
(traduzione dal testo inglese della convenzione a cura di
Enzo Fogliani)
Accessi al sito dal 17.2.2013:
(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si
riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che
il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del
testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato
appena dopo il titolo della legge.)