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Convenzioni di diritto della navigazione e dei trasporti


 Stato delle ratifiche (link al C.M.I.)         

Protocollo del 23 febbraio 1968 che modifica la Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924 
(Regole di Visby)
(Brussels, 23 febbraio 1968)

Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17


LE PARTI CONTRAENTI, 

CONSIDERATO che è auspicabile modificare la convenzione internazionale per  l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924 

HANNO CONVENUTO quanto segue: 

Articolo 1
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1. L'articolo 3 paragrafo 4 deve essere completato come segue:

«Nondimeno, la prova contraria non è ammessa qualora la polizza di carico sia stata trasferita a un terzo titolare di buona fede.»

2. Nell'articolo 3 paragrafo 6 il quarto alinea è sostituito dalla disposizione seguente:

«Con riserva delle disposizioni del paragrafo 6bis, il vettore e la nave sono comunque esonerati da qualsiasi responsabilità relativa alle merci, a meno che un'azione sia promossa entro un anno dalla consegna o dalla data in cui avrebbero dovuto essere state consegnate. Questo termine può nondimeno essere prolungato mediante accordo conchiuso tra le Parti, posteriormente all'evento che ha dato origine all'azione».

3. All'articolo 3 è aggiunto, dopo il paragrafo 6, un paragrafo 6bis, del tenore seguente:

«Le azioni di regresso possono essere esercitate anche dopo la scadenza del termine previsto nel paragrafo precedente, e esse sono promosse entro il termine stabilito dalla legge del tribunale adito. Nondimeno, questo termine non può essere inferiore a tre mesi a contare dalla data in cui la persona che promuove l'azione di regresso ha soddisfatto la pretesa o ha ricevuto il reclamo.»

Articolo 2 
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L'articolo 4 paragrafo 5 è abrogato e sostituito dal testo seguente:

«a) A meno che la natura e il valore delle merci siano stati dichiarati dal caricatore innanzi l'imbarco e che questa dichiarazione sia stata inserita nella polizza di carico, il vettore e la nave non sono in nessun caso responsabili delle perdite o dei danni recati alle merci o concernenti queste ultime per una somma superiore all'equivalente di 10 000 franchi per collo o unità o 30 franchi per chilogrammo di peso lordo delle merci perse o avariate, tenuto conto che è  applicabile il limite più elevato.

b) L'ammontare totale dovuto è calcolato in riferimento al valore delle merci nel luogo e giorno in cui sono state scaricate conformemente al contratto, oppure nel giorno e nel luogo in cui avrebbero dovute essere scaricate. Il valore della merce è determinato secondo il corso in borsa oppure, mancando quest'ultimo, secondo il prezzo corrente sul mercato o, mancando l'uno e l'altro, secondo il valore abituale di merci di natura e qualità simili.

c) Se per raggruppare merci sono utilizzati un contenitore, una paletta o un dispositivo analogo, qualsiasi collo o unità, indicato nella polizza di carico
come incluso nel dispositivo, è considerato un collo o unità conformemente al presente paragrafo. Fuori dei casi precedentemente previsti, questo
dispositivo è considerato collo o unità.

d) Per franco, s'intende un'unità consistente in 65,5 milligrammi d'oro al titolo di 900 millesimi di fino. La data di conversione della somma accordata in moneta  nazionale è determinata dalla legge della giurisdizione adita.

e) Né il vettore né la nave hanno il diritto di fruire della limitazione di responsabilità istituita nel presente paragrafo, se è provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione del vettore, cagionato sia con l'intenzione di provocare un danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che ne sarebbe probabilmente risultato un danno.

f) La dichiarazione menzionata nell'alinea a) del presente paragrafo, inserita nella polizza di carico, costituisce una presunzione salvo prova contraria, ma non  vincola il vettore che può contestarla.

g) Mediante convenzione tra il vettore, capitano o agente del vettore e il caricatore, possono essere stabilite somme massime diverse da quelle  indicate nell'alinea a) del presente paragrafo, purché questo ammontare  massimo non sia inferiore alla somma massima corrispondente menzionata nel presente alinea.

h) Né il vettore, né la nave non sono in nessun caso responsabili per perdita o danno arrecato alle merci o in rapporto con esse se nella polizza di carico il caricatore ha fatto scientemente una dichiarazione falsa riguardo alla natura o al valore delle stesse».

Articolo 3 
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Fra gli articoli 4 e 5 della Convenzione è inserito un articolo 4bis, del tenore seguente:

«1. Gli esoneri e le limitazioni previsti dalla presente Convenzione sono applicabili a qualsiasi azione contro il vettore per risarcimento di perdite o di danni cagionati a merci costituenti l'oggetto di un contratto di trasporto, indipendentemente se l'azione sia fondata sulla responsabilità contrattuale o su una responsabilità extracontrattuale.

2. Se una siffatta azione è promossa contro un preposto del vettore, quest'ultimo potrà prevalersi degli esoneri e delle limitazioni di responsabilità che il vettore può invocare in virtù della Convenzione.

3. L'ammontare complessivo delle somme addossate al vettore e ai suoi preposti non deve superare in questo caso il limite previsto nella presente Convenzione.

4. Nondimeno, il preposto non può prevalersi delle disposizioni del presente articolo se è provato che il danno risulta da un atto o da un'omissione di detto preposto, avvenuto sia con l'intenzione di provocare un danno, sia temerariamente e con la consapevolezza che ne sarebbe probabilmente risultato un danno».

Articolo 4 
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L'articolo 9 della Convenzione è sostituito con la disposizione seguente:

«La presente Convenzione non pregiudica le disposizioni delle Convenzioni internazionali o delle leggi nazionali disciplinanti la responsabilità per danni nucleari».

Articlolo 5 
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L'articolo 10 della Convenzione è sostituito con la disposizione seguente:

«Le disposizioni della presente Convenzione s'applicano a qualsiasi polizza di carico concernente un trasporto di merce fra porti di due Stati diversi, allorché:
a) la polizza di carico è emessa in uno Stato contraente
b) il trasporto ha luogo partendo da un porto di uno Stato contraente oppure
c) la polizza di carico prevede che le disposizioni della presente Convenzione, o di qualsiasi altra legislazione che le applica o dà loro effetto, disciplinano il contratto indipendentemente dalla nazionalità della nave, del vettore, del caricatore, del destinatario o di qualsiasi altra persona interessata.

Ciascuno Stato contraente applica le disposizioni della presente Convenzione alle polizze di carico suindicate.

Il presente articolo non infirma il diritto di uno Stato contraente d'applicare le disposizioni della presente Convenzione alle polizze di carico cui non si applicano gli alinea precedenti».

Articolo 6 
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Fra le Parti al presente Protocollo, la Convenzione e il Protocollo sono considerate ed interpretate come un solo ed unico strumento.

Una Parte al presente Protocollo non è tenuta ad applicare le disposizioni del presente Protocollo alle polizze di carico rilasciate in uno Stato partecipe della Convenzione ma non partecipe del presente Protocollo.

Articolo 7 
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Fra le Parti del presente Protocollo, la disdetta della Convenzione, da parte di una di esse in virtù dell'articolo 15 di quest'ultima, non deve essere interpretata come una disdetta della Convenzione emendata dal presente Protocollo.

Articolo 8 
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Qualsiasi vertenza fra le Parti contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione, che non può essere composta mediante negoziati, è sottoposta all'arbitrato, a domanda di una di esse. Se entro sei mesi dopo la data della domanda d'arbitrato, le Parti non giungono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una di esse può sottoporre la vertenza alla Corte internazionale di Giustizia, presentando una domanda conformemente allo statuto della Corte.

Articolo 9 
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1. Ciascuna Parte contraente può, al momento in cui firma o ratifica il presente Protocollo o vi aderisce, dichiarare che essa non si considera vincolata dall'articolo 8 del presente Protocollo. Le Parti contraenti non sono vincolate da detto articolo rispetto a qualsiasi Parte contraente che ha formulato una siffatta riserva.

2. Qualsiasi Parte contraente che ha formulato una riserva conformemente al paragrafo precedente, può, in ogni momento, togliere siffatta riserva mediante una notificazione indirizzata al Governo belga.

Articolo 10 
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Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati che, innanzi il 23 febbraio 1968, hanno ratificato la Convenzione o vi hanno aderito come anche di qualsiasi Stato rappresentato nella XII sessione (1967-1968) della Conferenza diplomatica di diritto marittimo.

Articolo 11 
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1. Il presente Protocollo verrà ratificato.

2. La ratificadel presente Protocollo da parte di uno Stato che non è partecipe della Convenzione provoca l'adesione alla Convenzione.

3. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo belga.
 

Articolo 12 
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1. Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue istituzioni specializzate, non rappresentate alla dodicesima sessione della Conferenza diplomatica di diritto marittimo, possono aderire al presente Protocollo.

2. L'adesione al presente Protocollo provoca adesione alla Convenzione.

3. Gli strumenti d'adesione verranno depositati presso il Governo belga.

Articolo 13 
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1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito di dieci strumenti di ratifica o d'adesione, di cui almeno cinque provenienti da Stati che possiedono ciascuno un tonnellaggio globale equivalente o superiore a 1 milione di tonnellate di stazza lorda.

2. Per ciascuno Stato che ratifica il presente Protocollo o vi aderisce dopo la data di deposito dello strumento di ratificazione o d'adesione determinante l'entrata in vigore secondo il paragrafo 1 del presente articolo, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o d'adesione.

Articolo 14 
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1.  Ciascuno Stato contraente può disdire il presente Protocollo mediante notificazione al Governo belga.

2. La disdetta provoca disdetta della Convenzione.

3. La disdetta avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Governo belga.

Articolo 15 
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1. Qualsiasi Stato contraente può, al momento della firma, della ratificazione, dell'adesione o in qualsiasi altro momento successivo, notificare per scritto al Governo belga quali sono, fra i territori sottoposti alla sua sovranità o di cui assicura le relazioni internazionali, quelli cui si applica il presente Protocollo.

Il presente Protocollo è applicabile a detti territori tre mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Governo belga, ma non innanzi la data d'entrata in vigore del presente Protocollo riguardo a detto Stato.

2. Questo allargamento vale parimente per la Convenzione se quest'ultima non è ancora applicabile a detti territori.

3. Qualsiasi Stato contraente che ha sottoscritto una dichiarazione secondo il paragrafo 1 del presente articolo può, in ogni momento, avvertire il governo belga che il Protocollo cessa d'essere applicabile ai territori in questione. Questa disdetta ha effetto un anno dopo la data di ricezione da parte del Governo belga della notificazione di disdetta; essa vale parimente per la Convenzione.
 

Articolo 16 
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Le Parti contraenti possono mettere in vigore il presente Protocollo, sia conferendogli forza di legge, sia inserendo adeguatamente nella loro legislazione le regole approvate in virtù del presente Protocollo.

Articolo 17 
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 Il Governo belga notificherà agli Stati rappresentati nella dodicesima sessione (1967-1968) della Conferenza diplomatica di Diritto marittimo, agli Stati che aderiranno al presente Protocollo, come anche agli Stati vincolati dalla Convenzione:

1. Le firme, ratificazioni e adesioni ricevute in applicazione degli articoli 10, 11 e 12.

2. La data in cui entrerà in vigore il presente Protocollo in applicazione dell'articolo 13.

3. Le notificazioni riguardo all'applicazione territoriale, fatte in esecuzione dell'articolo 15.

4. Le disdette ricevute in applicazione dell'articolo 14.

In fede di che, i Plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 1968, in lingua francese e inglese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che permarrà depositato negli archivi del Governo belga, il quale ne rilascerà copie certificate conformi.


(testo a cura di Enzo Fogliani)


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