Protocollo
del 21 dicembre 1979 che modifica la Convenzione internazionale di
Bruxelles del 25 agosto 1924 sull'unificazione di alcune regole in
materia di polizza di carico (Regole dell'Aja), come modificata dal
Protocollo di Bruxelles del 23 febbraio 1968 (Regole di Visby)
(Bruxelles, 21 dicembre 1979)
ESSENDO PARTI della Convenzione internazionale di Bruxelles del 25 agosto 1924 sull'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, come modificata dal Protocollo di Bruxelles del 23 febbraio 1968
HANNO CONVENUTO quanto segue:
Ai fini del presente Protocollo, il termine «Convenzione» indica la Convenzione internazionale sull'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico e il relativo Protocollo di firma, fatto a Bruxelles il 25 agosto 1924, nel tenore del Protocollo di modifica, fatto a Bruxelles il 23 febbraio 1968.
(1) Il comma (a) del paragrafo 5 dell'articolo 4 della Convenzione
è sostituito dal testo seguente:
«(a) A meno che la natura e il valore delle merci siano stati dichiarati dal caricatore innanzi l'imbarco e che questa dichiarazione sia stata inserita nella polizza di carico, il vettore e la nave non sono in nessun caso responsabili delle perdite o dei danni recati alle merci o concernenti queste ultime per una somma superiore a 666,67 unità di conto per collo o unità o 2 unità di conto per chilogrammo di peso lordo delle merci perse o avariate, tenuto conto che è applicabile il limite più elevato.»
(2) Il comma (d) del paragrafo 5 dell'articolo 4 della Convenzione è sostituito dal testo seguente:
«(d) L'unità di conto menzionata nel presente articolo è il Diritto Speciale di Prelievo quale definito dal Fondo Monetario Internazionale. La somma menzionata nel comma (a) sarà convertita nella moneta nazionale alla data determinata dalla legge della giurisdizione adita.
Il valore del Diritto Speciale di Prelievo di una moneta nazionale di uno Stato membro del Fondo Monetario Internazionale è calcolato secondo il metodo di valutazione applicato dal Fondo Monetario Internazionale, alla data di cui si tratta, per le sue proprie operazioni e transazioni. Il valore del Diritto Speciale di Prelievo di una moneta nazionale di uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale è calcolato nel modo determinato da questo Stato.
Tuttavia, uno Stato non membro del Fondo Monetario Internazionale e la cui legislazione non consente di applicare le disposizioni di cui sopra può, all'atto della ratifica del Protocollo del 1979 o dell'adesione al medesimo, ovvero in qualsiasi momento successivo, dichiarare che i limiti della responsabilità previsti nella presente Convenzione e applicabili sul suo territorio sono fissati nel modo seguente:
(i)per quanto concerne la somma di 666,67 unità di conto menzionata nel comma (a) del paragrafo 5 del presente articolo, 10 000 unità monetarie;
(ii)per quanto concerne la somma di 2 unità di conto menzionata nel comma (a) del paragrafo 5 del presente articolo, 30 unità monetarie.
L'unità monetaria menzionata nella frase precedente corrisponde a 65,5 milligrammi d'oro, con titolo di 900 millesimi di fino. La conversione in moneta nazionale delle somme menzionate in detta frase avverrà conformemente alla legislazione dello Stato in causa.
Il calcolo e la conversione menzionati nelle frasi precedenti saranno eseguiti in modo da esprimere, in moneta nazionale dello Stato, per quanto possibile, lo stesso valore reale di quello espresso in unità di conto per le somme menzionate nel comma (a) del paragrafo 5 del presente articolo.
Gli Stati comunicheranno al depositario il loro metodo di calcolo o, secondo i casi, i risultati della conversione all'atto del deposito dello strumento di ratifica o di adesione e ogni qual volta si verifichi un cambiamento nel loro metodo di calcolo o nel valore della loro moneta nazionale rispetto all'unità di conto o all'unità monetaria.»
Qualsiasi controversia fra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, se non può essere composta mediante negoziato, è sottoposta ad arbitrato a domanda di una di esse. Se, nei sei mesi successivi alla presentazione della domanda d'arbitrato, le Parti non pervengono a un'intesa circa l'organizzazione dell'arbitrato, una qualunque di esse può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, depositando una richiesta conformemente allo Statuto della Corte.
(1) Ogni Parte contraente può, all'atto della firma o della ratifica del presente Protocollo o all'atto dell'adesione, dichiarare che non si considera vincolata dall'articolo III.
(2) Ogni Parte contraente che ha formulato una riserva conformemente al paragrafo precedente può, in qualsiasi momento, ritirarla con notifica indirizzata al Governo belga.
Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati che hanno firmato la Convenzione del 25 agosto 1924 o il Protocollo del 23 febbraio 1968 o sono Parti della Convenzione.
(1) Il presente Protocollo sarà ratificato.
(2) La ratifica del presente Protocollo da parte di uno Stato che non è Parte della Convenzione vale parimenti per la Convenzione.
(3) Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il
Governo belga.
(1) Gli Stati non menzionati nell'articolo V potranno aderire al presente Protocollo.
(2) L'adesione al presente Protocollo vale parimenti per la Convenzione.
(3) Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il
Governo belga.
(1) Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito di cinque strumenti di ratifica o di adesione.
(2) Per ogni Stato che ratificherà il presente
Protocollo o vi aderirà dopo il quinto deposito, il presente
Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del
suo strumento di ratifica o di adesione.
(1) Le Parti contraenti potranno denunziare il presente Protocollo con notifica al Governo belga.
(2) La denunzia avrà efficacia un anno dopo la
data in cui il Governo belga avrà ricevuto la notifica.
(1) Ogni Stato potrà, al momento della firma, della ratifica, dell'adesione o in qualsiasi momento successivo, notificare per scritto al Governo belga a quali dei suoi territori di cui assicura le relazioni internazionali s'applica il presente Protocollo. Il Protocollo sarà applicabile a tali territori tre mesi dopo la data in cui il Governo belga avrà ricevuto questa notifica, ma non prima della data d'entrata in vigore del presente Protocollo rispetto a detto Stato.
(2) Questa estensione varrà parimenti per la Convenzione se questa non è ancora applicabile a detti territori.
(3) Le Parti contraenti che hanno sottoscritto una dichiarazione ai sensi del paragrafo (1) potranno, in qualsiasi momento, avvisare il Governo belga che il Protocollo cessa d'applicarsi ai territori in questione. Questa denunzia avrà efficacia un anno dopo la data in cui il Governo belga avrà ricevuto la pertinente notifica.
Il Governo belga notificherà agli Stati firmatari e aderenti:
1. Le firme, ratifiche e adesioni ricevute in applicazione degli articoli V, VI e VII
2. La data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore in applicazione dell'articolo VIII.
3. Le notifiche in merito all'applicazione territoriale, fatte in esecuzione dell'articolo X.
4. Le dichiarazioni e comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo II.
5. Le dichiarazioni fatte in applicazione dell'articolo IV.
6 Le denunzie ricevute in applicazione dell'articolo IX.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1979, nelle lingue francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che resterà depositato negli archivi del Governo belga, il quale ne rilascerà copie certificate conformi.
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