Associazione fra i legali trasportisti di Roma
Statuto
 
Articolo 1
Fra gli avvocati, procuratori legali e praticanti iscritti negli albi e registri di Roma, che si interessano a questioni attinenti al trasporto di persone e beni viene costituita un'associazione denominata "Associazione tra i legali trasportisti di Roma.
Articolo 2
Scopi dell'associazione sono quelli di favorire l'informativa e la collaborazione fra gli associati, nonché l'informativa e i contatti con soggetti esterni, anche in sede comunitaria ed internazionale e di favorire l'accesso e la formazione di nuovi professionisti nello specifico settore.
L'associazione non ha fini di lucro.
Articolo 3 
L'associazione potrà quindi promuovere tutte le attività e tutti i contatti opportuni per la sua diffusione e per il raggiungimento dei suoi scopi.
Possibilmente ogni mese (esclusi agosto e settembre) negli studi degli associati o in altra sede, si terrà una riunione, alla quale potrà chiedersi di far partecipare anche non soci.. E' esclusa la possibilità anche della semplice adesione a qualsiasi tipo di attività che esuli dagli scopi dell'associazione.
Articolo 4
Le formalità per l'adesione e la regolamentazione della vita associativa saranno improntate alla massima semplificazione possibile.
L'associazione non richiede il riconoscimento e non ha un proprio patrimonio. Ove necessario gli associati finanzieranno le singole iniziative di volta in volta affidandone l'amministrazione ad almeno due soci.
Articolo 5
L'assemblea sociale si terrà preferibilmente nel mese di maggio e, comunque, di essa e del suo ordine del giorno sarà dato preavviso scritto un mese prima.
L'assemblea delibera a maggioranza dei soci presenti sugli argomenti all'ordine del giorno.
Articolo 6
La sede dell'associazione è in Roma.
Articolo 7
Le cariche associative avranno una durata massima di dodici mesi e dovranno ruotare fra tutti gli associati.
Gli associati eleggono un presidente e un vice presidente con rappresentanza disgiunta; un segretario ed un vice segretario . Ove necessario verranno eletti anche un tesoriere ed un vice tesoriere.
Durante l'assemblea annuale sarà approvato un programma di attività e potranno essere nominate una o più commissioni di associati che ne seguiranno la realizzazione.
Ulteriori iniziative potranno essere curate dagli stessi soci proponenti, coadiuvati da altri due associati indicati anche durante le riunioni mensili
Articolo 8
Il segretario, coadiuvato dal vice segretario, curerà l'organizzazione della vita associativa, redigendo le necessarie verbalizzazioni, diffondendole fra gli associati e tenendo i registri sociali e curerà le  comunicazioni che andranno all'esterno dell'associazione a firma del presidente o del vice presidente.
Articolo 9
Le richieste di adesione saranno presentate con un curriculum vitae del  collega, anche durante le riunioni mensili, mentre la delibera di ammissione verrà presa nella riunione successiva, all'unanimità dei presenti.
Articolo 10
La gestione di eventuali fondi sarà curata da un tesoriere e da un vice tesoriere, con poteri disgiunti, ed il relativo rendiconto sarà esaminato annualmente.
Articolo 11
Qualsiasi tipo di controversia fra associati o fra associati ed associazione sarà definita dal più anziano consigliere dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma, quale arbitro unico amichevole compositore.
Articolo 12
Lo scioglimento o l'eventuale fusione con altri enti potrà essere deliberata con la maggioranza di due terzi degli associati.
Firmato:
Carlo Ferdinando Carnacini, Andrea Filippo Ceccetti,  Enzo Fogliani, Alessandro Nobiloni, Giuseppe Guerreri, Roberto Nobiloni,  Vittoria Paolini, Romolo Persiani, Carlo Spani, Michele Maria Comenale Pinto, Nicola Adragna, Gian Marco Spani, Francesco Canepa, Michele De Meo, Alessandra Xerri,

 


 Ultimo aggiornamento effettuato il 10 aprile 2001.