legislazione
trasporto aereo internazionale


Regolamento (CE) n.2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilit� del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli

ART. 1 

Il presente regolamento attua le pertinenti disposizioni della convenzione di Montreal per quanto concerne il trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, stabilendo alcune disposizioni complementari. Esso estende altres� l'applicazione di tali disposizioni ai trasporti aerei effettuati in un unico Stato membro.

ART. 2 

1.Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)"vettore aereo ",qualsiasi impresa di trasporti aerei munita di valida licenza d'esercizio;

b) "vettore aereo comunitario", qualsiasi vettore aereo munito di valida licenza d'esercizio rilasciata da uno Stato membro in conformit� del disposto del regolamento (CEE) n.2407/92;

c) "persona avente titolo a risarcimento", il passeggero o qualsiasi persona avente titolo a richiedere il risarcimento per quel passeggero, secondo il diritto applicabile;

d) "bagaglio": salvo diversa disposizione, sia il bagaglio registrato sia quello non registrato, conformemente alla definizione di cui all'articolo 17, paragrafo 4,della convenzione di Montreal;

e) "DSP", i diritti speciali di prelievo quali definiti dal Fondo monetario internazionale;

f) "convenzione di Varsavia" ,la convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, o la convenzione di Varsavia come modificata all'Aia il 28 settembre 1955 e la convenzione addizionale di Guadalajara del 18 settembre 1961;

g) "convenzione di Montreal", la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999.

2. Le nozioni contenute nel presente regolamento che non sono definite nel paragrafo 1 sono equivalenti a quelle usate nella convenzione di Montreal.

ART. 3 

1. La responsabilit� di un vettore aereo comunitario in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli � disciplinata dalle pertinenti disposizioni della convenzione di Montreal.

2. L'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n.2407/92, nella misura in cui riguarda la responsabilit� per i passeggeri, � inteso come l'obbligo del vettore aereo comunitario di essere assicurato fino ad un livello adeguato per garantire che tutte le persone aventi diritto ad un risarcimento ricevano l'intero importo cui hanno diritto,ai sensi del presente regolamento.

ART. 3bis

L'importo supplementare che,conformemente all'articolo 22, paragrafo 2,della convenzione di Montreal, pu� essere chiesto da un vettore aereo comunitario se un passeggero fa una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione del proprio bagaglio, � basato su una tariffa che � correlata ai costi supplementari connessi al trasporto ed all'assicurazione del bagaglio in causa, in aggiunta a quelli per il bagaglio valutato ad un livello pari o inferiore al limite di responsabilit�. La tariffa � messa a disposizione dei passeggeri che ne fanno domanda."

ART. 5 

1. Il vettore aereo comunitario deve senza indugio,e comunque entro quindici giorni dall'identificazione della persona fisica avente titolo ad indennizzo, provvedere agli anticipi di pagamento che si rendano necessari per far fronte alle immediate necessit� economiche in proporzione al danno subito.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di morte le somme anticipate non sono inferiori all'equivalente in euro di 16 000 DSP per passeggero.

3.Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilit� e pu� essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base della responsabilit� del vettore aereo comunitario, ma non � restituito, salvo nei casi previsti dall'articolo 20 della Convenzione di Montreal, o quando il beneficiario dell'anticipo di paga-mento non � la persona avente titolo al risarcimento.

ART. 6 

1. Tutti i vettori aerei che vendono servizi di trasporto aereo nella Comunit� garantiscono che una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilit� per i passeggeri e il loro bagaglio - ivi compresi i termini previsti per la presentazione di una richiesta di risarcimento e la possibilit� di effettuare una dichiarazione speciale di interesse - sia messa a disposizione dei passeggeri presso tutti i punti di vendita, compresa la vendita per telefono e via Internet. Allo scopo di conformarsi a tale obbligo di informazione, i vettori aerei comunitari si avvalgono dell'avvertenza contenuta nell'allegato al presente regolamento. La sintesi o l'avvertenza in questione non pu� essere posta a fondamento di una richiesta di risarcimento n� essere utilizzata per interpretare le disposizioni del presente regolamento o della Convenzione di Montreal.

2.Oltre all'obbligo di informazione di cui al paragrafo 1, tutti i vettori aerei forniscono ai clienti, in relazione ai servizi di trasporto aereo forniti o acquistati nella Comunit�, un'indicazione scritta riguardante:
- il limite applicabile per tali voli alla responsabilit� del vettore in caso di decesso o i lesione, se tale limite esiste, 
- il limite applicabile per tale volo alla responsabilit� del vettore in caso di distruzione, perdita o danno del bagaglio ed un'avvertenza che il bagaglio di valore superiore a questa cifra dovrebbe essere dichiarato come tale alla compagnia aerea al momento della registrazione oppure essere pienamente assicurato dal passeggero prima del volo, 
- il limite applicabile per tale volo alla responsabilit� del vettore per danno causato da ritardo.

3 .In tutti i trasporti effettuati da vettori aerei comunitari i limiti indicati in conformit� dell'obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2 sono quelli stabiliti dal presente regolamento, a meno che il vettore aereo comunitario applichi volontariamente limiti pi� alti. A tutti i trasporti effettuati da vettori aerei non comunitari, si applicano i paragrafi 1 e 2 solo per quanto concerne il trasporto verso o dalla Comunit� o all'interno di essa.

ART. 7 

Entro tre anni dalla data di applicazione del regolamento (CE) n.889/2002, la Commissione redige una relazione sull'applicazione dello stesso.Essa esamina in particolare la necessit� di rivedere gli importi menzionati nei pertinenti articoli della Convenzione di Montreal alla luce degli sviluppi economici e delle raccomandazioni del Depositario dell'ICAO.

ART. 8 

[Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunit� europee .

Esso si applica a decorrere dalla data della sua entrata in vigore o dalla data di entrata in vigore della convenzione di Montreal, a seconda di quale data sia successiva.

Il presente regolamento � obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.]

ALLEGATO

Responsabilit� del vettore aereo per i passeggeri e il loro bagaglio

La presente avvertenza riassume le norme applicate ai vettori aerei della Comunit� in conformit� del diritto comunitario e della Convenzione di Montreal.

Risarcimento in caso di morte o lesioni

Non vi sono limiti finanziari di responsabilit� in caso di lesioni o morte del passeggero. Per danni fino a 100 000 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale) il vettore aereo non pu� contestare le richieste di risarcimento. Al di l� di tale importo il vettore aereo pu� contestare una richiesta di risarcimento solo se � in grado di provare che il danno non gli � imputabile.

Anticipi di pagamento

In caso di lesioni o morte di un passeggero, il vettore deve versare entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente titolo al risarcimento, un anticipo di pagamento per far fronte a immediate necessit� economiche. In caso di morte, l'anticipo non pu� essere inferiore a 16 000 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale).

Ritardi nel trasporto dei passeggeri

In caso di ritardo, il vettore � responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure.

La responsabilit� per il danno � limitata a 4 150 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale).

Ritardi nel trasporto dei bagagli

In caso di ritardo, il vettore aereo � responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. Le responsabilit� per il danno � limitata a 1 000 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale).

Distruzione, perdita o danno dei bagagli

Il vettore aereo � responsabile nel caso di distruzione, perdita o danno dei bagagli fino a 1 000 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale).In caso di bagaglio registrato, il vettore aereo � responsabile del danno anche se il suo comportamento � esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato,il vettore aereo � responsabile solo se il danno gli � imputabile.

Limiti di responsabilit� pi� elevati per il bagaglio

I passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilit� pi� elevato rilasciando una dichiarazione speciale, al pi� tardi al momento della registrazione, e pagando un supplemento.

Reclami relativi al bagaglio

In caso di danno, ritardo, perdita o distruzione durante il trasporto del bagaglio, il passeggero deve sporgere quanto prima reclamo per iscritto al vettore. Nel caso in cui il bagaglio registrato sia danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo per iscritto entro sette giorni, e in caso di ritardo entro ventun giorni, dalla data in cui il bagaglio � stato messo a disposizione del passeggero.

Responsabilit� del vettore contraente e del vettore effettivo

Se il vettore aereo che opera il volo non � il vettore aereo contraente, il passeggero ha il diritto di presentare una richiesta di risarcimento o un reclamo a entrambi.

Se il nome o codice di un vettore aereo figura sul biglietto, questo vettore � il vettore contraente.

Termini per l'azione di risarcimento

Le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare.

Base delle informazioni

Le norme di cui sopra si basano sulla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, messa in atto nella Comunit� dal regolamento (CE)n.2027/97, come modificato dal regolamento (CE) n.889/2002 e dalle legislazioni nazionali degli Stati membri."