Legge 25 marzo 1985, n.106
(come modificata dall'
art. 8, punto 2 del
decreto Legislativo 15 marzo 2006, n.151
"Disposizioni correttive ed integrative al
decreto
legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte
aeronautica del codice della navigazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006)
Disciplina del volo da diporto o sportivo.
(in
corsivo le modifiche)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti
indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non si applicano le
disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice. [rectius: del codice della navigazione, n.d.r.]
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, determina le
modifiche e le integrazioni da apportare all'Allegato annesso alla presente
legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e
alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.
Art. 2.
Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, viene disposto in
ordine:
-all’accertamento dell’idoneità psico-fisica
necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo
mediante gli apparecchi di cui all’
articolo 1, primo comma;
-all’attività preparatoria per l’uso degli stessi apparecchi;
-alle norme di circolazione e di sicurezza;
-all’obbligo dell’assicurazione per danni a terzi.
Il regolamento di cui al comma precedente è emanato con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.
Con provvedimenti del Ministero dei trasporti, di concerto con il
Ministero della difesa, possono essere imposte particolari restrizioni
di natura temporanea all’attività di volo da diporto o
sportivo mediante gli apparecchi di cui all’articolo 1, primo
comma, in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea,
sia civile che militare.
Art. 3.
Il Ministero dei trasporti si avvale dell’Aero Club
d’Italia per quanto attiene allo svolgimento
dell’attività preparatoria per l’uso degli
apparecchi di cui all’
articolo 1, primo comma, nonché alla
certificazione relativa alla predetta attività preparatoria, con
le modalità stabilite dal regolamento di cui all’
articolo
2 della presente legge.
Le tariffe fissate dall’Aero Club d’Italia per
l’espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono
soggette all’approvazione del Ministero dei trasporti.
Art. 4.
Per l’inosservanza delle disposizioni della presente legge, o del
regolamento di cui all’
articolo 2 in materia di accertamento
della idoneità psicofisica e dell’attività
preparatoria per l’uso degli apparecchi di cui all’articolo
1, primo comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000.
Se l’inosservanza concerne disposizioni in materia di
circolazione aerea si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro da lire 500.000 a lire 2 milioni.
Se l’inosservanza concerne disposizioni in materia di
assicurazione per danni a terzi si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 800.000.
Per la irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si
applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n.
689. L’ufficio periferico del Ministero dei trasporti di cui
all’articolo 17 della predetta legge è la direzione di
circoscrizione aeroportuale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
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