legislazione
trasporto aereo internazionale


 

Convenzione supplementare alla convenzione di Varsavia per l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale eseguito da persona diversa dal vettore contrattuale

(Guadalajara, 18 settembre 1961)


Articolo I
Articolo II
Articolo III
Articolo IV
Articolo V
Articolo VI
Articolo VII
Articolo VIII
Articolo IX
Articolo X
Articolo XI
Articolo XII
Articolo XIII
Articolo XIV
Articolo XV
Articolo XVI
Articolo XVII
Articolo XVIII

 
Gli Stati firmatari della presente convezione

considerato che la convenzione di Varsavia non contiene alcun disposto particolare concernente il trasporto aereo internazionale eseguito da persona che non sia parte del contratto di trasporto,

reputando pertanto auspicabile stabilire delle norme applicabili in tale caso,

hanno convenuto quanto segue:
 

Articolo I
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 Nella presente convenzione:

  • a. «Convenzione di Varsavia» significa sia la convenzione per l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, conchiusa a Varsavia il 12 ottobre 1929, sia la convenzione di Varsavia emendata all’Aja nel 1955, secondo che il trasporto, giusta il contratto di cui alla lettera b, sia retto dall’una o dall’altra;
  • b. «Vettore contrattuale» significa la persona che è parte in un contratto di trasporto, retto dalla convenzione di Varsavia e conchiuso con un viaggiatore o un mittente o con una persona che ne faccia le veci;
  • c. «Vettore effettivo» significa la persona diversa dal vettore contrattuale, che, per autorizzazione di quest’ultimo, eseguisce in tutto o in parte il trasporto, di cui alla lettera b, pur non essendo, rispettivamente a detta parte, un vettore successivo ai sensi della convenzione di Varsavia. L’autorizzazione è presunta sino a prova contraria.
Articolo II
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Salvo contraria disposizione del presente atto, allorquando un vettore effettivo fa, in tutto o in parte, un trasporto che, in virtù del contratto di cui all’articolo I, lettera b, è retto dalla convenzione di Varsavia, le regole di questa s’applicano sia al vettore contrattuale sia al vettore effettivo, al primo per l’intero trasporto stipulato, al secondo per la parte da lui eseguita.
 

Articolo III
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1. Le azioni ed omissioni del vettore effettivo o dei suoi preposti, nell’esercizio delle loro funzioni, concernenti il trasporto eseguito dal vettore effettivo, valgono parimenti come azioni ed omissioni del vettore contrattuale.

2. Le azioni ed omissioni del vettore contrattuale o dei suoi proposti, nell’esercizio delle loro funzioni, concernenti il trasporto eseguito dal vettore effettivo, valgono parimente come azione ed omissioni del vettore effettivo; tuttavia, per esse, il vettore effettivo non potrà incorrere in una responsabilità superiore ai limiti indicati nell’articolo 22 della convenzione di Varsavia. Nessun accordo speciale conferente al vettore contrattuale obblighi non previsti dalla convenzione di Varsavia, nessuna rinuncia a diritti stabiliti in detta convenzione, nessuna dichiarazione speciale d’interesse alla riconsegna secondo l’articolo 2 della detta convenzione varranno rispetto al vettore effettivo, salvo che questi non vi abbia acconsentito.
 

Articolo IV
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Gli ordini o le proteste da notificare al vettore in applicazione della convenzione di Varsavia hanno lo stesso effetto sia se indirizzate al vettore contrattuale sia se indirizzate al vettore effettivo. Tuttavia gli ordini di cui all’articolo 12 della convenzione citata valgono solo se indirizzati al vettore contrattuale.
 

Articolo V
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Nel trasporto eseguito dal vettore effettivo, ogni preposto dallo stesso o dal vettore contrattuale, che provi d’aver agito nell’esercizio delle proprie funzioni, può valersi dei limiti di responsabilità applicabili in virtù della presente convenzione al vettore da cui è preposto, sempreché non sia provato che abbia agito in maniera che escluda l’applicabilità dei limiti di responsabilità concessi dalla convenzione di Varsavia.
 

Articolo VI
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Nel trasporto eseguito dal vettore effettivo, l’ammontare totale del risarcimento pagato dallo stesso, dal vettore contrattuale e dai proposti, che abbiano agito nell’esercizio delle proprie funzioni, non può superare l’indennità massima che secondo la presente convenzione può essere messa a carico del vettore contrattuale o di quello effettivo, sempreché nessuna di queste persone possa essere tenuta responsabile oltre il limite che le è applicabile.
 

Articolo VII
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L’azione di responsabilità contro il vettore effettivo per il trasporto eseguito può essere promossa, a scelta dell’attore, contro lo stesso o contro il vettore contrattuale o contro entrambi, congiuntamente o separatamente. Quando l’azione è promossa contro un solo vettore, questi ha il diritto di esigere la chiamata in causa dell’altro vettore; gli effetti e la procedura di questo intervento sono regolati dalla legge del Tribunale adito.
 

Articolo VIII
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L’azione per responsabilità, prevista nell’articolo VII qui sopra, deve essere promossa, a scelta dell’attore, sia davanti a uno dei tribunali cui può essere proposta l’azione contro il vettore contrattuale, giusta l’articolo 28 della convenzione di Varsavia, sia davanti al tribunale del domicilio del vettore effettivo o della sede principale della sua impresa.
 

Articolo IX
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1. Ogni clausola intesa a esentare il vettore contrattuale o quello effettivo dalla responsabilità che gli spetta in virtù della presente convenzione o a stabilire un limite minore di quello fissato nella medesima è nulla e priva d’effetto; la nullità di detta clausola non implica però la nullità del contratto, che rimane soggetto alle disposizioni della presente convenzione.

2. Nel trasporto eseguito dal vettore effettivo, il numero precedente non si applica alle clausole concernenti perdite o avarie cagionate dal genere o da un difetto proprio delle merci trasportate.

3. Sono nulle le clausole del contratto di trasporto e ogni altra convenzione particolare anteriore al danno con cui le parti deroghino ai disposti della presente convenzione, sia determinando la legge applicabile sia modificando le norme di competenza. Tuttavia, nel trasporto merci, le clausole d’arbitrato sono ammesse nei limiti della presente convenzione, se la procedura ha luogo nella giurisdizione dei tribunali previsti all’articolo VIII.
 

Articolo X
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Eccetto quanto previsto all’articolo VII, nessun disposto della presente convenzione tocca i diritti e gli obblighi vicendevoli dei due vettori.
 

Articolo XI
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La presente convenzione, sino a quando non sia entrata in vigore secondo l’articolo XIII, sarà aperta alla firma di ogni Stato che, a tale data, sia membro dell’ONU o di un’istituzione speciale.
 

Articolo XII
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1. La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari.

2. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti del Messico.
 

Articolo XIII
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1. La presente convenzione, ratificata che sia da cinque Stati firmatari, entrerà in vigore fra essi il novantesimo giorno dal deposito dell’ultimo strumento di ratificazione, Essa entrerà in vigore per ogni Stato che la ratifichi in seguito, il novantesimo giorno dal deposito del suo strumento di ratificazione.

2. Non appena entrata in vigore, la presente convenzione verrà registrata presso l’ONU e l’OACI per cura del Governo degli Stati Uniti del Messico.
 

Articolo XIV
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1. La presente convenzione resterà aperta, dopo l’entrata in vigore, all’adesione di tutti gli Stati membri dell' ONU o d’un istituzione speciale.

2. L’adesione avverrà mediante deposito d’uno strumento d’adesione presso il governo degli Stati Uniti del Messico e avrà effetto il novantesimo giorno da detto deposito.
 

Articolo XV
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1. Ogni Stato contraente potrà recedere dalla presente convenzione, notificandone la disdetta al Governo degli Stati Uniti del Messico.

2. La disdetta avrà effetto sei mesi dopo che il Governo degli Stati Uniti del Messico ne avrà ricevuto la notificazione.
 

Articolo XVI
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1. Nel ratificare la presente convenzione, nell’aderirvi, od anche successivamente, ogni Stato contraente può mediante notifica al Governo degli Stati Uniti del Messico, dichiarare che essa si estenderà a uno qualsiasi dai territori da esso rappresentati nei rapporti esterni.

2. La convenzione si estenderà ai territori indicati nella suddetta notifica novanta giorni dopo che il governo degli Stati Uniti del Messico l’avrà ricevuta.

3. Ogni Stato contraente può, giusta l’articolo XI, disdire la convenzione separatamente per tutti o per uno qualsiasi dei territori da esso rappresentati nei rapporti esterni.
 

Articolo XVII
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Non sono ammesse riserve alla presente convenzione.
 

Articolo XVIII
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Il Governo degli Stati Uniti del Messico notifica all’OACI e a tutti gli Stati membri dell’ONU o d’un’ istituzione speciale:

  • a. ogni firma apposta alla presente convenzione, e la data dello stesso;
  • b. ogni deposito di strumento di ratificazione o d’adesione, e la data della stessa;
  • c. la data d’entrata in vigore della convenzione conformemente al numero 1 dell’articolo XIII;
  • d. ogni ricezione di notifica di disdetta, e la data della stessa;
  • e. ogni ricezione di notifica di dichiarazione in virtù dell’articolo XVI, sarà e la data della stessa.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Guadalajara, il diciottesimo giorno del mese di settembre del millenovecentosessantuno, in tre testi autentici, redatti in francese, inglese e spagnolo. In caso di divergenza, farà sede il testo francese, lingua della convenzione di Varsavia. Il Governo degli Stati Uniti del Messico curerà una traduzione ufficiale in lingua russa.

La presente convenzione sarà depositata presso il governo degli Stati Uniti del Messico, e vi rimarrà aperta alla firma, conformemente all’articolo XI, quel Governo ne trasmetterà copie certificate confermi all’OACI e a tutti gli Stati membri dell’ONU o di un’istituzione speciale.
 



 

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