1. Il presente regolamento istituisce la disciplina
comunitaria
in materia di responsabilità e di copertura assicurativa per
il
trasporto di passeggeri via mare, quale definito nelle pertinenti
disposizioni:
2. Inoltre, il presente regolamento estende l'ambito di applicazione di
tali disposizioni al trasporto di passeggeri via mare effettuato
all'interno di un singolo Stato membro a bordo di navi appartenenti
alle classi A e B ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 98/18/CE e
stabilisce taluni requisiti supplementari.
3. Entro il 30 giugno 2013, la Commissione può se del caso
presentare una proposta legislativa che, tra l'altro, estenda l'ambito
del presente regolamento alle navi appartenenti alle classi C e D ai
sensi dell'articolo 4 della direttiva 98/18/CE.
Articolo
2 - Ambito di
applicazione
Il presente regolamento si applica a qualsiasi trasporto
internazionale ai sensi dell'articolo 1, punto 9, della Convenzione di
Atene e al trasporto via mare effettuato all'interno di un singolo
Stato membro a bordo di navi appartenenti alle classi A e B ai sensi
dell'articolo 4 della direttiva 98/18/CE, se:
- a) la nave batte bandiera di uno Stato membro o
è registrata in uno Stato membro;
- b) il contratto di trasporto è stato concluso in
uno Stato membro; o
- c) il luogo di partenza o di destinazione, in base al
contratto di trasporto, è situato in uno Stato membro.
Gli Stati membri possono applicare il presente regolamento a ogni
trasporto via mare effettuato all'interno di un singolo Stato membro.
Articolo
3 - Responsabilità e assicurazione
1. Il regime di responsabilità nei confronti dei passeggeri,
del
loro bagaglio e dei loro veicoli e le norme in materia di assicurazione
e altre garanzie finanziarie sono disciplinate dal presente
regolamento, dagli
articoli 1 e
1 bis, dall'
articolo
2, paragrafo 2,
dagli
articoli da 3 a 16 e
dagli
articoli 18,
20 e
21
della Convenzione
di Atene figurante nell'
allegato I
e dalle disposizioni degli
orientamenti IMO figuranti nell'
allegato II.
2. Gli orientamenti IMO figuranti nell'
allegato
II sono vincolanti.
Articolo 4 - Risarcimento per
ausili alla mobilità o altre apparecchiature specifiche
In caso di perdita o di danni ad ausili alla
mobilità o ad
altrE apparecchiature specifiche utilizzate da uN passeggero a
mobilità ridotta, la responsabilità del vettore
è
disciplinata dall'
articolo 3, paragrafo 3,
della ConvenZiOne di Atene.
Il risarcimento corrisponde al valore di sostituzione
dell'apparecchiatura in questione
o, se del caso, ai costi di riparazione.
Articolo
5 - Limitazione globale della responsabilità
1. Il presente regolamento non modifica i diritti o gli obblighi del
vettore o del vettore di fatto ai sensi della legislazione nazionale di
attuazione della convenzione internazionale del 1976 sulla limitazione
della responsabilità per crediti marittimi, come modificata
dal
protocollo del 1996, inclusa ogni sua futura modifica.
Nell'assenza di una normativa nazionale applicabile in tal senso, la
responsabilità del vettore o del vettore di fatto
è
disciplinata solo dall'articolo 3 del presente regolamento.
2. Riguardo alle richieste di risarcimento per morte o lesioni
personali di un passeggero causate da uno dei rischi di cui al punto
2.2 degli orientamenti IMO, il vettore e il vettore di fatto possono
limitare la propria responsabilità conformemente alle
disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 6 - Anticipo di pagamento
1. Quando la morte o le lesioni personali di un passeggero sono causate
da un incidente marittimo, il vettore che ha realmente effettuato per
intero o in parte il trasporto durante il quale il sinistro marittimo
è avvenuto procede a un anticipo di pagamento sufficiente a
coprire le necessità economiche immediate, proporzionalmente
al
danno subito, entro quindici giorni dall'identificazione della persona
che ha titolo al risarcimento. In caso di morte, il pagamento non
può essere inferiore a 21 000 Euro.
La presente disposizione si applica anche allorché il
vettore è stabilito all'interno della Comunità.
2. Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di
responsabilità e può essere detratto da qualsiasi
ulteriore importo dovuto sulla base del presente regolamento. Esso non
è rimborsabile, salvo nei casi di cui all
'articolo
3,
paragrafo
1, e all'
articolo 6 della
Convenzione di Atene e all'appendice A degli
orientamenti IMO, oppure quando il beneficiario non è la
persona
che ha titolo al risarcimento.
Articolo 7 -
Informazione ai passeggeri
Fatti salvi gli obblighi degli operatori turistici di cui
alla direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i
viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»,
il vettore o il vettore di fatto provvedono affinché i
passeggeri dispongano di informazioni appropriate e comprensibili sui loro diritti
a norma del presente regolamento.
Quando il contratto di trasporto è siglato in uno
Stato membro,tali informazioni sono fornite in tutti i punti vendita, incluse
la vendita via telefono e via Internet. Quando il luogo di
partenzaè situato in uno Stato membro, tali informazioni
sono fornite prima della partenza. In tutti gli altri casi esse sono fornite
al più tardi al momento della partenza. Nella misura in cui
le informazioni richieste ai sensi del presente articolo siano state
fornite dal vettore o dal vettore di fatto, l'altro non è
tenuto a fornirle. Le informazioni sono fornite nel formato più
opportuno.
Per assolvere l'obbligo di informazione ai sensi del presente articolo,
il vettore o il vettore di fatto forniscono ai passeggeri almeno le
informazioni contenute in una sintesi delle disposizioni del presente
regolamento preparata dalla Commissione e resa pubblica.
Entro tre anni dalla data di applicazione del presente
regolamento, la Commissione prepara una relazione sull'applicazione del
presente regolamento che tenga conto anche degli sviluppi economici e
dei progressi realizzati nelle sedi internazionali.
La relazione può essere corredata da una proposta di
modifica del presente regolamento o da una proposta da presentare presso le sedi
internazionali competenti da parte della Comunità.
1. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente
regolamento e concernenti l'introduzione di modifiche ai limiti di cui
all'
articolo 3, paragrafo 1, all'
articolo 4 bis, paragrafo 1,
all'
articolo 7, paragrafo 1, e
all
'articolo 8 della Convenzione di
Atene per tener conto delle decisioni adottate ai sensi
dell'articolo 23 di tale Convenzione, nonché dei corrispondenti
aggiornamenti dell'allegato I del presente regolamento, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all'
articolo
10,
paragrafo 2 del presente regolamento.
Prendendo in considerazione le conseguenze sulle tariffe e sulla
capacità del mercato di ottenere una copertura assicurativa
a
prezzi accessibili al livello richiesto nell'ambito del quadro
regolatorio incentrato sul rafforzamento dei diritti dei passeggeri e
con riferimento al carattere stagionale di parte del traffico, entro il
31 dicembre 2016 la Commissione adotta, sulla base di un'adeguata
valutazione di impatto, una misura relativa ai limiti di cui
all'allegato I per le navi appartenenti alla classe B ai sensi
dell'articolo 4 della direttiva 98/18/CE. Tale misura, intesa a
modificare elementi non essenziali del presente regolamento,
è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all'
articolo 10, paragrafo 2 del
presente regolamento.
2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente
regolamento e concernenti l'introduzione di modifiche alle disposizioni
degli orientamenti IMO figuranti nell'allegato II sono adottate secondo
la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'
articolo 10,
paragrafo 2.
Articolo
10 - Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato per la
sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle
navi (COSS) istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della
decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8
della stessa.
Articolo 11 - Disposizione
transitoria
1. In relazione al trasporto marittimo all'interno di un singolo Stato
membro a bordo di navi appartenenti alla classe A ai sensi
dell'articolo 4 della direttiva 98/18/CE, gli Stati membri possono
decidere di differire l'applicazione del presente regolamento fino a
quattro anni dalla sua data di applicazione.
2. In relazione al trasporto marittimo all'interno di un singolo Stato
membro a bordo di navi appartenenti alla classe B ai sensi
dell'articolo 4 della direttiva 98/18/CE, gli Stati membri possono
decidere di differire l'applicazione del presente regolamento fino al
31 dicembre 2018.
Articolo 12 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è applicabile a decorrere dalla data di
entrata in vigore della Convenzione di Atene per la Comunità,
e in ogni caso non più tardi del 31 dicembre 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i
suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.
Allegato
I
DISPOSIZIONI
DELLA CONVENZIONE DI ATENE RELATIVA AL TRASPORTO VIA MARE DEI PASSEGGERI
E DEL LORO BAGAGLIO PERTINENTI PER L'APPLICAZIONE DEL PRESENTE
REGOLAMENTO
(Testo consolidato della Convenzione di Atene del 1974 relativa al
trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio e del protocollo del 2002 della convenzione)
Le espressioni utilizzate nella presente convenzione hanno il
significato di seguito indicato:
- 1)
- a) «vettore», la persona dalla quale
o per conto
della quale è stato concluso un contratto di trasporto,
indipendentemente dal fatto che il trasporto sia eseguito
effettivamente da tale persona o da un vettore di fatto;
- b) «vettore di fatto», la persona
diversa dal
vettore, sia essa il proprietario, il noleggiatore o l'armatore della
nave, che esegue effettivamente la totalità o parte
del
trasporto; e
- c) «vettore che esegue realmente la
totalità o
parte del trasporto», il vettore di fatto o il vettore, nella
misura in cui quest'ultimo esegua realmente il trasporto;
- 2) «contratto di trasporto», il
contratto concluso da
un vettore o per conto di un vettore per il trasporto via mare di un
passeggero o, a seconda dei casi, di un passeggero e dei suoi bagagli;
- 3) «nave», unicamente le navi
marittime, ad esclusione dei veicoli a cuscino d'aria;
- 4) «passeggero», qualsiasi persona
trasportata su una nave:
- a) in virtù di un contratto di trasporto; o
- b) che, con il consenso del vettore, accompagna un
veicolo o
animali vivi oggetto di un contratto di trasporto di merci non
disciplinato dalla presente convenzione;
- 5) «bagagli», qualsiasi oggetto o
veicolo trasportato
dal vettore in virtù di un contratto di trasporto,
eccettuati:
- a) gli oggetti e i veicoli trasportati in
virtù di un
contratto di noleggio, di una polizza di carico o di un
contratto riguardante a titolo principale il trasporto di
merci; e
- b) gli animali vivi;
- 6) «bagaglio a mano», i bagagli che il
passeggero ha
nella propria cabina o di cui ha il possesso, la custodia o
il controllo. Salvo che ai fini dell'applicazione del
paragrafo 8
del presente articolo e dell'articolo 8, il bagaglio a
mano comprende i bagagli che il passeggero trasporta dentro o
sopra il proprio veicolo;
- 7) l'espressione «perdita o danni ai
bagagli»
comprende anche il danno economico derivante dalla mancata
restituzione dei bagagli al passeggero entro un termine
ragionevole dal momento dell'arrivo della nave sulla quale sono
stati trasportati o avrebbero dovuto esserlo, ma non comprende
i
ritardi dovuti a vertenze di lavoro;
- 8) il «trasporto» comprende i seguenti
periodi:
- a) per quanto concerne il passeggero e/o il suo bagaglio
a
mano, il periodo nel quale essi si trovano a bordo della nave
o
durante l'imbarco o lo sbarco e il periodo nel quale sono trasportati
per via d'acqua dalla banchina alla nave o viceversa, se il
costo
di tale trasporto è compreso nel prezzo del biglietto o se
l'imbarcazione adibita a tale trasporto accessorio
è stata
messa a disposizione del passeggero dal vettore. Tuttavia, con
riferimento al passeggero, il trasporto non comprende il
periodo
nel quale questi si trova in una stazione marittima o in un
terminal marittimo o su una banchina o altra infrastruttura
portuale;
- b) per quanto concerne il bagaglio a mano, anche il
periodo nel
quale il passeggero si trova in una stazione marittima o in un
terminal marittimo o su una banchina o altra infrastruttura portuale,
qualora il bagaglio sia stato preso in consegna dal vettore o
dai
suoi sottoposti o incaricati e non sia ancora stato restituito
al passeggero;
- c) per quanto concerne i bagagli diversi dal bagaglio a
mano,
il periodo di tempo compreso tra il momento in cui essi sono
presi
in consegna dal vettore o dai suoi sottoposti o incaricati, a terra o a
bordo, e il momento della loro riconsegna;
- 9) «trasporto internazionale»,
qualsiasi trasporto in
cui il luogo di partenza e quello di destinazione sono, secondo
il contratto di trasporto, situati in due Stati differenti o
in un
solo Stato se, secondo il contratto di trasporto
o l'itinerario
previsto, esiste un porto di scalo intermedio in un altro Stato;
- 10) «Organizzazione», l'Organizzazione
marittima internazionale;
- 11) «Segretario generale», il
Segretario generale dell'Organizzazione.
Articolo
1 bis - Allegato
L'allegato costituisce parte integrante della presente convenzione.
Articolo
2 - Applicazione
1. [Comma non riprodotto]
2. In deroga al paragrafo 1, la presente convenzione non si applica se
il trasporto è soggetto a un regime di responsabilità civile nel quadro di qualsiasi altra
convenzione internazionale sul trasporto di passeggeri o bagagli mediante altri
modi di trasporto, nella misura in cui tali disposizioni siano
obbligatoriamente applicabili al trasporto marittimo.
Articolo
3 - Responsabilità del vettore
1. Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla morte
o dalle lesioni personali subite da un passeggero a causa di un incidente
marittimo nella misura in cui, per il suddetto passeggero, tali danni
non siano superiori a 250 000 unità di conto per ogni
singolo
evento, a meno che il vettore non dimostri che l'incidente:
- a) è dovuto a un atto di guerra, ad
ostilità, a una
guerra civile, a un'insurrezione o a un fenomeno naturale di carattere
eccezionale, inevitabile e irresistibile;
- b) è stato interamente causato da un atto o
un'omissione intenzionale di un terzo.
Se e nella misura in cui i danni superano il suddetto limite, il
vettore è ulteriormente responsabile a meno che non provi
che
l'evento dannoso non è imputabile a sua colpa o negligenza.
2. Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla morte
o
dalle lesioni personali subite da un passeggero per cause diverse da un
incidente marittimo se l'evento dannoso è imputabile a sua
colpa
o negligenza. L'onere di provare la colpa o la negligenza spetta a chi
promuove l'azione risarcitoria.
3. Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla
perdita o
dal danneggiamento del bagaglio a mano se l'evento dannoso è
imputabile a sua colpa o negligenza. La colpa o la negligenza del
vettore si presume quando i danni sono stati causati da un incidente
marittimo.
4. Il vettore è responsabile dei danni derivanti dalla
perdita o
dal danneggiamento di bagagli diversi dal bagaglio a mano a meno che
non provi che l'evento dannoso non è imputabile a sua colpa
o
negligenza.
5. Ai fini del presente articolo:
- a) per «incidente marittimo» si intende
il naufragio,
il capovolgimento, la collisione o l'incaglio della nave, un'esplosione
o un incendio a bordo o un difetto della nave;
- b) l'espressione «colpa o negligenza del
vettore»
comprende la colpa o la negligenza dei suoi sottoposti nell'esercizio
delle loro funzioni;
- c) per «difetto della nave» si intende
qualsiasi
malfunzionamento, guasto o non conformità alle regole di
sicurezza applicabili in relazione a qualsiasi parte della nave o delle
sue attrezzature utilizzata per la fuga, l'evacuazione, l'imbarco e lo
sbarco dei passeggeri, o per la propulsione o il governo della nave, la
sicurezza della navigazione, l'ormeggio, l'ancoraggio, l'arrivo o la
partenza dal luogo di ormeggio o di ancoraggio, o il
contenimento
dei danni dopo un allagamento, o per la messa in mare dei mezzi di
salvataggio;
- d) il termine «danni» non comprende i
danni punitivi o esemplari.
6. La responsabilità del vettore ai sensi del presente
articolo si riferisce unicamente ai danni derivanti da incidenti verificatisi durante il trasporto. Chi promuove l'azione risarcitoria
ha l'onere di provare che l'evento dannoso è avvenuto
durante il
trasporto, nonché l'entità del danno.
7. La presente convenzione lascia impregiudicato il diritto del vettore
di esercitare un'azione di regresso nei confronti di eventuali terzi o
di invocare il concorso di colpa ai sensi dell'articolo 6 della
presente convenzione. Il presente articolo lascia impregiudicato il
diritto alla limitazione della responsabilità di cui agli
articoli 7 e 8 della presente convenzione.
8. La presunzione di colpa o negligenza di una parte o l'attribuzione
ad essa dell'onere della prova non impediscono l'esame delle prove a
favore di tale parte.
Articolo
4 - Vettore di fatto
1. Nel caso in cui il trasporto sia stato affidato in tutto o in parte
a un vettore di fatto, il vettore rimane nondimeno responsabile per l'intero trasporto ai sensi della presente
convenzione. Inoltre, il vettore di fatto esercita i diritti ed
è soggetto agli obblighi previsti dalla presente convenzione
per la parte del trasporto da esso effettuata.
2. In relazione al trasporto eseguito dal vettore di fatto, il vettore
è responsabile degli atti e delle omissioni compiuti
daquest'ultimo e dai suoi sottoposti e incaricati nell'esercizio delle
loro funzioni.
3. Ogni accordo speciale in virtù del quale il vettore
assuma
obblighi non contemplati dalla presente convenzione o rinunci a diritti
ivi previsti ha effetto nei confronti del vettore di fatto solo previo
consenso espresso per iscritto.
4. Se e nella misura in cui la responsabilità sia imputabile
sia al vettore che al vettore di fatto, la loro responsabilità
è solidale.
5. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto di regresso
fra il vettore e il vettore di fatto.
Articolo
4 bis - Assicurazione obbligatoria
1. In caso di trasporto di passeggeri a bordo di una nave registrata in
uno Stato contraente e abilitata a trasportare più di dodici
passeggeri, e qualora si applichi la presente convenzione, il vettore
che esegue realmente la totalità o parte del trasporto
è
tenuto a sottoscrivere un'assicurazione o altra garanzia finanziaria,
quale la garanzia di una banca o di analogo istituto finanziario, a
copertura della responsabilità prevista dalla presente
convenzione per morte o lesioni personali dei passeggeri. Il limite
dell'assicurazione obbligatoria o della garanzia finanziaria non deve
essere inferiore a 250 000 unità di conto per passeggero per
ogni singolo evento.
2. Una volta che l'autorità competente di uno Stato
contraente abbia accertato il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1, ad ogni nave è rilasciato un certificato
attestante l'esistenza di un'assicurazione o di una garanzia finanziaria in corso
di validità conformemente al disposto della presente convenzione.
Qualora si tratti di una nave registrata in uno Stato contraente, il
certificato è rilasciato o autenticato dall'autorità
competente dello Stato di registrazione della nave; qualora si tratti
di una nave non registrata in uno Stato contraente, il certificato
può essere rilasciato o autenticato dall'autorità
competente di qualsiasi Stato contraente. Il certificato deve essere
conforme al modello allegato alla presente convenzione e contenere le
seguenti informazioni:
- a) nome della nave, lettere o numero di identificazione e
porto di registrazione;
- b) nome e sede principale del vettore che esegue realmente
la totalità o parte del trasporto;
- c) numero IMO di identificazione della nave;
- d) tipo e durata della garanzia;
- e) nome e luogo della sede principale dell'assicuratore o
del
garante, ed eventualmente sede presso la quale è stata
stipulata
l'assicurazione o concessa la garanzia;
- f) periodo di validità del certificato, che non
deve superare quello dell'assicurazione o della garanzia.
3.
- a) Ciascuno Stato contraente può autorizzare
un'istituzione o un organismo da esso riconosciuto a rilasciare
il certificato. L'istituzione o l'organismo informa lo Stato
in
questione del rilascio di ciascun certificato. In ogni caso lo
Stato contraente garantisce la completezza e l'esattezza del
certificato rilasciato e si impegna ad assicurare l'adozione delle
misure necessarie a soddisfare tale obbligo.
- b) Ciascuno Stato contraente notifica al Segretario
generale:
- i) le responsabilità e le condizioni
specifiche dell'autorizzazione concessa all'istituzione o all'organismo
da esso
- riconosciuto;
- ii) la revoca dell'autorizzazione;
- iii) la data a partire dalla quale decorrono gli effetti
dell'autorizzazione o della revoca.
L'autorizzazione non ha
effetto se non
sono trascorsi tre mesi dalla data della trasmissione della notifica
al Segretario generale.
- c) L'istituzione o l'organismo autorizzato a rilasciare i
certificati a norma del presente paragrafo ha quantomeno
la facoltà di revocare i certificati qualora non
siano
state rispettate le condizioni alle quali sono stati rilasciati. In
ogni caso l'istituzione o l'organismo informa della revoca lo
Stato per conto del quale è stato rilasciato il certificato.
4. Il certificato è redatto nella lingua o nelle lingue
ufficiali dello Stato che lo rilascia. Se la lingua utilizzata non
è né l'inglese, né il francese,
né lo
spagnolo, il testo deve essere accompagnato da una traduzione in una di
queste lingue; previa decisione dello Stato, la lingua ufficiale
nazionale può essere omessa.
5. Il certificato deve trovarsi a bordo della nave e una copia deve
essere depositata presso l'autorità che tiene il registro di
immatricolazione della nave o, se la nave non è registrata
in
uno Stato contraente, presso l'autorità che ha rilasciato o
autenticato il certificato.
6. Non sono conformi alle disposizioni del presente articolo le
assicurazioni o altre garanzie finanziarie i cui effetti, per un motivo
diverso dalla scadenza del termine di validità indicato nel
certificato, possono cessare prima del termine di tremesi dal giorno in
cui ne è stato dato preavviso all'autorità di cui
al
paragrafo 5, a meno che il certificato non sia stato restituito a detta
autorità o non sia stato rilasciato un nuovo certificato
entro
tale termine. Le disposizioni che precedono sono altresì
applicabili ad ogni modifica in seguito alla quale l'assicurazione o la
garanzia finanziaria cessi di soddisfare le disposizioni del presente
articolo.
7. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, lo Stato di
registrazione della nave stabilisce le condizioni di rilascio e di
validità del certificato.
8. Nessuna disposizione della presente convenzione può
essere interpretata in modo da impedire ad uno Stato contraente di dare credito alle informazioni ottenute da altri Stati,
dall'Organizzazione o da altre organizzazioni internazionali riguardo
alla situazione finanziaria degli assicuratori o dei garanti ai fini
della presente convenzione. In questi casi lo Stato contraente che
dà credito alle informazioni non è sollevato
dalla sua
responsabilità in quanto Stato che ha rilasciato il
certificato.
9. Ai fini della presente convenzione, ciascuno Stato contraente
accetta i certificati rilasciati o autenticati sotto la responsabilità di un altro Stato contraente e li considera
equivalenti ai certificati da esso rilasciati o autenticati, anche
qualora riguardino una nave non registrata in uno Stato contraente. Uno
Stato contraente può in qualsiasi momento chiedere una
consultazione con lo Stato che ha rilasciato o autenticato il
certificato ove ritenga che l'assicuratore o il garante indicato nel
certificato non sia finanziariamente in grado di far fronte agli
obblighi imposti dalla presente convenzione.
10. Le richieste di risarcimento dei danni coperti da assicurazione o
altra garanzia finanziaria in virtù del presente articolo possono essere proposte direttamente nei confronti
dell'assicuratore o del garante. In questo caso, il limite di
responsabilità dell'assicuratore o del garante è
l'importo di cui al paragrafo 1, anche qualora il vettore o il vettore
di fatto non abbiano diritto alla limitazione della
responsabilità. Il convenuto può sollevare le
eccezioni
(diverse dal fallimento o dalla messa in liquidazione) che sarebbero
invocabili dal vettore di cui al paragrafo 1, ai sensi della presente
convenzione.
Il convenuto può inoltre eccepire che il danno è
imputabile al comportamento doloso dell'assicurato, ma non
può
avvalersi di alcun'altra eccezione che sarebbe invocabile nel caso di
un'azione dell'assicurato nei suoi confronti. In ogni caso il convenuto
ha il diritto di chiamare in giudizio il vettore e il vettore di fatto.
11. Le somme previste a titolo di assicurazione o altra garanzia
finanziaria sottoscritta a norma del paragrafo 1 sono destinate
esclusivamente a soddisfare le richieste di risarcimento promosse in
virtù della presente convenzione; il pagamentodi tali somme
libera da qualsiasi responsabilità derivante dalla presente
convenzione a concorrenza dell'importo corrisposto.
12. Ciascuno Stato contraente autorizza ad operare le navi battenti la
propria bandiera e soggette alle disposizioni del presente articolo
solo qualora siano munite di un certificato rilasciato a norma del
paragrafo 2 o 15.
13. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, nella misura in
cui sia applicabile la presente convenzione ogni Stato contraente
provvede affinché, secondo la propria legislazione
nazionale, le
navi in entrata o in uscita dai suoi porti autorizzate a trasportare
più di dodici passeggeri, a prescindere dal luogo di
registrazione, siano coperte da un'assicurazione o altra garanzia
finanziaria conforme ai requisiti del paragrafo 1.
14. In deroga al paragrafo 5, ciascuno Stato contraente può
notificare al Segretario generale che, ai fini del paragrafo 13, le
navi in entrata o in uscita dai suoi porti non sono tenute ad avere a
bordo o ad esibire il certificato di cui al paragrafo 2, a condizione
che lo Stato contraente che rilascia il certificato abbia comunicato al
Segretario generale di disporre di una documentazione in formato
elettronico, accessibile a tutti gli Stati contraenti, che attesta
l'esistenza del certificato e consente agli Stati contraenti di
adempiere ai propri obblighi in virtù del paragrafo 13.
15. Qualora le navi di proprietà di uno Stato contraente non
siano coperte da un'assicurazione o altra garanzia finanziaria, le pertinenti disposizioni del presente articolo non sono
applicabili; tali navi devono tuttavia disporre di un certificato rilasciato dall'autorità competente dello
Stato di registrazione in cui si attesti che esse sono di
proprietà di tale Stato e che la responsabilità è coperta a
concorrenza dei limiti di cui al paragrafo 1. Il certificato deve
essere conforme per quanto possibile al modello prescritto dal
paragrafo 2.
Articolo
5 - Oggetti di valore
Il vettore non è responsabile in caso di perdita o danni
riguardanti denaro contante, titoli negoziabili, oro, argento, gioielli, preziosi, opere d'arte o altri oggetti di valore, salvo che
tali oggetti siano stati depositati presso il vettore e che questi
abbia convenuto di custodirli in luogo sicuro; in tal caso il vettore
è responsabile fino a concorrenza del limite fissato
nell'
articolo 8, paragrafo 3, a meno che non sia stato convenuto un
limite più elevato ai sensi dell'
articolo
10, paragrafo 1.
Articolo
6 - Concorso di colpa
Il tribunale adito può, secondo le disposizioni di legge
nazionale, esonerare in tutto o in parte dalle sue
responsabilità il vettore che dimostri che la morte o le
lesioni
personali subite dal passeggero o la perdita o i danni ai suoi bagagli
sono imputabili, direttamente o indirettamente, a colpa o a negligenza
del passeggero stesso.
Articolo
7 - Limiti di
responsabilità in caso di morte o lesioni personali
1. La responsabilità del vettore in caso di morte o lesioni
personali di un passeggero ai sensi dell
'articolo
3 è
limitata
in ogni caso a 400.000 unità di conto per passeggero per
ogni
singolo evento. Se, in base alla legge del tribunale adito, il
risarcimento è corrisposto sotto forma di rendita periodica,
il
valore capitale della rendita non può superare tale limite.
2. Ciascuno Stato contraente può stabilire mediante
specifiche
norme di diritto nazionale il limite di responsabilità di
cui al
paragrafo 1, a condizione che l'eventuale limite nazionale di
responsabilità non sia inferiore a quello stabilito al
paragrafo
1. Gli Stati contraenti che si avvalgono della facoltà
prevista
nel presente paragrafo informano il Segretario generale dei limiti di
responsabilità fissati o dell'assenza di limiti.
Articolo
8 - Limiti di
responsabilità in caso di perdita o danni ai bagagli e ai
veicoli
1. La responsabilità del vettore in caso di perdita o danni
al
bagaglio a mano è limitata in ogni caso a 2.250
unità di
conto per passeggero per ciascun trasporto.
2. La responsabilità del vettore in caso di perdita o danni
ai veicoli, compresi tutti i bagagli trasportati sopra o
all'interno del veicolo, è limitata in ogni caso a 12.700
unità di conto per veicolo per ciascun trasporto.
3. La responsabilità del vettore in caso di perdita o danni
a bagagli diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2 è in
ogni caso limitata a 3.375 unità di conto per passeggero per
ciascun trasporto.
4. Il vettore e il passeggero possono convenire che la
responsabilità del vettore sia soggetta ad una franchigia
non superiore a 330 unità di conto in caso di danni a un veicolo
e a 149 unità di conto per passeggero in caso di perdita o danni
ad altri bagagli; tale somma è dedotta dall'importo della
perdita o del danno.
Articolo
9 - Unità di conto e conversione
1. L'unità di conto di cui alla presente convenzione
è il diritto speciale di prelievo, quale definito dal Fondo monetario
internazionale. Gli importi di cui all'
articolo
3, paragrafo 1,
all'
articolo 4 bis, paragrafo 1,
all'
articolo 7, paragrafo l, e
all'
articolo 8 sono convertiti
nella moneta nazionale dello Stato del
tribunale adito sulla base del valore di tale moneta in diritti
speciali di prelievo alla data della sentenza o alla data stabilita di
comune accordo dalle parti. Il valore in diritti speciali di prelievo
di una moneta nazionale di uno Stato contraente che sia membro del
Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo
di calcolo applicato dal Fondo stesso a tale data per le proprie
operazioni e transazioni. Il valore in diritti speciali di prelievo di
una moneta nazionale di uno Stato contraente che non sia membro del
Fondo monetario internazionale è calcolato secondo il metodo
indicato dallo stesso Stato contraente.
2. Tuttavia, al momento della ratifica, accettazione, approvazione o
adesione alla presente convenzione, o in qualsiasi momento successivo,
gli Stati che non sono membri del Fondo monetario internazionale e il
cui ordinamento non consenta l'applicazione delle disposizioni del
paragrafo 1 possono dichiarare che l'unità di conto di cui
al paragrafo 1 è pari a 15 franchi oro. Il franco oro di cui al
presente paragrafo corrisponde a sessantacinque milligrammi e mezzo di
oro fino al titolo di novecento millesimi. La conversione del franco
oro nella moneta nazionale è effettuata secondo la
legislazione dello Stato interessato.
3. Il calcolo di cui all'ultima frase del paragrafo 1 e la conversione
di cui al paragrafo 2 sono effettuati in maniera tale da esprimere
nella moneta nazionale dello Stato contraente, nella misura del
possibile, lo stesso valore reale, per gli importi di cui all'
articolo 3, paragrafo 1,
all'
articolo 4 bis,
paragrafo 1, all'
articolo
7, paragrafo l, e all'
articolo 8,
che risulterebbe dall'applicazione delle
prime tre frasi del paragrafo 1. Gli Stati contraenti comunicano al
Segretario generale il metodo di calcolo adottato in applicazione del
paragrafo 1 o, a seconda dei casi, il risultato della conversione di
cui al paragrafo 2 al momento del deposito dello strumento di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione e
ogniqualvolta si proceda alla loro modifica.
Articolo
10 - Disposizioni supplementari relative ai limiti di responsabilità
1. Il vettore e il passeggero possono convenire espressamente e per
iscritto limiti di responsabilità più elevati di
quelli previsti negli
articoli 7 e 8.
2. Gli interessi e le spese giudiziarie non sono inclusi nei limiti di
responsabilità previsti negli
articoli
7 e 8.
Articolo
11 - Esonero e limiti di responsabilità dei sottoposti del vettore
Il sottoposto o incaricato del vettore o del vettore di fatto nei cui
confronti sia promossa un'azione di risarcimento per un danno
contemplato dalla presente convenzione può, ove dimostri di
aver agito nell'esercizio delle proprie funzioni, avvalersi delle stesse
cause di esonero e degli stessi limiti di responsabilità
invocabili dal vettore o dal vettore di fatto in virtù della
presente convenzione.
Articolo
12 - Cumulo di azioni risarcitorie
1. Qualora intervengano i limiti di responsabilità previsti
negli
articoli 7 e 8, tali
limiti si applicano al risarcimento complessivo esigibile nel quadro di tutte le azioni promosse in caso di
morte o lesioni personali di un passeggero o in caso di perdita o danni
ai suoi bagagli.
2. In relazione al trasporto effettuato da un vettore di fatto, il
risarcimento complessivo esigibile nei confronti del vettore e del vettore di fatto, nonché dei rispettivi
sottoposti
e incaricati che abbiano agito nell'esercizio delle proprie funzioni,
non supera l'importo più elevato tra quello dovuto dal
vettore e quello dovuto dal vettore di fatto in virtù della presente
convenzione; tuttavia nessuno dei soggetti indicati può
essere chiamato a rispondere oltre il limite ad esso applicabile.
3. In tutti i casi in cui, in virtù dell
'articolo
11 della presente convenzione, un sottoposto o incaricato del vettore o del
vettore di fatto può avvalersi dei limiti di
responsabilità di cui agli
articoli
7 e 8, il risarcimento complessivo dovuto dal vettore — o, a seconda dei casi, dal
vettore di fatto — e dal suddetto sottoposto o incaricato non
può superare tali limiti.
Articolo
13 - Perdita del diritto di invocare i limiti di responsabilità
1. Il vettore non può avvalersi dei limiti di
responsabilità di cui agli
articoli
7 e 8 e all'
articolo 10,
paragrafo 1, qualora sia fornita la prova che il danno
risulta da un atto o un'omissione commessi dal vettore stesso con l'intenzione di
provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che ne
sarebbe derivato probabilmente tale danno.
2. Il sottoposto o l'incaricato del vettore o del vettore di fatto non
può avvalersi dei suddetti limiti qualora sia fornita la
prova che il danno risulta da un atto o un'omissione commessi da tale
sottoposto o incaricato con l'intenzione di provocare un danno o
temerariamente e con la consapevolezza che ne sarebbe derivato
probabilmente tale danno.
Articolo
14 - Fondamento
dell'azione risarcitoria
Qualsiasi azione per il risarcimento dei danni nei confronti del
vettore o del vettore di fatto in caso di morte o di lesionipersonali
del passeggero o di perdita o danni ai bagagli può essere
promossa solo in conformità della presente convenzione.
Articolo
15 - Denuncia di perdita
o danni ai bagagli
1. Il passeggero è tenuto a presentare una denuncia scritta
al vettore o al suo incaricato:
- a) in caso di danni visibili ai bagagli:
- i) qualora si tratti del bagaglio a mano, prima di
sbarcare o al momento dello sbarco;
- ii) per tutti gli altri bagagli, prima o al momento della
loro riconsegna;
- b) in caso di danni non visibili o perdita dei bagagli, nel
termine di quindici giorni dalla data dello sbarco o
della riconsegna o dalla data in cui sarebbe dovuta avvenire
la
riconsegna.
2. Qualora il passeggero non si attenga alle disposizioni del presente
articolo, si presume, salvo prova contraria, che egli abbia ricevuto i
suoi bagagli in buono stato.
3. La denuncia scritta non è necessaria qualora i bagagli
siano stati esaminati e ispezionati congiuntamente al momento della ricezione per accertarne le condizioni.
Articolo
16 - Prescrizione dell'azione risarcitoria
1. L'azione per il risarcimento dei danni derivanti dalla morte o dalle
lesioni personali subite da un passeggero o dalla perdita o dal
danneggiamento dei bagagli si prescrive nel termine di due anni.
2. Il termine di prescrizione decorre:
- a) in caso di lesioni personali, dalla data dello sbarco
del passeggero;
- b) in caso di morte intervenuta durante il trasporto, dalla
data in cui il passeggero avrebbe dovuto essere sbarcato e, in caso di
lesioni personali intervenute nel corso del trasporto e che hanno
causato la morte del passeggero dopo il suo sbarco, dalla data della
morte; tuttavia il termine non può essere superiore a tre
anni dalla data dello sbarco;
- c) in caso di perdita o danni ai bagagli, dalla data dello
sbarco o, se posteriore, dalla data in cui lo sbarco avrebbe dovuto aver luogo.
3. Le cause di sospensione e di interruzione dei termini di
prescrizione sono regolate dalla legge del tribunale adito, ma in
nessun caso le azioni previste dalla presente convenzione potranno
essere proposte qualora siano trascorsi:
- a) cinque anni dalla data dello sbarco del passeggero o, se
posteriore, dalla data in cui lo sbarco avrebbe dovuto aver luogo; o,
se precedente
- b) tre anni dalla data in cui chi promuove l'azione
risarcitoria
ha avuto o avrebbe dovuto ragionevolmente avere conoscenza
della
lesione, della perdita o del danno causato dall'incidente, qualora tale
data sia anteriore.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, il termine di
prescrizione può essere prorogato mediante
dichiarazione del vettore o accordo tra le parti concluso
successivamente all'evento dannoso su cui si fonda l'azione. La
dichiarazione o l'accordo sono redatti per iscritto.
Articolo
17 - Foro competente
[Articolo non riprodotto]
Articolo
17 bis - Riconoscimento ed esecuzione
[Articolo non riprodotto]
Articolo
18 - Nullità delle clausole contrattuali
È nulla ogni clausola contrattuale conclusa prima
dell'evento che ha causato la morte o le lesioni personali del passeggero, o la
perdita o i danni ai bagagli, intesa ad escludere la
responsabilità nei confronti del passeggero di qualsiasi
soggetto responsabile ai sensi della presente convenzione o a fissare
un limite inferiore a quello previsto nella presente convenzione, salvo
quanto previsto dall'
articolo 8, paragrafo
4, nonché qualsiasi
clausola diretta ad invertire l'onere della prova incombente al vettore
o al vettore di fatto o avente l'effetto di limitare le
possibilità di scelta di cui all'
articolo
17, paragrafo 1 o 2; tuttavia la nullità di tale clausola non determina la
nullità dell'intero contratto di trasporto, che rimane
soggetto alle disposizioni della presente convenzione.
Articolo
19 - Altre convenzioni sulla limitazione della responsabilità
[Articolo non riprodotto]
Articolo
20 - Danni nucleari
I danni causati da incidenti nucleari non comportano alcuna
responsabilità ai sensi della presente convenzione:
- a) qualora siano imputabili all'esercente di un impianto
nucleare ai sensi della convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla
responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, come
modificata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, o della
convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 sulla responsabilità
civile in materia di danno nucleare, o dei relativi emendamenti o
protocolli in vigore; o
- b) qualora siano imputabili all'esercente di un impianto
nucleare in virtù di una legge nazionale sulla
responsabilità per danni nucleari, a condizione che tale legge sia sotto ogni profilo
altrettanto favorevole nei confronti delle potenziali vittime dei danni
della convenzione di Parigi o della convenzione di Vienna o dei
relativi emendamenti o protocolli in vigore.
Articolo
21 - Trasporti commerciali effettuati da enti pubblici
La presente convenzione si applica ai trasporti commerciali effettuati
dagli Stati o dagli enti pubblici in virtù di un contratto di trasporto quale definito nell'
articolo
1.
Articolo
22 - Revisione e modifica
[Articolo non riprodotto]
Articolo
23 - Modifica dei limiti
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 22, la procedura speciale
descritta nel presente articolo si applica esclusivamente per la
modifica dei limiti di cui all'
articolo 3,
paragrafo 1, all'
articolo 4
bis, paragrafo 1, all'
articolo 7, paragrafo 1, e all'
articolo 8 della
convenzione, nel testo riveduto dal presente protocollo.
2. Su richiesta di almeno la metà e in ogni caso di almeno
sei Stati contraenti, le proposte di modifica dei limiti, ivi
comprese le franchigie, di cui all'
articolo 3, paragrafo 1,
all'
articolo 4
bis, paragrafo 1,
all'
articolo 7, paragrafo 1,
e all'
articolo 8 della
convenzione, come riveduta dal presente
protocollo, sono trasmesse dal Segretario generale a tutti i membri
dell'Organizzazione e a tutti gli Stati contraenti.
3. Le proposte di modifica presentate e trasmesse a norma del paragrafo
2 sono sottoposte all'esame del comitato giuridico dell'Organizzazione
(di seguito «il comitato giuridico») almeno sei
mesi dopo
la loro trasmissione.
4. Tutti gli Stati contraenti della convenzione, come riveduta dal
presente protocollo, siano essi membri dell'Organizzazione o meno,
hanno il diritto partecipare ai lavori del comitato giuridico per
l'esame e l'adozione delle modifiche.
5. Le modifiche sono adottate a maggioranza dei due terzi degli Stati
contraenti della convenzione, nel testo riveduto dal presente
protocollo, presenti e votanti in seno al comitato giuridico, ampliato
conformemente al paragrafo 4, a condizione che al momento della
votazione sia presente almeno metà degli Stati contraenti
della convenzione come riveduta dal presente protocollo.
6. In sede di esame delle proposte di modifica dei limiti, il comitato
giuridico tiene conto degli eventi già verificatisi, in
particolare dell'ammontare dei danni da essi derivati, delle variazioni
del valore monetario e delle ripercussioni della modifica proposta sul
costo dell'assicurazione.
7.
- a) Le modifiche dei limiti di cui al presente articolo non
possono essere prese in esame prima che siano trascorsi cinque anni
dalla data in cui il presente protocollo è stato aperto alla
firma né prima che siano trascorsi cinque anni dalla data
dell'entrata in vigore di una precedente modifica ai sensi del presente
articolo.
- b) I limiti non possono essere aumentati al punto da
superare un importo corrispondente al limite fissato dallaconvenzione, nel testo
riveduto dal presente protocollo, maggiorato di un interesse composto
annuo del 6 % a partire dalla data in cui il presente protocollo
è stato aperto alla firma.
- c) I limiti non possono essere aumentati al punto da
superare un importo corrispondente al triplo del limite fissato dalla convenzione
nel testo riveduto dal presente protocollo.
8. L'Organizzazione notifica a tutti gli Stati contraenti ogni modifica
adottata ai sensi del paragrafo 5. La modifica si considera accettata trascorsi diciotto mesi dalla data della sua
notifica, salvo qualora entro questo termine almeno un quarto degli
Stati che erano Stati contraenti al momento della sua adozione abbia
comunicato al Segretario generale che non intende accettarla, nel qual
caso la modifica è respinta e priva di efficacia.
9. Una modifica considerata accettata a norma del paragrafo 8 entra in
vigore diciotto mesi dopo l'accettazione.
10. Tutti gli Stati contraenti sono vincolati dalla modifica a meno che
non denuncino il presente protocollo a norma dell'
articolo
21, paragrafi 1 e 2, almeno sei mesi prima che essa entri in vigore. La
denuncia ha effetto a partire dall'entrata in vigore della modifica.
11. Qualora sia stata adottata una modifica ma non sia ancora scaduto
il termine di diciotto mesi per la sua accettazione, gli Stati che diventino parti contraenti durante tale
periodo sono vincolati dalla modifica qualora essa entri in vigore. Gli
Stati che diventino parti contraenti dopo tale periodo sono vincolati
dalle modifiche già accettate a norma del paragrafo 8. Nei
casi di cui al presente paragrafo, uno Stato è vincolato da una
modifica al momento della sua entrata in vigore o, se posteriore, al
momento dell'entrata in vigore nei suoi confronti del presente
protocollo.
ALLEGATO ALLA CONVENZIONE DI ATENE
CERTIFICATO DI
ASSICURAZIONE O DI ALTRA GARANZIA FINANZIARIA RELATIVA ALLA RESPONSABILITÀ
PER MORTE O LESIONI PERSONALI DEI PASSEGGERI
Nome della nave
Lettere o numero di identificazione
Numero IMO di identificazione della nave
Porto di registrazione
Nome e indirizzo completo della sede principale del vettore che esegue
realmente il trasporto
Si certifica che la nave di cui sopra è coperta da una
polizza
assicurativa o da altra garanzia finanziaria conforme alle disposizioni
dell'
articolo 4 bis della Convenzione di
Atene del 2002 relativa al
trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio.
Tipo di garanzia
.............................................................................................................................................................................................
Durata della garanzia
.......................................................................................................................................................................................
Nome e indirizzo dell'assicuratore (degli assicuratori) e/o del garante
(dei garanti)
Nome
..................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo
............................................................................................................................................................................................................
Il presente certificato è valido fino al
........................................................................................................................................................
Rilasciato o autenticato dal governo di
.....................................................................................................................................................
(denominazione completa dello Stato)
OPPURE
Formula da utilizzare qualora lo Stato contraente si avvalga
dell'
articolo 4 bis, paragrafo 3:
Il presente certificato è rilasciato da
....................................................................................
debitamente autorizzato a tal fine dal governo di
.........................................................
(denominazione completa dello Stato)
Fatto a
.....................................................................il
.....................................................................
(luogo) (data)
..............................................................................................
. .
(firma e qualifica del funzionario che rilascia o autentica il
certificato)
Note esplicative:
- 1. La denominazione dello Stato può
eventualmente contenere un riferimento all'autorità pubblica competente
del paese nel quale il certificato è rilasciato.
- 2. Se l'importo totale della garanzia proviene da
più fonti, occorre indicare l'importo di ciascuna di esse.
- 3. Se la garanzia è fornita sotto varie forme,
è necessario specificarle.
- 4. Alla voce «durata della garanzia»
occorre precisare la data in cui la garanzia prende effetto.
- 5. Alla voce «Indirizzo dell'assicuratore (degli
assicuratori) e/o del garante (dei garanti)» occorre indicare
la
sede principale dell'assicuratore (degli assicuratori) e/o del garante
(dei garanti). Se necessario, indicare la sede presso cui è
stata stipulata l'assicurazione o concessa la garanzia.
ALLEGATO II
Estratto dalla riserva e dagli orientamenti IMO per l'attuazione della
convenzione di Atene adottati dal comitato
giuridico dell'organizzazione marittima internazionale il 19 ottobre
2006
RISERVA E ORIENTAMENTI DELL'IMO PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI
ATENE
(...omissis...)