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legislazione comunitaria di
diritto della navigazione e dei trasporti



Allegato III
al Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali 


Gazzetta ufficiale n. L 129 del 29/04/2004

ALLEGATO III

PARTE B
ORIENTAMENTI RELATIVI ALLE DISPOSIZIONI DEL CAPITOLO XI-2 DELL'ALLEGATO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLA VITA UMANA IN MARE, DEL 1974, COME MODIFICATA, E DELLA PARTE A DEL PRESENTE CODICE
1 - INTRODUZIONE

Generalità

1.1 Il preambolo del presente codice precisa che il capitolo XI-2 e la parte A del presente codice definiscono il nuovo quadro internazionale di misure destinate ad accrescere la sicurezza marittima, mediante il quale le navi e gli impianti portuali potranno cooperare al fine di individuare ed impedire atti che minacciano la sicurezza dei trasporti marittimi.

1.2 La presente introduzione illustra in maniera sommaria le procedure previste per istituire e mettere in applicazione le misure e le disposizioni necessarie per ottenere e mantenere la conformità alle disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice, oltre a individuare i principali elementi sui quali vertono gli orientamenti. Gli orientamenti veri e propri sono riportati ai punti da 2 a 19. In essi figurano altresì considerazioni importanti da tener presenti al momento di applicare gli orientamenti relativi alle navi e agli impianti portuali.

1.3 Il lettore interessato solo alla parte relativa alle navi è vivamente invitato a leggere per intero questa parte del codice, in particolare i paragrafi relativi agli impianti portuali. Lo stesso vale per i lettori principalmente interessati agli impianti portuali: è auspicabile che leggano anche i paragrafi relativi alle navi.

1.4 Gli orientamenti forniti nei paragrafi seguenti si riferiscono innanzi tutto alla protezione della nave che si trova nell'impianto portuale. Potrebbero tuttavia verificarsi circostanze in cui è la nave stessa a minacciare la sicurezza dell'impianto portuale, ad esempio se, una volta arrivata in porto, la nave viene utilizzata come base dalla quale lanciare un attacco. Nel valutare le misure di sicurezza adeguate per far fronte ai rischi posti dalle navi, gli addetti alla valutazione della sicurezza dell'impianto portuale o alla preparazione del piano di sicurezza dell'impianto portuale dovranno, alla luce delle circostanze, apportare i necessari adattamenti agli orientamenti forniti nei paragrafi seguenti.

1.5 Si raccomanda al lettore di non intendere o interpretare alcun brano di questa parte del codice in modo incoerente rispetto alle disposizioni del capitolo XI-2 o della parte A del codice e che le summenzionate disposizioni prevalgono rispetto ad eventuali involontarie incoerenze che figurassero inavvertitamente in questa parte del codice. Gli orientamenti di questa parte del codice vanno sempre intesi, interpretati ed applicati in modo coerente con gli scopi, gli obiettivi ed i principi stabiliti nel capitolo XI-2 e nella parte A del presente codice.

Responsabilità dei Governi Contraenti

1.6 Ai sensi del capitolo XI-2 e della parte del presente codice, ai Governi Contraenti incombono una serie di responsabilità, tra cui:
  • - definire il livello di sicurezza applicabile;
  • - approvare il piano di sicurezza della nave e le successive modifiche ad un piano già approvato;
  • - accertare la conformità delle navi alle disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice e rilasciare alle navi il certificato internazionale di sicurezza delle navi;
  • - determinare quali impianti portuali del loro territorio sono tenuti a designare un agente di sicurezza dell'impianto portuale, incaricato di elaborare il piano di sicurezza dell'impianto portuale;
  • - provvedere all'esecuzione e all'approvazione della valutazione della sicurezza dell'impianto portuale e delle successive modifiche ad una valutazione già approvata;
  • - approvare il piano di sicurezza dell'impianto portuale e le successive modifiche ad un piano già approvato;
  • - applicare le misure di controllo e di conformità;
  • - collaudare i piani approvati; e
  • - comunicare le pertinenti informazioni all'Organizzazione marittima internazionale e alle imprese del settore marittimo e portuale.

1.7 I Governi Contraenti possono designare o istituire al loro interno autorità incaricate di svolgere, per quanto riguarda gli impianti portuali, i compiti di sicurezza stabiliti dal capitolo XI-2 e dalla parte A del presente codice nonché autorizzare gli organismi di sicurezza riconosciuti a realizzare determinate attività in relazione agli impianti portuali, fermo restando che la decisione definitiva in merito all'accettazione ed approvazione di tali attività spetta ai Governi Contraenti o alle autorità designate. Le amministrazioni possono inoltre delegare l'esecuzione di taluni compiti di sicurezza relativi alle navi ad organismi di sicurezza riconosciuti. I seguenti compiti ed attività non possono tuttavia essere delegati a tali organismi:
  • - definire il livello di sicurezza applicabile;
  • - determinare quali impianti portuali situati nel territorio di un Governo Contraente sono tenuti a designare un agente di sicurezza dell'impianto portuale e ad elaborare un piano di sicurezza dell'impianto portuale;
  • - approvare una valutazione della sicurezza dell'impianto portuale o le eventuali successive modifiche di una valutazione già approvata;
  • - approvare un piano di sicurezza dell'impianto portuale o le eventuali successive modifiche di un piano già approvato;
  • - applicare le misure di controllo e di conformità; e
  • - stabilire i requisiti applicabili ad una dichiarazione di sicurezza.

Definizione del livello di sicurezza

1.8 La definizione del livello di sicurezza applicabile in un determinato momento è di competenza dei Governi Contraenti e può valere sia per le navi che per gli impianti portuali. La parte A del presente codice definisce tre livelli di sicurezza ai fini della cooperazione internazionale:
  • - Livello di sicurezza 1, livello normale: livello di sicurezza corrispondente al funzionamento normale di navi e impianti portuali.
  • - Livello di sicurezza 2, livello elevato: livello di sicurezza applicabile fintantoché persiste un rischio maggiore di incidente di sicurezza.
  • - Livello di sicurezza 3, livello eccezionale: livello di sicurezza applicabile per il lasso di tempo durante il quale il rischio di incidente di sicurezza è probabile o imminente.

La compagnia e la nave

1.9 Ogni compagnia che gestisce navi soggette alle disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice è tenuta a designare un agente di sicurezza della compagnia ed un ufficiale di sicurezza della nave per ogni nave che compone la flotta. I compiti, le competenze e gli standard formativi di tali agenti, nonché i requisiti di addestramento ed esercitazione sono definiti nella parte A del presente codice.

1.10 Tra le competenze dell'agente di sicurezza della compagnia rientrano, in modo schematico e non limitativo, l'accertamento che la valutazione della sicurezza della nave sia realizzata correttamente, che il piano di sicurezza della nave sia elaborato e sottoposto all'approvazione dell'amministrazione o dell'organismo che opera per suo conto e che sia in seguito conservato a bordo di ogni nave soggetta alle disposizioni della parte A del presente codice e per la quale la persona in questione è stata designata quale agente di sicurezza.

1.11 Il piano di sicurezza della nave deve riportare le misure di sicurezza operativa e di sicurezza fisica che la nave è tenuta ad adottare per garantire un funzionamento permanente secondo il livello di sicurezza 1. Il piano deve inoltre indicare quali misure di sicurezza supplementari o rafforzate può adottare la nave per passare ad un funzionamento secondo il livello di sicurezza 2 quando ne riceve l'ordine. Il piano deve infine indicare i preparativi possibili perché la nave possa attenersi rapidamente ad un ordine emanante dalle persone incaricate di reagire ad un incidente o ad una minaccia per la sicurezza al livello di sicurezza 3.

1.12 Le navi soggette alle disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice sono tenute a disporre e a funzionare secondo un piano di sicurezza della nave approvato dall'amministrazione o per suo conto. L'agente di sicurezza della compagnia e l'ufficiale di sicurezza della nave devono sorvegliare costantemente la pertinenza e l'efficacia del piano di sicurezza, provvedendo anche ad effettuare verifiche interne. Le modifiche ad ogni elemento di un piano approvato che l'amministrazione ritenga debbano essere a loro volta approvate devono essere sottoposte a revisione ed approvazione prima di essere integrate nel piano approvato e di essere messe in applicazione sulla nave.

1.13 La nave deve recare a bordo un certificato internazionale di sicurezza della nave che ne attesti la conformità ai requisiti del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice. La parte A del presente codice contiene disposizioni relative alla verifica e alla certificazione della conformità della nave in base ad una verifica iniziale, ad una verifica di rinnovo e ad una verifica intermedia.

1.14 Se una nave si trova in un porto o è diretta ad un porto di un Governo Contraente questo è autorizzato, ai sensi della regola XI-2/9, ad applicare nei confronti di tale nave una serie di misure di controllo e di conformità. La nave è soggetta alle ispezioni previste dal controllo dello Stato di approdo ma queste non comprendono generalmente, salvo in circostanze particolari, la verifica del piano di sicurezza della nave. La nave può inoltre essere sottoposta a controlli supplementari se il Governo Contraente che ricorre alle misure di controllo e di conformità ha motivo di ritenere che la sicurezza della nave o dell'impianto portuale in cui essa ha operato sia minacciata.

1.15 La nave deve inoltre recare a bordo informazioni, disponibili su richiesta del Governo Contraente, che indichino la persona responsabile dell'assunzione del personale della nave e delle condizioni di lavoro a bordo.

L'impianto portuale

1.16 Ogni Governo Contraente deve provvedere alla realizzazione di una valutazione della sicurezza dell'impianto portuale per ogni impianto portuale situato nel suo territorio che presta servizio a navi che effettuano viaggi internazionali. La valutazione può essere realizzata dal Governo Contraente, da un'autorità designata o da un organismo di sicurezza riconosciuto. Una volta ultimata, la valutazione della sicurezza dell'impianto portuale deve essere approvata dal Governo Contraente o dall'autorità designata interessata. Tale approvazione non può essere delegata. Le valutazioni della sicurezza degli impianti portuali devono essere regolarmente riesaminate.

1.17 La valutazione della sicurezza dell'impianto portuale consiste essenzialmente in un'analisi dei rischi di tutti gli aspetti legati al funzionamento di un impianto portuale al fine di individuare quale o quali delle sue parti sono maggiormente suscettibili e/o rischiano maggiormente di subire un attacco. Il rischio per la sicurezza dipende dalla minaccia di un attacco nonché dalla vulnerabilità dell'obiettivo e dalle conseguenze dell'attacco stesso.
La valutazione deve vertere sui seguenti elementi:
  • - individuare la minaccia per le installazioni e le infrastrutture portuali;
  • - individuare le vulnerabilità potenziali e
  • - calcolare le conseguenze degli incidenti.
Al termine dell'analisi sarà possibile effettuare una valutazione complessiva del livello di rischio. La valutazione della sicurezza dell'impianto portuale contribuirà a individuare quali impianti portuali sono tenuti a designare un agente della sicurezza dell'impianto portuale e ad elaborare un piano di sicurezza dell'impianto portuale.

1.18 Gli impianti portuali soggetti alle disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice sono tenuti a designare un agente di sicurezza dell'impianto portuale. I compiti, le competenze e gli standard formativi di tali agenti, nonché i requisiti di addestramento ed esercitazione sono definiti nella parte A del presente codice.

1.19 Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve riportare le misure di sicurezza operativa e di sicurezza fisica che l'impianto portuale è tenuto ad adottare per garantire un funzionamento permanente secondo il livello di sicurezza 1. Il piano deve inoltre indicare quali misure di sicurezza supplementari o rafforzate può adottare l'impianto portuale per passare ad un funzionamento secondo il livello di sicurezza 2 quando ne riceve l'ordine. Il piano deve infine indicare i preparativi possibili perché l'impianto portuale possa reagire rapidamente ad un ordine emanante dalle persone responsabili di reagire ad un incidente o ad una minaccia per la sicurezza al livello di sicurezza 3.

1.20 Gli impianti portuali soggetti alle disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice sono tenuti a disporre e a funzionare secondo un piano di sicurezza dell'impianto portuale approvato dal Governo Contraente o dall'autorità designata interessata. L'agente di sicurezza dell'impianto portuale deve applicare le disposizioni e sorvegliare costantemente la pertinenza e l'efficacia del piano di sicurezza, provvedendo anche ad effettuare verifiche interne in merito all'applicazione del piano di sicurezza. Le modifiche ad ogni elemento di un piano approvato che il Governo Contraente o l'autorità designata ritenga debbano essere sottoposte ad approvazione devono essere sottoposte a revisione ed approvazione prima di essere integrate in un piano approvato e di essere messe in applicazione nell'impianto portuale. Il Governo Contraente e l'autorità designata possono mettere alla prova l'efficacia del piano di sicurezza. La valutazione della sicurezza effettuata per l'impianto portuale o sulla quale si basa lo sviluppo del piano di sicurezza deve essere regolarmente riesaminata. Queste attività possono condurre ad una modifica di un piano approvato. Ogni modifica a determinati elementi di un piano approvato deve essere sottoposta all'approvazione del Governo Contraente o dell'autorità designata interessata.

1.21 Le navi che fanno uso degli impianti portuali possono essere assoggettate alle ispezioni previste dai controlli dello Stato di approdo e alle misure di controllo supplementari previste dalla regola XI-2/9. Prima di autorizzare l'ingresso nel porto, le autorità competenti possono chiedere informazioni in merito alla nave, al suo carico, ai passeggeri e all'equipaggio. In talune circostanze l'ingresso nel porto potrebbe essere vietato.
Informazione e comunicazione

1.22 Il capitolo XI-2 e la parte A del presente codice stabiliscono che i Governi Contraenti forniscano determinate informazioni all'Organizzazione marittima internazionale e che tali informazioni siano messe a disposizione in modo tale da garantire comunicazioni efficaci tra i Governi Contraenti e tra gli agenti di sicurezza della compagnia/gli ufficiali di sicurezza della nave e gli agenti di sicurezza dell'impianto portuale.


2 - DEFINIZIONI

2.1 Non sono previsti orientamenti in merito alle definizioni del capitolo XI-2 o della parte A del presente codice.

2.2 Ai fini della presente parte del codice:
  • 1 per 'sezione' si intende una sezione della parte A del codice, contrassegnata dalla dicitura 'sezione A/< numero della sezione > '; .
  • 2 per 'paragrafo' si intende un paragrafo della presente parte del codice, contrassegnato dalla dicitura 'paragrafo < numero del paragrafo > '; .
  • 3 per 'Governo Contraente' nei paragrafi da 14 a 18 si intende il 'Governo Contraente nel cui territorio è situato l'impianto portuale', compresa 'l'autorità designata'.

3 -  APPLICAZIONE

Generalità

3.1 Nell'applicare le disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice si deve tener conto anche degli orientamenti forniti in questa parte del codice.

3.2 Si riconosce tuttavia che l'applicabilità degli orientamenti relativi alle navi dipenderà dal tipo di nave, dal suo carico e/o passeggeri, dal tipo di commercio e dalle caratteristiche dell'impianto portuale presso cui essa approda.

3.3 In modo analogo, l'applicabilità degli orientamenti relativi agli impianti portuali dipenderà dal tipo di impianto, dal tipo di nave che ne fa uso, dal tipo carico e/o dai passeggeri e dal tipo di commercio della nave.

3.4 Le disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice non si applicano agli impianti portuali progettati ed utilizzati principalmente per scopi militari.


4 - RESPONSABILITÀ DEI GOVERNI CONTRAENTI

Protezione delle valutazioni e dei piani di sicurezza

4.1 I Governi Contraenti devono accertarsi che siano in atto adeguate misure per evitare la divulgazione o l'accesso non autorizzati ad informazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza riguardanti la valutazione della sicurezza della nave, il piano di sicurezza della nave, la valutazione della sicurezza dell'impianto portuale, il piano di sicurezza dell'impianto portuale ed altre valutazioni o piani particolari.
Autorità designate

4.2 I Governi Contraenti possono delegare ad un'autorità designata in seno al governo i compiti loro incombenti in materia sicurezza relativamente agli impianti portuali definiti nel capitolo XI-2 o nella parte A del presente codice.

Organismi di sicurezza riconosciuti

4.3 I Governi Contraenti possono autorizzare un organismo di sicurezza riconosciuto ad effettuare alcune attività in materia di sicurezza, tra cui:
  • 1 approvare i piani di sicurezza della nave o le modifiche a tali piani per conto dell'amministrazione; 
  • 2 verificare e certificare la conformità delle navi ai requisiti del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice per conto dell'amministrazione; e
  • 3 procedere alla valutazione della sicurezza dell'impianto portuale richiesta dal Governo Contraente.
4.4 Un organismo di sicurezza riconosciuto può altresì consigliare o assistere le compagnie e gli impianti portuali nelle questioni riguardanti la sicurezza, in particolare nelle valutazioni della sicurezza della nave, nei piani di sicurezza della nave, nelle valutazioni della sicurezza dell'impianto portuale e nei piani di sicurezza dell'impianto portuale. L'organismo può anche assisterli nell'elaborazione di suddetti piani o valutazioni. L'organismo di sicurezza riconosciuto non è autorizzato ad approvare una valutazione della sicurezza della nave o un piano di sicurezza della nave se ha partecipato alla loro elaborazione.

4.5 Nel designare un organismo di sicurezza riconosciuto i Governi Contraenti devono vigilare alla sua competenza. Un organismo di sicurezza riconosciuto deve potere dimostrare:
  • 1 le competenze necessarie nei pertinenti settori della sicurezza; 
  • 2 un'adeguata conoscenza delle operazioni navali e portuali, in particolare della progettazione e della costruzione delle navi, se fornisce servizi per le navi, e della progettazione e della costruzione dei porti, se fornisce servizi per gli impianti portuali; 
  • 3 la capacità di valutare i rischi per la sicurezza che potrebbero verificarsi nel corso delle operazioni navali e portuali, anche sull'interfaccia nave/porto, e di contenere tali rischi; 
  • 4 la capacità di mantenere e perfezionare il livello di competenza del proprio personale; 
  • 5 la capacità di accertare in permanenza l'affidabilità del proprio personale; 
  • 6 la capacità di adottare adeguate misure per impedire la divulgazione o l'accesso non autorizzati ad informazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza; 
  • 7 la conoscenza dei requisiti del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice, della normativa nazionale ed internazionale applicabile e delle norme di sicurezza; 
  • 8 la conoscenza delle minacce attuali contro la sicurezza e le loro varie forme; 
  • 9 le conoscenze necessarie in materia di riconoscimento e identificazione di armi e sostanze e apparecchiature pericolose; 
  • 10 la conoscenza, su base non discriminatoria, delle caratteristiche e dei modelli comportamentali delle persone che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza; 
  • 11 la conoscenza delle tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza; e
  • 12 la conoscenza delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza e di sorveglianza e dei loro limiti di utilizzo.
Nel delegare compiti specifici ad un organismo di sicurezza riconosciuto, i Governi Contraenti, comprese le amministrazioni, devono accertarsi che questo disponga delle competenze necessarie per svolgere suddetti compiti.

4.6 Un organismo riconosciuto, che risponde alla definizione della regola I/6 e soddisfa i requisiti della regola XI-1/1, può essere designato come organismo di sicurezza riconosciuto a condizione che disponga delle competenze in materia di sicurezza elencate al paragrafo 4.5.

4.7 Un'autorità portuale o società di gestione di un impianto portuale può essere designata come organismo di sicurezza riconosciuto a condizione che disponga delle competenze in materia di sicurezza elencate al paragrafo 4.5.

Definizione del livello di sicurezza

4.8 Nel definire il livello di sicurezza i Governi Contraenti devono tener conto delle informazioni sulle minacce generali e specifiche. Essi devono fissare il livello di sicurezza applicabile alle navi o agli impianti portuali ad uno dei tre livelli seguenti:
  • - Livello di sicurezza 1, livello normale: livello di sicurezza corrispondente al funzionamento normale di navi e impianti portuali.
  • - Livello di sicurezza 2, livello elevato: livello di sicurezza applicabile fintantoché persiste un rischio maggiore di incidente per la sicurezza.
  • - Livello di sicurezza 3, livello eccezionale: livello di sicurezza applicabile per il lasso di tempo durante il quale il rischio di incidente per la sicurezza è probabile o imminente.
4.9 La definizione del livello di sicurezza 3 deve essere una misura adottata solo in via eccezionale, in presenza di informazioni attendibili secondo le quali un incidente di sicurezza è probabile o imminente. Il livello di sicurezza 3 deve essere fissato soltanto per la durata della minaccia contro la sicurezza o dell'incidente di sicurezza vero e proprio. Il livello di sicurezza può passare dal livello 1 al livello 2 e quindi al sicurezza 3, ma è possibile anche che il livello di sicurezza passi direttamente dal livello 1 al livello 3.

4.10 In ultima analisi è sempre il comandante della nave ad essere responsabile della sicurezza e della protezione della nave. Anche al livello di sicurezza 3, il comandante può esigere da coloro che rispondono ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza di precisare o modificare le istruzioni impartite, se ha motivo di ritenere che l'osservanza di tali istruzioni metterebbe a rischio la sicurezza della sua nave.

4.11 L'agente di sicurezza della compagnia o l'ufficiale di sicurezza della nave deve mettersi in contatto non appena possibile con l'agente di sicurezza dell'impianto portuale in cui la nave intende recarsi per determinare il livello di sicurezza applicabile alla nave in questione in tale impianto portuale. Una volta in relazione con la nave, l'agente di sicurezza dell'impianto portuale deve comunicare ogni eventuale cambiamento del livello di sicurezza dell'impianto portuale e fornire alla nave tutte le informazioni pertinenti riguardanti la sicurezza.

4.12 Benché in alcuni casi una nave possa operare ad un livello di sicurezza superiore a quello dell'impianto portuale nel quale approda, una nave non potrà mai operare ad un livello di sicurezza inferiore a quello dell'impianto portuale. Se una nave opera ad un livello di sicurezza superiore a quello dell'impianto portuale che ha l'intenzione di utilizzare, l'agente di sicurezza della compagnia o l'ufficiale di sicurezza della nave deve avvertirne senza indugio l'agente di sicurezza dell'impianto portuale. Questi valuta le circostanze specifiche di concerto con l'agente di sicurezza della compagnia o l'ufficiale di sicurezza della nave e decide le opportune misure di sicurezza da adottare con la nave, tra cui l'elaborazione e la firma di una dichiarazione di sicurezza.

4.13 I Governi Contraenti devono definire i mezzi che consentono una comunicazione immediata del  cambiamento del livello di sicurezza. Per comunicare il nuovo livello di sicurezza alla nave, all'agente di sicurezza della compagnia e all'agente di sicurezza della nave le amministrazioni possono ricorrere ai messaggi NAVTEX o agli avvisi ai naviganti. Possono tuttavia ricorrere ad altri mezzi di comunicazione che garantiscano rapidità e copertura almeno equivalenti. I Governi Contraenti devono stabilire i mezzi necessari per notificare i cambiamenti di livello di sicurezza agli agenti di sicurezza dell'impianto portuale. I Governi Contraenti devono costituire e tenere aggiornato l'elenco degli estremi delle persone da informare dei cambiamenti di livello di sicurezza. Se il livello di sicurezza in sé non va considerato come informazione riservata, le informazioni di base sulla minaccia possono rivelarsi particolarmente sensibili. I Governi Contraenti devono dare prova di prudenza quanto al tipo ed al livello di specificità delle informazioni comunicate e quanto al mezzo utilizzato per comunicarle all'ufficiale di sicurezza della nave, all'agente di sicurezza della compagnia e all'agente di sicurezza dell'impianto portuale.

Punti di contatto ed informazioni riguardanti i piani di sicurezza degli impianti portuali

4.14 Il fatto che un impianto portuale disponga di un piano di sicurezza dell'impianto portuale deve essere comunicato all'organizzazione, agli agenti di sicurezza della compagnia e agli ufficiali di sicurezza della nave. Non devono essere comunicate informazioni in merito al piano di sicurezza dell'impianto portuale eccetto il fatto che l'impianto portuale ne è provvisto. I Governi Contraenti devono provvedere ad istituire punti di contatto centrali o regionali, o altre modalità che consentano di fornire informazioni aggiornate in merito ai porti dotati di un piano di sicurezza dell'impianto portuale e agli estremi del competente agente di sicurezza dell'impianto portuale. Occorre che l'esistenza dei punti di contatto sia resa pubblica. I punti di contatto possono altresì fornire informazioni sugli organismi di sicurezza riconosciuti designati per agire per conto del Governo Contraente, indicando quali responsabilità specifiche sono affidate loro e le condizioni che le accompagnano.

4.15 Qualora un porto non disponga di un piano di sicurezza dell'impianto portuale (e quindi di un agente di sicurezza dell'impianto portuale), il punto di contatto centrale o regionale deve essere in grado di indicare la persona a terra debitamente qualificata per organizzare le misure di sicurezza eventualmente necessarie durante la permanenza della nave presso l'impianto portuale.

4.16 I Governi Contraenti devono inoltre comunicare gli estremi dei funzionari pubblici ai quali l'ufficiale di sicurezza della nave, l'agente di sicurezza della compagnia o l'agente di sicurezza dell'impianto portuale può segnalare eventuali preoccupazioni in materia di sicurezza. Tali funzionari pubblici sono tenuti ad esaminare le segnalazioni prima di adottare le misure necessarie. Le segnalazioni possono incidere sulle misure di sicurezza che dipendono dalla giurisdizione di un altro Governo Contraente. In simili circostanze, il funzionario di un Governo Contraente deve mettersi in contatto con il proprio omologo dell'altro Governo Contraente per valutare la necessità di adottare misure correttive. A tale scopo, gli estremi dei funzionari pubblici competenti devono essere comunicati all'Organizzazione marittima internazionale.

4.17 I Governi Contraenti sono tenuti a comunicare le informazioni indicate ai paragrafi 4.14, 4.15 e 4.16 anche agli altri Governi Contraenti che ne fanno richiesta.

Documenti di identificazione

4.18 I Governi Contraenti sono invitati a rilasciare documenti di identificazione adeguati ai funzionari pubblici autorizzati a salire a bordo delle navi o a entrare negli impianti portuali nello svolgimento delle loro mansioni ufficiali e ad istituire procedure che consentano di verificare l'autenticità di tali documenti.

Piattaforme fisse e galleggianti e piattaforme mobili di perforazione offshore in stazionamento

4.19 I Governi Contraenti devono prevedere adeguate misure di sicurezza per le piattaforme fisse e galleggianti e per le piattaforme mobili di perforazione offshore in stazionamento per permettere la loro interazione con le navi soggette alle disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice.

Navi non soggette alle disposizioni della parte A del presente codice

4.20 I Governi Contraenti devono prevedere adeguate misure per rafforzare la sicurezza delle navi non soggette alle disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice e per garantire che i requisiti di sicurezza applicabili a tali navi consentano la loro interazione con le navi soggette alle disposizioni della parte A del presente codice.

Minacce alle navi ed altri incidenti in mare

4.21 I Governi Contraenti devono fornire indicazioni generali sulle misure giudicate adeguate per ridurre i rischi per la sicurezza delle navi battenti la loro bandiera durante la navigazione. Devono invece fornire una consulenza specifica sulle misure da adottare conformemente ai livelli di sicurezza 1, 2 e 3 in caso di:
  • 1 cambiamento del livello di sicurezza durante la navigazione della nave, ad esempio a causa della zona geografica nella quale opera o per ragioni dovute alla nave stessa; e
  • 2 incidente o minaccia di incidente di sicurezza durante la navigazione della nave
I Governi Contraenti devono a tal fine definire metodi e procedure ottimali. In caso di attacco imminente, la nave deve cercare di mettersi in comunicazione diretta con le persone dello Stato di bandiera responsabili in materia di incidenti di sicurezza.

4.22 I Governi Contraenti devono inoltre istituire un punto di contatto che fornisca una consulenza in materia di sicurezza per ogni nave:
  • 1 autorizzata a battere la loro bandiera; o.
  • 2 che opera nel loro mare territoriale o ha segnalato l'intenzione di entrare nel loro mare territoriale.
4.23 I Governi Contraenti devono fornire consulenza alle navi che operano nel loro mare territoriale o che hanno segnalato l'intenzione di entrare nel loro mare territoriale; la consulenza verte in particolare sui seguenti aspetti:.
  • 1 modifica o ritardo dell'orario di passaggio previsto; 
  • 2 utilizzo di una corsia particolare o rotta verso una destinazione specifica; 
  • 3 disponibilità di personale o di materiale che può essere imbarcato sulla nave; 
  • 4 coordinamento dell'orario di passaggio, di arrivo al porto o di partenza dal porto per permettere una scorta da parte di motovedette o mezzi aerei (a ala fissa o elicotteri).
I Governi Contraenti devono indicare alle navi che operano nel loro mare territoriale o che hanno segnalato l'intenzione di entrare nel loro mare territoriale, le zone ad accesso temporaneamente ristretto.

4.24 I Governi Contraenti devono raccomandare che le navi che operano nel loro mare territoriale o che hanno segnalato l'intenzione di entrare nel loro mare territoriale applichino prontamente, ai fini della loro protezione e della protezione delle altre navi nelle vicinanze, ogni misura di sicurezza consigliata dal Governo Contraente.

4.25 I piani stabiliti dai Governi Contraenti per i fini indicati al paragrafo 4.22 devono comprendere informazioni su un punto di contatto adeguato, facente capo al governo e disponibile ventiquattr'ore su ventiquattro, compresa l'amministrazione. Tali piani devono altresì contenere informazioni sui casi in cui l'amministrazione ritiene che si debba sollecitare assistenza di Stati costieri limitrofi, come pure sulla procedura di collegamento tra gli agenti di sicurezza degli impianti portuali e gli ufficiali di sicurezza delle navi.

Altri accordi in materia di sicurezza

4.26 Nel definire le modalità di applicazione del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice, i Governi Contraenti possono concludere appositi accordi con uno o più Governi Contraenti. Il campo di applicazione di un accordo si limita ai viaggi internazionali a corto raggio su rotte fisse tra gli impianti portuali situati nel territorio delle parti che concludono l'accordo. Dalla conclusione di un accordo in poi i Governi Contraenti devono consultare gli altri Governi Contraenti e le altre amministrazioni interessati dagli effetti di detto accordo. Le navi battenti la bandiera di uno Stato che non è parte dell'accordo possono essere autorizzate ad operare sulle rotte fisse su cui verte l'accordo soltanto se la loro amministrazione riconosce che tali navi devono conformarsi alle disposizioni dell'accordo ed impone loro di conformarvisi. L'accordo non può in alcun caso compromettere il livello di sicurezza delle navi e degli impianti portuali che non sono assoggettati all'accordo e, in particolare, nessuna nave assoggettata all'accordo può svolgere direttamente attività con navi non assoggettate all'accordo. Ogni attività di interfaccia svolta dalle navi assoggettate all'accordo deve essere anch'essa contemplata dall'accordo. Il funzionamento di ogni accordo deve essere costantemente sorvegliato e modificato a seconda delle necessità e deve, in ogni caso, essere riesaminato ogni cinque anni.

Accordi equivalenti per gli impianti portuali

4.27 Per garantire la conformità di alcuni impianti portuali le cui operazioni sono limitate o speciali, ma in cui il traffico è più che occasionale potrebbe essere opportuno ricorrere a misure di sicurezza equivalenti a quelle prescritte nel capitolo XI-2 e nella parte A del presente codice. Si può trattare, in particolare, dei terminali attigui alle fabbriche o dei moli lungo i quali le operazioni sono poco frequenti.

Tabella di armamento

4.28 Nello stabilire la tabella di armamento minima per la sicurezza di una nave, l'amministrazione deve tenere conto del fatto che le disposizioni riguardanti la tabella di armamento minima stabilita dalla regola V/14 riguardano esclusivamente la sicurezza durante la navigazione. L'amministrazione deve tener conto anche dell'organico supplementare reso necessario dall'applicazione del piano di sicurezza della nave e fare in modo che questa disponga di un equipaggio sufficiente ed efficiente. A tale riguardo, l'amministrazione deve accertare che le navi siano in grado di applicare la normativa nazionale sull'orario di lavoro e di riposo, nel quadro dei compiti di bordo affidati ai diversi membri dell'equipaggio.

Misure di controllo e di conformità

Generalità

4.29 La regola XI-2/9 descrive le misure di controllo e di conformità applicabili alle navi ai sensi del capitolo XI-2. La regola è suddivisa in tre sezioni distinte: controllo delle navi nel porto, controllo delle navi intenzionate ad entrare nel porto di un altro Governo Contraente e disposizioni supplementari applicabili alle due situazioni precedenti.

4.30 La regola XI-2/9.1 (controllo delle navi nel porto) istituisce un sistema di controllo delle navi quando si trovano nel porto di un paese straniero in cui funzionari debitamente autorizzati da tale Governo Contraente ('duly authorized officer') hanno il diritto di salire a bordo per verificare la regolarità dei certificati prescritti. Successivamente, in presenza di serie indicazioni che la nave non soddisfi le prescrizioni, possono essere adottate misure di controllo quali ispezioni supplementari o il fermo della nave. Queste disposizioni corrispondono ai sistemi di controllo attuali. La regola XI-2/9.1 si basa su tali sistemi ed autorizza l'esecuzione di misure supplementari (compresa l'espulsione della nave dal porto come misura di controllo), quando i funzionari debitamente autorizzati hanno seri motivi di ritenere che una nave non soddisfi le prescrizioni del capitolo XI-2 o della parte A del presente codice. La regola XI-2/9.3 descrive le misure di salvaguardia volte a garantire un'applicazione equa e proporzionata di tali misure supplementari.

4.31 La regola XI-2/9.2 stabilisce le misure di controllo volte a garantire la conformità delle navi intenzionate ad entrare nel porto di un altro Governo Contraente ed introduce nel capitolo XI-2 - che si applica soltanto alla sicurezza - un concetto di controllo completamente diverso. Questa regola prevede che, per fini di sicurezza, possano essere applicate misure di controllo prima dell'ingresso della nave in un porto. Come per la regola XI-2/9.1, il sistema di controllo supplementare si fonda sul concetto dell'esistenza di serie indicazioni che la nave non soddisfi i requisiti del capitolo XI-2 o della parte A del presente codice ed è corredato di misure di salvaguardia sostanziali previste nelle regole XI-2/9.2.2 e XI-2/9.2.5 e nella regola XI-2/9.3.

4.32 Per serie indicazioni che la nave non soddisfi i requisiti si intende che, tenuto conto degli orientamenti contenuti in questa parte del codice, esistono prove o informazioni affidabili secondo le quali la nave non rispetta le prescrizioni del capitolo XI-2 o della parte A del presente codice. Le prove o informazioni affidabili possono essere il risultato del giudizio professionale del funzionario debitamente autorizzato o delle osservazioni effettuate in occasione della verifica del certificato internazionale di sicurezza della nave o del certificato internazionale provvisorio di sicurezza della nave rilasciati conformemente alla parte A del presente codice ('certificato') o di osservazioni provenienti da altre fonti. Anche se la nave dispone di un certificato valido, i funzionari debitamente autorizzati possono comunque, secondo il loro giudizio professionale, avere seri motivi di ritenere che la nave non sia conforme.

4.33 Alcuni esempi di serie indicazioni di non conformità ai sensi delle regole XI-2/9.1 e XI-2/9.2:
  • 1 a seguito di un esame risulta che il certificato non è valido o è scaduto; 
  • 2 prove o informazioni affidabili secondo cui le apparecchiature, la documentazione o gli accordi relativi alla sicurezza prescritti dal capitolo XI-2 e dalla parte A del presente codice comportano gravi lacune; 
  • 3 ricevimento di una relazione o reclamo che, secondo il giudizio professionale del funzionario debitamente autorizzato, contiene informazioni affidabili che indicano chiaramente che la nave non soddisfa le prescrizioni del capitolo XI-2 o della parte A del presente codice; 
  • 4 prove o osservazioni raccolte in base al giudizio professionale di un funzionario debitamente autorizzato secondo cui il comandante o l'equipaggio della nave non è a conoscenza delle procedure di sicurezza di bordo, non è in grado di effettuare le esercitazioni di sicurezza della nave o che tali procedure o esercitazioni non sono state realizzate; 
  • 5 prove o osservazioni raccolte in base al giudizio professionale di un funzionario debitamente autorizzato secondo cui i membri importanti dell'equipaggio non sono in grado di comunicare correttamente con altri membri importanti dell'equipaggio preposti alla sicurezza a bordo della nave; 
  • 6 prove o informazioni affidabili secondo cui la nave ha imbarcato persone o merci presso un impianto portuale o da un'altra nave laddove tale impianto o nave non è conforme alle prescrizioni del capitolo XI-2 o della parte A del presente codice, e la nave in questione non ha compilato la dichiarazione di sicurezza, non ha adottato misure di sicurezza adeguate, speciali o supplementari, né applicato adeguate procedure di sicurezza; 
  • 7 prove o informazioni affidabili secondo cui la nave ha imbarcato persone o merci presso un impianto portuale o in altro modo (ad esempio trasferimento da un'altra nave o da un elicottero) laddove l'impianto portuale o l'altro mezzo non è soggetto alle prescrizioni del capitolo XI-2 o della parte A del presente codice e la nave in questione non ha adottato misure di sicurezza adeguate, speciali o supplementari, né applicato adeguate procedure di sicurezza; e
  • 8 la nave è titolare di un nuovo certificato internazionale provvisorio di sicurezza come descritto nella sezione A/19.4 e, secondo il giudizio professionale del funzionario debitamente autorizzato, una delle ragioni per cui la nave o la compagnia ha sollecitato un nuovo certificato è sottrarsi all'obbligo di soddisfare pienamente le prescrizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice oltre il periodo di validità del certificato provvisorio iniziale descritto nella sezione A/19.4.4.
4.34 Le conseguenze della regola XI-2/9 sul piano del diritto internazionale sono particolarmente importanti ed occorre applicare questa regola tenendo presente anche la regola XI-2/2.4, dato che potrebbe verificarsi il caso che siano adottate misure che non rientrano nel campo di applicazione del capitolo XI-2 o che si debba tener conto di diritti delle navi interessate non rientranti nel capitolo XI-2. Di conseguenza, la regola XI-2/9 fa salvo il diritto, per un Governo Contraente, di adottare misure fondate sul diritto internazionale e conformi ad esso per garantire la sicurezza o la protezione delle persone, delle navi, degli impianti portuali e di altri beni nei casi in cui si ritiene che la nave, pur essendo conforme alle prescrizioni del capitolo XI-2 ed della parte A del presente codice, rappresenti un rischio per la sicurezza.

4.35 Se un Governo Contraente impone misure di controllo nei confronti di una nave, l'amministrazione deve esserne informata senza indugio e ricevere informazioni sufficienti che le permettano di mettersi in contatto con il Governo Contraente.

Controllo delle navi nel porto

4.36 Se la non conformità è dovuta ad un elemento difettoso di un'apparecchiatura o ad un'irregolarità della documentazione che comporta il fermo della nave e se non può esservi posto rimedio nel porto di ispezione, il Governo Contraente può autorizzare la nave a rendersi in un altro porto purché siano soddisfatte le condizioni concordate tra gli Stati di approdo e l'amministrazione o il comandante.

Navi intenzionate ad entrare nel porto di un altro Governo Contraente

4.37 La regola XI-2/9.2.1 enumera le informazioni che i Governi Contraenti possono esigere da una nave come condizione per autorizzare l'ingresso nel porto. Tra le informazioni elencate figura anche la conferma di eventuali misure speciali o supplementari adottate dalla nave durante gli ultimi dieci scali in un impianto portuale. Le informazioni potrebbero ad esempio comprendere:
  • 1 resoconto delle misure adottate durante lo scalo in un impianto portuale situato nel territorio di un paese che non è un Governo Contraente e soprattutto le misure che sarebbero state normalmente previste da impianti portuali situati sul territorio di Governi Contraenti; e
  • 2 dichiarazioni di sicurezza stipulate con impianti portuali o con altre navi.
4.38 Un altro elemento di informazione che appare sull'elenco e che può essere richiesto come condizione all'ingresso nel porto è la conferma che durante le attività da nave a nave effettuate nel corso del periodo che corrisponde agli ultimi dieci scali in un impianto portuale sono state applicate adeguate procedure di sicurezza della nave. Non vi è generalmente l'obbligo di riferire in merito al trasferimento di piloti, di agenti delle dogane, di funzionari dei servizi di immigrazione o di agenti di sicurezza, né in merito alle operazioni di bunkeraggio, aleggio, carico delle scorte e scarico dei rifiuti effettuate da una nave all'interno dell'impianto portuale in quanto tali attività rientrano di norma nel piano di sicurezza dell'impianto portuale. Potrebbero essere fornite informazioni in merito ai seguenti elementi:
  • 1 resoconto delle misure adottate durante le operazioni da nave a nave effettuate con una nave battente la bandiera di un paese che non è un Governo Contraente e soprattutto le misure che sarebbero state normalmente previste da navi battenti la bandiera di un Governo Contraente; 
  • 2 resoconto delle misure adottate durante le operazioni da nave a nave effettuate con una nave battente la bandiera di un Governo Contraente ma non soggetta alle prescrizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice, come ad esempio copia di ogni certificato di sicurezza rilasciato a tale nave in virtù di altre disposizioni; e
  • 3 nel caso in cui a bordo vi siano persone o merci soccorse o recuperate in mare, ogni informazione disponibile in merito a tali persone o merci, tra cui la loro identità (se nota) e i risultati di ogni verifica effettuata per conto della nave per stabilire lo status, sotto il profilo della sicurezza, delle persone soccorse. L'intenzione del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice non è in nessun modo di ritardare o impedire il trasferimento in luogo sicuro delle persone in situazione di emergenza. Il capitolo XI-2 e la parte A del presente codice intendono soltanto consentire agli Stati interessati di acquisire sufficienti informazioni per garantire l'integrità della loro sicurezza.
4.39 Altre informazioni pratiche relative alla sicurezza che potrebbero essere richieste come condizione all'ingresso nel porto, a garanzia della sicurezza e della protezione delle persone, degli impianti portuali, delle navi e di altri beni:
  • 1 informazioni figuranti nel Continuous Synopsis Record; 
  • 2 posizione della nave al momento in cui viene elaborata la relazione; 
  • 3 ora prevista di arrivo nel porto; 
  • 4 ruolo dell'equipaggio; 
  • 5 descrizione generale del carico della nave; 
  • 6 elenco dei passeggeri; e
  • 7 informazioni che devono trovarsi a bordo a norma della regola XI-2/5.
4.40 La regola XI-2/9.2.5 autorizza il comandante di una nave, informato del fatto che lo Stato costiero o lo Stato di approdo intendono applicare misure di controllo ai sensi della regola XI-2/9.2, a rinunciare ad entrare nel porto. Se il comandante rinuncia ad entrare nel porto, la regola XI-2/9 cessa di essere applicabile ed eventuali altre disposizioni adottate devono basarsi sul diritto internazionale ed essere conformi al medesimo.

Disposizioni supplementari

4.41 Nei casi in cui una nave si vede rifiutare l'ingresso nel porto o viene espulsa da un porto, tutti gli elementi noti devono essere comunicati alle autorità degli Stati interessati. La comunicazione deve contenere, se note, le seguenti informazioni:
  • 1 nome della nave, bandiera battuta, numero di identificazione della nave, identificativo di chiamata, tipo di nave e carico; .
  • 2 ragione della mancata autorizzazione all'ingresso nel porto o dell'espulsione dal porto o dalla zona portuale; .
  • 3 se necessario, la natura di qualsiasi non-conformità relativa alla sicurezza; .
  • 4 se necessario, eventuali tentativi effettuati per ovviare alla non-conformità, comprese le eventuali condizioni di navigazione imposte alla nave; .
  • 5 porto o porti di scalo precedenti e successivo porto di scalo dichiarato; .
  • 6 ora di partenza e ora di arrivo prevista in questi porti; .
  • 7 eventuali istruzioni date alla nave, ad esempio riferire in merito alla rotta; .
  • 8 informazioni sul livello di sicurezza al quale opera la nave; .
  • 9 informazioni su eventuali comunicazioni tra il porto dello Stato di approdo e l'amministrazione; .
  • 10 punto di contatto del porto dello Stato di approdo che elabora la relazione al fine di ottenere maggiori informazioni; .
  • 11 ruolo dell'equipaggio; e.
  • 12 qualsiasi altra informazione pertinente.
4.42 Gli Stati da contattare sono quelli situati lungo la rotta prevista della nave fino al porto successivo, in particolare se la nave intende entrare nel mare territoriale degli Stati costieri in questione. Possono inoltre essere contattati gli Stati di approdo precedenti, in modo da acquisire informazioni supplementari e risolvere le questioni di sicurezza relative ai porti visitati in precedenza.

4.43 Nell'eseguire le misure di sicurezza e di conformità, i funzionari debitamente autorizzati devono provvedere alla proporzionalità delle misure o formalità imposte. Tali misure o formalità devono essere ragionevoli e la loro severità e durata devono limitarsi a quanto strettamente necessario per rimediare alla non conformità o attenuarla.

4.44 Il termine 'ritardo' ai sensi della regola XI-2/9.3.5.1 riguarda anche le situazioni in cui, a seguito delle misure adottate in forza di questa norma, la nave si vede indebitamente rifiutare l'ingresso nel porto o è indebitamente espulsa dal porto.

Navi di Stati che non sono Governi Contraenti e navi di dimensioni inferiori a quelle previste dal campo di applicazione della convenzione

4.45 I Governi Contraenti non devono riservare un trattamento più favorevole alle navi battenti bandiera di uno Stato che non è un Governo Contraente né parte del protocollo SOLAS del 1988. Di conseguenza, si applicano a tali navi le prescrizioni della regola XI-2/9 e gli orientamenti di questa parte del codice.

4.46 Le navi di dimensioni inferiori a quelle previste dal campo di applicazione della convenzione sono soggette alle misure di sicurezza disposte dagli Stati. Tali misure devono essere adottate tenendo debitamente conto delle prescrizioni del capitolo XI-2 e degli orientamenti di questa parte del codice.

5.- DICHIARAZIONE DI SICUREZZA

Generalità

5.1 La dichiarazione di sicurezza deve essere elaborata quando il Governo Contraente dell'impianto portuale o la nave lo ritiene necessario.
5.1.1 La necessità di una dichiarazione di sicurezza può essere determinata dai risultati di una valutazione della sicurezza dell'impianto portuale e le ragioni e circostanze che portano all'elaborazione di una dichiarazione di sicurezza devono figurare nel piano di sicurezza dell'impianto portuale.
5.1.2 La necessità di una dichiarazione di sicurezza può essere determinata dall'amministrazione sotto la cui bandiera una nave è autorizzata a navigare o a seguito di una valutazione della sicurezza della nave e deve figurare nel piano di sicurezza della stessa.

5.2 È probabile che la dichiarazione di sicurezza sia richiesta a livelli di sicurezza più alti, quando una nave opera ad un livello di sicurezza superiore a quello dell'impianto portuale o di una nave con la quale effettua operazioni di interfaccia nonché per le attività di interfaccia nave/porto o nave/nave che presentano un rischio maggiore per le persone, i beni o l'ambiente per ragioni attinenti alla nave stessa, in particolare il suo carico o i suoi passeggeri, o alle circostanze esistenti presso l'impianto portuale ovvero ad una combinazione di questi fattori.
5.2.1 Se una nave o un'amministrazione, per conto delle navi autorizzate a battere la sua bandiera, chiede che sia elaborata una dichiarazione di sicurezza, l'agente di sicurezza dell'impianto portuale o l'ufficiale di sicurezza della nave prende atto della richiesta ed esamina le opportune misure di sicurezza.

5.3 Un agente di sicurezza dell'impianto portuale può elaborare una dichiarazione di sicurezza prima dell'inizio di attività di interfaccia nave/porto che, in base alla valutazione della sicurezza dell'impianto portuale, si ritiene possano rappresentare particolari difficoltà. Può trattarsi, ad esempio, dell'imbarco o dello sbarco di passeggeri e del trasferimento, del carico o dello scarico di merci o sostanze pericolose. La valutazione della sicurezza dell'impianto portuale può anche mettere in evidenza impianti situati all'interno o in prossimità di zone a forte densità di popolazione o operazioni importanti sotto il profilo economico che giustificano l'elaborazione di una dichiarazione di sicurezza.

5.4 La dichiarazione di sicurezza mira principalmente ad accertare che la nave concordi con l'impianto portuale o con altre navi con le quali effettua attività di interfaccia le misure di sicurezza da adottare rispettivamente, conformemente alle disposizioni dei rispettivi piani di sicurezza approvati.
5.4.1 La dichiarazione di sicurezza convenuta deve essere firmata e datata dall'impianto portuale e dalla o dalle navi, a seconda dei casi, a conferma della conformità alle prescrizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice e deve indicare il periodo di validità, il livello o i livelli di sicurezza applicabili e gli estremi dei punti di contatto.
5.4.2 Il cambiamento del livello di sicurezza può rendere necessaria la revisione o l'elaborazione di una nuova dichiarazione di sicurezza.

5.5 La dichiarazione di sicurezza deve essere redatta in inglese, spagnolo o francese o in una lingua comune all'impianto portuale e alla nave o alle navi, a seconda del caso.

5.6 L'allegato 1 a questa parte del codice contiene un modello di dichiarazione di sicurezza. Il modello riportato in allegato è valido per una dichiarazione di sicurezza tra una nave e un impianto portuale. Se la dichiarazione deve riguardare due navi il modello in allegato dovrà essere opportunamente adeguato.


6 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA

Generalità

6.1 La regola XI-2/5 prevede l'obbligo, per la compagnia, di comunicare una serie di informazioni al comandante della nave. La comunicazione deve contenere i seguenti elementi:
  • 1 parti incaricate di designare il personale di bordo, quali la compagnia di gestione marittima, le agenzie di assunzione, i contraenti, i concessionari (ad esempio, negozi, casinò, ecc.); .
  • 2 parti incaricate di decidere l'uso della nave, compresi i noleggiatori a tempo o scafo nudo o altre parti che agiscono in tale qualità; e.
  • 3 nei casi di contratto di noleggio della nave, gli estremi dei punti di contatto delle parti, compresi i noleggiatori a tempo o a scafo nudo.
6.2 Ai sensi della regola XI-2/5, la compagnia è tenuta ad aggiornare tali informazioni man mano che subiscono cambiamenti.

6.3 Le informazioni devono essere redatte in inglese, spagnolo o francese.

6.4 Per quanto riguarda le navi costruite prima del 1o luglio 2004, le informazioni devono rispecchiare le condizioni effettive della nave a quella data.

6.5 Per quanto riguarda le navi costruite a partire dal 1o luglio 2004 e le navi costruite prima del 1o luglio 2004 ma non in servizio il 1o luglio 2004, le informazioni fornite devono risalire alla data di entrata in servizio e rispecchiare le condizioni effettive della nave a quella data.

6.6 Dopo il 1o luglio 2004, quando una nave è ritirata dal servizio le informazioni fornite devono risalire alla data di rimessa in servizio e rispecchiare le condizioni effettive della nave a quella data.

6.7 Non è necessario conservare a bordo informazioni fornite anteriormente che non rispecchiano più le condizioni effettive della nave.

6.8 Se la responsabilità della gestione di una nave passa ad un'altra compagnia, non è necessario conservare a bordo le informazioni relative alla compagnia che gestiva in precedenza la nave.
Le sezioni 8, 9 e 13 contengono altri orientamenti pertinenti.


7-  SICUREZZA DELLA NAVE

I pertinenti orientamenti figurano alle sezioni 8, 9 e 13.

8 - VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA NAVE

Valutazione della sicurezza

8.1 L'agente di sicurezza della compagnia è incaricato di fare in modo che ogni nave della flotta della compagnia assoggettata alle disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice posta sotto la sua responsabilità sia oggetto di una valutazione della sicurezza della nave. Benché non debba necessariamente eseguire personalmente tutti i compiti legati a questa funzione, l'agente di sicurezza della compagnia è responsabile in ultima analisi della loro corretta esecuzione.

8.2 Prima di intraprendere la valutazione della sicurezza della nave, l'agente di sicurezza della compagnia deve fare in modo che vengano utilizzate tutte le informazioni disponibili in merito all'analisi delle minacce nei porti in cui la nave farà scalo o nei quali imbarcherà o sbarcherà passeggeri, come pure in merito agli impianti portuali e alle loro misure di protezione. L'agente di sicurezza della compagnia è tenuto ad esaminare le relazioni elaborate in precedenza in merito a problemi di sicurezza analoghi. L'agente di sicurezza della compagnia deve, nella misura del possibile, incontrare le persone competenti della nave e degli impianti portuali per discutere con loro finalità e metodologia della valutazione. L'agente di sicurezza della compagnia deve inoltre attenersi agli orientamenti specifici eventualmente impartitigli dai Governi Contraenti.

8.3 Una valutazione della sicurezza della nave deve vertere sui seguenti elementi a bordo o all'interno della nave:
  • 1 sicurezza fisica; 
  • 2 integrità strutturale; 
  • 3 sistemi di protezione individuale; 
  • 4 procedure generali; 
  • 5 sistemi di radio e telecomunicazioni, compresi reti e sistemi informatici; 
  • 6 altri elementi che, se danneggiati o utilizzati per osservazioni illecite, possono rappresentare un rischio per le persone, i beni o le operazioni a bordo della nave o all'interno dell'impianto portuale.
8.4 Le persone che partecipano ad una valutazione della sicurezza della nave devono poter contare sull'assistenza di esperti in materia di:
  • 1 conoscenza delle minacce alla sicurezza nelle loro varie forme; 
  • 2 riconoscimento e individuazione di armi e sostanze e apparecchiature pericolose; 
  • 3 riconoscimento, su base non discriminatoria, delle caratteristiche e dei modelli comportamentali delle persone che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza; 
  • 4 tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza; 
  • 5 metodi utilizzati per provocare incidenti per la sicurezza;
  • 6 conseguenze di un'esplosione sulle strutture e le apparecchiature della nave; 
  • 7 sicurezza della nave; 
  • 8 pratiche commerciali dell'interfaccia nave/porto; 
  • 9 pianificazione di emergenza, preparazione e reazione alle situazioni di emergenza; 
  • 10 sicurezza fisica; 
  • 11 sistemi di radio e telecomunicazioni, compresi reti e sistemi informatici; 
  • 12 meccanica navale; e
  • 13 operazioni navali e portuali.
8.5 L'agente di sicurezza della compagnia deve raccogliere e registrare le informazioni necessarie per effettuare una valutazione, in particolare:
  • 1 progettazione generale della nave; 
  • 2 posizione delle zone ad accesso ristretto, quali ponte di comando, sale macchine di categoria A ed altre postazioni di comando quali definite al capitolo II-2, ecc.; 
  • 3 posizione e funzione di ogni punto di accesso effettivo o potenziale alla nave; 
  • 4 cambiamenti della marea che potrebbero incidere sulla vulnerabilità o la sicurezza della nave; 
  • 5 spazi adibiti al carico e modalità di stivaggio; 
  • 6 collocazione delle provviste di bordo e delle apparecchiature di manutenzione principali; 
  • 7 posizione del deposito bagagli; 
  • 8 apparecchiature di emergenza e materiale di riserva necessario per garantire i servizi essenziali; .
  • 9 n. di persone di equipaggio, mansioni di sicurezza e procedure di formazione vigenti presso la compagnia; 
  • 10 impianti di sicurezza e di protezione dei passeggeri e dell'equipaggio,
  • 11 vie di emergenza e di evacuazione e postazioni di raduno necessarie per garantire un'evacuazione ordinata e sicura della nave; 
  • 12 accordi con organismi privati che forniscono servizi di sicurezza a bordo della nave e sul lato mare; e.
  • 13 misure e procedure di sicurezza in vigore, compresi ispezioni, procedure di controllo, sistemi di individuazione, sorveglianza e controllo, documenti di identificazione del personale e sistemi di comunicazione, di allarme, di illuminazione, di controllo dell'accesso ed altri sistemi adeguati.
8.6 La valutazione della sicurezza della nave deve permettere di individuare i punti di accesso, compresi i ponti scoperti, e di valutare in che misura potrebbero essere utilizzati da persone che cercano di aggirare le misure di sicurezza, che si tratti di persone autorizzate o di persone non autorizzate.

8.7 La valutazione della sicurezza della nave deve permettere di accertare l'adeguatezza delle misure, degli orientamenti, delle procedure e delle operazioni di sicurezza esistenti, sia in situazione normale che in una situazione di emergenza, e di definire orientamenti di sicurezza riguardanti in particolare i seguenti elementi:
  • 1 zone ad accesso ristretto; 
  • 2 procedure di reazione agli incendi o ad altre situazioni di emergenza; 
  • 3 livello di supervisione dell'equipaggio, dei passeggeri, degli ospiti, dei fornitori, dei tecnici incaricati delle riparazioni, dei lavoratori portuali, ecc.; 
  • 4 frequenza e efficacia delle pattuglie di sicurezza; 
  • 5 sistemi di controllo dell'accesso, compresi i sistemi di identificazione; 
  • 6 sistemi e procedure per le comunicazioni di sicurezza; 
  • 7 porte, barriere e illuminazione di sicurezza; e
  • 8 eventuali apparecchiature e sistemi di sicurezza e di sorveglianza.
8.8 La valutazione della sicurezza della nave deve tenere conto delle persone, delle attività, dei servizi e delle operazioni che è importante proteggere, in particolare:
  • 1 equipaggio; 
  • 2 passeggeri, ospiti, fornitori, tecnici incaricati delle riparazioni, lavoratori portuali, ecc.; 
  • 3 capacità di garantire la sicurezza della navigazione in situazioni di emergenza; 
  • 4 carico, in particolare merci o sostanze pericolose; 
  • 5 provviste di bordo; 
  • 6 eventuali apparecchiature e sistemi di comunicazione di sicurezza; e
  • 7 eventuali apparecchiature e sistemi di sorveglianza e di sicurezza.
8.9 La valutazione della sicurezza della nave deve contemplare tutte le minacce possibili, in particolare i seguenti tipi di incidenti di sicurezza:
  • 1 danneggiamento o distruzione della nave o dell'impianto portuale causati, ad esempio, da ordigni esplosivi, incendi dolosi, sabotaggio o vandalismo; 
  • 2 dirottamento o sequestro della nave o delle persone a bordo; 
  • 3 manomissione dolosa del carico, dei sistemi o delle apparecchiature essenziali della nave o delle provviste di bordo; 
  • 4 accesso o utilizzo non autorizzato, compresa la presenza di clandestini; 
  • 5 contrabbando di armi o apparecchiature, tra cui armi di distruzione di massa; 
  • 6 utilizzo della nave per trasportare persone intenzionate a causare un incidente di sicurezza e/o la loro attrezzatura; 
  • 7 utilizzo della nave stessa come arma o come mezzo per causare danni o distruzioni; 
  • 8 attacchi provenienti dal mare aperto mentre la nave è ormeggiata o ancorata; e
  • 9 attacchi mentre la nave è in mare aperto.
8.10 La valutazione della sicurezza della nave deve tenere conto di tutti gli elementi vulnerabili possibili, in particolare:
  • 1 incoerenza tra le misure di sicurezza e di protezione; 
  • 2 incoerenza tra i compiti a bordo e le mansioni di sicurezza; 
  • 3 turni di guardia, numero di membri dell'equipaggio, con particolare riferimento all'influenza della fatica sulla loro attività, vigilanza e prestazioni; 
  • 4 eventuali lacune nella formazione relativa alla sicurezza; e
  • 5 apparecchiature e sistemi di sicurezza, compresi i sistemi di comunicazione.
8.11 L'agente di sicurezza della compagnia e l'ufficiale di sicurezza della nave devono tener conto dell'effetto delle misure di sicurezza sul personale che rimane a bordo per lunghi periodi. Nel definire le misure di sicurezza, occorrere prestare particolare attenzione alla comodità e all'intimità dell'equipaggio e alla capacità dello stesso di mantenere un alto livello di prestazioni per lunghi periodi di tempo.

8.12 Al termine della valutazione della sicurezza della nave deve essere elaborata una relazione che illustri brevemente le modalità di esecuzione della valutazione stessa e descriva le lacune poste in evidenza e le contromisure possibili per ovviarvi. L'accesso alla relazione deve limitarsi al solo personale autorizzato.

8.13 Se la valutazione della sicurezza della nave non è stata effettuata dalla compagnia, la relazione che ne risulta deve essere sottoposta all'esame e all'approvazione dell'agente di sicurezza della compagnia.

Indagine di sicurezza in loco

8.14 L'indagine di sicurezza in loco è parte integrante di ogni valutazione della sicurezza della nave. Tale indagine deve comprendere l'esame e la valutazione delle misure, delle procedure e delle operazioni di protezione applicate a bordo per:
  • 1 garantire che tutte le operazioni di sicurezza della nave siano effettuate; 
  • 2 sorvegliare le zone ad accesso ristretto per accertare che solo le persone autorizzate vi abbiano accesso; 
  • 3 controllare l'accesso alla nave, compresi eventuali sistemi di identificazione; 
  • 4 sorvegliare il ponte e la zona attorno alla nave; 
  • 5 controllare l'imbarco delle persone e dei loro effetti personali (bagagli a mano, bagagli non accompagnati ed effetti personali del personale della nave); 
  • 6 sorvegliare la movimentazione del carico e la consegna delle provviste di bordo; e
  • 7 garantire che i sistemi di comunicazione di sicurezza, le informazioni relative alla sicurezza e le apparecchiature di sicurezza della nave siano rapidamente disponibili.


9 - PIANO DI SICUREZZA DELLA NAVE

Generalità

9.1 L'agente di sicurezza della compagnia è incaricato di provvedere all'elaborazione del piano di sicurezza della nave e di garantire che venga successivamente sottoposto ad approvazione. Il contenuto di un piano di sicurezza della nave varia in funzione della nave per la quale è stato elaborato. La valutazione della sicurezza della nave avrà già permesso di individuare le caratteristiche particolari della nave e le minacce e vulnerabilità a cui potrebbe essere soggetta. Nell'elaborare il piano di sicurezza della nave, occorrerà esaminare minuziosamente tali caratteristiche. Le amministrazioni possono fornire un'assistenza in merito all'elaborazione di un piano di sicurezza della nave e al suo contenuto.

9.2 I piani di sicurezza della nave devono:
  • 1 descrivere con precisione la struttura organizzativa della sicurezza della nave; 
  • 2 descrivere con precisione le relazioni della nave con la compagnia, con gli impianti portuali, con le altre navi e con le autorità competenti in materia di sicurezza; 
  • 3 descrivere con precisione i sistemi di comunicazione per garantire in modo permanente comunicazioni efficaci a bordo della nave e tra la nave e l'esterno, in particolare gli impianti portuali; 
  • 4 descrivere con precisione le misure di base del livello di sicurezza 1, sia operative che fisiche, permanentemente in atto; 
  • 5 descrivere con precisione le misure supplementari che permettono alla nave di passare immediatamente al livello di sicurezza 2 e, se necessario, al livello di sicurezza 3; 
  • 6 prevedere procedure di riesame o verifica periodica del piano di sicurezza della nave nonché procedure di modifica in base all'esperienza acquisita o in risposta a nuove circostanze; e
  • 7 descrivere con precisione le procedure di resoconto ai pertinenti punti di contatto dei Governi Contraenti.
9.3 L'elaborazione di un efficace piano di sicurezza della nave deve basarsi su una valutazione approfondita di tutti gli elementi che interessano la sicurezza della nave, in particolare su una valutazione approfondita delle caratteristiche fisiche ed operative, compresi gli itinerari di ogni nave.

9.4 Ogni piano di sicurezza della nave deve essere approvato dall'amministrazione o per conto della stessa. Se un'amministrazione ricorre ad un organismo di sicurezza riconosciuto per l'esame o l'approvazione del piano di sicurezza della nave, l'organismo di sicurezza riconosciuto in questione non deve avere legami di alcun tipo con altri organismi di sicurezza riconosciuti che hanno elaborato il piano di sicurezza o contribuito alla sua elaborazione.

9.5 L'agente di sicurezza della compagnia e l'ufficiale di sicurezza della nave devono definire procedure per:
  • 1 determinare se un piano di sicurezza della nave resta efficace; e
  • 2 preparare le eventuali modifiche ad un piano di sicurezza approvato.
9.6 Al momento della verifica iniziale della conformità alle disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice le misure di sicurezza previste nel piano di sicurezza della nave devono essere già state realizzate, altrimenti la nave non potrà ricevere il certificato internazionale di sicurezza della nave. In caso di successiva anomalia nel funzionamento delle apparecchiature o dei sistemi di sicurezza, o di sospensione di una misura di sicurezza per qualsivoglia motivo, le temporanee misure di sicurezza equivalenti devono essere adottate, notificate all'amministrazione e da essa approvate.

Organizzazione ed esecuzione delle operazioni di sicurezza della nave

9.7 Oltre agli orientamenti indicati al paragrafo 9.2, il piano di sicurezza della nave deve contenere i seguenti elementi, relativamente a tutti i livelli di sicurezza:
  • 1 compiti e responsabilità dell'insieme del personale di bordo con mansioni di sicurezza; 
  • 2 procedure o misure di salvaguardia necessarie perché le comunicazioni siano garantite in modo permanente; 
  • 3 procedure necessarie per determinare se le procedure di sicurezza e le apparecchiature e i sistemi di sicurezza e di sorveglianza continuano ad essere efficaci, in particolare procedure di individuazione e correzione di eventuali guasti o difetti di funzionamento di apparecchiature e sistemi; 
  • 4 procedure e prassi adottate per proteggere le informazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza, conservate in formato cartaceo o elettronico; 
  • 5 tipo e requisiti di manutenzione di eventuali apparecchiature e sistemi di sicurezza e di sorveglianza; .
  • 6 procedure atte a garantire la puntuale presentazione e valutazione delle relazioni riguardanti eventuali violazioni delle misure di sicurezza o problemi legati alla sicurezza; e
  • 7 procedure di elaborazione, mantenimento ed aggiornamento dell'inventario delle merci o sostanze pericolose trasportate a bordo e della loro collocazione.
9.8 La parte restante del paragrafo 9 riguarda le misure di sicurezza specifiche che sarebbe possibile adottare ad ogni livello di sicurezza in materia di:
  • 1 accesso alla nave da parte dell'equipaggio, dei passeggeri, degli ospiti, ecc.; 
  • 2 zone ad accesso ristretto della nave; 
  • 3 movimentazione del carico;
  • 4 consegna delle provviste di bordo; 
  • 5 movimentazione dei bagagli non accompagnati; e
  • 6 monitoraggio della sicurezza della nave.
Accesso alla nave

9.9 Il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza che permettono di proteggere tutti i mezzi di accesso alla nave individuati nella valutazione della sicurezza della nave, in particolare:
  • 1 scale di accesso; 
  • 2 passerelle di imbarco; 
  • 3 rampe di accesso;
  • 4 porte di accesso, portelli laterali, finestre ed aperture; 
  • 5 ormeggi e catene di ancoraggio; e
  • 6 gru ed apparecchiature di sollevamento.
9.10 Il piano di sicurezza della nave deve precisare, per ciascuno dei summenzionati punti di accesso, dove prevedere restrizioni o divieti di accesso per ogni livello di sicurezza. Il piano di sicurezza della nave deve inoltre stabilire, per ogni livello di sicurezza, i tipi di restrizione o divieto previsti ed i mezzi per farli rispettare.

9.11 Il piano di sicurezza della nave deve definire, per ogni livello di sicurezza, i mezzi di identificazione necessari per accedere alla nave o per restare a bordo senza essere interrogati. Potrebbe essere necessario a tal fine mettere a punto un apposito sistema di identificazione permanente e temporanea, rispettivamente per l'equipaggio e gli ospiti. Il sistema di identificazione deve, se possibile sul piano pratico, essere coordinato con quello applicabile all'impianto portuale. I passeggeri devono essere in grado di dimostrare la propria identità mediante carte di imbarco, biglietti, ecc., ma non possono essere autorizzati ad entrare in zone ad accesso ristretto senza sottoporsi ad un controllo. Il piano di sicurezza della nave deve prevedere disposizioni che garantiscano il regolare aggiornamento del sistema di identificazione e che l'applicazione abusiva delle procedure di controllo sia passibile di misure disciplinari.

9.12 Le persone che, invitate a farlo, rifiutano o non sono in grado di dimostrare la propria identità e/o di confermare lo scopo della loro visita a bordo, devono vedersi vietare l'accesso a bordo ed il loro tentativo di accesso alla nave deve essere segnalato, a seconda dei casi, all'ufficiale di sicurezza della nave, all'agente di sicurezza della compagnia, all'agente di sicurezza dell'impianto portuale e alle autorità di sicurezza locali o nazionali.

9.13 Il piano di sicurezza della nave deve determinare la frequenza dei controlli dell'accesso alla nave, in particolare se si tratta di controlli casuali od occasionali.

Livello di sicurezza 1

9.14 Al livello di sicurezza 1, il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza che permettono di controllare l'accesso alla nave. Le misure potrebbero consistere nelle seguenti operazioni:
  • 1 controllare l'identità e i motivi di ogni persona che desidera salire a bordo della nave verificando, ad esempio, la convocazione di imbarco, il biglietti di viaggio, la carta di imbarco, l'ordine di lavoro, ecc.; 
  • 2 provvedere, di concerto con l'impianto portuale, affinché a bordo della nave siano messe a disposizione zone protette presso le quali effettuare ispezioni e perquisizioni di persone, bagagli (compresi quelli a mano), effetti personali, veicoli e loro contenuto; 
  • 3 provvedere, di concerto con l'impianto portuale, affinché i veicoli da imbarcare su autotraghetti, traghetti ro-ro e altre navi passeggeri siano perquisiti prima dell'imbarco secondo la frequenza di perquisizione stabilita nel piano di sicurezza della nave; 
  • 4 separare le persone ed i loro effetti personali già controllati dalle persone e dai loro effetti personali non ancora controllati; 
  • 5 separare i passeggeri che si imbarcano da quelli che sbarcano; 
  • 6 individuare i punti di accesso che devono essere protetti o presidiati per impedire un accesso non autorizzato; 
  • 7 proteggere, chiudendoli a chiave o in altro modo, gli accessi alle zone non presidiate contigue a zone alle quali passeggeri e ospiti hanno accesso; e.
  • 8 impartire all'equipaggio istruzioni di sicurezza informandolo delle possibili minacce, delle procedure per segnalare persone, attività o oggetti sospetti e della necessità di mantenere alta la vigilanza.
9.15 Al livello di sicurezza 1, deve essere possibile perquisire chiunque desideri salire a bordo di una nave. La frequenza delle perquisizioni, anche di quelle casuali, deve essere stabilita nel piano di sicurezza della nave approvato ed essere espressamente convalidata dall'amministrazione. È preferibile che le perquisizioni siano effettuate dall'impianto portuale in stretta cooperazione con la nave e nelle immediate vicinanze della stessa. Salvo impellenti motivi di sicurezza, i membri dell'equipaggio non devono essere incaricati di perquisire i loro colleghi o i loro effetti personali. Le perquisizioni devono essere effettuate rispettando i diritti e la dignità fondamentali della persona umana.

Livello di sicurezza 2

9.16 Al livello di sicurezza 2, il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza applicabili per proteggere la nave contro un rischio maggiore di incidenti di sicurezza, in modo da garantire un più alto livello di vigilanza ed un controllo più rigoroso. Le misure potrebbero consistere nelle seguenti operazioni:
  • 1 destinare personale supplementare al pattugliamento del ponte durante la guardia notturna per impedire un accesso non autorizzato; 
  • 2 limitare il numero dei punti di accesso alla nave individuando quelli da chiudere ed i mezzi per mantenerli chiusi; 
  • 3 impedire l'accesso alla nave dal mare prevedendo ad esempio, di concerto con l'impianto portuale, pattuglie di motovedette; 
  • 4 delimitare, in stretta cooperazione con l'impianto portuale, una zona ad accesso ristretto sul lato terra della nave; 
  • 5 procedere a perquisizioni più frequenti e più dettagliate delle persone, dei loro effetti personali e dei veicoli imbarcati o caricati sulla nave; 
  • 6 scortare gli ospiti a bordo della nave; 
  • 7 impartire all'equipaggio ulteriori istruzioni di sicurezza specifiche, informandolo delle minacce individuate e ribadendo le procedure per segnalare persone, attività o oggetti sospetti e insistendo sulla necessità di mantenere un maggiore livello di vigilanza; e
  • 8 procedere ad una perquisizione totale o parziale della nave.
Livello di sicurezza 3

9.17 Al livello di sicurezza 3, la nave deve attenersi alle istruzioni impartite dalle persone responsabili delle misure di reazione ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza. Il piano di sicurezza della nave deve descrivere con precisione le misure di sicurezza applicabili dalla nave in stretta cooperazione con i responsabili e con l'impianto portuale, in particolare:
  • 1 limitare l'accesso ad un unico punto debitamente presidiato; 
  • 2 autorizzare l'accesso soltanto alle persone responsabili delle misure di reazione ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza; 
  • 3 scortare le persone a bordo; 
  • 4 sospendere le operazioni di imbarco o di sbarco; 
  • 5 sospendere le operazioni di movimentazione del carico, di consegna ecc.; 
  • 6 evacuare la nave; 
  • 7 muovere la nave; e
  • 8 preparare una perquisizione totale o parziale della nave.
Zone della nave ad accesso ristretto

9.18 Il piano di sicurezza della nave deve indicare le zone ad accesso ristretto da istituire a bordo della nave, precisare le loro dimensioni, l'orario di vigenza delle restrizioni, le misure di sicurezza da adottare per controllarne l'accesso e le misure di sicurezza volte a controllare le attività svolte al loro interno. Le zone ad accesso ristretto mirano a:
  • 1 impedire l'accesso di persone non autorizzate; 
  • 2 proteggere i passeggeri, l'equipaggio, il personale dell'impianto portuale e le altre persone autorizzate a trovarsi a bordo della nave; 
  • 3 proteggere le zone della nave sensibili dal punto di vista della sicurezza; e
  • 4 impedire manomissioni illecite del carico e delle provviste di bordo.
9.19 Il piano di sicurezza della nave deve garantire che siano poste in essere disposizioni e prassi chiaramente definite per il controllo delle zone ad accesso ristretto.

9.20 Il piano di sicurezza della nave deve prevedere che tutte le zone ad accesso ristretto siano segnalate affinché risulti chiaramente che l'accesso vi è limitato e che la presenza di persone non autorizzate in queste zone costituisce una violazione delle misure di sicurezza.

9.21 Le zone ad accesso ristretto possono comprendere:
  • 1 il ponte di comando, le sale macchine della categoria A ed altre postazioni di comando quali definite al capitolo II-2; 
  • 2 i locali contenenti apparecchiature e sistemi di sicurezza e di sorveglianza e i loro comandi e i comandi dell'impianto di illuminazione; 
  • 3 i locali contenenti gli impianti di ventilazione e di condizionamento di aria ed altri locali simili; 
  • 4 i locali di accesso ai serbatoi di acqua potabile, alle pompe o ai collettori; 
  • 5 i locali contenenti merci o sostanze pericolose; 
  • 6 i locali che contengono le pompe di carico e i relativi comandi; 
  • 7 gli spazi adibiti al carico ed i locali contenenti le provviste di bordo; 
  • 8 gli alloggi dell'equipaggio; e
  • 9 qualsiasi altra zona per la quale, sulla base della valutazione della sicurezza della nave, l'agente di sicurezza della compagnia ritiene debba essere previsto un accesso ristretto per garantire la sicurezza della nave.
Livello di sicurezza 1

9.22 Al livello di sicurezza 1, il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza applicabili alle zone ad accesso ristretto, in particolare:
  • 1 chiusura o protezione dei punti di accesso; .
  • 2 uso di apparecchiature di sorveglianza per controllare tali zone; .
  • 3 ricorso a turni di guardia o pattuglia; e.
  • 4 uso di rilevatori di intrusione automatici per segnalare l'accesso di persone non autorizzate.
Livello di sicurezza 2

9.23 Al livello di sicurezza 2, occorre aumentare la frequenza ed il grado di vigilanza delle zone ad accesso ristretto e rafforzare i controlli dell'accesso a tali zone per garantire che siano accessibili solo alle persone autorizzate. Il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza supplementari, in particolare:
  • 1 definizione di zone ad accesso ristretto adiacenti ai punti di accesso; 
  • 2 presidio permanente delle apparecchiature di sorveglianza; e
  • 3 assegnazione di personale supplementare alle operazioni di guardia e pattugliamento delle zone ad accesso ristretto.
Livello di sicurezza 3

9.24 Al livello di sicurezza 3, la nave deve attenersi alle istruzioni impartite dalle persone responsabili delle misure di reazione ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza. Il piano di sicurezza della nave deve descrivere con precisione le misure di sicurezza applicabili dalla nave in stretta cooperazione con i responsabili e con l'impianto portuale, in particolare:
  • 1 definire zone ad accesso ristretto supplementari a bordo della nave, in prossimità del luogo in cui si è prodotto l'incidente di sicurezza o in cui si presume esista una minaccia contro la sicurezza e in cui l'accesso è vietato; e.
  • 2 perquisire le zone ad accesso ristretto nel quadro delle operazioni di perquisizione della nave.
Movimentazione del carico

9.25 Le misure di sicurezza relative alla movimentazione del carico devono permettere di:
  • 1 evitare manomissioni dolose; e
  • 2 impedire che a bordo della nave siano imbarcati e depositati carichi di cui non è previsto il trasporto.
9.26 Le misure di sicurezza, alcune delle quali potrebbero essere applicate di concerto con l'impianto portuale, devono prevedere anche procedure di controllo dell'inventario presso i punti di accesso alla nave. Se il carico si trova a bordo della nave, deve essere possibile accertare che ne sia stato autorizzato l'imbarco. Devono inoltre essere poste in essere misure per garantire che, una volta a bordo, il carico non possa essere oggetto di manomissioni dolose.

Livello di sicurezza 1

9.27 Al livello di sicurezza 1, il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza applicabili durante la movimentazione del carico, in particolare:
  • 1 ispezionare regolarmente il carico, i macchinari di trasporto e gli spazi destinati al carico prima e durante le operazioni di movimentazione; 
  • 2 accertare la corrispondenza tra il carico imbarcato e la documentazione di accompagnamento; 
  • 3 provvedere, di concerto con l'impianto portuale, affinché i veicoli da imbarcare su autotraghetti, traghetti ro-ro e navi passeggeri siano perquisiti prima dell'imbarco secondo la frequenza di perquisizione stabilita nel piano di sicurezza della nave; e
  • 4 verificare i sigilli e gli altri metodi utilizzati per impedire manipolazioni dolose.
9.28 L'ispezione del carico può avvenire:
  • 1 mediante esame visivo e fisico; e
  • 2 ricorrendo ad apparecchiature di scannerizzazione/individuazione, dispositivi meccanici o unità cinofile.
9.29 In caso di movimentazione frequente o ripetuta del carico, l'agente di sicurezza della compagnia o l'ufficiale di sicurezza della nave può, di concerto con l'impianto portuale, concludere con gli spedizionieri o altri soggetti responsabili del carico, accordi riguardanti l'ispezione del carico al di fuori della nave, l'apposizione di sigilli, la programmazione della movimentazione, la documentazione di accompagnamento, ecc. Tali accordi devono essere comunicati all'agente di sicurezza dell'impianto portuale interessato e sottoposti alla sua approvazione.

Livello di sicurezza 2

9.30 Al livello di sicurezza 2, il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza supplementari applicabili durante la movimentazione del carico, in particolare:
  • 1 ispezione approfondita del carico, dei macchinari di trasporto e degli spazi destinati al carico; 
  • 2 controlli più approfonditi per accertare che sia imbarcato solo il carico previsto; 
  • 3 perquisizione più approfondita dei veicoli da imbarcare su autotraghetti, traghetti ro-ro e navi passeggeri; e
  • 4 verifica più frequente e più approfondita dei sigilli e degli altri metodi utilizzati per impedire manomissioni dolose.
9.31 L'ispezione approfondita del carico può avvenire:
  • 1 mediante esame visivo e fisico più frequente e dettagliato; 
  • 2 ricorrendo più spesso ad apparecchiature di scannerizzazione/individuazione, dispositivi meccanici o unità cinofile; e
  • 3 coordinando le misure di sicurezza rafforzate con lo spedizioniere o gli altri soggetti responsabili conformemente agli accordi e procedure stabiliti.
Livello di sicurezza 3

9.32 Al livello di sicurezza 3, la nave deve attenersi alle istruzioni impartite dalle persone responsabili delle misure di reazione ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza. Il piano di sicurezza della nave deve descrivere con precisione le misure di sicurezza applicabili dalla nave in stretta cooperazione con i responsabili e con l'impianto portuale, in particolare:
  • 1 sospensione delle operazioni di imbarco o sbarco del carico; e
  • 2 verifica dell'inventario delle merci e sostanze pericolose eventualmente trasportate e loro collocazione a bordo.
Consegna delle provviste di bordo

9.33 Le misure di sicurezza riguardanti la consegna delle provviste di bordo devono:
  • 1 consentire di verificare le provviste di bordo e l'integrità degli imballaggi; 
  • 2 impedire che le provviste siano accettate a bordo senza ispezione; 
  • 3 impedire manomissioni dolose; e
  • 4 impedire che siano accettate a bordo provviste non ordinate.
9.34 Per le navi che fanno regolarmente scalo nell'impianto portuale potrebbe essere opportuno che la nave, i fornitori di provviste e l'impianto portuale definiscano procedure per la notifica e la pianificazione delle consegne e la documentazione di accompagnamento. Deve essere sempre possibile confermare che le provviste presentate alla consegna siano accompagnate da documenti che ne attestino l'effettiva ordinazione da parte della nave.

Livello di sicurezza 1

9.35 Al livello di sicurezza 1, il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza applicabili al momento della consegna delle provviste di bordo, in particolare:
  • 1 prima dell'imbarco, accertare che le provviste consegnate siano quelle effettivamente ordinate; e.
  • 2 provvedere all'immediato deposito delle provviste di bordo in un luogo sicuro.
Livello di sicurezza 2

9.36 Al livello di sicurezza 2, il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza supplementari applicabili al momento della consegna delle provviste di bordo prevedendo verifiche prima dell'imbarco delle provviste e ispezioni più approfondite.

Livello di sicurezza 3

9.37 Al livello di sicurezza 3, la nave deve attenersi alle istruzioni impartite dalle persone responsabili delle misure di reazione ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza. Il piano di sicurezza della nave deve descrivere con precisione le misure di sicurezza applicabili dalla nave in stretta cooperazione con i responsabili e con l'impianto portuale, in particolare:
  • 1 sottoporre le provviste di bordo ad ispezioni più approfondite; 
  • 2 prepararsi alla limitazione o alla sospensione della movimentazione delle provviste di bordo; e
  • 3 rifiutare di imbarcare le provviste di bordo.
Movimentazione dei bagagli non accompagnati

9.38 Il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza da applicare per accertare che i bagagli non accompagnati (ossia i bagagli, compresi gli effetti personali, che non accompagnano il passeggero o il membro dell'equipaggio al momento dell'ispezione o della perquisizione) siano identificati ed opportunamente ispezionati, in particolare perquisiti, prima di essere accettati a bordo. Non si prevede che tali bagagli siano ispezionati sia dalla nave che dall'impianto portuale e nel caso in cui entrambi siano dotati di adeguate apparecchiature di controllo, la responsabilità dell'ispezione spetta all'impianto portuale. È indispensabile una stretta cooperazione con l'impianto portuale e occorre porre in essere misure che garantiscano una movimentazione sicura dei bagagli non accompagnati dopo l'ispezione.

Livello di sicurezza 1

9.39 Al livello di sicurezza 1, il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza applicabili in occasione della movimentazione di bagagli non accompagnati affinché il 100 % di tali bagagli sia ispezionato o perquisito, se necessario mediante controllo radioscopico.

Livello di sicurezza 2

9.40 Al livello di sicurezza 2, il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza supplementari applicabili in occasione della movimentazione di bagagli non accompagnati affinché il 100 % di tali bagagli sia sottoposto a controllo radioscopico.

Livello di sicurezza 3

9.41 Al livello di sicurezza 3, la nave deve attenersi alle istruzioni impartite dalle persone responsabili delle misure di reazione ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza. Il piano di sicurezza della nave deve descrivere con precisione le misure di sicurezza applicabili dalla nave in stretta cooperazione con i responsabili e con l'impianto portuale, in particolare:
  • 1 sottoporre i bagagli non accompagnati ad un'ispezione più approfondita, ad esempio mediante controllo radioscopico da almeno due angolazioni diverse; 
  • 2 prepararsi alla limitazione o alla sospensione della movimentazione dei bagagli non accompagnati; e
  • 3 rifiutare di imbarcare bagagli non accompagnati.
Sorveglianza della sicurezza della nave

9.42 La nave deve essere dotata di mezzi che permettono di assicurare la sua sorveglianza, la sorveglianza delle zone di bordo ad accesso ristretto e del perimetro che circonda la nave. Questi mezzi di sorveglianza possono comprendere il ricorso a:
  • 1 dispositivi di illuminazione; 
  • 2 personale di guardia, servizi di guardia sul ponte, in particolare pattuglie; e
  • 3 rilevatori di intrusione automatici e apparecchiature di sorveglianza.
9.43 I rilevatori di intrusione automatici devono attivare un allarme sonoro e/o visivo situato in una postazione presidiata o sorvegliata in permanenza.

9.44 Il piano di sicurezza della nave deve definire le procedure e le apparecchiature necessarie ad ogni livello di sicurezza e stabilire i mezzi per garantire che le apparecchiature di sorveglianza possano funzionare in permanenza, tenendo conto anche dei possibili effetti delle condizioni meteorologiche o dei guasti elettrici.

Livello di sicurezza 1

9.45 Al livello di sicurezza 1, il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza da applicare, che possono consistere in un insieme di mezzi di illuminazione, servizi di guardia, pattuglie di sicurezza e apparecchiature di sicurezza e di sorveglianza, per consentire al personale incaricato della sicurezza della nave di sorvegliare la nave nel suo complesso e in particolare le barriere e zone ad accesso ristretto.

9.46 Il ponte ed i punti di accesso della nave devono essere illuminati nelle ore notturne e nei periodi di scarsa visibilità durante le attività di interfaccia nave/porto, quando la nave si trova nell'impianto portuale e, se necessario, anche quando è ancorata. Se necessario, durante la navigazione la nave deve far uso dell'illuminazione massima, compatibilmente con le esigenze di una navigazione sicura, tenuto conto delle disposizioni della convenzione internazionale sulla prevenzione delle collisioni in mare. Nello stabilire l'intensità e la collocazione dei dispositivi di illuminazione occorre tener conto dei seguenti fattori:
  • 1 il personale della nave deve essere in grado di individuare attività che si svolgono al di fuori della nave, sia sul lato terra che sul lato mare; 
  • 2 l'illuminazione deve coprire il perimetro di bordo e il perimetro che circonda la nave; 
  • 3 l'illuminazione deve facilitare l'identificazione delle persone presso i punti di accesso; e
  • 4 l'illuminazione può essere coordinata con l'impianto portuale.
Livello di sicurezza 2

9.47 Al livello di sicurezza 2, il piano di sicurezza della nave deve definire le misure di sicurezza supplementari applicabili per rafforzare i mezzi di controllo e di sorveglianza, in particolare:
  • 1 aumentare la frequenza e l'intensità delle pattuglie di sicurezza; 
  • 2 aumentare la copertura e l'intensità dell'illuminazione o intensificare l'uso delle apparecchiature di sicurezza e di sorveglianza; 
  • 3 assegnare personale supplementare ai compiti di guardia; e
  • 4 coordinare le attività delle motovedette di pattuglia sul lato mare con eventuali pattuglie a piedi o motorizzate sul lato terra.
9.48 In caso di maggiori rischi di incidente di sicurezza potrebbe essere necessario ricorrere ad un'illuminazione supplementare. Se necessario, l'illuminazione supplementare può essere fornita in coordinamento con l'impianto portuale sul lato terra.

Livello di sicurezza 3

9.49 Al livello di sicurezza 3, la nave deve attenersi alle istruzioni impartite dalle persone responsabili delle misure di reazione ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza. Il piano di sicurezza della nave deve descrivere con precisione le misure di sicurezza applicabili dalla nave in stretta cooperazione con i responsabili e con l'impianto portuale, in particolare:
  • 1 accendere tutta l'illuminazione di bordo e del perimetro attorno alla nave; 
  • 2 azionare tutte le apparecchiature di sorveglianza di bordo in grado di registrare le attività a bordo e nelle vicinanze della nave; 
  • 3 massimizzare la durata di registrazione ininterrotta delle apparecchiature di sorveglianza; 
  • 4 prepararsi ad un'ispezione subacquea dello scafo della nave; e
  • 5 adottare misure atte a dissuadere l'accesso subacqueo allo scafo della nave, eventualmente attivando, se possibile sul piano pratico, una rotazione lenta delle eliche della nave.
Differenza dei livelli di sicurezza

9.50 Il piano di sicurezza della nave deve precisare le procedure e le misure di sicurezza che la nave potrebbe adottare se applicasse un livello di sicurezza superiore a quello applicato dall'impianto portuale.

Attività non contemplate dal codice

9.51 Il piano di sicurezza della nave deve precisare le procedure e le misure di sicurezza che la nave deve applicare quando:
  • 1 si trova nel porto di uno Stato che non è un Governo Contraente; .
  • 2 effettua attività di interfaccia con una nave non soggetta alle disposizioni del presente codice; .
  • 3 effettua attività di interfaccia con piattaforme fisse o galleggianti o con una piattaforma mobile di perforazione in stazionamento; o.
  • 4 effettua attività di interfaccia con un porto o un impianto portuale non assoggettato alle disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del presente codice.
Dichiarazioni di sicurezza

9.52 Il piano di sicurezza della nave deve precisare in che modo dar seguito alla richiesta di dichiarazione di sicurezza di un impianto portuale e le circostanze in cui la nave stessa deve chiedere una dichiarazione di sicurezza.

Verifiche e revisioni

9.53 Il piano di sicurezza della nave deve indicare in che modo l'agente di sicurezza della compagnia e l'ufficiale di sicurezza della nave intendono verificare se il piano di sicurezza della nave continua ad essere efficace nonché la procedura di revisione, aggiornamento o modifica di tale piano di sicurezza.


10 - REGISTRI

Generalità

10.1 I registri devono essere messi a disposizione dei funzionari debitamente autorizzati dei Governi Contraenti affinché verifichino l'effettiva applicazione delle disposizioni dei piani di sicurezza delle navi.

10.2 I registri possono essere conservati in qualsiasi forma ma devono essere protetti contro ogni accesso o divulgazione non autorizzati.

11 - AGENTE DI SICUREZZA DELLA COMPAGNIA

I pertinenti orientamenti figurano alle sezioni 8, 9 e 13.

12 - UFFICIALE DI SICUREZZA DELLA NAVE

I pertinenti orientamenti figurano alle sezioni 8, 9 e 13.

13 - FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI CONCERNENTI LA SICUREZZA DELLA NAVE

Formazione

13.1 L'agente di sicurezza della compagnia, il competente personale di terra della compagnia e l'ufficiale di sicurezza della nave devono essere a conoscenza e ricevere una formazione in alcuni o tutti i settori seguenti, a seconda delle necessità:
  • 1 amministrazione della sicurezza; 
  • 2 convenzioni, codici e raccomandazioni internazionali pertinenti; 
  • 3 legislazione e regolamentazione nazionali pertinenti; 
  • 4 competenze e funzioni di altri organismi di sicurezza; 
  • 5 metodologia della valutazione della sicurezza della nave; 
  • 6 metodologia dei controlli e delle ispezioni di sicurezza della nave; 
  • 7 operazioni navali e portuali e condizioni in cui si svolgono; 
  • 8 misure di sicurezza applicate a bordo della nave e nell'impianto portuale; 
  • 9 preparazione, intervento e pianificazione di emergenza; 
  • 10 tecniche didattiche per la formazione in materia di sicurezza, comprese le misure e procedure di sicurezza; 
  • 11 trattamento delle informazioni e delle comunicazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza; 
  • 12 conoscenza delle varie forme di minacce alla sicurezza; 
  • 13 riconoscimento ed individuazione di armi, sostanze e apparecchiature pericolose; 
  • 14 riconoscimento, su base non discriminatoria, delle caratteristiche e dei modelli comportamentali delle persone che potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza; 
  • 15 tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza; 
  • 16 apparecchiature e sistemi di sicurezza e loro limiti di utilizzo; 
  • 17 metodologia applicata nelle verifiche, le ispezioni, i controlli e la sorveglianza; 
  • 18 tecniche di perquisizione fisica e di ispezione non intrusiva; 
  • 19 esercitazioni ed addestramento di sicurezza, compresi esercitazioni ed addestramenti con gli impianti portuali; e
  • 20 valutazione delle esercitazioni e degli addestramenti di sicurezza.
13.2 Inoltre, l'ufficiale di sicurezza della nave deve essere a conoscenza e ricevere una formazione in alcuni o tutti i settori seguenti, a seconda delle necessità:
  • 1 progettazione della nave; 
  • 2 piano di sicurezza della nave e relative procedure (tra cui una formazione sulla reazione a diversi scenari di incidente); 
  • 3 tecniche di gestione e di controllo della folla; 
  • 4 funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza; e
  • 5 collaudo, taratura e manutenzione in mare delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza.
13.3 Il personale di bordo con compiti specifici di sicurezza deve conoscere in modo sufficiente ed essere in grado di svolgere i compiti affidatigli, in particolare:
  • 1 conoscenza delle varie forme di minaccia alla sicurezza; 
  • 2 riconoscimento ed identificazione di armi, sostanze e apparecchiature pericolose; 
  • 3 riconoscimento delle caratteristiche e dei modelli comportamentali delle persone che possono costituire una minaccia per la sicurezza; 
  • 4 tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza; 
  • 5 tecniche di gestione e di controllo della folla; 
  • 6 comunicazioni di sicurezza; 
  • 7 conoscenza delle procedure e dei piani di emergenza; 
  • 8 funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza; 
  • 9 collaudo, taratura e manutenzione in mare delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza; .
  • 10 tecniche di ispezione, controllo e sorveglianza; e
  • 11 tecniche di perquisizione fisica delle persone, degli effetti personali, dei bagagli, del carico e delle provviste di bordo.
13.4 Gli altri membri del personale di bordo devono avere una sufficiente conoscenza ed abitudine delle pertinenti disposizioni del piano di sicurezza della nave, in particolare:
  • 1 significato ed implicazioni dei vari livelli di sicurezza; .
  • 2 conoscenza delle procedure e dei piani di emergenza; .
  • 3 riconoscimento ed individuazione di armi, sostanze e apparecchiature pericolose; .
  • 4 riconoscimento, su una base non discriminatoria, delle caratteristiche e dei modelli comportamentali delle persone che potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza; e.
  • 5 tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza.
Esercitazioni e addestramenti

13.5 Le esercitazioni e gli addestramenti mirano a garantire che il personale di bordo sia in grado di svolgere i compiti di sicurezza affidatigli a tutti i livelli di sicurezza nonché di individuare eventuali lacune del sistema di sicurezza alle quali occorre ovviare.

13.6 Per garantire un'efficace applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza della nave, è necessario effettuare esercitazioni almeno una volta ogni tre mesi. Inoltre, in caso di sostituzione, in un'unica volta, di oltre il 25 % del personale con personale che non ha partecipato ad una precedente esercitazione a bordo della nave nel corso degli ultimi tre mesi, dovrà essere effettuata un'esercitazione nel corso della prima settimana che segue il cambiamento di personale. L'esercitazione deve servire a mettere alla prova i singoli elementi del piano di sicurezza, in particolare quelli relativi alle minacce per la sicurezza elencate al paragrafo 8.9.

13.7 Almeno una volta ogni anno civile e in ogni caso ad intervalli non superiori a 18 mesi, devono essere effettuati addestramenti che possono coinvolgere agenti di sicurezza della compagnia, agenti di sicurezza dell'impianto portuale, autorità competenti dei Governi Contraenti e ufficiali di sicurezza della nave, se disponibili. Gli addestramenti devono servire a mettere alla prova le comunicazioni, il coordinamento, la disponibilità delle risorse e le reazioni. Gli addestramenti possono consistere in:
  • 1 esercitazioni su grande scala o in situazione reale; 
  • 2 simulazioni teoriche o seminari; o
  • 3 essere associati ad altri tipi di addestramento, ad esempio alle operazioni di ricerca e di salvataggio o di intervento di emergenza.
13.8 La partecipazione della compagnia ad un addestramento con un altro Governo Contraente deve essere approvata dall'amministrazione.


14 - SICUREZZA DELL'IMPIANTO PORTUALE

I pertinenti orientamenti sono elencati alle sezioni 15, 16 e 18.

15 - VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL'IMPIANTO PORTUALE

Generalità

15.1 La valutazione della sicurezza dell'impianto portuale può essere effettuata da un organismo di sicurezza riconosciuto. Tuttavia, l'approvazione di una valutazione della sicurezza dell'impianto portuale spetta esclusivamente al Governo Contraente competente.

15.2 Se un Governo Contraente si rivolge ad un organismo di sicurezza riconosciuto perché esamini o verifichi la conformità della valutazione della sicurezza dell'impianto portuale, tale organismo di sicurezza riconosciuto non deve avere alcun legame con organismi di sicurezza riconosciuti che hanno effettuato o contribuito alla valutazione in questione.

15.3 Una valutazione della sicurezza dell'impianto portuale deve vertere sui seguenti elementi di un impianto portuale:
  • 1 sicurezza fisica; 
  • 2 integrità strutturale; 
  • 3 sistemi di protezione del personale; 
  • 4 procedure generali; 
  • 5 sistemi di radio e telecomunicazioni, compresi reti e sistemi informatici; 
  • 6 pertinente infrastruttura di trasporto; 
  • 7 servizi collettivi; e
  • 8 altri elementi che, se danneggiati o utilizzati per osservazioni illecite, possono rappresentare un rischio per le persone, i beni o le operazioni all'interno dell'impianto portuale.
15.4 Le persone che partecipano ad una valutazione della sicurezza dell'impianto portuale devono potere contare sull'assistenza di esperti in materia di:
  • 1 conoscenza delle minacce alla sicurezza nelle loro varie forme; 
  • 2 riconoscimento e individuazione di armi, sostanze e apparecchiature pericolose; 
  • 3 riconoscimento, su base non discriminatoria, delle caratteristiche e dei modelli comportamentali delle persone che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza;
  • 4 tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza; 
  • 5 metodi utilizzati per provocare incidenti per la sicurezza; 
  • 6 conseguenze di un'esplosione sulle strutture e i servizi dell'impianto portuale; 
  • 7 sicurezza dell'impianto portuale; 
  • 8 pratiche commerciali dell'impianto portuale; 
  • 9 pianificazione di emergenza, preparazione e reazione alle situazioni di emergenza; 
  • 10 misure di sicurezza fisica, ad esempio recinzioni; 
  • 11 sistemi di radio e telecomunicazioni, compresi reti e sistemi informatici; 
  • 12 trasporti e ingegneria civile; e
  • 13 operazioni navali e portuali.
Individuazione e valutazione dei beni e delle infrastrutture che è importante proteggere

15.5 L'individuazione e la valutazione dei beni e delle infrastrutture importanti costituiscono un processo che permette di determinare l'importanza relativa dei vari impianti e strutture ai fini del funzionamento dell'impianto portuale. Questo processo di individuazione e valutazione è essenziale poiché fornisce una base per definire strategie di attenuazione degli effetti imperniate sui beni e le strutture che è indispensabile proteggere da incidenti di sicurezza. Tale processo deve tenere conto delle possibili perdite in vite umane, dell'importanza economica del porto, del suo valore simbolico e della presenza di impianti dello Stato.

15.6 Il processo di individuazione e valutazione deve permettere di classificare beni e infrastrutture in funzione dell'importanza relativa della loro protezione. La finalità primaria deve essere quella di evitare morti e feriti. Altrettanto importante è determinare se l'impianto portuale, la struttura o le installazioni possono continuare a funzionare anche senza l'elemento in questione e fino a che punto è possibile ristabilire rapidamente un funzionamento normale.

15.7 I beni e le infrastrutture che è importante proteggere possono comprendere:
  • 1 accessi, entrate, corridoi e aree di ancoraggio, di manovra e di attracco; 
  • 2 impianti, terminali e depositi destinati al carico e apparecchiature di movimentazione del carico; .
  • 3 sistemi quali reti di distribuzione elettrica, sistemi di radio e telecomunicazioni e reti e sistemi informatici; 
  • 4 sistemi portuali di gestione del traffico marittimo e sistemi di ausilio alla navigazione; .
  • 5 centrali elettriche, circuiti di trasferimento dei carichi e impianto idrico; 
  • 6 ponti, ferrovie, strade; 
  • 7 imbarcazioni di servizio, compresi barche pilota, rimorchiatori, chiatte, ecc.; 
  • 8 apparecchiature e sistemi di sicurezza e di sorveglianza; e
  • 9 specchi d'acqua adiacenti all'impianto portuale.
15.8 L'individuazione chiara di beni e infrastrutture è indispensabile ai fini della valutazione dei requisiti di sicurezza dell'impianto portuale, della classificazione delle misure di protezione per ordine di priorità e dell'assegnazione delle risorse necessarie per migliorare la protezione dell'impianto portuale. Questo processo può richiedere la consultazione delle autorità competenti in merito alle strutture adiacenti all'impianto portuale che potrebbero causare danni all'impianto o essere utilizzate per causare danni all'impianto, osservare illegalmente l'impianto stesso o deviare l'attenzione.

Individuazione delle possibili minacce a beni e infrastrutture e della loro probabilità di verificarsi al fine di determinare le misure di sicurezza classificandole per ordine di priorità

15.9 Occorre individuare gli atti che potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza dei beni e delle infrastrutture nonché in che modo potrebbero essere commessi, al fine di valutare la vulnerabilità di un bene o di luogo nei confronti di un incidente di sicurezza e definire, classificandoli per ordine di priorità, i requisiti di sicurezza necessari per pianificare e assegnare le risorse. Per individuare e valutare ogni atto potenziale ed il modo in cui potrebbe essere commesso, occorre tener conto di diversi fattori, fra cui le analisi del rischio effettuate da organismi pubblici. Nell'individuazione e valutazione della minaccia i responsabili dell'analisi non devono suggerire una pianificazione ed assegnazione delle risorse basata su un approccio del tipo 'scenario peggiore'.

15.10 La valutazione della sicurezza dell'impianto portuale deve comprendere una valutazione effettuata in collaborazione con i competenti organismi di sicurezza nazionali per determinare:
  • 1 ogni aspetto particolare dell'impianto portuale, compreso il tipo di navi che utilizza l'impianto, che potrebbe essere l'obiettivo di un attacco; 
  • 2 le conseguenze probabili di un attacco contro l'impianto portuale o al suo interno, in termini di perdite in vite umane, danni materiali, danni economici, comprese eventuali interruzioni dei sistemi di trasporto; 
  • 3 le intenzioni e risorse di coloro che potrebbero organizzare un attacco; e
  • 4 i tipi di attacco possibili
in modo da ottenere una valutazione globale del grado di rischio al quale le misure di sicurezza devono far fronte.

15.11 La valutazione della sicurezza dell'impianto portuale deve prendere in considerazione tutte le minacce possibili, in particolare per i seguenti incidenti di sicurezza:
  • 1 danneggiamento o distruzione dell'impianto portuale o della nave per effetto, ad esempio, di ordigni esplosivi, incendio doloso, sabotaggio o vandalismo; 
  • 2 dirottamento o sequestro della nave o delle persone a bordo; 
  • 3 manomissione dolosa del carico, delle apparecchiature o dei sistemi essenziali della nave o delle provviste di bordo; 
  • 4 accesso o utilizzo non autorizzato, compresa la presenza di clandestini; 
  • 5 contrabbando di armi o materiale, tra cui armi di distruzione di massa; 
  • 6 utilizzo della nave per trasportare persone intenzionate a causare un incidente di sicurezza e la loro attrezzatura; 
  • 7 utilizzo della nave propriamente detta come arma o come mezzo di danneggiamento o distruzione; .
  • 8 ostruzione delle entrate del porto, chiuse, accessi, ecc.; e
  • 9 attacco nucleare, biologico e chimico.
15.12 Questo processo deve implicare la consultazione delle autorità competenti in merito alle strutture adiacenti all'impianto portuale che potrebbero causare danni all'interno dell'impianto o essere utilizzate per causare danni all'impianto, per fini di sorveglianza illecita o per sviare l'attenzione.

Identificazione, selezione e classificazione per ordine di priorità delle contromisure e degli adattamenti strutturali e loro grado di efficacia per ridurre la vulnerabilità

15.13 L'identificazione e la classificazione per ordine di priorità delle contromisure mirano a garantire che vengano poste in essere le misure di sicurezza più efficaci per ridurre la vulnerabilità di un impianto portuale o di un'interfaccia nave/porto nei confronti delle possibili minacce.

15.14 Le misure di sicurezza devono essere scelte in base alla loro idoneità a ridurre la probabilità di un attacco ed essere valutate alla luce di fattori quali:
  • 1 indagini, ispezioni e controlli di sicurezza; .
  • 2 consultazione con i proprietari e gli operatori dell'impianto portuale ed i proprietari/operatori delle strutture adiacenti, se del caso; .
  • 3 cronistoria degli incidenti di sicurezza; e.
  • 4 operazioni condotte nell'impianto portuale.
Identificazione dei punti vulnerabili

15.15 L'identificazione dei punti vulnerabili delle strutture fisiche, dei sistemi di protezione del personale, dei processi e di altri elementi che possono dare luogo ad un incidente di sicurezza può contribuire a definire l'approccio ottimale per eliminare o ridurre tali vulnerabilità. Ad esempio, un'indagine potrebbe rivelare punti vulnerabili nei sistemi di sicurezza o le infrastrutture non protette di un impianto portuale, come il sistema di approvvigionamento idrico, i ponti, ecc., a cui si potrebbe ovviare mediante misure fisiche quali barriere permanenti, allarmi, apparecchiature di sorveglianza, ecc.

15.16 L'identificazione dei punti vulnerabili deve basarsi sui seguenti elementi:
  • 1 accessi lato mare e lato terra all'impianto portuale ed alle navi che vi sono ormeggiate; 
  • 2 integrità strutturale dei moli, degli impianti e delle strutture connesse; 
  • 3 misure e procedure di sicurezza in vigore, compresi i sistemi di identificazione; 
  • 4 misure e procedure di sicurezza in vigore riguardanti i servizi portuali ed i servizi collettivi; 
  • 5 misure di protezione delle apparecchiature di radio e telecomunicazioni, dei servizi portuali e dei servizi collettivi, compresi le reti e i sistemi informatici; 
  • 6 zone adiacenti che possono essere utilizzate per lanciare un attacco o durante l'attacco stesso; 
  • 7 accordi vigenti con compagnie private che forniscono servizi di sicurezza sul lato mare e sul lato terra; .
  • 8 ogni incoerenza tra le misure e le procedure di sicurezza e di protezione; 
  • 9 ogni incoerenza tra i compiti dell'impianto portuale e le mansioni legate alla sicurezza; 
  • 10 ogni limitazione operativa e restrizione in materia di personale; 
  • 11 ogni lacuna individuata durante la formazione e le esercitazioni; e
  • 12 ogni lacuna individuata durante le operazioni di routine, a seguito di incidenti o di allarmi, della notifica di problemi di sicurezza, dell'esecuzione di misure di controllo, delle verifiche, ecc.


16 - PIANO DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO PORTUALE

Generalità

16.1 La responsabilità dell'elaborazione del piano di sicurezza dell'impianto portuale spetta all'agente di sicurezza dell'impianto portuale. Benché questi non debba necessariamente eseguire personalmente tutti i compiti legati alla sua funzione, egli è responsabile in ultima analisi della loro corretta esecuzione.

16.2 Il contenuto del piano di sicurezza dell'impianto portuale varia in funzione delle specifiche circostanze dell'impianto o degli impianti portuali per i quali viene elaborato. La valutazione della sicurezza dell'impianto portuale avrà già permesso di individuare le caratteristiche particolari dell'impianto portuale nonché i rischi potenziali in materia di sicurezza che hanno motivato la designazione di un agente di sicurezza dell'impianto portuale e l'elaborazione di un piano di sicurezza dell'impianto portuale. Queste caratteristiche, unitamente ad altri fattori di sicurezza di portata locale o nazionale, dovranno essere presi in considerazione nell'elaborazione del piano di sicurezza dell'impianto portuale e nella definizione delle misure atte a ridurre la probabilità di violazioni al dispositivo di sicurezza e le conseguenze dei rischi potenziali. I Governi Contraenti possono fornire una consulenza sulla preparazione di un piano di sicurezza dell'impianto portuale e sul suo contenuto.

16.3 Ogni piano di sicurezza dell'impianto portuale deve:
  • 1 precisare l'organizzazione della sicurezza dell'impianto portuale; .
  • 2 precisare i legami tra tale organizzazione, le autorità competenti ed i sistemi di comunicazione necessari per garantire in modo permanente il funzionamento efficace dell'organizzazione stessa, nonché i legami tra l'organizzazione e gli altri elementi pertinenti, in particolare le navi presenti nel porto; .
  • 3 precisare le misure di sicurezza di base in atto per il livello di sicurezza 1, sia operative che fisiche; .
  • 4 precisare le misure di sicurezza supplementari che permetteranno all'impianto portuale di passare tempestivamente al livello di sicurezza 2 e, se necessario, al livello di sicurezza 3; .
  • 5 prevedere procedure per il regolare riesame, controllo o modifica del piano di sicurezza dell'impianto portuale in funzione dell'esperienza acquisita o delle nuove circostanze; e.
  • 6 descrivere con precisione le procedure di resoconto ai pertinenti punti di contatto dei Governi Contraenti.
16.4 L'efficacia di un piano di sicurezza dell'impianto portuale dipende da una valutazione esauriente di tutte le questioni riguardanti la sicurezza dell'impianto portuale, e in particolare da una conoscenza approfondita delle caratteristiche fisiche ed operative dell'impianto portuale in questione.

16.5 I Governi Contraenti devono approvare il piano di sicurezza di tutti gli impianti portuali posti sotto la loro giurisdizione. I Governi Contraenti sono inoltre tenuti ad elaborare procedure che consentano di determinare se un piano di sicurezza dell'impianto portuale continua ad essere efficace e possono esigere la modifica di un piano di sicurezza prima o dopo la sua approvazione. Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve prevedere disposizioni atte a garantire la conservazione dei resoconti relativi ad incidenti e minacce di incidenti di sicurezza, revisioni, controlli, sessioni di formazione ed esercitazione a testimonianza del fatto che le pertinenti prescrizioni sono state rispettate.

16.6 Le misure di sicurezza previste dal piano di sicurezza dell'impianto portuale devono essere poste in atto in tempi ragionevoli dopo l'approvazione del piano; questo deve inoltre indicare la data di attuazione di ogni singola misura. Se l'attuazione delle misure rischia di essere ritardata, occorre avvertirne il Governo Contraente responsabile dell'approvazione del piano di sicurezza dell'impianto portuale e convenire con esso altre misure temporanee soddisfacenti che garantiscano un livello di sicurezza equivalente per il periodo di transizione.

16.7 L'uso di armi da fuoco a bordo o nelle vicinanze delle navi e negli impianti portuali può rappresentare rischi specifici e considerevoli per la sicurezza, in particolare se concomitante alla presenza di sostanze pericolose, e deve essere autorizzato con la massima prudenza. Nel caso in cui decida di avvalersi di personale armato in queste zone, il Governo Contraente deve fare in modo che il personale in questione sia debitamente autorizzato e addestrato all'uso di armi da fuoco e sia consapevole dei rischi specifici per la sicurezza che esistono in queste zone. Se un Governo Contraente autorizza armi da fuoco, deve impartire specifiche istruzioni di sicurezza riguardo al loro uso. Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve contenere orientamenti specifici al riguardo, in particolare relativamente alle navi che trasportano sostanze pericolose.

Organizzazione ed esecuzione dei compiti di sicurezza dell'impianto portuale

16.8 Oltre agli orientamenti indicati nel paragrafo 16.3, il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve prevedere i seguenti elementi, relativamente a tutti i livelli di sicurezza:
  • 1 ruolo e struttura dell'organizzazione della sicurezza dell'impianto portuale; 
  • 2 compiti, responsabilità e qualifiche del personale dell'impianto portuale che assume funzioni di sicurezza e strumenti di misura delle prestazioni necessari per valutare l'efficacia di ogni membro del personale; 
  • 3 legami dell'organizzazione della sicurezza dell'impianto portuale con altri organismi nazionali o locali con mansioni di sicurezza; 
  • 4 sistemi di comunicazione previsti per garantire una comunicazione efficace e continua tra il personale dell'impianto portuale responsabile della sicurezza, le navi presenti nel porto e, se del caso, gli organismi nazionali o locali con mansioni di sicurezza; 
  • 5 procedure o misure di salvaguardia necessarie perché le suddette comunicazioni siano garantite in modo permanente; 
  • 6 procedure e pratiche volte a proteggere le informazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza conservate in forma cartacea o elettronica; 
  • 7 procedure necessarie per valutare la continua efficacia delle misure, procedure e apparecchiature di sicurezza, comprese le procedure di individuazione e correzione di guasti e difetti di funzionamento; 
  • 8 procedure previste per la presentazione e la valutazione delle relazioni riguardanti eventuali violazioni delle misure di sicurezza o problemi di sicurezza; 
  • 9 procedure relative alla movimentazione del carico; 
  • 10 procedure relative alla consegna delle provviste di bordo; 
  • 11 procedure di elaborazione, mantenimento ed aggiornamento dell'inventario delle merci o sostanze pericolose trasportate a bordo e della loro collocazione; 
  • 12 mezzi di allarme e mezzi previsti per ottenere l'ausilio di motovedette di pattuglia sul lato mare e la collaborazione di unità di ricerca specializzate (ricerca di esplosivi e ispezioni subacquee); 
  • 13 procedure previste per assistere, su loro richiesta, gli agenti di sicurezza della nave a confermare l'identità delle persone che intendono imbarcarsi; e
  • 14 procedure per agevolare il congedo a terra del personale della nave o le sostituzioni di personale, nonché l'accesso alla nave da parte degli ospiti, tra cui rappresentanti degli organismi di tutela della salute dei marittimi e delle organizzazioni sindacali.
16.9 La parte restante della sezione 16 riguarda espressamente le misure di sicurezza applicabili ad ogni livello di sicurezza per quanto riguarda i seguenti elementi:
  • 1 accesso all'impianto portuale; .
  • 2 zone ad accesso ristretto all'interno dell'impianto portuale; .
  • 3 movimentazione del carico; .
  • 4 consegna delle provviste di bordo; .
  • 5 movimentazione dei bagagli non accompagnati; e.
  • 6 controllo della sicurezza dell'impianto portuale.
Accesso all'impianto portuale

16.10 Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve indicare le misure di sicurezza che permettono di proteggere tutti i mezzi di accesso all'impianto portuale individuati nella valutazione della sicurezza dell'impianto portuale.

16.11 Per ogni mezzo di accesso, il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve determinare la collocazione adeguata delle restrizioni o dei divieti di accesso applicabili per ogni livello di sicurezza. Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve inoltre precisare i tipi di restrizione o di divieto applicabili ed i mezzi per farli rispettare.

16.12 Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve definire, per ogni livello di sicurezza, i mezzi di identificazione necessari per avere accesso all'impianto portuale e per permanervi senza essere interrogati. Potrebbe essere necessario, a tal fine, sviluppare un apposito sistema di identificazione permanente e temporanea, destinato rispettivamente al personale dell'impianto portuale e agli ospiti. Ogni sistema di identificazione deve, nella misura del possibile, essere compatibile con quello applicato sulle navi che utilizzano regolarmente l'impianto portuale. I passeggeri devono poter dimostrare la propria identità mediante carte di imbarco, biglietti, ecc., ma non devono essere autorizzati ad entrare in zone ad accesso ristretto senza controllo. Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve prevedere apposite disposizioni relative al regolare aggiornamento del sistema di identificazione e misure disciplinari in caso di applicazione abusiva delle procedure di identificazione.

16.13 Le persone che, invitate a farlo, rifiutano o non sono in grado di dimostrare la propria identità e/o di confermare lo scopo della visita, devono vedersi rifiutare l'accesso all'impianto portuale ed il loro tentativo di accesso deve essere segnalato all'agente di sicurezza dell'impianto portuale ed agli organismi nazionali o locali responsabili della sicurezza.

16.14 Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve indicare il luogo in cui effettuare le perquisizioni di persone, effetti personali e veicoli. Deve trattarsi di luoghi coperti affinché le perquisizioni possano avvenire ininterrottamente a prescindere dalle condizioni meteorologiche e secondo la frequenza prevista nel piano di sicurezza dell'impianto portuale. Una volta perquisiti, persone, effetti personali e veicoli devono essere immediatamente diretti verso le zone di imbarco, di attesa o di carico veicoli.

16.15 Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve prevedere collocazioni diverse per le persone e gli effetti personali già controllati e le persone e gli effetti personali non ancora controllati e, possibilmente, prevedere una separazione tra passeggeri che imbarcano/sbarcano e membri dell'equipaggio e relativi effetti personali, in modo da evitare una commistione tra persone già controllate e persone non ancora controllate.

16.16 Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve determinare la frequenza dei controlli dell'accesso all'impianto portuale, in particolare se si tratta di controlli casuali od occasionali.

Livello di sicurezza 1

16.17 Al livello di sicurezza 1, il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve indicare i punti di controllo presso i quali applicare le seguenti misure di sicurezza:
  • 1 determinare le zone ad accesso ristretto che devono essere delimitate da recinti o barriere secondo norme approvate dal Governo Contraente; 
  • 2 accertare l'identità di ogni persona che desidera entrare nell'impianto portuale ed ha un legame con una nave, in particolare passeggeri, equipaggio e ospiti; e controllare i loro motivi, verificando ad esempio istruzioni di imbarco, biglietti di viaggio, carte di imbarco, ordini di lavoro, ecc.; 
  • 3 ispezionare i veicoli utilizzati dalle persone che desiderano entrare nell'impianto portuale e che hanno un legame con una nave; 
  • 4 accertare l'identità del personale dell'impianto portuale e delle persone impiegate all'interno dell'impianto portuale e ispezionare i loro veicoli; 
  • 5 vietare l'accesso alle persone che non fanno parte del personale dall'impianto portuale o non sono impiegate al suo interno, se non sono in grado di dimostrare la propria identità; 
  • 6 procedere alla perquisizione di persone, effetti personali, veicoli e loro contenuto; e
  • 7 individuare tutti i punti di accesso non utilizzati regolarmente che devono essere chiusi a chiave in permanenza.
16.18 Al livello di sicurezza 1, ogni persona che desidera accedere all'impianto portuale può essere oggetto di perquisizione. La frequenza delle perquisizioni, comprese quelle casuali, deve essere stabilita nel piano di sicurezza dell'impianto portuale ed essere espressamente approvata dal Governo Contraente. Salvo impellenti motivi di sicurezza, i membri dell'equipaggio non devono essere incaricati di perquisire i loro colleghi o i loro effetti personali. Le perquisizioni devono essere effettuate rispettando i diritti e la dignità fondamentali della persona umana.

Livello di sicurezza 2

16.19 Al livello di sicurezza 2, il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve definire le misure di sicurezza supplementari applicabili, in particolare:
  • 1 assegnare personale supplementare al presidio dei punti di accesso e pattugliare le barriere attorno al perimetro; 
  • 2 limitare il numero di punti di accesso all'impianto portuale, determinando quali chiudere ed i mezzi per proteggerli; 
  • 3 impedire il passaggio attraverso i punti di accesso restanti, ad esempio mediante barriere di sicurezza; 
  • 4 intensificare la frequenza delle perquisizioni di persone, effetti personali e veicoli; 
  • 5 impedire l'accesso di ospiti che non possono giustificare in modo verificabile il motivo dell'ingresso nell'impianto portuale; e
  • 6 utilizzare motovedette di pattuglia per rafforzare la sicurezza sul lato mare.
Livello di sicurezza  3

16.20 Al livello di sicurezza 3, l'impianto portuale deve attenersi alle istruzioni impartite dalle persone responsabili delle misure di reazione ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza. Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve descrivere con precisione le misure di sicurezza applicabili dall'impianto portuale in stretta cooperazione con i responsabili e con le navi presenti presso l'impianto portuale, in particolare:
  • 1 proibire temporaneamente l'accesso all'intero impianto portuale o a parte di esso; .
  • 2 autorizzare l'accesso soltanto alle persone incaricate di reagire ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza; .
  • 3 sospendere la circolazione di persone e veicoli nell'intero impianto portuale o in parte di esso; .
  • 4 intensificare, se necessario, le pattuglie di sicurezza all'interno dell'impianto portuale; .
  • 5 sospendere le operazioni portuali nell'intero impianto portuale o in parte di esso; .
  • 6 dirigere la circolazione delle navi nell'intero impianto portuale o in parte di esso; e.
  • 7 evacuare l'impianto portuale o parte di esso.
Zone ad accesso ristretto dell'impianto portuale

16.21 Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve individuare le zone ad accesso ristretto dell'impianto portuale, precisarne l'estensione, l'orario di vigenza delle restrizioni, le misure di sicurezza da adottare per controllarne l'accesso e le attività svolte al loro interno. Occorre inoltre che, in determinate circostanze, siano previsti opportuni screening di sicurezza prima e dopo la delimitazione delle zone ad accesso ristretto temporaneo. Le zone ad accesso ristretto mirano a:
  • 1 proteggere i passeggeri, l'equipaggio, il personale dell'impianto portuale e gli ospiti, compresi quelli che hanno un legame con una nave; 
  • 2 proteggere l'impianto portuale; 
  • 3 proteggere le navi che utilizzano l'impianto portuale; 
  • 4 proteggere le zone dell'interno dell'impianto portuale sensibili sotto il profilo della sicurezza; 
  • 5 proteggere le apparecchiature e i sistemi di sicurezza e di sorveglianza; e
  • 6 proteggere il carico e le provviste di bordo da manomissioni dolose.
16.22 Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve garantire che tutte le aree ad accesso ristretto dispongano di misure di sicurezza chiaramente definite atte a controllare:
  • 1 l'ingresso delle persone; .
  • 2 l'ingresso, il parcheggio, l'imbarco e lo sbarco dei veicoli; .
  • 3 la movimentazione e il deposito del carico e delle provviste di bordo; e.
  • 4 i bagagli e gli effetti personali non accompagnati.
16.23 Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve prevedere che tutte le zone ad accesso ristretto siano segnalate affinché risulti chiaramente che l'accesso vi è limitato e che la presenza di persone non autorizzate in queste zone costituisce una violazione delle misure di sicurezza.

16.24 In caso siano installati rivelatori di intrusione automatici questi devono segnalare l'intrusione ad un centro di comando in grado di reagire all'attivazione di un allarme.

16.25 Le zone ad accesso ristretto possono comprendere:
  • 1 le zone lato mare e lato terra adiacenti alla nave; 
  • 2 le zone di imbarco e sbarco, le zone di attesa e di controllo dei passeggeri e dell'equipaggio, compresi i locali destinati alle perquisizioni; 
  • 3 le zone in cui si svolgono le operazioni di imbarco, sbarco e deposito del carico e delle provviste di bordo; 
  • 4 i luoghi in cui sono conservate le informazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza, in particolare la documentazione di accompagnamento del carico; 
  • 5 le zone in cui sono conservate merci e sostanze pericolose; 
  • 6 le postazioni di comando del sistema di gestione del traffico marittimo, i centri di comando dei sistemi di ausilio alla navigazione e i centri di comando del porto, comprese le postazioni di comando dei sistemi di sorveglianza e di sicurezza; 
  • 7 le zone in cui sono conservate le apparecchiature di sorveglianza e di sicurezza; 
  • 8 gli impianti di radio e telecomunicazioni, di alimentazione elettrica ed idrica ed altri servizi collettivi; e
  • 9 ogni altra parte dell'impianto portuale il cui accesso da parte di navi, veicoli e persone deve essere limitato.
16.26 L'applicazione delle misure di sicurezza può essere estesa, previo accordo delle autorità competenti, in modo da limitare l'accesso non autorizzato anche alle strutture dalle quali è possibile osservare l'impianto portuale.

Livello di sicurezza 1

16.27 Al livello di sicurezza 1, il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve indicare le misure di sicurezza applicabili alle zone ad accesso ristretto, in particolare:
  • 1 installazione di barriere permanenti o provvisorie attorno alla zona ad accesso ristretto, secondo norme accettate dal Governo Contraente; 
  • 2 determinazione dei punti di accesso in luoghi in cui l'accesso possa essere presidiato durante l'orario di servizio e che possano essere efficacemente chiusi o sbarrati quando non sono utilizzati; 
  • 3 tessere di accesso che dimostrino l'autorizzazione a trovarsi in una zona ad accesso ristretto; 
  • 4 chiara segnalazione dei veicoli autorizzati ad entrare nelle zone ad accesso ristretto; 
  • 5 guardie e pattuglie; 
  • 6 rilevatori di intrusione automatici, apparecchiature o sistemi di sorveglianza per individuare ogni accesso non autorizzato o movimento all'interno di una zona ad accesso ristretto; e
  • 7 controllo della circolazione delle altre imbarcazioni nelle vicinanze delle navi che utilizzano l'impianto portuale.
Livello di sicurezza 2

16.28 Al livello di sicurezza 2, il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve prevedere una maggiore frequenza ed intensità della sorveglianza e dei controlli dell'accesso alle zone ad accesso ristretto. Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve definire le misure di sicurezza supplementari applicabili, in particolare:
  • 1 rafforzare l'efficacia di barriere e recinti che circondano le zone ad accesso ristretto, in particolare ricorrendo a pattuglie o rilevatori di intrusione automatici; 
  • 2 ridurre il numero dei punti di accesso alle zone ad accesso ristretto e rafforzare i controlli effettuati presso gli altri punti di accesso; 
  • 3 limitare i parcheggi in prossimità delle navi ormeggiate; 
  • 4 limitare ulteriormente l'accesso alle zone ad accesso ristretto nonché le possibilità di circolazione e deposito di merci al loro interno; 
  • 5 utilizzare apparecchiature di sorveglianza in grado di registrare, controllate in permanenza; 
  • 6 aumentare il numero e la frequenza delle pattuglie, comprese quelle di motovedette sul lato mare, effettuate lungo il perimetro e all'interno delle zone ad accesso ristretto; 
  • 7 limitare l'accesso in zone adiacenti alle zone ad accesso ristretto; e
  • 8 applicare restrizioni di accesso agli specchi d'acqua adiacenti alle navi che utilizzano l'impianto portuale da parte di imbarcazioni non autorizzate.
Livello di sicurezza 3

16.29 Al livello di sicurezza 3, l'impianto portuale deve attenersi alle istruzioni impartite dalle persone responsabili delle misure di reazione ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza. Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve descrivere con precisione le misure di sicurezza applicabili dall'impianto portuale in stretta cooperazione con i responsabili e con le navi presenti presso l'impianto portuale, in particolare:
  • 1 stabilire zone ad accesso ristretto supplementari all'interno dell'impianto portuale, in prossimità del luogo in cui si è verificato l'incidente di sicurezza o del luogo in cui si presume esista una minaccia per la sicurezza, zone alle quali l'accesso è vietato; e
  • 2 preparare la perquisizione delle zone ad accesso ristretto nel quadro delle operazioni di perquisizione dell'intero impianto portuale o di parte di esso.
Movimentazione del carico

16.30 Le misure di sicurezza relative alla movimentazione del carico devono permettere di:
  • 1 evitare manomissioni dolose; e
  • 2 evitare che un carico di cui non è previsto il trasporto venga accettato e depositato presso l'impianto portuale.
16.31 Le misure di sicurezza devono comportare procedure di controllo dell'inventario presso i punti di accesso all'impianto portuale. Una volta all'interno dell'impianto portuale, il carico deve essere contrassegnato in modo che risulti che è stato controllato ed accettato in previsione del suo imbarco su una nave o del suo deposito temporaneo in una zona ad accesso ristretto in attesa del suddetto imbarco. Potrebbe essere opportuno limitare l'accesso all'impianto portuale ai carichi la cui data di imbarco non è confermata.

Livello di sicurezza 1

16.32 Al livello di sicurezza 1, il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve definire le misure di sicurezza applicabili durante la movimentazione del carico, in particolare:
  • 1 procedere ad ispezioni regolari del carico, dei macchinari di trasporto e delle zone di deposito del carico all'interno dell'impianto portuale prima e durante le operazioni di movimentazione; 
  • 2 verificare che il carico che entra nell'impianto portuale corrisponda alla descrizione che figura sulla bolla di consegna o sull'equivalente documentazione di accompagnamento; 
  • 3 procedere alla perquisizione dei veicoli; e
  • 4 verificare i sigilli e gli altri metodi utilizzati per impedire ogni manomissione dolosa al momento dell'entrata del carico nell'impianto portuale e del suo deposito all'interno dell'impianto.
16.33 L'ispezione del carico può avvenire ricorrendo ad uno dei seguenti mezzi o all'insieme di essi:
  • 1 esame visivo e fisico; e
  • 2 apparecchiature di scansione/individuazione, dispositivi meccanici o unità cinofile.
16.34 In caso movimentazione frequente o ripetuta del carico, l'agente di sicurezza della compagnia o l'ufficiale di sicurezza della nave può, di concerto con l'impianto portuale, concludere con gli spedizionieri o altri soggetti responsabili del carico, accordi riguardanti l'ispezione del carico al di fuori della nave, l'apposizione di sigilli, la programmazione della movimentazione, la documentazione di accompagnamento, ecc. Tali accordi devono essere comunicati all'agente di sicurezza dell'impianto portuale interessato e sottoposti alla sua approvazione.

Livello di sicurezza 2

16.35 Al livello di sicurezza 2, il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve definire le misure di sicurezza supplementari applicabili durante la movimentazione del carico per rafforzare il controllo, in particolare:
  • 1 ispezione dettagliata del carico, dei macchinari di trasporto e delle zone di deposito del carico all'interno dell'impianto portuale; 
  • 2 controlli più approfonditi, secondo le necessità, per accertare che solo il carico provvisto della necessaria documentazione di accompagnamento possa entrare nell'impianto portuale, esservi provvisoriamente depositato e successivamente imbarcato sulla nave; 
  • 3 intensificazione delle perquisizioni dei veicoli; e
  • 4 verifica più frequente ed approfondita dei sigilli e degli metodi utilizzati per impedire manomissioni dolose del carico.
16.36 L'ispezione più approfondita del carico può avvenire secondo uno dei metodi seguenti o l'insieme di essi:
  • 1 ispezioni più frequenti e più approfondite del carico, dei macchinari di trasporto e delle zone di deposito del carico all'interno dell'impianto portuale (esame visivo e fisico); 
  • 2 utilizzo più frequente di apparecchiature di scannerizzazione/individuazione, dispositivi meccanici o unità cinofile; e
  • 3 oltre agli accordi e alle procedure stabiliti, coordinamento delle misure di sicurezza rafforzate con lo spedizioniere o altri soggetti responsabili.
Livello di sicurezza 3

16.37 Al livello di sicurezza 3, l'impianto portuale deve attenersi alle istruzioni impartite dalle persone responsabili delle misure di reazione ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza. Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve descrivere con precisione le misure di sicurezza applicabili dall'impianto portuale in stretta cooperazione con i responsabili e con le navi presenti presso l'impianto portuale, in particolare:
  • 1 limitazione o sospensione della movimentazione del carico o delle operazioni nell'intero impianto portuale, in parte di esso o a bordo di determinate navi; e
  • 2 verifica dell'inventario delle merci e delle sostanze pericolose presenti nell'impianto portuale e della loro collocazione.
Consegna delle provviste di bordo

16.38 Le misure di sicurezza riguardanti la consegna delle provviste di bordo devono:
  • 1 consentire di verificare le provviste di bordo e l'integrità degli imballaggi; 
  • 2 impedire che le provviste siano accettate a bordo senza ispezione; 
  • 3 impedire manomissioni dolose; 
  • 4 impedire che siano accettate a bordo provviste non ordinate; 
  • 5 prevedere la perquisizione dei veicoli di consegna; e
  • 6 prevedere che i veicoli di consegna siano scortati all'interno dell'impianto portuale.
16.39 Per le navi che fanno regolarmente scalo nell'impianto portuale potrebbe essere opportuno che la nave, i fornitori di provviste e l'impianto portuale definiscano procedure per la notifica e la pianificazione delle consegne e la documentazione di accompagnamento. Deve essere sempre possibile confermare che le provviste presentate alla consegna siano accompagnate da documenti che ne attestino l'effettiva ordinazione da parte della nave.

Livello di sicurezza 1

16.40 Al livello di sicurezza 1, il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve definire le misure di sicurezza applicabili per controllare la consegna delle provviste di bordo, in particolare:
  • 1 ispezione delle provviste di bordo; 
  • 2 notifica preliminare della composizione del carico, indicazioni sul conducente e numero di immatricolazione del veicolo di consegna; e
  • 3 perquisizione del veicolo di consegna.
16.41 L'ispezione delle provviste di bordo può avvenire secondo uno dei seguenti mezzi o l'insieme di essi:
  • 1 esame visivo e fisico; e
  • 2 utilizzo di apparecchiature di scansione/individuazione, dispositivi meccanici o unità cinofile.
Livello di sicurezza 2

16.42 Al livello di sicurezza 2, il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve definire le misure di sicurezza supplementari applicabili per rafforzare il controllo della consegna delle provviste di bordo, in particolare:
  • 1 ispezione dettagliata delle provviste di bordo; 
  • 2 perquisizione dettagliata dei veicoli di consegna; .
  • 3 coordinamento con l'equipaggio della nave per verificare la corrispondenza tra l'ordinazione e la bolla di consegna prima dell'ingresso nell'impianto portuale; e.
  • 4 scorta del veicolo di consegna all'interno dell'impianto portuale.
16.43 L'ispezione dettagliata delle provviste di bordo può avvenire secondo uno dei seguenti mezzi o l'insieme di essi:
  • 1 perquisizione più frequente ed approfondita dei veicoli di consegna; 
  • 2 utilizzo più frequente di apparecchiature di scansione/individuazione, dispositivi meccanici o unità cinofile; e
  • 3 limitazione o divieto di ingresso per le provviste di bordo che non si prevede lascino l'impianto portuale entro un determinato lasso di tempo.
Livello di sicurezza 3

16.44 Al livello di sicurezza 3, l'impianto portuale deve attenersi alle istruzioni impartite dalle persone responsabili delle misure di reazione ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza. Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve descrivere con precisione le misure di sicurezza applicabili dall'impianto portuale in stretta cooperazione con i responsabili e con le navi presenti presso l'impianto portuale, in particolare prepararsi alla limitazione o alla sospensione della consegna delle provviste di bordo nell'intero impianto portuale o in parte di esso.

Movimentazione dei bagagli non accompagnati

16.45 Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve definire le misure di sicurezza applicabili per accertare che i bagagli non accompagnati (ossia i bagagli, compresi gli effetti personali, che non accompagnano il passeggero o il membro dell'equipaggio al momento dell'ispezione o della perquisizione) siano identificati ed opportunamente ispezionati, in particolare perquisiti, prima di entrare nell'impianto portuale e, a seconda delle disposizioni previste in materia di deposito, prima di essere trasferiti dall'impianto portuale alla nave. Non si prevede che tali bagagli siano ispezionati sia dalla nave che dall'impianto portuale e nel caso in cui entrambi siano dotati di adeguate apparecchiature di controllo, la responsabilità dell'ispezione spetta all'impianto portuale. È indispensabile una stretta cooperazione con la nave e occorre porre in essere misure che garantiscano una movimentazione sicura dei bagagli non accompagnati dopo l'ispezione.

Livello di sicurezza 1

16.46 Al livello di sicurezza 1, il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve definire le misure di sicurezza applicabili in occasione della movimentazione di bagagli non accompagnati affinché il 100 % di tali bagagli sia ispezionato o perquisito, se necessario mediante controllo radioscopico.

Livello di sicurezza 2

16.47 Al livello di sicurezza 2, il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve definire le misure di sicurezza supplementari applicabili in occasione della movimentazione di bagagli non accompagnati affinché il 100 % di tali bagagli sia sottoposto a controllo radioscopico.

Livello di sicurezza 3

16.48 Al livello di sicurezza 3, l'impianto portuale deve attenersi alle istruzioni impartite dalle persone responsabili delle misure di reazione ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza. Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve descrivere con precisione le misure di sicurezza applicabili dall'impianto portuale in stretta cooperazione con i responsabili e con le navi presenti nell'impianto portuale, in particolare:
  • 1 sottoporre i bagagli non accompagnati ad un'ispezione più approfondita, ad esempio mediante controllo radioscopico da almeno due angolazioni diverse; .
  • 2 prepararsi alla limitazione o alla sospensione della movimentazione dei bagagli non accompagnati; e.
  • 3 vietare che bagagli non accompagnati entrino nell'impianto portuale.
Sorveglianza della sicurezza dell'impianto portuale

16.49 L'organizzazione della sicurezza dell'impianto portuale deve essere in grado di sorvegliare in permanenza l'impianto portuale e la zona circostante, sia sul lato mare che sul lato terra, in particolare durante le ore notturne e nei periodi di scarsa visibilità; le zone ad accesso ristretto situate all'interno dell'impianto portuale; le navi che si trovano nell'impianto portuale e le zone attorno ad esse. Tale sorveglianza può comprendere il ricorso a:
  • 1 dispositivi di illuminazione; 
  • 2 pattuglie di guardia a piedi, motorizzate o a bordo di motovedette; e
  • 3 rilevatori di intrusione automatici e apparecchiature di sorveglianza.
16.50 I rilevatori di intrusione automatici devono attivare un allarme sonoro e/o visivo situato in una postazione presidiata o sorvegliata in permanenza.

16.51 Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve definire le procedure e le apparecchiature necessarie ad ogni livello di sicurezza e stabilire i mezzi per garantire che le apparecchiature di sorveglianza possano funzionare in permanenza, tenendo conto anche dei possibili effetti delle condizioni meteorologiche o dei guasti elettrici.

Livello di sicurezza 1

16.52 Al livello di sicurezza 1, il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve definire le misure di sicurezza da applicare, che possono consistere in un insieme di mezzi di illuminazione, pattuglie di sicurezza e apparecchiature di sicurezza e di sorveglianza, per consentire al personale incaricato della sicurezza dell'impianto portuale di:
  • 1 sorvegliare l'insieme dell'impianto portuale, compresi gli accessi sul lato terra e sul lato mare; 
  • 2 sorvegliare i punti di accesso, le barriere e le zone ad accesso ristretto; e
  • 3 sorvegliare le zone e i movimenti attorno alle navi che utilizzano l'impianto portuale, eventualmente facendo intensificare l'illuminazione fornita dalla nave stessa.
Livello di sicurezza 2

16.53 Al livello di sicurezza 2, il piano di sicurezza dell'impianto deve definire le misure di sicurezza supplementari applicabili per rafforzare i mezzi di controllo e di sorveglianza, in particolare:
  • 1 aumentare la copertura e l'intensità dell'illuminazione e delle apparecchiature di sorveglianza, ricorrendo se necessario ad apparecchiature di illuminazione e di sorveglianza supplementari; 
  • 2 aumentare la frequenza delle pattuglie a piedi, motorizzate o a bordo di motovedette; e
  • 3 assegnare personale supplementare ai compiti di sorveglianza e di guardia.
Livello di sicurezza 3

16.54 Al livello di sicurezza 3, l'impianto portuale deve attenersi alle istruzioni impartite dalle persone responsabili delle misure di reazione ad un incidente o ad una minaccia di incidente di sicurezza. Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve descrivere con precisione le misure di sicurezza applicabili dall'impianto portuale in stretta cooperazione con i responsabili e con le navi presenti nell'impianto portuale, in particolare:
  • 1 accendere tutta l'illuminazione all'interno dell'impianto portuale o del perimetro che lo circonda; .
  • 2 azionare tutte le apparecchiature di sorveglianza in grado di registrare le attività all'interno o nelle vicinanze dell'impianto portuale; .
  • 3 massimizzare la durata di registrazione ininterrotta delle apparecchiature di sorveglianza.
Differenza dei livelli di sicurezza

16.55 Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve precisare le procedure e le misure di sicurezza che l'impianto portuale potrebbe adottare se applicasse un livello di sicurezza superiore a quello applicato da una nave.

Attività non contemplate dal codice

16.56 Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve precisare le procedure e le misure di sicurezza che l'impianto portuale deve applicare in caso di interfaccia:
  • 1 con una nave che ha fatto scalo nel porto di uno Stato che non è un Governo Contraente; 
  • 2 con una nave non soggetta alle disposizioni del presente codice; e
  • 3 con piattaforme fisse o galleggianti o con piattaforme mobili di perforazione offshore in stazionamento.
Dichiarazioni di sicurezza

16.57 Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve determinare le procedure applicabili quando, su istruzione del Governo Contraente, l'agente di sicurezza dell'impianto portuale o la nave chiede una dichiarazione di sicurezza.

Verifiche, revisioni e modifiche

16.58 Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve indicare in che modo l'agente di sicurezza dell'impianto portuale intende verificare se il piano di sicurezza dell'impianto portuale continua ad essere efficace e la procedura di revisione, aggiornamento o modifica di tale piano di sicurezza.

16.59 Il piano di sicurezza dell'impianto portuale deve essere riesaminato ogniqualvolta l'agente di sicurezza dell'impianto portuale lo giudica necessario. Inoltre, deve essere riesaminato:
  • 1 se la valutazione della sicurezza dell'impianto portuale in questione viene modificata; 
  • 2 se, a seguito di un controllo indipendente dal piano di sicurezza dell'impianto portuale o della verifica, da parte del Governo Contraente, dell'organizzazione della sicurezza dell'impianto portuale, emergono lacune o dubbi circa la pertinenza di un elemento importante del piano di sicurezza dell'impianto portuale già approvato; 
  • 3 a seguito di un incidente o di una minaccia di incidente di sicurezza riguardante l'impianto portuale; e
  • 4 a seguito di un cambiamento di proprietà o di gestione dell'impianto portuale.
16.60 A seguito di ogni revisione, l'agente di sicurezza dell'impianto portuale può raccomandare opportune modifiche. Le modifiche al piano di sicurezza dell'impianto portuale che riguardano:
  • 1 proposte di cambiamento che potrebbero modificare sostanzialmente la politica di mantenimento della sicurezza dell'impianto portuale; e
  • 2 la soppressione, la modifica o la sostituzione di barriere permanenti, apparecchiature e sistemi di sicurezza e di sorveglianza, ecc., precedentemente ritenuti essenziali per garantire la sicurezza dell'impianto portuale
devono essere sottoposte all'esame e all'approvazione del Governo Contraente che aveva approvato il piano di sicurezza iniziale dell'impianto portuale. Il Governo Contraente o l'organismo che opera per suo conto può approvare le proposte di cambiamento apportandovi, se del caso, ulteriori modifiche. In occasione dell'approvazione del piano di sicurezza dell'impianto portuale, il Governo Contraente deve indicare quali modifiche procedurali o fisiche devono essere sottoposte alla sua approvazione.

Approvazione dei piani di sicurezza degli impianti portuali

16.61 I piani di sicurezza degli impianti portuali devono essere approvati dal Governo Contraente competente; questi devono stabilire procedure adeguate per:
  • 1 la presentazione dei piani di sicurezza degli impianti portuali; 
  • 2 l'esame dei piani di sicurezza degli impianti portuali; 
  • 3 l'approvazione, con o senza modifiche, dei piani di sicurezza degli impianti portuali; 
  • 4 l'esame delle modifiche presentate dopo l'approvazione; e
  • 5 le ispezioni e i controlli destinati a verificare se i piani di sicurezza continuano ad essere efficaci.
In tutte le fasi summenzionate occorre adottare disposizioni a tutela della riservatezza del contenuto dei piani di sicurezza degli impianti portuali.

Dichiarazione di conformità dell'impianto portuale

16.62 Il Governo Contraente sul cui territorio è situato l'impianto portuale può rilasciare una dichiarazione di conformità dell'impianto portuale. Tale dichiarazione deve indicare:
  • 1 l'impianto portuale oggetto della dichiarazione di conformità; .
  • 2 che l'impianto portuale soddisfa le disposizioni del capitolo XI-2 e della parte A del codice; .
  • 3 il periodo di validità della dichiarazione di conformità dell'impianto portuale, che deve essere precisato dai Governi Contraenti ma non essere superiore a cinque anni; e.
  • 4 le disposizioni relative alle successive verifiche ad opera del Governo Contraente e alla conferma dell'effettiva esecuzione di tali verifiche.
16.63 La dichiarazione di conformità di un impianto portuale deve essere redatta secondo il modello riportato in appendice a questa parte del codice. Qualora la dichiarazione non sia redatta in inglese, spagnolo o francese, il Governo Contraente può, se lo ritiene opportuno, allegare la traduzione in una di queste lingue.


17 - AGENTE DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO PORTUALE

Generalità

17.1 Nei casi eccezionali in cui l'agente di sicurezza della nave chiede precisazioni in merito alla validità dei documenti di identificazione di persone che desiderano salire a bordo della nave per ragioni ufficiali, l'agente di sicurezza dell'impianto portuale è tenuto a prestargli assistenza.

17.2 L'agente di sicurezza dell'impianto portuale non è incaricato della conferma di routine dell'identità delle persone che desiderano salire a bordo della nave.
Le sezioni 15, 16 e 18 contengono ulteriori orientamenti pertinenti.

18 - FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONI CONCERNENTI LA SICUREZZA DELL'IMPIANTO PORTUALE

Formazione

18.1 L'agente di sicurezza dell'impianto portuale deve essere a conoscenza e ricevere una formazione in alcuni o tutti i settori seguenti, a seconda delle necessità:
  • 1 amministrazione della sicurezza; 
  • 2 convenzioni, codici e raccomandazioni internazionali pertinenti; 
  • 3 legislazione e regolamentazione nazionali pertinenti; 
  • 4 competenze e funzioni di altri organismi di sicurezza; 
  • 5 metodologia della valutazione della sicurezza dell'impianto portuale; 
  • 6 metodologia dei controlli e delle ispezioni di sicurezza dell'impianto portuale e della nave; 
  • 7 operazioni navali e portuali e condizioni in cui si svolgono; 
  • 8 misure di sicurezza applicate a bordo della nave e nell'impianto portuale; 
  • 9 preparazione, intervento e pianificazione di emergenza; 
  • 10 tecniche didattiche per la formazione in materia di sicurezza, comprese le misure e procedure di sicurezza; 
  • 11 trattamento delle informazioni e delle comunicazioni sensibili sotto il profilo della sicurezza; 
  • 12 conoscenza delle varie forme di minacce alla sicurezza; 
  • 13 riconoscimento ed individuazione di armi, sostanze e apparecchiature pericolose; 
  • 14 riconoscimento, su base non discriminatoria, delle caratteristiche e dei modelli comportamentali delle persone che potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza; 
  • 15 tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza; 
  • 16 apparecchiature e sistemi di sicurezza e loro limiti di utilizzo; 
  • 17 metodologia applicata nelle verifiche, le ispezioni, i controlli e la sorveglianza; 
  • 18 tecniche di perquisizione fisica e di ispezione non intrusiva; 
  • 19 esercitazioni ed addestramento di sicurezza, compresi esercitazioni ed addestramenti con le navi; e.
  • 20 valutazione delle esercitazioni e degli addestramenti di sicurezza.
18.2 Il personale dell'impianto portuale incaricato di compiti specifici in materia di sicurezza deve essere a conoscenza e ricevere una formazione in alcuni o tutti i settori seguenti, a seconda delle necessità:
  • 1 conoscenza delle varie forme di minacce alla sicurezza; 
  • 2 riconoscimento ed identificazione di armi, sostanze e apparecchiature pericolose; 
  • 3 riconoscimento delle caratteristiche e dei modelli comportamentali delle persone che potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza; 
  • 4 tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza; 
  • 5 tecniche di gestione e di controllo della folla; 
  • 6 comunicazioni di sicurezza; 
  • 7 funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza; 
  • 8 collaudo, taratura e manutenzione delle apparecchiature e dei sistemi di sicurezza; 
  • 9 tecniche di ispezione, controllo e sorveglianza; e
  • 10 tecniche di perquisizione fisica delle persone, degli effetti personali, dei bagagli, del carico e delle provviste di bordo.
18.3 Gli altri membri del personale dell'impianto portuale devono avere una sufficiente conoscenza ed abitudine delle pertinenti disposizioni del piano di sicurezza dell'impianto portuale, in particolare dell'insieme o di parte dei seguenti elementi:
  • 1 significato ed implicazioni dei vari livelli di sicurezza; .
  • 2 riconoscimento ed individuazione di armi, sostanze e apparecchiature pericolose; .
  • 3 riconoscimento delle caratteristiche e dei modelli comportamentali delle persone che potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza; e.
  • 4 tecniche utilizzate per aggirare le misure di sicurezza.
Esercitazioni ed addestramenti

18.4 Le esercitazioni e gli addestramenti mirano a garantire che il personale dell'impianto portuale sia in grado di svolgere i compiti di sicurezza affidatigli a tutti i livelli di sicurezza e di individuare eventuali lacune del sistema di sicurezza alle quali occorre ovviare.

18.5 Per garantire un'efficace applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza dell'impianto portuale, è necessario effettuare esercitazioni almeno una volta ogni tre mesi, a meno che circostanze particolari non impongano di procedere altrimenti. L'esercitazione deve servire a mettere alla prova i singoli elementi del piano di sicurezza, in particolare quelli relativi alle minacce per la sicurezza elencate al paragrafo 15.11.

18.6 Almeno una volta ogni anno civile e in ogni caso ad intervalli non superiori a 18 mesi, devono essere effettuati addestramenti che possono coinvolgere agenti di sicurezza dell'impianto portuale, di concerto con le competenti autorità dei Governi Contraenti, agenti di sicurezza della compagnia o ufficiali di sicurezza della nave, se disponibili. Gli addestramenti devono servire a mettere alla prova le comunicazioni, il coordinamento, la disponibilità delle risorse e le reazioni. Gli addestramenti possono consistere in:
  • 1 esercitazioni su grande scala o in situazione reale; 
  • 2 simulazioni teoriche o seminari; o
  • 3 essere associati ad altri tipi di addestramento, ad esempio interventi di emergenza o altre esercitazioni delle autorità dello Stato del porto di approdo.


19 - VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE NAVI

Non sono previsti orientamenti supplementari.



Regolamento   |   Allegato I   |   Allegato II



(testo a cura di Enzo Fogliani

 (pagina aggiornata il 25.1.2009)
(n.b:  salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo normativo sia aggiornato a tale data. L'eventuale aggiornamento del testo normativo operato da norme successive, se riportato nel testo, è indicato appena dopo il titolo della legge.)  


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