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legislazione comunitaria di
diritto della navigazione e dei trasporti



Allegato II
al Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali 


Gazzetta ufficiale n. L 129 del 29/04/2004


ALLEGATO II

IL CODICE INTERNAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE NAVI E DEGLI IMPIANTI PORTUALI

PREAMBOLO

1. La Conferenza diplomatica sulla sicurezza marittima, svoltasi a Londra nel dicembre 2002, ha adottato nuove disposizioni nella Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare e il presente Codice con la finalità di migliorare la sicurezza marittima. Le nuove disposizioni introdotte formano un quadro internazionale che consente di coordinare navi e impianti portuali nella prevenzione di atti che rappresentino una minaccia per la sicurezza nel settore dei trasporti marittimi.

2. Dopo i tragici eventi dell'11 settembre 2001, la ventiduesima sessione dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale (di seguito definita 'l'Organizzazione' o 'l'IMO'), svoltasi nel novembre 2001, ha approvato all'unanimità l'elaborazione di nuove misure a tutela della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, da sottoporre all'adozione della Conferenza dei governi partecipanti alla Convenzione internazionale del 1974 sulla salvaguardia della vita umana in mare (nota come Conferenza diplomatica sulla sicurezza marittima) nel dicembre 2002. La preparazione della Conferenza diplomatica è stata affidata al Comitato per la sicurezza marittima dell'IMO, sulla base di contributi degli Stati membri, di organizzazioni intergovernative e non governative, in consultazione con l'IMO.

3. Il Comitato per la sicurezza marittima, durante la prima sessione straordinaria, tenutasi anch'essa nel novembre 2001, per accelerare l'elaborazione e l'adozione di misure di sicurezza adeguate ha istituito un gruppo di lavoro intersessione del Comitato, riunitosi per la prima volta nel febbraio 2002. I risultati delle discussioni sono stati riferiti ed analizzati alla settantacinquesima sessione del Comitato della sicurezza marittima nel maggio 2002, quando è stato creato un gruppo di lavoro ad hoc per sviluppare ulteriormente le proposte presentate. Tale sessione del Comitato ha in seguito esaminato la relazione del gruppo di lavoro, raccomandando il proseguimento dell'attività per mezzo di un ulteriore gruppo di lavoro intersessione, riunitosi nel settembre 2002. Nella settantaseiesima sessione, il Comitato, esaminati i risultati raggiunti dalla sessione del gruppo di lavoro del settembre 2002 e quelli del gruppo di lavoro riunitosi nel dicembre 2002, immediatamente prima della Conferenza diplomatica e parallelamente alla sessione del Comitato stesso, ha approvato la versione definitiva dei testi da presentare alla Conferenza diplomatica.

4. La Conferenza diplomatica del 9-13 dicembre 2002 ha inoltre adottato una serie di emendamenti alle disposizioni vigenti della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), accelerando l'osservanza dell'obbligo di installare sistemi di identificazione automatica, nonché nuove regole nel capitolo XI-1 della SOLAS 74, concernenti l'apposizione del numero di identificazione IMO della nave e l'obbligo di mantenere a bordo una scheda sinottica continua. La Conferenza diplomatica ha adottato anche una serie di risoluzioni, concernenti tra l'altro l'attuazione e la revisione del presente Codice, la cooperazione tecnica e la cooperazione con l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) e l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). È stato inoltre riconosciuto che, terminati i lavori di queste due organizzazioni, potrebbe rendersi necessaria la revisione e la modifica di alcune delle nuove disposizioni sulla sicurezza marittima.

5. Le disposizioni del capitolo XI-2 della SOLAS 74 e il presente Codice sono applicabili alle navi e agli impianti portuali. L'estensione della SOLAS 74 agli impianti portuali è dovuta al fatto che la SOLAS 74 rappresentava il mezzo più celere per assicurare che le necessarie misure di sicurezza entrassero in vigore e dispiegassero effetti rapidamente. Tuttavia, è stato successivamente convenuto che le disposizioni relative agli impianti portuali riguarderanno unicamente l'interfaccia nave/porto. Il tema più ampio della sicurezza delle aree portuali sarà oggetto di ulteriori lavori svolti congiuntamente dall'IMO e dall'ILO. È stato inoltre convenuto che le disposizioni non vanno estese all'effettiva reazione ad attacchi o al necessario lavoro di ripristino successivo ad essi.

6. Nel redigere le disposizioni si è tenuto conto della necessità di assicurarne la compatibilità con le disposizioni della Convenzione internazionale recante le norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978, modificata, del Codice internazionale per la gestione della sicurezza (International Safety Management Code - Codice ISM ) e del sistema armonizzato di visite e certificazione.

7. Le disposizioni costituiscono una novità significativa nell'approccio degli operatori marittimi internazionali per quanto riguarda la sicurezza nel settore del trasporto marittimo. Va riconosciuto che potrebbero tradursi in un notevole carico di lavoro supplementare per alcuni governi contraenti, ma non va trascurato il ruolo importante della cooperazione tecnica per assistere i governi contraenti nell'attuazione delle disposizioni.

8. Per l'attuazione delle disposizioni sarà necessario un rapporto continuativo ed efficace di collaborazione e di comprensione tra tutte le parti interessate e gli utenti delle navi e degli impianti portuali, in particolare il personale di bordo, il personale portuale, i passeggeri, i proprietari del carico, la gestione delle navi e dei porti e le autorità nazionali e locali competenti in materia di sicurezza. Sarà necessario rivedere e modificare le attuali prassi e procedure, qualora queste non garantiscano un adeguato livello di sicurezza. Nell'interesse di una maggiore sicurezza marittima, agli operatori del settore navale e portuale e alle autorità nazionali e locali saranno attribuite responsabilità supplementari.

9. Nell'attuazione delle disposizioni del capitolo XI-2 della SOLAS 74 e della parte A del presente Codice, occorre tener conto degli orientamenti forniti nella parte B del Codice stesso. L'applicabilità degli orientamenti dipende tuttavia dalla natura dell'impianto portuale e della nave, dal settore in cui quest'ultima opera e/o dal carico trasportato.

10. Nessuna delle disposizioni del presente Codice può essere interpretata o applicata in modo incompatibile con il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali garantiti dagli strumenti internazionali, e in particolare quelli concernenti i lavoratori marittimi e i rifugiati, sanciti dalla dichiarazione relativa ai principi fondamentali e ai diritti sul lavoro dell'ILO e dalle norme internazionali relative ai lavoratori marittimi e portuali.

11. Riconoscendo che la convenzione dell'IMO sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale del 1965, modificata, stabilisce che i membri stranieri dell'equipaggio possono scendere a terra mentre la nave su cui sono arrivati rimane ancorata in porto, a condizione che le formalità d'arrivo della nave siano state completate e le autorità non abbiano motivo di rifiutare lo sbarco per ragioni di salute, sicurezza o di ordine pubblico, i governi contraenti, nell'approvare i piani di sicurezza concernenti le navi e gli impianti portuali, devono tener conto del fatto che, per i marittimi che vivono e lavorano a bordo della propria nave, è essenziale disporre di permessi per scendere a terra e dell'accesso alle strutture di terra a loro dedicate, e in particolare alle strutture sanitarie.

PARTE A

REQUISITI OBBLIGATORI RELATIVI ALLE DISPOSIZIONI DEL CAPITOLO XI-2 DELL'ALLEGATO DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE, MODIFICATA

1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Introduzione
La presente parte del Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali contiene le norme obbligatorie a cui fa riferimento il capitolo XI-2 della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificata.

1.2 Obiettivi
Gli obiettivi del Codice sono:.
  • 1 la creazione di un quadro internazionale di cooperazione tra i governi contraenti, le agenzie governative, le amministrazioni locali e gli operatori navali e portuali, con la finalità di rilevare le minacce alla sicurezza e di prendere misure preventive nei confronti dei problemi di sicurezza che possono riguardare navi o impianti portuali utilizzati per il commercio internazionale; .
  • 2 la definizione dei rispettivi ruoli e responsabilità che andranno ai governi contraenti, alle agenzie governative, alle amministrazioni locali e agli operatori navali e portuali nell'assicurare la sicurezza marittima a livello nazionale ed internazionale; .
  • 3 garantire una rapida ed efficace raccolta e scambio di informazioni in materia di sicurezza; .
  • 4 fornire una metodologia di valutazione della sicurezza, con la finalità di disporre di piani e procedure per reagire a un cambiamento di livello della sicurezza; .
  • 5 rassicurare sul fatto che sono garantite misure adeguate e proporzionate di sicurezza marittima.

1.3 Requisiti funzionali
Per realizzare gli obiettivi previsti, il presente Codice comprende una serie di requisiti funzionali, tra i quali figurano i seguenti:.
  • 1 raccolta, valutazione delle informazioni sulle minacce alla sicurezza e scambio con i pertinenti governi contraenti delle informazioni raccolte; .
  • 2 mantenimento di protocolli di comunicazione per navi e impianti portuali; .
  • 3 divieto di accesso non autorizzato a navi, impianti portuali e loro aree ad accesso limitato; .
  • 4 divieto di introdurre su navi o negli impianti portuali armi non autorizzate, congegni incendiari o esplosivi; .
  • 5 dotazione di mezzi per dare l'allarme in caso di minaccia o incidente di sicurezza; .
  • 6 obbligo di dotare navi e impianti portuali di piani di sicurezza basati sulle valutazioni di sicurezza; .
  • 7 obbligo di prevedere addestramento ed esercizi per garantire familiarità con piani e procedure di sicurezza.

2 - DEFINIZIONI

2.1 Agli effetti della presente parte, salvo espressa disposizione contraria:.
  • 1 'Convenzione' significa la Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificata; .
  • 2 'Regola' significa una Regola della Convenzione; .
  • 3 'Capitolo' significa un capitolo della Convenzione; .
  • 4 'Piano di sicurezza della nave' significa un piano elaborato per assicurare l'applicazione a bordo della nave di misure finalizzate a proteggere le persone a bordo, il carico, le unità di trasporto del carico e le provviste della nave dal rischio che si verifichi un problema di sicurezza..
  • 5 'Piano di sicurezza dell'impianto portuale' significa un piano elaborato per assicurare l'applicazione di misure finalizzate a proteggere l'impianto portuale e le navi, il carico, le unità di trasporto del carico e le provviste della nave all'interno dell'impianto portuale dal rischio che si verifichi un problema di sicurezza..
  • 6 'Ufficiale di sicurezza della nave' è la persona a bordo della nave, che risponde al Comandante ed è designata dalla società come responsabile della sicurezza della nave, e in particolare dell'attuazione e del rispetto del piano di sicurezza della nave, e come collegamento con l'agente di sicurezza della società e con l'agente di sicurezza dell'impianto portuale..
  • 7 'Agente di sicurezza della società' è la persona designata dalla società per effettuare la valutazione della sicurezza della nave, per elaborare il piano di sicurezza della nave, provvedere alla sua presentazione per approvazione e curarne poi l'attuazione e l'osservanza, e infine per fungere da collegamento con gli agenti di sicurezza dell'impianto portuale e con l'ufficiale di sicurezza della nave..
  • 8 'Agente di sicurezza dell'impianto portuale' è la persona designata come responsabile dell'elaborazione, attuazione, riesame e rispetto del piano di sicurezza dell'impianto portuale e come collegamento con gli ufficiali di sicurezza delle navi e con gli agenti di sicurezza della società..
  • 9 'Livello di sicurezza 1' è il livello per cui vanno costantemente mantenute misure di sicurezza minime adeguate..
  • 10 'Livello di sicurezza 2' è il livello per cui vanno mantenute adeguate misure di sicurezza supplementari per un determinato periodo, in conseguenza di un incremento del rischio che si verifichi un problema di sicurezza..
  • 11 'Livello di sicurezza 3' è il livello per cui vanno mantenute adeguate misure di sicurezza specifiche, per il periodo limitato in cui un problema di sicurezza è probabile ed imminente, anche quando non sia possibile individuare l'obiettivo specifico.
2.2 Nel presente Codice il termine 'nave' si applica anche alle unità mobili di perforazione offshore e alle unità veloci di trasporto, secondo la definizione della Regola XI-2/1.

2.3 Nelle sezioni 14-18, il termine 'governo contraente', in connessione con qualunque riferimento a un impianto portuale, comprende un riferimento all''Autorità designata'.

2.4 I termini non definiti diversamente nella presente parte hanno lo stesso significato che viene loro attribuito nei capitoli I e XI-2.


3 - APPLICAZIONE

3.1 Il presente Codice si applica:.
  • 1 ai seguenti tipi di nave destinati a viaggi internazionali:.
    • 1 navi passeggeri, comprese le unità veloci per trasporto passeggeri; 
    • 2 navi da carico, comprese le unità veloci per trasporto merci, di almeno 500 tonnellate di stazza lorda; 
    • 3 unità mobili di perforazione offshore; 
  • 2 agli impianti portuali destinati ai suddetti tipi di nave, utilizzati per viaggi internazionali.

3.2 Fatte salve le disposizioni della sezione 3.1.2, i governi contraenti decidono del grado di applicabilità della presente parte del Codice agli impianti portuali situati nel loro territorio e che, benché utilizzati principalmente da navi non destinate a viaggi internazionali, sono saltuariamente utilizzati da navi in partenza o in arrivo da un viaggio internazionale.
3.2.1 I governi contraenti basano le decisioni prese ai sensi alla sezione 3.2 su una valutazione della sicurezza degli impianti portuali effettuata conformemente alla presente parte del Codice.
3.2.2 Qualsiasi decisione presa da un governo contraente ai sensi della sezione 3.2 non compromette il livello di sicurezza che intendono assicurare il capitolo XI-2 o la presente parte del Codice.

3.3 Il presente Codice non si applica alle navi militari da guerra o ausiliarie o alle altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.

3.4 Le sezioni 5-13 e 19 della presente parte si applicano alle società e alle navi di cui alla Regola XI-2/4.

3.5 Le sezioni 5 e 14-18 della presente parte si applicano agli impianti portuali di cui alla Regola XI-2/10.

3.6 Nessuna disposizione del presente Codice pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati sanciti dal diritto internazionale.

4 - RESPONSABILITÀ DEI GOVERNI CONTRAENTI

4.1 Fatte salve le disposizioni delle Regole XI-2/3 e XI-2/7, i governi contraenti stabiliscono i livelli di sicurezza e forniscono gli orientamenti per la tutela contro i problemi di sicurezza. Livelli di sicurezza più elevati indicano una maggiore probabilità che si verifichi un incidente di sicurezza. Per stabilire il giusto livello di sicurezza occorre tener conto dei seguenti fattori:.
  • 1 il grado di credibilità della informazione relativa alla minaccia; .
  • 2 la misura in cui l'esistenza della minaccia è confermata; .
  • 3 la misura in cui la minaccia è indicata come specifica o imminente; .
  • 4 le conseguenze potenziali di un siffatto incidente di sicurezza.
4.2 Quando stabiliscono il livello di sicurezza 3, i governi contraenti rilasciano se necessario istruzioni adeguate e forniscono alle navi e agli impianti portuali che potrebbero essere colpiti informazioni legate alla sicurezza.

4.3 I governi contraenti possono affidare a un ente di sicurezza riconosciuto alcuni dei propri compiti in materia previsti dal capitolo XI-2 e dalla presente parte del Codice, ad eccezione dei seguenti:
  • 1 la fissazione del livello di sicurezza applicabile; 
  • 2 l'approvazione della valutazione di sicurezza degli impianti portuali e le modifiche successive di una valutazione approvata; 
  • 3 la determinazione degli impianti portuali per cui sarà necessario designare un agente di sicurezza; 
  • 4 l'approvazione del piano di sicurezza dell'impianto portuale e le modifiche successive di un piano approvato; 
  • 5 l'imposizione di misure di controllo e di attuazione ai sensi della Regola XI-2/9; 
  • 6 la fissazione dei requisiti della dichiarazione di sicurezza.
4.4 Nella misura che considerano necessaria, i governi contraenti effettuano prove dell'efficacia dei piani di sicurezza della nave o dell'impianto portuale che essi hanno approvato, o delle modifiche di tali piani, o, nel caso delle navi, dei piani o delle modifiche approvati dietro loro mandato.

5 - DICHIARAZIONE DI SICUREZZA

5.1 I governi contraenti decidono quando sia necessaria una dichiarazione di sicurezza, valutando il rischio che l'interfaccia nave/porto o l'attività nave/nave rappresenta per persone, beni o per l'ambiente.

5.2 Una nave può richiedere il rilascio di una dichiarazione di sicurezza quando:
  • 1 la nave opera a un livello di sicurezza più elevato dell'impianto portuale o di un'altra nave con cui è in interfaccia;
  • 2 esiste un accordo sulla dichiarazione di sicurezza tra governi contraenti riguardo a determinati viaggi internazionali o a navi specifiche che effettuano tali viaggi; .
  • 3 si è verificata una minaccia o un problema di sicurezza riguardante la nave o gli impianti portuali, ove applicabile; .
  • 4 la nave è ancorata in un porto per cui non è necessario avere od attuare un piano approvato di sicurezza dell'impianto portuale; .
  • 5 la nave sta conducendo attività nave/nave con un'altra nave per cui non è necessario avere od attuare un piano approvato di sicurezza della nave.
5.3 L'impianto portuale o la nave interessata deve rendere nota l'avvenuta ricezione delle richieste di dichiarazione di sicurezza fatte ai sensi della presente sezione.

5.4 La dichiarazione di sicurezza deve essere redatta:
  • 1 dal comandante della nave o dall'ufficiale di sicurezza della nave per conto della nave o delle navi; .
  • 2 inoltre, se opportuno, dall'agente di sicurezza dell'impianto portuale o, se il governo contraente stabilisce diversamente, da qualunque altro ente responsabile della sicurezza a terra, per conto dell'impianto portuale.
5.5 La dichiarazione di sicurezza contiene i requisiti di sicurezza che possono essere ripartiti tra gli impianti portuali e la nave (o tra navi), con espressa dichiarazione delle responsabilità di ciascuno.

5.6 I governi contraenti precisano, tenendo conto le disposizioni della Regola XI-2/9.2.3, il periodo minimo per cui gli impianti portuali situati nel loro territorio conservano le dichiarazioni di sicurezza.

5.7 Le amministrazioni precisano, tenendo conto delle disposizioni della Regola XI-2/9.2.3, il periodo minimo per cui le navi cui è concesso battere la loro bandiera nazionale conservano le dichiarazioni di sicurezza.

6 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

6.1 La società provvede affinché il piano di sicurezza della nave contenga una dichiarazione chiara che metta in rilievo l'autorità del Comandante. La società stabilisce nel piano di sicurezza della nave che il Comandante è investito della massima autorità e responsabilità di decidere per quanto riguarda la sicurezza a bordo e di richiedere l'assistenza della società o di qualunque governo contraente nella misura del necessario.

6.2 La società provvede affinché l'agente di sicurezza della società, il Comandante e l'ufficiale di sicurezza della nave ricevano il sostegno necessario per eseguire i loro compiti e responsabilità conformemente al capitolo XI-2 e alla presente parte del Codice.

7 - SICUREZZA DELLA NAVE

7.1 La nave è tenuta ad osservare i livelli di sicurezza stabiliti dai governi contraenti, come descritto di seguito.

7.2 Al livello di sicurezza 1, vengono svolte con le misure adeguate le seguenti attività su tutte le navi, destinate ad individuare i problemi di sicurezza e prendere misure preventive contro di essi, con la guida degli orientamenti della parte B del presente Codice:
  • 1 esecuzione di tutti i compiti necessari per la sicurezza della nave; .
  • 2 controllo dell'accesso alla nave; .
  • 3 controllo dell'imbarco delle persone e dei loro effetti; .
  • 4 monitoraggio delle aree riservate per garantire che vi abbiano accesso solo le persone autorizzate; .
  • 5 monitoraggio delle aree del ponte e delle aree intorno alla nave; .
  • 6 supervisione della movimentazione del carico e delle provviste della nave; .
  • 7 verifica della rapida disponibilità delle comunicazioni di sicurezza.
7.3 Al livello di sicurezza 2, per ogni attività prevista alla sezione 7.2 vanno attuate misure di protezione supplementari da precisare nel piano di sicurezza della nave, con la guida degli orientamenti della parte B del presente Codice.

7.4 Al livello di sicurezza 3, per ogni attività prevista alla sezione 7.2 vanno attuate ulteriori misure di protezione specifiche da precisare nel piano di sicurezza della nave, con la guida degli orientamenti della parte B del presente Codice.

7.5 Quando l'amministrazione stabilisce un livello di sicurezza 2 o 3, la nave comunica l'avvenuta ricezione delle istruzioni sul cambiamento di livello di sicurezza.

7.6 Prima di entrare in un porto o mentre si trova ancorata in un porto nel territorio di un governo contraente che ha stabilito un livello di sicurezza 2 o 3, la nave comunica l'avvenuta ricezione di tali istruzioni e conferma all'agente di sicurezza dell'impianto portuale di aver avviato l'attuazione delle necessarie misure e delle procedure specificate nel piano di sicurezza della nave, e, nel caso di livello di sicurezza 3, nelle istruzioni emanate dal governo contraente che ha stabilito un livello di sicurezza 3. La nave segnala le eventuali difficoltà di attuazione. In tali casi, l'agente di sicurezza dell'impianto portuale e l'ufficiale di sicurezza della nave definiscono congiuntamente e coordinano le azioni necessarie.

7.7 Se una nave ha un livello di sicurezza più elevato di quello del porto in cui intende entrare o in cui si trova, o aumenta analogamente il livello su richiesta dall'amministrazione, essa informa senza ritardo della situazione l'autorità competente del governo contraente in cui è situato l'impianto portuale e l'agente di sicurezza dell'impianto portuale stesso.
7.7.1 In tali casi, l'ufficiale di sicurezza della nave e l'agente di sicurezza dell'impianto portuale definiscono congiuntamente e coordinano le azioni adatte, se necessario.

7.8 L'amministrazione che richieda alle navi battenti bandiera del suo paese di operare a un livello di sicurezza 2 o 3 nel porto di un altro governo contraente ne informa senza ritardo tale governo contraente.

7.9 Quando un governo contraente fissa i livelli di sicurezza e provvede a comunicare le informazioni alle navi che operano nelle sue acque territoriali o hanno comunicato l'intenzione di entrarvi, tali navi restano vigilanti e comunicano immediatamente alla propria amministrazione e a tutti gli Stati costieri nelle vicinanze qualsiasi informazione di cui vengano a conoscenza e che possa avere un impatto sulla sicurezza marittima dell'area.

7.9.1 Informando tali navi del livello di sicurezza applicabile, il governo contraente, tenendo conto degli orientamenti della parte B del presente Codice, comunica loro anche tutte le eventuali misure di sicurezza da prendere e, se opportuno, le misure prese dal governo contraente per scongiurare la minaccia.

8 - VALUTAZIONE DI SICUREZZA DELLA NAVE

8.1 La valutazione di sicurezza della nave è parte essenziale ed integrante del processo di elaborazione ed aggiornamento del piano di sicurezza della nave.

8.2 L'agente di sicurezza della società provvede affinché la valutazione di sicurezza della nave sia effettuata da persone con le capacità necessarie per valutare la sicurezza di una nave in conformità con la presente sezione, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice.

8.3 Fatte salve le disposizioni della sezione 9.2.1, la valutazione di sicurezza di una determinata nave può essere effettuata da un organismo di sicurezza riconosciuto.

8.4 La valutazione di sicurezza della nave comprende un'ispezione in loco e almeno i seguenti elementi:.
  • 1 identificazione delle attuali misure, procedure ed operazioni di sicurezza; 
  • 2 identificazione e valutazione delle principali operazioni di bordo della nave che è importante proteggere;
  • 3 identificazione di possibili minacce alle principali operazioni di bordo della nave e della probabilità che si verifichi un problema, per la definizione delle misure di sicurezza e la determinazione del loro ordine di priorità; 
  • 4 identificazione dei punti deboli, fattore umano compreso, delle infrastrutture, politiche e procedure.
8.5 La valutazione di sicurezza della nave deve essere documentata, riesaminata, accettata e conservata dalla società.

9 - PIANO DI SICUREZZA DELLA NAVE

9.1 Ciascuna nave deve avere a bordo un piano di sicurezza della nave approvato dall'amministrazione. Il piano deve contenere le disposizioni relative ai tre livelli di sicurezza definiti dalla presente parte del Codice.
9.1.1 Fatte salve le disposizioni della sezione 9.2.1, il piano di sicurezza di una determinata nave può essere redatto da un organismo di sicurezza riconosciuto.

9.2 L'amministrazione può affidare il riesame e l'approvazione dei piani di sicurezza delle navi, o delle modifiche di un piano precedentemente approvato, ad organismi di sicurezza riconosciuti.
9.2.1 In tali casi l'organismo di sicurezza riconosciuto che effettua il riesame e l'approvazione del piano di sicurezza della nave o vi introduce modifiche per una determinata nave non deve essere intervenuto nella redazione della valutazione di sicurezza della nave o del piano di sicurezza della nave, o relative modifiche, che è oggetto del riesame.

9.3 La presentazione di un piano di sicurezza della nave per approvazione è accompagnata dalla valutazione di sicurezza sulla cui base sono stati elaborati il piano o le sue modifiche.

9.4 Il piano è elaborato sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice ed è redatto nella lingua o lingue di lavoro della nave. Se la lingua o le lingue in uso non sono l'inglese, il francese o lo spagnolo, è inclusa una traduzione in una di queste lingue. Il piano comprende almeno le seguenti voci:
  • 1 misure per prevenire l'introduzione a bordo di armi, sostanze pericolose e congegni destinati all'uso contro persone, navi o porti e il cui porto non è autorizzato; .
  • 2 identificazione delle aree riservate e misure previste per prevenire l'accesso non autorizzato; .
  • 3 misure per prevenire l'accesso non autorizzato alla nave; .
  • 4 procedure per reagire a minacce alla sicurezza o a violazioni della sicurezza, comprese disposizioni per garantire le operazioni fondamentali della nave o dell'interfaccia nave/porto; .
  • 5 procedure per reagire alle istruzioni che i governi contraenti possono dare al livello di sicurezza 3; .
  • 6 procedure per l'evacuazione in caso di minacce alla sicurezza o violazioni della sicurezza; .
  • 7 i compiti del personale di bordo dotato di competenze di sicurezza e del restante personale di bordo, limitatamente al tema della sicurezza; .
  • 8 procedure per l'audit delle attività di sicurezza; .
  • 9 procedure per l'addestramento e la formazione legati al piano; .
  • 10 procedure per l'interfaccia con le attività dell'impianto portuale in materia di sicurezza; .
  • 11 procedure per il riesame periodico del piano e per il suo aggiornamento; .
  • 12 procedure per la rapportazione di incidenti di sicurezza; .
  • 13 identificazione dell'ufficiale di sicurezza della nave; .
  • 14 identificazione dell'agente di sicurezza della società, compresi i dati per rintracciarlo in permanenza; .
  • 15 procedure per assicurare l'ispezione, il collaudo, la calibratura e la manutenzione delle attrezzature di sicurezza di bordo; .
  • 16 la frequenza di collaudo o calibratura delle attrezzature di sicurezza di bordo; .
  • 17 identificazione dell'ubicazione dei punti di attivazione del sistema di allarme di bordo; .
  • 18 procedure, istruzioni ed orientamenti sull'uso del sistema di allarme di bordo, compreso il collaudo, l'attivazione, la disattivazione e la riprogrammazione, nonché le modalità per limitare i falsi allarmi.
9.4.1 Il personale che effettua gli audit interni delle attività di sicurezza previste dal piano o che ne valuta l'attuazione è indipendente rispetto alle attività di cui svolge l'audit, salvo che ciò risulti impossibile per le dimensioni o la natura della società o della nave.

9.5 L'amministrazione decide quali modifiche apportate a un piano di sicurezza della nave o alle attrezzature di sicurezza di bordo, previste da un piano approvato, non vadano attuate senza la sua previa autorizzazione delle pertinenti modifiche del piano. Tali modifiche sono efficaci almeno come le misure previste dal capitolo XI-2 e dalla presente parte del Codice.
9.5.1 La natura delle modifiche del piano di sicurezza della nave o delle attrezzature di sicurezza di bordo, specificamente approvate dall'amministrazione conformemente alla sezione 9.5, è documentata in maniera da indicarne chiaramente l'avvenuta approvazione. L'approvazione è mantenuta a disposizione a bordo ed è presentata insieme al certificato internazionale di sicurezza della nave (o il certificato internazionale provvisorio di sicurezza della nave). Se le modifiche sono temporanee, dopo la reintroduzione delle misure o delle attrezzature originariamente approvate, non è più necessario che la nave conservi tale documentazione.

9.6 Il piano può essere conservato in formato elettronico. In tal caso, viene protetto mediante procedure destinate a prevenirne la cancellazione, distruzione o modifica non autorizzata.

9.7 Il piano viene protetto dall'accesso o divulgazione non autorizzata.

9.8 I piani di sicurezza della nave non sono soggetti all'ispezione dei funzionari debitamente autorizzati da un governo contraente per eseguire le misure di controllo o di applicazione di cui alla Regola XI-2/9, eccetto che nelle circostanze precisate alla sezione 9.8.1.
9.8.1 Se i funzionari debitamente autorizzati da un governo contraente hanno fondate ragioni di credere che la nave non sia conforme ai requisiti del capitolo XI-2 o della parte A del presente Codice, e che l'unico modo di verificare o di correggere la non conformità sia il riesame dei requisiti pertinenti del piano di sicurezza della nave, in via eccezionale è loro concesso accesso limitato alle sezioni specifiche del piano relative alla non conformità, ma solo con il consenso del governo contraente o del Comandante della nave. Tuttavia, le disposizioni del piano relative alla sezione 9.4, punti.2,.4,.5,.7,.15,.17 e.18 della presente parte del Codice sono considerate informazioni riservate, e non possono essere sottoposte ad ispezione senza il consenso dei governi contraenti interessati.

10 - DOCUMENTAZIONE

10.1 Va conservata a bordo, almeno per il periodo minimo indicato dall'amministrazione, la documentazione relativa alle seguenti attività, tenendo conto delle disposizioni della Regola XI-2/9.2.3:.
  • 1 formazione, addestramento ed esercizi; .
  • 2 minacce e incidenti di sicurezza; .
  • 3 violazioni della sicurezza; .
  • 4 cambiamenti del livello di sicurezza; .
  • 5 comunicazioni concernenti la sicurezza diretta di una nave, come minacce specifiche alla nave o agli impianti portuali in cui la nave si trova, o si trovava; .
  • 6 audit interni e riesame delle attività in materia di sicurezza; .
  • 7 riesame periodico della valutazione di sicurezza della nave; .
  • 8 riesame periodico del piano di sicurezza della nave; .
  • 9 attuazione delle eventuali modifiche al piano; .
  • 10 manutenzione, calibratura e collaudo delle attrezzature di sicurezza di bordo, in particolare collaudo del sistema di allarme della nave.
10.2 La documentazione è redatta nella lingua o lingue di lavoro della nave. Se la lingua o le lingue in uso non sono l'inglese, il francese o lo spagnolo, è inclusa una traduzione in una di queste lingue.

10.3 La documentazione può essere conservata in formato elettronico. In tal caso, viene protetta mediante procedure destinate a prevenirne la cancellazione, distruzione o modifica non autorizzata.

10.4 La documentazione viene protetta dall'accesso o divulgazione non autorizzati.

11 - AGENTE DI SICUREZZA DELLA SOCIETÀ

11.1 La società designa un agente di sicurezza della società. La persona può svolgere tale ruolo per una o più navi, a seconda del numero o il tipo di navi di cui è dotata la società, purché venga chiaramente indicato di quali navi egli è responsabile. La società può, a seconda del numero o il tipo di navi di cui è dotata, designare più persone come agenti di sicurezza, purché venga chiaramente indicato di quali navi ciascuno è responsabile.

11.2 In aggiunta a quelli indicati altrove nella presente parte del Codice, i doveri e le responsabilità dell'agente di sicurezza della società comprendono tra l'altro:
  • 1 prestare consulenza sul livello delle probabili minacce per la nave, sulla base delle valutazioni di sicurezza ed altre informazioni pertinenti; .
  • 2 provvedere affinché siano effettuate le valutazioni di sicurezza della nave; .
  • 3 occuparsi dell'elaborazione, della presentazione per approvazione, e in seguito dell'attuazione e rispetto del piano di sicurezza della nave; .
  • 4 provvedere affinché il piano di sicurezza della nave venga modificato nella misura necessaria per correggerne i difetti e rispettare i requisiti di sicurezza della singola nave; .
  • 5 organizzare audit interni e riesami delle attività di sicurezza; .
  • 6 organizzare la verifica iniziale da parte dell'amministrazione o dell'organismo di sicurezza riconosciuto, nonché le verifiche successive; .
  • 7 provvedere affinché le anomalie e le non conformità individuate durante gli audit interni, i riesami periodici, le ispezioni di sicurezza e le verifiche della conformità siano tempestivamente corrette; .
  • 8 potenziare la sensibilizzazione e la vigilanza in materia di sicurezza; .
  • 9 assicurare l'addestramento adeguato per il personale responsabile della sicurezza della nave; .
  • 10 assicurare comunicazioni e cooperazione efficaci tra l'ufficiale di sicurezza della nave e i competenti agenti di sicurezza degli impianti portuali; .
  • 11 assicurare la coerenza tra requisiti di sicurezza operativa e requisiti di sicurezza di persone e beni; .
  • 12 provvedere affinché, se si ricorre a piani di sicurezza per tipo di nave o per la flotta, il piano per ciascuna nave rifletta accuratamente le informazioni specifiche per ciascuna nave; .
  • 13 assicurare l'attuazione e il rispetto delle eventuali disposizioni alternative od equivalenti approvate per una particolare nave o gruppo di navi.

12 - UFFICIALE DI SICUREZZA DELLA NAVE

12.1 Viene designato un l'ufficiale di sicurezza per ciascuna nave.

12.2 In aggiunta a quelli indicati altrove nella presente parte del Codice, i doveri e le responsabilità dell'ufficiale di sicurezza della nave comprendono tra l'altro:
  • 1 svolgere regolari ispezioni di sicurezza della nave per verificare l'osservanza costante delle misure di sicurezza necessarie; 
  • 2 garantire osservanza e supervisione dell'attuazione del piano di sicurezza della nave, comprese eventuali modifiche del piano; 
  • 3 coordinare gli aspetti di sicurezza della movimentazione del carico e delle provviste di bordo con il restante personale della nave e con i competenti agenti di sicurezza degli impianti portuali; .
  • 4 proporre le modifiche al piano di sicurezza della nave; 
  • 5 comunicare all'agente di sicurezza della società le eventuali anomalie e non conformità individuate durante gli audit interni, i riesami periodici, le ispezioni di sicurezza e le verifiche della conformità ed attuare eventuali azioni correttive; 
  • 6 potenziare la sensibilizzazione e la vigilanza a bordo in materia di sicurezza; 
  • 7 assicurare l'addestramento adeguato per il personale responsabile della sicurezza della nave, nella misura opportuna; 
  • 8 comunicare tutti i incidenti di sicurezza; 
  • 9 coordinare l'attuazione del piano di sicurezza della nave con l'agente di sicurezza della società e del competente agente di sicurezza dell'impianto portuale; 
  • 10 assicurare l'adeguato impiego, collaudo, calibratura e manutenzione delle attrezzature di sicurezza eventualmente presenti.

13 - FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ED ESERCIZI CONCERNENTI LA SICUREZZA DELLA NAVE

13.1 L'agente di sicurezza della società e il personale di terra necessario devono poter vantare nozioni e formazione in materia di sicurezza, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice.

13.2 L'ufficiale di sicurezza della nave deve poter vantare nozioni e formazione in materia di sicurezza, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice.

13.3 Il personale di bordo che è investito di specifici compiti e responsabilità in materia di sicurezza deve comprendere le responsabilità in materia di sicurezza previste dal piano di sicurezza della nave e possedere sufficienti conoscenze e capacità da svolgere i compiti assegnati, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice.

13.4 Per assicurare l'efficace attuazione del piano di sicurezza della nave vanno svolte esercitazioni con la frequenza opportuna, tenendo conto del tipo di nave, degli avvicendamenti del personale di bordo, degli impianti portuali da visitare e delle altre circostanze pertinenti, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice.

13.5 L'agente di sicurezza della società assicura l'effettiva coordinazione ed attuazione dei piani di sicurezza delle navi, partecipando alle esercitazioni con la frequenza opportuna, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice.


14 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI PORTUALI

14.1 Gli impianti portuali devono funzionare ai livelli di sicurezza indicati dal governo contraente nel cui territorio si trovano. Le misure e procedure di sicurezza vanno applicate agli impianti portuali in maniera da comportare il minimo di interferenza o di ritardo ai passeggeri, alla nave, al personale di bordo e ai visitatori, ai beni e ai servizi.

14.2 Al livello di sicurezza 1, per individuare e prendere le misure necessarie a prevenire gli incidenti di sicurezza vanno svolte le seguenti attività, con misure adeguate in tutti gli impianti portuali, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice:
  • 1 assicurare lo svolgimento di tutti i compiti per garantire la sicurezza dell'impianto portuale; .
  • 2 controllare l'accesso all'impianto portuale; .
  • 3 monitorare l'impianto portuale, in particolare le aree di ancoraggio e di ormeggio; .
  • 4 monitorare le aree riservate per garantire che vi abbiano accesso solo le persone autorizzate; .
  • 5 provvedere alla supervisione della movimentazione del carico; .
  • 6 provvedere alla supervisione della movimentazione delle provviste di bordo; .
  • 7 assicurare la pronta disponibilità delle comunicazioni di sicurezza.
14.3 Al livello di sicurezza 2, per ogni attività della sezione 14.2 vanno attuate le misure protettive supplementari indicate nel piano di sicurezza dell'impianto portuale, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice.

14.4 Al livello di sicurezza 3, per ogni attività della sezione 14.2 vanno attuate le misure protettive specifiche indicate nel piano di sicurezza dell'impianto portuale, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice.
14.4.1 In aggiunta, al livello di sicurezza 3, gli impianti portuali devono attuare le istruzioni in materia di sicurezza del governo contraente nel cui territorio essi sono situati.

14.5 Quando l'agente di sicurezza dell'impianto portuale viene informato che una nave incontra difficoltà ad osservare i requisiti del capitolo XI-2 o della presente parte o ad attuare le misure e procedure necessarie indicate nel piano di sicurezza della nave, e, nel caso di livello di sicurezza 3, a seguire le istruzioni in materia di sicurezza emanate dal governo contraente nel cui territorio è situato l'impianto portuale, egli stabilisce contatti con l'ufficiale di sicurezza della nave e con lui coordina le azioni adeguate.

14.6 Quando l'agente di sicurezza dell'impianto portuale viene informato che una nave si trova a un livello di sicurezza più elevato di quello dell'impianto portuale, egli ne informa le autorità competenti e, stabiliti contatti con l'agente di sicurezza della nave, coordina le azioni adeguate, se necessario.

15 - VALUTAZIONE DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO PORTUALE

15.1 La valutazione di sicurezza dell'impianto portuale è parte essenziale ed integrante del processo di elaborazione ed aggiornamento del piano di sicurezza dell'impianto portuale.

15.2 La valutazione di sicurezza dell'impianto portuale deve essere svolta dal governo contraente nel cui territorio esso è situato. Il governo contraente può autorizzare un organismo di sicurezza riconosciuto ad effettuare la valutazione di sicurezza di un determinato impianto portuale situato nel suo territorio.
15.2.1 Dopo essere stata completata dall'organismo di sicurezza riconosciuto, la valutazione di sicurezza dell'impianto portuale viene riesaminata e, verificata la sua conformità con la presente sezione, approvata dal governo contraente nel cui territorio si trova l'impianto portuale.

15.3 Le persone che effettuano la valutazione possiedono le capacità necessarie per valutare la sicurezza dell'impianto portuale in conformità con la presente sezione, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice.

15.4 Le valutazioni di sicurezza degli impianti portuali sono periodicamente riesaminate e aggiornate, tenendo conto delle diverse minacce e/o delle piccole modifiche dell'impianto portuale, e sono sempre riesaminate ed aggiornate quando l'impianto portuale subisce importanti modifiche.

15.5 La valutazione di sicurezza dell'impianto portuale comprende almeno i seguenti elementi:.
  • 1 identificazione e valutazione dei principali beni ed infrastrutture da proteggere; 
  • 2 identificazione di possibili minacce ai principali beni ed infrastrutture e della probabilità che si verifichi un problema, per la definizione delle misure di sicurezza e la determinazione del loro ordine di priorità; .
  • 3 identificazione, selezione e determinazione dell'ordine di priorità delle contromisure e dei cambiamenti di procedura, e determinazione del loro livello di efficacia nel ridurre la vulnerabilità; .
  • 4 identificazione dei punti deboli, fattore umano compreso, delle infrastrutture, politiche e procedure.
15.6 Il governo contraente può permettere che la valutazione di sicurezza dell'impianto portuale si estenda a più impianti se l'operatore, l'ubicazione, il funzionamento, le attrezzature e la struttura degli impianti portuali sono simili. Il governo contraente che concede tale autorizzazione informa l'Organizzazione dei dettagli.

15.7 Completata la valutazione di sicurezza dell'impianto portuale, viene redatta una relazione, costituita da una sintesi delle modalità con cui è stata svolta la valutazione, una descrizione dei punti deboli riscontrati durante la valutazione e delle contromisure a cui è possibile ricorrere per farvi fronte. La relazione viene protetta dall'accesso o divulgazione non autorizzati.

16 - IL PIANO DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO PORTUALE

16.1 Sulla base della valutazione di sicurezza dell'impianto portuale, viene elaborato e osservato per ogni impianto un piano di sicurezza adeguato per l'interfaccia nave/porto. Il piano prevede disposizioni per i tre livelli di sicurezza definiti nella presente parte del Codice.
16.1.1 Fatte salve le disposizioni della sezione 16.2, il piano di sicurezza di un determinato impianto può essere redatto da un organismo di sicurezza riconosciuto.

16.2 Il piano di sicurezza dell'impianto portuale è approvato dal governo contraente nel cui territorio è situato l'impianto.

16.3 Il piano è elaborato sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice ed è redatto nella lingua di lavoro dell'impianto portuale. Il piano comprende almeno le seguenti voci:
  • 1 misure per prevenire l'introduzione, nell'impianto portuale o a bordo di una nave, di armi, sostanze pericolose e congegni destinati all'uso contro persone, navi o porti e il cui porto non è autorizzato; .
  • 2 misure per impedire l'accesso non autorizzato nell'impianto portuale, sulle navi ancorate nell'impianto, e nelle aree riservate dell'impianto stesso; .
  • 3 procedure per reagire a minacce alla sicurezza o a violazioni della sicurezza, comprese disposizioni per garantire le operazioni fondamentali della nave o dell'interfaccia nave/porto; .
  • 4 procedure per reagire alle istruzioni che i governi contraenti, nel cui territorio è situato l'impianto portuale, possono dare al livello di sicurezza 3; .
  • 5 procedure per l'evacuazione in caso di minacce alla sicurezza o violazioni della sicurezza; .
  • 6 i compiti del personale dell'impianto portuale dotato di competenze di sicurezza e del restante personale dell'impianto, limitatamente al tema della sicurezza; .
  • 7 procedure per l'interfaccia con le attività in materia di sicurezza a bordo delle navi; .
  • 8 procedure per il riesame periodico del piano e per il suo aggiornamento; .
  • 9 procedure per la rapportazione di incidenti di sicurezza; .
  • 10 identificazione dell'agente di sicurezza dell'impianto portuale, compresi i dati per rintracciarlo in permanenza; .
  • 11 misure per garantire la sicurezza delle informazioni contenute nel piano; .
  • 12 misure per garantire la sicurezza del carico e delle attrezzature per la movimentazione del carico nell'impianto portuale; .
  • 13 procedure per l'audit del piano di sicurezza dell'impianto portuale; .
  • 14 procedure di reazione nel caso in cui sia stato attivato il sistema di allarme di una nave che si trovi nell'impianto portuale; .
  • 15 procedure per facilitare la discesa a terra del personale di bordo delle navi o il cambiamento di personale, nonché l'accesso di visitatori a bordo, e in particolare dei rappresentanti delle organizzazioni sociali e sindacali dei marittimi.
16.4 Il personale che effettua gli audit interni delle attività di sicurezza previste dal piano o che ne valuta l'attuazione è indipendente rispetto alle attività di cui svolge l'audit, salvo che ciò risulti impossibile per le dimensioni o la natura dell'impianto portuale.

16.5 Il piano di sicurezza dell'impianto portuale può essere redatto in combinazione o come parte del piano di sicurezza del porto o di qualunque altro piano, o piani, di emergenza del porto.

16.6 Il governo contraente nel cui territorio è situato l'impianto portuale decide quali modifiche apportate a un piano di sicurezza dell'impianto portuale non vadano attuate senza la sua previa autorizzazione delle pertinenti modifiche del piano.

16.7 Il piano può essere conservato in formato elettronico. In tal caso, viene protetto mediante procedure destinate a prevenirne la cancellazione, distruzione o modifica non autorizzata.

16.8 Il piano viene protetto dall'accesso o divulgazione non autorizzati.

16.9 I governi contraenti possono permettere che un piano di sicurezza dell'impianto portuale si estenda a più impianti se l'operatore, l'ubicazione, il funzionamento, le attrezzature e la struttura degli impianti portuali sono simili. Il governo contraente che concede tale autorizzazione informa l'Organizzazione dei dettagli.


17 - L'AGENTE DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO PORTUALE

17.1 Viene designato un agente di sicurezza per ciascun impianto. È possibile designare un'unica persona per uno o più impianti.

17.2 In aggiunta a quelli indicati altrove nella presente parte del Codice, i doveri e le responsabilità dell'agente di sicurezza dell'impianto portuale comprendono tra l'altro:
  • 1 svolgere un'ispezione iniziale globale dell'impianto portuale, tenendo conto della pertinente valutazione di sicurezza; .
  • 2 assicurare l'elaborazione e il rispetto del piano di sicurezza dell'impianto portuale; .
  • 3 attuare il piano di sicurezza dell'impianto portuale e svolgere le pertinenti esercitazioni; .
  • 4 effettuare regolari ispezioni di sicurezza dell'impianto portuale per assicurare la continua osservanza di adeguate misure di sicurezza; .
  • 5 raccomandare ed inserire le eventuali modifiche da apportare al piano di sicurezza dell'impianto portuale, per correggere i difetti ed aggiornare il piano per tenere conto dei pertinenti cambiamenti all'interno dell'impianto portuale; .
  • 6 potenziare la sensibilizzazione in materia di sicurezza e la vigilanza del personale dell'impianto portuale; .
  • 7 assicurare l'addestramento adeguato per il personale responsabile della sicurezza dell'impianto portuale; .
  • 8 riferire alle autorità competenti e conservare la documentazione degli episodi che minacciano la sicurezza dell'impianto portuale; .
  • 9 coordinare l'attuazione del piano di sicurezza dell'impianto portuale con l'agente di sicurezza della società e l'agente di sicurezza della nave competenti; .
  • 10 agire in coordinazione con i servizi di sicurezza con le modalità opportune; .
  • 11 assicurare il rispetto delle norme relative al personale responsabile della sicurezza dell'impianto portuale; .
  • 12 assicurare l'adeguato utilizzo, collaudo, calibratura e manutenzione delle attrezzature di sicurezza eventualmente presenti; .
  • 13 su richiesta, assistere gli addetti alla sicurezza delle navi nella verifica dell'identità di coloro che intendono essere ammessi a bordo.
17.3 L'agente di sicurezza dell'impianto portuale riceve l'appoggio necessario per l'esercizio dei compiti e delle responsabilità che gli incombono in virtù del capitolo XI-2 e della presente parte del Codice.

18 - FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ED ESERCIZI CONCERNENTI LA SICUREZZA DELL'IMPIANTO PORTUALE

18.1 L'agente di sicurezza e il personale pertinente dell'impianto portuale devono poter vantare nozioni e formazione in materia di sicurezza, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice.

18.2 Il personale dell'impianto portuale investito di specifici compiti e responsabilità in materia di sicurezza deve comprendere i doveri e le responsabilità in materia di sicurezza previsti dal piano di sicurezza dell'impianto portuale e possedere sufficienti conoscenze e capacità da svolgere i compiti assegnati, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice.

18.3 Per assicurare l'efficace attuazione del piano di sicurezza dell'impianto portuale vanno effettuate esercitazioni con la frequenza opportuna, tenendo conto del tipo di attività che si svolgono nell'impianto portuale, degli avvicendamenti del personale dell'impianto, dei tipi di nave che si servono dell'impianto e delle altre circostanze pertinenti, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice.

18.4 L'agente di sicurezza dell'impianto portuale assicura l'effettiva coordinazione ed attuazione del piano di sicurezza dell'impianto, partecipando alle esercitazioni con la frequenza opportuna, sulla base degli orientamenti della parte B del presente Codice.

19 - VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE NAVI

19.1 Verifiche
19.1.1 Ciascuna nave a cui si applica la presente parte del Codice è sottoposta alle verifiche di seguito indicate:.
  • 1 prima dell'entrata in servizio della nave o del primo rilascio del certificato richiesto ai sensi della sezione 19.2, viene svolta una verifica iniziale, che comporta una verifica completa del sistema di sicurezza della nave e di tutte le associate attrezzature di sicurezza cui si applicano le pertinenti disposizioni del capitolo XI-2, la presente parte del Codice e il piano di sicurezza della nave approvato. La verifica accerta che il sistema di sicurezza della nave e le attrezzature associate sono pienamente conformi ai requisiti applicabili del capitolo XI-2 e della presente parte del Codice, sono in condizioni soddisfacenti e rispondono alle necessità del servizio cui è destinata la nave; .
  • 2 una verifica di rinnovo a intervalli indicati dall'amministrazione, ma che non possono superare il quinquennio, tranne nei casi in cui è applicabile la sezione 19.3. La verifica accerta che il sistema di sicurezza della nave e le attrezzature associate sono pienamente conformi ai requisiti applicabili del capitolo XI-2 e della presente parte del Codice e del piano di sicurezza della nave approvato, sono in condizioni soddisfacenti e rispondono alle necessità del servizio cui è destinata la nave; .
  • 3 almeno una verifica intermedia. Se si effettua una sola verifica intermedia, essa si svolge tra il secondo e il terzo anno dalla data di rilascio del certificato di cui alla Regola I/2, lettera n). La verifica intermedia comporta l'ispezione del sistema di sicurezza e delle associate attrezzature di sicurezza della nave, con la finalità di garantire che esso rimanga efficiente per il servizio cui la nave è destinata. La verifica intermedia è riportata sul certificato; .
  • 4 qualunque verifica supplementare decisa dall'amministrazione.
19.1.2 Le verifiche delle navi sono svolte da funzionari dell'amministrazione. L'amministrazione può tuttavia affidare le verifiche a un organismo di sicurezza riconosciuto, in conformità con la Regola XI-2/1.
19.1.3 In ogni caso, l'amministrazione interessata garantisce pienamente la completezza e l'efficienza della verifica e prende le misure necessarie per rispettare tale obbligo.
19.1.4 Successivamente alla verifica, il sistema di sicurezza della nave e le associate attrezzature di sicurezza della nave sono mantenuti in condizioni di conformità con le disposizioni delle Regole XI-2/4.2 e XI-2/6, della presente parte del Codice e del piano di sicurezza della nave approvato. Dopo ciascuna delle verifiche previste alla sezione 19.1.1, non sono consentite modifiche del sistema di sicurezza, delle attrezzature di sicurezza associate della nave o del piano di sicurezza della nave approvato senza l'approvazione dell'amministrazione.

19.2 Rilascio e convalida del certificato
19.2.1 Dopo la verifica iniziale o di rinnovo di cui alla sezione 19.1 è rilasciato un certificato internazionale di sicurezza della nave.
19.2.2 Tale certificato è rilasciato o convalidato dall'amministrazione o da un organismo di sicurezza riconosciuto che agisce su mandato dell'amministrazione.
19.2.3 Un altro governo contraente può, su richiesta dell'amministrazione, sottoporre a verifica la nave e, accertatane la conformità con le disposizioni della sezione 19.1.1, rilasciare o autorizzare il rilascio alla nave di un certificato internazionale di sicurezza della nave o, ove opportuno, convalidare o autorizzare la convalida di tale certificato, in conformità con il presente Codice.
19.2.3.1 All'amministrazione richiedente è trasmessa tempestivamente copia del certificato e copia della relazione di verifica.
19.2.3.2 Il certificato così rilasciato contiene la menzione del suo rilascio su richiesta dell'amministrazione ed ha quindi lo stesso valore e riceve lo stesso riconoscimento del certificato rilasciato ai sensi della sezione 19.2.2.
19.2.4 Il certificato internazionale di sicurezza della nave è redatto in una forma corrispondente al modello in appendice al presente Codice. Se la lingua usata non è l'inglese, il francese o lo spagnolo, il testo comprende una traduzione in una di queste lingue.

19.3 Durata e validità del certificato
19.3.1 Il certificato internazionale di sicurezza della nave viene rilasciato per un periodo indicato dall'amministrazione, ma non superiore a cinque anni.
19.3.2 Quando la verifica di rinnovo è effettuata entro tre mesi prima della data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato è valido dalla data in cui è stato completata la verifica di rinnovo a una data che non può superare i cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente.
19.3.2.1 Quando la verifica di rinnovo è effettuata dopo la data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato è valido dalla data in cui è stato completata la verifica di rinnovo a una data che non può superare i cinque anni dalla data di scadenza del certificato esistente.
19.3.2.2 Quando la verifica di rinnovo è effettuata più di tre mesi prima dalla data di scadenza del certificato esistente, il nuovo certificato è valido dalla data in cui è stato completata la verifica di rinnovo a una data che non può superare i cinque anni dalla data di esecuzione della verifica stessa.
19.3.3 Se il certificato è rilasciato per un periodo inferiore a cinque anni, l'amministrazione può prorogare la validità del certificato oltre la data di scadenza al periodo massimo indicato alla sezione 19.3.1, a condizione che vengano correttamente svolte le verifiche di cui alla sezione 19.1.1 applicabile quando un certificato è rilasciato per un periodo di cinque anni.
19.3.4 Se è stata effettuata la verifica di rinnovo e il nuovo certificato non può essere rilasciato o collocato a bordo prima della data di scadenza del certificato esistente, l'amministrazione o l'organismo di sicurezza riconosciuto che agisce su mandato dell'amministrazione può convalidare con un visto il certificato esistente, il quale viene quindi considerato valido per un periodo ulteriore non superiore a cinque anni.
19.3.5 Se al momento in cui scade il certificato la nave non si trova nel porto in cui deve essere svolta la verifica, l'amministrazione può prorogare il periodo di validità del certificato, ma la proroga viene concessa solo per portare a termine il viaggio fino al porto in cui deve essere svolta la verifica, e solo nei casi in cui appare equo e ragionevole concedere la proroga. Nessun certificato può godere di una proroga superiore a tre mesi, e la nave a cui essa viene concessa non può lasciare grazie ad essa il porto al quale è approdata per la verifica senza aver ricevuto un nuovo certificato. Dopo il completamento della verifica di rinnovo, il nuovo certificato è valido fino a una data che non oltrepassi i cinque anni dalla data di scadenza del certificato valido al momento della concessione della proroga.
19.3.6 Un certificato rilasciato a una nave impegnata in viaggi brevi e che non ha usufruito di una proroga in virtù delle disposizioni sopra stabilite può essere prorogato dall'amministrazione per un periodo di grazia della durata massima di un mese dalla data di scadenza in esso riportata. Dopo il completamento della verifica di rinnovo, il nuovo certificato è valido fino a una data che non oltrepassi i cinque anni dalla data di scadenza del certificato valido al momento della concessione della proroga.
19.3.7 Se la verifica intermedia viene portata a termine prima del periodo indicato alla sezione 19.1.1, allora:
  • 1 la data di scadenza riportata sul certificato viene sostituita mediante procedimento di convalida con una data che non può oltrepassare i tre anni dalla data di completamento della verifica intermedia; .
  • 2 la data di scadenza può rimanere inalterata a condizione che siano svolte una o due verifiche supplementari, in modo da non superare gli intervalli massimi tra le verifiche prescritti dalla sezione 19.1.1.
19.3.8 Un certificato rilasciato in virtù della sezione 19.2 cessa di essere valido in qualunque dei casi seguenti:.
  • 1 se le verifiche previste non sono portate a termine entro i termini indicati alla sezione 19.1.1; .
  • 2 se il certificato non è stato convalidato in conformità con la sezione 19.1.1.3 e la sezione 19.3.7.1, ove applicabile; .
  • 3 quando la responsabilità dell'esercizio di una nave è assunta da una società diversa dalla precedente; .
  • 4 nel caso dell'iscrizione della nave nel registro di uno Stato differente.
19.3.9 Nel caso in cui:.
  • 1 la nave venga iscritta nel registro di un altro governo contraente, il governo contraente nel cui registro la nave era iscritta in precedenza trasmette tempestivamente all'amministrazione ricevente copia del certificato internazionale di sicurezza della nave rilasciato alla nave prima della nuova iscrizione, tutte le informazioni in merito a tale certificato e copia di tutte le relazioni di verifica disponibili; .
  • 2 la responsabilità dell'esercizio di una nave sia assunta da una società diversa dalla precedente, la società precedente trasmette tempestivamente alla società ricevente copie di tutte le informazioni relative al certificato internazionale di sicurezza della nave o che possono agevolare le verifiche indicate alla sezione 19.4.2.

19.4 Certificazione provvisoria
19.4.1 I certificati indicati alla sezione 19.2 vengono rilasciati solo dopo che l'amministrazione che li rilascia abbia accertato che la nave è conforme ai requisiti prescritti dalla sezione 19.1. Tuttavia, a partire dal 1 luglio 2004, quando si tratti di:.
  • 1 una nave senza certificato, alla consegna o prima della sua entrata o rientro in servizio,.
  • 2 trasferimento di una nave dal registro di un governo contraente al registro di un altro governo contraente,.
  • 3 trasferimento di una nave dal registro di un governo contraente al registro di uno Stato che non è un governo contraente,.
  • 4 assunzione di responsabilità da parte di una società per l'esercizio di una nave mai utilizzata prima da tale società;
  • fino al rilascio del certificato di cui alla sezione 19.2, l'amministrazione può autorizzare il rilascio di un certificato internazionale di sicurezza della nave provvisorio, in una forma corrispondente al modello inserito nell'appendice della presente parte del Codice.
19.4.2 Il certificato internazionale di sicurezza della nave provvisorio può essere rilasciato solo dopo che l'amministrazione, o l'organismo di sicurezza riconosciuto, per conto dell'amministrazione, abbia verificato che:
  • 1 è stata completata la valutazione di sicurezza della nave prescritta dalla presente parte del Codice,.
  • 2 a bordo è presente copia di un piano di sicurezza della nave, conforme ai requisiti prescritti dal capitolo XI-2 e dalla parte A del presente Codice, che è stato sottoposto a riesame ed approvazione e che viene attuato a bordo; .
  • 3 la nave è provvista di un sistema di allarme conforme ai requisiti prescritti dalla Regola XI-2/6, se richiesto,.
  • 4 l'agente di sicurezza della società:.
    • 1 ha verificato che:
      • 1 il piano di sicurezza della nave è stato sottoposto a riesame e ne è stata accertata la conformità con la presente parte del Codice,.
      • 2 il piano è stato sottoposto ad approvazione,.
      • 3 il piano viene attuato a bordo,.
    • 2 ha preso i provvedimenti necessari, in particolare per addestramento, esercitazioni e audit interni, accertandosi che la nave supererà positivamente entro sei mesi la verifica prescritta dalla sezione 19.1.1.1; .
  • 5 sono stati presi provvedimenti per svolgere le verifiche prescritte dalla sezione 19.1.1.1; .
  • 6 il Comandante, l'ufficiale di sicurezza della nave e il restante personale della nave dotato di specifici compiti di sicurezza conoscono i compiti e le responsabilità indicati nella presente parte del Codice, nonché le disposizioni pertinenti del piano di sicurezza della nave presente a bordo, e che hanno ricevuto tali informazioni nella lingua di lavoro o nella lingua compresa dal personale della nave; e.
  • 7 l'ufficiale di sicurezza della nave è conforme ai requisiti della presente parte del Codice.
19.4.3 Il certificato internazionale di sicurezza della nave provvisorio può essere rilasciato dall'amministrazione o da un organismo di sicurezza riconosciuto autorizzato ad agire per conto di essa.

19.4.4 Il certificato internazionale di sicurezza della nave provvisorio ha validità per sei mesi, o fino al rilascio del certificato richiesto dalla sezione 19.2, se rilasciato prima di tale data, e non può essere prorogato.

19.4.5 Nessun governo contraente autorizza il rilascio consecutivo di un secondo certificato internazionale di sicurezza della nave provvisorio a una nave se, a giudizio dell'amministrazione o dell'organismo di sicurezza riconosciuto, la nave o la società lo richiede per eludere il pieno rispetto del capitolo XI-2 e della presente parte del Codice oltre il periodo del certificato provvisorio iniziale di cui alla sezione 19.4.4.

19.4.6 Ai fini della Regola XI-2/9, i governi contraenti, prima di accettare la validità di un certificato internazionale di sicurezza della nave provvisorio, hanno la facoltà di verificare l'osservanza delle sezioni 19.4.2.4-19.4.2.6.

Appendice alla parte A (omissis)

Appendice 1 (omissis)

Appendice 2 (omissis)



Regolamento   |   Allegato I   |   Allegato III



(testo a cura di Enzo Fogliani

 (pagina aggiornata il 25.1.2009)
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