Giurisprudenza

commento    testo integrale
Tribunale Amministrativo Regionale: Puglia
 Loc.; Lecce
 Sez. 1 Sent. N. 00164 del 25/01/2013
 Pres.: Cavallaro; Est.: Lattanzi
Parti:  Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari del Compartimento di Brindisi,
Francesco Aversa, Endeavor Lines Maritime Company, Cosimo Taveri, (avv. Marrazza) c. Autorità Portuale di Brindisi (avv. St. Pedone).

  PORTI - DIRITTI PORTUALI - Determinazione tariffe - Parere del comitato portuale - necessità di acquisizione - sussistenza.

LEGGE N. 89 DEL 28/01/1994, ART. 8
LEGGE N. 89 DEL 28/01/1994, ART. 9

    L’istituzione di un tariffa, quale quella dei diritti portuali per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti dai piani di sicurezza portuali, deve trovare la sua espressione nel
bilancio, in quanto è solo attraverso questo documento che è possibile disciplinare gli effettivi costi della security e individuare quali debbano essere le effettive entrate necessarie per coprire i costi in questione. Posto che il  comitato portuale è l’organo competente al controllo sul bilancio, e quindi a effettuare un controllo sui costi e sui ricavi, la previsione dell’entrata di diritti portuali deve essere oggetto di una nota di variazione del bilancio preventivo. L’Autorità portuale deve pertanto sull'istituzione di tale tariffa acquisire il previo parere del comitato portuale ai sensi dell'art.9, comma 3 della l. 84/1994. 



(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 2.4.2013) 

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