Giurisprudenza

 
CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. L       SENT.  7285  DEL 24/07/1998 
 PRES. Pontrandolfi P.             REL. Foglia R. 
 PM. Martone A . (Conf.) 
 RIC. Rana  (Avv. Cantatore)
 RES. Stargas SpA  (Avv. Ercole)
Regolamento di competenza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 1º.8.1995 Nicola Rana conveniva in giudizio, davanti al Pretore di Trani, sez. distaccata di Molfetta, la soc. armatoriale Stargas sua ex datrice di lavoro, chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, di importi vari a titolo di retribuzioni non percepite e di risarcimento per la penosità del lavoro domenicale effettuato nel corso del rapporto di lavoro.
Costituitosi il contraddittorio, il Pretore adìto, con sentenza depositata il 12.3.1997, declinava la propria competenza per territorio, ritenendo competente il Pretore di Venezia in funzione di giudice del lavoro, e compensava interamente le spese tra le parti.
Avverso detta decisione, il ricorrente ha proposto istanza di regolamento di competenza assumendo che, poiché il rapporto di lavoro dedotto in causa doveva considerarsi estinto in Molfetta, suo luogo di residenza, dove, dopo lo sbarco (avvenuto a Venezia il 3.11.1993) era rimasto in attesa delle determinazioni del datore di lavoro, la competenza territoriale apparteneva al Pretore adìto.
Replica la società convenuta sostenendo che il rapporto "de quo" doveva considerarsi estinto al momento dello sbarco e che, in ogni caso, l'attore non aveva provato la prosecuzione del rapporto per il periodo successivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso del Rana non è fondato.
Risulta dagli accertamenti effettuati dal Pretore che con lo sbarco, avvenuto a Venezia, in data 3.11.1993, è venuto a cessare definitivamente il rapporto di lavoro marittimo intercorso tra le parti, senza che si fossero create le condizioni per un reimpiego: dalla documentazione esaminata in sede di merito è, infatti, risultato che l'attore è stato retribuito sino alla predetta data, percependo anche il trattamento di fine rapporto e che la collaborazione tra le parti si è definitivamente esaurita con lo sbarco.
In detta situazione, affatto diversa da quella che pur frequentemente può verificarsi nell'esperienza del lavoro marittimo, caratterizzata dalla circostanza che il lavoratore marittimo, ritorni al proprio domicilio tra uno sbarco e l'altro, in attesa di reimpiego (ipotesi considerata da questa Corte nella sentenza 27.4.1992, n. 5018, in Dir. mar., 1993, 374) deve farsi riferimento ai criteri attributivi della competenza territoriale già fissati dall'art. 603 del cod.nav., e tuttavia, nonostante l'abrogazione di tale norma, mantenuti in vita in base alla disciplina del rito del lavoro (Corte costituzionale 19.2.1976, n. 29). Detta norma stabilisce che la controversia in esame appartenga al giudice del lavoro nel cui mandamento è cessato il rapporto di lavoro e la giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di precisare che il luogo di cassazione del rapporto si individua con quello del domicilio del marittimo solo quando la cessazione del rapporto sia avvenuta tra due imbarchi successivi e si verifichi quindi in un momento in cui il lavoratore avrebbe dovuto trovarsi in detta località in attesa di reimbarco (Cass., 13.2.1991, n. 1478 e Cass., 18.11.1991, n. 12375, in Foro it., 1992, I, 3345). In tali ipotesi, infatti, il marittimo, pur avendo portato a termine la sua collaborazione collegata alla durata di un viaggio, resta a disposizione dell'armatore in vista di un nuovo rapporto. Nel caso di specie, invece, il rapporto di lavoro tra le parti si è definitivamente concluso con lo sbarco presso il porto di Venezia, avvenuto il 3.11.1993, sicché il criterio dettato dall'art. 603 c.n. opera nella sua portata letterale senza altra specificazione.
Da quanto precede consegue che correttamente la sentenza pretorile oggetto del regolamento ha individuato nel Pretore di Venezia il giudice competente per territorio.
Quanto alle spese del presente giudizio ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte respinge il ricorso dichiarando competente per territorio il Pretore di Venezia in funzione di giudice del lavoro. Compensa le spese di questa fase tra le parti.


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 27.3.2013) 

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