Giurisprudenza

commento    massima
Tribunale Amministrativo Regionale: Puglia
 Loc.; Lecce
 Sez. 1 Sent. N. 00164 del 25/01/2013
 Pres.: Cavallaro; Est.: Lattanzi
Parti:  Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari del Compartimento di Brindisi,
Francesco Aversa, Endeavor Lines Maritime Company, Cosimo Taveri, (avv. Marrazza) c. Autorità Portuale di Brindisi (avv. St. Pedone).


  Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 741 del 2012, proposto da:
Associazione Agenti Marittimi Raccomandatari del Compartimento di Brindisi, Francesco Aversa, Endeavor Lines Maritime Company, Cosimo Taveri, rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso Marrazza, con domicilio eletto presso Cataldo Motta in Lecce, viale De Pietro, 11;

contro

Autorità Portuale di Brindisi, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 3/12 emessa in data 21 marzo 2012 dall'Autorità Portuale di Brindisi, in persona del Presidente Prof. I. Haralambidis, avente ad oggetto "Determinazione dei diritti portuali per l'espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti dai piani di sicurezza portuali prestati a favore dei passeggeri e dei mezzi che imbarcano e sbarcano dalle navi traghetto, Ro-Ro, ro-pax, catamarani e dalle navi da crociera che scalano il porto di Brindisi", nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali e, in particolare, della ordinanza n. 4/2009 emessa in data 24 aprile 2009 avente ad oggetto la rideterminazione delle tariffe dovute per i passeggeri e veicoli che imbarcano e sbarcano nel porto di Brindisi; l'ordinanza n. 5/2006 emessa in data 21 marzo 2006 avente ad oggetto la determinazione delle tariffe relative a passeggeri, TIR, automezzi sbarcati ed imbarcati; l'ordinanza n. 7/2005 emessa in data 28 ottobre 2005 nonché l'ordinanza n. 1/2005 con la quale viene stabilita la tariffa di pertinenza dell'Autorità Portuale da applicarsi per il traffico navi traghetto e da crociera, nonché il bilancio di previsione dell'Autorità Portuale di Brindisi, nella parte in cui viene individuata quale "entrata diversa" la somma derivante dalla applicazione delle tariffe e/o diritti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Portuale di Brindisi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2012 il dott. Claudia Lattanzi e uditi l'avv. Marrazza, per i ricorrenti, e l’avv. Pedone, per l’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Le parti ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 3 del 21 marzo 2012 dell’Autorità Portuale di Brindisi, con cui sono stati determinati i diritti portuali per l’espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti dai piani di sicurezza portuali prestati a favore dei passeggeri e dei mezzi che imbarcano e sbarcano dalle navi traghetto “Ro-Ro, ro-pax, catamarani e dalle navi da crociera che scalano il porto di Brindisi”, nonché le ordinanze precedenti sempre determinative dei diritti portuali in questione.

Le Parti ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:
  • 1. Violazione di legge in relazione all’art. 8, comma 3, lett. h), i), n) bis l. 84/1994; eccesso, sviamento e carenza dei poteri.
  • 2. Violazione di legge, abnormità del provvedimento nella parte in cui si assume la potestà di imporre diritti agli operatori marittimi per ogni passeggero e veicolo a motore imbarcato e sbarcato; violazione dell’art. 13, comma 1, l. 84/1994; carenza e/o eccesso di potere.
  • 3. Contraddittorietà, illogicità, illegittimità del provvedimento anche per violazione del d.m. 14 novembre 1994; difetto e/o errata motivazione.
  • 4. Violazione di legge in relazione all’art. 49 Trattato della Comunità Europea e art. 1 regolamento 4055/1986; limitazione alla libera prestazione dei servizi nei trasporti marittimi, eccesso di potere.
  •  5. Illogicità , contraddittorietà, eccesso di potere ; disparità di trattamento tra i vari operatori marittimi.
Sostengono i ricorrenti: che non è stato sentito il Comitato Portuale ex art. 9 l. 84/1994, che l’Autorità non ha il potere impositivo, che con riferimento ai compiti di vigilanza e fornitura di sicurezza è possibile solo incrementare con un’ addizionale su tasse, canoni e diritti, che i servizi di sicurezza sono l’adempimento di un obbligo di legge per il quale è stato attribuito all’Autorità un finanziamento da parte del ministero, che l’imposizione dell’onere costituisce una limitazione alla libera circolazione, che le agevolazioni sono in contrasto con le esigenze di sicurezza.

L’Autorità si è costituita con atto del 29 maggio 2012 e con memoria del 16 giugno 2012 ha eccepito l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui si impugnano le precedenti ordinanze. Nel merito ha rilevato che il potere di ordinanza è previsto dall’art. 8 lett. n) bis, che quindi il comitato portuale non doveva essere sentito, che i provvedimenti tariffari trovano il fondamento nell’art. 13, comma 1, lett. e) l. 84/1994 e nell’art. 1, comma 964, l. 296/2006, che la riscossione a mezzo dell’Agenzia delle dogane è una facoltà, che la tariffa in questione non ha natura tributaria.

Nella pubblica udienza del 24 ottobre 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L’art. 9 l. 84/1994, prevede al comma 3, che “Il comitato portuale: c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonché sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e della navigazione; d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, le note di variazione e il conto consuntivo; f) esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere h) ed i)”.

Il Bilancio di previsione è il documento di programmazione che contiene in termini previsionali le operazioni di entrata e di spesa nelle quali si estrinseca l'attività gestionale relativa all’esercizio cui il bilancio si riferisce. È autorizzatorio poiché gli stanziamenti di spesa costituiscono limite agli impegni, mentre gli stanziamenti in entrata autorizzano il reperimento delle relative forme di finanziamento.

L’istituzione di un tariffa, quale quella in esame, deve trovare la sua espressione nel bilancio, in quanto è solo attraverso questo documento che è possibile disciplinare gli effettivi costi della security e individuare quali debbano essere le effettive entrate necessarie per coprire i costi in questione.

Infatti, ai fini della commisurazione dell’introito necessario per far fronte alle esigenze di security e di conseguenza ai fini dell’esatta individuazione della “tariffa” da richiedere agli agenti è necessaria una preventiva disamina dei costi e dei ricavi e quindi delle poste inserite in bilancio.

In sostanza, posto che il comitato portuale è l’organo competente al controllo sul bilancio, e quindi a effettuare un controllo sui costi e sui ricavi, si ritiene che la previsione dell’entrata in questione avrebbe dovuto essere oggetto di una nota di variazione del bilancio preventivo e che l’Autorità portuale avrebbe dovuto acquisire il previo parere del comitato portuale; tutto questo prima di determinare i diritti portuali in questione.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,
per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Cavallari, Presidente
Giuseppe Esposito, Primo Referendario
Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/01/2013


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 2.4.2013) 

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