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TRIBUNALE DI ROMA 9 OTTOBRE 2002
Est. PINTO
Compagnia Aeronautica italiana s.p.a. (avv G. Mandara) c. Aeroporti di
Roma s.p.a. (avv G. Consolo) e SlSAM s.p.a. (avv. A.G. Lana e A.
Antonini) e Alitalia s.p.a. (avv M. Corain) e Assitalia s.p.a. (avv. F.
Trotta e G. Ferreri) Est. PINTO
Infrastrutture dei trasporti - Aeroporti - Gestore aeroportuale - Cose in custodia - Anomalia di funzionamento - Responsabilità.
COD. CIV. ART. 2051
Il movimento imprevisto e incontrollato di un carrello lasciato incustodito in un aeroporto costituisce un'anomalia di funzionamento cosa, per cui, qualora detto movimento produca danni a terzi, è il gestore aeroportuale, in qualità di custode, che ne risponde ai sensi dell'ari. 2051 c.c.
Infrastrutture dei trasporti - Aeroporti - Gestore aeroportuale - Cose in custodia - Inosservanza di prescrizioni regolamentati - Responsabilità.
COD. CIV. ART. 2051
Elemento sufficiente per affermare la responsabilità del gestore aeroportuale per danni da cosa in custodia, è che la cosa sia stata lasciata incustodita, in violazione di prescrizioni regolamentari aeroportuali.
Pubblicata su Diritto dei trasporti 2004,
pag. 553, con nota di Simone Vernizzi, L'art. 2051 c.c. ed un caso
dì responsabilità del gestore aeroportuale per danno da
cose incustodite, pag. 573.
Massima a cura della rivista Diritto dei Trasporti
Massima a cura della rivista Diritto dei Trasporti