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  massima
  TRIBUNALE DI ROMA 9 OTTOBRE 2002 
Est. PINTO 
Compagnia Aeronautica italiana s.p.a. (avv G. Mandara) c. Aeroporti di Roma s.p.a. (avv G. Consolo) e SlSAM s.p.a. (avv. A.G. Lana e A. Antonini) e Alitalia s.p.a. (avv M. Corain) e Assitalia s.p.a. (avv. F. Trotta e G. Ferreri)

(...omissis...)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata nei confronti di Aeroporti di Roma s.p.a. 
La fattispecie va inquadrata nella previsione normativa dell'art. 2051 c.c., vertendosi in una ipotesi di danno cagionato dalla cosa per un'anomalia di funzionamento della stessa, anomalia consistente nel movimento imprevisto ed incontrollato del carrello. 
Sussiste la prova del nesso di causalità che il danno lamentato da parte attrice sia stato cagionato dalla cosa in custodia, in quanto è incontroverso il fatto che il carrello abbia urtato l'aeromobile danneggiandolo. 
Aeroporti di Roma s.p.a. non solo non ha fornito la prova liberatona del caso fortuito, nel quale è compreso anche il fatto del terzo, ma dall'esperita istruttoria risulta provata in concreto la sua responsabilità. 
Elemento sufficiente per affermare la responsabilità di Aeroporti di Roma è che il carrello trasportatore era stato lasciato incustodito, in violazione delle prescrizioni regolamentari aeroportuali (teste Cori, maggiore dei Carabinieri in servizio il giorno dell'incidente presso l'aeroporto di Ciampino che ha assistito direttamente alla diriamica dell'incidente; verbale di sopralluogo). Tale violazione riveste particolare gravità ed incidenza eziologia esclusiva, in quanto l'ordine negli scali aeroportuali, costituisce una fondamentale misura di prevenzione di incidenti di varia natura. 
Ad abundantiam si osserva che il sistema frenante del carrello non era funzionante (teste Di Lella, direttore dell'aeroporto di Ciampino, e relazione tecnica Bruni, disposta dal direttore dell'aeroporto). 
Non risulta invece provata alcuna responsabilità di terzi. L'aeroplano Canadair della Sisam s.p.a. era infatti posizionato regolarmente (in particolare, teste Cori). 
Scarsamente attendìbili risultano invece i testimoni dipendenti di Aeroporti di Roma per la imprecisione della loro deposizione e per il rapporto di lavoro dipendente in corso. 
Irrilevante è, a questo punto, stabilire la causa o le concause naturali del movimento del carrello o, rectius, del mancato arresto del carrello (il vento, che aveva fatto ribaltare uno dei pallet- teste Cori - l'avaria del sistema frenante, il tratto in lieve pendenza). 
(...omissis...) 



Pubblicata su Diritto dei trasporti 2004, pag. 553, con nota di Simone Vernizzi, L'art. 2051 c.c. ed un caso dì responsabilità del gestore aeroportuale per danno da cose incustodite, pag. 573.
Massima a cura della rivista Diritto dei Trasporti