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TRIBUNALE  UDINE 18/04/2000
 REL. Beltrame
 ATT. Soc. Ispef Servizi Ecologici ed altro  CONV. Vari

SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - 1) Inquinamento - Rifiuti - Smaltimento  - Trasporto - Formulario di identificazione - Finalita' - Controllo sulle  attivita'  di gestione dei rifiuti - Ipotesi di falsa rappresentazione  dei  rifiuti  in  esso certificati - Conseguenza; 2) Trasporto illecito  - Confisca del mezzo di trasporto - Natura obbligatoria della misura  di  sicurezza patrimoniale - Presupposto per l'adozione del sequestro preventivo ex art.  cod. proc. pen. - Autosufficienza.

 NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 321  COMMA 2
 D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 51  COMMA 1 LETT. B
 D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 15
 D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 53  COMMA 2
 NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 321  COMMA 1

    Considerato  che  il  formulario di identificazione di cui all'art. 15 del D.L.vo  n. 22/97 deve consentire di individuare immediatamente l'origine, tipologia  e quantita' del rifiuto al fine di consentire il controllo sulle attivita'  di gestione dei rifiuti, qualora esso sia falsamente rappresentativo dei  rifiuti  in  certificati si puo' addivenire, pur nell'apparente rispetto delle  regole,  ad  uno  smaltimento in impianto in realta' non autorizzato a ricevere  quei  determinati  rifiuti  e,  quindi  illecito.  Ne  consegue che nell'ipotesi  in cui il predetto formulario e' sprovvisto di indicazioni idonee  ad  individuare la tipologia del rifiuto che, anzi, dai riscontri acquisiti  pare  di  natura tossico nociva (o, secondo la vigente classificazione, pericolosa)  per l'elevata percentuale di metalli pesanti presenti, e' logico dedurre  da tali elementi la sussistenza di gravi indizi del reato di cui all'art.  51, comma 1, lett. b) del D.L.vo n. 22/97. Il dato testuale del comma 2,  dell'art. 53, del D.L.vo n. 22/97, non lascia dubbi in ordine alla natura obbligatoria  (e non discrezionale) della misura di sicurezza patrimoniale in esso  prevista  dalla confisca del mezzo di trasporto che, quindi, dovra' essere  irrogata in ogni caso in cui venga emessa una sentenza di condanna, anche  nell'ipotesi  di  "patteggiamento",  c, che, di per se' e' sufficiente a giustificare  l'adozione  del sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc.  pen. a prescindere, quindi, dai presupposti di cui all'art. 321, comma 1,  cod.  proc.  pen..
 


Pubblicata su RIVISTA PENALE  ANNO 2000 PAG.  602