
TRIBUNALE UDINE 18/04/2000
REL. Beltrame
ATT. Soc. Ispef Servizi Ecologici ed altro CONV. Vari
Pubblicata su RIVISTA PENALE ANNO 2000 PAG. 602
REL. Beltrame
ATT. Soc. Ispef Servizi Ecologici ed altro CONV. Vari
SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - 1)
Inquinamento - Rifiuti - Smaltimento - Trasporto - Formulario di
identificazione - Finalita' - Controllo sulle attivita' di
gestione dei rifiuti - Ipotesi di falsa rappresentazione
dei rifiuti in esso certificati - Conseguenza; 2)
Trasporto illecito - Confisca del mezzo di trasporto - Natura
obbligatoria della misura di sicurezza patrimoniale -
Presupposto per l'adozione del sequestro preventivo ex art. cod.
proc. pen. - Autosufficienza.
NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 321 COMMA 2
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 51 COMMA 1 LETT. B
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 15
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 53 COMMA 2
NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 321 COMMA 1
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 51 COMMA 1 LETT. B
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 15
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 53 COMMA 2
NUOVO COD.PROC.PEN. ART. 321 COMMA 1
Considerato
che il formulario di identificazione di cui all'art. 15 del
D.L.vo n. 22/97 deve consentire di individuare immediatamente
l'origine, tipologia e quantita' del rifiuto al fine di
consentire il controllo sulle attivita' di gestione dei rifiuti,
qualora esso sia falsamente rappresentativo dei rifiuti
in certificati si puo' addivenire, pur nell'apparente rispetto
delle regole, ad uno smaltimento in impianto in
realta' non autorizzato a ricevere quei determinati
rifiuti e, quindi illecito. Ne consegue
che nell'ipotesi in cui il predetto formulario e' sprovvisto di
indicazioni idonee ad individuare la tipologia del rifiuto
che, anzi, dai riscontri acquisiti pare di natura
tossico nociva (o, secondo la vigente classificazione,
pericolosa) per l'elevata percentuale di metalli pesanti
presenti, e' logico dedurre da tali elementi la sussistenza di
gravi indizi del reato di cui all'art. 51, comma 1, lett. b) del
D.L.vo n. 22/97. Il dato testuale del comma 2, dell'art. 53, del
D.L.vo n. 22/97, non lascia dubbi in ordine alla natura
obbligatoria (e non discrezionale) della misura di sicurezza
patrimoniale in esso prevista dalla confisca del mezzo di
trasporto che, quindi, dovra' essere irrogata in ogni caso in cui
venga emessa una sentenza di condanna, anche nell'ipotesi
di "patteggiamento", c, che, di per se' e' sufficiente a
giustificare l'adozione del sequestro preventivo ex art.
321, comma 2, cod. proc. pen. a prescindere, quindi, dai
presupposti di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc.
pen..
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