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CORTE COSTITUZIONALE
SENT. N. 0285 DEL 30/07/97
PRES. GRANATA; REL. SANTOSUOSSO
RIC.: Presidente del consiglio dei ministri (Avv. dello Stato Linguiti)
RES.: Regione Valle D'Aosta (avv. G. Romanelli)
STRADE - REGIONE VALLE D'AOSTA - Istituzione, con legge regionale, di una tassa da applicarsi per ogni transito, agli autoveicoli commerciali che, in entrata o in uscita dal Traforo del Monte Bianco, attraversino il territorio della locale Comunità montana - Esorbitanza dai limiti delle competenze regionali, non giustificata dalle perseguite finalità di tutela ecologica e ambientale, in quanto il Traforo del Monte Bianco, sia per il fatto di Costituire un passaggio di confine tra l'Italia e la Francia, sia per essere stato oggetto di apposite convenzioni tra i due Stati, fa parte di una strada di rilevanza oggettivamente internazionale - Illegittimità costituzionale.
STATUTO REGIONALE VALLE D'AOSTA ART. 2
È illegittima l'istituzione, con legge regionale della Valle
d'Aosta, di una tassa per l'attraversamento dell'area del Monte Bianco
da parte del traffico TIR internazionale, pur se finalizzata alla tutela
ambientale, per eccesso di competenza legislativa e indebita ingerenza
della Regione nei rapporti con un altro Stato.
(Dichiara l'illegittimità costituzionale della
legge della regione Valle d'Aosta, riapprovata il 24
ottobre 1996 [Disposizioni in merito al transito di autotreni ed autoarticolati
attraverso il territorio del Monte Bianco]).
Gazzetta Ufficiale. n.032 del 06/08/97
prima serie speciale, Corte Costituzionale.