Torna alla Giurisprudenza
 testo integrale
nota a sentenza

CORTE COSTITUZIONALE
SENT.  N. 0285      DEL 30/07/97 
PRES. GRANATA;  REL. SANTOSUOSSO 
RIC.: Presidente del consiglio dei ministri (Avv. dello Stato Linguiti)
RES.: Regione Valle D'Aosta (avv. G. Romanelli)

STRADE  -  REGIONE VALLE D'AOSTA - Istituzione, con legge regionale, di una tassa  da  applicarsi per ogni transito, agli autoveicoli commerciali che, in entrata  o in uscita dal Traforo del Monte Bianco, attraversino il territorio della  locale Comunità montana - Esorbitanza dai limiti delle competenze regionali,  non  giustificata  dalle perseguite finalità di tutela ecologica e ambientale,  in  quanto  il  Traforo  del  Monte  Bianco, sia per il fatto di Costituire  un passaggio di confine tra l'Italia e la Francia, sia per essere stato oggetto di apposite convenzioni tra i due Stati, fa parte di una strada  di rilevanza oggettivamente internazionale - Illegittimità costituzionale. 

STATUTO REGIONALE VALLE D'AOSTA ART. 2 

È illegittima l'istituzione, con legge regionale della Valle d'Aosta, di una tassa per l'attraversamento dell'area del Monte Bianco da parte del traffico TIR internazionale, pur se finalizzata alla tutela ambientale, per eccesso di competenza legislativa e indebita ingerenza della Regione nei rapporti con un altro Stato.
(Dichiara  l'illegittimità costituzionale  della  legge  della regione Valle d'Aosta,  riapprovata  il 24 ottobre 1996 [Disposizioni in merito al transito di autotreni ed autoarticolati attraverso il territorio del Monte Bianco]). 


Pubblicata su:
Gazzetta Ufficiale. n.032 del 06/08/97
prima serie speciale, Corte Costituzionale.