Giurisprudenza

 
CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. U SENT. 11620 DEL 18/11/1998
 PRES. Favara F.   REL. Paolini G.
 PM. Dettori P. (Conf.)
 RIC. Tarros Terminal SpA
 RES. Min. Trasporti e Navigaz.

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE - Diritti esclusivi riconosciuti alle compagnie portuali - Illegittimità ex sentenza della Corte di giustizia Cee n. 179/90 - Conseguenze - Disposizioni ex artt. 110, 112 cod. nav. - Sopravvenuta inapplicabilità - Competenza a conoscere delle domande relative alla materia "de qua" - Del giudice ordinario.

 L. DEL 28/1/1994 NUM. 84
 L. DEL 15/2/1952 NUM. 328
 D. M. MARINA MERCANTILE DEL 6/1/1989
 COD.NAV. ART. 110
 COD.NAV. ART. 112

 Alla declaratoria di illegittimità (per contrarietà agli artt. 30, 48, 86 e 90 n. 1 del Trattato CEE) della normativa dei singoli Stati membri in tema di attribuzione di diritti esclusivi di esercizio delle operazioni portuali ad imprese nazionali, di cui alla sentenza interpretativa della Corte di giustizia CEE del 10 dicembre 1991, n. 179, consegue la sopravvenuta inapplicabilità delle norme di cui agli artt. 110, 112 cod. nav. (che riservano alle compagnie portuali l'esclusiva delle operazioni di imbarco, sbarco, movimentazione e depositi merci e materiali nei porti) e 203 del regolamento della navigazione marittima (in tema di tariffe per il lavoro portuale), inapplicabilità da ritenersi estesa, incondizionatamente, a tutte le strutture portuali nazionali (e non soltanto a quelle integranti, per volume di traffico, "parte sostanziale del mercato comune", quali i porti di Genova, Taranto, Venezia, Livorno, Napoli e Ravenna). La competenza a conoscere delle domande relative alla materia "de qua" - nella specie, disapplicazione di provvedimenti della Capitaneria di porto di La Spezia impeditivi dello svolgimento di operazioni portuali ad una impresa diversa dalla locale compagnia portuale - spetta, pertanto, al giudice ordinario, trattandosi di azioni ricollegate ad atti e provvedimenti amministrativi emessi in assoluta carenza di potere, che si risolvono in un pregiudizio per posizioni subiettive integranti veri e propri diritti, e non soltanto interessi indirettamente protetti (diritti riconosciuti in virtù del combinato disposto degli artt. 30, 48, 86 e 90 del trattato CEE, da aversi per immediatamente operante nell'ordinamento nazionale a seguito della ricordata sentenza della Corte di Giustizia).



(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 2.4.2013) 

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