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CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. 3       SENT.  08848  DEL 07/09/1998 
 PRES. Grossi M.                   REL. Di Nanni L.F. 
 PM. Sepe EA  (Conf.) 
 RIC. RAS SpA  (avv. G. Spadafora e D. Discepolo) 
 RES. International Commerce Srl in liquidazione (avv. R. Vitale e A. Pasanisi)

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

(...omissis...)
- 2.1. I primi tre motivi del ricorso principale pongono il comune problema della validità della dichiarazione di rinuncia dell'assicurato e debbono essere esaminati congiuntamente.
La Corte di Lecce è giunta alla conclusione criticata considerando le seguenti circostanze: la dichia-razione di abbandono delle merci all'assicuratore era stata «fatta pochi giorni prima della scadenza de1 termine di sei mesi [.] nella sicura previsione di non potere effettuare in pochi giorni quel recupero non realizzato nei mesi precedenti»; l'assicuratore non aveva contestato la dichiarazione di abbandono nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa.
Da questa premessa la Corte di appello ha ricavato la conclusione che la dichiarazione di abbandono non era inesistente, ma semplicemente irregolare e che questa irregolarità era stata sanata dall'infruttuoso decorso del termine di decadenza previsto per la contestazione dell'abbandono.
La R.A.S. censura questa conclusione e sostiene:
- che nella sentenza esiste una contraddizione logica tra l'affermazione che l'abbandono della merce era stato prematuro e quella che il comportamento dell'assicurato era stato sanato per il decorso del termine semestrale (motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 541, lett. c, c. nav., dell'art. 1444 c.c. e difetto di motivazione);
- che la dichiarazione di abbandono della merce, effettuata prima della maturazione del termine semestrale indicato nel citato art. 541, è inefficace e non determina la nascita dell'obbligazione di pagamento dell'indennità assicurativa (motivo di violazione e falsa applicazione degli art. 1184 e 1185 c.c. e difetto di motivazione);
- che l'individuazione del termine iniziale per effettuare la dichiarazione di abbandono della merce non è stata correttamente compiuta (motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 546 c. nav. e contraddittorietà della motiva-zione).
I motivi non sono fondati.
2.2. - Nelle assicurazioni marittime, verificatosi il danno, la liquidazione di questo in favore dell'assicurato può essere fatta seguendo due sistemi: quello generale della liquidazione per avaria; quello della liquidazione per abbandono delle merci.
Con il secondo sistema l'assicuratore è tenuto al pagamento, rispettando gli eventuali limiti contrattuali, dell'importo corrispondente al valore dell'interesse (danno totale) assicurato, previo passaggio in suo favore delle cose eventualmente salvate o residue: art. 541 e 546 c. nav.
Con questa configurazione l'abbandono produce un effetto reale ed uno obbligatorio.
L'effetto reale è dato dal passaggio della proprietà delle cose abbandonate e dei relativi diritti dall'assicurato all'assicuratore: art. 546, secondo comma. L'effetto obbligatorio è quello di far sorgere l'obbligazione dell'assicuratore di pagare l'indennità totale al momento in cui si verifica l'effetto reale.
L'attuazione del procedimento di liquidazione de1 danno con il sistema dell'abbandono prevede che l'abbandono «deve essere dichiarato per iscritto all'assicuratore nel termine di due mesi»: art. 543 c. nav.
A sua volta la dichiarazione di abbandono può essere contestata dall'assicuratore entro il termine di trenta giorni dalla sua conoscenza: art. 546, primo comma. Con la contestazione della dichiarazione l'adempimento dell'obbligazione del pagamento dell'indennità totale dipenderà dall'accertamento giudiziale della validità della dichiarazione di abbandono.
Quello ora delineato è un sistema acceleratorio di accertamento dell'obbligo dell'assicuratore, basato sulla contestazione della dichiarazione di abbandono. La contestazione, posta nell'interesse dell'assicuratore, consente all'assicuratore di accettare la dichiarazione di abbandono o di contestarla, in funzione di mero accertamento. In particolare, l'assicuratore può contestare: che la dichiarazione è stata fatta fuori dei casi previsti dalla legge; che proviene da un soggetto non legittimato a farla; che ha un contenuto contrastante con le norme contrattuali; che manca della forma prescritta; che è stata effettuata oltre i termini stabiliti.
2.3. - La decisione della Corte di appello di valorizzare la mancata contestazione della dichiarazione di abbandono è corretta.
Il mancato rispetto del termine di sei mesi per il recupero della merce non deperibile indicato dall'art. 541, lett. c, citato, invero, non impedisce all'assicurato di fare anticipatamente la dichiarazione di abbandono: in questo caso egli si assumerà il rischio che la dichiarazione può essere contestata ed assoggettata alla verifica giudiziale della sua validità per il mancato rispetto del termine, ritardando il tempo della liquidazione del suo credito oppure non conseguendolo affatto.
La dichiarazione di abbandono, infatti, è un atto giuridico unilaterale con il quale l'assicurato esercita un potere giuridico di attivare il sistema di liquidazione dell'indennizzo. L'esercizio di questo potere, cioè, appartiene interamente all'assicurato, che deve compierlo sottoponendosi al solo onere di abbandonare la merce.
L'assicuratore non può sollevare altra obbiezione su questa scelta, se non quella di contestarne la forma o il contenuto come sopra è stato precisato in un termine stabilito a pena di decadenza. La mancata contestazione dell'assicuratore non si pone, quindi, come effetto di sanatoria di un atto nullo, ma come fase procedimentale prevista dalla legge al fine acceleratorio della definizione della possibile contestazione della richiesta di indennizzo assicurativo.
La sentenza impugnata si è attenuta a questi principi, avendo verificato, come già detto, che dopo la dichiarazione di abbandono della merce l'assicuratore non l'aveva tempestivamente contestata.
3.1. - Con il quarto motivo del ricorso principale la R.A.S. sostiene che la validità della dichiarazione di abbandono della merce è efficace solo se giudizialmente riconosciuta (motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 1369 c.c. e contraddittorietà della motivazione).
Anche questo motivo è infondato.
3.2. - Nel sistema vigente non esiste alcuna disposizione che stabilisce che la dichiarazione di abbandono è valida solo dopo che sia stata giudizialmente riconosciuta.
Come ricorda la dottrina, sotto l'abrogato codice di commercio si riteneva che, dopo la dichiarazione di abbandono della merce da parte dell'assicurato (art. 637-640 di quel codice), quest'ultimo poteva ricorrere all'istituto della convalida nel caso di mancata accettazione della dichiarazione da parte dell'assicuratore.
L'attuale funzione di mero accertamento riservata alla contestazione dall'art. 546 del vigente codice della navigazione oggi esclude la necessità della convalida giudiziale della dichiarazione di abbandono, la quale è sottoposta a verifica giudiziale soltanto in presenza di valida contestazione da parte dell'assicuratore.
Il citato art. 546 stabilisce, infatti, che la dichiarazione di abbandono è valida «se non è stata contestata [.], ovvero se la validità dell'abbandono è stata giudizialmente riconosciuta» e l'uso della congiunzione «ovvero» è in funzione disgiuntiva e sta a significare che il giudiziale riconoscimento è richiesto solo se vi sia stata contestazione.
Anche sotto questo profilo, quindi, la sentenza impugnata si sottrae alle critiche che sono state mosse con il motivo esaminato.

Pubblicata su Diritto dei trasporti 2000, I, pag. 125, con nota di Giuseppe Loffreda Sull'efficacia della dichiarazione di abbandono all'assicuratore irregolare: effetti reali ed effetti obbligatori, ivi 129


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 27.3.2013) 

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