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CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. 3       SENT.  08848  DEL 07/09/1998 
 PRES. Grossi M.                   REL. Di Nanni L.F. 
 PM. Sepe EA  (Conf.) 
 RIC. RAS SpA 
 RES. International Commerce Srl in liquidazione 

ASSICURAZIONE  - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - ABBANDONO - DELLE MERCI  -  Dichiarazione  di abbandono delle merci prima della scadenza del  termine di cui all'art. 541 lett. c) - Necessità della validità della contestazione da parte dell'assicuratore - Sussistenza. 

 COD.NAV. ART. 541 
 COD.NAV. ART. 543 
 COD.NAV. ART. 546 

     Nell'assicurazione  marittima, il mancato decorso del termine di sei mesi indicato  dall'art.  541  lett.  c) cod. nav. non impedisce all'assicurato di fare  la  dichiarazione di abbandono delle merci all'assicuratore, assumendosi  il rischio che la dichiarazione possa essere contestata ed assoggettata a verifica  giudiziale  della  sua  validità  per  il mancato rispetto di quel termine.  Peraltro, la mancata contestazione da parte dell'assicuratore della validità dell'abbandono nel termine stabilito a pena di decadenza  dall'art. 546 impedisce ulteriori obiezioni sul punto. 



(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 28.3.2013) 

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