Testo

 
CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. L       SENT.  07923  DEL 12/08/1998 
 PRES. Panzarani R                REL. Prestipino G 
 PM. Martone A  (Diff.) 
 RIC. De Ceglia 
 RES. Carbocoke Armamento SpA 

1) PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA  - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO  -  IN GENERE - Controversie di lavoro della gente di mare - Individuazione  del giudice territorialmente competente - Criteri ex art. 603 cod. nav. - Applicabilità. 

 COD.NAV. ART. 603 
 COD.PROC.CIV. ART. 409 
 COD.PROC.CIV. ART. 413 
 L. DEL 11/8/1973 NUM. 533 

     Con  riguardo  alle controversie individuali di lavoro nautico la individuazione  del  pretore  territorialmente  competente va effettuata in base ai criteri   di  collegamento  fissati  dall'art.  603  cod.  nav.,  perchè  la disciplina  delle  controversie  di  lavoro  introdotta dalla legge 11 agosto 1973,  n.  503, se opera su dette cause per quanto riguarda la determinazione 
 del  giudice funzionalmente competente ed il rito da seguire, non ha abrogato la  suddetta  norma del codice della navigazione in tema di competenza territoriale. 


2) PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA  - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO  - IN GENERE - rapporto di lavoro nautico in regime di continuità  -  Controversia relativa a dimissioni del lavoratore - Competenza per  territorio  - Luogo di recapito al datore di lavoro della comunicazione di dimissioni - Rilevanza. 

 COD.NAV. ART. 603 
 COD.PROC.CIV. ART. 409 
 COD.PROC.CIV. ART. 413 

     Nelle  controversie di lavoro nautico svoltosi in regime di continuità - caratterizzato  dall'alternanza  tra prestazione d'attività e riposi compensativi  a terra -, a norma dell'art. 603 cod. nav., competente per territorio in  ordine  alla  controversia avente ad oggetto le dimissioni del lavoratore è  il giudice del luogo di cessazione del rapporto e, cioè - avuto riguardo alla  natura  delle  dimissioni che costituiscono atto unilaterale recettizio idoneo  a determinare la risoluzione del rapporto indipendentemente dalla volontà  del  datore di lavoro e alla circostanza che la disciplina collettiva per  il caso di dimissioni non prevede che l'armatore sia tenuto a comunicare all'altra  parte la cancellazione dal turno -, il giudice del luogo nel quale al datore di lavoro è stata recapitata la comunicazione delle dimissioni. 



(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 28.3.2013) 

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