Giurisprudenza

 
CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. L       SENT.  07923  DEL 12/08/1998 
 PRES. Panzarani R.                REL. Prestipino G.
 PM. Martone A.  (Diff.) 
 RIC. De Ceglia  (Avv. Cantatore)
 RES. Carbocoke Armamento SpA 
Regolamento di competenza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso dell'8 marzo 1995 Sergio De Ceglia conveniva davanti al Pretore del lavoro di Trani, Sezione distaccata di Molfetta, la S.p.A. Carbocoke Armamento e, premesso che in qualità di marittimo aveva esercitato attività lavorativa alle dipendenze della società e che il rapporto era cessato, dopo l'ultimo sbarco nel periodo di riposo a terra, chiedeva che la convenuta fosse condannata a pagargli il maggior compenso per il lavoro che a suo tempo aveva prestato durante la navigazione nei giorni di sabato e domenica.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta eccepiva in via preliminare l'incompetenza del giudice adito e, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto.
Con sentenza dell'8 aprile 1997 il Pretore dichiarava la propria incompetenza per territorio, indicando la competenza del Pretore di Palermo, dove la società era iscritta, o di quello di Genova, nella cui circoscrizione, presso un ufficio della società armatrice, era pervenuta la lettera con la quale il lavoratore aveva dichiarato di voler recedere dal rapporto.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza il De Ceglia.
La società intimata non si è costituita in questa fase del giudizio.
Il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che, sebbene da un verbale del processo svoltosi davanti al Pretore di Trani e da un documento esibito dalla società Carbocoke Armamento, allo stesso allegato, risulti che tale società in corso di causa è stata incorporata da un'altra società, tuttavia la presente sentenza deve essere emessa nei confronti della originaria società convenuta, alla quale correttamente il De Ceglia ha notificato il ricorso per regolamento di competenza, giacché nel suddetto giudizio di merito non sono stati posti in essere né il provvedimento né gli adempimenti previsti dai primi due commi dell'art. 300 c.p.c.
Ciò premesso, passando all'esame del ricorso per regolamento di competenza, sostiene il De Ceglia che, avendo egli prestato attività di lavoro marittimo in regime" di continuità e dovendo la competenza per territorio essere determinata, in base all'insegnamento della Suprema Corte, nel luogo di cessazione del rapporto, tale luogo deve essere individuato, contrariamente a quanto ha deciso il Pretore, in quello del suo domicilio (in Molfetta), dove dovevano essergli inviate le comunicazioni dell'armatore.
Il ricorso è privo di fondamento e, all'uopo, appare utile riportare le argomentazioni svolte in una recente pronuncia emanata da questa Corte in una causa analoga a quella in esame (v. il ricorso n. 4846/97, trattato nella Camera di consiglio del 1º dicembre 1997).
I. L'art. 603 del codice della navigazione, nel dettare la disciplina relativa alla determinazione della competenza nelle controversie individuali inerenti al lavoro "della gente di mare", ha ripartito tale competenza a seconda del valore e del territorio. In base al valore (ma v. quanto si dirà fra breve) la competenza è stata distribuita fra il comandante del porto e il tribunale, mentre, riguardo alla competenza per territorio, è stato fatto riferimento, in via alternativa, al luogo di iscrizione della nave o del galleggiante, oppure a quello nel quale è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro, oppure, in caso di ingaggio non seguito da arruolamento, a quello nel quale è pervenuta la proposta al marittimo.
II. Al momento dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n. 533 (recante la disciplina delle controversie individuali di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie) - la quale, come è noto, per la prima volta per tali controversie ha introdotto la competenza per materia del pretore-giudice del lavoro, stabilendo altresì i criteri per l'individuazione del foro territoriale (v. gli attuali artt. 409, 413, 442 e 444 c.p.c.) - è sorta questione se il suddetto art. 603 cod. nav. fosse ancora in vigore e, in caso affermativo, se lo stesso fosse costituzionalmente legittimo.
Il problema, riguardo alla competenza per valore, è stato risolto nel senso dell'avvenuta abrogazione della disposizione contenuta nel codice della navigazione, avendo la Corte costituzionale, con diverse pronunce emesse a cavallo degli anni '70 e '80 e recepite dalla giurisprudenza ordinaria, affermato che la disposizione medesima, nella parte in cui ripartiva la competenza fra il comandante del porto e il tribunale, doveva considerarsi non più vigente, per abrogazione tacita, a causa dell'entrata in vigore della nuova legge (Corte cost. 19 febbraio 1976 n. 29, 7 luglio 1976 n. 164 e 20 aprile 1977 n. 66; v., per quel che concerne la giurisprudenza ordinaria, per tutte Cass. Sez. Un. 11 novembre 1982 n. 5944).
Viceversa, quanto alla competenza per territorio, dopo qualche iniziale incertezza che aveva dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale, sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte con la indicata sentenza n. 5944 dell'11 novembre 1982, nella quale, traendosi argomento dalla peculiarità del rapporto che si instaura fra il marittimo e l'armatore e dalla impossibilità di identificare la nave "armata" con l'azienda o con una dipendenza dell'azienda dell'armatore, è stato affermato che la nuova disciplina introdotta dalla l. 11 agosto 1973 n. 533, "se opera su dette cause per quanto riguarda la determinazione del giudice funzionalmente competente e il rito da seguire, tuttavia non ha abrogato la norma del codice della navigazione in tema di competenza territoriale".
Ai fini della decisione della questione sottoposta all'esame della Corte, quindi, dovendosi fare riferimento a tutti i principi di diritto sopra richiamati, si deve asserire che, ferma restando la competenza per materia del giudice del lavoro, il foro territoriale deve essere individuato in base ai criteri, alternativi fra loro, posti dal primo comma del suddetto art. 603 del codice della navigazione.
III. Nel caso in esame, una volta escluso l'ultimo dei criteri indicati dalla disposizione di legge (perché non ricorre l'ipotesi di ingaggio non seguito da arruolamento), non possono nemmeno essere richiamati - mancando agli atti qualsiasi dato che possa fornire la prova dell'uno o degli altri - né il criterio correlato al luogo nel quale era iscritta la nave oggetto dell'imbarco (giacché, al contrario di quanto è stato asserito nella sentenza impugnata, tale criterio non può essere ricavato dai documenti esibiti dal ricorrente) né quelli attinenti al luogo di conclusione del contratto e al luogo di esecuzione del rapporto (in relazione ai quali manca pure qualsiasi riscontro in atti). E non resta, quindi, che applicare, potendo lo stesso essere individuato per mezzo degli elementi di fatto acquisiti alla causa, il criterio inerente al luogo di cessazione del rapporto.
IV. In punto di fatto, come è pacifico in causa, il rapporto di lavoro marittimo intercorso fra il De Ceglia e la società Carbocoke Armamento - quanto meno a decorrere dal 1987, come ha eccepito la società nel giudizio davanti al Pretore - si era svolto in regime di continuità (vale a dire, secondo la denominazione datane nei contratti collettivi di categoria, in regime di C.R.L.), caratterizzato da periodi, più o meno lunghi, di imbarco su navi dell'armatore, intervallati da periodi di riposo compensativo a terra. E, come è stato accertato dal Pretore di Trani e come, del resto, si afferma nella penultima pagina del ricorso per regolamento di competenza, il rapporto in questione si è risolto, ai sensi dell'art. 342 cod. nav., per le dimissioni date dal lavoratore, quando quest'ultimo si trovava a terra, e cioè nel periodo intercorrente fra lo sbarco e il successivo reimpiego.
In linea di diritto, come bene per questo aspetto osservano sia il ricorrente che il Procuratore Generale, questa Corte ha più volte affermato che nelle controversie relative al rapporto di lavoro nautico svoltosi in regime di continuità, allo scopo della determinazione della competenza per territorio ai sensi del suddetto art. 603 cod. nav., il foro del luogo di cessazione del rapporto deve essere individuato non con riferimento al luogo di sbarco del marittimo - il quale può avere rilievo solamente quando la risoluzione del rapporto avviene nel corso della navigazione - bensì con riguardo al luogo nel quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, avrebbe dovuto trovarsi nel momento del verificarsi dell'effetto estintivo, Con la -conseguenza che detto luogo, nei periodi intercorrenti fra lo sbarco e il successivo reimpiego, coincide con il domicilio del lavoratore, nel quale quest'ultimo deve attendere le successive comunicazioni provenienti dall'armatore (v., fra le tante sentenze, Cass. 14 novembre 1986 n. 6731, Cass. 26 febbraio 1987 n. 2048, Cass. 8 aprile 1989 n. 1709, Cass. 13 febbraio 1991 n. 1478, Cass. 27 aprile 1992 n. 5018).
Sulla enunciazione di questo principio di diritto, come si ricava dalla motivazione che sorregge numerose delle indicate pronunce, hanno avuto precipua incidenza le disposizioni contenute nei contratti collettivi di categoria, i quali, in relazione al licenziamento intimato al lavoratore dall'armatore, stabiliscono che, nel rapporto di lavoro che si svolge in regime di continuità, la cancellazione dalla C.R.L. si verifica quando la relativa comunicazione perviene al domicilio del lavoratore. E, per questa ragione, il principio in questione ha trovato applicazione - a volte, per la verità, come risulta dalle suddette motivazioni, mediante veri e propri obiter dicta: v., ad esempio Cass. 4 marzo 1987 n. 2291 - pure riguardo alle dimissioni date dal lavoratore, essendo stato precisato che, anche in tal caso, il marittimo deve attendere le successive comunicazioni provenienti dall'armatore (v., in proposito, Cass. 13 febbraio 1991 n. 1478 e Cass. 27 aprile 1992 n. 5018, sopra indicate).
V. Occorre dare atto della legittimità dell'argomento di fondo posto a base dell'indirizzo giurisprudenziale che si è via via consolidato nel tempo, evidente essendo che, dovendo essere compiuto, per l'individuazione del foro territoriale, l'indispensabile accertamento in ordine al luogo (e al tempo) della cessazione del rapporto di lavoro, tale accertamento deve necessariamente tenere conto delle clausole dei contratti collettivi che statuiscono sulla materia. Senonché, ferma restando l'applicazione di tale metodo di indagine, nelle suddette sentenze non è stato considerato che proprio le previsioni dei contratti collettivi, in tema di dimissioni del lavoratore, dettano una disciplina del tutto diversa.
Come risulta dall'art. 92 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1991, prodotto in giudizio dal ricorrente, fra le cause di immediata cancellazione dalla C.R.L. e, in particolare, fra quelle relative al fatto imputabile al lavoratore, il n. 12 dell'articolo indica "le dimissioni dalla continuità del rapporto di lavoro" (v. anche l'art. 94 quanto alla necessità della forma scritta); e, come occorre sottolineare, la clausola contrattuale non prevede che, in tale ipotesi, la cancellazione debba essere comunicata al lavoratore, essendo sembrato evidentemente superfluo che di un evento, voluto e posto in essere da un determinato soggetto, fosse reso edotto, a posteriori, quel medesimo soggetto. Secondo le clausole contenute nella contrattazione collettiva, quindi, in caso di recesso del lavoratore e al contrario di quanto è stabilito per il licenziamento, l'armatore non è tenuto a comunicare alla controparte la cancellazione dal turno.
VI. Se si tiene conto di questa circostanza e se si considera che le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro (v., fra le tante sentenze, da ultimo Cass. 19 agosto 1996 n. 7629 e, in precedenza, Cass. 25 marzo 1987 n. 2913), non può essere condivisa, in tema di individuazione del foro territoriale in caso di recesso comunicato all'armatore dal lavoratore (il cui rapporto di lavoro nautico si sia svolto in regime di continuità), la conclusione in passato enunciata da questa Corte; e si deve, invece, affermare che nell'ipotesi in questione la competenza per territorio appartiene al giudice del luogo nel quale al datore di lavoro è stata recapitata la comunicazione delle dimissioni.
Nel caso in esame, come ha accertato il Pretore per mezzo dei documenti prodotti in giudizio dalla società convenuta, le dimissioni del De Ceglia sono pervenute alla società armatrice in Genova. In base alla prova raccolta e al principio di diritto sopra enunciato, quindi, si deve asserire che il recesso del lavoratore, una volta comunicato all'armatore e pervenuto alla conoscenza di quest'ultimo, ha automaticamente causato, nella città di Genova, la risoluzione del rapporto di arruolamento, senza necessità, come sopra è stato rilevato, di ulteriori adempimenti; con l'ulteriore, necessaria conseguenza che la causa, a norma del suddetto art. 603 cod. nav., deve essere decisa dal giudice del lavoro della suddetta città.
Avuto riguardo a tutte le argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e deve essere dichiarata la competenza per territorio del Pretore del lavoro di Genova.
Attesa la mancata costituzione della società intimata, non vi è materia per liquidare le spese di questa fase del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara la competenza per territorio del Pretore del lavoro di Genova; nulla per le spese di questa fase del giudizio.


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 27.3.2013) 

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