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CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. 3  SENT. 00495 DEL 21/01/1998
PRES. Nicastro G.     REL. Perconte Licatese R.
PM. Gambardella V. (Conf.)
RIC. Spagnolo
RES. Eredi di Canzonieri C.

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - DESTINATARIO - PAGAMENTO DEI CREDITI ED ASSEGNI - Nel caso di destinatario diverso dal mittente - Obbligo del destinatario di pagamento del corrispettivo al vettore - Condizioni - Avvenuta accettazione  della merce - Necessità - Fondamento - Ragioni risarcitorie nei confronti del mittente - Condizioni. 

COD.CIV. ART. 1692 
COD.CIV. ART. 1689 
COD.CIV. ART. 1411 

 Se il destinatario è soggetto diverso dal mittente egli rappresenta un terzo a cui favore è stipulato il contratto di trasporto e può non ricevere la merce. Se tuttavia ne accetta la consegna è obbligato a pagare il corrispettivo al vettore salvo il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del mittente, se sono stati violati i patti intercorsi con lui. 


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 27.3.2013) 

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