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CORTE DI CASSAZIONE
 SEZ. 3  SENT. 495 DEL 21/01/1998
PRES. Nicastro G.     REL. Perconte Licatese R.
PM. Gambardella V. (Conf.)
RIC. Spagnolo (avv. Marino)
RES. Eredi di Canzonieri C. (avv. Tassoni)
Conferma trib. Catanzaro 2 giugno 1994

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Canzonieri Corrado, assumendo di aver eseguito, con il suo autocarro, un trasporto di merci dallo stabilimento della società Eurometal di Torri di Quartesolo (VI) fino al deposito di Spagnolo Vittorio in Martelletto di Settingiano, dove il destinatario aveva ricevuto il carico, e di non aver ottenuto il corrispettivo, fissato, in base alle tariffe obbligatorie, in L. 2.681.904, compresa l'IVA, conveniva il debitore innanzi al Pretore di Catanzaro, per sentirlo condannare al pagamento dell'indicato prezzo del trasporto, o di quello diverso che sarebbe risultato di giustizia, oltre agli interessi e alla rivalutazione.
Il convenuto replicava di non aver mai incaricato del trasporto della merce né il Canzonieri né la venditrice ditta DESAM, la quale lo aveva organizzato senza alcuna autorizzazione del compratore, in violazione di una clausola del contratto di vendita del 5 aprile 1985. Avvisato dalla DESAM solo qualche ora prima dell'arrivo della merce, lo Spagnolo si era doluto di tale iniziativa, ma la controparte lo aveva rassicurato, col dire che il prezzo del trasporto sarebbe stato concordato e pagato secondo quanto ordinariamente praticato sulla piazza di Catanzaro.
Eseguito lo scarico, il titolare della DESAM aveva chiesto per il trasporto L. 1.500.000, ma lo Spagnolo aveva inutilmente offerto la minor somma di L. 886.000, oltre all'IVA, pari a un preventivo di spesa rilasciatogli dalla ditta di autotrasporti di Amerato Antonio, corrente in Catanzaro.
Lo Spagnolo concludeva che; non avendo avuto alcun rapporto col Canzonieri, questi nessun diritto poteva vantare nei suoi confronti e in ogni caso non poteva pretendere un prezzo maggiore di quello preventivato dalla ditta Amerato.
Il pretore, in accoglimento della domanda, condannava lo Spagnolo al pagamento, in favore del Canzonieri, di L. 2.681.904, oltre all'IVA e agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Appellavano in via principale lo Spagnolo e in via incidentale il Canzonieri, quest'ultimo dolendosi del mancato riconoscimento del danno da svalutazione monetaria e del rigetto dell'istanza di esecuzione provvisoria della sentenza.
Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza ora impugnata, emessa il 2 giugno 1994, in parziale accoglimento dell'appello principale, ha rilevato che la somma chiesta in citazione (L. 2.681.904) era già comprensiva dell'IVA, per cui ha ridotto la condanna dello Spagnolo a complessive L. 2.681.904 (2.272.800 + 409.104), fermi gli interessi legali dalla domanda.
Ricorre per la cassazione di tale sentenza lo Spagnolo, sulla base di sette motivi, cui rispondono con controricorso Bennardo Carmela, Canzonieri Rosaria, Canzonieri Concita e Canzonieri Emanuele, eredi di Canzonieri Corrado, deceduto il 1º luglio 1995. I resistenti hanno depositato una memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 2722 c.c. e 244 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente deduce che la prova testimoniale avversa, non riflettendo patti successivi al documento rappresentato dalla bolla di accompagnamento dei beni viaggianti n. 2451 del 9 maggio 1985, sottoscritta da ambo le parti, ma ad esso anteriori, non doveva essere ammessa dal pretore; e che "i giudici del merito" erroneamente ritennero inammissibile per genericità la prova testimoniale richiesta da esso Spagnolo nella comparsa di risposta del 24 ottobre 1985, e riproposta nell'udienza del 10 giugno 1988, sebbene al contrario fosse articolata in capitoli specifici.
Col secondo motivo, allegando la violazione dell'art. 246 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), lo Spagnolo ricorda di aver eccepito, davanti al pretore, l'incapacità a deporre di De Santis Gaetano, marito di Alcaro Annamaria, effettivo proprietario e gestore della ditta DESAM e quindi, anche per la parte di rilievo avuta nella vicenda, titolare di un interesse che avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al giudizio.
Tutte le questioni trattate con i primi due mezzi sono inammissibili per la loro novità, in quanto non sollevate nel giudizio di appello, posto che la stessa critica concernente la disconosciuta specificità dei capitoli si appunta in realtà contro l'operato del pretore.
Invero i vizi attinenti all'ammissione e all'assunzione della prova testimoniale in primo grado, che non siano stati fatti valere in grado di appello, non possono essere denunciati per la prima volta in sede di legittimità, in quanto non riguardano nullità rilevabili d'ufficio (Cass. 5 febbraio 1983 n. 959). In particolare, la questione dell'incapacità a testimoniare del testimone escusso in primo grado, se non viene riproposta in appello, non può formare oggetto di ricorso per cassazione (Cass. 25 gennaio 1974 n. 206).
Col terzo motivo, denunciando la violazione dell'art. 1388 c.c. e il vizio di motivazione insufficiente, contraddittoria e apparente su punti decisivi della causa (art. 360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente, con una lunga e non sempre perspicua serie di argomentazioni, sottopone a serrata critica la ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale, sostenendo che l'incarico del trasporto fu conferito al Canzonieri dalla ditta DESAM, e per essa dal De Santis, in nome e nell'interesse proprio. E' pertanto priva di fondamento la versione accolta dal Tribunale, secondo cui la DESAM avrebbe agito quale semplice intermediaria ed esso Spagnolo avrebbe avuto perfino dei contatti diretti telefonici col Canzonieri. A tale infondato convincimento il giudice di merito è pervenuto attribuendo assurdamente piena attendibilità al De Santis e omettendo del tutto l'esame della ricordata bolla di accompagnamento, la quale esclude categoricamente che sia stato mai concluso un contratto di trasporto tra lo Spagnolo e il Canzonieri. Per giunta il Tribunale cade in una manifesta illogicità quando giunge ad affermare che il De Santis, nelle sue trattative col Canzonieri, avrebbe obbligato lo Spagnolo pur senza spenderne il nome, dimenticando che la "contemplatio domini" è indispensabile perché il contratto concluso dal rappresentante abbia efficacia nella sfera giuridica del rappresentato.
Col quinto mezzo1 allegando la violazione degli artt. 230 c.p.c. e 2730 e 2733 c.c., lo Spagnolo definisce "apodittica" la motivazione con cui fu dichiarata l'ininfluenza dell'interrogatorio formale del Canzonieri, "attesi gli elementi forniti dalla espletata prova testimoniale".
Col sesto mezzo, basato sulla violazione dell'art. 213 c.p.c. e sul vizio di motivazione illogica e contraddittoria, il ricorrente lamenta che sia stata malamente rigettata l'istanza di esibizione del giornale di bordo e della lettera di vettura del trasporto "de quo", depositati dal Canzonieri nell'ufficio della M.C.T.C. di Vicenza.
Le censure così riassunte, da esaminare in un unico contesto per la loro stretta interconnessione, in quanto tutte relative all'"an debeatur", si rivelano priva di pregio e non sono perciò meritevoli di accoglimento.
Alcuni dati di fatto essenziali si colgono direttamente o indirettamente dalla sentenza impugnata e dalle stesse asserzioni delle parti in questa sede, si da potersi considerare come dei punti fermi assolutamente pacifici e incontroversi, e cioè che la merce (scaffalature metalliche) venduta allo Spagnolo dalla DESAM doveva essere trasportata dal luogo di produzione (Torri di Quartesolo, Vicenza) fino al deposito del compratore, sito a Martelletto di Settingiano; che, a norma del contratto di vendita stipulato con la DESAM, lo Spagnolo aveva facoltà di provvedere al trasporto o con un mezzo proprio (e quindi a proprie spese: art. 1510, 2º comma c.c.) oppure incaricandone la DESAM, previo accordo sul prezzo; che il Canzonieri trasportò la merce da Torri di Quartesolo fino a Martelletto di Settingiano, dove lo Spagnolo la ricevette, facendola scaricare nel proprio deposito, ma rifiutandosi poi di pagare, per la sua asserita esosità, il corrispettivo.
Orbene, lo Spagnolo, anche nel ricorso, continua a negare decisamente di aver mai incaricato del trasporto il Canzonieri o di aver autorizzato la DESAM a provvedere, e anzi esclude tassativamente di aver mai avuto alcun contatto di sorta(col primo, ragion per cui, pur essendo, quale compratore, il naturale destinatario della merce e quindi l'unico vero interessato al trasporto, non sarebbe obbligato a pagare al vettore alcun corrispettivo.
Il Tribunale a sua volta, trascurando la vera sostanza della causa, si è sforzato di ravvisare nella DESAM la qualità di una semplice "intermediaria" di un contratto di trasporto stipulato poi direttamente tra lo Spagnolo e il Canzonieri, sul presupposto, implicito, che l'obbligo del primo nei confronti del secondo potesse scaturire soltanto da un accordo tra i due, mentre la questione, alla stregua dei fatti pacifici sopra ricordati, si pone in termini diversi.
Il trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, è una stipulazione, tra mittente e vettore, a favore del terzo (destinatario). E' naturale pertanto che chiunque, purché vi abbia interesse, può assumere l'iniziativa di una siffatta stipulazione a favore del terzo, con la quale tuttavia, in base ai principi generali della materia, viene a quest'ultimo attribuita la semplice titolarità di un diritto e giammai un debito (art. 1411 c.c.).
Se dunque il mittente (stipulante) rimette, come nella specie, il pagamento del trasporto al destinatario, questi, secondo lo schema della delegazione di pagamento, non è obbligato ad eseguire il pagamento (art. 1269, 2º comma c.c.), ma è solo onerato ad effettuarlo se intende ricevere le cose trasportate, a norma dell'art. 1689, 2º comma c.c. (cfr. Cass. 26 aprile 1977 n. 1588, secondo cui nel trasporto di cose il diritto del destinatario ad ottenere la riconsegna della merce è condizionato al soddisfacimento di tutti i crediti derivanti al vettore del contratto, "in primis" del corrispettivo pattuito). Tuttavia, quale terzo delegato, può obbligarsi direttamente verso il vettore (art. 1269, 1º comma) al momento della richiesta di riconsegna; ma, per presunzione di legge, un'obbligazione del genere nei confronti del vettore sorge nel momento stesso in cui il destinatario, ricevendo la riconsegna, fa propri definitivamente gli effetti del contratto.
Ciò equivale altresì a dire che, se il vettore effettua la riconsegna senza pretendere il previo pagamento di quanto a lui dovuto, il destinatario resta obbligato al pagamento per il solo fatto di aver accettato la riconsegna, che avrebbe potuto sempre rifiutare; ed anzi, con l'assunzione dell'obbligo da parte del destinatario ha luogo, "ex lege", anche la liberazione del mittente, sì che il vettore può rivolgersi, per il soddisfacimento del proprio credito, solo al destinatario ("salva l'azione verso il destinatario": art. 1692 c.c.).
Il principio per cui, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1689, 1692 e 1510 cpv. c.c., il vettore di cose ha azione diretta verso il destinatario dopo la riconsegna per ottenere il pagamento del trasporto, ancorché il destinatario sia rimasto estraneo alla conclusione del contratto1è stato già affermato da questa Corte di legittimità (Cass. 4 marzo 1986 n. 1355; in termini più o meno analoghi, cfr. Cass. 18 aprile 1994 n. 3692; 25 ottobre 1982 n. 5565; 26 marzo 1981 n. 1775; 20 settembre 1979 n. 4822).
Da tutto ciò discende che l'obbligo dello Spagnolo di pagare il corrispettivo al Canzonieri discende, in ogni caso, dal semplice fatto che egli abbia accettato lo scarico della merce nel suo deposito, anche se, per avventura, nessun rapporto contrattuale diretto si sia mai instaurato tra lui e il vettore; e anche (unica ipotesi alternativa) se l'incarico sia stato conferito al Canzonieri, senza attendere l'autorizzazione dello Spagnolo, dalla venditrice ditta DESAM (chiunque ne fosse il vero titolare, la Alcaro o il marito De Santis), come tale interessata alla consegna della merce al compratore (art. 1510, 2º comma c.c.).
La tesi fondamentale del ricorrente, volta a negare la stipulazione diretta di un contratto di trasporto col Canzonieri e ad affermare un indebito intervento della DESAM non vale quindi ad esonerare lo Spagnolo, per quanto detto, dall'obbligo di pagare il corrispettivo al Canzonieri, salva un'azione contro la DESAM per un'eventuale violazione di clausole contrattuali, ove lo Spagnolo ne abbia risentito danni.
Consegue che la sentenza impugnata, avendo comunque riconosciuto il diritto del Canzonieri di percepire dallo Spagnolo il prezzo del trasporto, è conforme al diritto, sicché, nei sensi suesposti, va solo corretta la motivazione giuridica che la sorregge (art. 384, 2º comma c.p.c.); e che le doglianze racchiuse nei tre motivi in esame, in quanto si compendiano nella infondata negazione dell'"an debeatur", anche sotto il profilo di presunte carenze istruttorie che avrebbero impedito l'accertamento, in punto di fatto, delle tesi del ricorrente (di cui, come si è visto, sono inaccettabili le conseguenze giuridiche che se ne vorrebbero trarre), si palesano non pertinenti e, in definitiva, inidonee a scalfire l'esattezza sostanziale della pronuncia.
Col quarto motivo, basato sulla erronea interpretazione e falsa applicazione del D.M. 18 novembre 1982, sulla violazione dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. nonché sul vizio di motivazione insufficiente, illogica e apparente (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)1 lo Spagnolo censura la quantificazione del corrispettivo, che il Tribunale, sulle orme del pretore e aderendo alla perizia di parte dell'attore, giudica conforme alle tariffe approvate col cit. D.M. e adeguate col D.M. 22 febbraio 1985, senza considerare che la tariffa prevede dei minimi e dei massimi e una riduzione del corrispettivo nel caso di trasporto cumulativo di più partite di merci di uno stesso mittente e di assicurazione del trasporto di ritorno. Si duole altresì della mancata acquisizione, presso l'ufficio della M.T.C.T. di Vicenza, della lettera di vettura e del giornale di bordo relativi al trasporto "de quo", sulla cui base è stata ritenuta dovuta la somma reclamata dal Canzonieri e sanzionata nella compiacente perizia Muleo, la quale reca un importo quasi triplo di quello risultante da una corretta applicazione della tariffa legale.
Col settimo motivo, infine, denunciando la falsa applicazione dell'art. 18, 2º comma del DPR. n. 633 del 26 ottobre 1972 e dell'art. 1282 c.c. nonché il vizio di difetto assoluto di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente sostiene che, non essendo stata emessa dal Canzonieri la fattura, non può essere esercitata la rivalsa dell'IVA, per cui è illegittima la condanna al pagamento di una somma di denaro comprensiva del credito e dell'IVA, senza l'espressa previsione, per il presunto creditore, dell'obbligo di emettere la fattura, come pure è illegittima la condanna a pagare gli interessi anche sull'importò dell'IVA, ossia su un debito inesistente.
Ambedue i mezzi, concernenti il "quantum debeatur", vanno esaminati congiuntamente e dichiarati infondati.
A parte la novità delle questioni sulla tariffa ridotta nel caso di trasporto cumulativo di più partite e sull'assicurazione del trasporto di ritorno, mai sollevate nell'appello e quindi non sottoposte all'esame del giudice di secondo grado, per il resto il Tribunale ha adeguatamente motivato la sua adesione alla consulenza dell'attore (che perciò può anche costituire l'unica fonte della decisione: Cass. 3 marzo 1992 n. 2574), facendo proprie le ragioni del pretore e ritenendo la pretesa, con insindacabile giudizio di fatto, conforme, sotto ogni aspetto, alle suindicate tariffe, laddove il ricorrente si limita a indicare, "sic et simpliciter", un suo importo di gran lunga minore, senza peraltro in alcun modo dettagliarne le componenti, e quindi, inammissibilmente, a contrapporre un suo personale convincimento di congruità a quello manifestato dal giudice di merito.
E' noto poi (obiezione che varrebbe in ogni caso anche in rapporto al sesto mezzo) che la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione (art. 213 c.p.c.) non può tradursi in una esenzione della parte dall'onere della prova che essa sia in grado di fornire; e il giudice di merito, rifiutandola, ha per ciò stesso ritenuto che tale impossibilità non sussistesse.
L'ultimo motivo porge una questione nuova, perché non sottoposta con motivi specifici al giudice di appello.
Non sarà inutile tuttavia sottolineare che, a norma del combinato disposto degli artt. 3, 6, 3º comma, 18 e 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, l'obbligo del Canzonieri di emettere la fattura, con addebito al committente dell'IVA a titolo di rivalsa, sorge nel momento del pagamento in forza della sentenza. L'obbligo di emettere la fattura è quindi implicito nella sentenza di condanna al pagamento del corrispettivo dell'operazione imponibile, in quanto sancito "ex lege". Ulteriore conseguenza di questo differimento dell'obbligo di emissione della fattura è che la sentenza va interpretata nell'unico suo legittimo significato e cioè che gli interessi sono dovuti solo sul capitale e non pure sull'IVA (credito, fino al momento dell'emissione della fattura e della rivalsa, inesistente).
Le spese del presente giudizio di Cassazione vanno regolate secondo la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del presente giudizio, liquidate in L. 264.500, oltre a L. 1.500.000 per onorario.


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 27.3.2013) 

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