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massima

CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. L       SENT.  12401  DEL 06/12/1997
 PRES. Pontrandolfi P             REL. Sciarelli G 
      PM. Buonajuto A  (Conf.)
      RIC. Alitalia S.p.A. (avv. Marazza)
      RES. Picchi (avv. D'Aloisio)
Conferma: trib. Roma 6 settembre 1995

 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Piero Picchi, dipendente dell'Alitalia spa con qualifica di pilota-comandante, impiegato su A/MDC9/3 0, con ricorso depositato il 25.6.92, adiva il Pretore di Roma per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del licenziamento intimatogli il 21.3.92, con conseguente condanna dell'Alitalia alla reintegra in servizio ex art. 18 S.d.L. e al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di recesso alla reintegra, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi, nonché al risarcimento del danno. Esponeva che con lettera del 26.2.92, l'Alitalia gli aveva contestato di avere svolto continuativamente, nel periodo gennaio-settembre 1990, un'attività di trasporto aereo con un aereomobile Cesnna 551 di proprietà della Tamleasing spa di Milano, in leasing ed esercenza dell'Industria Grafica Meschi srl di Livorno. In particolare, l'Alitalia aveva precisato: 1) che la suddetta attività era stata espletata nei giorni 12 gennaio 1990, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 21 febbraio 90, 23 marzo 90; 6, 7 e 25 giugno 90, 15, 16, 17, 18, 22 agosto 90; 8 e 9 settembre 90; 2) che la stessa era stata svolta sia in giornate in cui il dipendente era stato assente dal sevizio per malattia (relativamente alle date del 15, 16, 17, 18 e 22 agosto, 8 e 9 settembre), sia in giornate coincidenti con i riposi previsti nella programmazione mensile, destinati espressamente a consentire il recupero delle energie psico-fisiche dei componenti d'equipaggio (relativamente alle date del 12, 13, 14 e 21 febbraio, 13 marzo, 24 e 27 aprile, 6 e 7 giugno). Di conseguenza, poiché le predette mancanze integravano, considerate sia singolarmente che congiuntamente, soprattutto con rifermento alla particolare qualifica rivestita dal Picchi, gli estremi di una grave violazione dei doveri di fedeltà e correttezza propri del rapporto di lavoro, l'Alitalia aveva invitato esso dipendente a fornire tutte le necessarie spiegazioni al riguardo; quindi, ritenute non soddisfacenti le giustificazioni fornite dal Picchi, con lettera del 16.3.92 aveva intimato il licenziamento in tronco, riproducendo, a sostegno del ricorso, le stesse argomentazioni e considerazioni di cui alla precedente lettera di contestazione.
L'Alitalia resisteva alla domanda, che, con decisione resa all'udienza del 15.10.93," il Pretore rigettava.
Il Picchi proponeva appello, cui resisteva l'Alitalia.
Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 6 settembre 1995, in riforma della sentenza del Pretore, ordinava all'Alitalia di reintegrare l'attore nel posto di lavoro e condannava la società al pagamento delle retribuzioni globali di fatto che sarebbero maturate dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, oltre rivalutazione e interessi, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali maturati nello stesso periodo.
L'Alitalia ha proposto ricorso per cassazione. Il Picchi ha depositato controricorso. Ambo le parti hanno depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 722, 884, 715 cod. nav. e 2700 c.c., degli artt. 115, 187 e 421 c.p.c., nonché dell'art. 2730 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c.
Si lamenta la preferenza riconosciuta alle informazioni della polizia di frontiera anziché al giornale di rotta; la affermata mancata contestazione, da parte dell'Alitalia, delle attestazioni degli uffici di polizia di frontiera dell'aereoporto Galileo Galilei relative ai giorni 15, 17, 18 e 22 agosto, 8 e 9 settembre 90; la mancata ammissione della richiesta di informative alle autorità avereonautiche di Calvi e Bastia.
In ordine alla prima doglianza, si afferma che "il giornale di rotta, compilato dal comandante, deve contenere, oltre che le indicazioni prescritte dall'art. 772 cod. nav. (rotta, cammino percorso, rilevazioni incidenti), anche quelle indicate dalle norme richiamate, tra le quali vi erano l'art. 884 cod. nav. e, cioè, l'indicazione del nominativo del comandante quando dell'equipaggio facciano parte più persone che possano essere incaricate del comando;le annotazioni del giornale di rotta fanno prova ex art. 775 cod. nav. e 2700 cod. civ. fino a querela di falso".
La ricorrente riconosce che analoga efficacia probatoria deve essere attribuita alle attestazioni della polizia di frontiera, ma deduce che, però, sarebbe" sfuggito al Tribunale che, di fronte a parità di dignità probatoria, il giornale di rotta, tenuto dal comandante, è assistito da un valore confessorio che si risolve nelle affermazioni dello stesso Picchi di avere preso posto, nei giorni di assenza per malattia, ai comandi dell'A/MI Mex". Che, comunque, le informazioni delle circoscrizioni aeroportuali, se escludono il comando, non escludono l'attività di copilota. Che "si legge nella comunicazione della circoscrizione aereoportuale di Pisa che nel registro arrivi e partenze dell'ufficio controllo traffico sono riportati i nominativi del comandante e il numero di eventuali copiloti" Di avere sollecitato il Pretore a chiedere per gli stessi giorni informazioni alle autorità aereoportuali di Bastia proprio per contestare le affermazioni della circoscrizione di Pisa.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, dato atto che "non vi è alcuna prova circa l'effettuazione di qualsiasi volo nei giorni di malattia", ha preferito le attestazioni provenienti dalla Direzione della Circoscrizione Aereoportuale di Pisa e dell'Ufficio della Polizia di Frontiera dell'aereoporto Galileo Galilei di Pisa alle risultanze del giornale di rotta del Cesnna 551.
Il Tribunale ha preferito le attestazioni delle indicate amministrazioni perché "provenienti da uffici preposti, anche se a fini diversi, al controllo del traffico aereo" e, quindi, pienamente attendibili.
Ha motivato, dunque, con logica argomentazione, le ragioni della sua scelta:
In ordine alle mancate informazioni disposte presso l'autorità francese, va rilevato che l'assunzione di informazioni presso la P.A. costituisce una facoltà assolutamente discrezionale del giudice di merito. Il Tribunale ha ritenuto l'ultroneità della suddetta assunzione (oltretutto presso autorità straniera), in quanto "diretta a fornire dati già riportati nelle attestazioni ufficiali delle autorità aereoportuali italiane". Inoltre, l'acquisizione delle suddette informazioni si sarebbero poste "in serio contrasto con le esigenze di celerità e speditezza del processo del lavoro", mentre si trattava di documentazione che "l'Alitalia avrebbe potuto facilmente acquisire prima del giudizio".
Né ad avviso contrario può portare la considerazione che il giornale di bordo faccia fede fino a querela di falso. Il Tribunale ha dato atto che anche le attestazioni delle autorità aereoportuali hanno pari dignità probatoria. Quindi, a fronte di due documentazioni di senso contrario, ma di pari valore probatorio, il Tribunale era facultato a scegliere quella che trovasse più convincente, come sempre compete al giudice quando si trovi dinnanzi a prove contrarie fra loro di pari valore probatorio.
Comunque va rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 9 della l. 213 dell'83, il libro di rotta non è obbligatorio sugli aerei da turismo.Va rilevato, ancora, che par l'art. 884 cod. nav. spetta all'esercente designare, sul libro di rotta, il comandante fra pari grado. Nel caso di specie non trattavasi di attestazione dell'esercente, ma del Picchi, oltretutto su libro non obbligatorio, cioè superfluo e riguardante non il comandante ma il copilota, quindi estraneo all'attestazione di cui all'art. cit. 884 cod. nav. e perciò privo del valore probatorio di cui all'art. 2700 c.c.
Per quanto attiene al valore confessorio, la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non chiarisce come sarebbe formulata la relativa dichiarazione e perché essa risalirebbe al Picchi. Comunque una volta riconosciuta la maggior valenza probatoria delle attestazioni aereoportuali, ritenute oltretutto, dal Tribunale, con logica motivazione, più attendibili per la serietà della fonte, se ne ricava che il giudice d'appello ha fatto buon uso del materiale probatorio in atti, rendendo, al riguardo, puntuale ed esatta motivazione.
Col secondo motivo si deduce l'omessa ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.).
Si afferma che la ripetitività di numerosi viaggi su tratte identiche (Linate-Pisa e Ciampino Pisa), "chiaramente indicano un'attività di volo finalizzata al collegamento tra i vari scali anziché al volo turistico". Anche il costo orario del volo indurrebbe a escludere l'attività turistica.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha dato atto che "non vi è alcuna prova dell'espletamento di un'attività di trasporto né della percezione di alcuna retribuzione" da parte dell'attore.
La ripetitività delle tratte e il costo dei voli sono argomenti troppo labili per attestare il contrario, specie se si riflette che il Tribunale ha raccolto la deposizione del Meschi che "ha dichiarato di non avere mai erogato all'appellante alcun compenso per l'attività di pilotaggio espletata, essendosi trattato di voli del tutto gratuiti, occasionati da una vecchia amicizia e da una comune passione per il volo". Il Tribunale ha rilevato ancora che sul libretto dell'aereomobile quest'ultimo è classificato con la dicitura: "normale turismo".
Col terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, violazione dell'art. 421 c.p.c., art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.
Si contesta il "giudizio sulla inidoneità dell'attività svolta dal sig. Picchi con l'A/M i M Mesk ad incidere sulla affidabilità della prestazione in favore di Alitalia". Che, all'opposto, l'attività di volo era stata svolta nei giorni destinati al riposo durante i quali era dovere dell'attore quello di recuperare le proprie energie psicofisiche.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto che l'attività di volo di Picchi, per qualità e durata, non potesse essere considerata idonea a compromettere l'efficienza fisica dello stesso e, quindi, a rendere inaffidabile la prestazione lavorativa resa in favore della compagnia d'appartenenza. Il Tribunale ha rilevato, infatti, che l'attore ha volato, a livello turistico-sportivo, per poche ore (poco più di dieci) nell'arco di ben sei mesi, su tratte relativamente brevi. Che, pertanto, non era impedito il necessario recupero fisiologico, non essendovi influenze negative sul suo substrato psichico. Che non risultava la violazione del dovere di fedeltà, stante il carattere turistico e sportivo del volo praticato, che non aveva integrato un'attività per un diverso datore di lavoro.
La motivazione del Tribunale appare completa ed esaustiva: lo scarso numero di ore complessive e, quindi, il ridotto impegno prodigato, la ripetitività delle tratte, la piccolezza dell'aereo, il carattere turistico-sportivo dei voli, lasciano intendere chiaramente che non era pregiudicato il recupero fisiologico in vista di voli ben più impegnativi, in funzione di comandante di DC), che l'attore andava a svolgere per l'Alitalia, apparendo il volo de quo nient'altro che un diversivo rispetto a quello ben più coinvolgente da svolgere per la datrice di lavoro.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Ragioni di giustizia inducono a compensare, fra le pareti, le spese di questo giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

Rigetta il ricorso. Compensa, fra le parti, le spese di questo giudizio di cassazione.


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 27.3.2013) 

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