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SEZ. L SENT. 10621 DEL 28/10/1997
PRES. Pontrandolfi P. REL. D'Angelo B.
PM. Leo A. (Conf.)
RIC. Istituto previdenza settore marittimo - IPSEMA (Avv. Formica)
RES. Kisel e Vella
Conferma trib. Siracusa 14/09/94
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - Lavoratori marittimi - Disposizioni speciali sull'infortunio "in itinere" ex art. 6 t.u. n.1124 del 1965 - Incidenza - Inapplicabilità dei principi generali sull'infortunio "in itinere" - Esclusione - Personale arruolato su pescherecci - Consuetudine del pernottamento a casa - Infortunio nel relativo tragitto - Indennizzabilità - Autorizzazione del comandante allo sbarco - Provvedimento formale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - Lavoratori marittimi - Disposizioni speciali sull'infortunio "in itinere" ex art. 6 t.u. n.1124 del 1965 - Incidenza - Inapplicabilità dei principi generali sull'infortunio "in itinere" - Esclusione - Personale arruolato su pescherecci - Consuetudine del pernottamento a casa - Infortunio nel relativo tragitto - Indennizzabilità - Autorizzazione del comandante allo sbarco - Provvedimento formale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
COD.NAV. ART. 188
D. P. R. DEL 30/6/1965 NUM. 1124 ART.
2
D. P. R. DEL 30/6/1965 NUM. 1124 ART.
4
D. P. R. DEL 30/6/1965 NUM. 1124 ART. 6
D. P. R. DEL 30/6/1965 NUM. 1124 ART. 127
Le disposizioni
specifiche dell'art. 6 del
testo unico sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (d.P.R.
n. 1124 del 1965) sull'indennizzabilità degli infortuni "in
itinere"
dei marittimi, che si verifichino durante i viaggi
compiuti
dai medesimi per imbarcarsi o
per rimpatriare,
hanno giustificazione nel fatto che esse si riferiscono ad
ipotesi
antecedenti all'inizio del lavoro e seguenti alla
sua cessazione
e n
on comportano l'inapplicabilità al
personale marittimo
dei principi sull'infortunio "in itinere"
elaborati in via
generale sulla base delle norme di cui agli artt. 2 e 4 del
t.u.,
i quali, in particolare, possono giustificare
l'indennizzabilità
degli infortuni verificatisi nel corso degli spostamenti tra
posto
di imbarco di un motopeschereccio e abitazioni dei marittimi sul
medesimo
arruolati, quando questi ultimi, per consuetudine - in
relazione
anche alla scarsa abitabilità del
natante - e con il
permesso del comandante (la cui autorizzazione allo
sbarco
a norma dell'art. 188 cod. nav. non deve necessariamente
essere integrato
da un atto formale) si rechino a casa per pernottare salvo ad
imbarcarsi
di nuovo quando il battello salpi per la pesca. (La presenza
degli
altri requisiti dell'infortunio "in
itinere"
indennizzabile non ha formato oggetto di esame in
cassazione,
stante l'inammissibilità, per la loro
genericità, delle
doglianze al riguardo formulate dall'Istituto assicuratore).
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