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CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. L       SENT.  10621  DEL 28/10/1997
PRES. Pontrandolfi P.             REL. D'Angelo B.
PM. Leo A.  (Conf.)
RIC. Istituto previdenza settore marittimo - IPSEMA (Avv. Formica)
RES. Kisel e Vella
Conferma trib. Siracusa 14/09/94

PREVIDENZA  (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI  SUL  LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE  DI  LAVORO  -  INFORTUNIO IN ITINERE - Lavoratori marittimi - Disposizioni  speciali sull'infortunio "in itinere" ex art. 6 t.u. n.1124 del 1965  -  Incidenza  -  Inapplicabilità dei principi generali sull'infortunio  "in  itinere"  - Esclusione - Personale arruolato su pescherecci  -  Consuetudine del pernottamento a casa - Infortunio nel relativo  tragitto - Indennizzabilità - Autorizzazione del comandante allo  sbarco  -  Provvedimento  formale - Necessità - Esclusione - Fattispecie. 

LAVORO  -  IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - Lavoratori  marittimi - Disposizioni speciali sull'infortunio "in itinere"  ex  art.  6 t.u. n.1124 del 1965 - Incidenza - Inapplicabilità dei  principi  generali  sull'infortunio  "in  itinere" - Esclusione -  Personale  arruolato su pescherecci - Consuetudine del pernottamento a   casa  -  Infortunio  nel relativo tragitto - Indennizzabilità - Autorizzazione  del  comandante  allo sbarco - Provvedimento formale - Necessità - Esclusione - Fattispecie. 

COD.NAV. ART. 188 
 D. P. R. DEL 30/6/1965 NUM. 1124 ART. 2
 D. P. R. DEL 30/6/1965 NUM. 1124 ART. 4
 D. P. R. DEL 30/6/1965 NUM. 1124 ART. 6
 D. P. R. DEL 30/6/1965 NUM. 1124 ART. 127 

     Le disposizioni specifiche dell'art. 6 del testo unico sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (d.P.R. n. 1124 del 1965) sull'indennizzabilità degli infortuni "in itinere" dei marittimi, che si verifichino durante i  viaggi  compiuti  dai  medesimi  per  imbarcarsi  o per rimpatriare, hanno giustificazione  nel fatto che esse si riferiscono ad ipotesi antecedenti all'inizio  del  lavoro e seguenti alla sua cessazione e n
on comportano l'inapplicabilità  al  personale marittimo dei principi sull'infortunio "in itinere"  elaborati in via generale sulla base delle norme di cui agli artt. 2 e 4 del  t.u.,  i quali, in particolare, possono giustificare l'indennizzabilità degli  infortuni verificatisi nel corso degli spostamenti tra posto di imbarco di un motopeschereccio e abitazioni dei marittimi sul medesimo arruolati, quando  questi ultimi, per consuetudine - in relazione anche alla scarsa abitabilità  del  natante - e con il permesso del comandante (la cui autorizzazione  allo  sbarco  a norma dell'art. 188 cod. nav. non deve necessariamente essere  integrato  da un atto formale) si rechino a casa per pernottare salvo ad  imbarcarsi  di  nuovo quando il battello salpi per la pesca. (La presenza degli  altri  requisiti  dell'infortunio  "in  itinere" indennizzabile non ha formato oggetto di  esame  in cassazione, stante l'inammissibilità, per la loro genericità,  delle doglianze al riguardo formulate dall'Istituto assicuratore). 


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 27.3.2013) 

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