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CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. 3       SENT.  09810  DEL 09/10/1997
PRES. Grossi M.                   REL. Perconte Licatese R.
PM. Scardaccione E.V.  (Diff.)
RIC. Aeroporti Roma SpA (avv. G. Romanelli)
RES. Gastaldi International Srl (Avv. Sorrentino)
cassa app. Roma 12/04/94

DEPOSITO  (CONTRATTO  DI)  -  OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - RESTITUZIONE DELLA  COSA - PERSONA DESTINATARIA - IN GENERE - Deposito in aeroporto  (cosiddetto  handling)  -  Da parte del vettore non proprietario delle merci  depositate - Presso impresa aeroportuale - Natura del negozio - Deposito  "a  favore di terzi" - Configurabilità - Conseguenze - Perdita  o  distruzione delle merci - Diritto al risarcimento danni - Titolarità  - Del vettore stipulante in proprio - Sussistenza - Cessione del diritto a terzi - Legittimità. 

 COD.CIV. ART. 1411 
 COD.CIV. ART. 1678 
 COD.CIV. ART. 1689 
 COD.CIV. ART. 1766 
 COD.CIV. ART. 1768 
 COD.CIV. ART. 1777 
 COD.NAV. ART. 454 
 COD.NAV. ART. 955 

     Nel  particolare  rapporto di "handling" aeroportuale, avente ad oggetto, tra  le  varie  attività  di  assistenza a terra, la custodia ed il deposito delle  merci  sbarcate, è legittimamente ravvisabile (per effetto della consegna  delle  cose  trasportate  dal vettore aereo all'impresa esercente, con l'obbligo  di  quest'ultima  di conservarle e restituirle al destinatario) la fattispecie  negoziale del deposito a favore del terzo destinatario, il quale,  in caso di avaria della merce in fase di deposito, è, per l'effetto, il principale  legittimato a proporre azione risarcitoria nei confronti dell'impresa  esercente  l'"handling". Cionondimeno, l'inadempimento del promittente (l'impresa  depositaria)  arreca  indubbio  pregiudizio anche allo stipulante (il  vettore aereo), atteso l'indefettibile "interesse che lo stipulante deve avere  alla  stipulazione" (art. 1411 cod. civ.), così che anche a quest'ul timo  (oltre  che al terzo destinatario) va riconosciuta la (concorrente) legittimazione  ad agire per "l'adempimento, ovvero per la risoluzione del contratto,  salvo in ogni caso il risarcimento dei danni" (art. 1453 cod. civ.), e,  dunque, anche per il solo risarcimento dei danni dipendenti dalla mancata esecuzione  del  contratto da parte del promittente. Tale danno va, poi, qualificato  come danno "proprio", benchè materialmente patito dal terzo destinatario,  con  conseguente validita' dell'eventuale negozio di cessione ad un terzo estraneo di tutti i diritti vantati, nella qualità di "stipulans", dal  vettore  aereo,  (ed  a prescindere dal risarcimento operato, o meno, da quest'ultimo direttamente nei confronti del terzo destinatario, in forza del - diverso - rapporto contrattuale di trasporto), tra cui, appunto, quello di agire  per  i  danni, in concorso alternativo con il terzo destinatario.


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 22.3.2013) 

(n.b: salvo se diversamente indicato, la data di aggiornamento della pagina si riferisce alla mera modifica della pagina html messa in linea, e non implica che il testo sia aggiornato a tale data.

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