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CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. 3       SENT.  09670  DEL 03/10/1997
PRES. Grossi M.                   REL. Preden R.
PM. Cinque A.  (Conf.)
RIC. La Fondiaria SpA ed altri (avv. Sperati)
RES. Elbana Navigazione Soc. (avv. Ercole)
conferma app. Genova 26/05/94

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - CLAUSOLE - IN GENERE - Trasporto internazionale  -  Convenzione di Bruxelles del 1924 - Facoltà del vettore  di  omissione dei dati - Attuazione - Mediante inserzione di riserve (art. 462 cod. navig.) - Prassi internazionale. 

 COD.NAV. ART. 462 
 CONV. DI BRUXELLES DEL 25/8/1924 ART. 3  COMMA 3 
 L. DEL 19/7/1929 NUM. 1638 
 D. L. DEL 6/1/1928 NUM. 1958 
 CONV. DI BRUXELLES DEL 25/8/1924 ART. 7  COMMA 3 
 CONV. DI BRUXELLES DEL 25/8/1924 ART. 7 

  Ancorchè  la Convenzione del 25 agosto 1924 di Bruxelles (ratificata con legge 19 luglio 1929 n.1638), applicabile al trasporto marittimo internazionale,  non  preveda  la  facoltà del trasportatore della nave di inserire riserve  nella  polizza di carico, ma soltanto di omettere i dati concernenti numero,  quantità o peso della merce, indicati dal caricatore, allorchè egli  ne  sospetta  fondatamente l'inesattezza o non ha mezzi sufficienti per la  verifica di essi, tale facoltà è stata attuata, per prassi del traffico internazionale  e ricorrendone i predetti presupposti, consentendo al vettore l'inserzione   di clausole di riserva - qual'è quella "ignoro peso" - espressamente  previste dall'art. 462 del codice della navigazione, e dalla Convenzione di Amburgo del 1978 (non ancora attuata). 


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 22.3.2013) 

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