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CORTE DI CASSAZIONE 
SEZ. L       SENT.  09164  DEL 15/09/1997
PRES. Pontrandolfi P.             REL. Vigolo L.
PM. Leo A.  (Conf.)
RIC. Pennazzi (avv. Muggia)
RES. S.E.R.S. S.r.l. (avv. Medina)
conferma trib. Ravenna 27/06/94

LAVORO  - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI  ARRUOLAMENTO  - IN GENERE - Patto di prova - Requisiti di forma - Previsti  in  fonti  diverse  dal codice della navigazione - Fondamento -  Esigenze  di  certezza  del rapporto giuridico e di allertamento della parte  debole  del contratto - Forma dell'atto pubblico e prescrizioni circa  l'obbligo  di  informazione dell'arruolato contenute nel codice della  navigazione - Soddisfacimento delle esigenze sopraindicate - Idoneità  -  Mancanza nel detto codice di specifiche disposizioni sulla  forma  del patto di prova - Irrilevanza lacuna - Principio generale  di  diritto  imponente la stipulazione del patto di prova con atto formale  -  Insussistenza  -  Conseguenze  - Contratto di arruolamento concluso nel  rispetto della  forma e del procedimento  previsti dall'art.  328  cod.  nav. - Riferimento a contratto collettivo contenente  clausola  di  obbligatorio periodo di prova - Inserimento della clausola nel contratto individuale. 

 COD.CIV. ART. 2096 
 COD.NAV. ART. 1 
 COD.NAV. ART. 328 
 COD.NAV. ART. 332 

     Nel  rapporto di lavoro nautico quando la convenzione di arruolamento sia  stata  conclusa  nel rispetto delle forme e degli adempimenti a tal fine previsti  dall'art.  328  cod.  nav.,  che prescrive a pena di nullità la forma dell'atto  pubblico  e l'obbligo di leggere e spiegare al lavoratore marittimo  il  contenuto del contratto, risultano assicurate le esigenze di certezza del  rapporto giuridico e di allertamento della parte debole del contratto che,  nell'ordinamento giuslavoristico generale, costituiscono il fondamento delle  prescrizioni  di forma circa il patto di prova. Pertanto, mancando nel codice  della  navigazione  specifiche disposizioni sulla forma di tale patto (senza  che  tale mancanza dia luogo ad una lacuna, configurandosi per contro le  disposizioni  sulla necessità di particolari forme negoziali quali eccezioni  al  principio  della  libertà  di  forma)  e  non essendo ravvisabile nell'art. 2096 cod. civ. l'espressione di un principio generale di diritto, valido  ai  fini dell'analogia "juris", alla cui stregua, in materia di lavoro,  la stipulazione del patto di prova debba necessariamente farsi con atto formale,  la clausola di prova nel contratto di arruolamento concluso in forma  pubblica  e  nel  rispetto delle sopraindicate prescrizioni del cod. nav. è  validamente  stipulata  mediante  il riferimento (legittimato quanto alla forma  dall'art.  332 n. 7 di detto codice) al contratto collettivo contenente  la previsione di un periodo di prova obbligatorio, attraverso il quale le parti  introducono, all'interno dell'assetto di interessi da esse voluto, il contratto collettivo oggetto del richiamo. 


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 22.3.2013) 

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