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SEZ. L SENT. 09164 DEL 15/09/1997
PRES. Pontrandolfi P. REL. Vigolo L.
PM. Leo A. (Conf.)
RIC. Pennazzi (avv. Muggia)
RES. S.E.R.S. S.r.l. (avv. Medina)
conferma trib. Ravenna 27/06/94
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - IN GENERE - Patto di prova - Requisiti di forma - Previsti in fonti diverse dal codice della navigazione - Fondamento - Esigenze di certezza del rapporto giuridico e di allertamento della parte debole del contratto - Forma dell'atto pubblico e prescrizioni circa l'obbligo di informazione dell'arruolato contenute nel codice della navigazione - Soddisfacimento delle esigenze sopraindicate - Idoneità - Mancanza nel detto codice di specifiche disposizioni sulla forma del patto di prova - Irrilevanza lacuna - Principio generale di diritto imponente la stipulazione del patto di prova con atto formale - Insussistenza - Conseguenze - Contratto di arruolamento concluso nel rispetto della forma e del procedimento previsti dall'art. 328 cod. nav. - Riferimento a contratto collettivo contenente clausola di obbligatorio periodo di prova - Inserimento della clausola nel contratto individuale.
COD.CIV. ART.
2096
COD.NAV. ART. 1
COD.NAV. ART. 328
COD.NAV. ART. 332
Nel rapporto di lavoro nautico quando la convenzione di arruolamento sia stata conclusa nel rispetto delle forme e degli adempimenti a tal fine previsti dall'art. 328 cod. nav., che prescrive a pena di nullità la forma dell'atto pubblico e l'obbligo di leggere e spiegare al lavoratore marittimo il contenuto del contratto, risultano assicurate le esigenze di certezza del rapporto giuridico e di allertamento della parte debole del contratto che, nell'ordinamento giuslavoristico generale, costituiscono il fondamento delle prescrizioni di forma circa il patto di prova. Pertanto, mancando nel codice della navigazione specifiche disposizioni sulla forma di tale patto (senza che tale mancanza dia luogo ad una lacuna, configurandosi per contro le disposizioni sulla necessità di particolari forme negoziali quali eccezioni al principio della libertà di forma) e non essendo ravvisabile nell'art. 2096 cod. civ. l'espressione di un principio generale di diritto, valido ai fini dell'analogia "juris", alla cui stregua, in materia di lavoro, la stipulazione del patto di prova debba necessariamente farsi con atto formale, la clausola di prova nel contratto di arruolamento concluso in forma pubblica e nel rispetto delle sopraindicate prescrizioni del cod. nav. è validamente stipulata mediante il riferimento (legittimato quanto alla forma dall'art. 332 n. 7 di detto codice) al contratto collettivo contenente la previsione di un periodo di prova obbligatorio, attraverso il quale le parti introducono, all'interno dell'assetto di interessi da esse voluto, il contratto collettivo oggetto del richiamo.
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