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CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. 2 SENT. 07612 DEL 14/08/1997
PRES. Girone G REL. Elefante A
PM. Carnevali A (Conf.)
RIC. F.lli Martini S.p.A. (Avv. Romanelli)
RES. Italia di Navigazione S.p.A. (Avv. Raimondi)
conferma app. Genova 15/06/94
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - POLIZZA "RICEVUTA PER L'IMBARCO" E POLIZZA DI CARICO - IN GENERE - Polizza di carico con falsa indicazione della data di caricazione - Evento produttivo di responsabilità extracontrattuale - Limiti - Condizioni.
COD.CIV. ART. 2043
COD.NAV. ART. 459
COD. NAV.ART. 460
In tema di trasporto marittimo l'emissione della polizza di carico con falsa indicazione della data di caricazione della merce a bordo della nave, ove il titolo rappresentativo non debba essere emesso entro una data determinata, assume rilievo quale evento produttivo di responsabilità extracontrattuale (solidale del vettore e del caricatore) solo nel caso in cui sia derivato un danno ingiusto a terzi (normalmente al destinatario della merce).
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