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CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. 2 SENT. 07612 DEL 14/08/1997
PRES. Girone G REL. Elefante A
PM. Carnevali A (Conf.)
RIC. F.lli Martini S.p.A. (Avv. Romanelli)
RES. Italia di Navigazione S.p.A. (Avv. Raimondi)
conferma app. Genova 15 giugno 1994
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 6.3.1989, la S.p.A. F.Ili Martini
& C. (in
seguito Martini) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova
la
S.p.A Italia di Navigazione (in seguito Italia) al fine di sentirla
condannare
al risarcimento dei danni subiti a seguito dei seguenti fatti.
ll 22.6.1988 la Martini, tramite il mediatore francese Dalsace Freres,
acquistava dalla ditta americana E. E. Burlingham & Sons (in
seguito
Burlingham), rappresentata dal mediatore John Zuelzen & Sons,
una partita
di semi di trifoglio incarnato. ll contratto (n. 009530-9860 del
22.6.1988)
prevedeva il pagamento contro documenti e l'imbarco ("shipment")
della merce sulla m/n "Cielo di Amalfi" (viaggio
V/10E) diretta
a Livorno, con partenza da Seattle (o altro porto vicino) il 22.7.1988.
ll 5.8.1988 la Martini rivendeva la partita di semi di trifoglio alla
ditta Cerealmangimi di Marzano & Petrera (in seguito
Cerealmangimi)
con un contratto che indicava la consegna della merce "in
derivazione
dalla m/n Cielo di Amalfi prevista partire dall'origine il 22.7.1988".
ll 16.8.1988 la venditrice Burlingham presentava alla banca (Credito
Romagnolo di Cesena) incaricata (dalla Martini) del pagamento del
prezzo
la documentazione relativa alla partita di semi, tra cui le (tre)
polizze
di carico rilasciate il 21.7.1988 dal raccomandatario in Portland del
vettore
Italia indicanti l'avvenuto imbarco ("Loaded on board")
della merce
sulla m/n Cielo di Amalfi in data 21.7.1988, viaggio V/10E. In base a
tali
documenti, su istruzione dell'acquirente Martini, la banca provvedeva
al
pagamento del prezzo della merce in favore della Burlingham.
ll 2.9.1988 la m/n Cielo di Amalfi giungeva a Livorno senza la predetta
merce, che risultava imbarcata sulla m/n Pancaldo, partita da Portland
il 29.7.1988 e giunta a Livorno il 16.9.1988.
A seguito di ciò, la Martini non riusciva a consegnare la
merce
nel termine pattuito alla Cerealmangimi, la quale il 6.9.1988 risolveva
il contratto per inadempimento. La Martini era allora costretta a
vendere
la merce tramite un pubblico mediatore a un prezzo inferiore a quello
pattuito
con la Cerealmangimi, subendo così un grave pregiudizio, da
qui
la richiesta di risarcimento danni.
L'Italia contestava la domanda, facendo presente che la conferma di
vendita 7.7.1988 (come il "contract memorandum" del
24.6.1988) non
conteneva alcun termine essenziale per l'imbarco e/o per la consegna
della
merce, essendo ivi stabilito che l'imbarco doveva avvenire nel "Luglio
88", mentre la data del 22.7.1988 era contenuta unicamente nella
proposta
anteriore alla conferma di vendita. Per cui, essendo stata la merce
imbarcata
sulla m/n Pancaldo (che aveva sostituito la m/n Cielo di Amalfi della
stessa
linea) entro il mese di luglio (come previsto nella suddetta conferma
di
vendita 7.7.1988), il fatto che l'agente americano della vettrice
Italia
aveva erroneamente emesso polizze di carico indicante quale data di
imbarco
il 21.7.1988 anziché il 29.7.1988 era del tutto irrilevante,
atteso
che, se le polizze di carico avessero riportato l'effettiva data
d'imbarco
(29.7.1988), la Martini non avrebbe comunque potuto rifiutare il
pagamento
del prezzo di vendita alla Burlingham, avendo quest'ultima rispettato
il
termine pattuito per l'imbarco della merce (mese di luglio 1988).
D'altronde
la Martini fin da 27.7.1988, prima che rivendesse la partita di semi
alla
Cerealmangimi, era stata informata dalla venditrice Burlingham
(mediante
telex) che la merce era prevista in partenza per il 29.7.1988 e nulla
aveva
eccepito al riguardo. Pertanto il 5.8.1988, quando aveva rivenduto la
merce
alla Cerealmangimi, la Martini sapeva che la nave non era partita il
22.7.1988
e, del resto, nel contratto concluso con la Cerealmangimi non era stata
indicata alcuna data per l'arrivo della merce, ma solo quella prevista
di partenza; per cui se la Martini avesse indicato quella reale, la
Cerealmangimi
non avrebbe potuto dolersi del ritardo.
ll Tribunale rigettava la domanda della Martini.
La Corte di Appello di Genova, con sentenza 7.4-15.6.1994, confermava
tale decisione, tranne che in tema di liquidazione dei diritti di
procuratore
e degli onorari di avvocato, che riduceva perché eccessivi.
A fondamento della propria decisione, la Corte genovese, dopo aver
qualificato come danno emergente quello lamentato dalla Martini a
titolo
di differenza tra il prezzo versato alla ditta Burlingham e il prezzo
ricavato
dalla vendita fatta a mezzo di pubblico mediatore, e come lucro
cessante
la differenza tra il prezzo pattuito con la stessa Burlingham e quello
che avrebbe potuto riscuotere dalla Cerealmangimi, escludeva la
risarcibilità
dei summenzionati due tipi di danno per la mancanza, quanto al primo,
di
qualsiasi nesso eziologico tra questo e il lamentato illecito
addebitato
all'Italia (emissione di una polizza ideologicamente falsa) e, quanto
al
secondo, per essere stato tale nesso interrotto dal comportamento della
Martini stessa.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Martini in base a due
motivi di impugnazione, ognuno suddiviso rispettivamente in nove e
cinque
punti.
L'Italia resiste con controricorso, illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo la ricorrente Martini deduce violazione
e/o falsa
applicazione degli artt. 459 e 460 cod. nav. ex art. 360 n. 3 c.p.c.;
omessa
e/o insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia
ex
art. 360 n. 5 c.p.c.; e censura l'impugnata sentenza laddove ha escluso
il "nesso causale" fra la "falsità" della "polizza di
carico" e
il "danno emergente" come conseguenza necessaria del "fatto" del
pagamento
del prezzo della merce da parte del compratore.
Al riguardo aggiunge:
1. La Corte genovese è giunta a tale conclusione in base
all'impossibilita
di qualificare tale pagamento altrimenti che come un rinuncia da parte
della compratrice ad avvalersi del diritto di "risolvere" il contratto
di vendita o come un riconoscimento da parte di essa compratrice della
tempestività della spedizione della merce rispetto al
termine dedotto
in contratto. Sennonché la riduzione a tali due uniche
alternative
deve considerarsi la conseguenza di un evidente errore di diritto, per
non aver tenuto conto la Corte di merito del disposto dell'art. 459
cod.
nav., secondo il quale la polizza di carico fa prova dell'avvenuta
caricazione,
e dell'art. 460 cod. nav., in base al quale la polizza di carico deve
indicare
la data di caricazione. Se avesse applicato tali norme di legge, la
Corte
di merito avrebbe dovuto ipotizzare - in alternativa alla rinuncia al
diritto
o al riconoscimento della tempestività della spedizione da
parte
della Martini - anche una terza possibile motivazione giuridicamente
rilevante
dell'avvenuto pagamento, ossia la erronea convinzione da parte del suo
autore di essere giuridicamente obbligato ad effettuare tale pagamento
in realtà non dovuto secondo l'ordinamento e come tale,
pertanto,
rimesso alla sua discrezionalità.
2. Erroneamente la Corte genovese, incorrendo in vizio di omessa
e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa punti decisivi
della Controversia, ha affermato la tempestività della
spedizione
della merce, ritenendo che il rapporto contrattuale era disciplinato
dal
"contract memorandum" e "confirmation / amended contract" del 7.7.1988,
che prevedeva la spedizione per "luglio 1988", e non anche dal
"merchandise
contract" del 24.6.1988, che prevedeva, invece, la spedizione per il
22.6.1988
mediante la m/n Cielo di Amalfi.
.2 bis. La Corte non ha dato alcuna giustificazione della
disapplicazione
o mancata considerazione di tale documento del 24.6.1998 che stabiliva
i termini e le modalità di spedizione della merce.
2 ter. Poiché in base al combinato disposto degli artt.
1321,
1322, 1230, 1231 e 1372 c.c. (di cui si denuncia la violazione ex art.
360 n. 3 c.p.c.) le parti di un contratto possono liberamente e in
qualsiasi
momento modificare - con effetto vincolante per esse - le proprie
obbligazioni
o il contenuto di queste così come assunte, per cui la nuova
regolamentazione
del rapporto contrattuale posta in essere succede - annullandola - a
quella
precedente, la Corte di Appello non avrebbe dovuto neppure considerare
- ai fini dell'accertamento del termine dedotto in contratto dalle
parti
per la spedizione della merce - quanto al riguardo risultante dagli
"scritti"
intercorsi (peraltro tra i mediatori) anteriormente alla formazione del
contratto del 24.6.1988.
2 quater. Inoltre la Corte genovese ha ravvisato nella "rinnovazione"
in data 7.7.1988 della "confirmation" n. 806357 la manifestazione di
volontà
della Martini di modificare il preciso "termine" per la "spedizione"
della
merce quale risultante dal "merchandise contract" del 24 giugno 1988,
attraverso
il ripristino del generico "termine" al riguardo originariamente
concordato
fra i "mediatori" (July 1988) e recepito nei rispettivi "contract
memorandum"
e "confirmation" entrambi datati 23 giugno 1988 (e, pertanto, anteriori
al citato "merchandise contract"). Così facendo, i giudici
dell'appello
hanno palesemente violato e/o falsamente applicato il disposto degli
artt.
1230 e/o 1231 c.c., in quanto non avrebbero dovuto riconoscere a detta
rinnovata "confermation" alcuna efficacia innovativa o modificativa del
rapporto, né quanto al termine quale fissato nel -
cronologicamente
anteriore - "merchandise contract", né con riferimento a
qualsivoglia
altro aspetto contrattuale.
2 quinquies. La Corte di Appello ha violato gli artt. 459 e 460 cod.
nav. allorché ha ritenuto il pagamento "senza riserve" del
prezzo
da parte della Martini argomento decisivo al fine della
tempestività
della spedizione, considerando come termine ultimo per la spedizione il
31.7.1988 anziché il 22.7.1988, completamente dimenticando
che la
"polizza di carico" ha la funzione di attestare, non solo l'avvenuta
stipulazione
del contratto di trasporto marittimo, ma anche la data dell'avvenuta
spedizione
della merce. Senza alcuna motivazione ed illogicamente ha elevato a
rango
di argomento decisivo il comportamento della Martini quanto al
pagamento
del prezzo, mentre in realtà tale pagamento è
fatto non solo
privo di qualsiasi valenza ermeneutica ai fini della prospettazione ex
art. 1362 c.c. del termine di spedizione come quello effettivamente
concordato
dalle parti, ma anche assolutamente inidoneo ad assurgere ad elemento
motivo.
2 sexties. Erroneamente la Corte di appello ha cercato di motivare
ex art. 1362 c.c. il proprio assunto secondo cui il termine per la
spedizione
della merce sarebbe stato "luglio 1988", in base alla possibile natura
involontaria e, quindi, semplicemente colposa della formazione della
polizza
di carico falsa, senza considerare che - mentre la vettrice Italia
è
terza rispetto al contratto di compravendita stipulato tra la
Burlingham
e la Martini - il comportamento che rileva, ai sensi dell'art. 1362
c.c.,
è quello delle parti contraenti e non quello del terzo.
2 septies. Al fine di determinare la effettiva comune
volontà
dei contraenti circa il termine entro il quale la merce venduta avrebbe
dovuto essere spedita, la Corte di Appello ha considerato solo il
comportamento
della compratrice Martini, trascurando completamente il comportamento
della
venditrice Burlingham, violando così il disposto dell'art.
1362,
secondo comma, c.c. che fa riferimento al comportamento "complessivo"
delle
parti. Se avesse tenuto conto del comportamento della Burlingham, la
Corte
di Appello sarebbe giunta a ben altra conclusione circa l'effettivo
termine
per la spedizione della merce.
2 octies. L'impugnata sentenza, sempre in sede di interpretazione
del contratto al fine di accertare il termine entro il quale la merce
avrebbe
dovuto essere spedita, ha omesso di considerare che il contratto era
governato
dalle "Regole Fis", e quindi dall'art. 39 (che stabilisce la
spedizione,
in caso di via mare, entro 28 giorni dalla data di stipulazione del
contratto).
Se avesse considerato ciò e applicato l'art. 1363 c.c., in
base
al quale le clausole contrattuali vanno interpretate le une per mezzo
delle
altre, avrebbe dovuto necessariamente concludere che l'intenzione delle
parti era quella di fissare (indirettamente) il 21 o 22 luglio come
termine
entro il quale la spedizione della merce avrebbe dovuto avvenire.
2 novies. L'impugnata sentenza, allorché ha ritenuto che
il
contratto di compravendita tra la Burlingham e la Martini fu concluso
in
data 7.7.1988 (anziché il 24.6.1988), è incorsa
in violazione
e/o falsa applicazione dell'art. 1321 c.c., il quale nega effetto
novativo
dell'obbligazione - e quindi del negozio fonte delle medesima - alle
modificazione
accessorie apportate ad essa obbligazione, nonché in
violazione
dell'art. 1326 c.c., in tema di conclusione del contratto.
II. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa e/o
contraddittoria
motivazione su punti decisivi della controversia ex art. 360 n. 5
c.p.c.,
e censura l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto che il nesso causale
tra il danno da lucro cessante lamentato e la risoluzione contrattuale
da parte della Cerealmangimi, sarebbe stato interrotto dal
comportamento
della Martini.
La ricorrente sostiene:
1. La motivazione della sentenza è contraddittoria ai
sensi
dell'art. 360 n. 5 c.p.c. in quanto afferma in una parte che detta
risoluzione
è stata determinata dal ritardo nell'arrivo della merce,
mentre
in altra parte sostiene che è stata determinata dal mancato
rispetto
delle condizioni di consegna della merce e segnatamente dalla mancata
derivazione
dalla m/n Cielo di Amalfi.
2. Inoltre la motivazione, nella parte in cui afferma che non
esisteva
un "interesse" meritevole di tutela ad una consegna della merce in
derivazione
della m/n Cielo di Amalfi, è incorsa in errore di diritto
(art.
360 n. 3 c.p.c.), sia per violazione dell'art. 451 cod. nav. in
relazione
all'art. 1381 c.c., dato che chi ha promesso l'obbligazione o il fatto
di un terzo è tenuto ad indennizzare l'altro contraente, se
il terzo
rifiuta o non compie il fatto premesso, sia per violazione dell'art.
1456
c.c. in relazione all'art. 63 delle "Regole Fis", atteso che tale
ultimo
articolo si configura come una clausola risolutiva espressa che
attribuisce
alla parte la facoltà di risolvere il contratto
indipendentemente
dalla natura dell'obbligazione non adempiuta e della
modalità non
rispettata.
3. Contraddittoriamente i giudici di appello hanno ricondotto la
"risoluzione" del contratto da parte della Cerealmangimi in un primo
momento
al "ritardo accumulato" e in un secondo momento all'impossibilita per
questa
di vendere la merce ai produttori che si erano riforniti altrove, senza
considerare che la "prestazione", la cui sopravvenuta
impossibilità
comporta ex art. 1463 c.c. la risoluzione del contratto, deve essere
prevista
in contratto, e non in eventuali altri contratti, e che
l'impossibilità
deve essere la conseguenza di un impedimento oggettivo ed assoluto di
carattere
definitivo.
4. L'impugnata sentenza ha, altresì, violato gli artt.
1362,
1363, 1369 e 1324 c.c., in quanto: a) non ha tenuto conto del fatto che
il contratto stipulato tra la Martini e la Cerealmangimi era
disciplinato
dalle "Regole Fis"; b) non ha indagato la comune effettiva intenzione
delle
parti quanto al concordato termine per la consegna ovvero spedizione
della
merce; c) non ha attribuito alle espressioni contenute nella
dichiarazione
6.9.1988 della Cerealmangimi il senso più conveniente alla
natura
ed oggetto di tale atto.
5. Infine la sentenza impugnata, nell'escludere il nesso di
causalità
tra la ritardata esecuzione del trasporto della merce e il danno subito
dalla Martini, ha pure violato gli artt. 1223 e 2056 c.c., in quanto il
lamentato danno da "lucro cessante" è stato la conseguenza
diretta
ed immediata dell'illecito comportamento della Italia, che aveva
fornito
una polizza ideologicamente falsa in relazione alla quale la Marni si
obbligò
verso la Cerealmangimi a consegnare la merce in derivazione dalla m/n
Cielo
di Amalfi.
III. Il primo motivo è infondato sotto tutti i profili, che,
stante la loro stretta connessione, vengono trattati unitariamente.
L'impugnata sentenza ha ampiamente spiegato, con motivazione esente
da vizi logici e giuridici (onde sono da escludere i dedotti vizi di
motivazione
e violazione di legge), perché la domanda risarcitoria della
ricorrente
Italia andava rigettata, dato che, sulla base del carteggio versato in
atti, era risultato insussistente il "nesso causale" tra la
"falsità"
della polizza di carico e il lamentato "danno emergente".
Hanno, infatti, osservato i giudici d'appello come il pagamento del
prezzo da parte della Martini, senza riserve, alla venditrice americana
Burlingham, dopo che aveva ricevuto sia la polizza di carico "falsa"
indicante
quale data di imbarco della merce il 21.7.1988 (sulla m/n Cielo di
Amalfi
V/10E), sia la fattura 7225 del 1.8.1988 indicante quale data di
imbarco
della merce ("shipped") il 29.7.1988 (sulla m/n Pancaldo), costituisse
circostanza decisiva nell'interpretazione di documenti tra loro in
parte
confliggenti e della stessa volontà negoziale delle parti.
Invero,
tale pagamento stava a significare: a) o che la Martini aveva preferito
rinunciare ad avvalersi della facoltà di "estinguere il
contratto"
(risoluzione), secondo la regola Fis n. 63, per cui non poteva
più
parlare di un esborso non dovuto da imputarsi alla redazione di una
polizza
di carico "falsa"; b) oppure, come già fermato dal
Tribunale, quale
criterio indicativo dell'effettiva volontà dei contraenti
(art.
1362 c.c.), la caricazione non era stata tardiva, onde anche in tal
caso
non vi era nesso eziologico tra la polizza "falsa" e il danno. In
effetti,
il pagamento senza riserve da parte della Martini stava a significare
che
la Burlingham non era inadempiente e che la dedotta
"falsità" della
polizza di carico era irrilevante.
Al riguardo, al fine di accertare quale fosse stata la data di
caricazione
effettivamente convenuta tra le parti, la Corte genovese ha proceduto
alla
ricostruzione della volontà dei contraenti, in base
all'esame dei
documenti, allo scambio di corrispondenza, alle trattative intercorse
tra
i mediatori, e ha ritenuto che da tutto il carteggio contrattuale
emergeva
che il termine previsto per la spedizione era il mese di luglio,
dovendosi
considerare come documento conclusivo (non il "merchandise contract"
del
24.6.1988, che prevedeva quale termine per la spedizione della merce il
22.7.1988, come sostenuto dalla Martini, ma) il contratto ("amended
contract")
del 7.7.1988, atteso che in questo erano contenute le condizioni
contrattuali
definitive, cui erano pervenute le parti a conclusione (art. 1326 c.c.)
delle loro trattative.
L'estrapolazione da parte della ricorrente di alcuni passi da tale
contesto unitario (omettendone altri e, comunque, non riportando nella
sua interezza il ragionamento seguito dalla Corte di Appello), per
inferirne
pretesi vizi motivazionali o violazioni di legge, è
operazione che
non serve allo scopo, anche perché l'interpretazione del
contenuto
contrattuale costituisce apprezzamento di fatto affidato al giudice di
merito e censurabile in sede di legittimità solo per
insufficienza
o contraddittorietà della motivazione, tale da non
consentire la
ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione,
ovvero
per violazione delle norme ermeneutiche, la quale però deve
essere
dedotta precisandosi in qual modo il ragionamento del giudice di merito
abbia deviato da esse, perché in caso diverso, le critiche
dell'apprezzamento
operato dal suddetto giudice e la prospettazione di una diversa
interpretazione
costituiscono una censura inammissibile in sede di
legittimità,
onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione
ex art.
360 n. 5 c.p.c. per il solo fatto che gli elementi considerati dal
giudice
di merito siano, secondo l'opinione del ricorrente, tali da consentire
una diversa valutazione, conforme alla tesi da lui sostenuta (Cass.
18.6.1992
n. 1740; 21.5.1990 n. 4577; 11.2.1989 n. 1356).
Poiché la sentenza impugnata, dopo aver esaminato tutti i
documenti
in atti e il comportamento tenuto dalle parti, ha spiegato, con
motivazione
scevra da vizi logici e giuridici, perché le trattative
intercorse
tra le parti dovevano ritenersi concluse non con il "merchandise
contract"
del 24.6.1988 ma con l'"amended contract" del 7.7.1988, la dedotta
violazione
degli artt. 1321, 1322, 1230, 1231 e 1372 è del tutto
insussistente.
Correttamente l'impugnata sentenza, una volta accertato che in base
all'accordo contrattuale conclusivo ("amended contract" 7.7.1988) era
previsto,
quale termine per la spedizione-caricazione della merce, il mese di
luglio
1988, ha ritenuto che la falsità della polizza 21.7.1988 era
irrilevante
(donde l'inconferenza della dedotta violazione degli artt. 459 e 460
cod.
nav.), dato che il venditore, purché avesse rispettato il
termine
del 31.7.1988, avrebbe avuto comunque diritto al corrispettivo, come
appunto
era avvenuto con il pagamento del prezzo alla Burlingham senza riserve
da parte della Martini, ed ha di conseguenza escluso che tra
l'emissione
della polizza falsa e il danno emergente lamentato dalla ricorrente
potesse
sussistere nesso di causalità.
Invero, in tema di trasporto marittimo, l'emissione della polizza di
carico con falsa indicazione della data di caricazione della merce a
bordo
della nave, ove il titolo rappresentativo non debba essere emesso entro
una data determinata, assume rilievo, quale evento produttivo di
responsabilità
extracontrattuale (solidale del vettore e del caricatore), solo nel
caso
in cui sia derivato un danno ingiusto a terzi (normalmente al
destinatario
della merce) (Cass. 25.2.1979 n. 1218; 12.9.1962 n. 2586).
IV. Anche il secondo motivo è infondato, in tutti i suoi
aspetti.
La sentenza impugnata motivatamente ha escluso l'esistenza di un
collegamento
eziologico tra il lucro cessante (derivante dalla risoluzione del
contratto
da parte della Cerealmangimi) e l'emissione di polizza falsa.
Ha, infatti, osservato che, sebbene il contratto 5.8.1988 tra la
Cerealmangimi
e la Martini prevedeva fra l'altro la consegna "in derivazione della
m/n
Cielo di Amalfi, prevista partire dall'origine il 22.7.1988" e che
nella
nota 6.9.1988 la Cerealmangimi lamentava che non erano state rispettate
le condizioni di consegna della merce previste contrattualmente e
cioè
in derivazione della m/n Cielo di Amalfi, in realtà il
recesso della
Cerealmangimi si fondava sulla constatata impossibilità di
ricevere
la merce entro il 9.9.1988 e non sulla mera sostituzione della nave,
non
esistendo al riguardo, in considerazione anche dell'art. 451 cod. nav.,
un interesse meritevole di tutela. In effetti la questione sostanziale
non era la diversità di nave, ma quella chiaramente indicata
relativa
al trasporto nei tempi previsti, e quindi il ritardo accumulato che
aveva
reso la merce di fatto invendibile nella zona.
Sennonché la conoscenza da parte della Martini fin dal
27.7.1988
(come da telex inviatole dalla Burlingham) della effettiva data di
imbarco
della merce e partenza della nave il 29.7.1988, imponeva alla stessa,
in
conformità ai doveri di correttezza e buona fede
contrattuale (art.
1337 c.c.), di indicare alla Cerealmangimi tale data, e non quella del
22.7.1988 (quale "prevista data di partenza" della nave) che ormai
sapeva
non essere più rispondente al vero. Per cui, se la Marta
avesse
menzionato nel contratto 5.8.1988 l'effettiva data di partenza della
nave,
la Cerealmangimi, in relazione ad un carico che sarebbe dovuto arrivare
il 9.9.1988, con termine fino al 16.9.1988 per la spedizione, non
avrebbe
potuto il 6.9.1988 far riferimento a ritardo accumulato e risolvere il
contratto.
La dedotta violazione dell'art. 451 cod. nav. è da escludere
perché, nel trasporto marittimo, il vettore può
sostituire
la nave designata con altra nave della medesima classe e idonea a
compiere
il trasporto senza ritardo, salva espresso divieto che, nel specifico,
non risulta che ci sia stato; mentre la prospettata risoluzione del
contratto
per mancata prestazione del fatto del terzo (artt. 1381 e 1456 c.c.)
introduce
una questione nuova, come tale inammissibile in sede di
legittimità.
Pertanto coerentemente l'impugnata sentenza, rilevato che il lamentato
danno era stata causato da ritardo e non da mancato della merce sub m/n
Cielo di Amalfi, e che tale ritardo era configurabile in relazione alla
data di partenza (e correlate di arrivo) inesattamente indicata dalla
Martini
(la quale, pur essendo a conoscenza che la merce era stata imbarcata il
29.7.1988 e non il 22.7.1988, aveva invece in contratto menzionato tale
ultima data), ha affermato che il comportamento della Martini aveva
interrotto
il nesso causale così come dalla stessa prospettato, dato
che il
lamentato danno era stato donato non dall'emissione della polizza
antidatata
(falsa), ma dalla consapevole e colpevole indicazione da parte della
stessa
Martini di una data di partenza della nave, diversa ed antecedente a
quella
effettiva.
Ed è appena il caso di ricordare che l'accertamento della
sussistenza
del nesso di causalità si risolve in un giudizio di fatto
riservato
al giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile
in sede
di legittimità, se sorretto, come nel caso specifico, da
motivazione
congrua e immune da vizi (cfr. fra le tante: Cass. 29.4.1996 n. 3939;
26.2.1988
n. 2051; 11.2.1988 1473).
V. In conclusione il ricorso va rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del
giudizio
di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
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