Enzo Fogliani
testo integrale

CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. 3       SENT.  05801  DEL 28/06/1997
PRES. Sciolla Lagrange Pusterla AREL. Marletta G
PM. Maccarone V  (Conf.)
RIC. Agenzia marittima Catmar (Avv. Tricerri)
RES. Barbagallo (avv. Alessi)
conferma app. Genova 18/07/94

IMPRESA  - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO - Rappresentanza dell'armatore  - Ambito - Fatto illecito commesso a terra dal personale dell'equipaggio  - Assunzione da parte del raccomandatario, privo di mandato ad  hoc da parte dell'armatore, dell'obbligo di risarcire il danno -  Responsabilità in proprio e non come rappresentante - Sussistenza. 

 COD.NAV. ART. 287 
 COD.NAV. ART. 288 
 L. DEL 4/4/1977 NUM. 135 ART. 2 
 L. DEL 4/4/1977 NUM. 135 ART. 3 
 L. DEL 4/4/1977 NUM. 135 ART. 4 
 COD.CIV. ART. 1703 
 COD.CIV. ART. 1387 
 COD.CIV. ART. 1272 
 COD.CIV. ART. 2043
 COD.CIV. ART. 1704 
 COD.CIV. ART. 1705 
 COD.CIV. ART. 1388 

     L'  agente  raccomandatario rappresenta l' armatore, ai sensi degli artt. 287  e  segg. c.n. e 2, 3 e 4 legge 4 aprile 1977 n. 135, soltanto per le attività,  commerciali e giuridiche, inerenti alla gestione della nave, approdata  o  in partenza; quindi se l' accomandatario, in assenza di mandato speciale  ad  hoc da parte dell'armatore, si impegna a risarcire il danneggiato da un fatto illecito commesso dai componenti dell'equipaggio della nave a  terra, il relativo obbligo,  nel caso di accettazione di questi (art. 1272 cod. civ.), resta a suo carico. 


(pagina a cura di Enzo Fogliani - aggiornata il 22.3.2013) 

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