![Enzo Fogliani](../immagini/tag/cass.jpg)
SEZ. 3 SENT. 05801 DEL 28/06/1997
PRES. Sciolla Lagrange Pusterla AREL. Marletta G
PM. Maccarone V (Conf.)
RIC. Agenzia marittima Catmar (Avv. Tricerri)
RES. Barbagallo (avv. Alessi)
conferma app. Genova 18/07/94
IMPRESA - DI NAVIGAZIONE - RACCOMANDATARIO - Rappresentanza dell'armatore - Ambito - Fatto illecito commesso a terra dal personale dell'equipaggio - Assunzione da parte del raccomandatario, privo di mandato ad hoc da parte dell'armatore, dell'obbligo di risarcire il danno - Responsabilità in proprio e non come rappresentante - Sussistenza.
COD.NAV. ART. 287
COD.NAV. ART. 288
L. DEL 4/4/1977 NUM. 135 ART. 2
L. DEL 4/4/1977 NUM. 135 ART. 3
L. DEL 4/4/1977 NUM. 135 ART. 4
COD.CIV. ART. 1703
COD.CIV. ART. 1387
COD.CIV. ART. 1272
COD.CIV. ART.
2043
COD.CIV. ART. 1704
COD.CIV. ART. 1705
COD.CIV. ART. 1388
L'
agente raccomandatario rappresenta
l' armatore, ai sensi degli artt. 287 e segg. c.n.
e 2, 3 e
4 legge 4 aprile 1977 n. 135, soltanto per le
attività, commerciali
e giuridiche, inerenti alla gestione della nave, approdata
o
in partenza; quindi se l' accomandatario, in assenza di mandato
speciale
ad hoc da parte dell'armatore, si impegna a risarcire il
danneggiato
da un fatto illecito commesso dai componenti dell'equipaggio della nave
a terra, il relativo obbligo, nel caso di
accettazione di questi
(art. 1272 cod. civ.), resta a suo carico.
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