![Enzo Fogliani](../immagini/tag/cass.jpg)
SEZ. 3 SENT. 04634 DEL 24/05/1997
PRES. Sciolla Lagrange Pusterla AREL. Lo Piano M
PM. Nardi D (Conf.)
RIC. Lloyd Triestino S.p.A. di Navigazione (Avv. Marazza)
RES. Ilsa International S.r.l. (Avv. Colesanti)
cassa app. Trieste 21/03/94
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - CLAUSOLE - IN GENERE - Clausola di esonero o di limitazione della responsabilità del vettore, inserita ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Bruxelles del 1924, e dell'art. 424 cod. nav. - Portata - Assoggettamento alle prescrizioni di cui all'art. 1341 cod. civ. - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECI FICA APPROVAZIONE SCRITTA - IN GENERE - Contratto di trasporto marittimo - Clausola di esonero e limitazione della responsabilità del vettore, inserita ai sensi dell'art. 7 della Convenzione di Bruxelles del 1924, e dell'art. 424 cod. nav. - Portata - Assoggettamento alle prescrizioni di cui all'art. 1341 cod. civ. - Necessità.
COD.CIV. ART. 1341
COD.NAV. ART. 422
TRATT. INTERNAZ. DEL 25/8/1924 ART. 4
L. DEL 19/7/1929 NUM. 1638
COD.CIV. ART. 424
TRATT. INTERNAZ. DEL 25/8/1924 ART. 7
L'art. 7 della
Convenzione di Bruxelles, che
consente, alle parti, di inserire, nel contratto di
trasporto,
clausole di esonero e limitazione della
responsabilità, e
l'art. 424 del codice della navigazione, che prevede
la derogabilità
delle norme contenute negli artt. 422 e 423 dello stesso
codice,
anche a favore del vettore, per quanto concerne il tempo
anteriore
alla caricazione, e quello posteriore
alla scaricazione,
si limitano soltanto a concedere una
facoltà alle
parti, ma non importano che l'esercizio della detta
facoltà
si svolga in modo non conforme alla legislazione nazionale,
della
quale non costituiscono deroga, ed in violazione di una norma
- quale
l'art. 1341 cod. civ. - che, nell'ordinamento interno, ha natura
cogente.
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