![Enzo Fogliani](../immagini/tag/cass.jpg)
SEZ. 2 SENT. 03395 DEL 19/04/1997
PRES. Garofalo G REL. Elefante A
PM. Cinque A (Diff.)
RIC. Stecconi (avv. D'Ottavi)
RES. Mannini Costruzioni (avv. Pozzi)
cassa app. Genova 18/11/94
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DELL'APPALTATORE - Materiale accessorio, autonomo, fornito dal committente - Obbligo dell'appaltatore, limitato alla fornitura della manodopera per il montaggio - Vizi e difetti dell'opus derivati da tale autonoma fornitura - Responsabilità dell'appaltatore - Insussistenza.
COD.CIV. ART. 1655
COD.CIV. ART. 1658
COD.CIV. ART. 1663
COD.CIV. ART. 1667
COD.CIV. ART. 1176
COD.NAV. ART. 241
COD.NAV. ART. 856
Se
il committente del
contratto di costruzione navale - assimilabile
all'appalto
per il rinvio dell'art. 241 cod. nav. all'art. 1655 cod. civ.
- stipula
un separato contratto con un altro soggetto per la fornitura e
l'installazione
di un'entità autonoma e accessoria (nella specie
motore ausiliario,
con organi di trasmissione, la cui inidoneita' aveva impedito la
navigazione
dello yacht a vela), e l'appaltatore limita al riguardo la sua
obbligazione
alla manodopera per il montaggio, non è
responsabile dei vizi
e difetti dell'opus derivati da tale
autonoma fornitura
perchè in ordine ad essa scende al rango di "nudus
minister",
e perciò non è applicabile l'art. 1663 cod.
civ..
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